CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 12/08/2005 TRA A.C. Prato SpA contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) nonché A.C. Palazzolo s.r.l.

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 12/08/2005 TRA A.C. Prato SpA contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) nonché A.C. Palazzolo s.r.l. I L C O L L E G I O A R B I T R A L E composto da: On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale Avv. Guido Cecinelli Arbitro Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro Cons. Antonino Anastasi Arbitro Avv. Mario Antonio Scino Arbitro nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Regolamento”), riunito in conferenza personale telefonica il 12 agosto 2005 ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O (Testo integrale come da accordo delle parti sottoscritto nel verbale di udienza) nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 1147 del 29.07.2005) promosso da A.C. Prato SpA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Consigliere Delegato Sig.ra Donatella Toccafondi, rappresentato e difeso dall’Avv. Mattia Grassani ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Bologna alla Via De’ Marchi n. 4/2, giusta procura speciale in calce alla domanda ; - istante - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma alla Via Po n. 9, giusta procura speciale in calce all’atto di costituzione; - resistente - con l’intervento ad adiuvandum A.C. Palazzolo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Bologna alla Via De’ Marchi n. 4/2, giusta procura speciale in calce all’atto di intervento; - interveniente - FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO Con Comunicato Ufficiale n. 148/A del 20 dicembre 2004, pubblicato in pari data, il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC ha stabilito criteri e procedure per la sostituzione delle società non ammesse ai Campionati professionistici di serie C, fissando la regola della preclusione ai ripescaggi delle società ripescate in una delle ultime 5 stagioni sportive. Con Comunicato Ufficiale 224/A del 13 giugno 2005, pubblicato in pari data, il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC ha dato attuazione alla precedente delibera e specificato criteri e procedure per la sostituzione delle società non ammesse ai Campionati professionistici di serie C1 e C2, escludendo in ogni caso dal c.d “ripescaggio” le Società già ripescate in una delle ultime 5 stagioni sportive. Con domanda proposta in data 29 luglio 2005 prot. 1147 la A.C. Prato S.P.A., nella qualità di Società retrocessa dalla Serie C1 al termine del campionato 2004-2005 ed aspirante al ripescaggio per la seguente stagione, ha contestato la suddetta clausola di esclusione, deducendone il carattere illegittimo, illogico ed irragionevole e proponendo perciò istanza di conciliazione e conseguente arbitrato. In tal senso la Società ha premesso di vantare, per effetto della non ammissione al campionato professionistico di Serie C1 di varie società deliberata dal Consiglio federale con Comunicati Ufficiali aventi data 15 luglio 2005, titoli idonei al ripescaggio, del quale però non può beneficiare avendo già fruito del meccanismo nel quinquennio precedente. A sostegno dell’impugnativa la Società ha dedotto nel merito innanzi tutto che la clausola di esclusione è stata introdotta dopo la conclusione del campionato al quale le Società in possesso di adeguati titoli hanno dunque partecipato facendo ragionevole affidamento sulla possibilità di essere eventualmente ripescate nell’ipotesi di retrocessione. Dal momento che la normativa in precedenza vigente ed in particolare il C.U. n. 148 del 20 dicembre 2004 recavano analoga clausola di esclusione limitatamente alla Serie C2, le Compagini militanti nella Serie superiore hanno infatti intrapreso programmi ed iniziative di potenziamento i cui effetti risultano ora vanificati, con conseguente gravissimo pregiudizio economico. La clausola di esclusione, oltre che introdotta ex post e quindi lesiva dell’affidamento ingenerato, appare anche del tutto immotivata ed illogica. Non si comprende infatti perchè la pregressa fruizione del ripescaggio nel periodo di riferimento, invece di costituire come sarebbe ragionevole uno dei tanti parametri da considerare nella predisposizione della graduatoria delle squadre aspiranti al beneficio, sia stata trasformata in una sorta di sbarramento che disincentiva e toglie in definitiva ogni stimolo sportivo a Società pure pienamente rispettose del complesso reticolo normativo posto a presidio dello sport professionistico. In ogni caso, la determinazione adottata dal Consiglio federale è viziata sotto il profilo procedimentale per violazione dell’art. 24 comma 3 lettera d) dello Statuto federale, in quanto assunta senza il previo accordo con la Lega professionisti Serie C, la cui Assemblea non ha mai conferito alcun mandato in tal senso ai suoi Rappresentanti in seno al C.F.. La Società ha quindi domandato l’annullamento della clausola o la disapplicazione della stessa nei suoi confronti. Con Decreto in data 29 luglio 2005 il Presidente della Camera, ritenuto applicabile alla controversia il Regolamento generale, ha fissato al 1 agosto 2005 il termine per la pubblicizzazione dell’istanza da parte della Federazione e al 4 agosto ore 13 l’incontro di conciliazione col Conciliatore designato. Con lo stesso Decreto, nell’eventualità di un negativo esito della conciliazione e tenuta presente l’urgenza di trattazione della controversia rappresentata dalla parte istante, il Presidente ha nominato il Collegio arbitrale ai sensi dell’art. 5.9 del regolamento, fissando al 2 agosto 2005 ore 14 il termine per eventuali richieste di autorizzazione all’intervento ed al 4 agosto 2005 ore 19 la convocazione del Collegio. Successivamente, vista l’istanza presentata dalla A.C. Palazzolo s.r.l., il Presidente con decreto 2 agosto 2005 ha autorizzato con riserva la stessa a spiegare intervento nella procedura ai sensi dell’art. 10 n. 7 del Regolamento. Con memoria del 3.8.2005 la A.C. Palazzolo è quindi intervenuta ai fini della eventuale procedura arbitrale, insistendo per l’illegittimità della clausola. Non avendo la conciliazione sortito esito positivo ed insistendo l’A.C. Prato nella domanda di arbitrato, si è costituita la Federazione Italiana Gioco Calcio, chiedendo termini per il deposito di memorie e nel merito il rigetto delle domande avversarie per tardività, inammissibilità ed infondatezza. Avendo gli arbitri accettato l’incarico ed essendosi il Collegio formalmente costituito, in data 4 agosto 2005 alle ore 19 nei locali della Camera si è svolta l’Udienza di discussione, nell’ambito della quale le Parti hanno rinunciato ad ogni eccezione in ordine alla designazione dei componenti del Collegio arbitrale. Le Parti hanno altresì autorizzato il Collegio a deliberare il lodo in conferenza personale anche telefonica o telematica e a depositare con urgenza il dispositivo della pronuncia accompagnato da motivazione in forma sintetica, con comunicazione del testo integrale del lodo stesso entro novanta giorni dalla data di accettazione della nomina da parte dei Componenti del Collegio. Nel merito la Parte istante e la Società intervenuta hanno argomentatamente insistito per l’annullamento della clausola alla stregua delle considerazioni già svolte negli atti difensivi. La F.I.G.C., dopo aver depositato una memoria, ha svolto ampie considerazioni volte ad illustrare l’inammissibilità dell’istanza, per tardività e difetto di interesse. Il Collegio si è quindi riservato di decidere, assegnando alle Parti termini per il deposito di memorie e note di replica. In data 12 agosto 2005 il Collegio ha dichiarato inammissibile l’istanza arbitrale sulla base della seguente MOTIVAZIONE Per quanto riguarda l’intervento della A.C. Palazzolo il Collegio, in assenza di ogni contestazione ex adverso formulata, ritiene di confermare l’autorizzazione concessa. La Società istante ha proposto domanda di conciliazione e arbitrato in data 29.7.2005, chiedendo l’annullamento della clausola di esclusione dal ripescaggio per i campionati di serie C 2005-2006 contenuta nel C.U. 13 giugno 2005 n. 224/A e già nel Comunicato Ufficiale n. 148/A del 20 dicembre 2004 relativa alle Società che avessero fruito di analogo meccanismo premiale nel precedente quinquennio. Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Regolamento la controversia tra una Federazione sportiva ed un soggetto affiliato e/o tesserato è sottoposta alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport con istanza da presentare – a pena di decadenza – entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto o dell’atto da cui trae origine la controversia. Secondo i principi generali del vigente ordinamento, come desumibili dall’art. 152 c.p.c., i termini procedimentali e processuali hanno generalmente carattere sollecitatorio, a meno che la loro natura perentoria e decadenziale sia espressamente dichiarata dalla norma che li prevede o che detta natura possa essere chiaramente desunta dalla funzione che in concreto il lasso di tempo previsto è chiamato ad assolvere. Nel caso in esame, non sembrano ipotizzabili dubbi in ordine alla perentorietà di un termine che la norma espressamente qualifica come tale ed al decorso del quale ricollega la decadenza dal potere di contestazione spettante al soggetto che si pretende leso. Sotto il profilo funzionale, la perentorietà del termine in questione è anzi tutto volta a garantire l’interesse dell’ordinamento sportivo e dei consociati ad esprimersi in un quadro di regole di riferimento caratterizzate da stabilità e destinate a tradursi tempestivamente in provvedimenti applicativi alle stesse conformi, evitando quello stato di incertezza che la pendenza di termini di impugnazione troppo ampi o addirittura indeterminati finirebbe inevitabilmente per causare. D’altra parte, come chiarito in varie occasioni, il sistema di soluzione delle controversie sportive amministrato dalla Camera postula – proprio in quanto garantisce una celere definizione dalle stesse con limitati oneri per le parti – che le domande siano tempestivamente proposte, onde evitare che il ricorso al conflitto perda il suo carattere di rimedio autenticamente giustiziale venendo a configurarsi invece come mezzo improprio di pressione rispetto al normale svolgimento delle vicende federali. ( cfr. ex multis lodo Atalanta c. Figc 6 dicembre 2004). Tanto chiarito in ordine alla natura e alla funzione del termine, ritiene il Collegio che nella specie esso ha iniziato a decorrere dalla data di pubblicazione del C.U. col quale il Consiglio federale ha dettato i criteri per la sostituzione delle Società non ammesse ai campionati, escludendo dalla procedura le Società già ripescate nel quinquennio precedente. Ciò comporta che la clausola andava immediatamente contestata, senza possibilità di differire l’impugnazione a momenti successivi. In tal senso, si osserva in primo luogo che la clausola di esclusione è formulata in modo assolutamente non equivoco, di talchè non è ipotizzabile che di essa fosse disagevole l’interpretazione: si tratta dunque di una clausola espressa ed univoca, dalla quale l' esclusione scaturisce automaticamente in virtù della stessa imperatività della scelta provvedimentale operata a monte dal Consiglio. In secondo luogo, come chiarito dalla Corte Federale nel parere 20.7.2005 n. 2/Cf, la clausola introduce una preclusione fondata su un criterio esclusivamente soggettivo, indipendentemente dal contesto nel quale il precedente ripescaggio sia avvenuto. Da ciò consegue che la clausola - individuando un requisito negativo di partecipazione alla procedura collegato senza possibilità di equivoci ad una situazione giuridica storicamente definita e conclusa – ha leso irrimediabilmente l’interesse sostanziale dei soggetti che aspiravano a partecipare alla selezione. Sotto questo profilo deve allora richiamarsi la tradizionale opinione della giurisprudenza amministrativa che vede negli atti generali ( bandi di gara, di concorso o come nel caso norme di selezione) dei provvedimenti destinati alla cura concreta degli interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti dei destinatari: in sostanza, le clausole che identificano requisiti soggettivi di partecipazione degli interessati, provvedono esse stesse direttamente alla cura dell'interesse pubblico per la realizzazione del quale il bando è stato emanato, escludendo immediatamente dalla platea dei partecipanti - e quindi dalla possibilità dell'aggiudicazione o della collocazione utile nella graduatoria - quei soggetti il cui esito positivo nella procedura selettiva non sembra realizzare, con una valutazione formulata direttamente con il bando, l'interesse pubblico perseguito. L'eventuale atto applicativo, volto ad escludere l'interessato privo dei requisiti dalla procedura concorsuale avrà, pertanto, valore meramente dichiarativo e ricognitivo di un effetto e di una lesione già prodottasi nei confronti del destinatario direttamente inciso ( cfr. Cons. Stato, Ap., 29.1.2003 n. 1). Nè può ipotizzarsi, come sostenuto dalla parte istante, che l’interesse alla contestazione sia sorto in capo alla Società solo in epoca successiva alla pubblicazione del C.U., e quando cioè la possibilità per la stessa di essere ripescata, prima meramente potenziale, è divenuta concretamente ipotizzabile. Al riguardo si osserva che l’atto in questione, rivolgendosi ad una platea rigorosamente circoscritta di destinatari, comportava per quanti tra questi versavano nella condizione di esclusione una attitudine preclusiva, e perciò lesiva, immediatamente percepibile, con conseguente contestuale insorgenza – secondo criteri di ragionevole normalità - sia dell’interesse a ricorrere che, soprattutto, dell’onere di impugnazione. A quanto ora rilevato si deve poi soprattutto aggiungere che per intuibili esigenze operative la procedura di selezione nell’ambito delle Società aspiranti al ripescaggio ( nel caso in esame, in Serie C1) si avvia e si svolge prima che si concludano gli accertamenti sulla affidabilità delle Società che hanno acquisito sul campo sportivo il titolo alla iscrizione in quella stessa Serie e dunque, in concreto, indipendentemente dal numero dei posti poi disponibili per il ripescaggio stesso. E’ questo il motivo per il quale il C.U. qualifica in termini di mero interesse di fatto la posizione degli aspiranti al ripescaggio, specificando che la presentazione della relativa domanda non dà luogo all’insorgenza di posizioni giuridiche tutelabili in capo alle Società aspiranti. In siffatto contesto, nel quale la procedura avviata col C.U. 224/A risultava chiaramente preordinata ad ovviare a carenze di organico eventuali, non può quindi sostenersi che l’interesse alla contestazione sia sorto in capo alla Società istante solo quando si è in concreto determinata – per effetto dei dinieghi di iscrizione – una vacanza nella Serie superiore: all’opposto, la lesione si è determinata proprio con l’introduzione della clausola che precludeva in radice alla Società istante di aspirare all’inserimento nella graduatoria dei soggetti potenzialmente ammessi al ripescaggio. Sulla base delle considerazioni che precedono va pertanto dichiarata l’inammissibilità della domanda arbitrale per tardiva presentazione della istanza di conciliazione, essendosi consumato il relativo potere di azione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della disposizione contestata. Naturalmente tardiva, a prescindere da ogni ulteriore considerazione in punto di legittimazione, risulta per conseguenza la domanda proposta dall’interveniente. Ogni altra questione, in rito e in merito, resta assorbita. Le spese del procedimento seguono la soccombenza, fatto salvo il principio di solidarietà. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: - dichiara inammissibile l’istanza arbitrale della società istante; - pone integralmente a carico della società istante gli onorari e le spese di arbitrato, nella misura liquidata dalla Camera con provvedimento ai sensi dell’art. 22 del Regolamento, nonché gli onorari e le spese di difesa della parte convenuta quantificati forfettariamente in Euro [...] omissis [...]; - dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso in conferenza personale telefonica il 12 agosto 2005. F.to On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani F.to Avv. Guido Cecinelli F.to Prof. Avv. Giulio Napolitano F.to Cons. Antonino Anastasi F.to Avv. Mario Antonio Scino
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