CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 giugno 2007 – Dott. Tullio Lanese contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale del 13 giugno 2007 – Dott. Tullio Lanese contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE
PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI – ARBITRO
AVV. MASSIMO CIARDULLO – ARBITRO
nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport (Regolamento), nel procedimento di arbitrato (prot.
N. 2118 del 29 novembre 2006) promosso da:
Dott. Tullio Lanese, nato il 10 gennaio 1947 a Messina, rappresentato e
difeso dall’ Avv. Giuseppe Napoli ed elettivamente domiciliato presso il
suo studio in Catania, alla Via Umberto n. 311 (tel. 095.532558 fax
095.532589)
attore
CONTRO
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Commissario
Straordinario Avv. Luca Pancalli, rappresentata e difesa, unitamente e
disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Luigi Medugno e Guido Valori, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via
Panama n. 58 (tel. 06.8840832 / 06.8417310 fax 06.8844924 – e.mail
luigi@medugno.it)
convenuta
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
In data 22 giugno 2006 il Procuratore Federale, con atto prot. n.
1830/450/pf/SP/ad, deferiva innanzi alla Commissione d’Appello
Federale il Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri della F.I.G.C., Tullio
Lanese, contestando la violazione dell’art. 6, 1° e 2° comma, e dell’art. 1,
1° comma, del C.G.S. e chiedendo che fosse comminata «la sanzione
della inibizione per anni cinque con proposta di preclusione a svolgere
attività nell’ambito della F.I.G.C., oltre cinquemila di ammenda». La
C.A.F., con decisione pubblicata sul C.U. n. 1/C del 14 luglio 2006,
riconosceva il Dott. Lanese esclusivamente responsabile della violazione
dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. e irrogava la sanzione di due anni e sei
mesi di inibizione.
Contro tale decisione, in data 17 luglio 2006, il Dott. Tullio Lanese
proponeva ricorso innanzi alla Corte Federale, chiedendo la riforma
della decisione di primo grado « […] perché il fatto non costituisce
violazione dei principi di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S.; […] in linea
subordinata, ma solo per scrupolo difensivo si chiede che venga esclusa
l’inibizione o quanto meno ridotta nel minimo edittale, e venga
comminata solo “l’ammonizione o l’ammonizione con diffida o
l’ammenda o l’ammenda con diffida».
La Corte Federale, con decisione pubblicata sul C.U. n. 1/CF del 25 luglio
2006, confermava la sanzione precedentemente irrogata dalla C.A.F.
Contro tale decisione, l’ex Presidente dell’A.I.A. proponeva istanza di
conciliazione innanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo
Sport, prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale dinanzi al
medesimo organo; in data 30 ottobre 2006 si svolgeva l’incontro di
conciliazione in occasione del quale il Conciliatore, Avv. Dario Buzzelli,
preso atto del mancato accordo tra le parti, dichiarava estinta la
procedura.
Con atto depositato in data 29 ottobre 2006 (Prot. n. 2118), il Dott. Tullio
Lanese proponeva istanza di arbitrato dinanzi alla Camera di
Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport; il Presidente della Camera, visti gli
artt. 12 dello Statuto del CONI e 23 comma 1 del Regolamento,
nominava il Prof. Avv. Maurizio Benincasa quale Presidente del Collegio
Arbitrale e, pertanto, il Collegio arbitrale risultava così composto: Prof.
Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv.
Tommaso Edoardo Frosini (Arbitro) e Avv. Massimo Ciardullo (Arbitro).
Gli arbitri nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 14 del
Regolamento e, successivamente, veniva fissata la prima udienza per il
giorno 5 febbraio 2007 presso la sede dell’arbitrato.
Il ricorrente formulava, nella propria istanza di arbitrato, le seguenti
conclusioni: «Per tutto quanto sopra esposto e motivato, la parte istante,
chiede che venga deliberato il Lodo Arbitrale sulle questioni oggetto
delle presunte controversie, finalizzato all’annullamento dell’impugnata
decisione e alla revoca della sanzione dell’inibizione per anni due e mesi
sei. In via del tutto subordinata, chiede l’adozione di ogni altra equa – e
si fa espresso riferimento alle richiamate posizioni oggetto di decisioni nel
medesimo procedimento – soluzione che il Collegio Arbitrale vorrà
adottare».
Con atto del 7 dicembre 2006 la Federazione Italiana Giuoco Calcio si
costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti
conclusioni: «Voglia il Collegio Arbitrale costituito, rigettare in toto il
ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto […]».
All’udienza del 5 febbraio 2007, dopo l’esperimento infruttuoso del
tentativo di conciliazione, si svolgeva la discussione. Il Collegio
autorizzava le parti al deposito di documenti, memorie e repliche. Le
parti a’ sensi dell’art. 20, comma 6 del Regolamento, concedevano la
proroga di novanta giorni del termine di pronuncia del lodo.
Il Collegio tratteneva il giudizio in decisione. Le parti, nei termini,
depositavano documenti, memorie e repliche.
MOTIVI
1.
Il Dott. Tullio Lanese è stato riconosciuto responsabile della violazione
dell’art. 1, comma 1°, del C.G.S. In particolare sono stati contestati
all’odierno istante:
a) La partecipazione ad alcune cene con altri soggetti deferiti (Pairetto,
Moggi e Girando);
b) L’acquisto di un’autovettura Fiat con l’applicazione di un consistente
sconto;
c) L’aver « […] suggerito in termini perentori ad Ingargiola di non riferire
le circostanze descrittegli, e poi [l’aver] omesso di informarne gli
organi di giustizia sportiva, con un comportamento che, alla luce del
colloquio telefonico successivamente intercorso con Moggi, appare
univocamente finalizzato ad assicurare a quest’ultimo impunità per
quanto fatto […] (Decisione C.A.F. 14 luglio 2006 p. 98). Si tratta del
noto episodio avvenuto al termine della gara Reggina / Juventus del
6 novembre 2004 tra Moggi e l’arbitro Paparesta.
Quanto al primo fatto in contestazione la difesa di Lanese deduce che le
occasioni conviviali in questione « […] furono circoscritte nel lasso di
tempo compreso tra il dicembre 2004 e l’aprile 2005, periodo nel quale
l’istante si prodigava perché l’Aia, che presiedeva ininterrottamente, per
mandato elettivo, fin dal Novembre 2000, potesse essere, senza ulteriori
indugi o tergiversazioni, riconosciuta come sesta componente Federale.
Era il periodo in cui era necessario monitorare costantemente la
situazione ed, infatti, cene ed incontri si susseguivano anche con altri
dirigenti di società con rappresentanti nel Consiglio di Lega o nel
Consiglio Federale […] E questo importantissimo risultato si ottenne, poi,
compiutamente nel marzo 2005, come risulta dall’art. 17 dello Statuto
Federale che attribuisce ai delegati degli ufficiali di gara una
rappresentanza nelle assemblee federali pari al 2% […] (p. 5 istanza di
arbitrato).
Sul secondo fatto contestato la difesa deduce che il Lanese avrebbe «
[…] sopportato il costo [dell’autovettura, n.d.r.] usufruendo di uno sconto
– non richiesto – e, comunque, non superiore al 25% (il che lo equipara a
quello di cui godono abitualmente molte personalità e/o categorie
professionali) [….] (ist. cit. p.6).
Sul terzo fatto in contestazione il Lanese sottolinea di aver dimostrato
«[…] soprattutto dopo le lievissime sanzioni comminate, dai giudici di
prime cure, ad Ingargiola ed allo stesso Paparesta in accoglimento di
medesime tesi difensive – che il senso delle cose dette telefonicamente
a chi aveva avuto demandato il compito di osservare l’arbitro, gli
assistenti ed il quarto uomo, era da ricondursi al dettato di cui all’art. 5
del regolamento del giuoco del calcio che, espressamente, prevede,
circoscrivendoli, come i compiti dell’osservatore arbitrale siano solo di
carattere tecnico e non debbano esorbitare da tale sfera […]
nell’occasione non vi furono, da parte dell’istante, incorraggiamenti o
inviti a comportamenti omissivi che, eventualmente, ove ravvisabili,
erano da addebitarsi a soggetti diversi dall’osservatore arbitrale […] » (ist.
cit. pp. 6 e 7).
La difesa dell’istante prosegue deducendo che « […] non esist[e] agli
atti alcuna telefonata di questo Presidente con arbitri, con designatori o
con dirigenti di società dalla quale è possibile evincere un qualsiasi
tentativo, anche subdolamente mascherato, di attuare o subire
condizionamenti […]».(ist. cit. p. 10).
E, ancora, si richiama la giurisprudenza di cui al lodo pronunciato nella
controversia tra Carraro e FIGC (Lodo Arbitrale 8 novembre 2006). La
difesa dell’istante assume che anche nel caso sottoposto allo scrivente
Collegio debba trovare applicazione il principio secondo il quale « […]
La responsabilità disciplinare ha, quindi il suo presupposto nella
commissione da parte di soggetti associati di un illecito disciplinare il
quale, però, è ravvisabile soltanto allorquando uno dei predetti soggetti
ponga in essere fatti violativi di una ben precisa norma dello statuto o del
regolamento federale o altra particolare disposizione ed a cui
l’Ordinamento ricollega una sanzione di carattere disciplinare […]» (ist.
cit. p. 16).
Sul piano procedurale l’istanza di arbitrato evidenzia l’illegittimità delle
decisioni degli organi di giustizia federale a causa del divieto di
utilizzazione delle intecettazioni telefoniche e della violazione delle
regole sulla composizione della C.A.F.
Sono, infine, svolte le seguenti censure: «[…] C) eccesso di potere, nel
senso della perplessità, contraddittorietà e comunque carenza di
motivazione delle sentenze sportive. F) […] l’eccesso di potere in ordine
alla manifesta sproporzione, sia in relazione ai fatti, sia in relazione
all’addebito mosso […] della inibizione inflitta. G) […] l’eccesso di potere
per non essersi tenuto conto […] del curriculum dell’odierno istante,
arbitro internazionale con presenza in Coppa del Mondo, Campionati
Europei, Finali di Coppa Campioni, oltre ai vari riconoscimentiai sensi
dell’art. 53 n. 4 del Regolamento A.I.A. […]» (ist. cit. p. 29-30).
2.
La F.I.G.C. nella propria memoria di costituzione contesta quanto
dedotto dal Lanese sia in ordine ai presunti vizi del procedimento
disciplinare, sia in ordine al merito della controversia.
Sulla questione inerente all’illegittimità della composizione del giudice
sportivo di primo grado, la Federazione osserva, da un lato, che i
provvedimenti di nomina dei membri della C.A.F. adottati dal
Commissario Straordinario non hanno costituito oggetto di impugnazione
e, pertanto, sono divenuti definitivi e inoppugnabili. Dall’altro, che, come
ha correttamente stabilito la Corte Federale, la decisione di reintegrare
l’organico della C.A.F. è esercizio di un insindacabile potere
organizzativo del Commissario Straordinario e, inoltre, tale prerogativa
non può considerarsi preclusa dalla presenza di altri membri, tenuto
conto della circostanza che le norme federali prevedono un numero
minimo e non massimo di componenti.
In relazione alle censure concernenti l’utilizzazione delle intercettazioni
telefoniche, la difesa della parte resistente assume che tale divieto non
può trovare applicazione nell’odierno procedimento disciplinare,
richiamando anche la giurisprudenza dei Collegi Arbitrali che hanno
operato nell’ambito della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo
Sport.
Nel merito, la F.I.G.C. evidenzia che il Lanese non ha contestato i fatti
posti a fondamento della sanzione nel loro svolgimento e che le
condotte ascritte rientrano nei confini della violazione dell’art. 1, comma
1, del C.G.S. Infine, con riguardo alla misura della sanzione, si osserva «
[…] che essa è stata commisurata a livello apicale della posizione
funzionale ricoperta dall’incolpato e alla molteplicità delle condotte
infrattive […]» (mem. Cost. F.I.G.C. p. 9).
In particolare, la F.I.G.C. sottolinea, per un verso, che gli incontri tra il
Lanese e alcuni dirigenti della Juventus non sono stati nè sporadici, nè
occasionali, assumendo, quindi, il carattere della regolarità e, di
conseguenza, integrando la violazione dell’art. 1, comma, 1, del C.G.S..
Per altro verso, che la condotta del Lanese relativa all’acquisto
dell’autovettura FIAT «[…] va qualificata come altamente censurabile
proprio perchè posta in essere in ragione dell’evidenziato presupposto,
che ha consentito al ricorrente di sfruttare la carica ricoperta per
conseguire un vantaggio, peraltro da soggetto estraneo ai rapporti di
carattere sportivo, ma inserito in tale sistema (attese le relazioni tra il
Gruppo FIAT e la Juventus F.C., il tutto in netto contrasto con i principi di
cui all’art. 1 C.G.S. […]» (mem. cit. p.3).. Per altro verso ancora, e con
riguardo al c.d. episodio Ingargiola, che « […] il Presidente degli arbitri,
anzichè avallare tale atteggiamento diretto a nascondere fatti
obiettivamente rilevanti sulla base della normativa F.I.G.C., avrebbe
dovuto, invece, farsi parte diligente affinchè i gravi episodi dei quali era
venuto a conoscenza venissero sottoposti al vaglio degli Organi di
Giustizia sportiva competenti ed effettuati tutti gli accertamenti e
approfondimenti necessari ed opportuni. Non è, infatti, revocabile in
dubbio che quanto narrato dall’Ingargiola rappresentava sicuramente
un fatto di tale gravità, che, ove acclarato nella sua materialità storica,
non poteva che influire sull’imparzialità e la serenità di giudizio degli
arbitri […]» (mem cit. p. 5).
3.
Preliminarmente, il Collegio dichiara la competenza della Camera,
affermando il potere di piena cognizione della controversia, in ragione
del carattere devolutivo del giudizio arbitrale. Il Regolamento conferisce
alla Camera il potere integrale di riesame del merito della controversia,
senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della
domanda e dai quesiti ad esso posti dalle parti, ovvero dalla clausola
compromissoria sulla quale i poteri sono di volta in volta fondati, legati al
tipo di vizio denunciabile, con la conseguenza che innanzi al Collegio
sono deducibili questioni attinenti non solo alla legittimità, ma anche al
merito della decisione impugnata.
Il meccanismo di risoluzione delle controversie in materia sportiva è
esterno ai sistemi disciplinari delle federazioni sportive ed alternativo
rispetto alla giurisdizione ordinaria (ai sensi dell’art. 3.1. del D. L. n. 220 del
18 agosto 2003, convertito nella L. n. 280 del 2003). L’attività della
Camera, per quanto riferibile anche all’ordinamento sportivo in
generale, non può essere ricondotta al sistema della federazione
sportiva di volta in volta interessata, né l’organo arbitrale che conosca
dell’impugnazione di un provvedimento disciplinare può essere ritenuto
organo della federazione.
Dunque, competono al Collegio tutti i poteri in forza del principio
devolutivo del giudizio avanti la Camera, come già espresso nel lodo
arbitrale reso tra la A.C.F. Fiorentina S.p.A. e la F.I.G.C., in data 27 ottobre
2006: « […] tale controversia può riguardare l’applicazione delle norme
così come l’apprezzamento dei fatti alla base del provvedimento in cui
quella volontài è espressa; sulla sua estensione e sulle modalità della sua
risoluzione non influisce il numero di passaggi attraverso i quali quella
volontà si è formata […]».
4.
Il Collegio reputa opportuno, preliminarmente, esaminare le censure
svolte dalla difesa del ricorrente con riferimento al divieto di utilizzazione
delle intercettazioni telefoniche nell’ambito dei giudizi di natura sportiva
e alla pretesa violazione delle regole sulla composizione della C.A.F.
Quanto al primo aspetto il Collegio, richiamando la giurisprudenza ormai
consolidata dei Collegi Arbitrali che hanno operato nell’ambito della
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, reputa non condivisibile
la dedotta censura di illegittimità della decisione impugnata per indebita
utilizzazioni di intercettazioni telefoniche acquisite in altro procedimento,
poichè l’art. 270 c.p. esprime un principio nell’ambito del processo
penale la cui applicazione non è estensibile ad altri procedimenti e, in
particolare, a quelli disciplinari.
Quanto al secondo profilo, il Collegio, parimenti, reputa di non poter
accogliere la prospettazione della difesa del ricorrente.
In primo luogo, si osserva che il provvedimento del Commissario
Straordinario di integrazione dei componenti della C.A.F. non è stato
oggetto di impugnazione alcuna da parte del Lanese.
In ogni caso, il Collegio condivide quanto affermato dalla Corte
Federale sul punto e, in particolare, la considerazione secondo la quale il
provvedimento commissariale de quo è stato legittimamente adottato
allo scopo di reintegrare l’organico della Commissione, la cui consistenza
era sensibilmente diminuita sia sotto il profilo numerico, sia sotto il profilo
funzionale, in ragione della sopravvenuta carenza organizzativa
all’esercizio dell’incarico da parte dei magistrati originariamente
nominati, anche con funzioni semi-direttive.
Il Collegio concorda sul fatto che al Commissario Straordinario della
F.I.G.C. debba essere riconosciuta la prerogativa di reintegrare
l’organico ridotto della C.A.F., così da poterne garantire il
funzionamento. Nè può essere condiviso l’argomento relativo alla
presenza di altri componenti, atteso che la regola federale prevede un
numero minimo di componenti e non anche un numero massimo.
Ugualmente, il Collegio reputa legittimo, da parte del Presidente della
C.A.F., l’esercizio del potere discrezionale di individuazione dei
componenti dell’organo di giustizia, in assenza di una norma che
preveda criteri oggettivi e predeterminati di costituzione dei collegi.
Le censure svolte sub c), f) e g) dell’istanza di arbitrato sono talmente
generiche da dover essere considerate inamissibili.
5.
Venedo al merito della controversia, il Collegio reputa opportuno
muovere dalla decisione della Corte Federale nella quale si legge: « […]
va confermata l’affermazione di responsabilità di Lanese ex art. 1 CGS,
sotto il duplice profilo, congruamente valorizzato dai primi giudici, dei
ripetuti, confidenziali ed impropri incontri con i dirigenti juventini e dei
rapporti commerciali intrattenuti con essi. Nessun rilievo escludente o
attenuante della responsabilità di Lanese può essere riconosciuto,
contrariamente a quanto sostenuto dalla sua difesa, alla necessità degli
incontri a causa del ruolo, in senso lato politico, di Presidente dell’AIA. In
contrario valgano tre considerazioni: a) mentre vi è la prova di un
eccesso di confidenza conviviale e commerciale, del tutto inappropriata
e biasmevole, tra l’incolpato e Moggi e Giraudo, non vi è alcuna prova
della connessione di tali incontri con il perseguimento di fini istituzionali
dell’Associazione, piuttosto che personali; b) proprio la delicatezza del
ruolo istituzionale avrebbe imposto all’incolpato un supplemento di
prudenza, avvedutezza ed integrità; c) Lanese ha, comunque,
impropriamente beneficiato, grazie al fativo intevento dei dirigenti
juventini, di sconti commerciali che mai avrebbe dovuto chiedere –
quale che fosse l’importo – a persone che avrebbero potuto
strumentalizzare la situazione di riconoscenza psicologica di cui egli
sarebbe stato inevitabilmente portatore […]».
Questa la motivazione dei giudici federali rispetto ai primi due fatti
oggetto di contestazione: gli incontri conviviali con i dirigenti della
Juventus e l’acquisto dell’autovettura FIAT con il beneficio di uno sconto.
Il Collegio, in linea di continuità con la giurisprudenza dei Collegi Arbitrali
formatasi con riferimento a controversie che presentano tratti di
similitudine con quella in esame, osserva quanto segue.
Gli incontri conviviali del dott. Lanese con i dirigenti juventini sono stati,
certamente, inopportuni e, nei temini che si esporranno, illegittimi. Come
si è già dedotto in altra controversia simile (Lodo Pairetto/FIGC) « […] Egli
avrebbe dovuto ritenersi tra i custodi primi die valori di terzietà ed
equidistanza che il ruolo di giudice, qual è proprio die direttori di gara, fa
obbligo di mantenere […] Ogni ruolo di garanzia di interessi generali,
postulando l’indifferenza del garante rispetto agli interessi particolari tra
di loro naturalmente confluggenti, necessita di manifestazioni di
imparzialità destinate a prendere rilievo assolutamente pari allessenza
pur doverosmanete neutrale della condotta […]».
Tuttavia, se, come afferma la Corte Federale, non vi è prova della finalità
istituzionale degli incontri in parola, neppure, osserva il Collegio, vi è
prova della finalità delittuosa di tali incontri. Non consta, infatti, nè
attraverso le intecettazioni telefoniche, nè attraverso altre fonti di prova,
che il Dott. Lanese abbia influenzato, in qualche modo, la condotta
degli arbitri al fine di favorire il club torinese. Tale circostanza, se non
consente di escludere l‘illegittimità della condotta conviale del dott.
Lanese fino ai caratteri della mera inopportunità, certamente va
considerata ai fini della gravità della condotta e, conseguentemente, ai
fini della determinazione della sanzione.
Analoghe conclusioni devono essere svolte con riguardo alle
contestazioni inerenti l’acquisto dell’autoverttura FIAT.
Se è vero che tale sconto è stato praticato e che la relativa
accettazione configura una violazione dell’art. 1 del CGS, è, altrettanto
vero, che non vi è prova che la relazione privilegiata de qua costituisse
una stanza di compensazione dei vantaggi fruiti dalla Juventus.
Anche in tal caso, pertanto, va confermata l’illegittimità della condotta,
ma deve esserene attenuatola gravità.
6.
Per quanto concerne il terzo fatto oggetto di contestazione a carico del
dott. Lanese, la Corte Federale così ha motivato l’affermazione della
responsabilità: «[…] si consideri la narrazione dell’episodio (cfr.
Telefonata, prog. 907), effettuati con toni a metà strada tra il grottesco e
l‘incredulo dall’osservatore Ingargiola a Lanese, il quale, ascoltando il
racconto del collaboratore secondo cui non aveva mai visto un episodio
simile nella propria vita, non trovava di meglio che impartigli la
raccomandazione, come spessissimo è avvenuto nelle varie
conversazioni telefoniche agli atti, di badare ai fatti propri
(eviudentemente non coincidenti con quelli dell’istituzione che
rappresentava). […] il presidente Lanese ha tradito il proprio compito
istituzionale di tutela della categoria ed il proprio dovere di ligia
osservanza delle norme federali e di settore […]».
Il Collegio ha esaminato sia le trascrizioni delle intecettazioni telefoniche
in questione, sia le registrazioni audio prodotte agli atti.
I toni e i contenuti delle intercettazioni, tuttavia, non pare siano tali da
confermare l’integrale responsabilità del dott. Lanese.
In particolare, il Collegio reputa che non esistesse, in capo all’Ingargiola,
alcun obbligo di denunciare i gravi fatti avvenuti nello spogliatoio e,
pertanto, non è possibile qualificare la condotta del Lanese in termini di
invito (illegittimo) all’osservatore a violare un proprio obbligo.
Piuttosto, è censurabile la condotta del Lanese, ma in termini di minore
gravità, per non aver sollecitato l’Ingargiola a convincere l’arbitro
Paparesta a denunciare il grave espisodio e, in generale, per non aver
azionato gli strumenti in suo possesso affinchè venisse alla luce ciò che
era accaduto e si potesse procedere a sanzionare i responsabili.
7.
Il Collegio è, a questo punto, chiamato a valutare la misura della
sanzione irrogata al dott. Lanese dalla giustizia federale.
Pur dovendo essere confermata la responsabilità dell’istante per
violazione dell’art. 1 del CGS, si deve tenere in considerazione, per le
ragioni già esposte, la minore gavità di tale responsabilità e procedere
ad una rideterminazione della sanzione che appare corretto fissare in
mesi 12 di inibizione.
8.
Tutte le altre domande ed eccezioni devono intendersi assorbite.
La reciproca soccombenza delle parti induce ad un’integrale
compensazione delle spese del procedimento e per l’assistenza
difensiva.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
• in parziale riforma della determinazione della Corte Federale di cui
al Comunicato Ufficiale n. 1/CF del 25 luglio 2006 applica al dott.
Tullio Lanese la sanzione della inibizione temporanea per mesi
dodici;
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del
procedimento e per assistenza difensiva;
• dichiara le parti tenute, in eguale misura, con vincolo di solidarietà,
al pagamento degli onorari del Collegio e delle spese di arbitrato,
come liquidati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo
Sport con separata ordinanza;
• dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano
incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
Così deciso in Roma in data 13 giugno 2007 all’unanimità e in conferenza
personale degli arbitri.
F.to Maurizio Benincasa
F.to Tommaso Edoardo Frosini
F.to Massimo Ciardullo