CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 ottobre 2008 – Dr Gianluca Paparesta contro Associazione Italiana Arbitri – Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 ottobre 2008 – Dr Gianluca Paparesta contro Associazione Italiana Arbitri - Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. avv. Ferruccio Auletta Presidente Prof. avv. Angelo Piazza Arbitro Avv. Dario Buzzelli Arbitro nominato in data 31 luglio 2008 ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Regolamento”), ha deliberato il seguente LODO nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1453 del 24.7.2008) promosso da: Dr Gianluca Paparesta, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Giovanni Pellegrino e Gianluigi Pellegrino attore contro Associazione Italiana Arbitri, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Lascioli, Luigi Medugno e Mario Gallavotti convenuta e nei confronti di Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma, Via G. Allegri n. 14. altra convenuta FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE 1. In data 4 luglio 2008 il Comitato Nazionale dell’A.I.A. ha approvato all’ unanimità la relazione di fine stagione della Commissione arbitri per i campionati nazionali di serie A e B (C.A.N.) e le relative proposte dei nuovi ruoli arbitrali di specifica competenza, disponendo la dismissione, per normale avvicendamento tecnico, tra gli altri, dell’associato arbitro effettivo Gianluca Paparesta. 2. Appresa la notizia, Gianluca Paparesta, ritenendo la determinazione dell’A.I.A. caratterizzata da illegittimità, ha attivato la prescritta procedura di conciliazione, all’esito infruttuoso della quale, in data 24.7.2008, ha proposto istanza di arbitrato chiedendo alla Camera arbitrale di «dichiarare illegittima, annullandola e comunque privandola di efficacia, per come adottata, la dismissione dai ruoli C.A.N. dell’istante con ogni determinazione consequenziale» ed instando affinché si disponesse da parte del Presidente l’abbreviazione dei termini e -comunque- in sede cautelare la sospensione della predetta determinazione. Ha contestualmente nominato arbitro il prof. avv. Angelo Piazza. A sostegno delle richieste avanzate l’istante premette di essere «arbitro effettivo internazionale di primissimo rilievo, unanimemente stimato in Italia e all’estero» (p.3, domanda di arbitrato) e di essere risultato, non solo del tutto estraneo al sistema di potere che gli accertamenti svolti in relazione alle vicende cosiddette di “calciopoli” hanno consentito di far emergere, ma anzi «gravemente osteggiato da quel medesimo sistema di potere» (pp. 3 e 4, domanda di arbitrato). Prova ne sarebbe il fatto che «peraltro marginali episodi di “calciopoli” che lo hanno riguardato e che (solo per uno) hanno condotto ad un peraltro limitato accertamento di responsabilità con relativa sanzione, sono tutti connessi a atti di conclamata ostilità effettuati dagli esponenti di quel sistema di potere in danno dell’istante dott. Paparesta» (p. 4, domanda di arbitrato). Mentre, infatti, l’indagine relativa alla c.d. “calciopoli uno” si concludeva con una sanzione di tre mesi di inibizione, l’A.I.A. per il tramite dei suoi organi disciplinari avrebbe cercato di doppiare le stesse precedenti incolpazioni, giungendo ad infliggergli la sanzione dell’inibizione per otto mesi, di poi annullata dalla Corte Federale (pp. 5 e 6, domanda di arbitrato). Nell’aprile 2007, allorquando l’istante era tornato pienamente nei ranghi (dirigendo uno dei quarti di finale di Coppa Uefa e risultando designato ad arbitrare la partita decisiva per l’assegnazione dello scudetto 2006-2007), si concludevano le indagini della Procuradella Repubblica presso il Tribunale di Napoli sulle c.d. “schede svizzere” e, benché già allora fosse assai difficile ipotizzare una sua responsabilità (come poi acclarato dal successivo provvedimento di archiviazione del 21.2.2008), egli -per rispetto delle istituzioni calcistiche- si sarebbe indotto a non contestare la sospensione che cautelativamente gli era stata applicata in data 19.4.2007 e successivamente rinnovata di quattro mesi in quattro mesi (pp. 6 e 7, domanda di arbitrato). Dopo aver ottenuto dalla Corte di giustizia federale l’annullamento di una ulteriore sanzione di inibizione che gli era stata irrogata in data 19.3.2008, l’istante «veniva convocato dal Presidente dell’AIA Gussoni e dal designatore Collina che lo esortavano a rientrare nei ranghi non già nell’ormai scampolo di stagione 2007-2008 bensì in quella successiva (2008-2009)», ma ciò non prima di aver chiuso «se del caso anche con un patteggiamento» l’ulteriore e nuovo addebito disciplinare che nel frattempo gli era stato rivolto sulla base delle indagini che, almeno sul piano penale, avevano invece condotto all’archiviazione della sua posizione (p. 8, domanda di arbitrato). E poiché obiettivo primario dell’istante era quello di rientrare comunque nei ranghi degli effettivi egli si induceva a definire il procedimento «con l’accettazione di una minima sanzione di due mesi di sospensione» (p. 9, domanda di arbitrato). Tuttavia, dopo che l’istante aveva diffidato l’A.I.A. dal fare applicazione del testo novellato dell’art. 20 delle Norme di funzionamento degli organi tecnici che avrebbe determinato la sua estromissione dai ruoli della C.A.N. (impedendo agli arbitri effettivi, non in possesso della qualifica di internazionale al termine della stagione sportiva, di permanere nel ruolo della C.A.N. per un periodo superiore a 10 stagioni sportive), la medesima A.I.A. avrebbe assunto l’«inusitato quanto ingiusto provvedimento espulsivo» oggetto di impugnazione (p. 11, domanda di arbitrato). Al riguardo, osserva il dr G. Paparesta che le dismissioni e gli avvicendamenti sono disposti dal Comitato Nazionale dell’A.I.A., su proposta dell’organo tecnico, sulla base delle valutazioni conseguite dagli arbitri, onde egli ritiene che non avrebbe potuto mai subire avvicendamenti tecnici atteso che le valutazioni ottenute «sotto il versante tecnico sono tutte di assoluta eccellenza. Le stesse ovviamente sono relative all’ utilizzazione tecnica del Paparesta che poi per 11 mesi è stata resa impossibile da una sospensione disposta sulla base di addebiti che hanno invece condotto ad una sanzione peraltro accettata al fine di chiudere il procedimento, di appena 2 mesi di inibizione, di gran lunga inferiore ai già (ingiustamente) sofferti 11 mesi che hanno dato luogo alla inutilizzazione tecnica» (p. 12, domanda di arbitrato). L’istante avrebbe avuto, quindi, «pieno diritto di essere valutato tecnicamente rispetto alle prestazioni da lui offerte sino a quando è stata possibile la sua utilizzazione» e «ove mai si nutrissero dubbi sulla conservazione della idoneità tecnica (fisica e psichica) dell’ arbitro lo stesso doveva già per procedura ordinaria essere sottoposto agli appositi test e poteva comunque essere collaudato con tutti gli strumenti di cui il settore arbitrale dispone a cominciare dalla utilizzazione in partite di livello inferiore, come del resto era avvenuto dopo la prima sospensione dovuta alle prime vicende c.d. di “calciopoli”» (p. 13, domanda di arbitrato). Anche dal punto di vista formale — osserva ancora l’istante — «sulla base delle norme tecniche, le dismissioni si operano su proposta del designatore che nel caso invece non ha potuto proporre alcuna dismissione in danno del Paparesta». Ed «il Comitato nazionale non può certo effettuare scelte autonome prive di qualsivoglia supporto nella proposta del designatore, organo tecnico» (p. 14, domanda di arbitrato). La determinazione assunta dal Comitato nazionale A.I.A. non costituirebbe, pertanto, «un non sindacabile esercizio di valutazioni tecniche» bensì «un atto espressamente e sostanzialmente disciplinare assunto in contrasto con le risultanze disciplinari e senza le connesse necessarie garanzie» (p. 13, domanda di arbitrato). Il che condurrebbe ad un ulteriore profilo di illegittimità costituito da abnorme disparità di trattamento tra esso istante, «prosciolto da ogni addebito con il provvedimento di archiviazione della Procura di Napoli e la posizione di numerosi suoi colleghi che pur in presenza di una pesantissima, in termini tecnici, comportamentali e di immagine per un giudice di gara, accusa dei P.M. formulata con la richiesta di rinvio a giudizio per frode sportiva, continuano ad essere utilizzati dall’A.I.A. in sede nazionale ed internazionale» (p. 13, domanda di arbitrato). In definitiva, secondo Paparesta, si è di fronte «ad un abuso del potere degli organi dell’ A.I.A., in violazione di norme di lealtà, correttezza, regolamentari e statutari» (p. 14, domanda di arbitrato). 3. Con memoria depositata in data 31 luglio 2008 si costituiva l’A.I.A. contestando in primo luogo la ricorrenza dei presupposti per lo svolgimento del giudizio con procedura d’urgenza, considerato che il dr G. Paparesta era ancora soggetto sino al 18 agosto 2008 alla sanzione interdittiva irrogatagli dalla Commissione Disciplinare Nazionale a seguito di patteggiamento dela stessa. In via pregiudiziale l’A.I.A. poneva questioni in ordine alla individuazione delle parti del procedimento, osservando, sotto un primo profilo, che ove esse fossero individuate soltanto nell’istante e nell’A.I.A., sarebbe stata revocabile un dubbio la stessa arbitrabilità della controversia poiché avrebbe difettato una clausola compromissoria attributiva della cognizione al Collegio arbitrale. Sotto altro aspetto, ove le parti del procedimento fossero, invece, individuate, oltre che nell’A.I.A., anche nella F.I.G.C., la controversia sarebbe divenuta assoggettabile alle regole previste per i procedimenti con pluralità di parti. Nel merito l’A.I.A. contestava la domanda osservando che l’ avvicendamento dell’istante dai ruoli della C.A.N. è derivato da una scelta tecnica legittimamente compiuta dagli organi a cui la normativa federale assegna il compito di formare gli organici arbitrali e organizzare l’attività dell’associazione. Più in particolare al termine della stagione sportiva 2007/2008 la Commissione Nazionale Arbitri, sulla base di precisi obiettivi, esigenze e parametri di valutazione avrebbe «fatto le sue proposte per le promozioni e gli avvicendamenti, evidenziando la particolare posizione di tre arbitri, tra cui l’odierno istante, per i quali, non avendo i medesimi “svolto attività nel corso dell’intera stagione” e, dunque, nella pratica impossibilità di giudicarne le prestazioni ha rimesso la valutazione finale circa l’opportunità della loro utilizzazione nella prossima stagione sportiva al Comitato Nazionale. Recependo le proposte pervenutegli dalla CAN, il Comitato Nazionale dell’A.I.A. nella seduta del 4 luglio 2008 ha ridotto di nove elementi l’organico degli arbitri, avvicendando i sei arbitri proposti dalla CAN, unitamente a quelli che erano rimasti inattivi per tutta la precedente stagione, e ha immesso nuova linfa, mediante la promozione di cinque elementi provenienti dalla CAN C: in tal modo raggiungendo il risultato di ridurre gradualmente l’organico, portando a 39 il numero degli arbitri effettivi» (pp. 10 e 11, memoria di costituzione 31.7.2008). Si sarebbe trattato, pertanto, secondo l’A.I.A., di una scelta tecnico-organizzativa, come tale sottratta al sindacato della Camera arbitrale. Osserva ancora l’A.I.A. che l’inattività del dr G. Paparesta, derivando da provvedimenti di sospensione cautelare, non potrebbe che «riverberarsi in suo danno» e ciò sia perché l’inattività «va considerata oggettivamente (o c’è o non c’è), a nulla rilevando l’eventuale sussistenza di ragioni giustificative», sia soprattutto perché «i provvedimenti di sospensione cui fa riferimento la controparte (non soltanto di natura cautelare) sono tutti legittimi, essendosi verificati i presupposti per la loro adozione da parte dei competenti organi: il che è, d’altronde, comprovato dalla loro omessa impugnazione a cura dell’interessato» (p. 12, memoria di costituzione 31.7.2008). Trattandosi, infine, di avvicendamento per motivi tecnici e non per ragioni disciplinari nessun profilo di disparità di trattamento sussisterebbe tra l’istante e altri arbitri che sarebbero stati coinvolti in procedimenti giudiziari dinanzi al giudice penale. L’A.I.A. rassegnava pertanto le seguenti conclusioni «Voglia l’adito Collegio, ferma restando la inammissibilità della procedura d’urgenza e delle invocate misure cautelari, dichiarare in via preliminare la propria incompetenza a decidere la controversia e comunque rigettare ogni avversa domanda perché inammissibile e, comunque, infondata nel merito». Nominava quale arbitro l’avv. Dario Buzzelli. Il Collegio arbitrale veniva quindi integrato con la designazione, per opera del Presidente della Camera, del prof. avv. Ferruccio Auletta. 4. Costituito il Collegio e fissata la sede in Roma presso la medesima Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del C.O.N.I. si teneva la prima riunione con le parti costituite in data 3 settembre 2008, nel corso della quale dopo il deposito ad opera del ricorrente di note d’udienza, il Collegio invitava le parti a discutere le questioni pregiudiziali sollevate e ne riservava la soluzione. Con ordinanza in data 4 settembre 2008 il Collegio, a scioglimento della riserva assunta e «rilevato che la domanda di arbitrato in data 24 luglio e il provvedimento di nomina degli arbitri in data 31 luglio uu.ss. risultano già comunicati alla Federazione Italiana Giuoco Calcio», invitava quest’ultima «a comunicare — entro la data della successiva riunione del Collegio e delle parti — l’eventuale suo ‘accordo’ sopra la deliberata nomina degli arbitri e/o sulla nomina dello ‘stesso arbitro’ già designato dall’ altra parte convenuta». Si riservava di decidere sulla propria competenza nell’ulteriore corso del procedimento e fissava la successiva riunione del procedimento per il giorno 15 settembre 2008. All’udienza indicata il Collegio dava preliminarmente atto che nella stessa giornata era pervenuta una comunicazione del Presidente della F.I.G.C., dott. Giancarlo Abete, con la quale, riservata al prosieguo la formalizzazione della propria eventuale costituzione nel procedimento, dichiarava «nella qualità indicata dall’istante nella domanda di arbitrato, di non avere obiezione alcuna sulla composizione del Collegio». Perdurando l’impossibilità di pervenire ad una soluzione negoziale della controversia, il Collegio invitava le parti alla discussione, assegnando altresì alle stesse termini per memorie conclusive e repliche. Entrambe le parti, nel termine loro assegnato, hanno depositato scritti difensivi. Il Collegio si è successivamente riunito e ha deliberato, a maggioranza dei voti espressi dai componenti, il presente lodo. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La controversia è arbitrabile a norma dell’art. 30, comma 3, Statuto F.I.G.C., stante che «gli arbitri sono tesserati della F.I.G.C. e associati dell’A.I.A.» (art. 38 Reg. A.I.A.) onde «più di due parti s[o]no vincolate dalla stessa convenzione di arbitrato» e, in concreto, la controversia risulta promossa nei confronti di A.I.A. e di F.I.G.C. 2. La attuale composizione del Collegio, titolato dal Regolamento a rendere una conclusiva «determinazione contrattuale», è, pertanto, legittimata dall’art. 816-quater, 1° comma (in combinazione con l’art. 808-ter, 1° comma, 2° periodo) c.p.c., dato «l’accordo di tutte le parti» sulla «nomina degli arbitri»: accordo registrato all’ esito della nota della F.I.G.C. in data 12.9.2008 (prot. n. 1972 del 15.9.2008) ove si «dichiara […] di non avere obiezione alcuna sulla composizione del Collegio», già integrato con le nomine degli arbitri designati dal dr G. Paparesta e dall’ A.I.A. (altre parti del giudizio «vincolate dalla stessa convenzione di arbitrato»). 3. Premesso che la domanda è ammissibile e l’arbitrato procedibile, il Collegio deve esaminare il merito della controversia, anche perché, a dispetto dell’assunto difensivo dell’A.I.A., il dovere della parte attrice di «accettare […] la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato […] dall’A.I.A.» nonché «il principio dell’assoluta insindacabilità delle decisioni di natura tecnica» (art. 40, comma 3, lett. e) – f) Reg. A.I.A.) non può escludere, rispettivamente, la rimediabilità in sede arbitrale della determinazione contro cui il dr G. Paparesta è insorto (atteso che il presente rimedio è esso stesso previsto dall’ordinamento di settore), né impedire il sindacato di conformità della stessa determinazione alle regole diverse da quelle propriamente tecniche (la cui applicazione soltanto rimane riservata agli organi associativi). Né altro da quest’ultimo può essere il significato anche dell’art. 47, comma 1, Reg. A.I.A., in base al quale «non soggetta a ricorso» è la disposizione assunta «dal Comitato Nazionale su proposta del competente Organo Tecnico» di porre «fuori quadro» l’arbitro effettivo che, come accade per G. Paparesta, abbia almeno 28 anni di età e compiuto 10 anni di attività. 4. In definitiva, nel presente arbitrato si dà concretamente il dovere di accertare la legittimità o meno del potere esercitato dall’A.I.A. nei confronti di G. Paparesta ferma l’ insindacabilità della determinazione sub judice sotto il profilo del merito di «natura tecnica» (ammettendosi, dunque, almeno un sindacato giudiziale del tipo c.d. «debole»). 5. In data 4 luglio 2008 il Comitato Nazionale dell’A.I.A. ha «approva[to] all’unanimità la relazione di fine stagione della C.A.N. e le relative proposte dei nuovi ruoli arbitrali di specifica competenza, disponendo la dismissione, per normale avvicendamento tecnico, degli associati: A) Arbitri Effettivi […] Paparesta Gianluca». 6. Il dr G. Paparesta, quale arbitro in organico per la stagione 2007/2008, viene individualmente considerato dalla suddetta «relazione di fine stagione sportiva» predisposta dall’ Organo Tecnico (c.d. Designatore); ne risulta, in particolare, che egli ha un’ età superiore di 5 anni alla media (che è, invero, «di poco superiore ai 34 anni»: pg. 8), che è in organico da 11 anni (al pari di R. Rosetti, arbitro c.d. internazionale) tenendo dietro, per anzianità, soltanto a S. Farina (in organico da 14 anni, ma suscettibile di «conferma» in considerazione di altro singolare status soggettivo) e precedendo P. Bertini (10 anni) e T. Pieri (8 anni). Proprio in relazione a questi ultimi tre arbitri -G. Paparesta, P. Bertini e T. Pieri- la relazione attesta «che non hanno svolto attività nel corso dell’intera stagione», sicchè la «la CAN non è in grado di esprimere alcun giudizio» (pg. 55). L’Organo Tecnico, perciò, rileva che occorre «lascia[re] al Comitato Nazionale dell’AIA la valutazione della situazione», di cui evidenzia, più in generale, il carattere «assolutamente sovradimensionato» dell’ organico siccome riflesso ulteriore degli «eventi accaduti nel corso dell’estate 2006», che «avevano portato alla necessità di inserire nell’organico della CAN un maggior numero di arbitri» (ibidem). Peraltro, la relazione si conclude rilevando come proprio la suddetta «inattività di tre Arbitri abbia di fatto ridotto l’organico della CAN […] limitando, in parte, la portata negativa di un organico sovradimensionato» (pg. 56). Essa propone, in sintesi, la «diminuzione dell’ organico della CAN», da attuare «in maniera graduale anche nelle prossime stagioni» (ibidem). 7. Osserva il Collegio che dagli atti menzionati emerge che: a) l’avvicendamento ha riguardato G. Paparesta non individualmente; b) ha riguardato il medesimo nell’ ambito di un preciso criterio tecnico: assicurare il c.d. «giusto ritmo» che altrimenti la «rotazione a cui l’O[rgano] T[ecnico] è obbligato in virtù di un organico sovradimensionato non permette di dare» (pg. 55 della «relazione di fine stagione sportiva»), dovendosi designare ciascun arbitro per un numero minore di gare e a maggiore intervalli temporali; c) l’avvicendamento di G. Paparesta si inscrive in un «processo» che, intendendo favorire «l’utilizzo continuativo dei più giovani» (pg. 56), prende perciò avvio dalla «dismissione» di soggetti con maggiore anzianità nel ruolo; d) l’avvicendamento del genere che ha interessato G. Paparesta (cioè compiuto attraverso «un numero di dismissioni superiore a quello delle promozioni dalla CAN C»: ibidem) è suscettibile di essere proseguito (in misura non inferiore a quanto già attuato) nella stagione sportiva ancora successiva poiché la riduzione programmata dell’organico è indicata complessivamente e finalmente in n. 6 unità (43 > 37); e) l’inattività dei menzionati arbitri -tra i quali G. Paparesta- ha determinato, per la stagione sportiva 2007/2008, un risultato positivamente apprezzabile in guisa di attuazione ante diem del suddetto «processo», come detto avendo «limita[t]o, in parte, la portata negativa di un organico sovradimensionato». 8. In breve, le caratteristiche dell’avvicendamento degli arbitri P. Bertini, T. Pieri e G. Paparesta escludono che trattasi, in particolare quanto a G. Paparesta, di determinazione organica non conforme al dovere di lealtà e buona fede nell’ attuazione del rapporto associativo poiché: a) non appare odiosamente data contra personam; b) risponde a un criterio tecnico di normalità predeterminato in sede normativa (art. 47 Reg. A.I.A.); c) risulta coerente con l’indirizzo dell’organo associativo cui le pertinenti valutazioni sono rimesse secondo l’ordinamento di settore; d) le stesse modalità attuative si presentano come ulteriormente e individualmente conformi all’indirizzo in parola; e) si presenta in linea di continuità con un dato positivamente emergente dall’esperienza più recente. Pertanto, la determinazione sub judice appare connotata dalla piena rispondenza alle regole, oltre che di competenza, di ragionevolezza, proporzionalità, coerenza, compiutezza informativa e paritario trattamento, onde alcun vizio di sviamento finalistico del potere attribuito all’organo che ne è autore può rilevarsi. 9. Non giova alla difesa della parte attrice neppure prospettare (di talchè ogni profilo probatorio, in realtà carente, rimane irrilevante) alcunchè abbia riguardo alle cause della c.d. inattività di G. Paparesta; infatti, è incontroverso che la sospensione donde egli è rimasto impedito dall’esercizio dell’attività arbitrale (ai sensi dell’art. 8, comma 6, lett. h) Reg. A.I.A.) non è ingiusta (cioè data non jure) siccome neppure contestata in giudizio, né può essere altrimenti apprezzata in comparazione con la sanzione che in ultimo è stata irrogata al medesimo G. Paparesta (peraltro col consenso dello stesso). Invero, di là della natura cautelare del provvedimento sospensivo (di per sé eterogenea rispetto alla determinazione sanzionatoria finale), vi è nella fattispecie un elemento che ulteriormente inibisce ogni suggestione voglia trarsi, come invece fa la difesa di parte attrice, dalla commisurazione della durata del primo rispetto alla assai inferiore durata della seconda, vale a dire l’elemento per cui il provvedimento cautelare è riferibile esclusivamente al rapporto «associativo» da G. Paparesta intrattenuto con l’ A.I.A. mentre la sanzione da quest’ultimo sopportata risulta di diretta inerenza al rapporto di «tesseramento» con la F.I.G.C.. In altre parole: è escluso qualsivoglia significato inferibile dalla eventuale divergenza dei tempi di rispettiva durata delle inibizioni (cautelare e definitiva) poiché è privo di senso comparare determinazioni che, oltre a essere manifestazioni di funzioni distinte, provengono da enti diversi. 10. In ogni caso, a evitare che la determinazione di c.d. dismissione dell’arbitro effettivo G. Paparesta possa ritenersi affetta da violazione di principi o norme comunque connesse alla previa inibizione cautelare dallo svolgimento dell’attività occorre osservare, di là della già rilevata assenza di ogni carattere di ingiustizia della situazione soggettiva, che in linea di principio «se è pur vero che il venir meno della sospensione cautelare dà luogo alla piena reintegrazione» e che -per conseguenza- «il periodo di servizio non prestato non possa essere valutato in modo deteriore e quindi come demerito», tuttavia «non può attribuirsi allo stesso, di per sé, un valore tale da renderlo rilevante ai fini di una positiva valutazione di funzioni, che, di fatto, non sono state svolte, rispondendo una tale diversificazione degli effetti della reintegrazione a differenti esigenze» (Cons. Stato, IV, 7 dicembre 2006, n. 7210). Dunque, non è illegittima la considerazione che, ai fini della eventuale «reintegrazione», viene riservata al periodo di inattività anche dell’ arbitro G. Paparesta, tanto più considerando il carattere non ingiusto della previa determinazione cautelare e la sicura possibilità di farne valutazione adeguata, pur dopo la sua cessazione, ai fini della restituzione nell’organico degli arbitri effettivi (come indirettamente si ricava pure dall’art. 41 Reg. A.I.A. in materia di «congedi»). 11. Esclusa ogni altra patologia sostanziale della determinazione assunta dal Comitato nazionale dell’A.I.A. a norma dell’art. 11, comma 6, lett. a), Reg. A.I.A. («provvede all’ inquadramento annuale degli arbitri […] a disposizione degli Organi Tecnici nazionali relativamente alle promozioni e alle dismissioni»), occorre verificarne la conformità al giusto procedimento convenzionalmente stabilito, sopra il quale si è progressivamente incentrato il fuoco delle censure di parte attrice. 12. Deve a tal fine premettersi che, in base alla normativa dell’Associazione, compete all’ Organo Tecnico «redigere la graduatoria di merito di fine stagione» e «indica[re] il numero delle dismissioni richieste» (art. 25, comma 2, lett. f) Reg. A.I.A.). Le «Norme di funzionamento degli organi tecnici dell’A.I.A.» prevedono, in ispecie, che «le proposte relative alla conferma, promozione o avvicendamento di A(rbitri) E(ffettivi) [risultino] corredate, per gli avvicendati e i promossi, da dettagliate relazioni illustrative comprensive dei risultati dei test atletici e da una tabella riassuntiva schematica della media dei voti conseguiti anche negli anni precedenti» (art. 7, lett. f). Sennonchè, G. Paparesta, e con lui gli altri arbitri effettivi di cui si è disposto unanimente il «normale avvicendamento tecnico», «non risulta inserit[o] nella graduatoria di merito predisposta dalla C.A.N.» appunto per non aver «svolto attività per un lungo periodo» (A.I.A. – Comitato Nazionale, verbale della seduta del 4 luglio 2008, pg. 11), il che -se appare circostanza legittimamente valutabile, come si è sopra convenuto- è di per sé anche assorbente del previo dovere di corredare il dato «dei test atletici e da una tabella riassuntiva schematica della media dei voti conseguiti anche negli anni precedenti» poiché gli uni (i test atletici, siccome disgiunti dall’ esercizio dell’attività arbitrale che non si risolve in una prova esclusivamente fisica) e l’altra (la media dei voti conseguiti, siccome naturalmente alterata dalla non valutabilità di prestazioni nella stagione più recente e la cui effettuazione è viceversa il presupposto implicito del giudizio che il voto aritmetico esprime) obiettivamente appaiono incapaci di superare il complessivo apprezzamento della inattività operato, unitamente alle altre circostanze oggettive già evidenziate [supra, § 6.] e alla situazione anagrafica e di ruolo dell’ associato, al fine della normale dismissione dal novero degli «effettivi», considerando che in via preventiva il Regolamento dell’A.I.A. presume la regolarità dell’ avvicendamento in presenza di dati anagrafici e di carriera di gran lunga posseduti da G. Paparesta (art. 47, comma 1). Dunque, il deficit procedimentale da quest’ultimo denunciato, da un lato, non sussiste siccome un’ interpretazione coordinata delle norme associative induce a ritenere che per gli arbitri normalmente «avvicendabili», di cui all’art. 47, comma 1, cit., la valutazione dei test atletici e della media dei voti già conseguiti sia necessaria solo a corredo di una eventuale proposta di conferma nell’organico degli arbitri effettivi, non anche quando il potere associativo si venga svolgendo nel verso dell’ avvicendamento poiché la discrezionalità astrattamente ammissibile in tal senso appare già consunta nella positio della norma interna secondo cui «dopo dieci anni di attività gli arbitri effettivi che abbiano compiuto i 28 anni possono altresì essere transitati nella categoria degli arbitri fuori quadro con decisione, non soggetta a ricorso, assunta dal Comitato nazionale su proposta del competente Ortano Tecnico»; dall’altro, il preteso deficit è comunque incapace di assumere, nelle circostanze che occupano, alcun rilievo determinante il contenuto della decisione, la cui sostanziale indipendenza dagli elementi eventualmente deficitari assume caratteri di assoluta evidenza, tanto più in assenza di un potere di sindacato sopra l’ applicazione delle norme tecniche che necessariamente presiedono alla (eventuale) valutazione delle performances individuali. 13. La complessità delle questioni, alcune delle quali non già decise da alcun collegio di questa Camera, giustifica la sopportazione delle spese del procedimento in pari misura tra le parti costituite. P.Q.M. Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia promossa con «domanda di arbitrato» pervenuta in data 24 luglio 2008, prot. n. 1453, così provvede: • rigetta le domande proposte dal dr Gianluca Paparesta; • dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva; • dichiara le parti costituite tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti dell’arbitro, come separatamente liquidati, nonché dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; • manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente provvedimento. Così deliberato, a maggioranza dei voti espressi dagli arbitri riuniti in conferenza personale, in Roma, via Pasubio n. 15, in data 13 ottobre 2008, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nel giorno di seguito indicati. F.to Ferruccio Auletta F.to Angelo Piazza F.to Dario Buzzelli
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it