CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 13/03/2006 TRA Sig. Gaspare Anastasi, contro Automobile Club d’Italia
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 13/03/2006 TRA Sig. Gaspare Anastasi,
contro Automobile Club d’Italia
IL COLLEGIO ARBITRALE
composto dai sigg.ri:
Prof. Avv. Ferruccio AULETTA Presidente Prof. Avv. Massimo ZACCHEO Arbitro Cons. Antonino ANASTASI Arbitro
nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
(“Regolamento”),
riunito in conferenza personale in data 13 marzo 2006 presso la sede dell’arbitrato, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 1821 del 3.11.2005) promosso da:
Sig. Gaspare Anastasi, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Raffaele Pelillo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Teramo alla Via Cavour n. 52, giusta procura speciale in atti;
- parte istante -
contro
Automobile Club d’Italia – Commissione Sportiva Automobilistica Italiana, in persona del
Presidente p.t., con sede in Roma alla Via Solferino n. 32;
- parte convenuta-
FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO
Con provvedimento in data 21 settembre 2004 il Presidente della C.S.A.I. ha deferito il sig. Gaspare Anastasi ( già Presidente della Federazione Italiana Karting) dinanzi al Comitato Esecutivo della Commissione contestandogli la violazione di disposizioni regolamentari in relazione a quattro distinte vicende.
Con decisione del 12 febbraio 2005 il Comitato, nella qualità di Giudice Sportivo, ha irrogato al sig. Anastasi la sanzione disciplinare della sospensione delle licenze sportive per anni uno e mesi sei, ritenendolo responsabile relativamente a due delle contestazioni originarie.
In particolare il sig. Anastasi è stato ritenuto responsabile di aver emesso, dopo le sue dimissioni dalla carica di Presidente della Fed. Karting, un comunicato stampa lesivo della immagine della
C.S.A.I. nonchè di aver in precedenza tentato di interferire nelle decisioni dei Commissari sportivi responsabili della gara svoltasi presso il kartodromo di Iesolo nel luglio del 2004.
Adito dall’interessato, il T.N.A. con decisione n. 1 del 2005 ha escluso la responsabilità del Dirigente in ordine alle comunicazioni rese alla stampa ed ha invece ritenuto la responsabilità dello stesso in ordine alla ulteriore contestazione, rideterminando la sanzione in mesi 14 di sospensione delle licenze.
Il sig. Anastasi ha quindi promosso presso questa Camera e nei confronti della C.S.A.I. un procedimento di conciliazione dall’esito infruttuoso.
Con atto depositato in data 3.11.2005 l’interessato ha quindi proposto domanda di arbitrato nei confronti dell’A.C.I. - C.S.A.I., formulando al costituendo Collegio richieste istruttorie ed i seguenti quesiti:
1. Accertare la nullità o disporre l’annullamento della decisione assunta dal T.N.A. per questioni pregiudiziali;
2. Previa declaratoria dell’error in iudicando in cui è incorso il Tribunale per errata valutazione delle circostanze di fatto, annullare la pronuncia in questione per totale estraneità dell’istante ai fatti contestati;
3. In subordine, accertare la violazione del principio di proporzionalità nella determinazione della sanzione, con ogni conseguente statuizione;
4. Pronunciare condanna della C.S.A.I. al risarcimento dei danni patiti dall’istante.
A sostegno delle richieste il sig. Anastasi ha dedotto quanto segue.
Per quanto riguarda il quesito n. 1, l’istante – premesso che ai sensi dell’art. 181 del R.N.S. “la carica di Presidente e di componente del T.N.A. è incompatibile con qualunque altro incarico o attività nell’ambito dello sport automobilistico” – lamenta come quattro componenti del Collegio che pronunciò la decisione qui gravata rivestano ruoli ulteriori o svolgano comunque attività in ambito Federale, con lesione del principio di esclusività e conseguente vizio di costituzione del giudicante.
Sempre sotto il profilo pregiudiziale l’istante lamenta inoltre l’illegittima avocazione da parte del Comitato esecutivo di competenze disciplinari invece devolute al Giudice sportivo, con conseguente violazione del principio di separazione tra il potere di gestione dell’attività sportiva e quello gestione della giustizia federale.
Nel merito, in relazione agli ulteriori quesiti, l’istante deduce che la sanzione è stata irrogata nei suoi confronti senza il supporto di concludenti risultanze probatorie atte a dimostrare l’esercizio di
“velate pressioni” da parte sua nei confronti del Collegio dei Commissari della gara in questione. Mediante una adeguata istruttoria il Tribunale avrebbe invece facilmente potuto accertare che la condotta tenuta dal sig. Anastasi in occasione dell’episodio fu del tutto esente da ogni contenuto lesivo dei valori fondamentali del mondo sportivo nonchè del prestigio dei Commissari.
Trattandosi dunque, in denegata ipotesi, di un comportamento lecito ma solamente sviluppatosi in un contesto inopportuno la sanzione interdittiva comminata per un periodo ultra annuale appare comunque sproporzionata, nella misura in cui comporta a titolo accessorio – secondo la normativa di settore- una permanente inibizione per l’Anastasi a ricoprire cariche associative.
Di qui la richiesta di risarcimento dei danni anche morali patiti, nella misura di giustizia
Con nota pervenuta il 7.11.2005 la Segreteria dell’A.C.I. – C.S.A.I. ha comunicato, allegando copia di una lettera inviata dal suo Presidente al Presidente del C.O.N.I., che l’Automobile Club d’Italia ha da tempo ritirato la sua adesione alla Camera.
Gli arbitri hanno accettato l’incarico e il Collegio si è costituito formalmente in data 27 gennaio
2006.
In data 10 febbraio 2006 alle ore 11,20 nei locali della Camera si è svolta l’Udienza di discussione, alla quale ha preso parte l’avvocato Pelillo difensore dell’istante.
La Parte, dopo aver dichiarato di accettare senza eccezioni la designazione degli arbitri e del Presidente del Collegio, ha insistito per l’accoglimento delle domande proposte, alla stregua dei motivi di fatto e di diritto illustrati nell’atto introduttivo del giudizio.
Il Collegio si è quindi riservato di decidere, assegnando alle Parti il termine del 21 febbraio 2006
per il deposito di memorie.
In data 21.2.2006 sono pervenute “ Brevi note per l’A.C.I. ” sottoscritte dal Presidente dell’Ente e volte ad illustrare il difetto di legittimazione passiva della C.S.A.I. in eventuali giudizi arbitrali incardinati presso la Camera.
Nella stessa data l’istante ha depositato una memoria, deducendo in primo luogo l’invalidità e l’inefficacia delle deliberazioni con le quali l’A.C.I. ha revocato la sua adesione alla Camera di conciliazione ed arbitrato presso il CONI.
Sotto un diverso profilo il deducente ha illustrato le ragioni in base alle quali la domanda di arbitrato che ne occupa non può ritenersi inammissibile o improponibile a causa della previsione di rimedi arbitrali interni alla Federazione.
In tal senso l’istante osserva che il modello arbitrale già contemplato dall’art. 7 quater R.S.N. per le controversie fra licenziati – il quale demanda proprio alla Presidenza C.S.A.I. la nomina del Presidente del Collegio – non può essere legittimamente esteso anche alle controversie tra tesserati e Federazione, difettando in tale ipotesi la ontologicamente necessaria terzietà del giudicante.
Nel merito l’istante ha insistito per l’accoglimento delle domande proposte.
MOTIVAZIONE
La domanda arbitrale proposta dal sig. Anastasi nei confronti dell’A.C.I. – C.S.A.I. è improponibile. Come risulta dalle premesse, la Parte convenuta non ha fatto pervenire alla Camera ed alla controparte la propria risposta e non ha quindi riconosciuto – ai sensi ed ai fini di cui all’art. 10 comma 2 del Regolamento della Camera – la presente procedura arbitrale.
Ciò comporta, come naturale conseguenza, che il documento e le Note inviate dall’A.C.I. non hanno avuto rituale ingresso nella procedura e restano perciò irrilevanti ai fini del decidere.
Tanto premesso, osserva il Collegio che, come provato dalla Parte istante mediante esibizione di copia della nota 4.12.2001 a firma del Segretario della C.S.A.I., l’adesione della Commissione al sistema di conciliazione ed arbitrato divisato dall’art. 12 dello Statuto del CONI fu deliberata dal Comitato Esecutivo della C.S.A.I. in adesione all’orientamento espresso al riguardo dal Consiglio Nazionale della stessa, risultando in quella procedura dunque rispettato il disposto degli artt. 5 e 6 del Regolamento di organizzazione della Commissione.
Alla stregua degli artt. 5 e 6 di tale Regolamento, infatti, al Consiglio Sportivo Nazionale spettano poteri di indirizzo per l’adozione della normativa nazionale e di proposta per la modifica del Regolamento, mentre al Comitato esecutivo compete invece di procedere all’approvazione della regolamentazione sportiva nazionale ( R.N.S.) sulla base degli indirizzi del Consiglio.
In tale contesto di riferimento, risulta che con delibera del 18.11.2004 il Comitato esecutivo dell’A.C.I.-C.S.A.I. si è dichiarato “d’accordo con la proposta del Presidente concernente la fuoriuscita dell’A.C.I. dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport” ed ha conferito
“mandato allo stesso Presidente per la formale comunicazione della decisione al Comitato Olimpico
Nazionale”.
A tale delibera ha fatto seguito una Nota del 23.11.2004 con la quale il Presidente dell’A.C.I. ha rappresentato al Presidente del CONI la decisione di cui sopra.
A giudizio del Collegio – ed indipendentemente da ogni approfondimento in ordine alla giuridica compatibilità dell’indirizzo espresso dall’A.C.I. rispetto al vincolante disposto dell’art. 12 comma 4 dello Statuto del CONI – il principio del contrarius actus preclude di attribuire carattere formalmente concludente alla delibera di “revoca” adottata dall’Organo esecutivo dell’Ente senza
che alcuna proposta o alcun atto indirizzo promanante dal Consiglio lo legittimasse a decidere in tal senso.
E’ noto infatti che nell' emanazione di un provvedimento di annullamento o di revoca devono essere seguite le stesse forme e la medesima procedura adottate per l' atto da annullare.
Ne consegue che dal punto di vista giuridico formale la mancanza del voto preliminare del Consiglio Sportivo (e comunque, per quanto consta, la carenza di ogni ratifica da parte di questo dell’operato dell’Organo esecutivo) non concretizza a giudizio del Collegio una valida revoca dell’adesione al sistema della Camera, originariamente deliberata secondo il giusto procedimento statutario.
Ritenuto alla stregua delle considerazioni che precedono di non poter escludere pregiudizialmente la propria competenza in ordine alla presente controversia, il Collegio, anche in adesione al criterio relativo all’ordine delle questioni che importa di dare accesso alla ragione preliminare di più immediata liquidità (cfr. Fornaciari, Presupposti processuali e giudizio di merito. L’ordine di esame delle questioni nel processo, Giappichelli 1996), conferma sotto altro profilo di non poter conoscere del merito della domanda.
Come è noto, l’art. 8 comma 4 del Regolamento della Camera esclude dalle procedure arbitrali dallo stesso disciplinate “le controversie per le quali siano stati istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito delle Federazioni sportive nazionali”.
L’art. 40 del Regolamento C.S.A.I., nel testo approvato dal Consiglio dell’A.C.I. il 19.7.2005, prevede che le controversie tra i soggetti di cui al precedente art. 25 ( e cioè i tesserati) o tra gli stessi e la C.S.A.I. devono essere devolute, su istanza della parte interessata, unicamente al T.N.A. e alla cognizione conciliativa e arbitrale della C.S.A.I., secondo quanto disposto dal Regolamento Nazionale Sportivo.
In sostanza, la disposizione ora riportata estende espressamente alle controversie tra la Commissione ed i suoi licenziati il modello arbitrale già contemplato dall’art. 7 quater del R.N.S. per le controversie patrimoniali tra tesserati.
Tale disposizione, in quanto vigente al momento in cui è stata proposta dal sig. Anastasi la istanza arbitrale qui in esame, ne determina l’improponibilità, essendo appunto precluso a Collegi camerali di conoscere direttamente controversie per la cui soluzione risultino istituiti procedimenti arbitrali interni alle Federazioni.
In proposito è poi il caso di evidenziare come l’adozione di un nuovo testo dell’art. 40 del regolamento C.S.A.I. abbia significativamente innovato il quadro normativo di diretto riferimento, rendendo per così dire superato quanto acquisito dalla giurisprudenza Camerale in riferimento al ( solo) testo dell’art. 7 quater R.N.S..
E’ noto infatti che in precedenza - secondo l’orientamento prevalente nella Camera (cfr. Lodi L. Betti/ A.C.I.-C.S.A.I. e Salerno Corse/A.C.I.-C.S.A.I.)- la previsione dell’arbitrato, così come formulata nell’ambito dell’ art. 7 quater R.N.S., risultava essenzialmente istituita per la soluzione delle controversie insorte tra i licenziati e non per quelle aventi parte la C.S.A.I. stessa, spiegandosi tale esclusione in ragione del particolare ruolo che la procedura stessa assegna ad Organi C.S.A.I.. Tali conclusioni vanno oggi infatti rimeditate, in presenza di una nuova normativa regolamentare che riconduce espressamente all’arbitrato interno anche le controversie – come quella qui all’esame
– insorte tra i tesserati e la Commissione.
Oppone al riguardo l’istante che la riconduzione a detto sistema arbitrale anche delle controversie coinvolgenti la Commissione finisce per ledere i fondamentali principi di terzietà del giudicante, visti i penetranti poteri di amministrazione della procedura intestati dalle regole interne agli Organi C.S.A.I. ed in particolare al Presidente.
A giudizio del Collegio la deduzione – ancorchè apprezzabile sotto vari profili in sede di eventuale riesame della materia fatta oggetto del lodo non apparendo la previsione federale “a norma” dell’art.
12 dello Statuto C.O.N.I.– non spiega rilievo concludente ex ante, in questa fase di verifica in astratto delle condizioni di proponibilità della domanda.
Visto il chiaro e generale disposto dell’art. 8 comma 4, infatti, in questa fase il Collegio non può che prendere atto della esistenza di una norma regolamentare – regolarmente pubblicata e quindi assistita da presunzione di vigenza - che istituisce un sistema arbitrale interno alla Federazione e per ciò solo preclude l’accesso diretto alle procedure Camerali di conciliazione ed arbitrato, comunque ulteriormente attivabili.
Al riguardo va infatti precisato che in questa sede la previsione regolamentare di cui si discute non può essere oggetto di cognizione in via principale da parte del Collegio. La norma regolamentare rileva come “fatto” che impedisce la proponibilità della domanda e non come “atto” che costituisce l’oggetto del giudizio arbitrale: di talchè il Collegio non può indagarne la legittimità sostanziale, nè quella formale, cioè non può (fra l’altro in assenza di contestazioni della Parte istante) verificare se la norma stessa sia stata formata nel rispetto del procedimento imposto dall’ordinamento di settore.
Sulla base dei rilievi che precedono la domanda arbitrale va quindi dichiarata improponibile. Nulla per gli onorari e le spese di difesa, non essendosi costituita la parte convenuta.
Gli onorari e le spese di arbitrato sono posti a carico dell’istante.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, di rito e di merito:
- dichiara improponibile l’istanza arbitrale;
- pone a carico della Parte istante gli onorari e le spese di arbitrato, nella misura liquidata dalla Camera con provvedimento ai sensi dell’art. 22 del Regolamento;
- dispone che i diritti amministrativi versati dalla Parte siano incassati dalla Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
Lodo così deliberato in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in conferenza personale degli arbitri, il
13 marzo 2006, e sottoscritto in triplice originale nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Ferruccio AULETTA - Presidente
F.to Massimo ZACCHEO - Arbitro
F.to Antonino ANASTASI - Arbitro