CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 13/03/2007 TRA Treviso F.B.C. 1993 Srl contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Lega Nazionale Professionisti e Consiglio di Lega della Lega Nazionale Professionisti
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 13/03/2007 TRA Treviso F.B.C. 1993 Srl
contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Lega Nazionale Professionisti e Consiglio di Lega della Lega Nazionale Professionisti
I L C O L L E G I O A R B I T R A L E
Avv. Mario Antonio Scino Presidente del Collegio Arbitrale
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini Arbitro
Avv. Dario Buzzelli Arbitro
nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Regolamento”) riunito in conferenza personale in data 13 marzo 2007, presso la sede dell’arbitrato, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O
nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Regolamento”), nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 1497 del 20.09.2006) promosso da:
Treviso F.B.C. 1993 Srl, in persona del suo Presidente, legale rappresentante, Geom. Ettore Setten, rappresentata e difesa dagli Avv. Francesco Stilo, Ezio Galea e Salvatore Raciti, anche in via disgiunta tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Carlo Abbate in Roma, alla Via Fulcieri Paulucci De’ Calboli n. 1 (tel. 063723862 / 0637516224) attrice
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 / fax 0685823200 / e.mail ghp@ghplex.it); convenuta
contro
Lega Nazionale Professionisti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Ruggero Stincardini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, alla Via Martiri dei Lager n. 92/A (fax 0755011479) altra convenuta
e contro
Consiglio di Lega della Lega Nazionale Professionisti, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano alla Via Rosellini n. 4 altra convenuta non costituita
Con decisione assunta in data 19 dicembre 2005, il Consiglio di Lega della Lega Nazionale Professionisti ha determinato nella misura dell’8,1% - in luogo dell’ordinario 18% - la percentuale degli incassi al botteghino spettanti al Treviso FBC 1933 S.r.l. per le partite disputate in trasferta nella stagione 2005/2006. Tale decisione veniva motivata in
ragione della ridotta capienza dello stadio “Tenni” di Treviso che - in deroga alla capienza minima richiesta dal Regolamento della Lega Nazionale Professionisti, pari a 20.000 posti - era stato dichiarato agibile per ospitare le gare casalinghe disputate nella massima serie dal Treviso. Avverso tale decisione, in data 18 aprile 2006, il Treviso FBC 1933 S.r.l. presentava esposto indirizzato al Presidente Federale, richiedendo di sottoporre alla Corte Federale, questione di legittimità della decisione assunta dal Consiglio di Lega. In data 7 giugno 2006 il Commissario Straordinario della FIGC rimetteva gli atti alla Corte Federale affinché questa si pronunciasse sulla questione sottoposta alla sua attenzione da parte del Treviso FBC 1933 S.r.l. Con Comunicato Ufficiale n. 16/CF del 16 giugno 2006 la Corte Federale dichiarava la legittimità del provvedimento del Consiglio di Lega oggetto delle doglianze del Treviso. In data 17 luglio 2006 il Treviso FBC 1933 S.r.l. ha sottoposto la controversia de qua alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport per la conciliazione propedeutica all’instaurazione del procedimento arbitrale. In data 21 agosto 2006 il Conciliatore, On Prof. Learco Saporito, preso atto del mancato accordo tra le parti, ha dichiarato estinta la procedura conciliativa. Con atto depositato in data 20 settembre 2006, n. 1497, il Treviso FBC 1933 S.r.l. ha proposto istanza di arbitrato dinanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, formulando le seguenti conclusioni:
«in via principale:
a) annullare la decisione di cui al C.U. n. 16/Cf in data 16.06.2006 della Corte Federale e del provvedimento del 19.12.2005 con cui il Consiglio della Lega Nazionale Professionisti ha deliberato in merito alla quota di partecipazione sugli incassi spettanti alla società Treviso FBC 1933 S.r.l. in occasione delle gare disputate in trasferta nel corso della stagione sportiva 2005/2006, con conseguente declaratoria del diritto della società Treviso FBC 1933 S.r.l. a percepire l’ordinaria percentuale (18%) sugli incassi delle gare in trasferta disputate nella stagione sportiva 2005/2006;
b) pronunciare ogni e qualsivoglia altro provvedimento utile agli effetti di quanto domandato e/o date attuazione alla decisione arbitrale;
c) condannare le parti convenute al pagamento delle spese del procedimento arbitrale (e quello pregresso di conciliazione) e dei compensi degli Arbitri e degli altri Organi della Camera, nonché a rifondere alla parte attrice ogni spesa sostenuta per la propria assistenza legale nel presente procedimento e nella fase obbligatoria del tentativo di conciliazione e di tutti i diritti amministrativi versati alla Camera»
In data 28 settembre 2006 si sono costituite sia la Federazione Italiana Giuoco Calcio che la Lega Nazionale Professionisti.
La prima ha chiesto: «… che l’adito collegio arbitrale -disattesa ogni contraria istanzavoglia dichiarare inammissibile ed in parte qua irricevibile per tardività le domande avversarie ovvero rigettarle siccome infondate nel merito. Con ogni conseguente pronuncia, anche in ordine alle spese ed agli onorari del presente procedimento».
Per parte sua la Lega Nazionale Professionisti ha così concluso: «il Collegio Arbitrale dovrà dichiarare insindacabile nel merito la delibera del Consiglio/LNP in data 19/12/2005, e comunque infondati in fatto ed in diritto i vizi denunciati dalla soc/Treviso».
Con provvedimento in data 9 ottobre 2006, integrato il successivo 17 ottobre, il Presidente della Camera ha nominato il Presidente e ha costituito il Collegio Arbitrale in epigrafe. Gli Arbitri hanno formulato l’accettazione di cui all’art. 14 del Regolamento e, in data 5 dicembre 2006, si è tenuta nel contraddittorio delle parti, presso gli uffici della Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, la prima udienza del Collegio Arbitrale. All’esito della stessa la controversia è stata trattenuta in decisione, con la concessione di un doppio termine alle parti per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI
Il Collegio ritiene di dover accogliere l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla FIGC, e dover conseguentemente dichiarare l’inammissibilità dell’istanza del Treviso FBC 1933 S.r.l. Il primo ed unico atto avente portata decisionale e, in quanto tale, lesivo degli interessi della società istante è infatti rappresentato non dalla pronuncia della Corte Federale del 16 giugno 2006, bensì dal deliberato del Consiglio di Lega del 19 dicembre 2005, dal quale sono scaturiti effetti direttamente afferenti la pretesa creditizia della società istante. Il successivo provvedimento della Corte Federale, infatti, non è stato emanato a seguito di ricorso della parte interessata sul presupposto di una lesione dei “diritti fondamentali personali o associativi” ex comma 5 dell’articolo 32 dello Statuto federale, bensì ai sensi del successivo comma 8 dell’art. 32 dello Statuto, come si legge nell’istanza della società attrice al Presidente Federale in data 11 aprile 2006 (cfr. doc. 1 di parte istante, in cui viene fatto espresso richiamo al disposto di cui al comma 8 dell’articolo 32 dello Statuto Federale). Ed invero la Corte Federale si è pronunciata sull’istanza del Commissario Straordinario della FIGC, a ciò sollecitato dal Treviso FBC 1933 S.r.l.: ne consegue che il provvedimento della Corte Federale ha valenza meramente dichiarativa e non costituisce pronuncia risolutiva di una procedura di tipo contenzioso volta a definire un assetto di rapporti controverso. In quanto tale esso non rappresenta un mezzo di impugnazione del decisum del Consiglio di Lega, e la sua pubblicazione non determina il decorso di un nuovo termine per l’impugnazione di tale provvedimento (e del precedente del Consiglio di Lega) innanzi alla Camera del CONI. La società istante avrebbe pertanto dovuto proporre istanza di conciliazione (propedeutica all’instaurazione del successivo procedimento arbitrale) entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento del Consiglio di Lega della Lega Nazionale Professionisti. In difetto di una tempestiva impugnazione, ne consegue l’inammissibilità dell’istanza arbitrale. Gli onorari e le spese di arbitrato e di difesa, come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione,
1. dichiara l’inammissibilità dell’istanza di arbitrato formulata dal Treviso FBC 1933 S.r.l. con atto del 20 settembre 2006, prot. 1497;
2. fermo restando il vincolo di solidarietà gravante sulle parti, pone integralmente a carico della parte istante gli onorari e le spese di arbitrato, nella misura liquidata dalla Camera con provvedimento ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento, nonché gli onorari e le spese di difesa delle parti costituite FIGC e Lega Nazionale Professionisti, quantificati forfetariamente, per ciascuna parte, in Euro 3.000 oltre IVA, CAP e rimborso spese generali;
3. condanna la parte istante alla rifusione in favore della FIGC e della Lega Nazionale Professionisti degli importi versati a titolo di diritti amministrativi;
4. dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati definitivamente dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso in Roma il 13 marzo 2007, in conferenza personale degli arbitri.
Il Collegio Arbitrale
F.to Mario Antonio Scino
F.to Tommaso Edoardo Frosini
F.to Dario Buzzelli
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