CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 13/04/2006 TRA A.S.D. JESOLO-SANDONA’ BASKET contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 13/04/2006 TRA A.S.D. JESOLO-SANDONA’ BASKET contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO Il Collegio Arbitrale composto da Avv. Marcello de Luca Tamajo Presidente Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro Avv. Enrico Ingrillì Arbitro riunito in conferenza personale in Roma data 13 aprile 2006 ha deliberato all’unanimità il seguente LODO nel procedimento arbitrale promosso da: A.S.D. JESOLO-SANDONA’ BASKET, in persona del Presidente, sig. Giambattista Ferrari, assistita e difesa dall’avv. Eraclio Basso ed elettivamente dom.ta in Jesolo Lido, piazza Brescia, 1/A, presso lo studio di quest’ultimo -ricorrentecontro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO, in persona del Presidente Federale, prof. Fausto Maifredi, rapp.to e difeso dall’avv. prof. Guido Valori e dall’avv. Paola M. A. Vaccaro ed elettivamente dom.to presso il loro studio in Roma al viale delle Milizie, 106 -resistente- FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO Con istanza di arbitrato del 13.1.2006, prot. n. 0088, la A.S.D. Jesolo-Sandonà Basket ha dedotto che: - in data 1.9.2005 ha inoltrato richiesta di passaggio di categoria del proprio tesserato, sig. Ignacio Pezzini, per la partecipazione al campionato di serie C1; - con telegramma del 26.9.2005, la Commissione Tesseramento ha comunicato il rigetto della detta richiesta; - con delibera datata 28.9.2005, la medesima Commissione ha espresso parere negativo al passaggio di categoria, rimettendo gli atti al Consiglio Federale; - tale provvedimento è stato impugnato dinanzi alla Corte Federale; - il Consiglio Federale ha rigettato l’impugnazione. Tutto ciò premesso, la A.S.D. Jesolo-Sandonà Basket, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ha attivato la procedura arbitrale ritenendo “assolutamente irrituale, illogico, immotivato, ingiusto e in palese contrasto con i diritti garantiti dalla Costituzione a tutti i cittadini italiani” il provvedimento della Commissione Tesseramento e del Consiglio Federale. Con memoria del 23.1.2006, prot. n. 0118, la Federazione Italiana Pallacanestro, dopo aver evidenziato l’ambito di applicazione della normativa vigente e la sua ratio, ha concluso per il rigetto dell’istanza perché infondata. Tenuta in data 14.2.2006 la prima riunione, il Collegio Arbitrale ha fissato per il 17.2.2006 la prima udienza. All’esito di tale udienza, il Collegio Arbitrale si è riservato la decisione concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive ed entrambe vi hanno provveduto. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente è necessario rilevare che la fattispecie sottoposta al vaglio di questo Collegio va decisa alla stregua della normativa contenuta nel Regolamento Esecutivo vigente al momento della proposizione, da parte della A.S.D. Jesolo-Sandonà Basket, dell’istanza volta ad ottenere il passaggio di categoria del giocatore Ignacio Pezzini per la partecipazione al campionato di serie C1. Pertanto è fuor di dubbio che nel caso de quo trovi applicazione l’art. 10, 5° comma, del suddetto Regolamento, successivamente abrogato, il quale recita: “Alle società partecipanti ai Campionati Nazionali non professionistici è consentito proporre istanza per richiesta di tesseramento, anche per giocatori che non rientrino nella fattispecie di cui al 4° comma del presente articolo, ma per i quali ricorrano particolari condizioni riferite alla loro attività. La Commissione Tesseramento Nazionale esaminerà la validità delle condizioni che hanno determinato la richiesta e provvederà a trasmettere la stessa al Consiglio Federale che delibererà, inappellabilmente, per l’accettazione o per la sua reiezione”. Il precedente 4° comma stabilisce: “Le società partecipanti ai Campionati Nazionali non professionistici possono effettuare, per la prima volta, un tesseramento nazionale esclusivamente di giocatori che abbiano preso parte, per almeno due anni, ai campionati italiani di attività giovanili. Le società partecipanti ai Campionati Nazionali non professionistici possono effettuare tesseramenti nazionali di giocatori tesserati regionali purché abbiano preso parte, per almeno due anni, ai campionati italiani di attività giovanile. Le società partecipanti ai Campionati Nazionali non professionistici possono effettuare tesseramenti nazionali di giocatori già tesserati per società partecipanti ai Campionati professionistici purché abbiano preso parte, per almeno due anni, ai campionati italiani di attività giovanile”. Per interpretare correttamente la norma di cui all’art. 10, 5° comma, occorre tener conto delle regole di ermeneutica dettate dalla III “Disposizione Generale” del R.E. - la cui rubrica è intitolata, per l’appunto, “Interpretazione del Regolamento Esecutivo” – laddove è detto: “Nell’applicare il Regolamento Esecutivo non si può attribuire alle norme altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e nel rispetto dei principi generali propri dello sport”. Il Regolamento, quindi, deve essere interpretato facendo uso, in sostanza, del solo criterio letterale e dei principi generali cui è informata la pratica sportiva. Tuttavia, utilizzando esclusivamente tali strumenti, riesce difficile comprendere che cosa si sia voluto intendere con l’espressione “particolari condizioni riferite alla . . . . . attività” dei giocatori, ricorrendo le quali è possibile proporre istanza per il loro tesseramento, pure al di fuori dei limiti stabiliti dal 4° comma dell’art. 10. Non essendo chiara la lettera della norma, si rende allora necessario far ricorso, in sintonia con i principi generali dell’ordinamento giuridico (art. 12 delle preleggi), ai criteri sussidiari di ermeneutica – vale a dire quello sistematico e quello della voluntas legis - per evitare che la suddetta espressione resti una vuota formula lessicale. Pertanto, da un lato, bisogna leggere la disposizione da interpretare nell’ambito del contesto normativo in cui è inserita; dall’altro, ricercare l’intenzione del legislatore federale, intesa come volontà oggettiva della norma. Nel compiere la prima operazione, emerge chiaramente che il 5° comma dell’art. 10 configura un’ipotesi derogatoria (rectius: un’eccezione) rispetto alla regola generale codificata nel precedente 4° comma. Se, dunque, tra queste due disposizioni esiste un simile rapporto, è di tutta evidenza che la “norma eccezionale” non può che essere interpretata restrittivamente, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, e comunque in modo tale da non ridurre la portata di quella costituente la regola (cfr., in tal senso, Cass., 1.9.1999, n. 9205). In considerazione del carattere “eccezionale” della disposizione di cui trattasi, l’indagine sulla voluntas legis deve essere effettuata, anche per circoscrivere la reale portata dell’ipotesi derogatoria, con riguardo alla norma generale, la quale – nel valorizzare, ai fini del tesseramento per società che partecipano ai campionati nazionali non professionistici, la partecipazione del giocatore, per un periodo minimo di due anni, ai campionati italiani di attività giovanile - mostra che l’intenzione del legislatore è, senza dubbio, quella di favorire e tutelare la formazione e la crescita dei vivai. Se ciò è vero, la lettura dell’art. 10, 5° comma, del R.E. non può essere fatta come se non esistesse la norma di cui al 4° comma del medesimo articolo, così trascurando completamente la ratio che ne ha giustificato l’emanazione; al contrario, essa deve avvenire tenendo conto delle finalità che il legislatore federale ha inteso perseguire, a meno di non voler svuotare la “regola generale” di qualsivoglia contenuto. Sotto tale profilo occorre poi sottolineare che, non a caso, la disposizione contenuta nel 5° comma affida al Consiglio Federale – cioè all’organo che delibera tutti i Regolamenti, e le loro eventuali modifiche, per l’attuazione dello Statuto - il compito di deliberare inappellabilmente sulle istanze di “tesseramento in deroga”. L’aver attribuito al suddetto organo ogni decisione in materia vuol dire avergli riconosciuto, di fatto, il potere di verificare insindacabilmente la compatibilità di tali richieste di tesseramento con la predetta ratio legis. Alla luce di tutte le suesposte osservazioni, è allora evidente che nell’espressione “particolari condizioni riferite alla loro (dei giocatori) attività”, le quali legittimano la facoltà di richiedere il tesseramento in deroga a quanto previsto dal 4° comma dell’art. 10 del R.E., possono farsi rientrare soltanto eventi che non siano del tutto avulsi dalla fattispecie delineata da quest’ultima disposizione. Sicché, ad esempio, potrebbe essere ricompresa nell’eccezione de qua la situazione di chi, a causa di un infortunio subito nel corso della partecipazione ai campionati italiani di attività giovanile, non sia riuscito a completare il periodo minimale (2 anni) di militanza in quei campionati. Non sembra, invece, che possa integrare gli estremi della “particolare condizione” l’aver il giocatore contribuito alla promozione in una categoria superiore della compagine in cui militava perché questo fatto, non avendo alcun collegamento con gli obiettivi che la norma generale intende perseguire, finirebbe col vanificare la ratio di essa. In altri termini, non è possibile attribuire ai meriti sportivi di un atleta ed alla qualità delle sue prestazioni un’autonoma valenza ai fini che qui interessano perché manca qualsiasi appiglio normativo che possa legittimare siffatta interpretazione. Sul punto, peraltro, appaiono pure fondati i rilievi formulati dalla difesa della Federazione Italiana Pallacanestro, dato che, a tutto concedere, sarebbe comunque difficile, per non dire impossibile, apprezzare l’entità dell’apporto di un singolo giocatore in uno sport di squadra, e ciò a maggior ragione quando, come nel caso di specie, neppure sono stati dedotti gli elementi (rimbalzi, percentuali realizzative, palle perse e recuperate, numero di falli, ecc.) necessari alla valutazione della performance sportiva del sig. Pezzini nel corso della stagione conclusasi con il passaggio di categoria della propria squadra. Pertanto, la decisione con cui il Consiglio Federale ha respinto l’istanza della società ricorrente, avente ad oggetto la richiesta di tesseramento del suddetto giocatore ex art. 10, 5° comma, del R.E., è immune da censure ed esente da vizi perché assolutamente in linea con le finalità sottese alla disciplina dei tesseramenti di giocatori da parte di società partecipanti ai campionati nazionali non professionistici. In ordine al lamentato difetto di motivazione del provvedimento impugnato, va detto che il diniego del Consiglio Federale è sostanzialmente fondato sulla delibera della Commissione Tesseramento in cui, sia pure succintamente, sono spiegati i motivi per i quali viene espresso parere negativo al tesseramento in questione. Ad ogni buon conto, la sinteticità della motivazione giammai potrebbe inficiare la validità e la legittimità del provvedimento adottato dal Consiglio Federale. Privo di pregio, inoltre, è il presunto collegamento, operato dalla ricorrente, tra il rigetto dell’istanza di tesseramento per il sig. Pezzini e l’abrogazione del 5° comma dell’art. 10 del R.E. Com’è noto, l’adozione dei Regolamenti attuativi dello Statuto rientra nelle prerogative del Consiglio Federale. Tra i poteri di tale organo vi è pure quello di modificare i detti Regolamenti con un solo limite, e cioè quello dell’entrata in vigore delle modifiche nell’anno sportivo successivo alla data della loro deliberazione. Nel caso di specie tale limite è stato rispettato, dato che il nuovo testo dell’art. 10 del R.E. privo dell’abrogato 5° comma entrerà in vigore a partire dalla stagione sportiva 2006/2007. Chiarito ciò, è appena il caso di rilevare che tra il rigetto dell’istanza del Pezzini e la suddetta modifica regolamentare non vi è alcuna connessione logica e temporale; si tratta, con tutta evidenza, di due fatti oggettivamente diversi: il primo, peraltro verificatosi sotto il vigore del 5° comma dell’art. 10, attiene alla gestione dei tesseramenti; il secondo riguarda l’esercizio del potere legislativo federale. L’unica notazione da fare a proposito della modifica della norma in esame è, semmai, quella che il Consiglio Federale, con l’abrogazione del 5° comma, ha voluto ribadire, senza possibilità di equivoci, la ratio legis (salvaguardia dei vivai) sottesa alla disciplina dei tesseramenti. P.Q.M. Il Collegio all’unanimità, definitivamente pronunciando, così decide: 1) Respinge la domanda della A.S.D. Jesolo-Sandonà Basket; 2) Compensa integralmente fra le parti gli onorari e le spese di difesa, sussistendone giusti motivi; 3) Pone esclusivamente a carico della A.S.D. Jesolo-Sandonà Basket gli onorari e le spese di arbitrato, da ripartirsi in quote uguali tra i componenti del Collegio, nella misura liquidata dalla Camera con provvedimento ai sensi dell’art. 22 del Regolamento. Il Presidente F.to Marcello de Luca Tamajo Arbitro F.to Massimo Zaccheo Arbitro F.to Enrico Ingrillì
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