CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 13/04/2006 TRA A.S.D. JESOLO-SANDONA’ BASKET contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 13/04/2006 TRA A.S.D. JESOLO-SANDONA’ BASKET
contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
Il Collegio Arbitrale composto da
Avv. Marcello de Luca Tamajo Presidente
Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro
Avv. Enrico Ingrillì Arbitro
riunito in conferenza personale in Roma data 13 aprile 2006 ha deliberato
all’unanimità il seguente
LODO
nel procedimento arbitrale promosso da:
A.S.D. JESOLO-SANDONA’ BASKET, in persona del Presidente, sig.
Giambattista Ferrari, assistita e difesa dall’avv. Eraclio Basso ed elettivamente
dom.ta in Jesolo Lido, piazza Brescia, 1/A, presso lo studio di quest’ultimo
-ricorrentecontro
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO, in persona del
Presidente Federale, prof. Fausto Maifredi, rapp.to e difeso dall’avv. prof.
Guido Valori e dall’avv. Paola M. A. Vaccaro ed elettivamente dom.to presso il
loro studio in Roma al viale delle Milizie, 106
-resistente-
FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO
Con istanza di arbitrato del 13.1.2006, prot. n. 0088, la A.S.D. Jesolo-Sandonà
Basket ha dedotto che:
- in data 1.9.2005 ha inoltrato richiesta di passaggio di categoria del proprio
tesserato, sig. Ignacio Pezzini, per la partecipazione al campionato di serie C1;
- con telegramma del 26.9.2005, la Commissione Tesseramento ha comunicato
il rigetto della detta richiesta;
- con delibera datata 28.9.2005, la medesima Commissione ha espresso parere
negativo al passaggio di categoria, rimettendo gli atti al Consiglio Federale;
- tale provvedimento è stato impugnato dinanzi alla Corte Federale;
- il Consiglio Federale ha rigettato l’impugnazione.
Tutto ciò premesso, la A.S.D. Jesolo-Sandonà Basket, esperito inutilmente il
tentativo di conciliazione, ha attivato la procedura arbitrale ritenendo
“assolutamente irrituale, illogico, immotivato, ingiusto e in palese contrasto con
i diritti garantiti dalla Costituzione a tutti i cittadini italiani” il provvedimento
della Commissione Tesseramento e del Consiglio Federale.
Con memoria del 23.1.2006, prot. n. 0118, la Federazione Italiana
Pallacanestro, dopo aver evidenziato l’ambito di applicazione della normativa
vigente e la sua ratio, ha concluso per il rigetto dell’istanza perché infondata.
Tenuta in data 14.2.2006 la prima riunione, il Collegio Arbitrale ha fissato per il
17.2.2006 la prima udienza.
All’esito di tale udienza, il Collegio Arbitrale si è riservato la decisione
concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive ed entrambe vi
hanno provveduto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente è necessario rilevare che la fattispecie sottoposta al vaglio di
questo Collegio va decisa alla stregua della normativa contenuta nel
Regolamento Esecutivo vigente al momento della proposizione, da parte della
A.S.D. Jesolo-Sandonà Basket, dell’istanza volta ad ottenere il passaggio di
categoria del giocatore Ignacio Pezzini per la partecipazione al campionato di
serie C1.
Pertanto è fuor di dubbio che nel caso de quo trovi applicazione l’art. 10, 5°
comma, del suddetto Regolamento, successivamente abrogato, il quale recita:
“Alle società partecipanti ai Campionati Nazionali non professionistici è
consentito proporre istanza per richiesta di tesseramento, anche per
giocatori che non rientrino nella fattispecie di cui al 4° comma del presente
articolo, ma per i quali ricorrano particolari condizioni riferite alla loro
attività. La Commissione Tesseramento Nazionale esaminerà la validità
delle condizioni che hanno determinato la richiesta e provvederà a
trasmettere la stessa al Consiglio Federale che delibererà,
inappellabilmente, per l’accettazione o per la sua reiezione”. Il precedente
4° comma stabilisce: “Le società partecipanti ai Campionati Nazionali non
professionistici possono effettuare, per la prima volta, un tesseramento
nazionale esclusivamente di giocatori che abbiano preso parte, per almeno
due anni, ai campionati italiani di attività giovanili. Le società partecipanti
ai Campionati Nazionali non professionistici possono effettuare
tesseramenti nazionali di giocatori tesserati regionali purché abbiano preso
parte, per almeno due anni, ai campionati italiani di attività giovanile. Le
società partecipanti ai Campionati Nazionali non professionistici possono
effettuare tesseramenti nazionali di giocatori già tesserati per società
partecipanti ai Campionati professionistici purché abbiano preso parte,
per almeno due anni, ai campionati italiani di attività giovanile”.
Per interpretare correttamente la norma di cui all’art. 10, 5° comma, occorre
tener conto delle regole di ermeneutica dettate dalla III “Disposizione
Generale” del R.E. - la cui rubrica è intitolata, per l’appunto, “Interpretazione
del Regolamento Esecutivo” – laddove è detto: “Nell’applicare il
Regolamento Esecutivo non si può attribuire alle norme altro senso che
quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la
connessione di esse e nel rispetto dei principi generali propri dello sport”.
Il Regolamento, quindi, deve essere interpretato facendo uso, in sostanza, del
solo criterio letterale e dei principi generali cui è informata la pratica sportiva.
Tuttavia, utilizzando esclusivamente tali strumenti, riesce difficile comprendere
che cosa si sia voluto intendere con l’espressione “particolari condizioni
riferite alla . . . . . attività” dei giocatori, ricorrendo le quali è possibile
proporre istanza per il loro tesseramento, pure al di fuori dei limiti stabiliti dal
4° comma dell’art. 10.
Non essendo chiara la lettera della norma, si rende allora necessario far ricorso,
in sintonia con i principi generali dell’ordinamento giuridico (art. 12 delle
preleggi), ai criteri sussidiari di ermeneutica – vale a dire quello sistematico e
quello della voluntas legis - per evitare che la suddetta espressione resti una
vuota formula lessicale. Pertanto, da un lato, bisogna leggere la disposizione da
interpretare nell’ambito del contesto normativo in cui è inserita; dall’altro,
ricercare l’intenzione del legislatore federale, intesa come volontà oggettiva
della norma.
Nel compiere la prima operazione, emerge chiaramente che il 5° comma
dell’art. 10 configura un’ipotesi derogatoria (rectius: un’eccezione) rispetto alla
regola generale codificata nel precedente 4° comma. Se, dunque, tra queste due
disposizioni esiste un simile rapporto, è di tutta evidenza che la “norma
eccezionale” non può che essere interpretata restrittivamente, ai sensi dell’art.
14 delle preleggi, e comunque in modo tale da non ridurre la portata di quella
costituente la regola (cfr., in tal senso, Cass., 1.9.1999, n. 9205).
In considerazione del carattere “eccezionale” della disposizione di cui trattasi,
l’indagine sulla voluntas legis deve essere effettuata, anche per circoscrivere la
reale portata dell’ipotesi derogatoria, con riguardo alla norma generale, la quale
– nel valorizzare, ai fini del tesseramento per società che partecipano ai
campionati nazionali non professionistici, la partecipazione del giocatore, per
un periodo minimo di due anni, ai campionati italiani di attività giovanile -
mostra che l’intenzione del legislatore è, senza dubbio, quella di favorire e
tutelare la formazione e la crescita dei vivai.
Se ciò è vero, la lettura dell’art. 10, 5° comma, del R.E. non può essere fatta
come se non esistesse la norma di cui al 4° comma del medesimo articolo, così
trascurando completamente la ratio che ne ha giustificato l’emanazione; al
contrario, essa deve avvenire tenendo conto delle finalità che il legislatore
federale ha inteso perseguire, a meno di non voler svuotare la “regola generale”
di qualsivoglia contenuto.
Sotto tale profilo occorre poi sottolineare che, non a caso, la disposizione
contenuta nel 5° comma affida al Consiglio Federale – cioè all’organo che
delibera tutti i Regolamenti, e le loro eventuali modifiche, per l’attuazione dello
Statuto - il compito di deliberare inappellabilmente sulle istanze di
“tesseramento in deroga”. L’aver attribuito al suddetto organo ogni decisione in
materia vuol dire avergli riconosciuto, di fatto, il potere di verificare
insindacabilmente la compatibilità di tali richieste di tesseramento con la
predetta ratio legis.
Alla luce di tutte le suesposte osservazioni, è allora evidente che
nell’espressione “particolari condizioni riferite alla loro (dei giocatori)
attività”, le quali legittimano la facoltà di richiedere il tesseramento in deroga a
quanto previsto dal 4° comma dell’art. 10 del R.E., possono farsi rientrare
soltanto eventi che non siano del tutto avulsi dalla fattispecie delineata da
quest’ultima disposizione. Sicché, ad esempio, potrebbe essere ricompresa
nell’eccezione de qua la situazione di chi, a causa di un infortunio subito nel
corso della partecipazione ai campionati italiani di attività giovanile, non sia
riuscito a completare il periodo minimale (2 anni) di militanza in quei
campionati.
Non sembra, invece, che possa integrare gli estremi della “particolare
condizione” l’aver il giocatore contribuito alla promozione in una categoria
superiore della compagine in cui militava perché questo fatto, non avendo alcun
collegamento con gli obiettivi che la norma generale intende perseguire,
finirebbe col vanificare la ratio di essa.
In altri termini, non è possibile attribuire ai meriti sportivi di un atleta ed alla
qualità delle sue prestazioni un’autonoma valenza ai fini che qui interessano
perché manca qualsiasi appiglio normativo che possa legittimare siffatta
interpretazione.
Sul punto, peraltro, appaiono pure fondati i rilievi formulati dalla difesa della
Federazione Italiana Pallacanestro, dato che, a tutto concedere, sarebbe
comunque difficile, per non dire impossibile, apprezzare l’entità dell’apporto di
un singolo giocatore in uno sport di squadra, e ciò a maggior ragione quando,
come nel caso di specie, neppure sono stati dedotti gli elementi (rimbalzi,
percentuali realizzative, palle perse e recuperate, numero di falli, ecc.) necessari
alla valutazione della performance sportiva del sig. Pezzini nel corso della
stagione conclusasi con il passaggio di categoria della propria squadra.
Pertanto, la decisione con cui il Consiglio Federale ha respinto l’istanza della
società ricorrente, avente ad oggetto la richiesta di tesseramento del suddetto
giocatore ex art. 10, 5° comma, del R.E., è immune da censure ed esente da vizi
perché assolutamente in linea con le finalità sottese alla disciplina dei
tesseramenti di giocatori da parte di società partecipanti ai campionati nazionali
non professionistici.
In ordine al lamentato difetto di motivazione del provvedimento impugnato, va
detto che il diniego del Consiglio Federale è sostanzialmente fondato sulla
delibera della Commissione Tesseramento in cui, sia pure succintamente, sono
spiegati i motivi per i quali viene espresso parere negativo al tesseramento in
questione.
Ad ogni buon conto, la sinteticità della motivazione giammai potrebbe inficiare
la validità e la legittimità del provvedimento adottato dal Consiglio Federale.
Privo di pregio, inoltre, è il presunto collegamento, operato dalla ricorrente, tra
il rigetto dell’istanza di tesseramento per il sig. Pezzini e l’abrogazione del 5°
comma dell’art. 10 del R.E.
Com’è noto, l’adozione dei Regolamenti attuativi dello Statuto rientra nelle
prerogative del Consiglio Federale. Tra i poteri di tale organo vi è pure quello di
modificare i detti Regolamenti con un solo limite, e cioè quello dell’entrata in
vigore delle modifiche nell’anno sportivo successivo alla data della loro
deliberazione. Nel caso di specie tale limite è stato rispettato, dato che il nuovo
testo dell’art. 10 del R.E. privo dell’abrogato 5° comma entrerà in vigore a
partire dalla stagione sportiva 2006/2007.
Chiarito ciò, è appena il caso di rilevare che tra il rigetto dell’istanza del
Pezzini e la suddetta modifica regolamentare non vi è alcuna connessione logica
e temporale; si tratta, con tutta evidenza, di due fatti oggettivamente diversi: il
primo, peraltro verificatosi sotto il vigore del 5° comma dell’art. 10, attiene alla
gestione dei tesseramenti; il secondo riguarda l’esercizio del potere legislativo
federale.
L’unica notazione da fare a proposito della modifica della norma in esame è,
semmai, quella che il Consiglio Federale, con l’abrogazione del 5° comma, ha
voluto ribadire, senza possibilità di equivoci, la ratio legis (salvaguardia dei
vivai) sottesa alla disciplina dei tesseramenti.
P.Q.M.
Il Collegio all’unanimità, definitivamente pronunciando, così decide:
1) Respinge la domanda della A.S.D. Jesolo-Sandonà Basket;
2) Compensa integralmente fra le parti gli onorari e le spese di difesa,
sussistendone giusti motivi;
3) Pone esclusivamente a carico della A.S.D. Jesolo-Sandonà Basket gli onorari
e le spese di arbitrato, da ripartirsi in quote uguali tra i componenti del Collegio,
nella misura liquidata dalla Camera con provvedimento ai sensi dell’art. 22 del
Regolamento.
Il Presidente
F.to Marcello de Luca Tamajo
Arbitro
F.to Massimo Zaccheo
Arbitro
F.to Enrico Ingrillì