CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 15 gennaio 2008 – A.S. ROCCELLA contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti – F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D.

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 15 gennaio 2008 – A.S. ROCCELLA contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti - F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D. IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Angelo Piazza, in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale Prof. Avv. Maurizio Benincasa, in qualità di Arbitro Avv. Dario Buzzelli, in qualità di Arbitro riunito in conferenza personale in data 15 gennaio 2008, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di Arbitrato prot. N. 1941 del 4 ottobre 2007 promosso da L’A.S. ROCCELLA, con sede in Roccella Ionica (Rc), Via Marina, in persona del legale rappresentante pro tempore, Vice-Presidente, Dott. Achille Giannitti, rappresentato e difeso, dall’Avv. Fausto Bruzzese, con studio, in Bologna, galleria del Toro n. 3 (Tel-Fax 051/264780); CONTRO FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, in persona del Presidente pro tempore, Dott. Giancarlo Abete, con sede in Roma, Via G. Allegri n. 14, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Gallavotti e Luigi Medugno; LEGA NAZIONALE DILETTANTI, in persona del Presidente pro tempore, Dott. Carlo Tavecchio, con sede in Roma, Via Po n. 36, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Gallavotti ; F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D., in persona del legale rappresentante, Presidente pro tempore, con sede in Rossano Scalo (Cs), Via S. Angelo, non costituita. - parti convenute - FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con istanza depositata presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. in data 4 ottobre 2007 la Società Sportiva Roccella (di seguito Roccella) esponeva quanto segue: - Con Comunicato Ufficiale n. 7 del 24/07/2007, il Comitato Regionale Calabria Lega Nazionale Dilettanti ( di seguito L.N.D.) ha iscritto al campionato di calcio di Eccellenza, per la stagione 2007/2008, la F.C. Rossanese 1909 A.S.D.(di seguito Rossanese), neoretrocessa dalla serie D, attribuendo, invece, all’A.S. Roccella il 1° posto “delle altre società non aventi diritto e non prese in considerazione per mancanza dei posti disponibili” (1° fascia – graduatoria vincenti play-off Promozione). - In data 31 luglio 2007, la Roccella inviava, a mezzo raccomandata a.r., anticipata via telefax, alla Federazione, Lega e Comitato, esposto avente ad oggetto la richiesta di non ammissione al campionato di Eccellenza Calabria, per la stagione 2007/2008, della F.C. Rossanese 1909 A.S.D., stante la violazione da parte della predetta società dell’ art. 94ter N.O.I.F., commi 12 e 13. - In data 8 agosto 2007 perveniva, presso la sede della Roccella, missiva, a firma del Presidente del Comitato Regionale Reggio Calabria, Prof. Cosentino, in cui si confermava la legittimità del provvedimento di ammissione della F.C. Rossanese 1909 A.S.D. al Campionato, “poiché la stessa ha adempiuto, nei termini prescritti, alle incombenze richieste per l’iscrizione” . - Segnatamente, il Presidente del Comitato faceva riferimento alla segnalazione, pervenuta dal Comitato Interregionale in data 3 luglio 2007, relativa al fatto che “la società Rossanese presentava pendenze nei confronti di propri tesserati dell’importo complessivo di € 20.350,00 per vertenze deliberate entro e non oltre il 31.05.2007……ai sensi e per gli effetti dell’art. 94ter commi 11 e 12 N.O.I.F. e dell’art. 7 commi 6bis e 7 del Codice di Giustizia Sportiva”. - Il Comitato Regionale Calabria, a giustificazione della iscrizione della F.C. Rossanese 1909 A.S.D. al campionato di Eccellenza, poneva la circostanza che “a saldo delle predette vertenze lo stesso Comitato per l’attività Interregionale rimetteva, a mezzo bonifico bancario, la somma di 29.430,94, corrispondente all’importo residuo della fideiussione bancaria di detta società ed incassato dallo scrivente Comitato in data 11.07.2007”. 2. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione innanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, la Roccella richiedeva, con istanza alla Camera Arbitrale: i) in via principale l’annullamento del Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Calabria n. 7 del 24 luglio 2007 determinando l’esclusione dal Campionato di eccellenza Calabria, stagione 2007/2008 della F.C. Rossanese 1909 A.S.D. ed il contestuale ripescaggio dell’A.S. Roccella; ii)in via subordinata l’iscrizione al campionato di eccellenza Calabria stagione 2007/2008 dell’A.S. Roccella, anche in soprannumero. In primo luogo, la Roccella fondava le proprie censure sulla circostanza che al 31 maggio 2007, termine ultimo concesso, secondo la ricorrente, ai sensi dell’art. 94ter, commi 12 e 13, delle N.O.I.F., per adempiere alle decisioni della Commissione Accordi Economici e del Collegio Arbitrale c/o L.N.D., la Rossanese presentava le seguenti esposizioni debitorie: - € 7.650,00 nei confronti dell’allenatore A. Scorpaniti; - € 7.120,00 nei confronti dell’allenatore A. Aita; - € 5.580,00 nei confronti dell’allenatore E. Apuzzo; - € 2.500,00 nei confronti del calciatore Antonio Altamura. Al riguardo, la ricorrente richiamava l’art. 94ter, commi 12 e 13, delle N.O.I.F., il quale, con riferimento all’adempimento delle decisioni della Commissione Accordi Economici c/o L.N.D. – per quanto riguarda i calciatori – e del Collegio Arbitrale c/o L.N.D. – per quanto riguarda gli allenatori – dispone che “persistendo la morosità della società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio …… la società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. della stagione successiva”, nonché, “persistendo la morosità della società per le decisioni del Collegio Arbitrale pronunciate entro il 31 maggio, la società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. della stagione successiva”. Pertanto, secondo la ricorrente, ai sensi della norma da ultimo citata, se al 31 maggio di ogni anno un club condannato dagli organi di giustizia sportiva a pagare determinate somme a propri tesserati, non abbia provveduto a saldare i creditori, quest’ultimo non può essere ammesso a qualsiasi campionato organizzato dalla L.N.D. nella stagione successiva. Orbene, il mancato adempimento della Rossanese nei confronti dei Sigg.ri Apuzzo, Aita, Scorpaniti ed Altamura avrebbe dovuto necessariamente condurre, secondo l’istante, all’esclusione dal campionato della società debitrice. A conferma della correttezza dell’interpretazione sopra citata dell’art. 94ter, commi 12 e 13, N.O.I.F., la Roccella richiama la decisione della Commissione Disciplinare c/o Comitato Interregionale pubblicata su C.U. n. 156 del 30/03/2007, che, decidendo in ordine al deferimento della F.C. Rossanese 1909 A.S.D. per il mancato adempimento della decisione del Collegio Arbitrale c/o L.N.D. relativa al ricorso promosso dal Sig. Aita, ha irrogato “nei confronti della Società F.C. ROSSANESE 1909 la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontare nella presente stagione sportiva, e nei confronti del Presidente della stessa sig. Dino STANCATO la sanzione della inibizione per anni uno”, disponendo, “altresì, che, ove alla data del 31 maggio 2007, dovesse persistere la morosità della Società inadempiente, quest’ultima non potrà essere ammessa al campionato L.N.D. della stagione 2007/2008”. 3. Il 17 ottobre 2007 si costituiva in giudizio la FIGC eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che l’azione promossa dalla Roccella aveva ad oggetto unicamente provvedimenti di natura organizzativa della Lega Nazionale Dilettanti e dei suoi organi periferici. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande avversarie, e la condanna della parte istante al pagamento delle spese di arbitrato, ed alla rifusione delle spese di lite e dei diritti amministrativi versati. 4. Nel termine del 17 ottobre u.s. si costituiva, altresì, la L.N.D., la quale in via preliminare eccepiva l’inammissibilità dell’istanza in quanto non avente ad oggetto una controversia tra soggetti affiliati che, ai sensi dell’articolo 30 dello Statuto Federale, possono essere devolute alla cognizione arbitrale della Camera. Secondo la difesa della L.N.D. con l’istanza di arbitrato la parte attrice contesta, infatti, l’ammissione al campionato di eccellenza 2007/2008 della F.C. Rossanese 1909 A.S.D. che per il Roccella rappresenta res inter alios acta e che vede la parte istante portatrice di un mero interesse di fatto, non giustiziabile innanzi a codesta Camera. In via subordinata, la L.N.D. eccepiva l’infondatezza nel merito della domanda avversaria. In particolare, rilevava che il Comitato di precedente appartenenza della Rossanese (i.e. il Comitato Interregionale), aveva comunicato che a fronte di “pendenze economiche” con tesserati per circa 20.000 euro (dei quali € 5.580 sorti da una delibera che, in quanto successiva al 31 maggio 2007, non ricade nell’applicazione dell’art. 94ter NOIF), la Rossanese presentava un saldo attivo sul conto presso il Comitato, pari a circa 30.000. Tali somme, che il Comitato Interregionale aveva “girato” al Comitato Regionale Calabria della LND, sono state da quest’ultimo, secondo la L.N.D., effettivamente utilizzate, come da prassi consolidata, per saldare i rapporti debitori con i tesserati della Rossanese mediante pagamento diretto in loro favore degli importi dovuti comprensivi di interessi. 5. All’udienza del 5 novembre 2007 il Presidente del Collegio esperiva il tentativo di conciliazione invitando le parti ad illustrare le proprie posizioni e fissando termine al 19 novembre 20007 per il deposito delle memorie e al 26 novembre per repliche. L’avvocato Bruzzese, difensore della Roccella, con il consenso del Collegio e delle parti costituite depositava note d’udienza, con le quali replicava alle eccezioni sia pregiudiziali che di merito svolte dalle convenute. 6. La difesa della ricorrente con memoria del 19 novembre 2007 deduceva quanto segue : - Sull’eccezione di inammissibilità della domanda a seguito della asserita inesistenza del diritto al ripescaggio, la ricorrente rilevava che, essendo la ricorrente al primo posto della graduatorie delle società non aventi diritto di partecipazione al campionato di eccellenza e non prese in considerazione per mancanza di posti, qualora all’esito del procedimento venisse disposta l’esclusione dal campionato della Rossanese, la Roccella automaticamente beneficerebbe del diritto al ripescaggio nella categoria superiore. - Relativamente alla circostanza addotta dalla LND che : a saldo delle predette vertenze lo stesso Comitato per l’Attivita’ Interregionale rimetteva a mezzo bonifico bancario la somma di euro 29.430, corrispondente all’importo residuo della fideiussione bancaria di detta società ed incassato dalla Comitato Regionale, la ricorrente eccepiva l’inidoneità di tale condotta ad integrare i requisiti del perfetto adempimento del credito pecuniario del Sig.Aita. Secondo la difesa dell’istante, infatti, la fideiussione cui controparte fa riferimento era stata accesa a garanzia degli obblighi nascenti in capo alla società dallo status di affiliata alla FIGC e di associata al Comitato Interregionale esclusi i rapporti privatistici tra la Società e i suoi tesserati. Ne conseguirebbe l’esclusione dalla copertura della fideiussione di eventuali debiti contratti dalle Società nei confronti dei propri tesserati per soddisfare i quali non e consentito avvalersi di siffatta forma di garanzia. 7. Con memoria del 19 novembre 2007 la difesa della LND deduceva l’inconferenza delle argomentazioni avversarie in quanto : - la fideiussione di cui trattasi era stata escussa nel corso della stagione sportiva e le somme versate dalla banca risultavano depositate sul conto della Rossanese presso il comitato Regionale Calabria. Proprio utilizzando tali disponibilità liquide il Comitato Regionale aveva provveduto a saldare i crediti vantati dai tesserati nei confronti della Rossanese - risultava erronea la lettura, fornita dall’istante, dell’articolo 94 NOIF che fa riferimento al pagamento dei debiti con tesserati maturati in forza di decisioni pendenti al 31 maggio di ciascun anno e non – come preteso da controparte – impone il pagamento degli stessi debiti entro la stessa data. 8. Con memoria del 26 novembre 2007 la difesa della ricorrente controdeduceva : - In merito alla lettura dell’articolo 94 ter Noif specificava che, la questione interpretativa della norma era stata chiarita da un organo di Giustizia costituito in seno alla L.N.D. medesima, segnatamente la Commissione Disciplinare c/o il Comitato Interregionale, la quale, ha affermato che “ove alla data del 31 maggio 2007, dovesse persistere la morosità della Società inadempiente, quest’ultima non potrà essere ammessa al campionato L.N.D. della stagione 2007/2008”. Contrariamente a quanto sostenuto da controparte, dunque, l’interpretazione dell’art. 94ter, comma 13, delle N.O.I.F. è tutt’altro che equivoca. - In ogni caso, eccepiva che l’adempimento nei confronti dell’allenatore Sig. Aita, nei cui confronti la Rossanese risultava inadempiente al pagamento di quanto previsto con decisione passata in giudicato, è stato comunque tardivo e, quindi, risultava, in ogni caso, integrata la “persistenza” dell’inadempimento che avrebbe dovuto condurre all’esclusione della F.C. Rossanese 1909. MOTIVI DELLA DECISIONE 9. Preliminarmente, deve essere rigettata l’eccezione della L.N.D. di inammissibilità dell’istanza proposta per difetto di legittimazione ad agire in capo alla Società istante. La legittimazione ad agire costituisce, infatti, la titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto dedotto in causa indipendentemente dalla questione dell’effettiva titolarità del rapporto controverso. Come noto, la legittimazione attiva, strettamente connessa alla sussistenza del correlato interesse a ricorrere, presuppone la titolarità in capo al soggetto ricorrente della posizione giuridica che si assume lesa dal provvedimento impugnato. Legittimato ad agire è, dunque, il soggetto cui la legge in via generale ed astratta, in considerazione di una certa qualità o status rivestiti, attribuisce il potere di far valere in giudizio un determinato diritto. Al riguardo, la Camera Arbitrale ha elaborato, in ipotesi analoghe alla fattispecie in esame, il principio in base al quale sussiste la legittimazione ad agire quando il diritto al ripescaggio ed alla conseguente iscrizione al campionato è incontestato in relazione all’utilità concreta che ne riceve parte istante (Lodo 01/09/2004 S.S. Empoli F.C.-F.I.G.C.) Nel caso di specie, la società istante, attesa la sua posizione di prima classificata fra “le altre società non aventi diritto e non prese in considerazione per mancanza dei posti disponibili”, nel caso di esclusione dal campionato della Rossanese avrebbe, senza dubbio, avuto titolo per essere iscritta al campionato medesimo. Ritiene il Collegio, dunque, sussistere la legittimazione da parte della Roccella alla presente impugnativa. 10. Quanto alla posizione della FIGC, va rilevato che il giudizio circa l’annullamento del provvedimento impugnato coinvolge esclusivamente il soggetto che tale atto ha emesso, ossia, nel caso di specie, la Lega Nazionale Dilettanti, e i controinteressati. Pertanto, non può esservi alcuna legittimazione passiva della FIGC. Le considerazioni della parte attrice in merito alla responsabilità di quest’ultima non sembrano poter avere alcun rilievo, in quanto non collegate a specifiche domande risarcitorie. 11. Quanto al merito della questione sottoposta, il Collegio ritiene assorbente rispetto a tutte le altre questioni sollevate la circostanza che alla data dell’ufficializzazione dell’organico del campionato di Eccellenza regionale, comprensivo della Rossanese, avvenuto con il Comunicato del 24 luglio 2007, il debito di quest’ultima nei confronti dell’allenatore Signor Aita non era stato ancora adempiuto. Risulta agli atti, infatti, che il Collegio Arbitrale c/o la L.N.D. a seguito del ricorso dell’allenatore Alberto Aita aveva condannato la Rossanese con decisione pubblicata con C.U. n. 2 dell’11/11/2006 al pagamento di € 7.120,00 . Tale decisione essendo rimasta inoppugnata è divenuta definitiva in data 18/11/2006. Sul punto occorre osservare, che, ai sensi dell’art. 94ter, comma 13, delle N.O.I.F., “il pagamento agli allenatori delle società della L.N.D. di somme accertate con lodo emesso dal Collegio Arbitrale deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione persistendo la morosità della società per le decisioni del Collegio Arbitrale pronunciate entro il 31 maggio, la società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. della stagione successiva”. Il Collegio osserva che il debito nei confronti del Sig. Aita è stato adempiuto, e dunque la morosità della Rossanese è cessata, solo in data 30 agosto 2007, ovvero solo successivamente all’ufficializzazione dell’organico del campionato di Eccellenza regionale avvenuto con il Comunicato del 24 luglio 2007. 12. Al riguardo priva di pregio risulta la circostanza dedotta dalla difesa della LND che il Comitato di precedente appartenenza della Rossanese (i.e. il Comitato Interregionale), aveva comunicato che a fronte di “pendenze economiche” con tesserati per circa 20.000 euro (dei quali € 5.580 sorti da una delibera che, in quanto successiva al 31 maggio 2007, non ricade nell’applicazione dell’art. 94ter NOIF), la Rossanese presentava un saldo attivo sul conto presso il Comitato, pari a circa 30.000. Tali somme, che il Comitato Interregionale aveva “girato” al Comitato Regionale Calabria della LND, sono state da quest’ultimo effettivamente utilizzate, come da prassi consolidata, per saldare i rapporti debitori con i tesserati della Rossanese mediante pagamento diretto in loro favore degli importi dovuti comprensivi di interessi. Tale circostanza, ad avviso del Collegio, non può considerasi sufficiente a ritenere non persistente la morosità della Società Rossanese al momento dell’ufficializzazione dell’organico del campionato di Eccellenza regionale. Ed infatti, l’estinzione dell’obbligazione e, quindi, la cessazione della morosità coincide con la soddisfazione dell’interesse del creditore e la conseguente realizzazione del diritto. Aggiungasi che la Commissione Disciplinare c/o Comitato Interregionale pubblicata su C.U. n. 156 del 30/03/2007, decidendo in ordine al deferimento della F.C. Rossanese 1909 A.S.D. per il mancato adempimento della decisione del Collegio Arbitrale c/o L.N.D. relativa al ricorso promosso dal Sig. Aita, ha irrogato “nei confronti della Società F.C. ROSSANESE 1909 la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontare nella presente stagione sportiva, e nei confronti del Presidente della stessa sig. Dino STANCATO la sanzione della inibizione per anni uno”, disponendo, “altresì, che, ove alla data del 31 maggio 2007, dovesse persistere la morosità della Società inadempiente, quest’ultima non potrà essere ammessa al campionato L.N.D. della stagione 2007/2008”. Per queste ragioni, l’iscrizione della Rossanese al campionato L.N.D. della stagione 2007/2008 è illegittima . Il Collegio rimette agli organi competenti la valutazione dei conseguenti provvedimenti da adottarsi : di ammissione della Roccella al campionato - ove sussistano i presupposti - o di altro provvedimento ritenuto opportuno a ripristinare la situazione di legittimità. Per il principio della soccombenza, la L.N.D. va condannata alla rifusione delle spese legali a favore della Roccella, nonché al pagamento degli onorari degli arbitri e delle spese di arbitrato. Tenuto conto delle risultanze del procedimento arbitrale sembra equo compensare le spese di difesa tra la FIGC e la parte attrice. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione : a) dichiara il difetto di legittimazione passiva della F.I.G.C. . b) in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara illegittimo il Comunicato Ufficiale n. 7 del 24/07/2007, del Comitato Regionale Calabria L.N.D nella parte in cui ha iscritto al campionato di calcio di Eccellenza, per la stagione 2007/2008, la F.C. Rossanese 1909 A.S.D., neo-retrocessa dalla serie D, attribuendo, invece, all’A.S. Roccella il 1° posto “delle altre società non aventi diritto e non prese in considerazione per mancanza dei posti disponibili”. Demanda agli organi competenti ogni conseguente statuizione. c) fermo il vincolo di solidarietà, condanna la L.N.D. al pagamento delle spese e degli onorari del Collegio arbitrale, liquidati dalla Camera come da Regolamento. d) condanna la L.N.D. al pagamento delle spese di lite in favore della parte istante liquidate in 2.000,00 euro (euro duemila/00 euro) oltre spese generali, IVA e CPA. Compensa le spese di difesa tra la parte attrice e la predetta FIGC. e) dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport. Così deciso in conferenza personale degli arbitri. Roma, 15 gennaio 2008 F.to Angelo Piazza F.to Maurizio Benincasa F.to Dario Buzzelli
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