CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 15 gennaio 2008 – A.S. ROCCELLA contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti – F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D.
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale del 15 gennaio 2008 – A.S. ROCCELLA contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti - F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D.
IL COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Angelo Piazza, in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale
Prof. Avv. Maurizio Benincasa, in qualità di Arbitro
Avv. Dario Buzzelli, in qualità di Arbitro
riunito in conferenza personale in data 15 gennaio 2008, in Roma, ha deliberato
all’unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento di Arbitrato prot. N. 1941 del 4 ottobre 2007 promosso da
L’A.S. ROCCELLA, con sede in Roccella Ionica (Rc), Via Marina, in persona del legale
rappresentante pro tempore, Vice-Presidente, Dott. Achille Giannitti, rappresentato e
difeso, dall’Avv. Fausto Bruzzese, con studio, in Bologna, galleria del Toro n. 3 (Tel-Fax
051/264780);
CONTRO
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, in persona del Presidente pro tempore, Dott.
Giancarlo Abete, con sede in Roma, Via G. Allegri n. 14, rappresentata e difesa dall’Avv.
Mario Gallavotti e Luigi Medugno;
LEGA NAZIONALE DILETTANTI, in persona del Presidente pro tempore, Dott. Carlo
Tavecchio, con sede in Roma, Via Po n. 36, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario
Gallavotti ;
F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D., in persona del legale rappresentante, Presidente pro
tempore, con sede in Rossano Scalo (Cs), Via S. Angelo, non costituita.
- parti convenute -
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con istanza depositata presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport
del C.O.N.I. in data 4 ottobre 2007 la Società Sportiva Roccella (di seguito Roccella)
esponeva quanto segue:
- Con Comunicato Ufficiale n. 7 del 24/07/2007, il Comitato Regionale Calabria Lega
Nazionale Dilettanti ( di seguito L.N.D.) ha iscritto al campionato di calcio di Eccellenza,
per la stagione 2007/2008, la F.C. Rossanese 1909 A.S.D.(di seguito Rossanese), neoretrocessa
dalla serie D, attribuendo, invece, all’A.S. Roccella il 1° posto “delle altre società
non aventi diritto e non prese in considerazione per mancanza dei posti disponibili” (1°
fascia – graduatoria vincenti play-off Promozione).
- In data 31 luglio 2007, la Roccella inviava, a mezzo raccomandata a.r., anticipata
via telefax, alla Federazione, Lega e Comitato, esposto avente ad oggetto la richiesta di
non ammissione al campionato di Eccellenza Calabria, per la stagione 2007/2008, della
F.C. Rossanese 1909 A.S.D., stante la violazione da parte della predetta società dell’ art.
94ter N.O.I.F., commi 12 e 13.
- In data 8 agosto 2007 perveniva, presso la sede della Roccella, missiva, a firma del
Presidente del Comitato Regionale Reggio Calabria, Prof. Cosentino, in cui si confermava la
legittimità del provvedimento di ammissione della F.C. Rossanese 1909 A.S.D. al
Campionato, “poiché la stessa ha adempiuto, nei termini prescritti, alle incombenze
richieste per l’iscrizione” .
- Segnatamente, il Presidente del Comitato faceva riferimento alla segnalazione,
pervenuta dal Comitato Interregionale in data 3 luglio 2007, relativa al fatto che “la
società Rossanese presentava pendenze nei confronti di propri tesserati dell’importo
complessivo di € 20.350,00 per vertenze deliberate entro e non oltre il 31.05.2007……ai
sensi e per gli effetti dell’art. 94ter commi 11 e 12 N.O.I.F. e dell’art. 7 commi 6bis e 7 del
Codice di Giustizia Sportiva”.
- Il Comitato Regionale Calabria, a giustificazione della iscrizione della F.C. Rossanese
1909 A.S.D. al campionato di Eccellenza, poneva la circostanza che “a saldo delle predette
vertenze lo stesso Comitato per l’attività Interregionale rimetteva, a mezzo bonifico
bancario, la somma di 29.430,94, corrispondente all’importo residuo della fideiussione
bancaria di detta società ed incassato dallo scrivente Comitato in data 11.07.2007”.
2. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione innanzi alla Camera di Conciliazione
ed Arbitrato per lo Sport, la Roccella richiedeva, con istanza alla Camera Arbitrale: i) in
via principale l’annullamento del Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Calabria n. 7
del 24 luglio 2007 determinando l’esclusione dal Campionato di eccellenza Calabria,
stagione 2007/2008 della F.C. Rossanese 1909 A.S.D. ed il contestuale ripescaggio
dell’A.S. Roccella; ii)in via subordinata l’iscrizione al campionato di eccellenza Calabria
stagione 2007/2008 dell’A.S. Roccella, anche in soprannumero.
In primo luogo, la Roccella fondava le proprie censure sulla circostanza che al 31
maggio 2007, termine ultimo concesso, secondo la ricorrente, ai sensi dell’art. 94ter,
commi 12 e 13, delle N.O.I.F., per adempiere alle decisioni della Commissione Accordi
Economici e del Collegio Arbitrale c/o L.N.D., la Rossanese presentava le seguenti
esposizioni debitorie:
- € 7.650,00 nei confronti dell’allenatore A. Scorpaniti;
- € 7.120,00 nei confronti dell’allenatore A. Aita;
- € 5.580,00 nei confronti dell’allenatore E. Apuzzo;
- € 2.500,00 nei confronti del calciatore Antonio Altamura.
Al riguardo, la ricorrente richiamava l’art. 94ter, commi 12 e 13, delle N.O.I.F., il quale,
con riferimento all’adempimento delle decisioni della Commissione Accordi Economici c/o
L.N.D. – per quanto riguarda i calciatori – e del Collegio Arbitrale c/o L.N.D. – per quanto
riguarda gli allenatori – dispone che “persistendo la morosità della società per le decisioni
della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio
…… la società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. della stagione
successiva”, nonché, “persistendo la morosità della società per le decisioni del Collegio
Arbitrale pronunciate entro il 31 maggio, la società inadempiente non sarà ammessa al
Campionato L.N.D. della stagione successiva”.
Pertanto, secondo la ricorrente, ai sensi della norma da ultimo citata, se al 31 maggio di
ogni anno un club condannato dagli organi di giustizia sportiva a pagare determinate
somme a propri tesserati, non abbia provveduto a saldare i creditori, quest’ultimo non può
essere ammesso a qualsiasi campionato organizzato dalla L.N.D. nella stagione successiva.
Orbene, il mancato adempimento della Rossanese nei confronti dei Sigg.ri Apuzzo,
Aita, Scorpaniti ed Altamura avrebbe dovuto necessariamente condurre, secondo l’istante,
all’esclusione dal campionato della società debitrice.
A conferma della correttezza dell’interpretazione sopra citata dell’art. 94ter, commi 12
e 13, N.O.I.F., la Roccella richiama la decisione della Commissione Disciplinare c/o
Comitato Interregionale pubblicata su C.U. n. 156 del 30/03/2007, che, decidendo in
ordine al deferimento della F.C. Rossanese 1909 A.S.D. per il mancato adempimento della
decisione del Collegio Arbitrale c/o L.N.D. relativa al ricorso promosso dal Sig. Aita, ha
irrogato “nei confronti della Società F.C. ROSSANESE 1909 la sanzione della penalizzazione
di 1 punto in classifica, da scontare nella presente stagione sportiva, e nei confronti del
Presidente della stessa sig. Dino STANCATO la sanzione della inibizione per anni uno”,
disponendo, “altresì, che, ove alla data del 31 maggio 2007, dovesse persistere la
morosità della Società inadempiente, quest’ultima non potrà essere ammessa al
campionato L.N.D. della stagione 2007/2008”.
3. Il 17 ottobre 2007 si costituiva in giudizio la FIGC eccependo il proprio difetto di
legittimazione passiva, dal momento che l’azione promossa dalla Roccella aveva ad
oggetto unicamente provvedimenti di natura organizzativa della Lega Nazionale Dilettanti
e dei suoi organi periferici. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande avversarie, e la
condanna della parte istante al pagamento delle spese di arbitrato, ed alla rifusione delle
spese di lite e dei diritti amministrativi versati.
4. Nel termine del 17 ottobre u.s. si costituiva, altresì, la L.N.D., la quale in via
preliminare eccepiva l’inammissibilità dell’istanza in quanto non avente ad oggetto una
controversia tra soggetti affiliati che, ai sensi dell’articolo 30 dello Statuto Federale,
possono essere devolute alla cognizione arbitrale della Camera. Secondo la difesa della
L.N.D. con l’istanza di arbitrato la parte attrice contesta, infatti, l’ammissione al
campionato di eccellenza 2007/2008 della F.C. Rossanese 1909 A.S.D. che per il Roccella
rappresenta res inter alios acta e che vede la parte istante portatrice di un mero interesse
di fatto, non giustiziabile innanzi a codesta Camera.
In via subordinata, la L.N.D. eccepiva l’infondatezza nel merito della domanda
avversaria. In particolare, rilevava che il Comitato di precedente appartenenza della
Rossanese (i.e. il Comitato Interregionale), aveva comunicato che a fronte di “pendenze
economiche” con tesserati per circa 20.000 euro (dei quali € 5.580 sorti da una delibera
che, in quanto successiva al 31 maggio 2007, non ricade nell’applicazione dell’art. 94ter
NOIF), la Rossanese presentava un saldo attivo sul conto presso il Comitato, pari a circa
30.000. Tali somme, che il Comitato Interregionale aveva “girato” al Comitato Regionale
Calabria della LND, sono state da quest’ultimo, secondo la L.N.D., effettivamente
utilizzate, come da prassi consolidata, per saldare i rapporti debitori con i tesserati della
Rossanese mediante pagamento diretto in loro favore degli importi dovuti comprensivi di
interessi.
5. All’udienza del 5 novembre 2007 il Presidente del Collegio esperiva il tentativo di
conciliazione invitando le parti ad illustrare le proprie posizioni e fissando termine al 19
novembre 20007 per il deposito delle memorie e al 26 novembre per repliche. L’avvocato
Bruzzese, difensore della Roccella, con il consenso del Collegio e delle parti costituite
depositava note d’udienza, con le quali replicava alle eccezioni sia pregiudiziali che di
merito svolte dalle convenute.
6. La difesa della ricorrente con memoria del 19 novembre 2007 deduceva quanto
segue :
- Sull’eccezione di inammissibilità della domanda a seguito della asserita
inesistenza del diritto al ripescaggio, la ricorrente rilevava che, essendo la
ricorrente al primo posto della graduatorie delle società non aventi diritto di
partecipazione al campionato di eccellenza e non prese in considerazione per
mancanza di posti, qualora all’esito del procedimento venisse disposta
l’esclusione dal campionato della Rossanese, la Roccella automaticamente
beneficerebbe del diritto al ripescaggio nella categoria superiore.
- Relativamente alla circostanza addotta dalla LND che : a saldo delle predette
vertenze lo stesso Comitato per l’Attivita’ Interregionale rimetteva a mezzo
bonifico bancario la somma di euro 29.430, corrispondente all’importo residuo
della fideiussione bancaria di detta società ed incassato dalla Comitato
Regionale, la ricorrente eccepiva l’inidoneità di tale condotta ad integrare i
requisiti del perfetto adempimento del credito pecuniario del Sig.Aita. Secondo
la difesa dell’istante, infatti, la fideiussione cui controparte fa riferimento era
stata accesa a garanzia degli obblighi nascenti in capo alla società dallo status di
affiliata alla FIGC e di associata al Comitato Interregionale esclusi i rapporti
privatistici tra la Società e i suoi tesserati. Ne conseguirebbe l’esclusione dalla
copertura della fideiussione di eventuali debiti contratti dalle Società nei
confronti dei propri tesserati per soddisfare i quali non e consentito avvalersi di
siffatta forma di garanzia.
7. Con memoria del 19 novembre 2007 la difesa della LND deduceva l’inconferenza
delle argomentazioni avversarie in quanto :
- la fideiussione di cui trattasi era stata escussa nel corso della stagione sportiva
e le somme versate dalla banca risultavano depositate sul conto della
Rossanese presso il comitato Regionale Calabria. Proprio utilizzando tali
disponibilità liquide il Comitato Regionale aveva provveduto a saldare i crediti
vantati dai tesserati nei confronti della Rossanese
- risultava erronea la lettura, fornita dall’istante, dell’articolo 94 NOIF che fa
riferimento al pagamento dei debiti con tesserati maturati in forza di decisioni
pendenti al 31 maggio di ciascun anno e non – come preteso da controparte –
impone il pagamento degli stessi debiti entro la stessa data.
8. Con memoria del 26 novembre 2007 la difesa della ricorrente controdeduceva :
- In merito alla lettura dell’articolo 94 ter Noif specificava che, la questione
interpretativa della norma era stata chiarita da un organo di Giustizia costituito in
seno alla L.N.D. medesima, segnatamente la Commissione Disciplinare c/o il
Comitato Interregionale, la quale, ha affermato che “ove alla data del 31 maggio
2007, dovesse persistere la morosità della Società inadempiente, quest’ultima non
potrà essere ammessa al campionato L.N.D. della stagione 2007/2008”.
Contrariamente a quanto sostenuto da controparte, dunque, l’interpretazione
dell’art. 94ter, comma 13, delle N.O.I.F. è tutt’altro che equivoca.
- In ogni caso, eccepiva che l’adempimento nei confronti dell’allenatore Sig. Aita, nei
cui confronti la Rossanese risultava inadempiente al pagamento di quanto previsto
con decisione passata in giudicato, è stato comunque tardivo e, quindi, risultava, in
ogni caso, integrata la “persistenza” dell’inadempimento che avrebbe dovuto
condurre all’esclusione della F.C. Rossanese 1909.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Preliminarmente, deve essere rigettata l’eccezione della L.N.D. di inammissibilità
dell’istanza proposta per difetto di legittimazione ad agire in capo alla Società istante.
La legittimazione ad agire costituisce, infatti, la titolarità del potere di promuovere un
giudizio in ordine al rapporto dedotto in causa indipendentemente dalla questione
dell’effettiva titolarità del rapporto controverso.
Come noto, la legittimazione attiva, strettamente connessa alla sussistenza del
correlato interesse a ricorrere, presuppone la titolarità in capo al soggetto ricorrente della
posizione giuridica che si assume lesa dal provvedimento impugnato.
Legittimato ad agire è, dunque, il soggetto cui la legge in via generale ed astratta, in
considerazione di una certa qualità o status rivestiti, attribuisce il potere di far valere in
giudizio un determinato diritto.
Al riguardo, la Camera Arbitrale ha elaborato, in ipotesi analoghe alla fattispecie in
esame, il principio in base al quale sussiste la legittimazione ad agire quando il diritto al
ripescaggio ed alla conseguente iscrizione al campionato è incontestato in relazione
all’utilità concreta che ne riceve parte istante (Lodo 01/09/2004 S.S. Empoli F.C.-F.I.G.C.)
Nel caso di specie, la società istante, attesa la sua posizione di prima classificata fra
“le altre società non aventi diritto e non prese in considerazione per mancanza dei posti
disponibili”, nel caso di esclusione dal campionato della Rossanese avrebbe, senza dubbio,
avuto titolo per essere iscritta al campionato medesimo.
Ritiene il Collegio, dunque, sussistere la legittimazione da parte della Roccella alla
presente impugnativa.
10. Quanto alla posizione della FIGC, va rilevato che il giudizio circa l’annullamento
del provvedimento impugnato coinvolge esclusivamente il soggetto che tale atto ha
emesso, ossia, nel caso di specie, la Lega Nazionale Dilettanti, e i controinteressati.
Pertanto, non può esservi alcuna legittimazione passiva della FIGC. Le considerazioni
della parte attrice in merito alla responsabilità di quest’ultima non sembrano poter avere
alcun rilievo, in quanto non collegate a specifiche domande risarcitorie.
11. Quanto al merito della questione sottoposta, il Collegio ritiene assorbente rispetto
a tutte le altre questioni sollevate la circostanza che alla data dell’ufficializzazione
dell’organico del campionato di Eccellenza regionale, comprensivo della Rossanese,
avvenuto con il Comunicato del 24 luglio 2007, il debito di quest’ultima nei confronti
dell’allenatore Signor Aita non era stato ancora adempiuto.
Risulta agli atti, infatti, che il Collegio Arbitrale c/o la L.N.D. a seguito del ricorso
dell’allenatore Alberto Aita aveva condannato la Rossanese con decisione pubblicata con
C.U. n. 2 dell’11/11/2006 al pagamento di € 7.120,00 .
Tale decisione essendo rimasta inoppugnata è divenuta definitiva in data 18/11/2006.
Sul punto occorre osservare, che, ai sensi dell’art. 94ter, comma 13, delle N.O.I.F., “il
pagamento agli allenatori delle società della L.N.D. di somme accertate con lodo emesso
dal Collegio Arbitrale deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della
decisione persistendo la morosità della società per le decisioni del Collegio Arbitrale
pronunciate entro il 31 maggio, la società inadempiente non sarà ammessa al Campionato
L.N.D. della stagione successiva”.
Il Collegio osserva che il debito nei confronti del Sig. Aita è stato adempiuto, e
dunque la morosità della Rossanese è cessata, solo in data 30 agosto 2007, ovvero solo
successivamente all’ufficializzazione dell’organico del campionato di Eccellenza regionale
avvenuto con il Comunicato del 24 luglio 2007.
12. Al riguardo priva di pregio risulta la circostanza dedotta dalla difesa della LND che
il Comitato di precedente appartenenza della Rossanese (i.e. il Comitato Interregionale),
aveva comunicato che a fronte di “pendenze economiche” con tesserati per circa 20.000
euro (dei quali € 5.580 sorti da una delibera che, in quanto successiva al 31 maggio 2007,
non ricade nell’applicazione dell’art. 94ter NOIF), la Rossanese presentava un saldo attivo
sul conto presso il Comitato, pari a circa 30.000. Tali somme, che il Comitato
Interregionale aveva “girato” al Comitato Regionale Calabria della LND, sono state da
quest’ultimo effettivamente utilizzate, come da prassi consolidata, per saldare i rapporti
debitori con i tesserati della Rossanese mediante pagamento diretto in loro favore degli
importi dovuti comprensivi di interessi.
Tale circostanza, ad avviso del Collegio, non può considerasi sufficiente a ritenere
non persistente la morosità della Società Rossanese al momento dell’ufficializzazione
dell’organico del campionato di Eccellenza regionale.
Ed infatti, l’estinzione dell’obbligazione e, quindi, la cessazione della morosità coincide
con la soddisfazione dell’interesse del creditore e la conseguente realizzazione del diritto.
Aggiungasi che la Commissione Disciplinare c/o Comitato Interregionale pubblicata su
C.U. n. 156 del 30/03/2007, decidendo in ordine al deferimento della F.C. Rossanese 1909
A.S.D. per il mancato adempimento della decisione del Collegio Arbitrale c/o L.N.D.
relativa al ricorso promosso dal Sig. Aita, ha irrogato “nei confronti della Società F.C.
ROSSANESE 1909 la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontare
nella presente stagione sportiva, e nei confronti del Presidente della stessa sig. Dino
STANCATO la sanzione della inibizione per anni uno”, disponendo, “altresì, che, ove alla
data del 31 maggio 2007, dovesse persistere la morosità della Società inadempiente,
quest’ultima non potrà essere ammessa al campionato L.N.D. della stagione 2007/2008”.
Per queste ragioni, l’iscrizione della Rossanese al campionato L.N.D. della stagione
2007/2008 è illegittima . Il Collegio rimette agli organi competenti la valutazione dei
conseguenti provvedimenti da adottarsi : di ammissione della Roccella al campionato - ove
sussistano i presupposti - o di altro provvedimento ritenuto opportuno a ripristinare la
situazione di legittimità.
Per il principio della soccombenza, la L.N.D. va condannata alla rifusione delle spese
legali a favore della Roccella, nonché al pagamento degli onorari degli arbitri e delle spese
di arbitrato. Tenuto conto delle risultanze del procedimento arbitrale sembra equo
compensare le spese di difesa tra la FIGC e la parte attrice.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni
ulteriore istanza, eccezione e deduzione :
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva della F.I.G.C. .
b) in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara illegittimo il Comunicato
Ufficiale n. 7 del 24/07/2007, del Comitato Regionale Calabria L.N.D nella parte in cui
ha iscritto al campionato di calcio di Eccellenza, per la stagione 2007/2008, la F.C.
Rossanese 1909 A.S.D., neo-retrocessa dalla serie D, attribuendo, invece, all’A.S.
Roccella il 1° posto “delle altre società non aventi diritto e non prese in considerazione
per mancanza dei posti disponibili”. Demanda agli organi competenti ogni conseguente
statuizione.
c) fermo il vincolo di solidarietà, condanna la L.N.D. al pagamento delle spese e degli
onorari del Collegio arbitrale, liquidati dalla Camera come da Regolamento.
d) condanna la L.N.D. al pagamento delle spese di lite in favore della parte istante
liquidate in 2.000,00 euro (euro duemila/00 euro) oltre spese generali, IVA e CPA.
Compensa le spese di difesa tra la parte attrice e la predetta FIGC.
e) dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di
Conciliazione e Arbitrato dello Sport.
Così deciso in conferenza personale degli arbitri.
Roma, 15 gennaio 2008
F.to Angelo Piazza
F.to Maurizio Benincasa
F.to Dario Buzzelli