CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 16 novembre 2007 – Sig. Francesco Cavallo – Sig. Francesco Cavallo – Sig. Luis Martin Nobile contro Federazione Italiana Pallacanestro (FIP)

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 16 novembre 2007 – Sig. Francesco Cavallo - Sig. Francesco Cavallo - Sig. Luis Martin Nobile contro Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Mario Antonio Scino Presidente Avv. Ciro Pellegrino Arbitro Cons. Gaetano Caputi Arbitro nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Regolamento”), riunito in conferenza personale in data 16 novembre 2007 presso la sede dell’Arbitrato in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O 1) nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0326 del 22.02.2007) promosso da: Sig. Francesco Cavallo, nato a Gela il 20.06.1976, rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Cassì presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ragusa, Via Archimede 18, (fax 0932.684507, email ecassi@club2000.it), contro Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), con sede in Roma, Via Vitorchiano 113, in persona del legale rappresentane pro tempore, il Presidente Federale Prof. Fausto Maifredi, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Prof. Guido Valori e Paola M. A. Vaccaro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie 106, 2) nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0364 del 22.02.2007) promosso da: Sig. Silvio Cavallo, nato a Gela il 06.05.1978, rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Cassì presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ragusa, Via Archimede 18, (fax 0932.684507, e-mail ecassi@club2000.it), contro Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), con sede in Roma, Via Vitorchiano 113, in persona del legale rappresentane pro tempore, il Presidente Federale Prof. Fausto Maifredi, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Prof. Guido Valori e Paola M. A. Vaccaro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie 106, 3) nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0363 del 22.02.2007) promosso da: Sig. Luis Martin Nobile, nato a Mar del Plata (Arg.) il 06.01.1986, rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Cassì presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ragusa, Via Archimede 18, (fax 0932.684507, e-mail ecassi@club2000.it), contro Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), con sede in Roma, Via Vitorchiano 113, in persona del legale rappresentane pro tempore, il Presidente Federale Prof. Fausto Maifredi, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Prof. Guido Valori e Paola M. A. Vaccaro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie 106, FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE Con il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale del 03.11.2006 (C.U. n. 263) i ricorrenti, tesserati FIP per la Società Polisportiva Studentesca EUROSPIN Licata, sono stato inibiti dallo svolgere attività federale fino al 02.11.2011 per i fatti riferiti nell’ “allegato” arbitrale al termine della partita del Campionato Nazionale maschile serie C1 (n. 004856), disputata a Licata il 01.11.2006 tra la Soc. Pol. Stud. Licata e il Basket Olympia Comiso. In particolare, ai Sigg.ri Francesco e Silvio Cavallo e al Sig. Luis Martin Nobile si rimprovera di «aver, al termine dell’incontro, violentemente aggredito il primo arbitro [Maurizio Matranga] con pugni e calci in diversi punti del corpo, benché lo stesso fosse steso per terra», e tentato successivamente «di forzare la porta dello spogliatoio dove si era rifugiato il direttore di gara. L’arbitro era costretto a lasciare l’impianto di gioco in ambulanza, scortato dalle Forze dell’Ordine, e, giunto in ospedale, veniva medicato con prognosi di 10 s.c. (art. 30, co. 2, RG) ». Gli istanti hanno impugnato tempestivamente il suddetto provvedimento innanzi alla Commissione Giudicante Nazionale, tramite ricorso d’urgenza proposto ai sensi dell’art. 74 del Regolamento di Giustizia FIP, con cui si chiedeva, in via principale, l’annullamento della sanzione irrogata e, in via subordinata, la riduzione dell’inibizione sull’assunto della totale estraneità dei giocatori ai fatti contestati. La CGN con le decisioni del 21.11.2006 (C.U. nn. 315, 316, 318, CGN n. 24, 25, 27), in parziale accoglimento del ricorso, riduceva l’inibizione degli atleti a svolgere l’attività sociale e federale da 5 a 4 anni fino al 02.11.2010 (art. 30, co. 2, lett. c, RG della FIP). Con istanze prot. nn. 2303, 2304, 2305 del 21.12.2006, gli attuali ricorrenti proponevano il tentativo di conciliazione di rito, conclusosi all’udienza del 19.01.2007, innanzi al Conciliatore nominato, Avv. Dario Buzzelli, con il mancato accordo tra le parti. Con atti depositati in data 22.02.2007 (prot. nn. 0362, 0363, 0364) gli istanti avanzavano, dunque, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento della Camera, domanda di arbitrato nei confronti della FIP, nominando quale Arbitro di parte l’Avv. Ciro Pellegrino. Al costituendo Collegio formulavano le seguenti conclusioni, chiedendo: «rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, […] in via preliminare l’annullamento delle decisioni del Giudice Sportivo Nazionale FIP del 03.11.2006 e della Commissione Giudicante Nazionale FIP del 21.11.2006 […]. In subordine, nella non temuta ipotesi di rigetto delle retroestese domande, voglia il Collegio adito ritenere e dichiarare l’atleta concludente non colpevole dei fatti ascrittigli, o comunque declamare di non potersi procedere a norma dell’art. 47 comma 2 R.G. FIP, e per l’effetto annullare la sanzione disciplinare impugnata. In via di ulteriore subordine piaccia al Collegio adito, previa riqualificazione della fattispecie dell’illecito disciplinare contestato come all’art. 30, n. 2 lett. b del vigente Regolamento di Giustizia della FIP e, previo equanime giudizio di compensazioni tra aggravanti e attenuanti, piaccia ridurre la pena finale alla sanzione minima applicabile a norma dell’art. testè citato. In ogni caso, piaccia ridursi l’entità della sanzione disciplinare, siccome eccessiva, illogica ed ingiusta. Con vittoria di spese e compensi di giudizio (comprensivi anche delle tasse di ricorso anticipate per la fase di conciliazione e per la fase arbitrale)». Si formulavano, inoltre, le seguenti richieste istruttorie: «In via preliminare sia ordinato alla FIP di versare il carteggio medico inviato dal Sig. Matranga Maurizio agli organi giudicanti della FIP in corso di procedimento, sempre negato a questa difesa. Si chiede altresì ammettersi prova testimoniale con i sigg. Giordano Antonio Giuseppe, Magnante Domenico, Malfitano Gianbattista, Mulè Angelo, Verderosa Marco, tutti tesserati FIP» sulle specifiche circostanze indicate nelle istanze arbitrali, e «per il caso di diniego fa sin d’ora istanza perché le superiori testimonianze siano raccolte per iscritto - come risposte a quesiti - ai sensi dell’art. 819 ter, II comma c.p.c.», riservandosi, infine, di esibire direttamente in udienza il DVD con le immagini della colluttazione. Successivamente, la Federazione Italiana Pallacanestro si costituiva nei tre procedimenti arbitrali indicati in epigrafe con memorie ex art. 10 Regolamento presentate in data 02.03.2007 (prot. nn. 0380, 0381, 0382), nominando proprio Arbitro l’Avv. Massimo Ciardullo, sostituito successivamente dal Cons. Gaetano Caputi (prot. n. 1683 del 18.09.2007). La Federazione convenuta chiedeva al Collegio adito di «respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto e carente di prova per i motivi indicati nel presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari e refusione alla FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO di tutte le somme versate e versande per spese, diritti ed onorari amministrativi e di procedura». In data 12.03.2007 il Presidente della Camera, visti gli artt. 12 dello Statuto del CONI, 11 comma 2 e 23 comma 1 del Regolamento, nonché le nomine degli arbitri effettuate dalle parti rispettivamente nelle domande di arbitrato e nelle memorie di costituzione, nominava Presidente del Collegio arbitrale l’Avv. Mario Antonio Scino. Gli Arbitri così nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 14 del Regolamento. La prima udienza, fissata per il giorno 10.04.2007 presso la sede della Camera arbitrale, veniva successivamente rinviata al 19.04.2007. Alla predetta udienza le parti rinunciavano preliminarmente a ogni eccezione in ordine alla designazione dei componenti del Collegio Arbitrale. Il Presidente del Collegio rinnovava, dunque, il tentativo di conciliazione, rimasto tuttavia infruttuoso. Il Collegio arbitrale, col consenso delle parti, disponeva la riunione dei tre procedimenti, stante l’identità delle controversie, assegnando loro termine fino al 9.05.2007 per il deposito di memorie e fino al giorno 14.05.2007 per eventuali repliche. I ricorrenti, pertanto, in data 09.05.2007 presentavano, nei procedimenti arbitrali riuniti, memoria autorizzata (prot. n. 0883), nella quale ribadivano, tra l’altro, la loro estraneità ai fatti contestati, la falsità del racconto arbitrale nonché l’erroneità delle decisioni degli Organi Giudicanti, fondate principalmente sui referti medici prodotti dalla Federazione convenuta. La Federazione Italiana Pallacanestro, di contro, presentava nella medesima data note autorizzate (prot. n. 0881), con le quali confermava la propria posizione sulla ritenuta e indubbia responsabilità dei ricorrenti in merito all’episodio di aggressione occorso al 1° Arbitro durante la partita del 01.11.2006, sostenendo, tra l’altro, con riferimento all’attività svolta dagli Organi di Giustizia della FIP, la puntuale analisi dei fatti contestati e la piena tutela delle garanzie difensive dei tesserati, e, in merito alle richieste istruttorie di controparte, la loro inutilità stante la assoluta completezza e imparzialità delle decisioni degli Organi predetti. In data 21.08.2007 la Giunta Nazionale del CONI modificava, tra l’altro, l’art. 1.4 del Regolamento della Camera e con lettera prot. n. 1600 dell’11 settembre 2007 il Segretario Generale del CONI comunicava all’Avv. Massimo Ciardullo la decadenza dall’incarico di Esperto dell’Elenco degli Arbitri e dei Conciliatori della Camera. In data 18.09.2007 la Camera, pertanto, considerata la sopravvenuta incapacità dell’Avv. Massimo Ciardullo a continuare a svolgere la funzione di componente del Collegio Arbitrale, a norma dell’art. 15.7 del Regolamento della Camera, deliberava di nominare il Cons. Gaetano Caputi componente del Collegio Arbitrale in sostituzione dell’Avv. Massimo Ciardullo. Il Cons. Caputi accettava l’incarico e su decisione dello stesso il Collegio stabiliva di non rinnovare l’istruttoria. Tali accadimenti venivano resi noti alle parti con comunicazione della Segreteria. Considerata l’eccezionalità degli eventi su indicati, che giustificano l’avvenuta interruzione del termine per il deposito del lodo, che deve intendersi prorogato per intero dalla data della costituzione del nuovo Collegio (art.820 c.p.c.), avvenuta con l’accettazione del nuovo arbitro il 18.9.2007 . All’esito della procedura, il Collegio Arbitrale, riunito in conferenza personale, emetteva all’unanimità la decisione per i motivi qui di seguito esposti. MOTIVI 1. Il Collegio è chiamato a esaminare, in primo luogo, le censure preliminari formulate dalle parti ricorrenti. La Difesa degli atleti, infatti, dopo aver sinteticamente esposto i termini della vicenda, lamenta, con il primo motivo, la violazione delle garanzie difensive del procedimento disciplinare che presenterebbe aspetti di illegittimità di assoluto rilievo sì da inficiarne il funzionamento e le statuizioni finali. In particolare, i ricorrenti sostengono di non aver avuto alcuna potestà difensiva in primo grado. La FIP, infatti, avendo negato loro l’acquisizione in tempo utile della copia del carteggio medico relativo alle condizioni di salute di Maurizio Matranga, 1° Arbitro dell’incontro disputatosi tra la Pol. Licata e il Basket O. Comiso, nonché l’acquisizione della relazione dell’Ufficiale di Campo, Sig. Chilà, sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 38 del Nuovo Statuto CONI, viziando così l’intero procedimento. La Commissione Giudicante Nazionale, inoltre, avrebbe fondato la propria decisione su tre certificazioni mediche attestanti il prolungamento degli esiti invalidanti delle lesioni riportate dall’Arbitro che, tuttavia, risultano acquisite agli atti solo dopo la lettura del dispositivo (14.11.2006), mentre addirittura due di esse sarebbero datate 17.11.2006. Al riguardo, la Federazione Italiana Pallacanestro sostiene l’assoluta regolarità del procedimento svoltosi dinanzi gli Organi di Giustizia sportiva, in rispetto dei principi di efficacia e rapidità del procedimento nonché delle garanzie difensive previste dal Regolamento di Giustizia della FIP. Osserva, inoltre, che la valutazione dei Giudici endofederali sia stata puntale e precisa, atteso che, a seguito dell’attento riesame della vicenda, la Commissione Giudicante si è decisa a ridurre, in secondo grado, la sanzione precedentemente inflitta. In proposito codesto Collegio ritiene di confermare i provvedimenti impugnati, nella parte in cui dichiarano l’infondatezza della censura di ritenuta lesione del diritto di difesa e al contraddittorio. Verificato l’operato della FIP, invero, non è dato ravvisare al Collegio alcuna violazione dei diritti dei ricorrenti. Il sistema di giustizia sportiva è legittimamente costruito sulla base di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento della FIP, provvedimenti debitamente approvati dagli organi competenti del CONI. Sì che tutti i tesserati sono tenuti al rispetto degli stessi. Appare evidente, altresì, che le decisioni degli Organi di Giustizia endofederali si siano fondate sui fatti così come documentalmente accertati nel procedimento, senza alcun pregiudizio per gli istanti. 2. Le predette considerazioni, tuttavia, non impediscono al Collegio di operare una parziale riforma nel merito delle decisioni impugnate, nei limiti che seguono. In particolare, il Collegio ritiene indubbia la partecipazione degli istanti al fatto lesivo ai danni del Matranga. Come rilevato dalla Commissione Giudicante, la prova audiovisiva, consistente nel filmato relativo agli ultimi minuti di gara tra la Polisportiva Studentesca Licata e l’Olimpia Basket Comiso, ha chiaramente posto in luce l’intervento degli istanti nella zuffa tra il 1° Arbitro, il loro allenatore, Dario Provenzani, e Filippo Quinci, tesserato CIA, spettatore della partita. Intervento, consistito nello sferrare calci e pugni al Matranga, che impone il rigetto del secondo motivo della domanda di arbitrato, con cui i giocatori lamentano l’insussistenza del dolo di aggressione nel comportamento da loro tenuto durante la fase finale della competizione di cui si discute. Essi affermano di essere stati mossi dall’esclusivo intento di difendere il proprio allenatore, aggredito alle spalle e scaraventato a terra dal Quinci, inconsapevoli del fatto che a iniziare la colluttazione fosse stato proprio lui. In proposito, tuttavia, la visione del filmato ha consentito alla CGN di individuare, tra gli atleti della Soc. Pol. Licata indicati nel referto arbitrale quali autori dell’aggressione, coloro i quali effettivamente presero parte alla rissa e coloro rimasti estranei. Sì che per alcuni di essi – i Sigg.ri Melchiorre Corrusca, Guillermo Andres Ates, Leandro Jesus Pacini ed Enzo Rodrigo Di Dio – la sanzione è stata revocata a seguito dell’annullamento del provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale emesso nei loro confronti, mentre per altri – gli attuali ricorrenti – si è provveduto a confermare la decisione del GSN (riducendo da 5 a 4 anni l’inibizione inflitta), stante l’intenzionalità ravvisata nella loro condotta, che risulta essere stata posta in essere, anziché per difendere l’allenatore, per aggredire il giudice di gara. Non può, inoltre, trascurasi la palese discrasia che emerge tra quanto affermato dai giocatori istanti – circa il loro intervento meramente defensionale nel parapiglia – e la circostanza che il Matranga, vittima dell’aggressione da parte del solo Provenzani aiutato dal Quinci, sia riuscito a lasciare l’impianto sportivo solo a seguito dell’intervento della forza pubblica. Se realmente i ricorrenti fossero accorsi in aiuto del proprio allenatore, mossi dal solo intento difensivo, non avrebbero dovuto partecipare alla rissa, ma preoccuparsi di sedarla. Per mero scrupolo il Collegio ricorda, in proposito, che nel delitto di rissa, previsto dall’art. 588 c.p., tutti i partecipanti sono ugualmente puniti, anche se intervenuti successivamente, non ammettendosi la scriminante della legittima difesa o – come nel caso di specie – del soccorso difensivo di cui all’art. 52 c.p. se non nelle limitate ipotesi in cui sia dimostrato l’esclusivo proposito di difesa innanzi a una ingiusta aggressione. 3. Tuttavia, l’acclarata partecipazione attiva degli istanti al fatto lesivo non esime il Collegio dal valutare l’effettiva portata della stessa e le ulteriori evidenze probatorie, rilevanti ai fini della determinazione della sanzione irrogabile agli stessi. Invero, gli atleti ricorrenti lamentano, rispettivamente con il terzo e il quarto motivo, che la decisione impugnata non abbia tenuto conto delle nuove risultanze istruttorie emerse dopo la decisione della Commissione Giudicante della FIP, e che la stessa sia inficiata da una “ipervalutazione” del referto arbitrale. Sotto il primo profilo, si richiama la decisione con cui la Corte Federale, in parziale riforma del provvedimento della Commissione Giudicante Nazionale (C.U. n. 312 del 12.11.2006 CGN n. 21) che ha comminato all’Allenatore, Dario Provenzani, la sanzione della radiazione, irrogava al predetto l’inibizione per un periodo di anni 4 e mesi 6 (C.U. n. 412 del 21.12.2006 CF n. 34). Sotto il secondo profilo, si rilevano le contraddizioni della versione rilasciata dal Matranga, specie con riferimento alla dichiarazione del Quinci e alla attestazione del Commissariato di P.S. di Licata del 13.12.2006, in merito al ruolo dei giocatori della Soc. Pol. Licata nella vicenda e agli altri episodi di violenza e minaccia subiti dal 1° Arbitro nello spogliatoio e nel locale ospedale civile. Orbene, sotto entrambi i profili testè citati, il Collegio non può esimersi dal valutare quanto affermato dalla Corte Federale nella decisone sopra indicata: «da una più approfondita lettura della documentazione acquisita – sono emerse contraddizioni ed inesattezze nella rappresentazione dei fatti da parte del Matranga che ne inficiano, sia pur in parte la attendibilità». Ne segue che seppur è vero, secondo quanto affermato dal Federazione ricorrente, che i due procedimenti, l’uno relativo ai giocatori e l’altro all’allenatore della Eurospin Licata, sono distinti e autonomi e che la decisione della Corte non poteva essere utilizzata come precedente (non foss’altro perché successiva al giudizio della CGN), è altresì vero che non può prescindersi dalle conclusioni cui la predetta è giunta, anche con riferimento all’entità del danno subito dal Matranga da parte dell’allenatore, accertato quale aggressore responsabile dell’insorgere della rissa. Sì che, pur confermando la responsabilità degli istanti per la condotta offensiva tenuta ai danni del 1°Arbitro ai sensi dell’art. 30 n. 2 lett. c del Regolamento di Giustizia FIP, il Collegio ritiene che la condotta medesima, certamente censurabile, debba valutarsi con minor gravità rispetto ai precedenti giudizi endofederali. Il Collegio, dunque, chiamato a valutare la misura della sanzione irroganda, reputa che, confermata la responsabilità degli istanti per violazione del sopraccitato articolo e tenuto conto di analoghi precedenti nonché della sanzione irrogata dalla Corte Federale all’allenatore dell’Eurospin Licata (inibizione per anni 4 e mesi 6, in sostituzione della radiazione), si debba procedere a una rideterminazione della durata dell’inibizione, che appare corretto e proporzionato alla gravità dei fatti fissare in anni tre e mesi sei. 4. Ogni altra eccezione preliminare e domanda, anche integrante il merito dell’istanza di arbitrato, deve ritenersi assorbita dai superiori rilievi. 5. In ragione della parziale soccombenza, il Collegio pone a carico delle parti ricorrenti, nella misura dei 2/3, e a carico della FIP, nella misura di 1/3, il pagamento degli onorari degli Arbitri nonché dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, come separatamente liquidati. 6. Il Collegio, altresì, dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e per l’assistenza difensiva. 7. I diritti amministrativi versati devono essere incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. P.Q.M. Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia promossa da Francesco Cavallo, Silvio Cavallo e Luis Martin Nobile contro la Federazione Italiana Pallacanestro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 􀂃 in parziale riforma dei provvedimenti del Giudice Sportivo Nazionale FIP del 3.11.2006 e della Commissione Giudicante Nazionale FIP del 21.11.2006, riduce la sanzione dell’inibizione ad anni tre (3) e mesi sei (6); 􀂃 pone a carico delle parti ricorrenti, nella misura dei 2/3, e a carico della FIP, nella misura di 1/3, il pagamento degli onorari degli Arbitri nonché dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, come separatamente liquidati; 􀂃 dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento riunito e per assistenza difensiva; 􀂃 dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport. Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la sede dell’arbitrato in data 16 novembre 2007. Il presente lodo è stato preventivamente sottoposto al controllo formale della Camera ai sensi dell’art. 20 del Regolamento e sottoscritto in numero di tre (3) originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Mario Antonio Scino – Presidente F.to Ciro Pellegrino – Arbitro F.to Gaetano Caputi - Arbitro
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