CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 16 novembre 2007 – Società Polisportiva Studentesca Licata contro Federazione Italiana Pallacanestro (FIP)
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale del 16 novembre 2007 – Società Polisportiva Studentesca Licata contro Federazione Italiana Pallacanestro (FIP)
IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Mario Antonio Scino Presidente
Avv. Ciro Pellegrino Arbitro
Cons. Gaetano Caputi Arbitro
nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
(“Regolamento”), riunito in conferenza personale in data 16 novembre 2007 presso la sede
dell’Arbitrato in Roma,
ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0686 del 06.04.2007) promosso dalla:
Società Polisportiva Studentesca Licata, con sede in Licata, Via Marocco (cod. FIP 001786) in
persona del Presidente pro tempore Sig.ra Rosa Diamanti, anche nell’interesse dell’allenatore della
stessa Sig. Dario Provenzani, rappresentata, assistita e difesa dall’Avv. Enrico Cassì presso il cui
studio è elettivamente domiciliata in Ragusa, Via Archimede 18, (fax 0932.684507, e-mail
ecassi@club2000.it),
contro
Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), con sede in Roma, Via Vitorchiano 113, in persona del
legale rappresentane pro tempore, il Presidente Federale Prof. Fausto Maifredi, rappresentata e
difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Prof. Guido Valori e Paola M. A.
Vaccaro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie 106,
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE
Con il provvedimento della Commissione Giudicante Nazionale (C.U. n. 312 del
21.11.2006, CGN n. 21), in accoglimento della pregressa istanza del Giudice Sportivo Nazionale
(C.U. n. 263 del 03.11.2006), è stata inflitta al tesserato FIP, Dario Provenzani, allenatore del club
ricorrente, la sanzione della radiazione ex artt. 30, comma 2, e 14 del Regolamento di Giustizia
della FIP per i fatti riferiti nell’“allegato” arbitrale, verificatisi al termine della partita del
Campionato Nazionale maschile serie C1 (n. 004856), disputata a Licata il 01.11.2006 tra la Soc.
Pol. Stud. Licata e il Basket Olympia Comiso. In particolare, il GSN rimproverava al predetto di
aver aggredito «al termine dell’incontro, il primo arbitro [Maurizio Matranga] afferrandolo per il
collo e colpendolo ripetutamente con pugni e calci di estrema violenza in diversi punti del corpo;
veniva colpito anche il tesserato CIA, Sig. Filippo Quinci, intervenuto per allontanare il Sig. Dario
Provenzani». Sicché il GSN, «ritenuto che il comportamento del Sig. Dario Provenzani per la
violenza, la reiterazione e le gravi conseguenze dello stesso integri gli estremi per la radiazione del
tesserato; visti gli artt. 30, 2c R.G.; 14 R.G.; 66/1,1 R.G.. P.Q.M. Trasmette(va) gli atti alla
Commissione Giudicante Nazionale per i provvedimenti di competenza nei confronti del tesserato
Dario Provenzani».
La Commissione Giudicante Nazionale, con la decisione sopra richiamata, ritenuta
sussistente la responsabilità del Provenzani in ordine all’aggressione subita dal Matranga nella
partita di cui si discute, disponeva l’applicazione della sanzione della radiazione (artt. 30, comma 2,
lett. c, e 14 R.G.)
L’allenatore, per il tramite della Società istante, impugnava il suddetto provvedimento
innanzi alla Corte Federale della FIP, la quale, con la decisione n. 34 (C.U. n. 412 del 21.12.2006),
in parziale accoglimento del ricorso, revocava la sanzione della radiazione, infliggendo l’inibizione
per un periodo di anni 4 e mesi 6 con decorrenza dal 14.11.2006.
Con istanza prot. n. 0286 del 10.02.2007 l’attuale ricorrente proponeva il tentativo di
conciliazione di rito, conclusosi all’udienza del 07.03.2007, innanzi al Conciliatore nominato, Prof.
Bartolomeo Manna, con il mancato accordo tra le parti.
Successivamente con atto depositato in data 06.04.2007 (prot. n. 6686) la Società Eurospin
avanzava, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento della Camera, domanda di arbitrato nei confronti
della FIP, nominando quale Arbitro di parte l’Avv. Ciro Pellegrino.
Al costituendo Collegio formulava le seguenti richieste: «rigettata ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, pronunci in via preliminare l’annullamento delle decisioni della Commissione
Giudicante Nazionale FIP del 21.11.2006 e della Corte Federale FIP del 21.12.2006 afferenti la
sanzione disciplinare irrogata all’allenatore Sig. Dario Provenzani per i fatti accaduti in data
01.11.06 in occasione della partita del Campionato italiano maschile di seri C1 di pallacanestro
(gara n. 004856), stante le gravi violazioni del contraddittorio, dei diritti di difesa e del doppio
grado del giudizio eccepiti in narrativa, nonché per le evidenti violazioni del principio di cui
all’art. 111 Cost., dei Principi di Giustizia e dei Principi Fondamentali del CONI perpetrati dagli
organi di giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro nel corso del relativo procedimento
disciplinare. In subordine, nella non temuta ipotesi di rigetto delle retroestese domande, piaccia al
Collegio adito, previa riqualificazione della fattispecie dell’illecito disciplinare contestato come
all’art. 30, n. 2 lett. b del vigente Regolamento di Giustizia della FIP e, previo equanime giudizio di
compensazioni tra aggravanti e attenuanti, ridurre la pena finale alla sanzione minima applicabile
a norma della norma regolamentare testè citata. In ogni caso, piaccia ridursi l’entità della
sanzione disciplinare adottata dalla FIP in danno del sig. Provenzani, siccome eccessiva, illogica
ed ingiusta. Con vittoria di spese e compensi del giudizio (comprensivi anche delle tasse di ricorso
anticipate per la fase di conciliazione e per la fase arbitrale)».
Si formulavano, inoltre, le seguenti richieste istruttorie: «In via preliminare sia ordinato alla
FIP di versare il carteggio medico inviato dal Sig. Matranga Maurizio agli organi giudicanti della
FIP in corso di procedimento, sempre negato a questa difesa. Si chiede altresì ammettersi prova
testimoniale con i sigg. Giordano Antonio Giuseppe, Magnante Domenico, Malfitano
Gianbattista, Mulè Angelo, Verderosa Marco, tutti tesserati FIP» sulle specifiche circostanze
indicate nell’istanza arbitrale, e «per il caso di diniego fa sin d’ora istanza perché le superiori
testimonianze siano raccolte per iscritto - come risposte a quesiti - ai sensi dell’art. 819 ter, II
comma c.p.c.».
Successivamente, la Federazione Italiana Pallacanestro si costituiva nel procedimento
arbitrale con memoria ex art. 10 del Regolamento Camera, presentata in data 16.04.2007 (prot. n.
0740), nominando proprio Arbitro l’Avv. Massimo Ciardullo.
La Federazione convenuta chiedeva al Collegio adito di «dichiarare inammissibile e/o
improcedibile il ricorso e, senza rinunciare alle eccezioni di rito, nel merito, rigettarlo in toto, in
quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di difesa oltre
alla refusione alla FIP di tutte le somme già versate o che verranno versate in corso di giudizio a
titolo di diritti amministrativi e di spese e competenze del Collegio».
In data 24.04.2007 il Presidente della Camera, visti gli artt. 12 dello Statuto del CONI, 11
comma 2 e 23 comma 1 del Regolamento, nonché le nomine degli arbitri effettuate dalle parti
rispettivamente nella domanda di arbitrato e nella memoria di costituzione, nominava Presidente del
Collegio arbitrale l’Avv. Mario Antonio Scino.
Gli Arbitri così nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 14 del Regolamento. La prima
udienza veniva fissata per il giorno 22.05.2007 presso la sede della Camera arbitrale, ma
successivamente veniva rinviata al 31.05.2007 e nuovamente al 14.06.2007.
Alla predetta udienza, le parti rinunciavano preliminarmente a ogni eccezione in ordine alla
designazione dei componenti del Collegio Arbitrale. Il Presidente del Collegio procedeva pertanto a
rinnovare il tentativo di conciliazione, rimasto tuttavia infruttuoso.
Il Collegio, sentite le parti e visti gli artt. 16 del Regolamento e 816 cpc, assegnava loro
termine per il deposito di eventuali memorie (fino al 28.06.2007) e repliche (fino al giorno
09.07.2007).
La Federazione Italiana Pallacanestro presentava, dunque, note autorizzate (prot. n. 1186 del
28.06.2007), con le quali ribadiva, in via preliminare, la tardività dell’istanza di conciliazione
presentata dall’attuale ricorrente, ai sensi dell’art. 5 Regolamento Camera, nonché la ritenuta
inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva in capo alla stessa con riferimento ai
provvedimenti disciplinari relativi al Dario Provenzani, ai sensi degli artt. 4 e 8 Regolamento
suddetto; nel merito, insisteva nell’accoglimento degli argomenti già sviluppati in comparsa in
ordine alla responsabilità del Provenzani per i fatti lesivi occorsi all’Arbitro Matranga durante la
partita del 01.11.2006, la cui indubbia gravità imponeva la totale conferma della decisione della
Corte Federale.
La Soc. Pol. Licata presentava, a sua volta, memoria autorizzata (prot. n. 1208 del
02.07.2007) e memoria di replica (prot. n. 1237 del 09.07.2007), in cui contestava la fondatezza
delle predette eccezioni rilevandosi, da un lato, che tanto il sistema di giustizia della FIP, quanto la
giurisprudenza sportiva riconoscano alle Società l’interesse diretto ad agire anche in caso di
sanzioni disciplinari inflitte ai propri tesserati e, dall’altro, la tempestività dell’istanza di arbitrato
essendole giunta la decisone della Corte Federale, in forma integrale, solo in data 12.01.2007; nel
merito, invece, ribadendo la ritenuta incoerenza e ingiustizia della sanzione inflitta all’Allenatore,
insisteva nell’accoglimento delle proprie domande (immediata revoca o drastica riduzione della
sanzione).
In data 21 agosto 2007 la Giunta Nazionale del CONI modificava, tra l’altro, l’art. 1.4 del
Regolamento della Camera e con lettera prot. n. 1600 dell’11 settembre 2007 il Segretario Generale
del CONI comunicava all’Avv. Massimo Ciardullo la decadenza dall’incarico di Esperto
dell’Elenco degli Arbitri e dei Conciliatori della Camera.
In data 18 settembre 2007 la Camera, pertanto, considerata la sopravvenuta incapacità
dell’Avv. Massimo Ciardullo a continuare a svolgere la funzione di componente del Collegio
Arbitrale, a norma dell’art. 15.7 del Regolamento della Camera.deliberava nominare il Cons.
Gaetano Caputi componente del Collegio Arbitrale in sostituzione dell’Avv. Massimo Ciardullo.
Il Cons. Caputi accettava l’incarico e su decisione dello stesso il Collegio stabiliva di non
rinnovare l’istruttoria.
Tali accadimenti venivano resi noti alle parti con comunicazione della Segreteria.
Considerata l’eccezionalità degli eventi su indicati, che giustificano l’avvenuta interruzione
del termine per il deposito del lodo, che deve intendersi prorogato per intero dalla data della
costituzione del nuovo Collegio (art.820 c.p.c.), avvenuta con l’accettazione del nuovo arbitro il
18.9.2007 .
All’esito della procedura, il Collegio Arbitrale, riunito in conferenza personale, emetteva
all’unanimità la decisione per i motivi qui di seguito esposti.
MOTIVI
1. Il Collegio è chiamato a esaminare, in primo luogo, le eccezioni preliminari formulate dalla
parte resistente.
La difesa della Federazione deduce, anzitutto, l’inammissibilità del ricorso proposto dinanzi
a codesto Collegio per carenza di legittimazione attiva in capo all’istante, in quanto il procedimento
arbitrale promosso concerne provvedimenti di carattere disciplinare a carico di Dario Provenzani,
Allenatore dell’Eurospin Licata, e non inerisce a posizioni giuridiche soggettive della stessa,
ritenute lese.
La FIP, in proposito, ritiene che, secondo gli artt. 4 e 8 del Regolamento, la procedura di
conciliazione e di arbitrato può essere promossa solo da chi sia stato «parte» in procedimenti
instaurati dinanzi agli Organi della Giustizia federale, e che, dunque, la parte nei procedimenti
disciplinari non può che identificarsi con il soggetto direttamente colpito dalla sanzione.
Inoltre, la Federazione convenuta eccepisce la tardità con la quale la Società ricorrente ha
promosso il presente procedimento camerale.
Si rileva, invero, che la decisione della Corte Federale impugnata è stata pubblicata con il
Comunicato Ufficiale del 21.12.2006, data dalla quale, secondo parte resistente, decorre il termine
decadenziale previsto dall’art. 5 del Regolamento. Ne segue che detto termine - di 30 giorni -
sarebbe scaduto il 21.01.2007 (o il 22.01.2007, se si prende come riferimento temporale il giorno in
cui è stato comunicato, con telegramma, il citato provvedimento alla Società ricorrente, ossia il
22.12.2006), mentre l’istanza di conciliazione, presentata dall’istante, risale al 10.02.2007.
2. La parte ricorrente, nelle proprie memorie difensive, ha contestato entrambe le eccezioni.
Quanto alla inammissibilità, l’Eurospin Licata ritiene indubbia la legittimazione ad agire in
giudizio in capo a essa, atteso che «l’intero sistema di giustizia endofederale della FIP è impostato
nel riconoscere ai club l’interesse diretto ad impugnare le sanzioni disciplinari adottare nei
confronti dei propri tesserati», e al riguardo sono citate alcune norme del Regolamento di Giustizia
della Federazione ritenute determinanti (es. art. 59, n. 1; art. 71, nn. 3 - 7 - 8; art. 72 n. 5; art. 76 n.
2). Dall’altro canto - continua l’attuale istante - nei precedenti giudizi endofederali la sanzione è
stata impugnata sempre dalla predetta Società, senza che le fosse stato mai contestato il difetto di
legitimatio ad causam.
Quanto alla ritenuta improcedibilità dell’impugnazione, si obietta che, mentre la decisione
adottata dalla Corte Federale è pervenuta alla ricorrente, nella sua forma integrale, giusta
raccomandata a/r (n. 13247622699-2) del 10.01.2007, recapitata il 12.01.2007, l’istanza di
conciliazione della Società istante è stata inoltrata a mezzo raccomandata a/r (n. 19980458378-2) e
anticipata via fax in data 10.02.2007 (prot. n. 0286). Pertanto la tempestività della domanda sarebbe
documentale.
3. Ritiene il Collegio che entrambe le eccezioni sollevate dalla Federazione Italiana
Pallacanestro sono fondate, anche se la dichiarazione di improcedibilità dell’istanza di arbitrato
assorbe la questione relativa alla sua ammissibilità.
In proposito, l’adito Collegio intende richiamarsi a quanto già statuito da questa Camera di
Conciliazione e Arbitrato dello Sport nel procedimento arbitrale promosso da Pietro Avella contro
la F.I.G.C. (Lodo del 27.04.2007/21.05.2007), e conformarsi alla predetta statuizione.
Nel Regolamento che disciplina il funzionamento della Camera è previsto, nel Titolo III
relativo alla “Funzione conciliativa”, che «il tentativo di conciliazione… è obbligatorio» in
funzione non tanto della procedibilità, quanto della stessa «instaurazione di un procedimento
arbitrale»(art. 4, comma 5). A tal fine, il successivo art. 5 prevede che «la controversia [e non la
domanda giudiziale] è sottoposta alla Camera…con istanza da presentare - a pena di decadenza -
entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto e dell’atto
da cui trae origine la controversia» (comma 1). Si precisa, inoltre, che il precipuo scopo della fase
conciliativa è «di favorire la composizione amichevole di controversie in tempi brevi e con costi
contenuti» (comma 2). Pertanto, a differenza di quanto dispone l’art. 9 in tema di domanda di
arbitrato, l’istanza conciliativa deve contenere semplicemente «la breve descrizione dei fatti e delle
pretese, con eventuale presentazione della documentazione ritenuta utile», e non la compiuta
«esposizione dei fatti e delle pretese», e l’«eventuale indicazione dei mezzi di prova a sostegno
della istanza e ogni documento ritenuto utile», di cui al citato art. 9 (comma 1, lett. e e f).
Trattasi, dunque, di «un valido sistema di “decadenze stabilite contrattualmente” (art. 2965
c.c.), per effetto del quale “entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di conoscenza del
fatto o dell’atto da cui trae origine la controversia”, quest’ultima (individuata nei suoi estremi di
massima), onde impedire la decadenza dal diritto di proporre l’azione presso gli arbitri, deve
andare soggetta al compimento di un atto, l’istanza preventiva di conciliazione, senza del quale
rimane precluso l’avveramento di una vera e propria condizione di proponibilità dell’arbitrato
(artt. 2969 c.c.; 382, ult. co., c.p.c.); non di sola procedibilità del giudizio, dunque, poiché il
carattere perentorio del termine per l’accesso alla fase di conciliazione impedisce, allorché sia
spirato, e diversamente da altri luoghi normativi che pure delineano tentativi obbligatori di
negoziato in funzione pre-contenziosa [artt. 410-412 bis c.p.c.], di concepirne l’esperimento come
accessibile sine die al fine di garantire la mera procedibilità ulteriore dell’azione» (Cfr. Lodo
Avella c/ FIGC cit.).
Nel caso di specie, come rilevato dalla Federazione resistente anche nella fase conciliativa,
la ricorrente era già incorsa nella decadenza di cui all’art. 5, co. 1, cit., al momento di presentazione
della domanda di conciliazione (del 10.02.2007), atteso che il C.U. con cui si rendeva nota la
decisione della Corte Federale, ritenuta lesiva di un suo interesse diretto, risaliva al 21.12.2006;
decisione, peraltro, comunicata via telex dalla FIP il giorno successivo. È dato rilevare, inoltre, che
l’istante afferma di aver ricevuto il provvedimento integrale - corredato dei motivi - in data
12.01.2007, ossia entro il termine perentorio di cui si discute, ben potendo proporre l’istanza in
tempo utile anche in relazione alle motivazioni del provvedimento.
Secondo il Collegio, dunque, che l’Eurospin Licata non ha impedito la decadenza maturata
col «termine di trenta giorni dalla data di conoscenza […] dell’atto da cui trae origine la
controversia»; decadenza per l’effetto della quale la domanda di arbitrato dev’essere sanzionata con
l’improcedibilità.
In proposito, non possono accogliersi le obiezioni della ricorrente nella parte in cui afferma
che «il vaglio sulla opportunità di adire alla Camera del CONI non può prescindere affatto dalla
puntuale conoscenza degli argomenti da ridiscutere, tanto nella fase conciliativa…quanto nella
successiva fase arbitrale». L’onere della «breve descrizione dei fatti e delle pretese, con [soltanto]
eventuale presentazione della documentazione ritenuta utile» (ex art. 9, co1 cit.), invero, appariva
agevolmente assolvibile per la Società istante, grazie alla trasmissione del dispositivo in data
22.01.2007, e della motivazione in data 12.01.2007.
Non condivisibile appare, inoltre, il diverso assunto, secondo cui «il vaglio di ritualità del
procedimento» sarebbe già «stato espresso da questa Camera per aver celebrato regolarmente la
prodromica fase conciliativa», come se si volesse intendere che l’eccezione di tardività, peraltro già
sollevata dalla FIP nella fase conciliativa, fosse stata “sanata” siccome disattesa dal Conciliatore.
Al riguardo, il Collegio rileva che «la decadenza concerne la “controversia” e, per
conseguenza, il diritto di mandarla complessivamente soggetta al presente giudizio del quale
soltanto gli arbitri, e non altri ante diem, sono titolati a riconoscere le condizioni di proponibilità e
dichiararne l’eventuale ricorrenza o deficienza» (cfr. Lodo Avella c/ FIGC cit.).
Del resto, che la determinazione di cui al C.U. del 21.12.2006 integri «l’atto da cui trae
origine la controversia», e che la relativa «conoscenza» (piuttosto che «piena conoscenza», ad
instar dell’art. 21, Legge 6 dicembre1971, n.1034) segna il dies a quo del termine di decadenza di
cui si discute, è ulteriormente «confermato dalla assoluta diversità concettuale corrente tra (la
conoscibilità de) gli estremi della “controversia” rispetto a (quella de) i motivi di illegittimità
dell’atto che alla stessa dà origine: una cosa, invero, è conoscere l’evento di per sé impeditivo
della posizione pretensiva … i cui presupposti sono ritenuti dalla parte già presenti nel relativo
patrimonio…, altra cosa è conoscere ulteriori e specifiche ragioni di illegittimità dell’atto ostativo
della pretesa e in quanto tale generatore della “controversia”: ulteriori e specifiche ragioni di
illegittimità sarebbero, per un verso, assolutamente non dirimenti in fase conciliativa, e, per altro,
di intatta deducibilità in fase giudiziale» (cfr. Lodo Avella c/ FIGC cit.).
Si aggiunge, infine, che accogliere l’interpretazione dell’art. 5, co. 1, cit. proposta dalla
ricorrente, sì da individuare il dies ad quem nel momento della piena conoscenza dell’«atto» nella
sua interezza, significherebbe consentire una dilatazione dei tempi della giustizia sportiva in
assoluto contrasto con le esigenze di celerità e, al contempo, di certezza che ispirano l’ordinamento
sportivo.
Al Collegio, da ultimo, preme rilevare che, come correttamente rilevato dalla Federazione
convenuta, nell’ambito del procedimento arbitrale sollevato innanzi alla Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport non trova alcuna applicazione la normativa processual-penalistica in tema di
termini per la proposizione dell’appello di cui all’art. 585 c.p.p., e che parte ricorrente richiama a
sostegno della predetta interpretazione. Infatti, la disposizione codicistica citata è legata alla
rigorosa previsione dei termini per il deposito della sentenza e va indissolubilmente collegata alla
tipologia di sanzione, oggetto della sentenza penale, che necessita di una disciplina rigidamente
articolata con riferimento ai termini.
Del tutto inconferente, pertanto, è il richiamo - operato dalla Società istante - all’art. 30 dei
Principi Fondamentali del CONI, adottati con deliberazione n. 1352 del 28.02.2007, che stabilisce:
«Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate devono adeguare gli statuti
ed i regolamenti ai Principi di Giustizia emanati dalla Giunta Nazionale e, per quanto non
espressamente previsto, ai Principi del diritto processuale penale». La norma, infatti, è diretta
esclusivamente alle FSN con riferimento alla stesura dei propri Regolamenti di Giustizia, e non
anche alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, tenuta al rispetto del proprio
Regolamento, modellato in base a principi processual-civilistici, stante il carattere arbitrale della
procedura che si svolge innanzi ad essa.
4. Tutte le ulteriori eccezioni preliminari e questioni pregiudiziali e anche integranti il merito
dell’istanza di arbitrato, devono ritenersi assorbite dai superiori rilievi.
5. In considerazione della natura non di merito della statuizione, il Collegio dichiara interamente
compensate tra le parti le spese del procedimento e per l’assistenza difensiva.
6. Il Collegio dispone, altresì, che le parti costituite sono tenute in egual misura, con vincolo di
solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, nonché dei diritti
della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
7. I diritti amministrativi versati devono essere incamerati dalla Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia promossa dalla Società
Polisportiva Studentesca Licata contro la Federazione Italiana Pallacanestro, ogni altra istanza ed
eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara improcedibile la domanda presentata dalla Società Polisportiva Studentesca
Licata;
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e per eventuale
assistenza difensiva;
• dichiara le parti costituite tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al
pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, nonché dei diritti
della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;
• dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di
Conciliazione e Arbitrato dello Sport.
Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la
sede dell’arbitrato in data 16 novembre 2007.
Il presente lodo è stato preventivamente sottoposto al controllo formale della Camera ai
sensi dell’art. 20 del Regolamento e sottoscritto in numero di tre (3) originali nei luoghi e nelle
date di seguito indicati.
F.to Mario Antonio Scino - Presidente
F.to Ciro Pellegrino - Arbitro
F.to Gaetano Caputi - Arbitro