CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 16/06/2005 TRA A.S.D. Hockey Club Butterlfy contro Federazione Italiana Hockey (FIH), contro Polisportiva Ferrini Alimenti Sardi nonché contro H.C. SUELLI, nonché contro CUS PISA

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 16/06/2005 TRA A.S.D. Hockey Club Butterlfy contro Federazione Italiana Hockey (FIH), contro Polisportiva Ferrini Alimenti Sardi nonché contro H.C. SUELLI, nonché contro CUS PISA Il collegio arbitrale composto da Avv. Marcello de Luca Tamajo Presidente Prof. Avv. Maurizio Benincasa Arbitro Avv. Ciro Pellegrino Arbitro riunito in conferenza personale in Roma in data 14 settembre 2005 ha deliberato all’unanimità il seguente LODO nel procedimento arbitrale promosso da: A.S.D. Hockey Club Butterlfy, , in persona del Presidente, sig.ra Rita Esposito, rapp.ta e difesa dall’avv. Flavio La Gioia ed elettivamente dom.ta in Roma alla via della Giuliana, 72, presso lo studio di quest’ultimo - ricorrente e resistente - contro Federazione Italiana Hockey (FIH), in persona del Presidente Federale, rapp.to e difeso dall’avv. Alessandro Foschiani ed elettivamente dom.to presso lo studio di questi in Roma alla via Monte Zebio, 32 - resistente - contro Polisportiva Ferrini Alimenti Sardi, in persona del Presidente, sig. Roberto Maxia, rapp.to e difeso dall’avv. Alessandro Dedoni ed elettivamente dom.to presso il suo studio in Cagliari, piazza della Repubblica, 19 - interventore e ricorrente - nonché contro H.C. SUELLI, in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Cagliari, via Adamello, 6 - resistente non presente - nonché contro CUS PISA, in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Pisa, via Napoli, 49 - resistente non presente - FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO Con istanza di arbitrato del 27.6.2005, prot. n. 0713, la A.S.D. Hockey Club Butterfly ha dedotto che: - milita, unitamente alle società H.C. Suelli CUS Pisa, Polisportiva Ferrini e H.C. Uras, nel campionato a formula interregionale di serie A2 femminile; - il 2.6.2005 è stata disputata la gara, valida per il predetto campionato, tra CUS Pisa e H.C. Suelli; - tale gara, conclusasi sul campo con la vittoria del Pisa (1-0), ha avuto inizio, come risulta dal relativo referto, alle ore 15.00 anziché all’orario previsto (13.30) a causa del ritardo della squadra della Suelli nel raggiungimento del terreno di gioco; - dallo stesso referto emerge inoltre che essa, su accordo delle due squadre, è stata disputata in due tempi di 25 minuti ciascuno con un intervallo di 5 minuti; - il Giudice Sportivo Regionale ha omologato la gara con il risultato conseguito sul campo; - per effetto di questa omologazione, la società istante è venuta a trovarsi al terzo posto della classifica; - con C.U. n. 111 datato 10.6.2005 del Comitato Regionale Sardegna, il Giudice Sportivo Regionale ha omologato la classifica definitiva, nella quale H.C. Butterfly, Polisportiva Ferrini e CUS Pisa figuravano a pari punti (17), dichiarando la società istante vincitrice del girone centro in applicazione dell’art. 12, 2° comma, del Regolamento Gare e Campionati; - tale provvedimento è stato impugnato dalla Polisportiva Ferrini sul presupposto della irregolarità dell’omologazione della partita tra Pisa e Suelli, dato che in campionato, anche in presenza di un accordo delle squadre, non è possibile disputare gare di durata inferiore a quella prevista dall’art. 5.1 delle Regole di Gioco; - nel procedimento dinanzi alla Commissione Unica d’Appello non hanno partecipato le altre società del girone centro sebbene il provvedimento richiesto dalla Polisportiva Ferrini potesse avere delle conseguenze nei loro confronti; - la Commissione Unica d’Appello, rilevato l’errore del Giudice Sportivo Regionale, ha comminato ad entrambe le squadre (CUS Pisa e H.C. Suelli) la sanzione della perdita della gara e la penalizzazione di due punti in classifica, irrogando altresì a ciascun sodalizio la sanzione dell’ammenda; - a seguito della suddetta decisione, si è determinata una nuova situazione di classifica (Polisportiva Ferrini e H.C. Butterfly con 17 punti) e l’applicazione di un diverso criterio (quello dei risultati conseguiti dalle squadre terminate a parità di punti negli incontri diretti) per stabilire la vincitrice del girone; - il Giudice Sportivo Regionale, pertanto, ha omologato la seguente classifica definitiva: 1° posto Polisportiva Ferrini, 2° posto H.C. Butterfly. Tutto ciò premesso, la A.S.D. Hockey Club Butterfly, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ha chiesto, in via principale, di annullare, dichiarare illegittimi, inefficaci e/o disapplicare il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale della Sardegna C.U. C.R.S. n. 105 anno sportivo 2004/2005, la decisione della Commissione Unica d’Appello C.U. n. 156 del 16.6.2005 ed il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale della Sardegna C.U. n. 112 anno sportivo 2004/2005 nonché di dichiarare la perdita della partita a tavolino tra Suelli e Pisa a vantaggio di quest’ultima. In via subordinata, sempre in relazione a tale partita, ha chiesto di confermare il risultato del campo e/o di ordinare alla Federazione Italiana Hockey di adottare gli atti necessari a riacquistare i propri diritti; ha chiesto inoltre di condannare la Federazione al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, quantificati in €. 10.000,00. Il tutto con vittoria di spese. Con memoria del 6.7.2005, prot. n. 0741, la Federazione Italiana Hockey ha sostanzialmente condiviso il contenuto dell’istanza della società Butterfly concludendo per la disapplicazione degli atti da questa impugnati e per il rigetto della domanda di risarcimento dei danni non essendo ascrivibile ad essa Federazione alcun comportamento illegittimo. Con istanza di arbitrato del 13.7.2005, prot. n. 0799, proposta nei confronti della Federazione Italiana Hockey, dell’H.C. Butterfly, dell’H.C. Suelli e del CUS Pisa, la Polisportiva Ferrini Alimenti Sardi ha riepilogato i fatti che hanno determinato l’adozione dei provvedimenti impugnati dalla società Butterfly sottolineando in particolare che: - quest’ultima ha adito direttamente la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport senza previamente esperire i rimedi della giustizia federale interna; - la decisione della Commissione Unica d’Appello C.U. n.156 del 16.6.2005 è immune da censure; - in ogni caso, le vicende della partita tra Pisa e Suelli sono tali da non consentire l’attribuzione della vittoria ad alcuna di esse; - medio tempore, la Federazione Italiana Hockey ha spostato le date delle fasi finali del campionato di serie A2 femminile dal 30.6./3.7.2005 alla seconda decade di settembre 2005; - la Federazione Italiana Hockey ha posto in essere comportamenti ostili nei confronti dell’istante. Tanto premesso, la Polisportiva Ferrini Alimenti Sardi ha chiesto, previo accertamento e riconoscimento del suo diritto a disputare le fasi finali del campionato di serie A2 femminile ed affermazione dell’impossibilità di omologare la gara tra CUS Pisa e H.C. Suelli con il risultato conseguito sul campo, la condanna della Federazione Italiana Hockey e della società Butterfly, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, derivanti dallo spostamento delle date per lo svolgimento della fase finale del campionato de quo, in misura da determinarsi in corso di causa nonché la condanna della Federazione al risarcimento dei danni, conseguenti alla condotta non imparziale ed ostile da questa tenuta, determinati in €. 50.000,00 o nella misura ritenuta di giustizia; ha chiesto comunque di accertare e dichiarare l’improcedibilità e l’infondatezza delle domande azionate dall’H.C. Butterfly ovvero il suo difetto di legittimazione attiva e di interesse ad impugnare nonché la riunione al procedimento arbitrale promosso da quest’ultima. Successivamente, con apposita istanza di intervento del 15.5.2005, prot. n. 0819, la Polisportiva Ferrini Alimenti Sardi ha chiesto altresì di essere autorizzata ad intervenire nel procedimento arbitrale instaurato dall’H.C. Butterfly, deducendo quanto già esposto nell’istanza di arbitrato del 13.7.2005. Con memoria del 26.7.2005, prot. n. 1084, la A.S.D. H.C. Butterfly si è costituita nel procedimento arbitrale promosso dalla Polisportiva Ferrini eccependone pregiudizialmente la nullità, l’irricevibilità o l’improseguibilità e chiedendo, comunque, il rigetto nel merito di tutte le domande spiegate nei suoi confronti. Con memoria del 28.7.2005, prot. n. 1122, si è altresì costituita la Federazione Italiana Hockey che, nel ribadire quanto già dedotto nella procedura arbitrale attivata dall’H.C. Butterfly, ha concluso per l’inammissibilità e la tardività delle domande azionate dalla Polisportiva Ferrini e comunque per il loro rigetto stante l’assoluta infondatezza in fatto ed in diritto. L’H.C. Suelli ed il CUS Pisa non si sono costituite. Dopo aver autorizzato l’intervento della Polisportiva Ferrini Alimenti Sardi nel procedimento di arbitrato instaurato dall’A.S.D. Hockey Club Butterfly, il Collegio Arbitrale, con provvedimento del 30.8.2005, prot. n. 1457, reso nell’ambito del procedimento di arbitrato promosso dalla Polisportiva Ferrini Alimenti Sardi, ha disposto la riunione di quest’ultimo a quello previamente attivato dall’A.S.D. Hockey Club Butterfly, fissando, nel contempo, l’udienza di trattazione per la data del 6.9.2005. All’esito di tale udienza, il Collegio Arbitrale si è riservato la decisione concedendo alle parti termine per il deposito di note difensive. Tutte le parti costituite hanno provveduto a depositare ulteriori scritti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Con riferimento alle questioni sull’ammissibilità delle domande formulate dalla Butterfly, il Collegio osserva, in primo luogo, che effettivamente la Butterfly non ha l’interesse ad agire contro il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale di cui al C.U. n. 105, in quanto in nessun capo di esso è rinvenibile un pregiudizio per la parte istante. Per quanto riguarda l’eccezione di improcedibilità relativa all’impugnazione del C.U. n. 112, fermo quanto si dirà appresso, il Collegio non condivide le osservazioni della difesa della Polisportiva Ferrini. In particolare, tale provvedimento ha dato corretta applicazione alla decisione della Commissione Unica di Appello 16/6/2005. Tale decisione non era altrimenti impugnabile, se non innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Peraltro, se si fosse seguito il percorso individuato nell’eccezione di improcedibilità, secondo cui Butterfly avrebbe dovuto attivare un ricorso interno avverso il C.U. n. 112, si sarebbe giunti all’aberrante conseguenza della irrevocabilità della pronuncia della Commissione Unica di Appello, unico provvedimento avente carattere decisorio e che, come si dirà, risulta illegittimo: infatti, nelle more dell’impugnativa dinanzi alla giustizia federale, sarebbero certamente venuti a scadere i termini per l’impugnazione davanti a questa Camera del provvedimento della Commissione Unica di Appello. Ipotizzare invece la compresenza di un giudizio dinanzi a questa Camera sul provvedimento della Commissione Unica di Appello e di un giudizio domestico sul C.U. n. 112, a tacere d’altro, comporterebbe un’inammissibile duplicazione e conseguente possibilità di conflitto di giudicati. Venendo al merito della controversia, deve rilevarsi che la decisione della Commissione Unica d’Appello del 16.6.05, e di cui al Comunicato Ufficiale n. 156, è errata e va pertanto annullata. Tale decisione si fonda su di un’interpretazione dell’art. 5.1. del Regolamento di Gioco 2004 Outdoor-Indoor che questo Collegio ritiene di non poter affatto condividere. La Commissione Unica d’Appello afferma infatti che in base all’interpretazione letterale della norma testè richiamata “la durata della gara non può che essere rigidamente stabilita e che eventuali deroghe vanno concordate e decise prima dello svolgimento di competizioni di particolare importanza e non in corso d’opera”. Aggiunge poi che “Nel caso di specie, d’altro canto, la variazione dei tempi della competizione non è stata in alcun modo giustificata dalla dichiarazione che assurge a valore di accordo tra le società interessate non ritenendosi assolutamente valida la giustificazione emergente dal Verbale di Gara laddove leggesi ‘ritardo per traffico intenso – H.C. Suelli’”. Orbene, per convincersi dell’erroneità di una siffatta lettura della norma in esame, è necessario, innanzi tutto, riportarne integralmente il testo. L’art. 5.1. recita: “Una partita è composta da due tempi di 35 minuti e da un intervallo di 5 minuti. Possono essere concordate tra le squadre durate dei tempi e dell’intervallo diversi ad eccezione dei casi in cui sia specificato dalle regole di particolari competizioni”. In realtà, in virtù del criterio ermeneutico letterale, per il quale nell’applicare le norme non si può attribuire loro altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, l’interpretazione dell’art. 5.1. non può che essere la seguente: - di regola la durata di una partita è di 70 minuti (35 minuti per ciascuno dei 2 tempi) con un intervallo di 5 minuti; - la suddetta durata (ivi compreso l’intervallo) è comunque derogabile ove ciò sia concordato dalle squadre; - la deroga non è possibile solo se è espressamente vietata dal regolamento di determinate competizioni. Nel caso di specie, tra le squadre CUS Pisa e H.C. Suelli è stata concordata per iscritto una durata della gara di 50 minuti (25 minuti per ciascuno dei 2 tempi). Tale accordo è pienamente legittimo ove si consideri che non esiste, in relazione alle partite del Campionato di Hockey di serie A2, una norma che vieti la possibilità di una pattuizione in tal senso tra le squadre. A fronte di una disposizione il cui contenuto è così chiaro da non consentire alchimie interpretative, nessuna rilevanza può essere attribuita ad altri elementi che non trovano riscontro nel testo della norma ed in particolare al riferimento ad eventuali deroghe da concordarsi e decidersi “prima dello svolgimento di competizioni di particolare importanza e non in corso d’opera”. Questa affermazione è del tutto priva di fondamento, avendo voluto la Commissione Unica d’Appello ricavare dalla disposizione in esame un ulteriore limite, oltre quello già visto, che in realtà non è dato leggere in essa. Allo stesso modo, la norma non richiede affatto una giustificazione - così come pretenderebbe la Commissione Unica d’Appello – per la riduzione della durata della partita. L’art. 5.1., lo si ripete, richiede semplicemente l’accordo tra le due squadre chiamate a disputare l’incontro. Parimenti è del tutto inconferente l’argomentazione contenuta nei vari scritti difensivi della Polisportiva Ferrini Alimenti Sardi secondo cui il testo dell’art. 5.1. più volte citato sarebbe frutto di una erronea traduzione dall’inglese delle regole della Federazione Internazionale Hockey. Al riguardo occorre rilevare, da un lato, che non è certamente compito della Giustizia Sportiva quello di verificare l’esatta traduzione di un testo normativo e, dall’altro, che comunque (come è dato leggere nella Premessa delle Regole di Gioco 2004 Outdoor – Indoor della Federazione Italiana Hockey) “La versione italiana delle Regole dell’Hockey 2004 viene pubblicata con l’autorizzazione della Federazione Internazionale Hockey. Il testo originale è stato tradotto dalla Commissione Regole di Gioco ed approvato dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Hockey”: l’autorizzazione alla pubblicazione rilasciata dalla Federazione Internazionale Hockey è dunque la prova della rispondenza delle Regole di Gioco “italiane” a quelle “internazionali”. Infine, ad abundantiam, va rilevato che la violazione della durata della gara in misura esigua (10 minuti per tempo) non è certo tale da alterare il regolare svolgimento di essa. Chiarita la reale portata dell’art. 5.1. ed assodato che nel caso di specie non si è concretizzata alcuna sua violazione, ne consegue l’inapplicabilità della sanzione di cui all’art. 79 del Regolamento di Giustizia cui fa riferimento la Commissione Unica d’Appello nel comminare la stessa con il dispositivo del provvedimento impugnato. Tale ultima norma prevede la sanzione della perdita della gara, della penalizzazione di 2 punti in classifica fino ad un massimo di 3 e dell’ammenda per la società cui siano riconducibili “fatti o situazioni esterne che hanno negativamente influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione”. Orbene, se, come detto, le norme regolamentari ammettono la possibilità di una riduzione concordata della durata di una partita, è ovvio che una simile condotta delle squadre non è idonea a determinare un irregolare svolgimento della gara e non è quindi sanzionabile. Ancora occorre rilevare che, poiché tutte le società sono ben consapevoli che, in campo, l’arbitro è l’unico soggetto con poteri decisionali in ordine alla regolare effettuazione della gara, è evidente che le società stesse non possono poi subire le conseguenze negative delle decisioni arbitrali, quand’anche queste non fossero conformi alle norme regolamentari vigenti, avendo fatto affidamento sulla corretta conoscenza ed applicazione di esse da parte del direttore di gara. La Commissione Unica d’Appello, da ultimo, nella decisione impugnata, effettua un richiamo anche all’art. 9 del Regolamento Gare e Campionati. A tal proposito, va detto che il riferimento alla suindicata norma è così generico ed apodittico da risultare a dir poco incomprensibile, con la conseguenza che esso non sarebbe neppure meritevole di approfondimento. Tuttavia, solo per esigenze di completezza espositiva, il Collegio intende esaminare anche questo profilo. Innanzi tutto occorre evidenziare che, ove per assurdo la fattispecie in esame venisse ricondotta nell’alveo dell’art. 9 del Regolamento Gare e Campionati, egualmente non potrebbe pervenirsi alla conclusione dell’applicazione della sanzione contenuta nel suddetto art. 79. Infatti, la partita oggetto di esame da parte della Commissione Unica d’Appello ha avuto regolare svolgimento, con regolare inizio e regolare chiusura, anche se l’orario di inizio è stato posticipato rispetto a quello fissato. Vero è che l’art. 9, nella sua articolata formulazione, stabilisce un ritardo massimo di 1 ora per l’inizio dell’incontro in presenza di particolari eventi, peraltro verificatisi nel caso di specie; se però l’arbitro consente comunque l’inizio della gara anche oltre il limite massimo di tolleranza, potrà dirsi, al più, che egli avrà esorbitato dai suoi poteri (ma questo è un aspetto che riguarda i rapporti tra l’arbitro e la Federazione), ma non certo che la gara non si sia regolarmente disputata per fatti riferibili alle società. Esclusa l’applicabilità dell’art. 79 del Regolamento di Giustizia anche con riguardo alla fattispecie dell’art. 9, va ora rilevato che neppure è possibile pervenire alla comminazione della sanzione inflitta alle squadre del CUS Pisa e dell’H.C. Suelli alla luce dell’art. 73 del Regolamento di Giustizia cui fanno riferimento entrambe le società istanti. Questa norma sanziona la società che abbia rinunciato a disputare una gara con la perdita della stessa, la penalizzazione di due punti in classifica, l’ammenda e l’indennizzo. Essa equipara poi tale ipotesi di rinunzia espressa a giocare la gara a quella della squadra che si presenti in campo oltre il termine di tolleranza fissato per l’inizio della partita prevedendo le medesime sanzioni. Nella fattispecie in questione non può però configurarsi alcuna rinuncia (diretta od indiretta) alla disputa della partita, dato che l’arbitro, come detto, ha ritenuto di dilatare i tempi di tolleranza e che al momento dell’inizio della gara entrambe le squadre erano presenti sul campo. D’altra parte, non va trascurata la circostanza che il procedimento di omologazione del risultato (art. 152, 2° comma, del Regolamento di Giustizia) avviene alla stregua dei documenti ufficiali di gara (referti dei soggetti abilitati a redigerli ed eventuali supplementi di referto), i quali “fanno piena prova circa lo svolgimento delle gare”. Nel caso di specie, dalla lettura dell’unico documento esistente in atti (il verbale di gara redatto e siglato dagli arbitri) emerge che: - il ritardo dell’inizio della partita è dipeso dal traffico intenso denunciato dalla società (H.C. Suelli) che giocava in trasferta; - la lista delle giocatrici del CUS Pisa è stata presentata alle ore 14.15; - la lista delle giocatrici dell’H.C. Suelli è stata presentata alle ore 14.30. Ora, se questi sono gli eventi certificati nel suddetto verbale, è di tutta evidenza che i motivi del ritardo rientrano senz’altro nel novero di quelli che legittimano la variazione dell’orario di inizio della gara e che comunque entrambe le squadre hanno presentato l’elenco delle giocatrici entro il limite massimo di tolleranza (1 ora) dall’orario di inizio predeterminato (ore 13.30) e mezz’ora prima del nuovo orario di inizio (ore 15.00) stabilito dall’arbitro e, quindi, nel rispetto dell’art. 22, 7° comma, del Regolamento Gare e Campionati. Pertanto, sulla base delle risultanze del verbale di gara, avrebbe dovuto essere confermata la decisione del Giudice Regionale che aveva omologato il risultato conseguito sul campo dalle due squadre. In ogni caso e risolutivamente, non può certo attribuirsi alcuna responsabilità dell’accaduto alla società CUS Pisa sia per quanto attiene, come già sottolineato, alla presunta rinuncia a giocare la partita, sia in ordine alla tempestività della presentazione dell’elenco delle giocatrici. Sotto tale ultimo profilo, infatti, dal predetto verbale di gara si evince indirettamente che la squadra pisana era pronta a scendere in campo ben prima che scadesse il termine ultimo per l’inizio della partita. Comunque, anche a tal proposito, vale quanto innanzi evidenziato circa i poteri dell’arbitro, l’affidamento delle squadre nelle decisioni di quest’ultimo e la consequenziale non punibilità delle stesse. Per tutte le osservazioni fin qui esposte, il Collegio annulla il provvedimento emesso dalla Commissione Unica d’Appello in data 16.6.2005, lasciando alla Federazione ogni provvedimento di competenza. Tale decisione, oltre che corrispondere pienamente ad una corretta interpretazione delle norme regolamentari, è senz’altro aderente alla ratio cui si ispira l’intero movimento sportivo, vale a dire quella di privilegiare, per quanto possibile, i valori ed i risultati espressi dal campo. Alla luce di quanto appena esposto devono considerarsi assorbite la altre domande avanzate dalla A.S.D. Hockey Club Butterfly, in ordine all’annullamento dei provvedimenti del Giudice sportivo regionale di cui al CC. UU. Nn. 105 e 112 a.s. 2004/2005. Quanto alle pretese risarcitorie va osservato che sono infondate. Alla Federazione, infatti, non può essere attribuito alcun comportamento tale da integrare gli estremi del dolo o della colpa che, unitamente all’esistenza ed all’ingiustizia del danno, potrebbero dar luogo all’obbligo risarcitorio (art. 2043 c.c.). Al contrario, la Federazione, proprio in attesa di una pronunzia definitiva sul contenzioso in oggetto da parte di questo Collegio, ha sospeso l’effettuazione dei Play off nell’evidente intento di evitare il verificarsi di situazioni pregiudizievoli per le società aspiranti alla partecipazione ad essi. Parrebbe quindi singolare assumere questa decisione, adottata nell’interesse delle società istanti, a fondamento di domande risarcitorie. Né vale sostenere che il provvedimento con cui è stata, di fatto, spostata la data di svolgimento dei Play off abbia comportato per entrambe le società degli oneri e dei costi aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente programmati per la gestione della stagione agonistica in quanto ciò rientra nei normali rischi a carico delle società in relazione all’espletamento dell’attività sportiva. Altrettanto infondata è la domanda risarcitoria spiegata dalla Polisportiva Ferrini Alimenti Sardi nei confronti della A.S.D. Hockey Club Butterfly per la semplice considerazione che quest’ultima non ha ovviamente alcun potere in ordine al programmato spostamento della data dei Play off. Pertanto, mancando i presupposti per l’esperimento dell’azione risarcitoria, le relative richieste istruttorie riguardanti, fra l’altro, anche la quantificazione delle eventuali voci di danno sono assolutamente inammissibili. Infine, è altresì infondata la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla Polisportiva Ferrini Alimenti Sardi nei confronti della Federazione in relazione ad un presunto ostracismo manifestato da quest’ultima nei suoi confronti perché le deduzioni formulate al riguardo (mancato rilascio di documentazione formalmente richiesta, atteggiamento non imparziale tenuto nella fase conciliativa, blocco dei debiti dell’H.C. Suelli verso la Polisportiva Ferrini Alimenti Sardi, denunzia alla Procura Federale del difensore di tale compagine, scelta del medesimo professionista sia da parte della A.S.D. Hockey Club Butterfly che della Federazione sia pure in procedimenti diversi) sono elementi che non possono assurgere neppure al rango di indizi e che, in ogni caso, sono inidonei a dimostrare l’esistenza di un qualsivoglia danno. Tale domanda, peraltro, esula anche dalla competenza della Camera Arbitrale non essendo fondata su fatti strettamente derivanti dall’attività sportiva. La novità delle questioni e l’interesse di ciascuna parte a vedere riconosciute le proprie tesi, nonché il comportamento tenuto dalle stesse nella fase che ha preceduto l’arbitrato, impongono la compensazione delle spese di lite. Le spese e gli onorari di arbitrato, seguono il principio della soccombenza. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione di rito e di merito, • accoglie la domanda di arbitrato formulata da A.S.D. H.C. Butterfly di annullamento della decisione della Commissione Unica di Appello del 16 giugno 2005; • respinge tutte le altre domande formulate dalle parti; • compensa integralmente le spese di lite; • pone le spese e gli onorari di arbitrato - liquidati come da Regolamento - a carico delle parti e fermo il vincolo di solidarietà, nella misura che segue: - A.S.D. H.C. Butterfly 20% - Federazione Italiana Hockey 40% - Polisportiva Ferrini Alimenti Sardi 40% • dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso definitivamente in Roma, all’unanimità e in conferenza personale degli arbitri, il 14 settembre 2005. F.to Avv. Marcello de Luca Tamajo F.to Avv. Ciro Pellegrino F.to Prof. Avv. Maurizio Benincasa
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