CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 16/10/2006 TRA Unione Sportiva Passignanese contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 16/10/2006 TRA Unione Sportiva Passignanese contro Federazione Italiana Giuoco Calcio C O L L E G I O A R B I T R A L E Prof. Avv. Massimo Coccia Presidente Cons. Antonino Anastasi Arbitro Cons. Silvestro Maria Russo Arbitro L O D O A R B I T R A L E nei procedimenti di arbitrato riuniti prot. n. 0173 del 6 febbraio 2006 e prot. n. 0447 del 30 marzo 2006 promossi da: Unione Sportiva Passignanese, con sede in Passignano sul Trasimeno (PG) alla Via della Fattoria n. 1, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig. Manlio Bartolini, ed il Sig. Adriano Birelli, residente in Tuoro sul Trasimeno (PG), alla Via Vernazzano n. 27, rappresentati e difesi, congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli Avv.ti Ruggero Stincardini ed Andrea Galli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Perugia, alla Via Martiri dei Lager n. 92/A (tel. 075.5000023 – fax 075.5011479; e-mail studio.perugia@stincardini.it). - Attori - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Commissario Straordinario pro tempore Prof. Avv. Guido Rossi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti, Luigi Medugno e Stefano La Porta ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06.858231 – fax 06.85823200 – email ghplex@ghplex.it), giusta delega del 28 febbraio 2006 in atti. - Convenuta - Esposizione dei fatti di causa e svolgimento del procedimento arbitrale 1. In data 17 aprile 2005 il Sig. Danilo Pinzo, dirigente della squadra di calcio U.S. Montegabbione (formazione partecipante al Campionato umbro di seconda Categoria, Girone B) denunciava al Comitato Regionale Umbria della F.I.G.C. (di seguito “C.R.U.”) che un calciatore della propria formazione, il Sig. Marco Gori, aveva subito un tentativo di illecito sportivo. Il giorno precedente (16 aprile 2005) il calciatore aveva ricevuto sul telefono cellulare una chiamata da una persona che non aveva rivelato la propria identità e nel corso della quale era stato invitato ad adoperarsi per “vincere ad ogni costo” una partita di Campionato contro la formazione dell’U.P. Tuoro, ricevendo l’offerta di un compenso in denaro. Veniva quindi aperta un’inchiesta da parte dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. nel corso della quale emrgevano i seguenti elementi di fatto: (a) la conferma, da parte del calciatore Marco Gori, di aver ricevuto sul proprio telefono cellulare in data 16 aprile una telefonata da una precisa utenza nel corso della quale era stato “esortato da una persona che non si qualificava” ad adoperarsi affinché la propria squadra “nelle ultime partite di campionato si impegnasse per vincere”, in particolare venendo esortato dietro promessa di una somma di denaro ad adoperarsi per ottenre una vittorio contro il Tuoro (cfr. verbale dichiarazioni del Sig. Marco Gori del 14 maggio 2005); (b) l’utenza dalla quale era partita la telefonata anonima ricevuta dal calciatore Marco Gori era quella associata al Sig. Adriano Birelli, Presidente della Unione Sportiva Passignanese, anch’essa formazione calcistica partecipante al Campionato umbro di seconda Categoria, Girone B (cfr. relazione dell’Ufficio Indagini del 26 maggio 2005, pag. 2); (c) nel corso della propria audizione, il Sig. Adriano Birelli, aveva confermato di essere stato l’autore di una telefonata anonima diretta al calciatore Marco Gori nel corso della quale, però, lo aveva semplicemente esortato “ad impegnarsi nelle ultime partite di campionato, come la sua squadra aveva fatto in occasione della partita con la Passignanese”. Il Sig. Birelli aveva altresì escluso che il proprio gesto fosse volto ad ottenere un’alterazione del risultato della successiva gara della U.S. Montegabbione contro l’U.P. Tuoro, escludendo “di aver offerto al Gori nel corso della telefonata o in altre occasioni e in qualsiasi modo un compenso per la condotta richiesta, aggiungendo che nell’occasione non aveva declinato le proprie generalità per motivi di opportunità” (cfr. verbale del 21 maggio 2005). Alla luce di quanto appurato, il Procuratore Federale della F.I.G.C. deferiva il Sig. Adriano Birelli e la Società Passignanese per illecito sportivo ai sensi dell’art. 6.1 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (di seguito “C.G.S.”) e slealtà sportiva, ex art. 1.1 C.G.S.. Al termine del procedimento disciplinare la C.R.U. proscioglieva il Sig. Adriano Birelli e la U.S. Passignanese dall’incolpazione di illecito sportivo, rilevando, a tal fine, la mancata certezza circa l’avvenuta promessa di denaro “così come affermato dallo stesso Ufficio Indagini a pag. 4 della relazione 26/5/05” e ritenendo i deferiti responsabili, rispettivamente, delle violazioni dell’art. 1.1 e dell’art. 2.4 C.G.S. (cfr. Comunicato Ufficiale n. 28 del 13 ottobre 2005). Per l’effetto, la C.R.U. infliggeva al Sig. Adriano Birelli la inibizione temporanea a svolgere l’attività in seno alla F.I.G.C. ed a ricoprire cariche Federali ed a rappresentare la società nell’ambito Federale per mesi sei (6) e all’U.S. Passignanese l’ammenda di € 600,00. La Procura Federale della F.I.G.C. decideva, quindi, di appellare la decisione di prime cure, censurandola per non aver dato corretta considerazione all’affermazione del calciatore Marco Gori circa la ricevuta promessa di un pretium sceleris da parte del Presidente della U.S. Passignanese in cambio di un particolare impegno nelle ultime tre partite di campionato. Al termine del procedimento di secondo grado, la Commissione Federale d’Appello della F.I.G.C. (in seguito “C.A.F.”) accoglieva l’appello, ritenendo verificata la promessa di un premio a vincere, nonché l’idoneità della sola condotta a concretizzare la fattispecie descritta nell’art. 6 del C.G.S. Di tal guisa, infliggeva al Sig. Adriano Birelli la sanzione dell’inibizione per anni due (2), valutata l’attenuante di cui all’art. 14.5 C.G.S., ed alla U.S. Passignanese la sanzione dell’esclusione dal campionato di competenza ai sensi dell’art. 13.1, lett. h), C.G.S. (questa decisione veniva poi pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 17/C del 14 novembre 2005). 2. La Unione Sportiva Passignanese ed il Sig. Adriano Birelli, esauriti i gradi di giustizia intrafederale, con istanza datata 25 novembre 2005 (prot. CCAS n. 1908) esperivano il rituale tentativo di conciliazione nei confronti della F.I.G.C. presso questa Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI (in seguito la “Camera” o “C.C.A.S.”); conclusasi infruttuosamente tale fase per mancato accordo delle parti in data 9 gennaio 2006, gli Attori adivano nuovamente la Camera con un’istanza congiunta di arbitrato depositata in data 6 febbraio 2006 (prot. CCAS n. 0173). 3. Con la citata istanza, gli Attori concludevano chiedendo che il Collegio Arbitrale, ferme tutte le riserve prospettate, si compiacesse: principalmente di “(a) annullare le decisioni della Commissione Disciplinare del CRU-FIGC di cui al C.U. n. 28 del 14/10/2005, e della Commissione d’Appello Federale-FIGC di cui al C.U. n. 17/C del 14/11/2005 e, per l’effetto, mandare prosciolti il Sig. Birelli Adriano e la US Passignanese perché il fatto accertato non costituisce né l’illecito sportivo di cui all’art. 6.1/CGS, né comportamento sleale ai sensi dell’art. 1.1/CGS e quindi è disciplinarmente irrilevante, nonché annullare ogni altro provvedimento della FIGC, e/o qualsivoglia altro suo Organo e/o ente affiliato, direttamente e/o indirettamente connesso e/o presupposto e/o dipendete dalle due decisioni annullate”; in via gradatamente subordinata di “(b) annullare le decisioni della Commissione d’Appello Federale-FIGC di cui al C.U. n. 17/C del 14/11/2005, e per l’effetto mandare prosciolti il Sig. Birelli Adriano e la US Passignanese perché il fatto accertato non costituisce illecito sportivo di cui all’art. 6.1/CGS, ma solo comportamento sleale ai sensi dell’art. 1.1/CGS (così confermando la decisione della Commissione Disciplinare del CRU-FIGC di cui al C.U. n. 28 del 14/10/2005), nonché annullare ogni altro provvedimento della FIGC, e/o qualsivoglia altro suo Organo e/o ente affiliato, direttamente e/o indirettamente connesso e/o presupposto e/o dipendente dalla decisione annullata; (c) annullare la decisione della Commissione d’Appello Federale-FIGC di cui al C.U. n. 17/C del 14/11/2005 nella parte in cui ha disposto a carico della US Passignanese la sanzione di cui all’art. 13.1h/CGS, e riformularla determinando più equamente la sanzione nella misura minore prevista dall’art. 13/CGS e ritenuta di giustizia, e comunque nel limite massimo della sanzione prevista dall’art. 13.1.f/CGS al minimo dei punti di penalizzazione in classifica, nonché annullare ogni altro provvedimento della FIGC, e/o qualsivoglia altro suo Organo e/o ente affiliato, direttamente e/o indirettamente connesso e/o presupposto e/o dipendente dalla decisione annullata”; in ogni caso di “(d) condannare la Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a risarcire alla U.S. Passignanese tutti i danni patiti e patendi nella misura minima di € 300.000,00, ovvero quella maggiore o minore accertanda in corso di giudizio, anche in via equitativa; oltre rivalutazione ed interessi di legge sulla somma rivalutata; (e) condannare la Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese del procedimento arbitrale e dei compensi degli Arbitri e degli altri Organi della Camera, nonché a rifondere alla parte attrice ogni spesa sostenuta per la propria assistenza legale e per il presente procedimento, ivi compresa la fase obbligatoria del tentativo di conciliazione, e di tutti diritti i amministrativi versati alla Camera; (f) pronunciare ogni e qualsivoglia altro provvedimento utile agli effetti di quanto domandato e/o dare attuazione alla decisione arbitrale”. 4. In data 16 febbraio 2006, la convenuta F.I.G.C. replicava con memoria di costituzione in cui, resistendo alle domande proposte da parte avversa, eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità e/o improcedibilità dell’istanza promossa dalla U.S. Passignanese e dal Sig. Birelli, ovvero, in via subordinata nel merito, chiedeva il rigetto della stessa per infondatezza in fatto ed in diritto, nonché, previa declaratoria di inammissibilità della nomina dell’arbitro di parte operata ex adverso, la trasmissione degli atti del procedimento al Presidente della Camera per la nomina diretta del Collegio. La Convenuta, in via del tutto subordinata, indicava quale proprio arbitro l’Avv. Marcello De Luca Tamajo, del Foro di Napoli. 5. Con delibera prot. CCAS n. 0263/ARB del 22 febbraio 2006 l’Ill.mo Presidente di questa Camera, Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani, ritenuto, a norma dell’art. 11.2 del Regolamento C.C.A.S., di dover provvedere alla nomina del Collegio Arbitrale, indicava come membri del costituendo organo arbitrale il Prof. Avv. Massimo Coccia, del Foro di Roma, in qualità di Presidente, ed i Consiglieri Antonino Anastasi e Silvestro Maria Russo, in qualità di Arbitri. 6. Successivamente, a seguito del rinvenimento di nuovi elementi probatori, consistenti in dichiarazioni rilasciate dal calciatore Marco Gori nel corso della trasmissione televisiva locale “Umbria Sport Parliamone” del 18 novembre 2005 contrastanti con la ricostruzione dei fatti dallo stesso fornita alla Procura Federale, gli Attori, ex art. 35 C.G.S., adivano la C.A.F. per la revocazione della decisione emessa dalla stessa C.A.F. e resa nota con il C.U. n. 17/C del 14 novembre 2005. La C.A.F., con decisione le cui motivazioni non sono state ad oggi ancora pubblicate, rigettava la domanda presentata dal Sig. Adriano Birelli e dalla U.S. Passignanese. Questi ultimi, pertanto, esperivano vanamente un ulteriore tentativo di conciliazione con la Federcalcio in data 1° marzo 2006 innanzi al Conciliatore Consigliere Gaetano Caputi. Pertanto, con istanza di arbitrato datata 30 marzo 2006 (prot. CCAS n. 0447), gli odierni Attori adivano di nuovo questa Camera in sede arbitrale chiedendo al Collegio di “(a) annullare, anche previa delibazione della legittimità dell’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della decisione della sua Commissione di Appello Federale (CAF) assunta in data 13 febbraio 2006, pubblicata con C.U. n. 35/C in pari data con la quale sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi proposti dalla società US/Passignanese e dal sig. Birelli Adriano per la revocazione della decisione della medesima Caf/Figc assunta in data 14 novembre 2005, pubblicata con C.U. n. 17/C in pari data, e (b) disporre la revocazione, con ogni consequenziale provvedimento che ne dia esecuzione, della decisione della Commissione di Appello Federale della Figc assunta in data 14 novembre 2005, pubblicata con C.U. n. 17/C in pari data; c) annullare ogni altro provvedimento degli Organi della Figc, anche sopravvenuto alla presente istanza, direttamente e/o indirettamente connesso e/o presupposto e/o dipendente da quelli sopra indicati; (d) condannare la Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del suo legale rappresentate pro-tempore, alla restituzione di tutte le tasse versate dal Sig. Birelli e dalla Soc/Passignanese per i procedimenti di giustizia federale, e tutte le spese sostenute per la ivi difesa; (e) condannare la Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese del procedimento arbitrale e dei compensi degli Arbitri e degli altri Organi della Camera, nonché a rifondere alla parte attrice ogni spesa sostenuta per la propria assistenza legale e per il presente procedimento, ivi compresa la fase obbligatoria del tentativo di conciliazione, e di tutti i diritti amministrativi versati alla Camera; (f) pronunciare ogni e qualsivoglia altro provvedimento utile agli effetti del di quanto domandato e/o dare attuazione alla decisione arbitrale”. 7. In data 7 aprile 2006 si costituiva la F.I.G.C. con il deposito presso la Segreteria della C.C.A.S. di memoria difensiva nella quale era evidenziata, preliminarmente, la eguaglianza dell’oggetto e del petitum sostanziale del nuovo procedimento arbitrale rispetto a quello avviato con l’istanza del 6 febbraio 2006 e protocollato al n. 173/06. La F.I.G.C., pertanto, chiedeva il semplice rigetto per inammissibilità dell’istanza formulata dalla Società Passignanese e dal Sig. Birelli, in quanto tale seconda procedura, secondo la prospettazione offerta, non avrebbe introdotto una “nuova” controversia devolvibile in arbitrato. Quanto al merito delle domande formulate da parte avversa, in via meramente subordinata, la difesa della F.I.G.C. si riportava alle deduzioni ed eccezioni, anche in rito, già formulate nella memoria di costituzione depositata durante la prima procedura arbitrale, intendendole, pertanto, integralmente richiamate e trascritte. 8. Con delibera prot. CCAS n. 0511 del 18 aprile 2006, il Presidente della Camera stabiliva, ai sensi dell’art. 11.2 del Regolamento della C.C.A.S., di nominare quali membri del Collegio arbitrale gli stessi arbitri già facenti parte del Collegio formatosi a seguito della prima istanza promossa dal Sig. Adriano Birelli e dalla U.S. Passignanese, con conseguente riunione delle controversie per evidente identità delle parti ed unicità dell’oggetto e del petitum sostanziale. 9. Nel corso della prima riunione tenutasi in data 9 maggio 2006, il Collegio Arbitrale decideva di assegnare ad ambo le parti “termine fino alle ore 13 del 22 maggio 2006 per la presentazione di memorie illustrative e di formulazione e precisazione delle istanze istruttorie; fino alle ore 13 del 29 maggio 2006 termine per repliche”. Tutte le parti in causa presentavano memorie nei termini assegnati. 10. In data 5 giugno 2006 si svolgeva, presso i locali della Camera nello Stadio Olimpico di Roma, la prima ed unica udienza. Preliminarmente, le parti dichiaravano di accettare la designazione del Collegio Arbitrale, rinunciando espressamente ad ogni possibile eccezione. La discussione, così come sintetizzata nel verbale di udienza, aveva poi luogo nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. Esaurita la discussione, il Collegio Arbitrale, valutate appieno le richieste istruttorie delle parti Attrici, decideva di ammettere quale mezzo di prova rilevante il filmato depositato dalla difesa del Sig. Adriano Birelli e della U.S. Passignanese e contenente la registrazione della trasmissione “Umbria Sport Parliamone” del 18 novembre 2005, e ne procedeva immediatamente alla visione in contraddittorio tra le parti. Secondo gli Attori, le dichiarazioni rese in tale sede dal calciatore Marco Gori sarebbero state di segno diametralmente opposto rispetto alla ricostruzione fattuale fornita dallo stesso calciatore all’Ufficio Indagini della F.I.G.C., al punto da doversi considerare una vera e propria ritrattazione. Secondo la Federazione convenuta, invece, il Sig. Gori nel filmato non ha smentito affatto quanto già a suo tempo denunciato e dichiarato, non si potendosi comunque equiparare le dichiarazioni fatte nel clima conviviale di uno studio televisivo rispetto alle dichiarazioni scritte e rese a verbale dinanzi agli organi di giustizia sportiva. Al termine dell’udienza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20.6 del Regolamento C.C.A.S., le Parti consentivano la proroga del termine di pronuncia del lodo di novanta giorni, inoltre autorizzando congiuntamente il Collegio a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo. All’esito della discussione il Collegio Arbitrale, riunito in conferenza personale, emetteva all’unanimità la decisione per i motivi qui di seguito esposti. MOTIVI A. SULLE ECCEZIONI DI INAMMISSIBILITÀ DELLA PRIMA DOMANDA DI ARBITRATO E DI INFONDATEZZA DELLA DOMANDA DI REVOCAZIONE 11. Preliminarmente deve darsi atto della ritualità dell’istanza di arbitrato introdotta dagli Attori. Sosteneva la F.I.G.C. che la diversità delle posizioni individuali della U.S. Passignanese e del Sig. Adriano Birelli, esplicatesi nella irrogazione da parte della C.A.F. di sanzioni eterogenee, fondate su distinti titoli di responsabilità e soggette ad altrettanto differenti regimi impugnatori, impedisse la legittima instaurazione del giudizio arbitrale attraverso la proposizione di un libello introduttivo allo stesso tempo collettivo e cumulativo. Ad avviso del Collegio, il fatto che le Parti Istanti si siano avvalse di un solo libello introduttivo per convenire in arbitrato la F.I.G.C. non può inficiare la procedura arbitrale, poiché la evidente unicità del fatto illecito dal quale le sanzioni traggono origine rende strettamente connesse e dunque congiuntamente proponibili in un unico libello, pur restando giuridicamente distinte, le istanze arbitrali. Ostano, inoltre, all’accoglimento della tesi prospettata dalla F.I.G.C. sia l’assenza di una specifica disposizione regolamentare che impedisca la proposizione di istanze di arbitrato distinte mediante un medesimo atto introduttivo, sia la dichiarata natura irrituale della procedura arbitrale innanzi a questa Camera (cfr. art. 8.7 del Regolamento), ispirata ai principi di concentrazione e celerità, sia, infine, il chiaro rischio, correttamente sottolineato dagli Istanti, di giudicati difformi su medesimi fatti. Il Collegio sottolinea, inoltre, che l’istanza di arbitrato presentata in forma congiunta è comunque accompagnata da due distinte procure alle liti e, in essa, sono chiaramente distinguibili le diverse posizioni giuridiche delle parti istanti. 12. Il Collegio ritiene, poi, non convincente anche l’eccezione della F.I.G.C. di inammissibilità del ricorso per revocazione promosso dal Sig. Adriano Birelli e dalla U.S. Passignanese innanzi alla C.A.F. Invero, ad avviso del Collegio, nel caso di specie può trovare applicazione la lettera b) dell’art. 35.1 C.G.S., trattandosi di previsione che giustifica la proposizione di un procedimento per revocazione nel caso in cui si sia giudicato sulla base di prove riconosciute false dopo la decisione. Una interpretazione ragionevole della disposizione testé richiamata ne consente l’applicabilità ogni volta che circostanze di fatto sopraggiunte alla decisione facciano emergere un ragionevole dubbio che l’elemento probatorio posto a fondamento della decisione definitiva potesse essere falso. In tali situazioni dovrà essere proprio l’instaurando procedimento per revocazione a vagliare la veridicità degli argomenti probatori assunti nella fase precedente alla luce delle circostanze sopraggiunte. Alla luce delle esposte considerazioni, il Collegio rigetta le eccezioni di improcedibilità e/o inammissibilità sollevate dalla difesa della F.I.G.C. relativamente alle due domande di arbitrato promosse dalla U.S. Passignanese e dal Sig. Adriano Birelli. B. SUL MERITO DEI RICORSI DEL SIG. ADRIANO BIRELLI E DELLA U.S. PASSIGNANESE 13. Secondo le Parti Istanti, la decisione della C.R.U. con la quale erano state inflitte le sanzioni dell’inibizione per 6 mesi al Sig. Birelli Adriano e dell’ammenda di € 600,00 alla Società Passignanese, pubblicata con C.U. n. 5 del 14 ottobre 2005 sarebbe stata impugnata tardivamente dalla F.I.G.C.. Ciò avrebbe reso improcedibile il successivo gravame promosso dalla Procura Federale della F.I.G.C., volto a censurare la decisione di prime cure per non aver quest’ultima dato preminente importanza alla deposizione del calciatore Marco Gori rispetto alle dichiarazioni rese nella medesima sede del Presidente della Passignanese, Sig. Adriano Birelli. Gli Istanti rilevano come l’appello per le decisioni in materia di illecito sportivo, ai sensi dell’art. 38 C.G.S., sia proponibile “dalle parti interessate, dalla Procura Federale, dai terzi che abbiano un interesse, anche indiretto” e come, inoltre, l’art. 33.2, lett. a), C.G.S. stabilisca che l’eventuale appello promosso innanzi alla C.A.F. possa essere istaurato con ricorso da inviarsi entro il settimo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. Tuttavia, come correttamente eccepito dalla difesa della Federazione convenuta, tale previsione non può trovare applicazione nel caso di una “decisione per la quale è prescritto l’obbligo di diretta comunicazione alle parti”. In questo caso, infatti, il termine di sette giorni per l’invio dell’impugnativa inizia a decorrere dalla “data in cui è pervenuta la comunicazione”. A norma dell’art. 31, lett. D, C.G.S. rientrano nell’indicato novero le decisioni, quale quella oggetto del presente procedimento arbitrale, relative alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte di Organi federali ed “… emesse a seguito di deferimento” che, pertanto, “devono essere direttamente comunicate alle parti, presso le società, a cura delle competenti Segreterie di Lega, di Divisione o di Comitato”. Dalla documentazione in atti emerge chiaramente come la decisione del C.R.U., inviata per Raccomandata A/R in data 20 ottobre 2005, sia stata ricevuta dalla Procura Federale della F.I.G.C. il successivo 21 ottobre; da tale momento, quindi, è iniziato a decorrere il termine di sette giorni per la proposizione del gravame da parte della Procura della F.I.G.C.. L’impugnativa federale, licenziata effettivamente in data 24 ottobre (ovvero tre giorni dopo il ricevimento della decisione della C.R.U.), deve pertanto essere considerata assolutamente tempestiva. Non può ostare a tale ricostruzione normativa il fatto che il Sig. Adriano Birelli e la U.S. Passignanese mai abbiano ricevuto la notifica o altra forma di comunicazione ufficiale della decisione impugnata dal Procuratore Federale; tale circostanza avrebbe potuto al più estendere sine die il termine per la proposizione del gravame da parte delle presenti parti istanti, ma non certo inficiare la proposizione del ricorso della Procura Federale. Quest’ultima, infatti, avendo regolarmente ricevuto la notifica della decisione della C.R.U., a prescindere dall’esito della comunicazione effettuata alle controparti, aveva l’onere, laddove avesse avuto intenzione di contestarla, di proporre ricorso nei sette giorni successivi alla ricezione, circostanza poi concretamente verificatasi. Dal che si appalesa l’infondatezza delle doglianze delle parti attrici sul punto de qua. 14. La questione fondamentale emersa in punto di fatto, e sulla quale si è incentrata la discussione delle parti in sede di udienza di fronte a questo Collegio, riguarda il confronto tra la dichiarazione testimoniale resa dal calciatore Marco Gori in sede di audizione da parte dell’Ufficio Indagini, susseguente alla denuncia effettuata da un dirigente del Montegabbione, e la successiva pretesa ritrattazione emersa durante l’intervento dello stesso calciatore nel corso del programma televisivo della rete locale umbra RTE 24H “Umbria Sport Parliamone” in data 18 novembre 2005. Questo Collegio, dopo la visione dell’intervista, ritiene unanimemente di non poter aderire alla tesi esposta dagli Istanti, secondo cui le dichiarazioni ivi effettuate dal calciatore Marco Gori dovrebbero prevalere su quelle rilasciate di fronte all’Ufficio Indagini federale, quando aveva testimoniato di aver ricevuto una offerta di premio a vincere da parte del Sig. Adriano Birelli. In effetti, ad avviso del Collegio, le dichiarazioni fatte durante l’intervento televisivo sono assai ambigue e non possono considerasi maggiormente attendibili rispetto alla deposizione resa all’Ufficio Indagini. È evidente dalla visione della intera trasmissione che il giocatore Marco Gori si trovava a interloquire con giornalisti ed altri personaggi del calcio locale chiaramente critici verso la penalizzazione della U.S. Passignanese ed interessati a sminuire la portata della testimonianza resa dal giocatore in sede federale. Le dichiarazioni rese dal Gori in tale contesto ambientale non possono assolutamente prevalere sul piano del peso probatorio rispetto a quelle rese e sottoscritte a verbale in sede federale, dove si è edotti anche formalmente del dovere di rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza. In ogni caso, durante la trasmissione il Gori ha solo confusamente negato – in maniera sfuggente ed al chiaro fine di non passare per delatore e di giustificarsi di fronte agli astanti – di aver ricevuto l’offerta di un premio in denaro a vincere, null’altro avendo ad aggiungere in relazione a quanto dichiarato alla Procura Federale. La tesi della irrilevanza della pretesa dichiarazione di ritrattazione risulta oltremodo corroborata anche dal fattore temporale, considerato come la trasmissione televisiva sia stata registrata ben oltre otto mesi dalla ricezione della telefonata “anonima”; tale elemento temporale non può, quindi, che privare le relative dichiarazioni dei caratteri della spontaneità ed immediatezza che, invece, contraddistinguono quelle rese agli organi di indagine interna della F.I.G.C.. Oltretutto, in sede di discussione orale è emerso come il calciatore Marco Gori fosse già stato sanzionato in passato dalla giustizia sportiva per una questione legata a partite combinate ed a scommesse clandestine. Alla luce di tali ultime considerazioni, questo Collegio ritiene verosimile che il Sig. Adriano Birelli abbia contattato Marco Gori non tanto perché intendesse far leva sul presunto carisma da questi esercitato nello spogliatoio della U.S. Montegabbione, quanto, piuttosto, perché ben consapevole del passato del calciatore. È logico ritenere che il Birelli reputasse di poter trovare nel Gori un interlocutore interessato alle proprie illegittime proposte, offrendogli un’utilità che, per quanto affermato, poteva anche non consistere necessariamente in una somma di denaro, ma che, in ogni caso, è tale da configurare una inequivoca violazione dell’art. 6.1 C.G.S.. 15. Quanto finora esposto evidenzia la soccombenza dell’U.S. Passignanese e del Sig. Adriano Birelli nel presente giudizio, rendendo superfluo l’esame delle residue domande formulate nelle istanze di arbitrato. Inoltre, contrariamente alla posizione espressa dagli Attori, la sanzione dell’estromissione comminata alla U.S. Passignanese, oltre che espressamente prevista dagli artt. 6.3 e 13.1, lett. h, C.G.S. in caso di responsabilità diretta per illecito sportivo, rappresenta ius receptum nella giurisprudenza della Giustizia Sportiva intrafederale, così come correttamente argomentato dalla difesa della F.I.G.C.. Medesime considerazioni debbono valere anche per la posizione del Sig. Adriano Birelli. Il Collegio, pertanto, valuta l’entità delle sanzioni comminate dalla C.A.F. proporzionata al contesto delle circostanze di fatto in cui è stato compiuto l’illecito disciplinare nonché agli effetti della condotta ed alle motivazioni che la hanno determinata. 16. Il Collegio ritiene, tuttavia, non giustificata la condanna delle parti attrici al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale e delle spese legali di controparte. Non può essere sottaciuto, infatti, come l’esclusione della U.S. Passignanese dal campionato di competenza sia avvenuta a stagione agonistica 2005-2006 abbondantemente iniziata (erano già state disputate 9 gare) e come la decisione della C.A.F. sia intervenuta dopo ben sette mesi dall’avvenuto deferimento ed al termine di un procedimento nel quale si sono evidenziati ritardi ingiustificati. Inoltre, e ad ulteriore riprova della non condivisibile lentezza degli organi di giustizia federale nella vicenda de quo, non sono state ancora rese note le motivazioni della decisione del 13 febbraio 2006 (pubblicata con C.U. n. 35/C) con cui il medesimo organo aveva dichiarato inammissibili i ricorsi per revocazione della decisione assunta in data 14 novembre 2005. Pertanto, il Collegio, superando il noto principio della soccombenza e valutata attentamente la corposa attività svolta dalle parti e la complessità intrinseca della fattispecie sottoposta ad arbitrato, ritiene equo decidere che né la U.S. Passignanese né il Sig. Adriano Birelli siano condannati a rifondere alla F.I.G.C. le spese sostenute per la difesa, ponendo, inoltre, a carico di entrambe tra le parti le spese di giudizio. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, avendo esaminato in limine litis le eccezioni prospettate dalle Convenute, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti: 1. Dichiara ammissibile l’istanza di arbitrato promossa dalla U.S. Passignanese e dal Sig. Birelli Adriano per l’annullamento della decisione della Commissione d’Appello Federale della F.I.G.C. assunta in data 13 febbraio 2006 e pubblicata con C.U. n. 35/C in pari data. 2. Dichiara tempestivo il reclamo promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. avverso la decisione dalla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Umbria assunta in data 13 ottobre 2005 e pubblicata con C.U. n. 28 del 14 ottobre 2005. 3. Rigetta la domanda di annullamento della decisione della Commissione Disciplinare del C.R.U.-F.I.G.C. assunta in data 13 ottobre 2005 e pubblicata con C.U. n. 28 del 14.10.2005 e della decisione della Commissione d’Appello Federale della F.I.G.C. assunta in data 14 ottobre 2005 e pubblicata con C.U. n. 17/C in pari data. 4. Dichiara legittime le sanzioni inflitte alla U.S. Passignanese ed al Sig. Birelli Adriano con la decisione della Commissione d’Appello Federale assunta in data 14 ottobre 2005 (C.U. n. 17/C). 5. Dichiara le parti tenute in egual misura e con vincolo di solidarietà a corrispondere al Collegio Arbitrale, a titolo di saldo degli onorari e delle spese per il procedimento arbitrale, la somma così come liquidata dalla Camera con provvedimento ai sensi dell’art. 22 del Regolamento, oltre 12,5% per spese generali ed oneri accessori di legge, ripartito nella misura del 40% al Presidente e del 30% agli altri Arbitri. 6. Dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport. 7. Dichiara altresì compensate tra le parti le spese di difesa e assistenza legale da loro sostenute. 8. Dichiara assorbita ogni altra domanda, istanza, difesa, questione o eccezione sollevata dalle parti. Così deciso in Roma il 5 giugno 2006 nella conferenza personale degli arbitri e con voti unanimi, avendo reso noto il dispositivo anticipatamente ai sensi dell’art. 19.4 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport per i motivi di particolare urgenza esposti dall’attrice. Roma, 16 ottobre 2006 F.to Massimo Coccia F.to Antonino Anastasi F.to Silvestro Maria Russo
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