CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 18 maggio 2007 – A.C. Siena SpA contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 18 maggio 2007 – A.C. Siena SpA contro Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale Prof. Avv. Maurizio Benincasa Arbitro Avv. Guido Cecinelli Arbitro Prof. Avv. Marcello Foschini Arbitro Avv. Carlo Guglielmo Izzo Arbitro nominato ai sensi dell’art. 13.4 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 18 maggio 2007, presso la sede dell’arbitrato, in Roma ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0909 del 10.05.2007) promosso da: A.C. Siena SpA, in persona del legale rappresentante p.t., Amministratore Delegato, Avv. Giovanni Lombardi Stronati, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mattia Grassani e Roberto Martini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Bologna, alla Via De’ Marchi 4/2 (tel. e fax 051271927); ricorrente contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 / fax 0685823200 / e.mail ghp@ghplex.it); resistente FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO A seguito di deferimento del procuratore federale in data 19 settembre 2006, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti della FIGC comminava alla A.C. Siena S.p.a., con decisione pubblicata con C.U. 87 del 19 ottobre 2006, la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel corrente campionato 2006-2007, per responsabilità diretta conseguente alla violazione dell’art. 7 comma 3 bis del CGS della Federazione italiana Giuoco Calcio ascritta al suo presidente Sig. De Luca, consistente nel ritardo - rispetto al termine perentorio del 27 maggio 2006, ore 19,00 indicato dalla normativa federale – con il quale la società aveva compiuto alcuni adempimenti afferenti all’iscrizione al campionato, e segnatamente nel ritardato invio alla Co.Vi.So.C. della “dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo fine carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di marzo 2006 ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalle competenti Leghe”. Detto deposito era stato effettuato, com’è pacifico, il 5 luglio 2006. La Commissione d’Appello Federale, con decisione pubblicata con C.U. 21/C del 16.11.2006, dichiarava inammissibile per tardività il reclamo proposto dalla A.C. Siena S.p.a. avverso la decisione di primo grado. Contro le predette decisioni - previo esperimento del tentativo di conciliazione definitosi in data 7 maggio 2007 con il mancato accordo delle parti - la A.C. Siena S.p.a. ha proposto tempestiva istanza di arbitrato spiegando le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare, Voglia l’On.le Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. celebrare l’arbitrato entro e non oltre il 25/05/2007, onde garantire la regolarità del campionato di Serie A TIM 2006/2007; 2. In via principale, previa riforma della decisione gravata, commutare la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, irrogata dalla Commissione Disciplinare c/o la L.N.P. con C.U. n. 87 del 19/10/2006 con la sanzione dell’ammenda, in applicazione dell’art. 7, comma 3 bis, C.G.S., così modificato con C.U. n.183/A del 31 marzo 2006, nella misura che sarà ritenuta di giustizia. 3. Invia subordinata, Voglia invitare il Presidente F.I.G.C., oppure provvedere direttamente, a investire la Corte Federale di parere in ordine alla legittimità della disposizione contenuta sub ca. I, lett. B), n.4 dell’allegato A) al C.U. F.I.G.C. n.180/A del 31 marzo 2006, nonché relativamente all’interpretazione dell’art.7, comma 3 bis, del C.G.S., così modificato a seguito di C.U. n.183/A del 31 marzo 2006, riservandosi il Collegio adito, all’esito dei predetti incombenti, ogni decisione in merito.” Con memoria depositata il 14 maggio 2007 si è costituita la Federazione Italiana Giuoco Calcio, eccependo in via preliminare la non deferibilità in arbitrato della controversia oggetto del contendere e chiedendo una declaratoria di improponibilità della domanda arbitrale e comunque il rigetto. Ritualmente costituito il Collegio e formulata l’accettazione degli arbitri richiesta dall’art. 14 del Regolamento, il Collegio in data 18 maggio 2007 sentiva i rappresentanti delle parti e si riservava di decidere. MOTIVI 1.Va esaminata, in via preliminare, l’eccezione sollevata dalla FIGC nella propria memoria difensiva, secondo la quale il Collegio non avrebbe competenza a decidere la controversia in esame ai sensi dell’art. 27 dello Statuto FIGC. Secondo la Federazione convenuta, la citata norma dello Statuto – (nel testo vigente al momento in cui sono state emanate le decisioni impugnate ed è insorta la controversia oggetto della pretesa azionata in sede arbitrale) – sottrae alla cognizione arbitrale “le controversie di natura tecnico disciplinare decise in via definitiva dagli organi di giustizia federali […] che abbiano dato luogo a sanzioni […] comportanti […] penalizzazioni in classifica”. Nel caso di specie, la controversia verte proprio sulla penalizzazione di un punto in classifica inflitta alla società istante dagli organi di giustizia endofederali e sarebbe pertanto non deferibile in arbitrato. L’eccezione, a parere del Collegio, è infondata. Come è noto, in data 22 gennaio 2007, l’Assemblea Straordinaria della FIGC ha approvato il nuovo Statuto federale, entrato in vigore in data 7 marzo 2007 dopo la pubblicazione con C.U. n. 79 del 6.03.07. Il comma 3 dell’art. 30 del nuovo Statuto – che sostituisce l’art. 27 previgente – dispone espressamente che non sono soggette ad arbitrato le controversie decise dagli organi della giustizia sportiva che abbiano dato luogo a “sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000,00 euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiori a 20 giornate di gara o 120 giorni; b) la perdita della gara; c) l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; d) la squalifica del campo”. La nuova disposizione statutaria contiene una elencazione tassativa delle controversie escluse dalla cognizione arbitrale, tra le quali non vengono contemplate le controversie comportanti la penalizzazione di punti in classifica, le quali, pertanto, argomentando a contrariis, sono pienamente deferibili in arbitrato. La nuova norma dello statuto federale, in vigore al momento della instaurazione della presente controversia, deve, pertanto, trovare applicazione al caso in esame, in applicazione del principio, desumibile dall’art. 5 del codice di procedura civile, in base al quale la competenza o la giurisdizione si determinano con riferimento non solo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, ma anche alla legge vigente in quel momento. Tale principio è stato ritenuto operante pacificamente anche in ipotesi di c.d. competenza sopravvenuta, secondo la quale l’art. 5 citato non esclude affatto l’efficacia convalidante, da parte dello ius superveniens, della competenza e della giurisdizione del giudice che ne fosse privo al momento della proposizione della domanda. ( Cass. Sez. Unite 2415 del 19.2.2002; idem 15885/02 del 12.11.2002; idem 13549 del 26.4.2005; Cons. stato 7554/04del 25.6.2004 ex multis tanto più dopo la pronuncia di parziale illegittimità costituzionale dell’art.30 della legge 1034/1971 C.Cost. 77/2007 del 12 marzo.) Va dunque affermata la competenza del Collegio. 2. Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte. Giova ricordare che il reclamo proposto dalla società senese avverso la decisione della Commissione Disciplinare è stato dichiarato irricevibile dalla C.A.F. sul rilievo che la reclamante non aveva depositato presso la segreteria della C.A.F. medesima “i motivi di appello entro il terzo giorno utile (lunedì 23.10.2006) dalla pubblicazione del C.U. n.87 (19.10.2006)” così come stabilito dal C.U. n.200 A del 4 maggio 2006, ma si era limitata a spedirli a mezzo fax, tardivamente, solo il 26 ottobre 2006. Su tale questione (che ha comportato la declaratoria di irricevibilità del ricorso di seconda istanza) l’A.C. Siena non ha sollevato alcuna contestazione nel presente giudizio. La mancata contestazione di tale profilo squisitamente processuale preclude al Collegio di esaminare nel merito la controversia sottoposta al giudizio arbitrale e di accertare se ricorrano nei fatti oggetto di incolpazione gli estremi della violazione regolarmente contestata e, di riflesso, l’applicabilità della sanzione conseguentemente irrogata. Né varrebbe invocare la natura integralmente devolutiva della cognizione di codesta Camera, in quanto tale principio può trovare applicazione nei soli limiti delle questioni ritualmente e tempestivamente dedotte e deve, comunque, arrestarsi dinanzi alla inoppugnabilità delle statuizioni che non abbiano formato oggetto di domanda. Nelle “Note integrative” depositate in udienza, la società attrice, al fine di superare il rilievo sopra esposto ed ostativo all’esame del merito, ribadisce il potere di piena cognizione sulla controversia conferito a questa Camera sia dall’art. 12, comma 3, Statuto CONI sia dall’art. 4.1.b del Regolamento di questa Camera, ma l’obiezione non ha fondamento alcuno, in quanto, come sopra chiarito, il potere di integrale riesame del merito della controversia attribuito all’organo arbitrale dalle citate norme subisce pur sempre i limiti derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti. L’A.C. Siena non solo non ha posto uno specifico quesito in ordine alla eventuale erroneità della decisione della C.A.F. ma neanche ha controdedotto in merito alla “eccezione di giudicato” sollevata dalla FIGC. 3. D’altro canto la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla C.A.F. è frutto della corretta applicazione delle previsioni contenute nel predetto C.U. 180/A. ed è immune da vizi logici e giuridici. Invero: a) nessuna illogicità o contrasto è dato ravvisare nella normativa federale, in quanto la norma stabilita con il C.U. n. 180/A del 31.3.2006, applicata nel caso in esame, ha espressamente disciplinato la fattispecie relativamente alla stagione agonistica 2006/2007 e si pone, pertanto, come norma avente carattere di specialità rispetto a quella di carattere generale contenuta nell’art. 7, comma 3bis, C.G.S., sicchè tra di esse non si pone alcun problema di successione di norme; b) la questione, pur dibattuta tra le parti, sulla natura perentoria o meno del termine, previsto dal parag. 1), lett. B punto 4 del C.U. n. 180/A è superata dal rilievo che la società non lo ha comunque osservato non depositando alla sua scadenza la documentazione richiesta, ma depositandola dopo ben 39 giorni dalla scadenza; e tanto basta per integrare la violazione contestata e rendere applicabile la relativa sanzione; c) le censure sollevate dalla società attrice (in punto di adeguatezza e proporzionalità) sul trattamento sanzionatorio stabilito per la violazione contestata riguardano il merito delle scelte normative compiute dal legislatore federale sottratte ad ogni sindacato da parte di questo Collegio. 4. La domanda di arbitrato va respinta. Per il principio della soccombenza, l’A.C. Sienaa va condannata alla rifusione delle spese legali a favore della FIGC nonché al pagamento degli onorari degli arbitri e delle spese di arbitrato come da dispositivo. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando all’unanimità e in conferenza personale, disattesa ogni ulteriore istanza anche istruttoria, eccezione e deduzione: 1. Rigetta l’istanza di arbitrato formulata dalla A.C. Siena SpA; 2. Fermo il vincolo di solidarietà condanna l’istante al pagamento degli onorari del Collegio arbitrale e delle spese di arbitrato, liquidate dalla Camera con separata ordinanza; 3. Condanna l’istante al pagamento delle spese legali in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge; 4. Dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso definitivamente in Roma, all’unanimità e in conferenza personale degli arbitri, il giorno 18 maggio 2007. F.to Pier Luigi Ronzani F.to Maurizio Benincasa F.to Guido Cecinelli F.to Marcello Foschini F.to Carlo Guglielmo Izzo
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