CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 18/04/2007 TRA Sig. Carmine Guerriero contro UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO (U.I.T.S.)

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 18/04/2007 TRA Sig. Carmine Guerriero contro UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO (U.I.T.S.) IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Angelo Piazza, in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale Cons. Gaetano Caputi, in qualità di Arbitro Prof. Avv. Massimo Zaccheo, in qualità di Arbitro Nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (Regolamento), riunito in conferenza personale in data 18 aprile 2007, presso la sede dell’arbitrato in Roma ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di Arbitrato prot. n. 2193 del 05.12.2006 promosso da: Sig. Carmine Guerriero, residente in Eboli (SA) al Viale degli Ulivi Coop Siulp, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Guido Romanelli e Chiara Romanelli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, alla Via Pacuvio n. 34 (tel. 06.39746677 / fax 06.39729279 / e-mail studio_romanelli@hotmail.com); - attore - contro UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO (U.I.T.S.), in persona del legale rappresentante pro- tempore, Presidente ing. Ernfried Obrist, rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico Lubrano ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Lubrano & Associati in Roma, alla Via Flaminia, 79 (tel. 06.3223249 / fax 06.3214981) - convenuta - FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO 1. Con istanza depositata presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. in data 28.09.2006, il Sig. Carmine Guerriero ha instaurato la procedura di conciliazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 del Titolo III del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, esponendo di essere stato illegittimamente dichiarato decaduto dalla carica di consigliere della Sezione di Eboli con provvedimento dell’ottobre 2004 e che con delibera n. 36/06 dell’11.05.06 il Consiglio Direttivo dell’U.I..T.S. ha rigettato la sua richiesta di reintegro. 2. All’incontro di conciliazione del 23 ottobre 2006 il Conciliatore, Prof. Avv. Learco Saporito, sentite le parti, ha disposto un breve differimento del procedimento, rinviato al 6 novembre 2006. In tale data, preso atto del mancato accordo tra le parti, ha dichiarato estinta la procedura conciliativa. 3. Il sig. Guerriero ha proposto, quindi, con atto del 4 dicembre 2006, istanza di arbitrato nei confronti dell’U.I.T.S. ai sensi degli artt. 8 e 9 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Con tale atto l’istante, premettendo di essere tesserato U.I.T.S. e di essere stato eletto membro del Consiglio Direttivo della Sezione di Tiro a Segno di Eboli, per aver riportato n. 181 preferenze alle elezioni svoltesi il 13 e 14 luglio 2002 presso la predetta Sezione, ha esposto che: - con un unico atto ovvero la delibera del Consiglio Direttivo della Sezione di Eboli del 13 marzo 2004 sono stati instaurati nei suoi confronti due distinti procedimenti: uno di natura disciplinare e l’altro amministrativo. Il Consiglio Direttivo di Sezione, infatti, lo ha deferito alla Procura Federale per la violazione dell’art. 3, punto 1, comma a) e d) del Regolamento di Giustizia e dell’art. 35, comma 1, dello Statuto U.I.T.S. e, nella stessa seduta consiliare, ne ha proposto la decadenza dalla carica di consigliere, ai sensi dell’art. 28, sesto comma dello Statuto Sezionale, per non aver partecipato in modo continuo alle sedute consiliari, assentandosi in maniera ingiustificata; - il procedimento disciplinare si è concluso con provvedimento di archiviazione del 24 dicembre 2004, mentre con nota n. 296/04 del 26 ottobre 2004 il Presidente della Sezione di Eboli gli ha comunicato la decadenza dalla carica di consigliere, pronunciata in data 20.10.04; - in seguito alla comunicazione di tale nota ha richiesto la formale notificazione del provvedimento di decadenza. Richiesta reiterata nel tempo e rimasta senza esito; - in data 11.02.06 ha presentato, allora, istanza per la reintegrazione nella carica di Consigliere Sezionale, richiesta rigettata con delibera n. 36/06 dell’11.05.06 del Consiglio Direttivo dell’U.I.T.S.. Il sig. Guerriero ha promosso, dunque, la presente controversia deducendo diversi vizi del procedimento volto alla sua destituzione e del relativo provvedimento di decadenza e, conseguentemente, l’illegittimità derivata della citata delibera di diniego di reintegra. Lamenta, infatti, l’attore di non aver ricevuto comunicazione dell’avvio del procedimento ovvero della deliberazione del Consiglio Direttivo di Sezione del 13.03.04 con la quale si è proposta la sua decadenza dalla carica di consigliere. Inoltre, sostiene parte attrice, con la citata nota del 26 ottobre 2004 gli è stata comunicata l’avvenuta dichiarazione di decadenza ma del provvedimento, nel suo testo integrale, non ha mai ricevuto formale notificazione e le reiterate richieste di copia dello stesso sono rimaste senza esito. Evidenzia, altresì che, mentre con la proposta di decadenza si è addebitato allo stesso l’assenza ingiustificata a tre sedute consiliari consecutive, la delibera di conferma sarebbe stata emessa sulla base del diverso presupposto della discontinuità nella partecipazione alle sedute, con un inaccettabile mutamento di addebito. Nel merito, infine, tale addebito sarebbe infondato considerato che su otto sedute complessive del Consiglio, il ricorrente sarebbe stato assente solo tre volte non consecutive bensì distanziate nel tempo e, peraltro, giustificate seppure due di esse con comunicazioni successive alla data della seduta. Da ultimo, il provvedimento di decadenza sarebbe viziato per violazione delle norme sulla competenza in quanto sulla proposta del Consiglio Direttivo della Sezione di Eboli non sarebbe stato assunto il parere dell’organo periferico, come prescritto dall’art. 28, punto 6 dello Statuto, e la stessa non sarebbe stata ratificata dal Consiglio dell’Unione bensì dal Presidente pro-tempore competente, in virtù dello Statuto, solo a decidere su provvedimenti aventi carattere di urgenza salvo ratifica del Consiglio. 4. Con atto depositato il 15 dicembre 2006 si è costituita l’Unione Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.) la quale ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità dell’istanza sotto due distinti profili: per tardività e per carenza di interesse, nel merito l’infondatezza della stessa e la piena legittimità sia della Delibera n. 36/2006, sia dell’originario provvedimento di decadenza dell’ottobre 2004. Ha eccepito, infine, l’U.I.T.S. l’insussistenza di qualsivoglia danno risarcibile subito dal ricorrente. 5. Con provvedimento in data 2 gennaio 2007 il Presidente della Camera ha nominato il Presidente ed ha costituito il Collegio Arbitrale in epigrafe. Gli Arbitri hanno formulato l’accettazione di cui all’art. 14 del Regolamento e, in data 7 marzo 2007, si è svolta la prima udienza innanzi al Collegio. In questa sede, il Presidente del Collegio ha esperito il tentativo di conciliazione invitando le parti personalmente ad illustrare le proprie posizioni in proposito. Il Collegio, preso atto dell’impossibilità di addivenire ad una conciliazione, ha assegnato alle parti i termini per il deposito di memorie, rinviando all’udienza del 20 marzo 2007, differita poi al 26 marzo 2007. In tale udienza le parti, ai sensi dell’art. 20.6 del Regolamento hanno consentito la proroga del termine di pronuncia del lodo fino al 23 aprile 2007 ed hanno svolto le proprie difese. All’esito il Collegio si è riservato. MOTIVI Il Collegio ritiene di dover accogliere l’eccezione pregiudiziale formulata dalla U.I.T.S. e di dover, conseguentemente, dichiarare l’inammissibilità dell’istanza proposta dal Sig. Carmine Guerriero. La U.I.T.S. ha eccepito, infatti, in via preliminare l’inammissibilità dell’istanza sotto due distinti profili ovvero per tardività e per carenza di interesse. Quanto al primo profilo, sostiene la difesa della U.I.T.S., la presente controversia ha ad oggetto il provvedimento con il quale il sig. Guerriero è stato destituito dalla carica di componente del Consiglio Direttivo della Sezione di Tiro a Segno di Eboli, comunicato all’istante nel mese di ottobre 2004. Al momento della proposizione della presente controversia, pertanto, il Sig. Guerriero era ampiamente decaduto dall’azione per decorso del termine perentorio di cui all’art. 5 del Regolamento della Camera. Avverso tali considerazioni la parte attrice oppone l’inidoneità della comunicazione del 26 ottobre 2004 ai fini del decorso del termine per l’impugnazione non avendo, lo stesso, mai avuto formale comunicazione, nelle forme della notificazione o della pubblicazione, del provvedimento di decadenza. Occorre, dunque, preliminarmente individuare l’esatta portata delle prescrizioni del Regolamento sui termini di decadenza dalla proposizione dell’azione, anche alla luce dei principi generali dell’ordinamento in materia. L’art. 5 del Regolamento prescrive che la controversia è sottoposta alla Camera “con istanza da presentare – a pena di decadenza – entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto o dell’atto da cui trae origine la controversia”. Il tenore letterale della norma, non lascia dubbi sulla sua interpretazione: essa commina la sanzione processuale della decadenza dall’azione alla mancata proposizione dell’istanza di conciliazione entro il termine, espressamente definito perentorio, di trenta giorni dalla conoscenza del fatto o dell’atto che si assume essere lesivo. La ratio della prescrizione è evidentemente quella di garantire l’esigenza di certezza del diritto. La previsione di un termine perentorio, entro il quale il soggetto che si ritenga leso da un atto reputato illegittimo debba proporre le azioni a tutela dei suoi diritti, è necessaria, infatti, al fine di evitare gravi situazioni di incertezza nei rapporti giuridici. Anche sotto il profilo teleologico, dunque, l’interpretazione della norma non lascia dubbi: il decorso del termine perentorio non può non dar luogo alla inevitabile conseguenza della decadenza dalla facoltà di adire l’Organo Camerale, pena la creazione di un inaccettabile stato di incertezza delle situazioni giuridiche soggettive. Nel caso sottoposto all’esame di questo Collegio il sig. Guerriero ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di destituzione in data 30 ottobre 2004. Con tale comunicazione ha avuto conoscenza del fatto di essere stato dichiarato decaduto. Da tale data, pertanto, ha iniziato a decorrere il termine per l’impugnazione con la inevitabile conseguenza che l’istante, al momento della proposizione della presente controversia, era ampiamente decaduto dal potere di proporla. Contrariamente argomentando si violerebbe la lettera della norma che facendo decorrere il termine perentorio per la proposizione dell’azione dalla conoscenza del fatto o dell’atto lesivo alcun riferimento fa alle modalità attraverso le quali tale conoscenza possa essere acquisita né richiede alcun adempimento formale. Una diversa interpretazione violerebbe, altresì, la stessa ratio legis, considerato che nella fattispecie il provvedimento comunicato è stato eseguito, il Sig. Guerriero ha cessato di ricoprire la carica di membro del Consiglio Direttivo della Sezione di Eboli, in sua sostituzione è stato nominato altro soggetto ed in questa composizione l’organo ha operato sin dall’ottobre 2004. Alcun rilievo può essere, pertanto, attribuito alla circostanza riferita dall’attore di non aver ricevuto la formale notifica del provvedimento di destituzione. Se, infatti, la chiara ed inequivoca formulazione della norma di cui al citato art. 5 del Regolamento consente di affermare che dalla data in cui l’istante ha avuto conoscenza dell’avvenuta sua destituzione è iniziato a decorrere il termine perentorio entro il quale lo stesso avrebbe dovuto adire l’Organo Camerale, tale interpretazione trova conforto anche nell’elaborazione giurisprudenziale in materia. E’, infatti, frutto di tale elaborazione il principio generale definitivamente affermato nella recente pronuncia del Consiglio di Stato secondo il quale la decorrenza del termine di impugnazione ha inizio dalla data di conoscenza dell’esistenza del provvedimento lesivo e non già dalla data di conoscenza del suo contenuto. Il Consiglio di Stato, ripercorrendo l’excursus giurisprudenziale ha chiarito, confermando le costanti ed univoche pronunce antecedenti, che la conoscenza dell’esistenza di un provvedimento potenzialmente lesivo e degli elementi essenziali del suo contenuto sono idonei a far decorrere il termine di impugnazione. (C.d.S., Sez. VI, Sent. n. 829/2006). Nel caso di specie, con la comunicazione ricevuta il 30 ottobre 2004, il sig. Guerriero ha avuto conoscenza dell’esistenza del provvedimento e dei suoi elementi essenziali, che si intendono conosciuti quando “il legittimato all’impugnativa abbia avuto la concreta possibilità di rendersi conto della lesività del provvedimento” (C. d. S., Sez. IV, Sent. n. 1462/1998). La circostanza, poi, che il sig. Guerriero abbia presentato, in data 11.02.06, istanza di reintegrazione nella carica di Consigliere Sezionale, rigettata con Delibera del Consiglio Direttivo dell’U.I.T.S. n. 36/06 dell’11.05.06 e che in seguito a tale delibera lo stesso ha proposto la presente controversia non è di per sé idonea a rimettere in termini l’attore. La Delibera, infatti, è un provvedimento meramente confermativo del precedente provvedimento di decadenza. Il rigetto dell’istanza di reintegrazione, presentata a distanza di circa due anni dal provvedimento di destituzione, costituisce, infatti, atto meramente confermativo del precedente atto lesivo non impugnato nei termini. Tale atto confermativo non è certamente idoneo a rimettere in termini l’attore ai fini dell’impugnazione, considerato che il termine non può non decorrere dalla data di conoscenza dell’atto che è a monte, il cui contenuto decisionale è immediatamente lesivo degli interessi dell’attore ed i cui vizi vengono fatti valere nel presente procedimento chiedendone la riforma. Tanto posto si ritiene di dover dichiarare l’inammissibilità dell’istanza arbitrale, ritenendo assorbite le altre questioni. La liquidazione degli onorari e delle spese di arbitrato segue il principio della soccombenza. In considerazione dell’assenza di statuizioni di merito, il Collegio ritiene equo disporre la compensazione tra le parti delle spese di difesa . PQM Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione - Dichiara inammissibile l’istanza di arbitrato formulata dal Sig. Carmine Guerriero con atto depositato in data 5 dicembre 2006, prot. n. 2193; - Condanna il sig. Carmine Guerriero al pagamento degli onorari e delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, che saranno liquidate come da Regolamento; - Compensa tra le parti le spese di lite; - Dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso in Roma, all’unanimità e in conferenza personale tra gli arbitri, in data 18 aprile 2007. Il Collegio Arbitrale F.to Angelo Piazza F.to Gaetano Caputi F.to Massimo Zaccheo
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