CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 18/07/2006 TRA Romano Malavolta e Teramo Calcio SpA contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Lega Nazionale Professionisti Serie C
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 18/07/2006 TRA Romano Malavolta e Teramo Calcio SpA
contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Lega Nazionale Professionisti Serie C
IL COLLEGIO ARBITRALE
composto dai signori:
prof. avv. Ferruccio Auletta - Presidente
avv. Mario Antonio Scino - Arbitro
cons. Silvestro Maria Russo - Arbitro
nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport (“Regolamento”),
nel procedimento -prot. n. 0647 del 25.05.2006- promosso
da
1. Romano Malavolta, nato a Roma il 3 settembre 1969 e residente in
Teramo alla Via Cavour n. 4
2. Teramo Calcio SpA, con sede in Teramo, alla Via Trento e Trieste
n. 8, in persona dell’ Amministratore delegato e legale rappresentante,
Sig. Giovanni Gallo,
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Prof. Stefano Vinti e Fabrizio
Pollari Maglietta del Foro di Roma ed Eduardo Chiacchio del Foro
di Napoli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma,
alla Via Emilia n. 88;
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Commissario
Straordinario, legale rappresentante p.t., Prof. Guido Rossi, con sede in
Roma, alla Via Gregorio Allegri n. 14, rappresentata e difesa dall’avv.
Mario Gallavotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, alla Via Po n. 9;
e nei confronti di
Lega Nazionale Professionisti Serie “C”, con sede in Firenze, Via
Pier Luigi da Palestrina, n. 18, in persona del Presidente e suo legale
rappresentante p.t., rag. Mario Macalli, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Bruno Biscotto e Maurizio Marino, presso il cui studio in Roma,
Via G. Pisanelli n. 40 è elettivamente domiciliata.
sulle conclusioni definitivamente precisate dalle parti (come da verbale
redatto dal sig. Andrea Gruttadauria, coadiutore del Segretario) all’
udienza del 26 giugno 2006, riunito in conferenza personale presso la
sede della Camera in Roma, stadio Olimpico – Gate 23, II piano, in data
26 giugno 2006 e 18 luglio 2006, ha, con voti unanimi degli arbitri, deliberato,
a norma dell’art. 19 del Regolamento approvato dal C.N. con delibera
n. 1303 del 3.2.2005, il seguente
L O D O
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il sig. Romano Malavolta e Teramo Calcio s.p.a., corrente in Teramo,
assumono d’essere il Presidente e, rispettivamente, la società di calcio
della città di Teramo, oggidì militante nel campionato nazionale di calcio
di serie C.
Il sig. Malavolta e consorte dichiarano altresì che, con atto del 4
maggio 2006, il Procuratore federale presso la FIGC li ha deferiti -il primo-
per «… violazione dell’art. 7comma 3 del Codice di Giustizia
Sportiva in relazione al paragrafo I lettera a/2, sub a) e sub b) del C.U. N.
189 /A del 15/3/2005, per aver simulato il ripianamento della carenza patrimoniale
della società che, allo stato, impediva l’ammissione al Campionato
2004/2005, con apparente finanziamento, postergato ed infruttifero,
da lui eseguito di euro 1.663.000,00, del quale in parte aveva restituzione
dalla società (euro 650.000,00) immediatamente dopo aver documentato
l’avvenuto ripianamento al Consiglio federale, ottenendo così
l'ammissione al Campionato…», e -la seconda- per «… le stesse violazioni
addebitate al suo legale rappresentante a titolo di responsabilità diretta,
la violazione dell’art. 2, comma 4 del Codice di giustizia sportiva…
».
Il sig. Malavolta e consorte hanno contestato tali addebiti, sotto vari
profili, con memoria ritualmente depositata.
Tuttavia, con delibera in data 12 maggio 2006 pubblicata nel C.U. n.
325/C, la Commissione disciplinare presso la Lega professionisti di serie
C, pronunciando in funzione di giudice di prime cure, ha inflitto a carico
del sig. Malavolta la sanzione di un anno d’inibizione ed a carico della
Teramo Calcio s.p.a. quattro punti di penalizzazione, da scontare nel
campionato in corso (2005/06). Tanto nella considerazione che, ad avviso
della Commissione, le operazioni di rifinanziamento della società a
suo tempo effettuate dal sig. Malavolta costituirono non già un versamento
in c/futuro aumento di capitale, con apporto finanziario definitivamente
acquisito al patrimonio della società stessa, bensì una copertura
meramente simulata delle perdite, sebbene nella specie ricorresse la vicenda
contemplata dal par. I, lett. b), § 5) del C.U. n. 189/A, ossia l'avvenuto
superamento della situazione ex art. 2447 c.c.
Avverso tale statuizione il sig. Malavolta e la Teramo Calcio s.p.a. si
son gravati innanzi alla Corte d’appello federale – CAF della FIGC, conferendo
il primo, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di tale
società, procura all’avv. Fabrizio Acronzio del Foro di Teramo.
Al riguardo, gli appellanti hanno dedotto in punto di diritto: A) – la
violazione delle norme sul contraddittorio e sul diritto di difesa, nonché
la mancata correlazione tra l’accusa ed i fatti addebitati nel provvedimento
sanzionatorio; B) – l’omessa motivazione su un punto decisivo
della controversia, prospettato dagli appellanti nella memoria difensiva
davanti al giudice di prime cure.
La CAF, con decisione assunta il 18 maggio 2006, ha dichiarato inammissibile
l’appello, «… ai sensi dell’art. 29, comma 1 C.G.S., perché
sottoscritto da persona non legittimata…».
Con istanza d’arbitrato in data 25 maggio 2006, il sig. Malavolta e
consorte di lite hanno adito la Camera di conciliazione ed arbitrato per lo
sport, sedente presso il CONI, convenendovi la FIGC ed impugnando
entrambe le decisioni degli organi di giustizia federale.
I ricorrenti, dopo aver contestato la statuizione d’inammissibilità e ribadito
la correttezza della procura ad litem rilasciata dal sig. Malavolti
all’avv. Acronzio, nonché la piena legittimazione al giudizio d’appello,
deducono in questa sede: A) – la violazione delle norme sul contraddittorio
e sul diritto di difesa, nonché la mancata correlazione tra l’accusa ed i
fatti addebitati nel provvedimento sanzionatorio; B) – l’omessa motivazione
su un punto decisivo della controversia, prospettato dagli appellanti
nella memoria difensiva davanti al giudice di prime cure; C) – la violazione
o falsa applicazione delle norme contenute nello Statuto, nel Codice
di giustizia sportiva, nelle NOIF e negli altri regolamenti adottati dal
Consiglio federale ex art. 33, lett. a) del C.G.S., nonché vizi di merito ex
art. 33, lett. d).
Resiste in questo giudizio arbitrale l’intimata FIGC, la quale eccepisce:
1) - l'inammssibilità della domanda d’arbitrato, perché introdotta
con un unico ricorso a fronte di posizioni non coincidenti e rivolte avverso
sanzioni eterogenee, fondate su distinti titoli di responsabilità e soggette
a differenti regimi impugnatori; 2) – l’inammissibilità della domanda
arbitrale proposta dalla Teramo Calcio s.p.a., non essendo la sanzione
della penalizzazione assoggettabile ad arbitrato, giusta quanto stabilito
dall’art. 27 dello Statuto FIGC; 3) – la separazione necessaria del
giudizio inerente al sig. Malavolta rispetto a quello della società, con
conseguente rimessione in termini della convenuta.
E’ intervenuta nel presente giudizio arbitrale la Lega nazionale professionisti
– LNP di serie C, con sede in Firenze, deducendo la propria
legittimazione all’intervento ed eccependo vari profili d’inammissibilità
e d’infondatezza della domanda arbitrale in esame.
All’udienza arbitrale del 26 giugno 2006, le parti, ivi incluso il terzo
ammesso a intervenire già nel corso dell’udienza del 21 giugno 2006
(come risulta dal relativo verbale), dopo aver rinunciato a tutti i termini,
hanno posto le loro conclusioni e, su loro conforme richiesta, il ricorso in
epigrafe è stato assunto in decisione dal Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Preliminare è l’esame inerente il diniego del giudizio di merito in
secondo grado presso la Corte d’appello federale (CAF); diniego motivato
nei confronti degli istanti, signor R. Malavolta e Teramo calcio s.p.a.,
sopra un duplice fondamento: che “il reclamo risulta essere stato sottoscritto
unicamente dal difensore”, e che il signor R. Malavolta “quanto
meno in proprio, non ha sottoscritto il reclamo né, essendo egli inibito,
avrebbe potuto sottoscriverlo quale legale rappresentante pro tempore
della Società”.
La decisione di inammissibilità adottata dalla CAF, però, è errata.
A margine dell’atto introduttivo del grado di appello è indiscutibilmente
apposta la sottoscrizione del signor R. Malavolta “in proprio e in
qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. della Teramo calcio
s.p.a.”; questa sottoscrizione ha essenziale finalità di costituire verso i
terzi il potere di procuratore dell’avv. Fabrizio Acronzio.
Non si tratta del “patrocinio” di cui si occupano gli artt. 82 ss. del codice
di procedura civile, quanto del mandato con rappresentanza di cui
all’art. 1704 c.c. Né si può negare che istituti generali del diritto civile,
qual è la rappresentanza (artt. 1387 c.c. ss.), siano interdetti nel sistema
di giustizia federale, che anzi abbondantemente attinge all’istituto della
“delega” delle parti a terzi “che le assistono” (per esempio: art. 30.8
CGS).
Peraltro, è noto che “l'attore, con la sottoscrizione della procura ‘ad
litem’, a margine o in calce alla citazione, fa proprio il contenuto negoziale
di quest'ultimo atto” (Cass. 18 novembre 2002, n. 16221), sicché il
reclamo, nella fattispecie, doveva essere senz’altro considerato ammissibile
(almeno) nella parte in cui era stato promosso nell’interesse del sig.
R. Malavolta “in proprio”.
In realtà, la scissione delle posizioni soggettive, nella medesima fattispecie,
rimaneva impedita dalla configurazione dell’illecito ritenuto dalla
decisione di prime cure: un illecito che, con lessico di mutuazione penalistica,
deve dirsi a concorso necessario, nel quale -cioè- la Società e il
suo Presidente hanno posto in essere un’attività negoziale (la dazione a
mutuo di parte del patrimonio sociale con reciproco acquisto di obbligazioni)
che ha integrato la violazione di quei “doveri ed obblighi generali”
di cui all’ art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS).
In casi del genere, la decisione non può che essere unica, essendo logicamente
incompatibile la divergenza di giudicati in rapporto alla medesima
“causa” ovvero, data pure la pluralità di “cause”, per il nesso di
pregiudizialità-dipendenza che le governa. E secondo il principio generale
che vige in materia di impugnazione, quando “la sentenza [è stata]
pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti”,
il giudice deve promuovere l’assunzione della qualità di parte anche
verso quei soggetti che tali non fossero ancora divenuti nella fase di
impugnazione, promuovendo l’integrazione del contraddittorio a norma
dell’ art. 331 c.p.c.
La CAF, peraltro, dal dovere di promuovere l’assunzione della qualità
di parte altresì del Teramo calcio s.p.a. (dopo che soltanto il sig. R.
Malavolta in proprio si era reso parte della fase di impugnazione per
quanto detto in precedenza) era virtualmente assolta stante “la dichiarazione
resa davanti alla CAF dal dott. Gallo, attuale legale rappresentante
pro-tempore”.
In altre parole, la CAF neppure avrebbe dovuto procedere ad apposita
integrazione del contraddittorio poiché l’integrità di quest’ultimo si era
spontanememente conseguita per via della suddetta dichiarazione di ratifica
del promovimento dell’appello, idonea di per sè a costituire la Società
quale altra parte necessaria del giudizio di secondo grado, il cui accesso
al merito si rendeva possibile, in ultimo, in ragione della tempestiva
impugnazione di almeno uno dei due litisconsorti necessari e della integrazione
del contraddittorio motu proprio attuata dalla parte inizalmente
rimasta inerte.
Che si tratti di principi generali appare indubitabile, come prova la
condivisione giurisprudenziale della massima secondo la quale “la tempestiva
notificazione dell'appello ad una sola delle parti necessarie del
giudizio di primo grado è condizione sufficiente per la sua ammissibilità,
potendo la parte istante integrare il contraddittorio in un momento successivo
ai sensi dell'art. 331 c.p.c.” (Consiglio Stato, sez. IV, 31 agosto
1988, n. 714).
2. – Rescissa la statuizione di secondo grado, e tuttavia non apparendo
praticabile -allo stato del sistema della giustizia sportiva- un ordinamento
circolare delle fasi endo- ed esofederali (in cui si soltanto si colloca
la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport), questo Collegio
deve assumere per intero il carico di decidere il merito della controversia
senza che sia prospettabile una statuizione di rinvio, del tipo disciplinato,
per occasioni del genere, dall’art. 32.5 CGS (“L’Organo di seconda istanza,
se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata
dall’Organo di primo grado, annulla la decisione impugnata e
rinvia per l’esame del merito all’Organo stesso”).
A tale riguardo, gli arbitri ritengono di non incorrere in alcuna extrapetizione
nel prendere a oggetto della propria cognizione la condotta così
come ritenuta nella decisione della Commissione disciplinare che ha irrogato
la sanzione.
È evidente, infatti, che mentre nel sistema dei gradi di giustizia endofederali
non avrebbe potuto il Giudice rimanere insensibile al denunciato
difetto di corrispondenza tra il fatto di cui alla contestazione mossa dal
Procuratore (con atto in data 17.3.2006, prot. n. 609.04/GC/pc) e quello
ritenuto in decisione, viceversa al thema decidendum del presente arbitrato,
siccome diverso da quello lì fissato unilateralmente e una volta per
tutte dal promotore di giustizia, appartiene senz’altro la condotta così
come ritenuta nella decisione della Commissione disciplinare.
Questo Collegio, insomma, deve valutare se sia legittimo e giusto aver
inflitto “al presidente Romano Malavolta [la sanzione] di un anno di
inibizione [e] per la Società Teramo Calcio s.p.a. quella di 4 punti di penalizzazione
da scontare nella classifica del Campionato in corso” in ragione
del fatto che “il prelevamento pressochè contestuale di un’ ingente
somma formalmente destinata a riportare nei limiti della correttezza richiesta
dalla CO.Vi.SO.C. la situazione patrimoniale della società è atto
surrettiziamente elusivo del rispetto delle norme poste dall'ordinamento
sportivo”.
3. – Tuttavia, in relazione all’arbitrabilità della controversia nella
parte relativa alla sanzione irrogata alla Società, rimane ancora da superare
l’eccezione sollevata dalla F.I.G.C.
Il tenore dell’art. 27.3 dello Statuto F.I.G.C. afferma che “non sono
soggette a procedimento di arbitrato le controversie di natura tecnico disciplinare
decise in via definitiva dagli organi di giustizia federali […]
che abbiano dato luogo a sanzioni […] comportanti […] penalizzazioni
in classifica”.
La fattispecie sub judice non è, a giudizio degli arbitri, una delle controversie
“di natura tecnico-disciplinare” alle quali allude la clausola statutaria
con finalità di sottrazione alla materia arbitrabile.
Nel CGS, avuto riguardo alle norme che pongono i precetti, vi è costante
autonomia nel trattamento delle “violazioni in materia gestionale
ed economica” rispetto all’ “illecito sportivo” senz’altro (artt. 25.6; 36
ss.).
Né diversamente lascia concludere la clausola statutaria recata
dall’art. 29.3 della Lega professionisti di serie C che, senza pregiudizio
in ordine al rapporto corrente tra le due clausole statutarie, non riporta
l’esclusione dalla materia arbitrabile fondata sul tipo di sanzione che qui
rileva, vale a dire la penalizzazione in classifica.
Tutto ciò appare sufficiente, senza attingere a fonti ulteriori tanto
meno di livello sovraordinato o primario, a postulare come necessaria
una soluzione di favore per l’arbitrabilità della specifica controversia.
L’eccezione in questione va, pertanto, respinta.
4. – Sul chiaro e inequivoco oggetto del giudizio, così come individuato
al precedente § 2., deve conclusivamente esprimersi il Collegio,
rimosso ogni impedimento.
Ritengono gli arbitri che la stessa affermazione contenuta nell’istanza
di arbitrato del sig. R. Malavolta e del Teramo calcio s.p.a. contenga elementi
idonei a confortare un giudizio di disvalore della condotta mediante
la quale il primo si è sostanzialmente ri-appropriato parte dei fondi
che pure dichiara essere stati versati “non per assicurare alla società
fonti di autofinanziamento di natura provvisoria” (pg. 12): riappropriazione
avvenuta, secondo la stessa prospettazione degli interessati, in
forma di mutuo concesso dalla Società al suo socio c.d. di riferimento.
Senza mettere in conto la legittimità o meno degli atti mediante i quali
si è caratterizzata l’operazione, certamente le modalità (ivi incluse la
sintomatica corrispondenza di alcuni importi) e i tempi in cui è avvenuta
provano che l’avvicendamento del versamento e dell’ immeditamente
(con)seguente prelievo (sia pure parziale) derivano da un concepimento
illecito, abbiano integrato un agire complessivamente improbo, essendosi
risolto il finanziamento iniziale in un apporto provvisorio, viceversa essendo
stato prescritto dagli organi federali di provvedere in buona sostanza
a una stabile e durevole patrimonializzazione che potesse riuscire
di garanzia effettiva per la sopportazione di tutti gli impegni della stagione
agonistica.
La condotta incontrovertibilmente tenuta è suscettibile di un'evidenza:
che l’intendimento di osservare il precetto di ricapitalizzazione della
Società sia stato slealmente alterato nel senso che alla manifestazione
dell’osservanza stessa non corrispondesse la realtà delle cose, già diversamente
concepita.
L’ordinamento particolare, del resto, non può consentire che comportamenti
assunti sotto l’egida finanche della legittimità possano sostanziare
forme abusive di partecipazione ai fenomeni sportivi, tanto che la
clausola generale di lealtà (art. 1 CGS) deve rappresentare la fonte di costante
riempimento dei doveri di condotta non rivenienti da altri e più
specifici precetti, così escludendo che la legittimità di un comportamento
possa per ciò soltanto farlo ritenere anche leale, ovvero che la lealtà dei
comportamenti si risolva nell’osservanza soltanto dei precetti analiticamente
apposti per le diverse forme di partecipazione sportiva. Lungi dal
voler ridurre, perciò, l’idea di lealtà sportiva alla mera osservanza formale
delle regole, questo Collegio deve confermare il giudizio sostanzialmente
negativo della condotta sub judice, alla cui redenzione, per quanto
detto, neppure gioverebbe quel conforto di legittimità di diritto civile che
la difesa interessata ha puntualmente prospettato.
Dunque, la condotta, che è incontroversa tra le parti nella misura che
è all’esame di questo Collegio, appare meritevole di sanzione.
Nella vicenda, non può essere obliterato che, nonostante l’errato diniego
da parte della CAF dell’esame di merito delle posizioni di entrambi
i soggetti sanzionati, la delibera della Commissione disciplinare in virtù
della quale (quasi impropria “ultima istanza”: art. 26.1 CGS) permane
l’inibizione del sig. Malavolta ed è stata anche giustificata
l’estromissione dai c.d. play-off del campionato di serie C1 del Teramo
calcio s.p.a., ha prodotto alcuni effetti irreversibili.
Si tratta di effetti nei quali il Collegio ritiene possano in buona misura
esaurirsi i contenuti equi delle sanzioni: sanzioni che, pertanto, vanno
dichiarate legittime, con salvezza degli effetti dalle stesse prodotti sino
alla data di deposito del presente lodo, sicchè il periodo di inibizione riferito
al sig. R. Malavolta deve intendersi corrispondentemente ridotto .
5. – La reciproca soccombenza delle parti principali e la natura della
posizione virtualmente non avversaria (di alcuna di quelle) tenuta dal
terzo ammesso all’intervento (posizione in ispecie denotata anche dal
comportamento di rinuncia ai termini in suo favore previsti dopo l'ingresso
in causa) inducono a una integrale compensazione delle spese del
procedimento e per assistenza difensiva tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia promossa
da Romano Malavolta e Teramo calcio s.p.a. contro la Federazione Italiana
Giuoco Calcio e con l’intervento della Lega Professionisti Serie
“C”, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) - in parziale accoglimento della “istanza di arbitrato”, riforma la
decisione della CAF di cui al Comunicato ufficiale n. 59/C del
19.5.2006, e, decidendo nel merito, dichiara legittime le sanzioni già
applicate con delibera della Commissione disciplinare della Lega
Professionisti di serie C di cui al comunicato ufficiale n. 325/C del
12.5.2006, ridotta quella del signor Romano Malavolta nei sensi di
dotta quella del signor Romano Malavolta nei sensi di cui in motivazione;
b) - dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese del procedimento
e per assistenza difensiva;
c) - dichiara le parti tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al
pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, e
della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport.
Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli
arbitri riuniti presso la sede dell’arbitrato in data 26 giugno 2006 e 18 luglio
2006, e quivi contestualmente sottoscritto in numero di quattro originali.
F.to Ferruccio Auletta - Presidente
F.to Mario Antonio Scino - Arbitro
F.to Silvestro Maria Russo - Arbitro