CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 18/07/2006 TRA Romano Malavolta e Teramo Calcio SpA contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Lega Nazionale Professionisti Serie C

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 18/07/2006 TRA Romano Malavolta e Teramo Calcio SpA contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Lega Nazionale Professionisti Serie C IL COLLEGIO ARBITRALE composto dai signori: prof. avv. Ferruccio Auletta - Presidente avv. Mario Antonio Scino - Arbitro cons. Silvestro Maria Russo - Arbitro nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Regolamento”), nel procedimento -prot. n. 0647 del 25.05.2006- promosso da 1. Romano Malavolta, nato a Roma il 3 settembre 1969 e residente in Teramo alla Via Cavour n. 4 2. Teramo Calcio SpA, con sede in Teramo, alla Via Trento e Trieste n. 8, in persona dell’ Amministratore delegato e legale rappresentante, Sig. Giovanni Gallo, entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Prof. Stefano Vinti e Fabrizio Pollari Maglietta del Foro di Roma ed Eduardo Chiacchio del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, alla Via Emilia n. 88; contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Commissario Straordinario, legale rappresentante p.t., Prof. Guido Rossi, con sede in Roma, alla Via Gregorio Allegri n. 14, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Gallavotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Via Po n. 9; e nei confronti di Lega Nazionale Professionisti Serie “C”, con sede in Firenze, Via Pier Luigi da Palestrina, n. 18, in persona del Presidente e suo legale rappresentante p.t., rag. Mario Macalli, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Biscotto e Maurizio Marino, presso il cui studio in Roma, Via G. Pisanelli n. 40 è elettivamente domiciliata. sulle conclusioni definitivamente precisate dalle parti (come da verbale redatto dal sig. Andrea Gruttadauria, coadiutore del Segretario) all’ udienza del 26 giugno 2006, riunito in conferenza personale presso la sede della Camera in Roma, stadio Olimpico – Gate 23, II piano, in data 26 giugno 2006 e 18 luglio 2006, ha, con voti unanimi degli arbitri, deliberato, a norma dell’art. 19 del Regolamento approvato dal C.N. con delibera n. 1303 del 3.2.2005, il seguente L O D O FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Il sig. Romano Malavolta e Teramo Calcio s.p.a., corrente in Teramo, assumono d’essere il Presidente e, rispettivamente, la società di calcio della città di Teramo, oggidì militante nel campionato nazionale di calcio di serie C. Il sig. Malavolta e consorte dichiarano altresì che, con atto del 4 maggio 2006, il Procuratore federale presso la FIGC li ha deferiti -il primo- per «… violazione dell’art. 7comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al paragrafo I lettera a/2, sub a) e sub b) del C.U. N. 189 /A del 15/3/2005, per aver simulato il ripianamento della carenza patrimoniale della società che, allo stato, impediva l’ammissione al Campionato 2004/2005, con apparente finanziamento, postergato ed infruttifero, da lui eseguito di euro 1.663.000,00, del quale in parte aveva restituzione dalla società (euro 650.000,00) immediatamente dopo aver documentato l’avvenuto ripianamento al Consiglio federale, ottenendo così l'ammissione al Campionato…», e -la seconda- per «… le stesse violazioni addebitate al suo legale rappresentante a titolo di responsabilità diretta, la violazione dell’art. 2, comma 4 del Codice di giustizia sportiva… ». Il sig. Malavolta e consorte hanno contestato tali addebiti, sotto vari profili, con memoria ritualmente depositata. Tuttavia, con delibera in data 12 maggio 2006 pubblicata nel C.U. n. 325/C, la Commissione disciplinare presso la Lega professionisti di serie C, pronunciando in funzione di giudice di prime cure, ha inflitto a carico del sig. Malavolta la sanzione di un anno d’inibizione ed a carico della Teramo Calcio s.p.a. quattro punti di penalizzazione, da scontare nel campionato in corso (2005/06). Tanto nella considerazione che, ad avviso della Commissione, le operazioni di rifinanziamento della società a suo tempo effettuate dal sig. Malavolta costituirono non già un versamento in c/futuro aumento di capitale, con apporto finanziario definitivamente acquisito al patrimonio della società stessa, bensì una copertura meramente simulata delle perdite, sebbene nella specie ricorresse la vicenda contemplata dal par. I, lett. b), § 5) del C.U. n. 189/A, ossia l'avvenuto superamento della situazione ex art. 2447 c.c. Avverso tale statuizione il sig. Malavolta e la Teramo Calcio s.p.a. si son gravati innanzi alla Corte d’appello federale – CAF della FIGC, conferendo il primo, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di tale società, procura all’avv. Fabrizio Acronzio del Foro di Teramo. Al riguardo, gli appellanti hanno dedotto in punto di diritto: A) – la violazione delle norme sul contraddittorio e sul diritto di difesa, nonché la mancata correlazione tra l’accusa ed i fatti addebitati nel provvedimento sanzionatorio; B) – l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dagli appellanti nella memoria difensiva davanti al giudice di prime cure. La CAF, con decisione assunta il 18 maggio 2006, ha dichiarato inammissibile l’appello, «… ai sensi dell’art. 29, comma 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata…». Con istanza d’arbitrato in data 25 maggio 2006, il sig. Malavolta e consorte di lite hanno adito la Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport, sedente presso il CONI, convenendovi la FIGC ed impugnando entrambe le decisioni degli organi di giustizia federale. I ricorrenti, dopo aver contestato la statuizione d’inammissibilità e ribadito la correttezza della procura ad litem rilasciata dal sig. Malavolti all’avv. Acronzio, nonché la piena legittimazione al giudizio d’appello, deducono in questa sede: A) – la violazione delle norme sul contraddittorio e sul diritto di difesa, nonché la mancata correlazione tra l’accusa ed i fatti addebitati nel provvedimento sanzionatorio; B) – l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dagli appellanti nella memoria difensiva davanti al giudice di prime cure; C) – la violazione o falsa applicazione delle norme contenute nello Statuto, nel Codice di giustizia sportiva, nelle NOIF e negli altri regolamenti adottati dal Consiglio federale ex art. 33, lett. a) del C.G.S., nonché vizi di merito ex art. 33, lett. d). Resiste in questo giudizio arbitrale l’intimata FIGC, la quale eccepisce: 1) - l'inammssibilità della domanda d’arbitrato, perché introdotta con un unico ricorso a fronte di posizioni non coincidenti e rivolte avverso sanzioni eterogenee, fondate su distinti titoli di responsabilità e soggette a differenti regimi impugnatori; 2) – l’inammissibilità della domanda arbitrale proposta dalla Teramo Calcio s.p.a., non essendo la sanzione della penalizzazione assoggettabile ad arbitrato, giusta quanto stabilito dall’art. 27 dello Statuto FIGC; 3) – la separazione necessaria del giudizio inerente al sig. Malavolta rispetto a quello della società, con conseguente rimessione in termini della convenuta. E’ intervenuta nel presente giudizio arbitrale la Lega nazionale professionisti – LNP di serie C, con sede in Firenze, deducendo la propria legittimazione all’intervento ed eccependo vari profili d’inammissibilità e d’infondatezza della domanda arbitrale in esame. All’udienza arbitrale del 26 giugno 2006, le parti, ivi incluso il terzo ammesso a intervenire già nel corso dell’udienza del 21 giugno 2006 (come risulta dal relativo verbale), dopo aver rinunciato a tutti i termini, hanno posto le loro conclusioni e, su loro conforme richiesta, il ricorso in epigrafe è stato assunto in decisione dal Collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. – Preliminare è l’esame inerente il diniego del giudizio di merito in secondo grado presso la Corte d’appello federale (CAF); diniego motivato nei confronti degli istanti, signor R. Malavolta e Teramo calcio s.p.a., sopra un duplice fondamento: che “il reclamo risulta essere stato sottoscritto unicamente dal difensore”, e che il signor R. Malavolta “quanto meno in proprio, non ha sottoscritto il reclamo né, essendo egli inibito, avrebbe potuto sottoscriverlo quale legale rappresentante pro tempore della Società”. La decisione di inammissibilità adottata dalla CAF, però, è errata. A margine dell’atto introduttivo del grado di appello è indiscutibilmente apposta la sottoscrizione del signor R. Malavolta “in proprio e in qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. della Teramo calcio s.p.a.”; questa sottoscrizione ha essenziale finalità di costituire verso i terzi il potere di procuratore dell’avv. Fabrizio Acronzio. Non si tratta del “patrocinio” di cui si occupano gli artt. 82 ss. del codice di procedura civile, quanto del mandato con rappresentanza di cui all’art. 1704 c.c. Né si può negare che istituti generali del diritto civile, qual è la rappresentanza (artt. 1387 c.c. ss.), siano interdetti nel sistema di giustizia federale, che anzi abbondantemente attinge all’istituto della “delega” delle parti a terzi “che le assistono” (per esempio: art. 30.8 CGS). Peraltro, è noto che “l'attore, con la sottoscrizione della procura ‘ad litem’, a margine o in calce alla citazione, fa proprio il contenuto negoziale di quest'ultimo atto” (Cass. 18 novembre 2002, n. 16221), sicché il reclamo, nella fattispecie, doveva essere senz’altro considerato ammissibile (almeno) nella parte in cui era stato promosso nell’interesse del sig. R. Malavolta “in proprio”. In realtà, la scissione delle posizioni soggettive, nella medesima fattispecie, rimaneva impedita dalla configurazione dell’illecito ritenuto dalla decisione di prime cure: un illecito che, con lessico di mutuazione penalistica, deve dirsi a concorso necessario, nel quale -cioè- la Società e il suo Presidente hanno posto in essere un’attività negoziale (la dazione a mutuo di parte del patrimonio sociale con reciproco acquisto di obbligazioni) che ha integrato la violazione di quei “doveri ed obblighi generali” di cui all’ art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS). In casi del genere, la decisione non può che essere unica, essendo logicamente incompatibile la divergenza di giudicati in rapporto alla medesima “causa” ovvero, data pure la pluralità di “cause”, per il nesso di pregiudizialità-dipendenza che le governa. E secondo il principio generale che vige in materia di impugnazione, quando “la sentenza [è stata] pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti”, il giudice deve promuovere l’assunzione della qualità di parte anche verso quei soggetti che tali non fossero ancora divenuti nella fase di impugnazione, promuovendo l’integrazione del contraddittorio a norma dell’ art. 331 c.p.c. La CAF, peraltro, dal dovere di promuovere l’assunzione della qualità di parte altresì del Teramo calcio s.p.a. (dopo che soltanto il sig. R. Malavolta in proprio si era reso parte della fase di impugnazione per quanto detto in precedenza) era virtualmente assolta stante “la dichiarazione resa davanti alla CAF dal dott. Gallo, attuale legale rappresentante pro-tempore”. In altre parole, la CAF neppure avrebbe dovuto procedere ad apposita integrazione del contraddittorio poiché l’integrità di quest’ultimo si era spontanememente conseguita per via della suddetta dichiarazione di ratifica del promovimento dell’appello, idonea di per sè a costituire la Società quale altra parte necessaria del giudizio di secondo grado, il cui accesso al merito si rendeva possibile, in ultimo, in ragione della tempestiva impugnazione di almeno uno dei due litisconsorti necessari e della integrazione del contraddittorio motu proprio attuata dalla parte inizalmente rimasta inerte. Che si tratti di principi generali appare indubitabile, come prova la condivisione giurisprudenziale della massima secondo la quale “la tempestiva notificazione dell'appello ad una sola delle parti necessarie del giudizio di primo grado è condizione sufficiente per la sua ammissibilità, potendo la parte istante integrare il contraddittorio in un momento successivo ai sensi dell'art. 331 c.p.c.” (Consiglio Stato, sez. IV, 31 agosto 1988, n. 714). 2. – Rescissa la statuizione di secondo grado, e tuttavia non apparendo praticabile -allo stato del sistema della giustizia sportiva- un ordinamento circolare delle fasi endo- ed esofederali (in cui si soltanto si colloca la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport), questo Collegio deve assumere per intero il carico di decidere il merito della controversia senza che sia prospettabile una statuizione di rinvio, del tipo disciplinato, per occasioni del genere, dall’art. 32.5 CGS (“L’Organo di seconda istanza, se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’Organo di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia per l’esame del merito all’Organo stesso”). A tale riguardo, gli arbitri ritengono di non incorrere in alcuna extrapetizione nel prendere a oggetto della propria cognizione la condotta così come ritenuta nella decisione della Commissione disciplinare che ha irrogato la sanzione. È evidente, infatti, che mentre nel sistema dei gradi di giustizia endofederali non avrebbe potuto il Giudice rimanere insensibile al denunciato difetto di corrispondenza tra il fatto di cui alla contestazione mossa dal Procuratore (con atto in data 17.3.2006, prot. n. 609.04/GC/pc) e quello ritenuto in decisione, viceversa al thema decidendum del presente arbitrato, siccome diverso da quello lì fissato unilateralmente e una volta per tutte dal promotore di giustizia, appartiene senz’altro la condotta così come ritenuta nella decisione della Commissione disciplinare. Questo Collegio, insomma, deve valutare se sia legittimo e giusto aver inflitto “al presidente Romano Malavolta [la sanzione] di un anno di inibizione [e] per la Società Teramo Calcio s.p.a. quella di 4 punti di penalizzazione da scontare nella classifica del Campionato in corso” in ragione del fatto che “il prelevamento pressochè contestuale di un’ ingente somma formalmente destinata a riportare nei limiti della correttezza richiesta dalla CO.Vi.SO.C. la situazione patrimoniale della società è atto surrettiziamente elusivo del rispetto delle norme poste dall'ordinamento sportivo”. 3. – Tuttavia, in relazione all’arbitrabilità della controversia nella parte relativa alla sanzione irrogata alla Società, rimane ancora da superare l’eccezione sollevata dalla F.I.G.C. Il tenore dell’art. 27.3 dello Statuto F.I.G.C. afferma che “non sono soggette a procedimento di arbitrato le controversie di natura tecnico disciplinare decise in via definitiva dagli organi di giustizia federali […] che abbiano dato luogo a sanzioni […] comportanti […] penalizzazioni in classifica”. La fattispecie sub judice non è, a giudizio degli arbitri, una delle controversie “di natura tecnico-disciplinare” alle quali allude la clausola statutaria con finalità di sottrazione alla materia arbitrabile. Nel CGS, avuto riguardo alle norme che pongono i precetti, vi è costante autonomia nel trattamento delle “violazioni in materia gestionale ed economica” rispetto all’ “illecito sportivo” senz’altro (artt. 25.6; 36 ss.). Né diversamente lascia concludere la clausola statutaria recata dall’art. 29.3 della Lega professionisti di serie C che, senza pregiudizio in ordine al rapporto corrente tra le due clausole statutarie, non riporta l’esclusione dalla materia arbitrabile fondata sul tipo di sanzione che qui rileva, vale a dire la penalizzazione in classifica. Tutto ciò appare sufficiente, senza attingere a fonti ulteriori tanto meno di livello sovraordinato o primario, a postulare come necessaria una soluzione di favore per l’arbitrabilità della specifica controversia. L’eccezione in questione va, pertanto, respinta. 4. – Sul chiaro e inequivoco oggetto del giudizio, così come individuato al precedente § 2., deve conclusivamente esprimersi il Collegio, rimosso ogni impedimento. Ritengono gli arbitri che la stessa affermazione contenuta nell’istanza di arbitrato del sig. R. Malavolta e del Teramo calcio s.p.a. contenga elementi idonei a confortare un giudizio di disvalore della condotta mediante la quale il primo si è sostanzialmente ri-appropriato parte dei fondi che pure dichiara essere stati versati “non per assicurare alla società fonti di autofinanziamento di natura provvisoria” (pg. 12): riappropriazione avvenuta, secondo la stessa prospettazione degli interessati, in forma di mutuo concesso dalla Società al suo socio c.d. di riferimento. Senza mettere in conto la legittimità o meno degli atti mediante i quali si è caratterizzata l’operazione, certamente le modalità (ivi incluse la sintomatica corrispondenza di alcuni importi) e i tempi in cui è avvenuta provano che l’avvicendamento del versamento e dell’ immeditamente (con)seguente prelievo (sia pure parziale) derivano da un concepimento illecito, abbiano integrato un agire complessivamente improbo, essendosi risolto il finanziamento iniziale in un apporto provvisorio, viceversa essendo stato prescritto dagli organi federali di provvedere in buona sostanza a una stabile e durevole patrimonializzazione che potesse riuscire di garanzia effettiva per la sopportazione di tutti gli impegni della stagione agonistica. La condotta incontrovertibilmente tenuta è suscettibile di un'evidenza: che l’intendimento di osservare il precetto di ricapitalizzazione della Società sia stato slealmente alterato nel senso che alla manifestazione dell’osservanza stessa non corrispondesse la realtà delle cose, già diversamente concepita. L’ordinamento particolare, del resto, non può consentire che comportamenti assunti sotto l’egida finanche della legittimità possano sostanziare forme abusive di partecipazione ai fenomeni sportivi, tanto che la clausola generale di lealtà (art. 1 CGS) deve rappresentare la fonte di costante riempimento dei doveri di condotta non rivenienti da altri e più specifici precetti, così escludendo che la legittimità di un comportamento possa per ciò soltanto farlo ritenere anche leale, ovvero che la lealtà dei comportamenti si risolva nell’osservanza soltanto dei precetti analiticamente apposti per le diverse forme di partecipazione sportiva. Lungi dal voler ridurre, perciò, l’idea di lealtà sportiva alla mera osservanza formale delle regole, questo Collegio deve confermare il giudizio sostanzialmente negativo della condotta sub judice, alla cui redenzione, per quanto detto, neppure gioverebbe quel conforto di legittimità di diritto civile che la difesa interessata ha puntualmente prospettato. Dunque, la condotta, che è incontroversa tra le parti nella misura che è all’esame di questo Collegio, appare meritevole di sanzione. Nella vicenda, non può essere obliterato che, nonostante l’errato diniego da parte della CAF dell’esame di merito delle posizioni di entrambi i soggetti sanzionati, la delibera della Commissione disciplinare in virtù della quale (quasi impropria “ultima istanza”: art. 26.1 CGS) permane l’inibizione del sig. Malavolta ed è stata anche giustificata l’estromissione dai c.d. play-off del campionato di serie C1 del Teramo calcio s.p.a., ha prodotto alcuni effetti irreversibili. Si tratta di effetti nei quali il Collegio ritiene possano in buona misura esaurirsi i contenuti equi delle sanzioni: sanzioni che, pertanto, vanno dichiarate legittime, con salvezza degli effetti dalle stesse prodotti sino alla data di deposito del presente lodo, sicchè il periodo di inibizione riferito al sig. R. Malavolta deve intendersi corrispondentemente ridotto . 5. – La reciproca soccombenza delle parti principali e la natura della posizione virtualmente non avversaria (di alcuna di quelle) tenuta dal terzo ammesso all’intervento (posizione in ispecie denotata anche dal comportamento di rinuncia ai termini in suo favore previsti dopo l'ingresso in causa) inducono a una integrale compensazione delle spese del procedimento e per assistenza difensiva tra tutte le parti. P.Q.M. Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia promossa da Romano Malavolta e Teramo calcio s.p.a. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e con l’intervento della Lega Professionisti Serie “C”, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) - in parziale accoglimento della “istanza di arbitrato”, riforma la decisione della CAF di cui al Comunicato ufficiale n. 59/C del 19.5.2006, e, decidendo nel merito, dichiara legittime le sanzioni già applicate con delibera della Commissione disciplinare della Lega Professionisti di serie C di cui al comunicato ufficiale n. 325/C del 12.5.2006, ridotta quella del signor Romano Malavolta nei sensi di dotta quella del signor Romano Malavolta nei sensi di cui in motivazione; b) - dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva; c) - dichiara le parti tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, e della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport. Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la sede dell’arbitrato in data 26 giugno 2006 e 18 luglio 2006, e quivi contestualmente sottoscritto in numero di quattro originali. F.to Ferruccio Auletta - Presidente F.to Mario Antonio Scino - Arbitro F.to Silvestro Maria Russo - Arbitro
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