CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 20 aprile 2007 – Roma Softball Club ASD contro Federazione Italiana Baseball Softball

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 20 aprile 2007 – Roma Softball Club ASD contro Federazione Italiana Baseball Softball LODO ARBITRALE IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE PROF. FULCO LANCHESTER – ARBITRO AVV. MARIO ANTONIO SCINO – ARBITRO nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (Regolamento), nel procedimento di arbitrato (prot. N. 2249 del 15 dicembre 2006) promosso da: Roma Softball Club ASD, nella persona del Presidente p.t., Avv. Massimo Vergara Caffarelli, che la rappresenta e difende, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla Via Boncompagni n. 47 (tel. 06.42020240 / fax 06.42390531) attore CONTRO Federazione Italiana Baseball Softball, in persona del Presidente Federale Sig. Riccardo Fraccari, rappresentata e difesa dall’Avv. Nuri Venturelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Piazza Apollodoro n. 26 (tel. 06.3218226 – 06.3207701 / fax 06.3213383) convenuta FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO In data 26 settembre 2006 la Commissione Nazionale Attività Amatoriale, istituita nell’ambito della Federazione Italiana Baseball Softball, deliberava a carico di Roma Softball Club ASD la perdita della gara con il punteggio di 7 a 0 per il Typewriters Novara, con riferimento all’incontro svoltosi tra dette squadre in data 24 settembre 2006, reputando che: «[…] la regola dell’obbligo di schierare un’atleta donna non adduca alcun malinteso. Detta donna debba essere presente sia nella fase di difesa si in quella di attacco. Quando si definisce “schierare in campo” non si può fare riferimento solo alla fase di difesa perché gli atleti sono sul campo anche nella fase di attacco. Quando si parla del c.d. buco si specifica che ci sarà l’out automatico quindi il riferimento è chiaramente alla battuta. Quando si dice che la donna può essere sostituita come battitore da altra donna si presuppone che la donna debba presentarsi nel box di battuta. Anche se nelle ultime versioni del regolamento tecnico il battitore designato non viene più chiamato in questo modo e non si usa più per definirlo la parola sostituto, la frase “ogni altra forma di sostituzione” prefigura questa tipologia di avvicendamento […]». Contro tale decisione, Roma Softball Club ASD proponeva istanza di conciliazione innanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale dinanzi al medesimo organo. All’udienza del 7 novembre 2006, era presente solo la ricorrente, assistita dal proprio difensore, mentre nessuno compariva per la F.I.B.S. In quella sede, il Conciliatore Prof. Francesco Tufarelli, dato atto dell’assenza dei rappresentanti della Federazione, rinviava il procedimento al giorno 15 novembre 2006. Anche in tale data la Federazione Italiana Baseball Softball non compariva, inviando, tuttavia, una nota con la quale esponeva la propria posizione in merito al caso oggetto della conciliazione. Il Conciliatore, pertanto, preso atto del mancato accordo tra le parti, dichiarava estinta la procedura conciliativa. Con atto depositato in data 15 dicembre 2006, prot. n. 2249, Roma Softball Club ASD proponeva istanza di arbitrato dinanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport. Il 3 gennaio 2007, il Presidente della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, visti gli artt. 12 dello Statuto del CONI e 23 comma 1 del Regolamento della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, nominava i seguenti Arbitri: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente), Prof. Fulco Lanchester (Arbitro) e Avv. Mario Antonio Scino (Arbitro). Gli Arbitri nominati esprimevano l’accettazione di cui all’art. 14 del Regolamento e, successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 7 febbraio 2007 presso la sede dell’arbitrato. Roma Softball Club ASD formulava, nella propria istanza di arbitrato, le seguenti conclusioni: «[…] In via principale: a) l’annullamento della pronuncia della Commissione Attività Amatoriale della Federazione Italiana Baseball Softball del 26 settembre 2006; b) l’omologazione della gara del 24 settembre 2006 tra i Typewriters Novara e la Roma Softball Club, con la vittoria 19-4 a favore di quest’ultima, così confermando il risultato del campo; c) la revoca dell’assegnazione del titolo di Campione Nazionale Amatori Fastpitch 2006; d) l’organizzazione, a cura e spese della resistente, della finale del Campionato Italiano Amatori Softball Fastpitch 2006 tra l’istante e il Santo Domingo Desio. In via subordinata: disporre la ripetizione dell’incontro tra i Typewriters Softball Club Novara e la Roma Softball Club e in caso di vittoria dell’istante l’organizzazione, a cura e spese della resistente, della finale del Campionato Italiano Amatori Softball Fastpitch 2006 tra la società istante e il Santo Domingo Desio. In via ulteriormente subordinata: condannare la Federazione Italiana Baseball Softball al risarcimento a favore della Roma Softball Club della somma di € 35.000,00 per tutti i danni dalla stessa patiti, sia sulla base della documentazione depositata sia, per ciò che riguarda il c.d. danno indiretto da perdita di chance, in via equitativa ex art. 1226 c.c. Il tutto con vittoria di diritti, onorari e spese per la difesa e per i diritti, onorari e spese del collegio arbitrale oltre spese del procedimento di conciliazione […]». Con atto del 22 dicembre 2006, la Federazione Italiana Baseball Softball si costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti conclusioni: «[…] In via preliminare, ai sensi dell’art. 8, comma 5 del Regolamento della Camera: - dichiarare inammissibile ed improcedibile l’avverso ricorso per inesistenza di valida clausola arbitrale e, comunque per proprio difetto di competenza e giurisdizione. Sempre in via preliminare: - dichiarare inammissibile e non ulteriormente procedibile l’avversa azione per violazione delle norme sul litis consortio necessario ove non venga integrato il contraddittorio, mediante chiamata in giudizio della soc. Typewriters Softball Team Novara, Santo Domingo Desio, All Blacks Ozzano alle quali la controversia è comune atteso che si chiede l’annullamento di competizione alle quali tali squadre hanno partecipato. Nel merito: nella denegata ipotesi il ricorso sia ritenuto procedibile e sussistente la giurisdizione e competenza della Camera: - dichiarare inammissibile l’avverso ricorso per assoluta genericità, insanabile difetto di forma e/o, comunque, per carenza di legittimazione passiva della F.I.B.S.; - respingere in ogni caso ogni e qualsivoglia pretesa della ricorrente perché infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata; - porre a carico della ricorrente ogni spesa del giudizio arbitrale nonché ogni spesa competenza ed onorario di difesa […]». All’udienza del 7 febbraio 2007, dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, si svolgeva, nel rispetto del principio del contraddittorio, la discussione. All’esito, il Collegio si riservava e assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie conclusive e delle repliche. MOTIVI 1. Il Collegio è chiamato ad esaminare, in primo luogo, le eccezioni preliminari formulate dalla parte resistente. La difesa della Federazione deduce l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso per difetto di valido accordo arbitrale ovvero per difetto di competenza e giurisdizione. In subordine, rileva in via preliminare l’improcedibilità del ricorso per violazione del litis consortio necessario. Quanto al primo motivo, richiamando il contenuto dell’art. 52 dello Statuto F.I.B.S., si afferma che tale disposizione « […] regolamenta in modo espresso che la procedura di ricorso alla Camera di Conciliazione e Arbitrato del Coni è esperibile solo nella ipotesi di “soggetti affiliati e/o tesserati” escludendo quindi l’ipotesi di “Enti Aderenti”. Inoltre, dalla stessa norma statutaria viene esclusa la possibilità della procedura arbitrale per i provvedimenti soggetti ad impugnazione nell’ambito federale. Nel caso di specie ove la controparte avesse ritenuta la Commissione Attività Amatoriali, organo competente ad irrogare la sanzione della perdita della gara, avrebbe dovuto impugnare la decisione avanti alla Commissione di Appello Federale, Giudice di Giustizia di II° grado. L’omessa tempestiva impugnazione, ove si ritenga che il provvedimento abbia natura di sanzione, renderebbe non più impugnabile il provvedimento medesimo o comunque non legittimerebbe, a posteriore, la competenza del Collegio Arbitrale della Ecc.ma Camera adita [...]». In tal senso militerebbe anche l’art. 12 dello Statuto del C.O.N.I, che prevede la procedura arbitrale solo nel caso di controversie tra Federazioni sportive e soggetti affiliati, tesserati o licenziati. La difesa della parte resistente, inoltre, deduce l’incompetenza e il difetto di giurisdizione della Camera sotto altro profilo. Ad avviso della F.I.B.S., infatti, le materie nelle quali sarebbe esperibili il rimedio arbitrale, ai sensi del D.L. 18 giugno 2003, n. 220, modificato dalla Legge 17 ottobre 2003, n. 280, sarebbero esclusivamente quelle richiamate dall’art. 8, comma 1, del Regolamento della Camera. Il caso che qui occupa non rientrerebbe in nessuna di tali materie. 2. Su tali temi, la parte ricorrente, nei propri scritti difensivi, ha osservato che «[…] il provvedimento della Commissione Nazionale Amatori risulta inappellabile e quindi da considerarsi tra quelli rientranti nelle ipotesi prevista all’art. 3 sub 1 c) del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport del C.O.N.I. […]». D’altra parte, Roma Softball Club ha affermato che «[…] in assenza di ulteriori preclusioni esplicite, agli enti aderenti debba incontrovertibilmente riconoscersi, tra gli atri, il diritto di adire la camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport istituita presso il CONI […]». 3. L’eccezione della Federazione è fondata e deve, pertanto, essere accolta. A mente dell’art. 12, comma 3°, dello Statuto del C.O.N.I., «[…] La Camera ha competenza, con pronunzia definitiva, sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell’ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico-disciplinare che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni e delle controversie in materia di doping […]». Del resto, in virtù del comma 5° e del 7° della medesima disposizione, «[…] Alla Camera può, inoltre, essere devoluta mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati […] » e «[…] La disciplina prevista nel presente articolo in riferimento alle Federazioni sportive nazionali si applica integralmente anche alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva ove previsto dai rispettivi statuti […]». Infine, lo statuto C.O.N.I, prevede che «[…] Nelle materie riservate agli organi di giustizia sportiva, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, è possibile il ricorso solo all’arbitrato irrituale […]» . Quanto al Regolamento della Camera, all’art. 8 è previsto che «[…] 1. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, ultimo capoverso, legge 17 ottobre 2003, n 280, le procedure arbitrali disciplinate nel presente Titolo si applicano, alternativamente: a) quando sia previsto, anche mediante una specifica clausola compromissoria, nello statuto di una Federazione sportiva nazionale; b) quando sia sottoscritta una clausola compromissoria negli atti di tesseramento, di affiliazione o di domanda di iscrizione ai campionati; c) quando vi sia comunque, tra le parti di una controversia riguardante la materia sportiva, un accordo arbitrale ai sensi dello Statuto del CONI o di una Federazione sportiva nazionale. 2. La procedura di arbitrato di cui alla lettera a) del precedente comma 1 è ammissibile a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione sportiva nazionale o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale. 3. L’arbitrato, inoltre, non può essere instaurato per le controversie di cui al precedente art. 4, comma 4 del presente Regolamento […]». Mette conto menzionare anche le norme dello Statuto F.I.B.S. e, in particolare, l’art. 52 e l’art. 10. In base al primo, «[…] Le controversie che contrappongono la FIBS a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano preventivamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l’irrogazione si sanzioni inferiori a 120 giorni e di quelle in materia di doping […]». Infine, l’art. 10, comma 2°, dello Statuto F.I.B.S. prevede che «[…] Agli Enti Aderenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati, con assoluta esclusione del diritto di voto in seno a qualsiasi Assemblea federale nazionale e territoriale […]». Ebbene, tutte le norme testé citate, relative all’arbitrato sportivo, tanto nello Statuto C.O.N.I. e nello Statuto Federale F.I.B.S., quanto nel Regolamento della Camera, sono emanate con riferimento ad affiliati e associati. Bisogna precisare che per tali soggetti la partecipazione alla procedura arbitrale, in caso di controversia, non costituisce solo esercizio di un diritto, bensì si sostanzia anche in un onere, conseguente alla rinuncia alla generale competenza dell’A.G.O., realizzata una volta per tutte con la domanda di affiliazione o associazione, ovvero di volta in volta, con la redazione di apposito accordo arbitrale. Sicché, per ottenere l’accertamento dei propri diritti o per l’impugnazione di taluni atti, il soggetto stipulante la convenzione arbitrale deve adire la Camera di Conciliazione e Arbitrato. Le norme che prevedono l’accesso all’arbitrato sportivo sono di stretta interpretazione, proprio perché realizzano una limitazione al diritto dei soggetti affiliati o tesserati al giudice naturale stabilito per legge. Conseguentemente, esse non possono estendere i propri effetti per via di interpretazione analogica o estensiva, e dispiegare la propria precettività su soggetti diversi da quelli individuati. Roma Softball Club non è un soggetto affiliato alla F.I.B.S., rivestendo la qualifica di Ente Aderente, ai sensi dell’art. 10, comma 1°, dello Statuto, e non ha esplicitamente aderito alla clausola compromissoria contenuta nell’art. 52 dello Statuto. A tele conclusione deve pervenirsi anche in considerazione della tecnica redazione dell’art. 10 dello Statuto. Infatti, se è pur vero che tale ultima norma prevede che «[…] agli Enti Aderenti si applicano […] le disposizioni relative agli affiliati […]», è pure precisato che ciò possa avvenire in quanto le norme dettate per gli affiliati siano «[…] compatibili […]». Tali certamente non possono essere le norme cd. bilaterali, ossia quelle che, prevedendo poteri e diritti in capo a più soggetti, richiedono la collaborazione di tutte le parti per la realizzazione dell’effetto previsto dalla fattispecie. Allora, non essendo previsto esplicitamente che agli Enti Aderenti si applichi l’art. 52 dello Statuto F.I.B.S. e non essendo possibile ricomprendere tale norma nel contenuto del rinvio generale operato dall’art. 10 dello Statuto, si deve concludere che non sussista alcuna clausola arbitrale applicabile nei rapporti tra Federazione e Ente Aderente. Perciò, in assenza di valida clausola compromissoria, e non essendovi agli atti prova di altro accordo volto ad estendere ai soggetti comparenti il regime arbitrale previsto dalle norme citate, si deve concludere che Roma Softball Club non sia un soggetto nei confronti del quale questo Collegio abbia competenza decisoria. Confermano una simile ricostruzione anche le altre norme citate, dello Statuto C.O.N.I. e del Regolamento della Camera, che non menzionato mai soggetti diversi da affiliati, tesserati e licenziati. 4. Per i motivi appena evidenziati, il Collegio reputa di non avere competenza a conoscere della controversia per mancanza della clausola compromissoria. Peraltro, ove pure, per assurdo, si volesse astrattamente predicarne la sussistenza, si dovrebbe pur sempre escludere la procedibilità della domanda arbitrale. Infatti, risulta che i rimedi interni alla Federazione per la risoluzione delle controversie non siano stati esauriti. A tal riguardo, la decisione con la quale la Commissione Attività Amatoriale ha provveduto ad irrogare la sanzione de qua avrebbe dovuto essere impugnata avanti alla Commissione di Appello Federale, in virtù del combinato disposto degli artt. 3.05, 4.06, 4.07 e 4.08 del Regolamento di Giustizia della F.I.B.S. La mancata impugnazione nei termini stabiliti rende il dictum della C.A.A. res judicata, con conseguente effetto preclusivo di qualsiasi competenza di questo Collegio. 5. Pur accertata, ai fini del decidere, l’incompetenza di questo Collegio, esso non può esimersi dal rilevare, anche alla luce della particolare delicatezza della controversia, l’anomalia determinata dallo Statuto F.I.B.S. Allo stato, infatti , agli Enti Aderenti, a mente dell’art. 10.2 dello Statuto F.I.B.S., mentre si applicano – in generale - le disposizioni relative agli affiliati, non possono applicarsi quelle relative all’arbitrato sportivo. Queste ultime non possono ricevere applicazione per ragioni non inerenti all’opportunità, ma esclusivamente per motivi di tecnica redazionale della norma di rinvio. Non essendovi nessuna ragione di diritto che precluda l’estensione del rimedio arbitrale anche agli Enti Aderenti, questo Collegio, de iure condendo, auspica che gli organi federali competenti esaminino la questione per assumere i provvedimenti normativi reputati più opportuni. 6. L’accoglimento dell’eccezioni preliminari sopra esaminate rende assorbite le altre domande ed eccezioni formulate dalle parti. 7. Le spese di lite e quelle di funzionamento del Collegio Arbitrale seguono il principio della soccombenza. P.Q.M. il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, 􀂃 dichiara l’improcedibilità della domanda di Roma Softball Club ASD per incompetenza del Collegio a conoscere della controversia, per le ragioni di cui in motivazione; 􀂃 fermo il vincolo di solidarietà, condanna Roma Softball Club ASD al pagamento degli onorari e delle spese di arbitrato, liquidate dalla Camera come da Regolamento; 􀂃 condanna Roma Softball Club ASD al pagamento delle spese di lite sostenute dalla F.I.B.S., che si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge; Così deciso in Roma, il 20 aprile 2007, nella conferenza personale degli arbitri e con voti unanimi. F.to Maurizio Benincasa F.to Fulco Lanchester F.to Mario Antonio Scino
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