CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 20/01/2007 TRA Signor Mario Mazzoleni contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 20/01/2007 TRA Signor Mario Mazzoleni
contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE
AVV. AURELIO VESSICHELLI – ARBITRO
PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI – ARBITRO
nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (Regolamento), nel procedimento di arbitrato (prot. N. 1578 del 3 ottobre 2006) promosso da:
Signor Mario Mazzoleni, nato il 1 agosto 1971 a Bergamo, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Napoli, al Centro Direzionale –
Isola A/7 (tel. 081.8806502 / 081.8328819 / e.mail avv.eduardochiacchio@virgilio.it) attore
CONTRO
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Commissario Straordinario Avv. Luca Pancalli, rappresentata e difesa dagli Avvocati Mario Gallavotti, Stefano La Porta e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06.858231 fax 06.85823200 – e.mail ghp@ghplex.it) convenuta
E CONTRO
Associazione Italiana Arbitri, in persona del Legale Rappresentante p.t., con sede in Roma, alla Via Tevere n.9 altra parte convenuta non costituita
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
In data 13 luglio 2006 il Commissario Straordinario dell’Associazione Italiana Arbitri della F.I.G.C., Luigi Agnolin, comunicava al Sig. Mario Mazzoleni la decisione di non confermare lo stesso, al termine della stagione 2005/2006, come arbitro a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale, inserendolo automaticamente nel ruolo degli “Arbitri
Fuori Quadro” a disposizione dell’organo Tecnico Provinciale.
Contro tale decisione, il Sig. Mazzoleni proponeva istanza di conciliazione innanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale dinanzi al medesimo organo. All’udienza del 4 settembre 2006 il Conciliatore, Prof. Avv. Learco Saporito, preso atto del mancato accordo tra le parti, dichiarava estinta la procedura conciliativa. Con atto depositato in data 9 ottobre 2006 (Prot. n. 1578), il Sig. Mazzoleni proponeva istanza di arbitrato dinanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport. Con atto del 17 ottobre 2006 il Presidente della Camera, visti gli artt. 12 dello Statuto del CONI, 11 comma 2 e 23 comma 1 del Regolamento,
nominava il Collegio arbitrale così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Avv. Aurelio Vessichelli (Arbitro) e Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini (Arbitro).
Gli arbitri nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 14 del Regolamento e, successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 14 novembre 2006 presso la sede della Camera arbitrale.
Il Sig. Mazzoleni formulava, nella propria istanza di arbitrato, le seguenti conclusioni: «Voglia codesta Ecc.ma Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I., riconosciuta la validità e la fondatezza delle ragioni addotte dall’istante, contrariis reiectis, provvedere come segue:
A) accertare e dichiarare l’illegittimità e la nullità della decisione del Commissario Straordinario dell’Associazione Italiana Arbitri della F.I.G.C., comunicata all’interessato con nota del 13 luglio 2006, ricevuta il 25 luglio seguente, con cui il sig. MAZZOLENI Mario, al termine della stagione
2005/2006, non veniva confermato nel ruolo degli Arbitri a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale, transitando nel ruolo degli “Arbitri Fuori Quadro” a disposizione dell’Organo Tecnico Provinciale, nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi con la decisione medesima;
B) per l’effetto, dichiarare
l’immediata reimmissione del Sig. MAZZOLENI Mario nel ruolo degli Arbitri a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale, nonché assumere tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi con la statuizione medesima; C) con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di causa ovvero, in subordine, con compensazione delle spese stesse tra le parti costituite».
Con atto del 13 ottobre 2006 la Federazione Italiana Giuoco Calcio si costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti conclusioni: «Voglia l’adito Collegio rigettare le domande avversarie, perché inammissibili e, comunque, infondate nel merito. Con vittoria di spese ed onorari».
All’udienza del 14 novembre 2006, dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, si svolgeva, nel rispetto del principio del contraddittorio, la discussione. In via istruttoria il Collegio acquisiva agli atti, dalla difesa della F.I.G.C., copia della graduatoria finale degli arbitri della stagione calcistica trascorsa stilata dalla CAN. All’esito, il Collegio si riservava. Sciogliendo la riserva, il Collegio assegnava alle parti i termini per il deposito di memorie.
MOTIVI
1. Il sig. Mario Mazzoleni ricorre affinché venga annullata la decisione del Commissario Straordinario dell’Associazione Italiana Arbitri della F.I.G.C. In particolare deduce quanto segue.
1. Il Sig. Mazzoleni contesta la decisione assunta nei suoi confronti dal designatore Maurizio Mattei di tenerlo fermo per cinque giornate successivamente alla gara di serie A Lazio – Cagliari del 21 gennaio 2006. In particolar modo, il ricorrente osserva che, generalmente, una tale decisione viene comminata solo in relazione a direzioni arbitrali assolutamente negative e, comunque, solo in caso di punteggio inferiore a 8. 2. La difesa del ricorrente, dopo aver confrontato le valutazioni del proprio assistito con quelle di altri arbitri, e nel rimarcare l’inaccettabilità e l’abnormità del fermo tecnico rispetto ad altri episodi di tal genere verificatesi nel corso dello stesso campionato, osserva come vi sia stata un’irregolare valutazione del proprio assistito in relazione alla partita in oggetto, dal momento che la relazione dell’Osservatore Arbitrale contiene al suo interno delle correzioni, in peggio, sulla valutazione totale dell’Arbitro. Inoltre, si afferma che il Signor Mazzoleni ha dovuto subire, successivamente all’incontro del 21 gennaio 2006, altre correzioni, anch’esse del tutto inopportune ed inaccettabili, e sempre in peggio, del voto ottenuto dall’Osservatore Arbitrale, per intervento immediato dell’Organo Tecnico.
3. La difesa dell’Arbitro, per confermare al contrario la «provata affidabilità» del proprio assistito, fa riferimento alla relazione finale del campionato 2004/2005 formulata dai precedenti Designatori Bergamo e Pairetto, all’interno della quale l’Arbitro Mazzoleni viene indicato come uno dei giovani Arbitri maggiormente in evidenza per doti tecniche e caratteriali.
4. Da ultimo, il ricorrente osserva come determinati avvicendamenti degli arbitri nei ruoli della C.A.N. al termine della stagione 2005/2006 siano stati eseguiti in maniera del tutto contraddittoria con le finalità e gli scopi che, soprattutto dopo le vicende di “Calciopoli”, erano stati prefissati dall’A.I.A.
2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con la propria memoria di costituzione, chiede che le domande avversarie siano rigettate, perché inammissibili e, comunque, infondate nel merito.
1. La F.I.G.C. eccepisce l’improponibilità della domanda avversaria, deducendo che essa abbia ad oggetto una materia insuscettibile di devoluzione alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport ai sensi dell’art. 27, comma 3 dello Statuto Federale. La F.I.G.C. assume che « […] le doglianze formulate dal Mazzoleni attengono ad una decisione avente natura strettamente tecnica, basata sulla valutazione delle capacità attitudinali denotate dall’interessato nel corso della stagione sportiva appena trascorsa, la cui valutazione è demandata esclusivamente all’organo tecnico. […]».
2. La F.I.G.C. eccepisce, inoltre, l’inammissibilità della domanda arbitrale, richiamando quanto disposto dall’art. 47, 1° comma, del Regolamento A.I.A.
3. Da ultimo, la F.I.G.C. sostiene che, nella denegata ipotesi che fosse consentito «l’accesso alla cognizione arbitrale di codesta Camera, il sindacato esperibile sugli atti impugnati non potrebbe in ogni caso assumere i connotati di un controllo di tipo sostitutivo, destinato ad incidere sul merito delle valutazioni compiute dagli organi a ciò deputati».
3. Preliminarmente, il Collegio Arbitrale è chiamato ad esaminare l’eccezione di improponibilità del ricorso formulata dalla difesa della F.I.G.C. con riguardo alla impossibilità di devoluzione alla Camera della materia del contendere.
Il Collegio reputa di non poter accogliere tale eccezione.
L’art. 27, comma 3, dello Statuto Federale dispone: « […] Non sono soggette al procedimento di conciliazione o arbitrato le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria, e fermo restando il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell’art. 12 dello Statuto C.O.N.I., non sono soggette a procedimento di arbitrato le controversie di natura tecnico disciplinare decise in via definitiva dagli organi di giustizia federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 120 giorni; b) la squalifica del campo; c) penalizzazioni in classifica».
L’interpretazione della disposizione porta ad assegnare alla stessa un contenuto di significato di segno diverso rispetto a quello prospettato dalla Federazione resistente.
Infatti, la deroga alla competenza della Camera nella sua funzione arbitrale non è prevista per tutte le controversie di natura tecnicodisciplinare, bensì solo per quelle che riguardino l’omologazione di risultati sportivi ovvero l’irrogazione di sanzioni pecuniarie; di squalifica o inibizione di tesserati inferiore a 120 giorni; di squalifica del campo o, infine, di penalizzazioni in classifica. La controversia per cui è causa, ove anche avesse un contenuto tecnico-disciplinare, non potrebbe, comunque, essere ricondotta nell’alveo della deroga, non avendo ad oggetto alcuna delle sanzioni espressamente indicate nella norma.
Né è possibile predicare un’estensione della portata applicativa della deroga, attesa la natura eccezionale che preclude ogni applicazione analogica della disposizione.
Il Collegio, per contro, reputa di dover accogliere la seconda eccezione della F.I.G.C. relativa all’inammissibilità della domanda arbitrale, giusta quanto disposto dall’art. 47, 1° comma, del Regolamento A.I.A. Tale disposizione prevede che «dopo dieci anni di attività, gli arbitri effettivi che abbiano compiuto i 28 anni possono altresì essere transitati nella categoria degli arbitri fuori quadro con decisione, non soggetta a ricorso, assunta dal Comitato Nazionale su proposta del competente Organo Tecnico».
Ebbene, non risulta contestato che il ricorrente soddisfi entrambi i requisiti temporali previsti dalla disposizione. La norma esclude qualunque sindacato, evidentemente anche di questo Collegio, in ordine alla determinazione di collocare gli arbitri fuori quadro. L’unico limite è costituito dall’esistenza dei requisiti anagrafici e di carriera espressamente individuati. Si tratta, in altri termini, di una decisione espressione di un potere discrezionale, rispetto al quale il Collegio arbitrale, come del resto gli organi di giustizia federale, non possono svolgere alcun sindacato di merito – come pretenderebbe il ricorrente – ma solo di legittimità. L’accoglimento dell’eccezione di inammissibilità consente di considerare assorbite le altre questioni. La liquidazione delle spese di lite e degli onorari e delle spese di arbitrato segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti
• dichiara inammissibile l’istanza di arbitrato formulata dal Signor Mario Mazzoleni con atto depositato in data 9 ottobre 2006 Prot. n. 1578;
• condanna il ricorrente al pagamento degli onorari e delle spese di arbitrato – liquidati dalla Camera con provvedimento ai sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento.
• condanna il ricorrente al pagamento in favore della F.I.G.C. delle spese di lite liquidate € 1.000,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
• dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
Così deciso in Roma, all’unanimità e in conferenza personale tra gli arbitri, in data il 23 gennaio 2007.
Il presente lodo è stato preventivamente sottoposto al controllo formale della Camera ai sensi dell’art. 20 del Regolamento.
Il Collegio Arbitrale
F.to Maurizio Benincasa
F.to Aurelio Vessichelli
F.to Tommaso Edoardo Frosini