CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 2/05/2005 TRA SOCIETA’ PULCHER LODI s.r.l. contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO e contro LEGA PALLAVOLO SERIE A FEMMINILE – nonché nei confronti di TUTTE LE SOCIETA’ DI PALLAVOLO FEMMINILE DI SERIE A2

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 2/05/2005 TRA SOCIETA’ PULCHER LODI s.r.l. contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO e contro LEGA PALLAVOLO SERIE A FEMMINILE – nonché nei confronti di TUTTE LE SOCIETA’ DI PALLAVOLO FEMMINILE DI SERIE A2 Il Collegio Arbitrale composto da: Avv. Marcello de Luca Tamajo Presidente Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro Avv. Mario Antonio Scino Arbitro riunito in conferenza personale in Roma in data 2 maggio 2005 ha deliberato all’unanimità il seguente LODO nel procedimento arbitrale promosso da: SOCIETA’ PULCHER LODI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Elena Bergamo, assistita dagli avv.ti Enrico Crocetti Bernardi, Enrico Lubrano e Filippo Lubrano ed elettivamente dom.ta in Roma alla via Flaminia, 79 presso lo studio di quest’ultimo - ricorrente - contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO, in persona del Presidente, sig. Carlo Magri, rapp.ta dall’avv. Giancarlo Guarino e dom.ta presso lo studio di questi in Roma alla via Antonio Nibby, 7 - resistente – nonché contro LEGA PALLAVOLO SERIE A FEMMINILE, in persona del Presidente, dott. Francesco Franchi, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Guido Martinelli e Marilisa Rogolino ed elettivamente dom.ta presso il loro studio in Bologna alla via Marzabotto, 15 - resistente – nonché nei confronti di TUTTE LE SOCIETA’ DI PALLAVOLO FEMMINILE DI SERIE A2 - resistenti non presenti - FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO Con istanza di arbitrato del 5.1.2005, prot. n. 17, la società Pulcher Lodi ha dedotto che: - a causa della defezione di cinque atlete, che per contrasti con il Presidente hanno abbandonato la squadra, è rimasta con sole quattro giocatrici tesserate; - in tale situazione ha perso a tavolino, per non essersi presentata in campo, la gara del 31.10.04 contro la Nuova S. Giorgio Sassuolo; - in data 3.11.04 ha chiesto alla FIPAV il rinvio della partita successiva (Collecchio – Pulcher Lodi) per poter avere il tempo di appianare i contrasti con le predette cinque atlete; - a seguito del rifiuto della FIPAV di disporre tale rinvio, ha richiesto ad essa di tesserare quattro nuove atlete; - solo dopo aver ottenuto il tesseramento delle quattro nuove atlete, avvenuto con provvedimento del Comitato Provinciale della FIPAV del 5.11.04, ha disputato la gara contro Collecchio; - il Giudice Unico Federale, pronunciandosi sul reclamo ritualmente proposto dalla società Collecchio, con provvedimento dell’11.11.04, dopo aver premesso che la Pulcher Lodi non aveva disputato la precedente partita in calendario il 31.10.04 e che per la gara contro Collecchio aveva presentato a referto quattro atlete tesserate per la prima volta in data 5.11.04, ha deliberato “- di disporre l’esclusione della Soc. Berni Pulcher Lodi dal Campionato di serie A2F 2004/2005; - di retrocedere la Soc. Berni Pulcher Lodi al Campionato Regionale di primo livello che potrà disputare nella prossima stagione agonistica; - di non tener conto nella classifica ufficiale di alcuno dei risultati delle gare finora disputate dalla società. Berni Pulcher Lodi dall’inizio del campionato; - di incamerare la tassa di iscrizione al Campionato; di far escutere da parte della Lega Nazionale Pallavolo la fideiussione di €. 75.000,00 presentata dalla società. Berni Pulcher Lodi all’atto dell’iscrizione; - di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di sua competenza”; - avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso d’urgenza alla Commissione d’Appello Federale; - la CAF, con provvedimento datato 13.11.04, ha rigettato il ricorso. Ciò premesso, la società Pulcher Lodi ha chiesto, anche in via cautelare, l’annullamento del provvedimento della CAF emesso in data 13.11.04 nonché di ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente, ad esso comunque connesso ed in particolare di quello adottato l’11.11.04 dal Giudice Unico Federale. Il tutto con vittoria di spese. Con atto dell’11.1.05, prot. n. 34, la FIPAV ha dichiarato di non accettare la richiesta di arbitrato, eccependo l’inammissibilità e/o improcedibilità della procedura arbitrale per avere la società istante, con apposito ricorso, previamente investito della stessa questione il TAR del Lazio. Con memoria del 12.1.05, prot. n. 41, la Lega Pallavolo Serie A Femminile ha eccepito l’improcedibilità-improponibilità del ricorso, a causa dell’inesistenza del compromesso e della clausola compromissoria, ed il difetto di legittimazione passiva ad causam; in ogni caso ha chiesto il rigetto della domanda nei suoi confronti perché infondata. In data 10.2.05 si è tenuta la prima riunione del Collegio Arbitrale nominato per la presente controversia. Al termine di essa, dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed invitato le parti ad illustrare le rispettive posizioni, il Collegio si è riservato. All’udienza del 5.4.05, fissata per la discussione della controversia nel merito, il difensore della Lega Pallavolo Serie A Femminile ha chiesto l’autorizzazione al deposito della visura camerale storica della società Pulcher Lodi allo scopo di dimostrare l’insussistenza dei poteri di rappresentanza in capo al soggetto che aveva attivato la procedura arbitrale. Il difensore della società ricorrente, a sua volta, ha chiesto di depositare in copia la lettera del 14.1.05 inviata dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile alla Banca Popolare di Lodi riguardante l’escussione della fideiussione, il Comunicato Ufficiale n. 19 del 19.1.05 della Commissione Giudicante Nazionale FIPAV e la pubblicazione sul sito volleyball.it circa le motivazioni della sospensione delle atlete. Il Collegio si è riservato anche in ordine all’ammissibilità della documentazione prodotta e successivamente, a scioglimento della riserva ed alla luce della predetta visura camerale, con ordinanza del 18.4.05, ha assegnato alla società Pulcher Lodi, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., il termine di 5 giorni per consentire la costituzione del soggetto con i poteri di rappresentanza della stessa. Con comparsa di costituzione depositata il 22.4.05, prot. n. 535, tale società ha depositato la procura speciale alle liti e l’istanza di arbitrato controfirmata in calce, regolarizzando in tal modo la propria posizione processuale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell’istanza arbitrale, sollevate dalla FIPAV (e peraltro dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile) anche in forma di “dichiarazione di non accettazione della richiesta di arbitrato”. 1.1. La FIPAV ritiene che il giudizio arbitrale non possa svolgersi, avendo l’istante presentato, per la medesima controversia e prima dell’avvio della presente procedura, ricorso al giudice amministrativo in sede cautelare (con esito negativo sia davanti al TAR che al Consiglio di Stato) e poi nel merito. 1.2. La FIPAV, in particolare, ritiene che il giudizio arbitrale non possa avere corso in presenza di un ricorso presentato innanzi al giudice statale; paventa che la sua costituzione possa determinare una rinuncia implicita all’eccezione di improcedibilità ex art. 3, co. 1, l. n. 280/2003 sollevata davanti al giudice amministrativo e alle difese di merito ritenute fondate in sede cautelare dal medesimo; denuncia, infine, il rischio di un contrasto di giudicati. 1.3. Ritiene il Collegio che tali eccezioni non siano fondate. Secondo le regole del diritto comune dell’arbitrato, infatti, il ricorso in sede cautelare al giudice statale non è incompatibile con lo svolgimento della procedura arbitrale. A tale conclusione si perviene ove si consideri che, ai sensi dell’art. 818 c.p.c., “Gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari”. Pertanto, essendo preclusa agli arbitri la delibazione delle istanze cautelari, le stesse non possono che essere proposte dinanzi al giudice statale, anche prima dell’instaurazione dell’arbitrato, senza che ciò comporti la violazione della disciplina contenuta nella legge n. 280/2003, la quale prevede l’esaurimento dei gradi della giustizia sportiva prima di adire quella statale. Ne consegue che la proposizione dell’istanza cautelare e la decisione del giudice statale, in primo e secondo grado, sulla stessa non può ostare allo svolgimento del giudizio arbitrale. 1.4. È, invece, la pronuncia nel merito da parte del giudice statale ad essere preclusa dall’esistenza della clausola compromissoria; ovvero, nel caso in questione, dallo speciale onere procedurale previsto dall’art. 3, 1° comma, della sopra indicata legge. 1.5. Lo svolgimento del giudizio arbitrale, dunque, non determina il superamento della eccezione di improcedibilità sollevata innanzi al giudice statale, ma, al contrario, risulta coerente con essa, mirando proprio a realizzare le condizioni previste per la tutela delle situazioni giuridiche soggettive rilevanti nell’ordinamento sportivo ed eventualmente in quello statale. 1.6. In questo quadro, dunque, non vi è alcuno spazio per una dichiarazione di “non accettazione” dell’istanza arbitrale. L’accordo compromissorio contenuto nello Statuto della FIPAV, infatti, è perfetto ed efficace e non necessita, pertanto, di ulteriori manifestazioni di volontà. Né, d’altra parte, risultano integrati i requisiti di forma e di sostanza per un accordo di segno uguale e contrario diretto allo scioglimento del patto compromissorio: né da parte dell’istante, che, infatti, insiste per lo svolgimento del giudizio arbitrale e l’accoglimento in quella sede delle sue domande; né da parte del convenuto, che, tra l’altro, proprio sull’onere del previo svolgimento del giudizio arbitrale fonda la sua eccezione di improcedibilità innanzi al giudice amministrativo. 1.7. Alcun pregio, infine, rivestono le eccezioni relative alle modalità di presentazione dell’istanza arbitrale, che, per quanto irrituali in taluni punti, integrano i requisiti minimi idonei all’avvio della procedura; fermo restando, ad avviso del Collegio, il sorgere in capo al ricorrente dei conseguenti obblighi, anche economici, connessi alla presente procedura. 2. Sempre in via preliminare va dichiarata l’inammissibilità dell’istanza cautelare formulata in sede di giudizio arbitrale dalla società Pulcher Lodi. Infatti, come già sottolineato, l’art. 818 c.p.c. stabilisce che la potestà giurisdizionale degli arbitri non si estende ai provvedimenti cautelari, con la conseguenza che gli è preclusa la cognizione di tale tipo di domande. D’altra parte, avendo la società ricorrente presentato istanza cautelare innanzi al giudice amministrativo ed essendosi quest’ultimo pronunciato tempestivamente, veniva meno anche l’esigenza di una accelerazione del già istituzionalmente breve giudizio arbitrale. 3. Ancora in via preliminare va altresì dichiarato il difetto di legittimazione passiva ad causam della Lega Pallavolo Serie A Femminile, dato che essa non è soggettivamente parte dell’accordo compromissorio contenuto nello Statuto della Fipav. A ciò si aggiunga che la Fipav appare comunque estranea alla questione compromessa in arbitri. Né un suo interesse al giudizio potrebbe ricavarsi, sia pure indirettamente, dalla circostanza che essa, nel provvedimento del Giudice Unico Federale dell’11.11.04, è stata individuata quale soggetto incaricato di escutere la fideiussione presentata dalla società ricorrente al momento dell’iscrizione al Campionato: l’escussione, infatti, è attività meramente materiale cui non è sotteso alcun sostanziale interesse idoneo a legittimare la presenza in giudizio della Lega Pallavolo Serie A Femminile. 4. Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari e venendo al merito, è necessario analizzare le singole censure mosse dalla società Pulcher Lodi nei confronti del provvedimento impugnato e degli atti presupposti. Secondo la società ricorrente, la sua esclusione dal campionato sarebbe illegittima perché disposta: a) da organo incompetente; b) senza la previa comunicazione dell’avvio del procedimento; c) sulla base di presupposti di fatto erronei. a1) A dire della Pulcher Lodi s.r.l., l’esclusione dal campionato rientrerebbe nel novero delle cosiddette questioni amministrative - cioè quelle relative al tesseramento, all’affiliazione ed all’ammissione (o esclusione) ai campionati agonistici - riservate alla competenza degli organi “politici” (Presidente e Consiglio Federale) dell’ordinamento sportivo. Pertanto, il provvedimento di esclusione della società ricorrente dal campionato non poteva essere adottato dal Giudice Unico Federale. Ad avviso del Collegio, la tesi è priva di ogni fondamento. a2) Innanzi tutto occorre sottolineare che il caso in esame ha ad oggetto l’esclusione di una società dal campionato di pertinenza, con retrocessione nel campionato regionale di primo livello, disposta, a causa della seconda rinuncia a disputare un incontro, all’esito dell’omologazione della gara. Essa, pertanto, non involge questioni riguardanti l’affiliazione della società ricorrente, dato che non è affatto in discussione la sua qualità di “affiliato” e, quindi, di “associato” alla FIPAV. Com’è noto, la procedura di affiliazione è necessaria ai fini del conseguimento dell’associazione alla FIPAV (v. artt. 1 e ss. del Regolamento Affiliazione e Tesseramenti) e sulle relative domande è chiamato a pronunciarsi il Consiglio Federale (v. artt. 7 e 33 dello Statuto FIPAV nonché art. 7 del predetto Regolamento), che ha pure il potere di disporre la revoca dell’affiliazione per l’ipotesi del venir meno dei requisiti previsti (art. 18 Statuto FIPAV). Allo stesso modo, la controversia non concerne l’ammissione (o esclusione) alla partecipazione ad un campionato. Tale materia, disciplinata dagli artt. 8 e ss. del Regolamento gare, è affidata alla competenza di appositi organismi che decidono sull’accoglimento delle domande di partecipazione. In ogni caso, le ipotesi di ammissione (o di esclusione) ivi previste sono collegate alla sussistenza di requisiti e presupposti ben diversi da quelli posti alla base del provvedimento impugnato in questa sede. Quanto infine al tesseramento, va detto che esso viene sì in rilievo nel presente giudizio, ma nei termini di cui si dirà in seguito. a3) Chiarito ciò, è ora necessario individuare correttamente le norme che trovano applicazione nella fattispecie in esame. I poteri e le competenze del Giudice Unico Federale sono fissati dagli artt. 8 e 9 del Regolamento Giurisdizionale della FIPAV: - l’art. 8, 2° comma, stabilisce che “Appartiene al Giudice Unico Federale la competenza a giudicare, in prima istanza, in base alle risultanze dei documenti ufficiali, sulla regolarità di svolgimento delle gare, sulla regolarità della posizione dei giocatori che partecipano alle gare e sui fatti avvenuti in occasione dello svolgimento delle gare”; - il successivo 3° comma precisa che “Il Giudice Unico Federale è competente ad infliggere tutte le sanzioni di cui al successivo art. 33, con esclusione: a) delle squalifiche e/o delle sospensioni per periodi superiori a sei mesi; b) della radiazione”; - infine l’art. 9 recita: “Appartiene al Giudice Unico Federale la competenza a verificare la regolarità di svolgimento delle gare e delle posizioni dei giocatori, provvedendo ad omologare tutte le gare ufficiali dei campionati di sua competenza o di loro fasi ed a decidere sui reclami previsti dal presente Regolamento”. Nel Regolamento de quo esiste poi una sorta di norma di chiusura (l’art. 30, intitolato “Regole generali sulla competenza”), secondo cui “La competenza a giudicare nelle diverse materie si determina sulla base delle disposizioni dello Statuto e, per quanto nello stesso non previsto, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 14 del presente Regolamento”. a4) Da tale contesto - in assenza di norme statutarie di contenuto diverso – emerge dunque che il Giudice Unico Federale è competente a giudicare, tra l’altro, sul regolare svolgimento delle gare e sulla regolarità della posizione dei giocatori che vi partecipano ed ha altresì il potere di omologare tutte le gare ufficiali dei campionati attribuiti alla sua competenza. a5) A completare, poi, il quadro normativo di riferimento vi sono gli artt. 13 e 23 del Regolamento Gare: il primo, la cui rubrica è intitolata “Rinunce durante il campionato”, ai commi 3° e 5° dispone, rispettivamente, che “Alla seconda rinuncia (a giocare un incontro di campionato: n.d.e.) l’affiliato verrà escluso dal campionato e verrà incamerato integralmente il deposito cauzionale” e che “L’affiliato escluso non figurerà nella classifica finale e retrocederà, secondo le norme del precedente articolo 12, al campionato regionale di 1° livello che potrà disputare nell’anno sportivo successivo”; il secondo, rubricato “Assenza squadra in campo”, considera rinunciataria – con conseguente applicazione delle disposizioni dell’art. 13 - la squadra che non si presenti in campo entro un certo limite temporale; equipara a tale ipotesi quella della squadra che scenda in campo con una composizione numerica inferiore a sei giocatori (6° comma); contiene, in tale contesto, un esplicito riferimento al Giudice Unico quale soggetto chiamato ad omologare le gare (4° comma). a6) Alla luce delle norme fin qui richiamate, il cui tenore letterale è fin troppo chiaro, non v’è dubbio che l’omologazione delle gare – che passa attraverso la verifica del regolare svolgimento di esse nonché della regolarità della posizione dei giocatori che le disputano – rientri nelle competenze del Giudice Unico Federale. Orbene, se è vero che nessuna di queste norme individua espressamente nel Giudice Unico Federale il soggetto legittimato a disporre l’esclusione dal campionato nel caso di rinuncia di cui al 3° comma dell’art. 13 del Regolamento Gare, è altrettanto vero, però, che l’interpretazione sistematica delle suddette norme depone nel senso che la competenza in subiecta materia spetti effettivamente a tale organo giurisdizionale. Infatti, poiché l’adozione del provvedimento di esclusione dal campionato nell’ipotesi di seconda rinuncia a giocare un incontro è strettamente connessa con l’esercizio del potere di omologare le gare – ed anzi, di fatto, si concreta in esso – la relativa competenza, coerentemente, non può che appartenere al Giudice Unico Federale. Pertanto, in virtù del combinato disposto degli artt. 8 e 9 del Regolamento Giurisdizionale e degli artt. 13 e 23 del Regolamento Gare, si può pacificamente affermare che compete al Giudice Unico Federale disporre l’esclusione dal campionato di una società e la sua retrocessione nel campionato regionale di primo livello nonché l’incameramento della tassa di iscrizione al campionato. a7) E la conclusione non potrebbe mutare neppure argomentando dal fatto che la sanzione dell’esclusione dal campionato non compare nell’art. 33 del Regolamento Giurisdizionale, laddove sono elencate le diverse tipologie di sanzioni disciplinari. Difatti, il provvedimento di cui trattasi, sebbene abbia natura sanzionatoria, è disciplinato in modo completamente diverso dalle altre sanzioni disciplinari: l’esclusione dal campionato con la contestuale retrocessione in quello regionale di primo livello e l’incameramento della tassa di iscrizione sono effetti prestabiliti (per i quali è esclusa ogni discrezionalità da parte dell’organo chiamato ad adottare la relativa decisione) che conseguono al verificarsi della seconda rinuncia a giocare una gara di campionato; al contrario, la scelta della sanzione disciplinare da applicare al caso concreto è rimessa alla piena discrezionalità dell’organo giurisdizionale, con il solo limite del rispetto del principio di proporzionalità (art. 34 dello stesso Regolamento). In realtà, dal citato art. 33 è possibile, a ben guardare, trarre ulteriori argomenti di ordine sistematico che confermano l’interpretazione qui accolta: da un lato, non avrebbe senso sottrarre al Giudice Unico Federale – che in tema di sanzioni disciplinari gode di ampia discrezionalità - l’esercizio di un potere “vincolato”, i cui esiti (esclusione dal campionato, retrocessione nel campionato regionale di primo livello ed incameramento della tassa di iscrizione al campionato) sono cioè predeterminati; dall’altro, se si considera che l’esclusione dal campionato e la contestuale retrocessione, al di là dell’espressione terminologica, configurano, in sostanza, una vera e propria retrocessione e che tra le sanzioni disciplinari che il Giudice Unico Federale può applicare vi è pure quest’ultima, è evidente che, sotto tale profilo, non vi sarebbe un ampliamento delle sanzioni attribuite alla sua competenza. a8) D’altra parte, non esiste alcuna norma dello Statuto FIPAV, del Regolamento Giurisdizionale e del Regolamento Gare che riconosca al Presidente o al Consiglio Federale il potere di omologazione delle gare e quello di deliberare, nella fattispecie prevista dal 3° comma del più volte citato art. 13, l’esclusione dal campionato, la retrocessione nel campionato regionale di primo livello e l’incameramento della tassa di iscrizione al campionato. b1) Altrettanto infondato è il rilievo secondo il quale il provvedimento del Giudice Unico Federale avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 così come statuito di recente dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, VI sez., 9.7.04, n. 5025). In realtà, la pronunzia del Consiglio di Stato è stata resa in una fattispecie (revoca dell’affiliazione di una società sportiva) affatto diversa da quella in esame nella quale è detto: “In relazione alla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, si osserva che questa Sezione ha già in passato ritenuto che il provvedimento di affiliazione delle società sportive, va inquadrato nell’ambito delle ‘ammissioni’ amministrative, in quanto determina l’acquisizione di uno stato, appunto quello di soggetto dell’ordinamento sportivo, che postula il potere delle federazioni di inserire i sodalizi sportivi nelle proprie organizzazioni; che si tratta, quindi, di un provvedimento adottato dalla Federazione nell’esplicazione di un potere pubblicistico, a fronte del quale sono configurabili interessi legittimi giurisdizionalmente tutelabili davanti al giudice amministrativo per la loro incidenza sullo stato di associato e sulle facoltà ad esso connesse; che di tale natura amministrativa partecipa anche la revoca dell’affiliazione, che si concreta nella espulsione delle società affiliate dall’ordinamento sportivo, quando si verifichino circostanze che ne rendano la sopravvivenza inconciliabile con le finalità dell’ordinamento sportivo; che il provvedimento di revoca dall’affiliazione deve conseguentemente essere preceduto dalla comunicazione dell’avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990, al fine di consentire di realizzare il contraddittorio partecipativo . . . . .”. Ora, a prescindere dalla condivisibilità o meno di tale principio, è innegabile che esso è stato affermato all’esito di un giudizio in cui si controverteva della legittimità di un provvedimento di decadenza dall’affiliazione di una società di calcio. Qui, invece, si è in presenza di un provvedimento, di tutt’altra natura, avente ad oggetto l’esclusione di una squadra di pallavolo da un campionato e la sua retrocessione in un altro. Del resto, se così non fosse, la società Pulcher Lodi, non rivestendo più la qualità di soggetto affiliato, neppure avrebbe potuto essere destinataria del provvedimento impugnato e proporre l’arbitrato. Peraltro la legge n. 15/2005, novellando la legge n. 241/1990, ha introdotto una disposizione (art. 21 sexies) a valenza generale, secondo cui sono considerati invalidi i provvedimenti viziati da violazioni di norme di carattere sostanziale, con conseguente dequotazione del rilievo ascrivibile a vizi procedimentali e formali. Le violazioni di carattere formale o procedimentale non danno luogo ad annullabilità del provvedimento laddove, come sicuramente nel caso di specie, per la natura vincolata, il contenuto del dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. D’altronde l’art.7 della legge n. 241/1990, come novellato ora dalla legge n. 15/2005, si applica sempre che il procedimento che regola il provvedimento adottato non sia specificamente regolamentato sotto il profilo del contraddittorio: al procedimentale federale, essendo compiutamente regolato, non si applica comunque il citato art.7. c1) La società ricorrente lamenta ancora che la decisione del Giudice Unico Federale, successivamente confermata dalla Commissione d’Appello Federale, sarebbe stata emessa sulla base di erronei presupposti di fatto. In sostanza, la Pulcher Lodi s.r.l. censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto sussistenti gli estremi della (seconda) rinuncia a giocare un incontro di campionato nella partita disputata dalla ricorrente contro la società Collecchio nel novembre del 2004. Secondo la tesi difensiva della società Pulcher Lodi, quest’ultima non avrebbe mai manifestato alcuna rinuncia, neppure tacita, a giocare la predetta gara, essendosi, al contrario, presentata regolarmente in campo ed avendo disputato la gara. In tale contesto fattuale, il Giudice Unico Federale avrebbe applicato erroneamente l’art. 13 del Regolamento Gare, laddove sarebbe codificata la sola ipotesi della “rinuncia di una società a scendere in campo”. c2) Anche tali argomentazioni non sono fondate e per dimostrarlo è necessario, prima di tutto, ripercorrere gli eventi della vicenda contenziosa: - la società Pulcher Lodi, in data 31.10.04, non si presentava in campo per giocare l’incontro di campionato contro la Nuova S. Giorgio Sassuolo (circostanza, questa, assolutamente pacifica: v. pag. 3 dell’istanza di arbitrato); - subito dopo ha chiesto ed ottenuto, in via provvisoria, il tesseramento di “quattro nuove atlete”; - ha quindi disputato la successiva partita contro Collecchio, schierando, tra le altre, due delle giocatrici da ultimo tesserate. c3) Riepilogati i fatti, occorre adesso delineare il quadro normativo di riferimento. Come in parte già ricordato, il citato art. 13 stabilisce: “L’affiliato che rinuncia a giocare un incontro di campionato, subisce la perdita della partita e la penalizzazione di tre punti in classifica ed una sanzione pecuniaria il cui importo è stabilito dalle circolari di indizione dei campionati . . . . . Alla seconda rinuncia l’affiliato verrà escluso dal campionato e verrà incamerato integralmente il deposito cauzionale . . . . . L’affiliato escluso non figurerà nella classifica finale e retrocederà, secondo le norme del precedente articolo 12, al campionato regionale di 1° livello che potrà disputare nell’anno sportivo successivo”. In tale norma manca la definizione di rinuncia e quindi essa non può dirsi collegata al solo fatto della mancata discesa in campo di una squadra, potendo invece consistere sia in un’esplicita manifestazione di volontà a non giocare una partita, sia in un fatto concludente. Il successivo art. 23, prima sinteticamente riportato, nell’individuare poi alcune ipotesi particolari, le qualifica espressamente come rinuncia: “La squadra che non sia in grado di iniziare il gioco entro i trenta minuti successivi all’ora fissata in calendario, in sede di omologa, verrà considerata rinunciataria con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 del presente Regolamento . . . . . Se ambedue le squadre non si presentano regolarmente sul campo . . . . . entrambe verranno considerate come rinunciatarie . . . . . Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche quando venga presentata in campo una squadra avente una composizione numerica inferiore a sei giocatori”. Infine, le norme per il tesseramento degli atleti contenute alle pagg. 22 e 23 della Guida Pratica, nella parte dedicata al “Primo Tesseramento”, stabiliscono che, per la serie A2 Femminile, “dall’11 ottobre 2004 fino al 15 gennaio 2005 sarà possibile tesserare una sola atleta, italiana o straniera”. c4) Alla luce delle norme fin qui richiamate, la decisione emessa dal Giudice Unico Federale appare l’esito di una corretta lettura dei fatti e di una coerente interpretazione delle disposizioni fin qui richiamate. Infatti: - nella gara disputata contro Collecchio, la Pulcher Lodi, avendo schierato in campo, in violazione della normativa testé ricordata, due atlete “neotesserate”, ha giocato la partita con una squadra composta da un numero di giocatrici validamente impiegabili in quel campionato inferiore a sei; - l’aver presentato in campo una squadra con una siffatta composizione numerica equivale ad una rinuncia a giocare l’incontro; - poiché per la ricorrente si trattava della seconda rinuncia a disputare una gara di campionato, le conseguenze non potevano che essere quelle della esclusione dal campionato, della contestuale retrocessione nel campionato regionale di primo livello e dell’incameramento del deposito cauzionale (art. 13, commi 3° e 5°, del Regolamento gare). c5) Di certo, poi, non è vero che il Giudice Unico Federale, nel deliberare la più volte richiamata decisione, abbia esorbitato dai suoi poteri, occupandosi altresì della materia dei tesseramenti che esulerebbe invece dalle sue competenze. Come sottolineato in precedenza, l’organo giurisdizionale de quo ha competenza esclusiva in tema di omologazione delle gare e tale potere si esercita controllando la regolarità di svolgimento delle partite e le posizioni dei giocatori (art. 9 del Regolamento Giurisdizionale). E, proprio a tal fine, l’art. 22 del Regolamento Gare sancisce l’obbligo per il dirigente accompagnatore di presentare all’arbitro “i Cartellini e i documenti di identità necessari per l’identificazione degli atleti . . . . .”. Pertanto, l’omologazione delle gare passa necessariamente attraverso il controllo della posizione dei giocatori che, a sua volta, comporta inevitabilmente la verifica del tesseramento, tant’è che lo stesso art. 22, 4° comma, prevede l’applicazione di determinate sanzioni nell’ipotesi che, “in sede di omologazione della gara”, sia accertato che un atleta ammesso a partecipare alla gara senza cartellino non era tesserato. 5. Per quanto riguarda le ulteriori doglianze della società ricorrente si osserva quanto segue. 5.1. Di nessun pregio appare il rilievo secondo cui il provvedimento impugnato è stato adottato allorché non si era ancora formato il “giudicato sportivo” sulle decisioni riguardanti le due “sconfitte a tavolino” della Pulcher Lodi, e ciò per la semplice considerazione che, a norma dell’art. 28 del Regolamento Giurisdizionale, “Tutte le decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali della FIPAV sono immediatamente esecutive anche se non definitive”. 5.2. In relazione poi all’asserita regolarità del tesseramento delle quattro nuove giocatrici, in primo luogo va detto che, come visto, trattandosi di un primo tesseramento, esso poteva essere effettuato correttamente e validamente soltanto per una giocatrice. Né è seriamente sostenibile che nel caso di specie si configuri la diversa fattispecie del trasferimento, pure disciplinato dalla Guida Pratica alla pag. 30, laddove è previsto che nel periodo che va dall’11.10.04 al 15.1.05 “Ogni società può complessivamente trasferire in entrata al massimo 2 atlete italiane”. Infatti, il primo tesseramento è cosa assolutamente diversa dal trasferimento: quest’ultimo presuppone l’esistenza di un tesseramento già in atto oppure di uno o più rinnovi di esso e determina il passaggio da una società all’altra, mentre quello segna il momento iniziale della partecipazione dell’atleta all’attività federale. D’altronde è la stessa società Pulcher Lodi a dare atto in più passi dell’istanza di arbitrato (pagg. 3, 4, 6) che per le quattro giocatrici tesserate il 5.11.04 si è trattato di un primo tesseramento, richiesto, peraltro, nelle forme e con le modalità stabilite alle pagg. 22 e 23 della Guida Pratica, dedicate, per l’appunto, al “Primo Tesseramento”. In ogni caso, non si può fare a meno di rilevare che il Comitato Provinciale non ha alcun potere di delibazione in merito alle domande di tesseramento, limitandosi tale organismo al mero rilascio delle tessere così come richieste dagli interessati, in quanto l’omologazione di esso compete all’Ufficio Tesseramento (art. 25, 3° comma, del Regolamento Affiliazione e Tesseramenti) ed è certificata dal rilascio del Cartellino (art. 27 del suddetto Regolamento). D’altro canto, la provvisorietà dell’intervento del Comitato provinciale è chiaramente confermata, oltre che dalle norme generali in tema di tesseramenti, anche dalla specifica disposizione contenuta alle pagg. 23 e 24 della Guida Pratica ove si legge: “Il comitato (provinciale: n.d.e.) rilascia subito una tessera già numerata che autorizza l’atleta a giocare sotto la responsabilità della società in attesa dell’omologa del tesseramento”. Era pertanto preciso onere della società attenersi scrupolosamente alle norme vigenti in materia che consentivano, lo si ripete, il primo tesseramento esclusivamente per una sola giocatrice, con la ovvia conseguenza che la Pulcher Lodi s.r.l. non avrebbe dovuto richiederlo per quattro atlete, dato che, per tre di esse, la domanda era palesemente irregolare. 5.3. Infine, quanto alla presunta illegittimità delle norme di cui alle pagg. 22 e 23 della Guida Pratica FIPAV, anche per la asseritamente illogica disparità di trattamento a seconda del tipo di campionato, il Collegio rileva che l’istante aveva l’onere di impugnare tempestivamente la norma regolamentare, in quanto immediatamente lesiva dell’interesse delle società partecipanti al campionato; appare, invece, contrario a buona fede sollevare la doglianza soltanto dopo aver provato a eludere il suo chiaro tenore prescrittivo, che appare comunque tutelare interessi meritevoli di protezione. L’atto generale presupposto - ove ritenuto immediatamente lesivo dell’interesse del ricorrente, ricorrendone l’immediatezza, la concretezza e l’attualità - deve essere immediatamente impugnato, non essendo ammissibile la disapplicazione degli atti amministrativi presupposti di quelli gravati di impugnativa. Nel caso di specie la norma censurata (pagina 23 della Guida Pratica Federale), in quanto stabilisce requisiti di partecipazione al campionato e, comunque, limiti di tesseramento, è autonomamente ed immediatamente lesiva, secondo i parametri indicati dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 23 gennaio 2003, n.1 ex multis). Il Collegio, pertanto, ritiene inammissibile la censura avverso la citata normativa FIPAV, che peraltro non può essere sospettata di irragionevolezza per disparità di trattamento tra campionato maschile e femminile o tra diverse categorie dei campionati femminili, essendo incensurabile la discrezionalità riservata al legislatore federale di riservare maggiore rilevanza all’interesse al regolare e disciplinato svolgimento del campionato in contemperamento con le diverse esigenze di mercato delle società partecipanti e delle atlete, diversamente valutati negli altri campionati. La Guida Pratica ha natura di vero e proprio testo normativo, essendo stata approvata con delibera del Consiglio Federale n. 45/04 intitolata “Norme organizzative stagione agonistica 2004-2005”: essa, dunque, è pienamente valida ed efficace nei confronti di tutti gli associati i quali, comunque, allorché si perfeziona la procedura di associazione alla FIPAV mediante l’affiliazione, per ciò stesso s’impegnano ad accettare tutte le norme vigenti emanate dagli organi competenti, con l’obbligo di osservarle e di farle osservare (art. 2, 2° comma, lett. a), del Regolamento Affiliazione e Tesseramenti). P.Q.M. Il Collegio all’unanimità, definitivamente pronunciando, così decide: 1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva ad causam della Lega Pallavolo Serie A Femminile; 2) Respinge le domanda della Pulcher Lodi s.r.l.; 3) Compensa interamente tra la Pulcher Lodi s.r.l. e la Federazione Italiana Pallavolo, sussistendone giusti motivi, le spese di lite; condanna la Pulcher Lodi s.r.l. al pagamento delle spese di lite nei confronti della Lega Pallavolo Serie A Femminile liquidate in €. [...] omissis [...] comprensive di spese, diritti ed onorari; pone a carico delle parti, nella misura e con le modalità che saranno determinate con separata ordinanza, le spese per il funzionamento del Collegio Arbitrale. Il Presidente F.to Avv. Marcello de Luca Tamajo Arbitro F.to Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro F.to Avv. Mario Antonio Scino
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