CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 21 febbraio 2008 – Francesco Lazazzara contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 21 febbraio 2008 – Francesco Lazazzara contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO Il Collegio Arbitrale composto da: Avv. Aurelio Vessichelli in qualità di Presidente nominato ai sensi dell’art. 13.2 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, Pres. Bartolomeo Manna in qualità di Arbitro nominato ai sensi dell’art. 13.1 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, Avv. Dario Buzzelli in qualità di Arbitro nominato ai sensi dell’art. 13.1 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 7 febbraio 2008, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente LODO nel procedimento di arbitrato ( prot. n.2162 del 7.11.2007 ) promosso da: Francesco Lazazzara, rappresentato e difeso dall’avvocato Ciro Sindona presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia n.380 contro Federazione Italiana Pallacanestro – F.I.P., con sede in Roma alla Via Vitorchiano n. 113, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore prof. Fausto Maifredi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti prof. Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n.106 Letti i quesiti conclusivamente formulati dalle parti, esaminate le conclusioni delle stesse, esaminati gli atti e documenti del giudizio, valutate le istanze istruttorie, ha emesso il seguente LODO ARBITRALE FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE Il Sig. Francesco Lazazzara, arbitro regionale FIP con tessera n.38959 veniva deferito dinanzi agli organi di Giustizia della F.I.P. “ per avere, dopo aver arbitrato la gara n. 1261 del 19/02/2007 fra A.Dil. Ferento e Banca Fucino Panfili, valevole per il campionato di promozione maschile, redatto un rapporto arbitrale difforme da quello compilato a fine gara dal secondo arbitro Vincenzo Di Blasio e da questi sottoscritto e poi consegnato al Lazazzara, per aver apposto sul riprodotto referto la firma apocrifa del secondo arbitro Di Blasio Vincenzo, e per aver sostituito il primo referto arbitrale con quello contraffatto aggravandone la valenza disciplinare e inducendo pertanto i competenti organi giudicanti a somministrare agli iscritti a referto per la Fucino Panfili sanzioni presumibilmente più gravi rispetto a quelle erogabili sulla base dell’originario rapporto arbitrale.” Il deferimento traeva origine da un esposto denuncia presentato dall’altro ufficiale di gara il secondo arbitro Vincenzo Di Blasio La Commissione Giudicante Nazionale ridimensionava sensibilmente gli addebiti a carico del Lazazzara: in particolare la Commissione accertava che il rapporto arbitrale sottoscritto dal secondo arbitro e consegnato al Lazazzara non era stato sottoscritto dal primo arbitro (contrariamente a quanto sostenuto dal Di Biasio nella sua denuncia) e “non si era quindi ancora perfezionato l’iter della sua formazione”; la Commissione statuiva inoltre che non risultava dimostrato “con certezza” il fatto che il Lazazzara potesse aver aggiunto a referto circostanze e comportamenti non corrispondenti a verità e non realmente accaduti: la Commissione Giudicante Nazionale osservava che la risultante delle indagini svolte dalla Procura non avevano sul punto ottenuto riscontro alcuno. Il Giudice di primo grado riteneva inoltre non raggiunta la prova delle frode sportiva osservando che se il primo arbitro avesse voluto compiere azioni fraudolente “avrebbe distrutto il primo rapporto” (che il Lazazzara ha invece successivamente consegnato). La Commissione accertava invece che il Lazazzara aveva tuttavia ammesso di aver apposto sul rapporto da lui sottoscritto, la firma, falsa, del secondo arbitro Di Blasio e che pertanto risultava provata la violazione degli art. 2 e 39 comma 2 del Regolamento di Giustizia FIP, ritenendo conforme a giustizia la sanzione della sospensione dall’esercizio delle funzioni arbitrali del Lazazzara per mesi nove (in assenza di circostanze aggravanti). La sanzione veniva confermata dalla Corte Federale. Il tentativo di conciliazione aveva esito negativo all’esito dell’udienza tenuta l’8 ottobre 2007 dinanzi al nominato Conciliatore Prof. Avv. Angelo Piazza. Il Lazazzara, ricorre all’arbitrato della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport con atto depositato il 7/11/2007 prot. n. 2162. Nell’atto introduttivo del giudizio arbitrale l’istante conferma di aver apposto la firma apocrifa del Di Blasio sul rapporto arbitrale ma di non aver commesso alcuna frode in quanto il referto del secondo arbitro era andato inizialmente smarrito, ragion per cui aveva dovuto redigere un secondo referto “ convinto della condivisione del proprio referto da parte del secondo arbitro ”, chiede pertanto l’annullamento della sanzione o in subordine la riduzione a mesi 3 affermando che la sua condotta non ha prodotto alcun danno, che la successiva consegna del referto inizialmente sottoscritto dal secondo arbitro sanava eventuali irregolarità, che nella fattispecie non si tratta nemmeno di documento federale falsamente sottoscritto (ex art. 39 comma secondo) e che il referto arbitrale ha validità in presenza della sola firma del primo arbitro “poiché la firma del secondo arbitro non ha valore di certificazione ma attesta la presenza e la conduzione di gara da parte del secondo arbitro” Si costituiva la FIP chiedendo la conferma integrale della sanzione inflitta al Lazazzara. La difesa Federale rileva che la sottoscrizione apocrifa ammessa dal Lazazzara integra una violazione dei principi di lealtà e correttezza secondo quanto prevede espressamente l’art. 39 secondo comma. La FIP aggiunge che nella fattispecie ricorre “un’alterazione del referto di gara” e che è congrua la inibizione di mesi nove , sottolineando l’importanza del ruolo e del comportamento dell’Arbitro nell’ordinamento sportivo. Avendo gli arbitri accettato l’incarico ed essendosi il Collegio formalmente costituito, in data 13 dicembre 2007 alle ore 17 nei locali della Camera presso lo stadio Olimpico di Roma si è svolta l’udienza di discussione. Preliminarmente le Parti hanno rinunciato ad ogni eccezione in ordine alla designazione dei componenti del Collegio arbitrale. Il Presidente del Collegio ha quindi rinnovato il tentativo di conciliazione che però non ha avuto esito positivo. Le Parti presenti hanno quindi svolto le loro difese di merito, insistendo argomentatamente per le conclusioni già rassegnate negli scritti difensivi. Il Collegio arbitrale ha quindi concesso il termine del 7.1.2008 ad ambo le Parti per memoria conclusionale per l’eventuale deposito di documenti ed il successivo termine del 14.1.2008 per repliche. Nelle memorie ritualmente depositate, la difesa dell’arbitro Lazazzara insiste sulla circostanza che il rapporto arbitrale recante la sottoscrizione apocrifa del secondo arbitro fu redatto dall’istante secondo una fedele ricostruzione dei fatti di gara e che tale rapporto pubblicato dalla FIP è e resta quello ufficiale e “non fu oggetto di ricorso da parte degli eventuale interessati”. La Federazione rileva nelle sue memorie conclusive e di replica che allorché il Lazazzara afferma di aver smarrito il referto sottoscritto dal secondo arbitro avrebbe potuto segnalare l’accaduto alla Federazione e non apporre una firma apocrifa sul rapporto da lui redatto e sottoscritto. La FIP ribadisce la gravità del fatto di “redigere un rapporto dal contenuto non vero e con la firma apocrifa di altro arbitro non consenziente e non previamente sentito o consultato”. All’esito della procedura il Collegio Arbitrale, riunito in conferenza personale, emetteva all’unanimità la decisione per i motivi qui di seguito esposti. MOTIVI Risulta incontestabilmente provato al Collegio perché ammesso e confermato dal responsabile, che l’arbitro Francesco Lazazzara ha apposto in calce al rapporto arbitrale da lui approvato e firmato come primo arbitro designato della gara promozione maschile n. 1261 del 19/02/2007 la firma apocrifa dell’altro ufficiale di gara, designato come secondo arbitro, Vincenzo Di Blasio. Il Collegio è chiamato a decidere nel caso in esame della condotta posta in essere in un momento rilevante dell’attività sportiva, vale a dire l’approvazione e la firma del referto di gara da parte del primo arbitro che mette fine all’amministrazione della gara da parte degli arbitri ed al loro coinvolgimento nella competizione ( art.46.9 del Regolamento tecnico FIP ). La firma del secondo arbitro, i cui poteri e doveri sono specificamente elencati nell’art.47 del Regolamento tecnico, non è mero atto formale, come prospettato dalla difesa dell’istante, ma attesta che quanto contenuto nel rapporto è stato oggetto di una valutazione congiunta degli ufficiali di gara . Ritiene pertanto il Collegio che correttamente gli Organi di Giustizia Federale hanno accertato a carico del Lazazzara la violazione degli articoli 2, per violazione dei principi di lealtà e correttezza e art. 39 comma secondo del Regolamento di giustizia che espressamente sanziona “le apposizioni di firme apocrife su documenti federali” disponendo in tal caso la norma l’inibizione da tre mesi a tre anni nei confronti dei responsabili. Ritiene il Collegio non sia revocabile in dubbio che il rapporto arbitrale è da intendere documento federale in quanto atto che proviene da ufficiali di gara designati da organismi della Federazione nonché documento che certifica l’andamento di competizioni sportive ufficiali, come tale produttivo di effetti rilevanti per i tesserati e per la Federazione. L’art. 39 citato espressamente qualifica altresì l’apposizione di firma apocrifa su documenti federali quale violazione in sé dei principi di lealtà e correttezza. Qualora tale condotta venga posta in essere per raggiungere gli scopi vietati dagli art. 43 e 44 del regolamento, le norme prevedono sanzioni più gravi per la frode sportiva che però è stata motivatamente esclusa nella fattispecie dalla giustizia federale. Ogni rilievo che evoca pertanto nella fattispecie la frode sportiva a carico del Lazazzara è da ritenere non conferente rispetto all’oggetto del presente giudizio. Anche se, pertanto, le risultanze documentali non consentono di ritenere che il Lazazzara si sia determinato a redigere un rapporto dal contenuto non vero, come invece prospetta la difesa FIP, il Collegio ritiene che la condotta del Lazazzara non sia stata improntata a lealtà e correttezza, considerato innanzitutto il ruolo di arbitro e di primo arbitro come tale chiamato ad essere esempio di correttezza nell’ordinamento sportivo. Oltre all’apposizione della firma apocrifa, come tale specificamente sanzionata , il Lazazzara ha dimostrato con la sua condotta di non aver tenuto nella dovuta considerazione il ruolo e le attribuzioni dell’altro ufficiale di gara contravvenendo alle norme di comportamento previste dalle carte federali ( valga, a titolo di esempio, il principio espresso dall’art.47.7 del Regolamento Tecnico FIP secondo cui ogni arbitro ha il potere di prendere decisioni entro i limiti dei propri doveri ma non ha l’autorità di annullare o mettere in discussione le decisioni prese dall’altro ). Il Collegio ritiene non raggiunta la benché minima prova del fatto che, apposta la firma apocrifa, il Lazazzara abbia in qualche modo informato o reso edotto l’altro ufficiale di gara dell’accaduto per cercare di sanare l’irregolarità della situazione e l’erroneità del proprio comportamento: la successiva consegna da parte del Lazazzara del rapporto sottoscritto, infatti, dal Di Blasio se è valso ad escludere la frode sportiva non è idoneo ad escludere la violazione dei principi di lealtà e correttezza e l’apposizione di firma apocrifa, nonché il giudizio di disvalore che il comportamento dell’istante ha meritato. La domanda dell’istante di annullamento della sanzione deve essere pertanto respinta. Ritiene il Collegio che anche la domanda subordinata da parte del Lazazzara debba essere respinta in quanto specificamente rivolta alla riduzione dell’inibizione a mesi tre, ma sul punto sfornita della benché minima motivazione, che non sia la medesima posta a base della richiesta di integrale annullamento della sanzione e come tale non idonea, non essendo altresì consentito al Collegio in difetto di specifica richiesta della parte di rideterminare diversamente l’entità della sanzione irrogata. Le domande arbitrali proposte dalla Parte istante vanno quindi integralmente respinte. Per quanto riguarda le spese di difesa, la particolarità del caso ne impone la totale compensazione delle stesse tra le Parti costituite. Le spese della presente procedura arbitrale sono poste a carico della soccombente Parte istante. I relativi importi saranno liquidati dalla Camera con provvedimento ai sensi dell’art. 22 del Regolamento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: - respinge le domanda proposte dal Sig. Francesco Lazazzara; - pone a carico della parte istante Sig. Francesco Lazazzara il pagamento delle spese e degli onorari del Collegio Arbitrale nella misura che sarà liquidata dalla Camera ai sensi dell’art.22 del Regolamento ; - dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese di difesa; - dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti vengano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport. Così deciso in conferenza personale degli arbitri. F.to Aurelio Vessichelli F.to Bartolomeo Manna F.to Dario Buzzelli
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