CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 21/11/2006 TRA A.S.D. Robur Basket Saronno contro Federazione Italiana Pallacanestro
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 21/11/2006 TRA A.S.D. Robur Basket Saronno
contro Federazione Italiana Pallacanestro
COLLEGIO ARBITRALE
AVV. MARIO ANTONIO SCINO - PRESIDENTE
PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – ARBITRO
AVV. MASSIMO CIARDULLO – ARBITRO
L O D O
nel procedimento di Arbitrato promosso da:
A.S.D. Robur Basket Saronno, in persona del Presidente in carica Sig.
Gabriele Bertizzolo, con sede in Saronno alla via C. Colombo n. 44,
rappresentata e difesa dall’ Avv. Enrico Duranti ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Via Premuda n. 3 (tel.
06.39750148 / fax 06.39742076)
- RICORRENTE -
CONTRO
Federazione Italiana Pallacanestro, in persona del suo Presidente in
carica pro-tempore Prof. Fausto Maifredi, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Prof. Guido Valori e Paola M. A. Vaccaro ed elettivamente
domiciliata presso il loro studio in Roma, al Viale delle Milizie n. 106 (
tel. 06.37513621-3 / fax 06.3721869/e.mail g.valori@studiovalori.com –
p.vaccaro@studiovalori.com )
- RESISTENTE -
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
In data 18 marzo 2006 il Consiglio Federale, con Comunicato Ufficiale n.
587 pubblicato il 19.03.2006, ha emanato le DOA (Disposizioni
Organizzative Annuali) 2006/2007.
In particolare, nella nuova versione sono state apportate alcune
innovazioni sull’ordinamento dei campionati nazionali maschili di serie
B/Ecc. e di serie B.
Le più rilevanti disposizioni hanno riguardato la riduzione delle squadre
partecipanti al campionato di serie B/Ecc. (da 32 a 28 squadre) ed al
campionato di serie B (da 64 a 56 squadre), con un meccanismo che
prevede il proporzionale aumento delle squadre che devono retrocedere.
Successivamente, in data 11 luglio 2006, A.S.D. Robur Basket Saronno
ha sottoposto la controversia de qua alla Camera di Conciliazione ed
Arbitrato per lo Sport per la conciliazione prima dell’instaurazione del
procedimento arbitrale dinanzi al medesimo organo.
Il Conciliatore, Prof. Francesco Tufarelli, in data 4 settembre 2006,
preso atto del mancato accordo tra le parti, ha dichiarato estinta la
procedura conciliativa.
Con atto depositato in data 4 ottobre 2006 Prot. n. 1586, A.S.D. Robur
Basket Saronno ha proposto istanza di arbitrato dinanzi alla Camera di
Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, formulando, nella propria
istanza, le seguenti conclusioni: « [...]Voglia il Collegio Arbitrale adito,
disattesa ogni diversa e contraria istanza 1) accertare e dichiarare
l’illegittimità delle Disposizioni Organizzative Annuali 2006/2007 sul
riordino del Campionati Nazionali Dilettantistici in quanto
immotivatamente adottate in violazione del principio di rispetto del
quadriennio olimpico dettato dalla Convenzione LNP/FIP attualmente in
vigore, disponendone l’immediata revoca; 2) in via del tutto subordinata
disporre il differimento dell’entrata in vigore delle citate disposizioni dopo
la scadenza dell’attuale quadriennio olimpico e quindi alla stagione
sportiva 2008-2009; 3) con vittoria delle spese di arbitrato e refusione
della relativa tassa ».
Con atto del 13 ottobre 2006 la Federazione Italiana Pallacanestro si è
costituita nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti
conclusioni: « […] Piaccia all’Organo Arbitrale adito, contrariis reiectis,
dichiarare inammissibile / improcedibile il ricorso e la relativa procedura
per tutti i motivi esposti sub 1 del presente atto. Subordinatamente nel
merito, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della
superiore eccezione pregiudiziale, rigettare il ricorso perché infondato in
fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di difesa
nonché di spese, competenze ed onorari di procedura e con refusione di
quanto anticipato dalla FIP anche a titolo di diritti amministrativi ».
Il 17 ottobre 2006 il Presidente della Camera di Conciliazione ed
Arbitrato per lo Sport, visto il Regolamento della Camera di
Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport ha nominato il Presidente e ha
costituito il Collegio Arbitrale in epigrafe.
Gli Arbitri hanno formulato l’accettazione di cui all’art. 14 del
Regolamento e, in data 21 novembre 2006, si è svolta la prima udienza
innanzi al Collegio. In questa sede, dopo l’esperimento infruttuoso del
tentativo di conciliazione, si è svolta la discussione.
All’esito, il Collegio tratteneva il giudizio per la decisione.
MOTIVI
Analizzando l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla FIP e considerate le
deduzioni in punto formulate dalla società istante si osserva quanto
segue.
La questione viene posta in termini di decadenza dal diritto di ricorrere
dinanzi all’Organo camerale ai sensi dell’art.5 del Regolamento della
Camera. Ciò in quanto il provvedimento impugnato, ossia le Disposizioni
Organizzative Annuali della FIP anno sportivo 2006/07, è stato emanato
dal Consiglio Federale nella riunione del 18.03.2006 e pubblicato su
Comunicato Ufficiale n.587 del 19.03.2006.
Da ciò discende, secondo la difesa della FIP, che il provvedimento, nella
parte ritenuta lesiva dalla ricorrente, andava impugnato nel termine
decadenziale di 30 giorni, come prescritto dal Regolamento della
Camera, decorrenti dalla pubblicazione su Comunicato Ufficiale. Di
contro l’impugnazione è intervenuta, a mezzo del prodromico ricorso con
richiesta di conciliazione, in data 10.07.2006 (data di notifica alla FIP
della istanza di conciliazione), ossia a termini spirati, come la FIP
rilevava già in sede conciliativa.
A tali argomenti la parte istante oppone il dettato dell’art.68 R.E. FIP
che, tra l’altro, recita «Entro il 30 giugno di ciascun anno sportivo il
Consiglio Federale emana le “DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI
che contengono […]»; ed ancora « […] Le Disposizioni Organizzative
Annuali sono pubblicate su apposito comunicato, distribuito a tutte le
società affiliate a cura della Segreteria Federale ed entrano in vigore il 1°
luglio dell’anno successivo […]»; infine « […] Le DISPOSIZIONI
ORGANIZZATIVE ANNUALI possono essere modificate, con apposite
delibere del Consiglio Federale, nelle quali sarà precisato il momento della
loro entrata in vigore.».
Da tale norma la parte istante argomenta che, pur essendo state le DOA
emanate a marzo 2006, avrebbero assunto cogenza nell’ordinamento
sportivo a partire dal 1 luglio 2006, con la conseguenza che, a partire
dalla data di entrata in vigore, va rintracciato il dies a quo per
l’impugnazione. Tale argomento, che vorrebbe fondare una sorta di
efficacia “affievolita” della normativa contenuta nelle DOA per il periodo
intercorrente tra la deliberazione della stessa e l’inizio dell’anno sportivo
successivo, sarebbe confortato, a parere della ricorrente, da quanto
affermato dalla norma stessa circa la modificabilità delle DOA.
Compito di questo Collegio è, quindi, quello di fornire una
interpretazione della richiamata normativa che sia in linea con i principi
generali di diritto in materia di termini decadenziali.
Non si può invero prescindere dal dettato dell’art.5 del Regolamento
della Camera, norma che regola la procedura dinanzi a questo Organo.
L’art. 5 espressamente commina la sanzione processuale della
decadenza qualora la procedura dinanzi alla Camera non venga
promossa entro il termine, definito perentorio, di 30 giorni dalla
conoscenza dell’atto o fatto impugnato. Il tenore letterale della
disposizione citata non pare lasciare alcuno spazio a interpretazioni
differenti da quella risultante, appunto, dalla lettera della norma, nella
quale non si rintracciano riferimenti al momento della applicazione
dell’atto impugnato, valendo la sola ed esclusiva conoscenza dell’atto
stesso.
L’argomento testuale è confortato da quello teleologico.
La decadenza comminata dal Regolamento ha una portata di carattere
generale, ossia è precettiva nei confronti di tutti i soggetti appartenenti a
vario titolo all’ordinamento sportivo, che hanno astrattamente la facoltà
di adire l’Organo Camerale, ed è quindi finalizzata a dare certezza e
uniformità alla procedura dinanzi all’Organo Camerale. Ci si potrebbe
quindi interrogare sulla portata dell’art. 5 in parte qua, solo qualora una
norma regolamentare interna allo specifico movimento federativo,
contenesse un richiamo espresso al termine decadenziale di cui all’art.5,
ma non pare che l’art.68 R.E. FIP, citato dalla istante, abbia tale
contenuto e tale portata, con la conseguenza che non potrebbe essere
utilizzato quale norma atta ad integrare il contenuto dell’art.5 Reg.
Camera.
L’art.68 R.E. FIP fa invece riferimento alla entrata in vigore delle DOA,
ossia agisce sul piano sostanziale e non procedurale, e se è vero che la
locuzione “entrata in vigore” può obiettivamente prestarsi a
interpretazioni equivoche è pur vero che la stessa va correttamente
valutata nell’ambito della regolamentazione sportiva di carattere
squisitamente tecnico, quale quella contenuta nelle DOA, in forza della
quale l’entrata in vigore corrisponde alla efficacia esecutiva della
normativa, possibile solo per l’anno sportivo successivo a quello di
emanazione (in base al principio di salvaguardia dell’anno sportivo),
salvi i casi particolari di modifica delle norme contenute nelle DOA- cui
fa cenno sempre l’art.68 R.E.- che entrano in vigore alla data indicata
nella delibera di modifica. Proprio tale ulteriore disposizione contenuta
nelle DOA, e citata da parte istante, risulta essere di conforto
all’interpretazione della regola come dianzi prospettata. Ed infatti,
qualora le DOA nascessero prive di cogenza normativa, quali meri
provvedimenti programmatici, non avrebbe alcun senso prevedere le
successive variazioni e modifiche con appositi provvedimenti del
consiglio federale nei quali deve essere stabilita la data di entrata in
vigore, mentre, ipotizzando che le DOA nascono dotate dell’imperio
proprio delle norme, e ritenendo l’entrata in vigore quale sinonimo di
esecutività, si giustifica l’esistenza della disposizione contenuta nel n.3
dell’art.68.
Ben è vero che la tempestività dell’impugnazione di un atto normativo di
carattere generale, deve essere valutata non rispetto alla esecutività ma
alla precettività, circostanza peraltro nota alla stessa parte istante se è
vero, come è vero, che la società ha impugnato il provvedimento
normativo senza attendere l’adozione di uno specifico atto applicativo
della normativa di cui la stessa fosse specifica destinataria, circostanza
che avrebbe potuto in ipotesi confortare la tesi esposta dalla medesima
società.
Tanto posto si ritiene che possano ritenersi superate le ulteriori
considerazioni che le rispettive difese hanno illustrato in merito alla
pregiudiziale sollevata dalla FIP e deve, pertanto, essere dichiarata
l’inammissibilità dell’istanza arbitrale.
La peculiarità delle questioni trattate giustifica una parziale
compensazione delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e di
quelle lite che, per la restante parte, seguono il principio della
soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio
delle parti
• Dichiara l’inammissibilità dell’istanza di arbitrato formulata dalla
A.S.D. Robur Basket Saronno con atto depositato in data 4
ottobre 2006 Prot. n. 1586;
• condanna le parti, con vincolo di solidarietà, al pagamento degli
onorari e delle spese di arbitrato – liquidati dalla Camera con
provvedimento a’ sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento –
secondo la seguente ripartizione: • a carico della A.S.D. Robur
Basket Saronno nella misura di 2/3 dell’importo complessivo; • a
carico della Federazione Italiana Pallacanestro nella misura di 1/3
dell’importo complessivo;
• condanna la A.S.D. Robur Basket Saronno alla rifusione, a favore
della Federazione Italiana Pallacanestro, di 2/3 delle spese di
difesa liquidate per questa quota in Euro 800,00 (ottocento/00),
oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
• dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano
incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
Così deciso in Roma il 21 novembre 2006 all’unanimità e in conferenza
personale degli arbitri.
Il Collegio Arbitrale
F.to Mario Antonio Scino
F.to Maurizio Benincasa
F.to Massimo Ciardullo