CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 23/08/2005 TRA S.S. Calcio Giugliano Srl contro S.S. Juve Stabia Srl e contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 23/08/2005 TRA S.S. Calcio Giugliano Srl contro S.S. Juve Stabia Srl e contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO I L C O L L E G I O A R B I T R A L E composto da: On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale Avv. Guido Cecinelli Arbitro Prof. Marcello Foschini Arbitro Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro Avv. Enrico Ingrillì Arbitro nominato ai sensi dell’art. 9.1 del Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club – Versione italiana e delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111 riunito in conferenza personale in data 23 agosto 2005, presso la sede dell’arbitrato, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O (testo integrale avente ad oggetto tutti i motivi della controversia, singolarmente motivati, comunicato alle parti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo, ai sensi dell’art. 14.1 del Regolamento particolare) nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 1364 del 22 agosto 2005) promosso da: S.S. Calcio Giugliano Srl, con sede in Giugliano in Campania (NA), Via Aniello Palumbo n. 57 Borgo Meridiano, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Sig. Giuseppe Loveri, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ruggero Stincardini ed Andrea Galli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Perugia, Via Martiri dei Lager n. 92/A (fax 0755011479), giusta delega in calce all’istanza di arbitrato datata 17 agosto 2005 - ricorrente - contro S.S. Juve Stabia Srl, con sede in Castellammare di Stabia (NA), Via G. Cosenza n. 283, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig, Paolo D’Arco, rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Nocera ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castellammare di Stabia (NA), Via Regina Margherita n. 158 (tel. 0818721905; fax 0818721905), giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta datata 19 agosto 2005 e contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via Allegri n. 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Franco Carraro, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Po n. 9 (tel. 06858231; fax 0685823200), giusta delega a margine della memoria di costituzione datata 19 agosto 2005 - resistenti - basato sulla clausola compromissoria di cui all’art. 27 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, e specificamente sottoscritta, “per approvazione della competenza esclusiva della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport a decidere ogni controversia relativa ai provvedimenti del Consiglio Federale di non ammissione al Campionato di competenza”, nella domanda di iscrizione al campionato di Serie C1 (stagione 2005-2006); ed avente ad oggetto l’iscrizione della S.S. Calcio Giugliano Srl al campionato di calcio professionistico di Serie C1 (stagione 2005-2006) FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO 1. Con “Istanza di Arbitrato Particolare” datata 17 agosto 2005 (la “Domanda di Arbitrato”) la S.S. Calcio Giugliano srl (“Giugliano” o la “Ricorrente”) ha proposto istanza di arbitrato avverso la S.S. Juve Stabia srl (“Juve Stabia”) e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (“FIGC”; Juve Stabia e FIGC, congiuntamente, le “Resistenti”), dando avvio, presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (la “Camera”), al procedimento arbitrale contemplato dal Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club – Versione italiana e delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111 (il “Regolamento particolare”). 2. Più precisamente, con la Domanda di Arbitrato, corredata da una serie di documenti, la Ricorrente ha agito per l’annullamento: • “dell’iscrizione al campionato di serie C1 2005-2006” della Juve Stabia “disposta in danno dell’istante” dalla FIGC “con delibera del suo Consiglio Federale in data 16 agosto 2005 quale società ripescata in Serie C1 in sostituzione di società non ammessa”; • “del C.U 224-A della Figc, pubblicato il 13 giugno 2005, illegittimo per contrarietà a norme imperative di diritto afferenti l’impugnabilità di tutti gli atti lesivi della propria sfera giuridica, nella parte in cui dispone (ultimo capoverso) che Tutti i provvedimenti adottati in applicazione dei criteri selettivi stabiliti nel presente allegato sono preordinati al solo fine di ovviare ad eventuali carenze di organico e, in considerazione del carattere straordinario dell’ammissione al campionato disposta in deroga al possesso del prescritto titolo sportivo, non danno luogo all’insorgenza di posizioni tutelabili in capo alle società aspiranti alle sostituzioni oggi lesivo del diritto soggettivo dell’istante ad essere iscritta al campionato di Serie C1 2005-2006 in luogo della convenuta” Juve Stabia; • “dei pareri eventualmente espressi da CoViSoC e Lega Professionisti Serie C ai sensi del CU/224-A, nonché delle classifiche di ripescaggio emanate dalla LPSC ai sensi del medesimo CU”; nonché • “di ogni altro provvedimento e/o delibera (anche endoprocedimentale e di pertinenza di organi o organismi federali)” individuati nella esposizione svolta nella stessa Domanda di Arbitrato, “e comunque (anche se non espressamente individuati) ad essa presupposti, e/o connessi, e/o concorrenti, e/o comunque direttamente o indirettamente dipendenti”. La Ricorrente ha dunque chiesto “che il Collegio Arbitrale adito, contrariis reiectis, si compiaccia di: ¾ (per quanto occorra), accertare l’illegittimità e/o la nullità e/o l’inefficacia del CU 224-A del 13 giugno della FIGC, oggi lesivo del diritto soggettivo dell’istante ad essere essa iscritta al campionato di Serie C1 2005-2006 in luogo della convenuta, nella parte in cui (ultimo capoverso), in violazione di leggi dello Stato e dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico, e comunque per contrarietà a norme imperative di diritto afferenti l’impugnabilità di tutti gli atti lesivi della propria sfera giuridica, dispone che le società affiliate alla FIGC aspiranti alle sostituzioni in campionati priori non sono portatrici di posizioni tutelabili; ¾ accertare e dichiarare l’illegittimità e la nullità della delibera del Consiglio Federale della FIGC assunta in data 16 agosto 2005 con la quale è stato disposto il ripescaggio della convenuta soc/Juve Stabia, nonché di ogni altro provvedimento e/o delibera (anche endoprocedimentale e di pertinenza di organi o organismi federali) individuata nell’esposizione che precede, e comunque (anche se non espressamente individuata) ad essa presupposta, e/o connessa, e/o concorrente, e/o comunque direttamente e/o indirettamente dipendente; ¾ accertare e dichiarare il diritto della soc/Giugliano ad essere ripescata in Serie C1 stagione 2005-2006, e per l’effetto disporre (ovvero ordinare alla FIGC di disporre) l’ammissione della soc/Giugliano al Campionato di serie C1 2005-2006, in sostituzione della società non ammessa, ai sensi e per gli effetti della normativa sui cc.dd. ripescaggi, anche in soprannumero; ¾ pronunciare ogni e qualsivoglia altro provvedimento utile agli effetti di quanto domandato, e/o a dare attuazione alla decisione arbitrale; ¾ condannare le parti convenute al pagamento delle spese del procedimento arbitrale e dei compensi degli Arbitri e degli altri Organi della Camera nonché a rifondere alla parte attrice ogni spesa sostenuta per la propria assistenza legale e per il presente procedimento e dei diritti amministrativi versati alla CCAS”. Del pari, la Ricorrente ha formulato “richieste istruttorie urgenti”, chiedendo, tra l’altro, “che il Presidente della CCAS, contestualmente al provvedimento con cui fisserà la data della discussione avanti il Collegio, ordini alla FIGC il deposito in giudizio: a) della domanda di ripescaggio della società Juve Stabia e di ogni documento ivi allegato e/o afferente; b) della domanda d’iscrizione della società Juve Stabia al Campionato C1 2005- 2006; c) dei pareri eventualmente espressi da CoViSoC e Lega Professionisti Serie C ai sensi del CU/224-A per la Juve Stabia; d) delle classifiche di ripescaggio redatte dalla LPSC e/o dal Consiglio Federale; e) della relazione del Consiglio Direttivo della LPSC del giorno 14/07/2005, trasmessa al Consiglio Federale della FIGC il 15/07/2005, relativa allo stato di tutte le domande di ripescaggio; f) dei documenti presentati dalla Juve Stabia il 23 luglio (o date limitrofe); g) del verbale del Consiglio Direttivo della LPSC in data 10 agosto 2005 che relaziona al Consiglio Federale del giorno 16/08/2005 sullo stato di tutte le domande di ripescaggio presentate; h) del verbale del Consiglio Federale della FIGC del giorno 16 agosto 2005”. 3. A supporto delle proprie domande la Ricorrente ha illustrato di aver disputato, nella stagione sportiva 2004-2005, il campionato di serie C2, classificandosi al 5° posto del girone C, e di aver presentato, il 7 luglio 2005, “Domanda di ripescaggio al Campionato Nazionale Professionisti Serie C1 2005/2006” ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 224/A, recante i criteri e le procedure per la sostituzione delle società non ammesse ai campionati professionistici 2005-2006, adottati dal Consiglio Federale della FIGC il 13 giugno 2005 (il “CU n. 224/A”) per l’eventualità di una futura, possibile integrazione degli organici in sostituzione di società non ammesse. Ha illustrato altresì la Ricorrente che la Juve Stabia aveva presentato analoga istanza vantando la posizione in classifica immediatamente precedente alla stessa; e che la FIGC, con delibera del Consiglio Federale assunta in data 16 agosto 2005, ha disposto il ripescaggio delle società Chieti, Monza, S. Marino, e Juve Stabia, mentre la Ricorrente è risultata la prima delle escluse dalla medesima classifica. A parere della Ricorrente la domanda di ripescaggio depositata dalla Juve Stabia sarebbe viziata da una irregolarità, e pertanto a torto la FIGC la avrebbe accolta, escludendo la Ricorrente dal ripescaggio. Illustra infatti la Ricorrente che, in base alle norme stabilite nel CU n. 224/A ed a quelle recate dal Comunicato Ufficiale della FIGC n. 189/A del 15 marzo 2005, relativo agli “Adempimenti in ordine all’ammissione ai Campionati Professionistici 2005/2006” (il “CU n. 189/A”), le società aspiranti al ripescaggio in Serie C1 dovevano presentare entro il termine perentorio del 7 luglio 2005 istanza di ripescaggio corredata dalla domanda di iscrizione (al campionato di Serie C1) redatta sul modulo all’uopo predisposto dalla Lega Professionisti Serie C (la “LPSC”) e recante la firma autenticata del legale rappresentante dell’istante, a certificazione della genuinità dell’accettazione delle particolari obbligazioni nascenti dalla partecipazione al campionato di Serie C1. Ad avviso della Ricorrente la “Juve Stabia non ha adempiuto a tali prescrizioni, inderogabili e perentorie, con la conseguenza che essa non poteva essere considerata nel possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti per il ripescaggio”. A tal proposito la Ricorrente rileva che la Juve Stabia nel termine perentorio del 7 luglio 2005 non aveva presentato la specifica domanda di ripescaggio, ma solo una mera relazione sulle condizioni prescritte per il ripescaggio, e che tale relazione non era corredata dalla domanda di iscrizione alla Serie C1. Siffatta documentazione integrativa sarebbe stata depositata solo il 23 luglio 2005, al di là del termine perentorio ed in forma irregolare, in quanto priva di sottoscrizione autenticata. L’illegittimità così illustrata può, ad avviso della Ricorrente, essere censurata mediante arbitrato presso la Camera ai sensi del Regolamento particolare. A tal proposito la Ricorrente, da un lato, illustra come la controversia relativa ad un ripescaggio attenga alla materia delle iscrizioni ai campionati, e sia dunque ricompresa nella sfera di applicazione del Regolamento particolare; dall’altro lato, sottolinea l’illegittimità delle disposizioni federali stabilite nel CU n. 224/A che escludono rimedi alla tutela di posizioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo. 4. Con memoria datata 19 agosto 2005 la FIGC si è costituita nel procedimento, chiedendo “la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso avversario ovvero, in via subordinata, … la sua reiezione nel merito; in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari”. 5. Nello svolgimento della propria difesa la FIGC, in particolare, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità della Domanda di Arbitrato, in quanto sottoposta alla cognizione della Camera ai sensi del Regolamento particolare, laddove, invece, essa, non riguardando la procedura di iscrizione ai campionati disciplinata dal CU n. 189/A, ricadrebbe solo nelle previsioni del Regolamento ordinario di arbitrato presso la Camera (il “Regolamento generale”). La FIGC ha eccepito, altresì, l’inammissibilità della Domanda di Arbitrato per tardività, rilevato che il CU n. 224/A, impugnato dal Giugliano, si presenterebbe semmai come immediatamente lesivo della posizione giuridica della Ricorrente, con la conseguenza che l’impugnazione sarebbe dovuta avvenire nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del CU n. 224/A, avvenuta il 13 giugno 2005. La FICG ha eccepito, inoltre, l’inammissibilità dell’istanza per carenza di legittimazione ad agire del Giugliano a causa della sua posizione di mero aspirante al ripescaggio; e ciò in virtù dell’ultimo paragrafo del CU n. 224/A, il quale esclude che la disciplina e i provvedimenti in materia di ripescaggio diano luogo all’insorgenza di posizioni tutelabili in capo alle società aspiranti alle sostituzioni. La FIGC ha eccepito, ancora, l’inammissibilità dell’istanza per il mancato adempimento della prova di resistenza, poiché la Ricorrente non avrebbe “fornito alcuna argomentazione in ordine alle motivazioni grazie alle quali proprio essa – e non altre aspiranti – avrebbero titolo per subentrare nella posizione della Juve Stabia in caso di accoglimento del proprio ricorso”. Nel merito, ed infine, la FIGC ha rilevato l’infondatezza della pretesa avanzata dalla Ricorrente, e si è opposta alle istanze istruttorie formulate. 6. Con “Comparsa di costituzione e risposta” datata 19 agosto 2005 si è altresì costituita nel procedimento la Juve Stabia, chiedendo all’adito Collegio arbitrale di: “A) In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l’inammissibilità, improponibilità irricevibilità ed improcedibilità dell’istanza di arbitrato proposta dalla S.S.C. GIUGLIANO s.r.l. nei confronti della S.S. JUVE STABIA s.r.l. e della F.I.G.C., per le argomentazioni tutte addotte nella presente comparsa di risposta; B) Nel merito, rigettare integralmente l’istanza di arbitrato medesima, perché assolutamente pretestuosa ed infondata sia in fatto che in diritto; C) Con vittoria di spese, diritti e competenze di giudizio”. 7. Nella propria comparsa, in particolare, la Juve Stabia ha eccepito l’inammissibilità, l’improponibilità e l’irricevibilità dell’istanza proposta per la violazione dell’art. 2 comma 1 del Regolamento particolare e per la violazione dell’art. 8 comma 6 del Regolamento generale: la controversia dedotta in arbitrato dal Giugliano non riguarderebbe la materia dell’iscrizione ai campionati, con conseguente inapplicabilità del Regolamento particolare, ma sarebbe sottoposta al Regolamento generale; risulterebbe pertanto omesso l’esperimento della fase conciliativa, il quale rappresenta, ai sensi del Regolamento generale, una condizione di ammissibilità della domanda di arbitrato. La Juve Stabia ha eccepito, altresì, il difetto di legittimazione attiva della Ricorrente ai sensi dell’ultimo capoverso del CU n. 224/A, e la tardività dell’istanza arbitrale di impugnazione del medesimo Comunicato Ufficiale. La Juve Stabia ha quindi rilevato l’inammissibilità dell’istanza per carenza di interesse immediato e diretto ad agire del Giugliano, nonché l’infondatezza nel merito della domanda ex adverso depositata. A tale ultimo riguardo la Juve Stabia illustra come la procedura seguita per il suo ripescaggio in Serie C1 sia stata “assolutamente regolare”. 8. In data 22 agosto 2005 il Presidente della Camera ha comunicato alla Ricorrente che il Collegio arbitrale, visto l'art. 12.2 del Regolamento particolare, si era riservato ogni decisione all'esito dell'udienza sulla ammissibilità e rilevanza delle istanze istruttorie formulate dalla Ricorrente stessa. 9. Il 23 agosto 2005, presso la sede dell’arbitrato, si è svolta l’udienza, nella quale la Ricorrente ha illustrato le proprie tesi, replicando alle memorie delle Resistenti, ed insistendo nella sussistenza della legittimazione alla causa e dell’interesse immediato e diretto a ricorrere, nonché sulla non tardività del ricorso e sulla fondatezza dello stesso. Sia la FIGC che la Juve Stabia hanno ribadito la regolarità della posizione della Juve Stabia. All’udienza, poi, la Ricorrente ha chiesto l’acquisizione agli atti di nuovo documento, che il Collegio ha acquisito con riserva di valutarne l’ammissibilità e la rilevanza, vista l’opposizione delle Resistenti. In esito all’udienza le parti si sono dichiarate soddisfatte dello svolgimento del procedimento arbitrale e hanno dato atto della piena osservanza del principio del contraddittorio. 10. In data 23 agosto 2005 il Collegio Arbitrale ha dichiarato inammissibile l’istanza arbitrale proposta dal Giugliano sulla base delle seguenti MOTIVAZIONI (anticipate alle parti in forma sintetica, ai sensi dell’art. 14. 1 del Regolamento particolare) A. Sulle domande della Ricorrente. 1. La controversia dedotta in arbitrato dalla Ricorrente verte sulla iscrizione di una società ad un campionato di calcio professionistico in sostituzione di altra società non ammessa (ossia sul c.d. “ripescaggio”) e sulla corretta applicazione da parte della FIGC della normativa ad essa afferente: ossia sulla disciplina stabilita dal CU n. 224/A, nonché, nella prospettazione della Ricorrente, dal CU n. 189/A. Ritiene infatti la Ricorrente che la FIGC a torto abbia “ripescato” nel campionato di Serie C1 la Juve Stabia, la quale non avrebbe posseduto i requisiti per godere di tale beneficio; e che dunque essa Ricorrente avrebbe dovuto essere ammessa al campionato di Serie C1 in luogo della Juve Stabia. 2. A parere del Collegio l’istanza arbitrale proposta a tal fine dal Giugliano deve essere dichiarata inammissibile, e pertanto rigettata. Nota infatti il Collegio Arbitrale che l’ultimo paragrafo del CU n. 224/A così dispone: “Tutti i provvedimenti adottati in applicazione dei criteri selettivi stabiliti nel presente allegato sono preordinati al solo fine di ovviare ad eventuali carenze di organico e, in considerazione del carattere straordinario dell’ammissione al campionato disposta in deroga al possesso del prescritto titolo sportivo, non danno luogo all’insorgenza di posizioni tutelabili in capo alle società aspiranti alle sostituzioni”. Giusta tale disposizione deve pertanto essere esclusa la legittimazione ad agire della Ricorrente: le società aspiranti al ripescaggio (e dunque anche il Giugliano) non sono titolari, né nell’ordinamento federale, né (tantomeno) nell’ordinamento generale, di una posizione giuridica soggettiva (diritto soggettivo o interesse legittimo) degna di tutela. Difettando una condizione dell’azione, la domanda deve essere rigettata. 3. Per sfuggire a tale conclusione – apparsa altrimenti inevitabile alla stessa Ricorrente – il Giugliano impugna il CU n. 224/A, nella parte in cui esclude “l’insorgenza di posizioni tutelabili in capo alle società aspiranti alle sostituzioni”, denunciandone l’illegittimità per contrarietà a norme inderogabili di diritto e a principi generali (che garantiscono il diritto di agire in giudizio per la tutela di diritti ed interessi legittimi). 4. L’impugnazione di tale disposizione, proposta dalla Ricorrente, appare al Collegio inammissibile per tardività. A tal proposito il Collegio sottolinea come l’ordinamento sportivo necessiti di regole stabili. Fondamentale appare perciò la tempestiva impugnazione degli atti a carattere generale, anche per superare la situazione di incertezza che si verrebbe altrimenti a creare sulle sorti delle singole disposizioni, a causa della loro possibile impugnazione in un momento futuro ed indeterminato, da parte di una qualunque delle società interessate. Anche nell’ambito dell’ordinamento statale, la giurisprudenza amministrativa afferma chiaramente che ricorre l’onere di immediata impugnazione delle clausole che prescrivono requisiti di partecipazione quando “esse manifestino la loro immediata attitudine lesiva”: in particolare laddove “le stesse, essendo legate a situazioni e qualità del soggetto …, risultino esattamente e storicamente identificate e, perciò, in condizione di ledere immediatamente e direttamente l’interesse sostanziale del soggetto” che ambisce a partecipare alla procedura (Cons. Stato, ad. plen., 29 gennaio 2003 n. 1). ln tale quadro al Collegio Arbitrale appare che la disciplina introdotta nell’ordinamento federale il 13 giugno 2005 (con il CU n. 224/A) abbia regolato puntualmente i criteri di sostituzione delle società non ammesse ai campionati di serie C, imponendo alle società astrattamente ammesse al sistema dei ripescaggi una serie di oneri procedimentali, addirittura precedenti il completamento degli accertamenti sui requisiti delle società aventi titolo sportivo allo svolgimento del campionato di serie superiore, ovvero stabilendo disposizioni, quale quella contestata, applicabili a prescindere dal concreto grado di maturazione della aspettativa al ripescaggio. La disposizione contestata, se lesiva, dunque, lo era immediatamente e direttamente, per tutte le società destinatarie. Ne consegue, pertanto, che il relativo potere di azione si è consumato il 13 luglio 2005, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del CU n. 224/A. Con la conseguenza che l’impugnazione proposta il 17 agosto 2005 deve essere dichiarata inammissibile. 5. Anche a prescindere da tale rilievo, di per sé assorbente, la disposizione impugnata appare in ogni caso legittima, poiché, anche a prescindere da essa, non appare in ogni caso configurabile, in capo a ciascuna delle società che potenzialmente aspirino al ripescaggio, una posizione soggettiva giuridicamente qualificata. Infatti, la sostituzione delle società non ammesse ai campionati di competenza è un istituto che mira ad integrare l’organico delle squadre nei vari campionati, rendendo possibile il loro svolgimento nell’ambito dei limiti numerici previsti dall’ordinamento e conformemente all’assetto già stabilito. Ci si trova, così, di fronte ad una misura indirizzata a tutelare il bene primario collettivo del mantenimento dei livelli quantitativi applicabili ai vari campionati, la quale solo in via indiretta e mediata reca benefici alle società che vi possono accedere sulla base del rispetto di una serie di parametri sportivi, amministrativi e finanziari. L’istituto del ripescaggio non può, pertanto, essere considerato come il bene costituente l’oggetto di un preteso diritto soggettivo perfetto da parte delle società. Il ripescaggio, dunque, rappresenta solo un beneficio di fatto, verso il quale la società vanta, semmai, solo un’aspettativa. E l’esclusione di una tutela “giurisdizionale” per siffatta aspettativa ne appare coerente corollario, tale da non contrastare con alcun precetto imperativo. Anche sotto tale profilo, pertanto, la censura mossa al CU n. 224/A deve essere rigettata, con ulteriore conferma della carenza di legittimazione attiva in capo alla Ricorrente. 6. L’accoglimento di siffatta eccezione preliminare di merito esonera il Collegio dall’esame delle altre questioni, sia procedurali che di merito, sollevate dalle Resistenti, nonché delle ulteriori istanze (di carattere istruttorio) proposte dalla Ricorrente, che risultano dunque assorbite. B. Sulle spese. 7. Gli onorari e le spese di arbitrato, come in dispositivo, devono seguire la soccombenza, mentre i diritti amministrativi versati dalle parti devono ritenersi definitivamente incassati dalla Camera. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: • dichiara inammissibile l’istanza arbitrale della società S.S. Calcio Giugliano Srl; • pone integralmente a carico della società S.S. Calcio Giugliano Srl gli onorari e le spese di arbitrato, come liquidati in separata ordinanza, nonché gli onorari e le spese di difesa delle parti convenute quantificati forfettariamente in Euro [...] omissis [...] ciascuna; • dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in conferenza personale degli arbitri, il 23 agosto 2005. F.to On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani F.to Avv. Guido Cecinelli F.to Prof. Marcello Foschini F.to Prof. Avv. Luigi Fumagalli F.to Avv. Enrico Ingrillì
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it