CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 24 ottobre 2008 Sig. Mario Marisei, Sig. Pasquale Midiri e Sig. Antonio Fosi – Unione Italiana Tiro a Segno
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale del 24 ottobre 2008 Sig. Mario Marisei, Sig. Pasquale Midiri e Sig. Antonio Fosi - Unione Italiana Tiro a Segno
C O L L E G I O A R B I T R A L E
Avv. Enrico Ingrillì in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale, ai
sensi del Regolamento della Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nominato
dal Presidente Vicario;
Avv. Marcello de Luca Tamajo in qualità di Arbitro, ai sensi del Regolamento
della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo
Sport, nominato dalla parte istante;
Prof. Avv. Massimo Zaccheo in qualità di Arbitro, ai sensi del Regolamento
della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo
Sport, nominato dalla parte resistente;
nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0443, in data 11.03.2008) promosso da:
MARIO MARISEI, nato a Eboli (SA), il 21 settembre 1965, C.F. MRS MRA 65P21 D3901I,
PASQUALE MIDIRI, nato a Ragusa, il 21 aprile 1947, C.F. MDR PQL 47D21 H163C,
ANTONIO FOSI, nato a Eboli (SA), il 13 luglio 1952, C.F. FSO NTN 52L13 D390Z,
entrambi rappresentati, assistiti e difesi, dall’avv. Lodovico Visone di Salerno, ed
elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Roma, Via del Seminario nn. 113 – 116,
- istanti -
contro
UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO (“U.I.T.S..”), in persona del legale rappresentante
pro tempore, Sig. Ernfried Obrist, rappresentata, assistita e difesa, dall’avv. Enrico
Lubrano, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Via Flaminia n. 79,
- resistente -
Letti i quesiti conclusivamente formulati dalle parti, esaminate le conclusioni delle stesse,
esaminati gli atti e documenti del giudizio, valutate le istanze istruttorie, ha emesso il
seguente
LODO ARBITRALE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE
Con istanza di arbitrato alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del
C.O.N.I. (“Camera”), depositata in data 12.03.2008, i Sigg.ri Mario Marisei, Pasquale Midiri
e Antonio Fosi, richiedevano l’annullamento della delibera del Consiglio Direttivo
dell’U.I.T.S., n. 101, pronunciato in data 28.09.2007, con la quale veniva disposto il
commissariamento della Sezione di Tiro a Segno di Eboli (SA), nonché di tutti i relativi atti
presupposti, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l’on.le Collegio Arbitrale sospendere, in via temporanea ed urgente, l’efficacia della
deliberazione del Consiglio Direttivo U.I.T.S., in data 28.09.2007, mediante la quale è stato
previsto lo scioglimento del Consiglio Direttivo della Sezione di Eboli e sottoposta
quest’ultima alla gestione commissariale, e, per l’effetto, disporre la piena riassunzione, da
parte dello stesso Consiglio, delle proprie funzioni e competenze (…). Nel merito:
accertare l’infondatezza in fatto e diritto, delle determinazioni assunte dal Conciliatore nel
provvedimento in data 11.02.2008, in ordine alla decadenza ed all’improcedibilità
dell’istanza di conciliazione. Accertare l’illegittimità della deliberazione assunta dall’U.I.T.S.
in data 28.09.2007, che con il presente atto si censura, dichiarandone l’annullamento
ovvero la revoca”. Gli istanti nominavano arbitro di propria elezione l’Avv. Marcello de
Luca Tamajo.
Il provvedimento del Consiglio Direttivo dell’U.I.T.S. veniva disposto in
considerazione di presunte e gravi irregolarità riscontrate dagli ispettori dell’U.I.T.S.,
classificate in diversi profili di “mala gestio”. In particolare, gli istanti lamentavano motivi di
illegittimità del provvedimento impugnato e atti presupposti. In primis, la violazione ed
errata applicazione di legge e dello Statuto dell’U.I.T.S., la carenza assoluta di potere
dell’organo deliberante, in quanto la mancata convocazione dell’Assemblea Nazionale per
l’approvazione dei consuntivi, da parte del Consiglio Direttivo ne avrebbe comportato la
decadenza e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 31 dello Statuto U.I.T.S., la decadenza
del medesimo Consiglio Direttivo U.I.T.S. che non avrebbe, pertanto, alcuna legittimazione
all’esercizio delle funzioni ad esso spettanti. Dunque, gli istanti ritenevano giuridicamente
inesistente il provvedimento del 28.09.2007, in quanto adottato da un organo privo di
poteri. I ricorrenti lamentavano, altresì: la violazione del giusto procedimento, in quanto il
provvedimento impugnato era stato assunto durante una riunione del Consiglio Direttivo
U.I.T.S., nella quale non era indicato tra le materie all’ordine del giorno; la violazione degli
obblighi partecipativi e della carenza di motivazione della delibera.
Nel merito, i Sigg.ri Marisei, Midiri e Fosi contestavano la mancanza dei presupposti
legittimanti l’emissione del provvedimento, ed in particolare la non imputabilità e riferibilità
delle presunte irregolarità amministrative e contabili al Consiglio Direttivo della Sezione di
Eboli, in quanto tale organo era stato nominato in data 5 – 6 maggio 2007, quindi, pochi
giorni antecedenti all’inizio delle operazioni ispettive disposte dall’U.I.T.S..
In data 20.03.2008, l’U.I.T.S. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’istanza
di arbitrato e nominando quale arbitro di propria elezione, il Prof. Avv. Massimo Zaccheo.
In via preliminare e pregiudiziale, la resistente eccepiva l’inammissibilità dell’azione, per
violazione dell’art. 5 del Regolamento della Camera, rilevando,che l’istanza di
conciliazione era stata notificata oltre il termine di 30 giorni, ed in secondo luogo, perché
depositata sempre oltre il decorso del termine di 30 giorni.
Nel merito, l’U.I.T.S. rilevava – in relazione al primo motivo di gravame - che il
Consiglio Direttivo è pienamente operativo, non essendo mai stato dichiarato decaduto
dagli organi competenti - mentre in relazione alla presunta non imputabilità agli istanti delle
irregolarità amministrative e contabili contestate - che i ricorrenti erano componenti del
Consiglio Direttivo della Sezione di Eboli, anche nel corso delle gestioni precedenti, ed in
particolare negli anni dal 2003 al 2007.
Il procedimento di conciliazione preventivo, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento
della Camera adita, si svolgeva in data 11 febbraio 2008, avanti al Conciliatore, Prof. Avv.
Learco Saporito, il quale – rilevata la tardività dell’istanza proposta in data 10.11.2007,
stante il decorso il termine di decadenza di 30 giorni – dichiarava decaduta l’istanza dei
ricorrenti “per il mancato rispetto del termine di cui all’art. 5.1 del Regolamento della
Camera ed improcedibile per il mancato rispetto dell’art. 5.7 del Regolamento della
Camera relativamente alla posizione dei Sigg.ri Midiri e Fosi”.
Nel frattempo, gli istanti proponevano, con ricorso depositato in data 24.12.2007,
avanti al T.A.R. della Campania, sede di Salerno, domanda di sospensione cautelare degli
effetti della deliberazione di scioglimento del Consiglio Direttivo della sede di Eboli, che
venivano rigettato con successiva ordinanza in data 10.01.2008.
In data 03.10.2008, si costituiva regolarmente il Collegio Arbitrale, con la
presidenza dell’avv. Enrico Ingrillì, che – preso atto dell’impossibilità di addivenire ad una
conciliazione della controversia – concedeva termine a parte istante per il deposito di
memoria riguardante la questione pregiudiziale e a parte resistente successivo termine per
replica.
MOTIVI
Il Collegio ritiene di dover esaminare preventivamente l’eccezione preliminare e
pregiudiziale di parte resistente, relativa all’inammissibilità e/o improponibilità della
domanda, stante il carattere certamente assorbente di tale decisione.
Il Collegio osserva che il provvedimento del Consiglio Direttivo U.I.T.S. del 28
settembre 2007 è stato impugnato tardivamente dai ricorrenti, in quanto, l’istanza di
conciliazione veniva notificata il 10 novembre 2007, quindi, decorso il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto o dell’atto da cui trae origine la
controversia, previsto dall’art. 5.1 del Regolamento della Camera. Infatti, il provvedimento
del Consiglio Direttivo dell’U.I.T.S. del 28 settembre 2007 è stato conosciuto dagli istanti
già il giorno seguente, come risulta dall’allegato 14 al fascicolo di parte resistente (trattasi
della lettera di richiesta di documentazione ai sensi della L. n. 241 del 1990, inviata dal
Presidente del “commissariato” Consiglio Direttivo della Sezione di Eboli, Sig. Marisei, in
data 29.09.2007).
Dalla tardiva proposizione dell’istanza di conciliazione consegue l’inammissibilità
dell’istanza di arbitrato ai sensi dell’art. 8, 6° comma, del Regolamento della Camera
laddove è detto che “la procedura arbitrale può avere corso solo dopo l’esperimento
infruttuoso del tentativo di conciliazione di cui al precedente Titolo III”. Tale previsione
normativa, dunque, richiede l’effettivo svolgimento del tentativo di conciliazione a
prescindere dal suo esito.
Pertanto, è priva di rilevanza la difesa degli istanti, nella parte in cui - richiamando
l’art. 4.5 del Regolamento della Camera - sostiene che il procedimento di conciliazione e
quello di arbitrato, siano distinte, e che l’improcedibilità / inammissibilità dell’istanza di
conciliazione non comporta alcuna preclusione in ordine alla seconda.
La Commissione osserva che la conciliazione e l’arbitrato sono due parti di un
medesimo procedimento, che vede come primo atto il deposito dell’istanza di
conciliazione. Inoltre, il termine di cui all’art. 5.1 del Regolamento, relativo alla
proposizione dell’istanza di conciliazione è espressamente definito perentorio,
derivandone che la mancata proposizione dell’istanza in termini, rende inammissibile
l’intero procedimento ed ogni atto successivo. L’art. 5.1 prescrivendo che la controversia è
sottoposta alla Camera “con istanza da presentare – a pena di decadenza – entro e non
oltre il termine perentorio di trenta giorni (….),, commina la sanzione processuale della
decadenza dell’azione alla mancata proposizione dell’istanza di conciliazione entro il
termine, espressamente definito perentorio, di trenta giorni dalla conoscenza del fatto (…).
La ratio della prescrizione è quella di garantire la certezza del diritto” (cfr. il lodo della
Camera, Guerriero c. U.I.T.S., pronunciato in data 27.04.2007).
In considerazione di quanto sopra, il Collegio ritiene di accogliere l’eccezione
preliminare e pregiudiziale formulata dalla parte resistente, dichiarando inammissibile la
domanda di arbitrato dei Sigg.ri Marisei, Midiri e Fosi perchè proposta oltre il termine
perentorio previsto dall’art. 5 del Regolamento della Camera. Il Collegio rileva, dunque,
l’intervenuta decadenza del potere di impugnazione, in violazione del disposto di cui all’art.
5 del Regolamento della Camera, con la conseguente declaratoria di improponibilità della
domanda di arbitrato.
Il Regolamento della Camera, infatti, è disciplina di un valido sistema di
“decadenze stabilite contrattualmente” (art. 2965 c.c.), per effetto del quale “entro e non
oltre il termine di trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto o dell’atto da cui trae
origine la controversia”, quest’ultima onde impedire la decadenza dal diritto di proporre
l’azione presso gli arbitri, deve andare soggetta al compimento di un atto, l’istanza
preventiva di conciliazione, senza del quale rimane precluso l’avveramento di una vera e
propria condizione di proponibilità dell’ arbitrato (artt. 2969 c.c.; 382, ult. co., c.p.c.); non di
sola procedibilità del giudizio, dunque, poiché il carattere perentorio del termine per
l’accesso alla fase di conciliazione impedisce, allorchè sia spirato, e diversamente da altri
luoghi normativi che pure delineano tentativi obbligatori di negoziato in funzione precontenziosa
[artt. 410-412 bis c.p.c.], di concepirne l’esperimento come accessibile sine
die al fine di garantire la mera procedibilità ulteriore dell’azione (cfr. la giurisprudenza
consolidata della Camera, già espressa nel lodo arbitrale Avella c. F.I.G.C., prot. n. 1854
del 02.11.2006, pronunciato in data 27.04.2007 e A.S. Latina c. F.I.G.C., pronunciato in
data 05.11.2007). Nella fattispecie, la decadenza della parte istante, in relazione al
termine perentorio di cui all’art. 5 del Regolamento della Camera è stata, inoltre, eccepita
dall’U.I.T.S., a norma dell’art. 2969 c.c., e risulta esclusa, in funzione impeditiva della
decadenza medesima, ogni ipotesi di (seppure implicito) “riconoscimento del diritto
proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a
decadenza”.
La consolidata giurisprudenza della Camera, sopra richiamata, consente di
dichiarare che – preso atto dell’inammissibilità dell’istanza di conciliazione in quanto
tardiva – anche la successiva istanza di arbitrato è parimenti inammissibile, poiché la
rituale proposizione della preventiva istanza di conciliazione è condizione di proponibilità
dell’arbitrato.
I superiori rilievi assorbono le ulteriori questioni pregiudiziali e/o preliminari e,
naturalmente, quelle integranti il merito della domanda di arbitrato e, di conseguenza, le
questioni inerenti le presunte irregolarità amministrative e contabili imputate al Consiglio
Direttivo della Sezione di Eboli.
Il principio della soccombenza e l’accertata e dichiarata inammissibilità della
domanda, sono motivi ritenuti idonei a giustificare la condanna degli istanti alla rifusione
delle spese legali, a favore della resistente, ed al pagamento delle spese di funzionamento
del Collegio, con vincolo di solidarietà, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni
ulteriore istanza, eccezione e deduzione:
A) dichiara inammissibile l’istanza di arbitrato ex art. 8 del Regolamento della Camera
di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. proposta dagli istanti, Sigg.ri
Mario Marisei, Pasquale Midiri e Antonio Fosi;
B) Pone a carico solidale degli istanti, Sigg.ri Mario Marisei, Pasquale Midiri e Antonio
Fosi, il pagamento delle spese e degli onorari di lite in favore della resistente,
liquidate complessivamente in € 1.200 (euro milleduecento), oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A.;
C) condanna gli istanti, con vincolo di solidarietà con la resistente, al pagamento delle
spese e dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, dalla Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la
sede dell’arbitrato in data 24 ottobre 2008 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi
e nelle date di seguito indicati.
Roma, 24 ottobre 2008
F.to Enrico Ingrillì
F.to Marcello de Luca Tamajo
F.to Massimo Zaccheo