CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 24/01/2006 TRA S.S. VIRTUS VOLLA contro FIGC, contro Lega Nazionale Dilettanti, U.S. Alba Durazzano Sant’Agata ed A.C.D. Licata

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 24/01/2006 TRA S.S. VIRTUS VOLLA contro FIGC, contro Lega Nazionale Dilettanti, U.S. Alba Durazzano Sant’Agata ed A.C.D. Licata LODO ARBITRALE Prof. Avv. Massimo Zaccheo in qualità di Presidente del Collegio arbitrale nominato dal Presidente della Camera di Conciliazione e arbitrato per lo Sport, ai sensi dell’art. 11, co 2, del Regolamento della Camera medesima. Prof. Avv. Angelo Piazza in qualità di Arbitro nominato ai sensi dell’art.11.co 2 del Regolamento della Camera di Conciliazione e arbitrato per lo Sport. Dr. Salvatore Cirignotta in qualità di Arbitro nominato ai sensi dell’art. 11.co 2 del Regolamento della Camera di Conciliazione e arbitrato per lo Sport. IL COLLEGIO ARBITRALE Riunito in conferenza personale il 24 gennaio 2006 nel procedimento di Arbitrato promosso da: S.S. VIRTUS VOLLA in persona del suo legale rappresentate pro-tempore Sig. Lorenzo Urbano nella sua qualità di Presidente rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall’Avv. Ruggero Stincardini e dall’Avv. Andrea Galli ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Perugia 06128, Via Martiri dei Lager n.92/A (fax 0755011479 – email: ruggero.studio@stincardini.it); - attrice - Contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (FIGC), in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, alla Via Gregorio Allegri n.14 (tel.0684911), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano la Porta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma alla Via Po n.9 (tel. 06858231 – fax 0685823200); - convenuta - nonché contro Lega Nazionale Dilettanti, U.S. Alba Durazzano Sant’Agata ed A.C.D. Licata; - altre parti convenute non costituite - FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO 1. Con istanza di arbitrato depositata il 13.07.2005 la S.S. Virtus Volla, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, promuoveva la procedura arbitrale nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Dilettanti della Federazione Italiana Giuoco Calcio della U.S. Alba Durazzano Sant’Agata, della A.C.D. Licata, e di ogni altro soggetto o Ente che “l’adita Camera” ritenesse “interessato alla vicenda”, chiedendo: (i) accertarsi l’illegittimità e/o nullità e/o annullabilità: e per effetto dichiarare l’annullamento: a) della decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Campania/LND-FIGC di cui al Comunicato Ufficiale (C.U.) n.99 del 26 giugno 2005 a mezzo della quale è stata inflitta alla soc/Volla (ed anche alla soc/Durazzano) la punizione sportiva della perdita della partita Virtus Volla-Durazzano (valevole quale gara di spareggio per determinare la squadra seconda classificata nel Girone A del Campionato di Eccellenza Campania, in calendario per il giorno 22 maggio 2005) con il punteggio di 0-3, e l’ammenda di €1.500,00; b) della decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Campania/LND-FIGC di cui al Comunicato Ufficiale (C.U.) n.100 del 30 maggio 2005 che ha respinto il reclamo interposto dalla soc/Volla avverso la decisione sub a); c) della decisione della Commissione di Appello Federale (CAF) della FIGC assunta in data 01 giugno 2005 che con Comunicato Stampa in data 01/06/2005 2003 ha definitivamente respinto l’appello interposto dalla soc/Volla avverso la decisione sub b); (ii) e per l’effetto e conseguentemente: d) della delibera assunta dalla Lega Nazionale Dilettanti della FIGC a mezzo del comunicato ufficiale (C.U.) n.125 del 03/06/2005 con cui la Società A.C.D. LICATA, che per calendario avrebbe dovuto incontrare la vincente dello spareggio campano tra la U.S. Alba Durazzano S.Agata e la A.S.C. Virtus Volla, è stata automaticamente qualificata al secondo turno delle gare spareggio-promozione nazionali tra le seconde classificate di Eccellenza ed stata abbinata, come da programma, con la vincente del girone “N” dei suddetti spareggi-promozione; e) nonchè di ogni altro provvedimento degli Organi federali della FIGC, direttamente e/o indirettamente connessi e/o presupposti e/o dipendenti da quelli sub (a), (b), (c) e (d); (iii) e per l’effetto ancora f) (principalmente) ordinare alla FIGC, e/o alla competente LND, in persona dei loro legali rappresentanti pro-tempore, di procedere all’iscrizione della soc/Volla al campionato di Serie/D 2005/2006, in soprannumero ovvero in sostituzione di altra società non iscritta per qualsivoglia motivo; g) (subordinatamente) condannare la FIGC, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a risarcire alal soc/Volla tutti i danni patiti e patendi a causa dell’illegittimità e nullità degli atti qui impugnati, danni da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura che sarà accertata in corso di giudizio; h) (in ogni caso) pronunciare ogni e qualsivoglia altro provvedimento utile agli effetti di quanto domandato e/o a dare attuazione alla decisione arbitrale; i) condannare le parti convenute alla restituzione di tutte le tasse versate dalla soc/Volla per i procedimenti di giustizia federale, e tutte le spese sostenute per la ivi difesa; l) condannare le parti convenute al pagamento delle spese del procedimento arbitrale e dei compensi degli Arbitri e degli altri Organi della Camera, nonchè a rifondere alla parte attrice ogni spesa sostenuta per la propria assistenza legale e per il presente procedimento, ivi compresa la fase obbligatoria del tentativo di conciliazione, e di tutti diritti amministrativi versati alla Camera. 2. Preliminarmente parte attrice precisava: - che la competenza dell’adita Camera era prevista dallo Statuto FIGL, e che sussistevano tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal Regolamento della Camera, che l’istanza era in perfetta sintonia con il parere in data 19 giugno 2003 reso ai sensi dell’art.12, co.6, dello Statuto CONI; - che la Soc.Volla aveva preventivamente esperito la via conciliativa prevista dal Regolamento della Camera e che il tentativo di conciliazione, esperito in data 23/06/2005 aveva avuto esito negativo; - che sussisteva la legittimazione passiva della Soc.Licata della Lega Nazionale Dilettanti, in quanto quest’ultima, così come la FIGC, malgrado le diffide per la sospensione degli spareggi in atto, avevano inteso dar corso alle gare tra Licata (qualificatasi direttamente stante il forfait decretato dalla CD/Campania e dalle successive giustizie federali sia per il Volla che per il Durazzano) ed il Brindisi; essendo ormai impossibile annullare gli spareggi effettuati e ripeterli tutti, relativamente alla LND e alla soc.Licata l’istanza di arbitrato, esse erano state evocate in giudizio al solo fine di: ƒ per la LND di contraddire sulla richiesta di iscrizione della soc/Volla in soprannumero nel campionato di Serie D 2005-2006; ƒ per la soc/Licata, solo in quanto già evocata avanti il Conciliatore, ancorchè ad oggi priva di ogni interesse a contraddire e/o resistere in quanto comunque eliminata dagli spareggi in conseguenza della sconfitta subita con il Brindisi; Parte attrice esponeva quindi i fatti e le proprie pretese, che possono così riassumersi: I FATTI CHE HANNO DATO ORIGINE ALLE DECISIONI FIGC 1. Al termine del campionato di Eccellenza Campania 2004/2005 Girone A le squadre della S.S.Virtus Volla e della US Alba Durazzano Sant’Agata terminavano al secondo posto a pari punti e, pertanto, al fine di determinare la seconda classificata, avente diritto ad effettuare gli spareggi per la promozione alla Serie D, si rendeva necessario uno spareggio tra le due predette società. 2. A tal fine con C.U. N.97 DEL 19.05.2005 il Comitato Regionale Campania designava lo stadio comunale “A.Gallucci” di Solfora per lo svolgimento della partita. 3. La gara de qua era in programma per il giorno 22/05/2005 alle ore 16,30. 4. Prima dell’inizio della gara i calciatori delle due società entravano nel terreno di giuoco per prendere cognizione delle condizioni del campo. 5. Poco dopo si verificavano i fatti che (a detta degli Organi di giustizia sportiva della FIGC) davano origine alle sanzioni irrogate con le decisioni oggetto della presente istanza di arbitrato. 6. Successivamente a tali eventi, e prima dell’inizio della gara, i calciatori della soc/Volla si presentavano in campo agli ordini del direttore di gara, presso il quale effettuavano l’appello ed il relativo riconoscimento. 7. Nessuno (nè calciatori, nè dirigenti) si presentava per la soc/Durazzano, nemmeno dopo il decorso dei canonici 45 minuti, nè alcuno presentava all’Arbitro la lista di gara del Durazzano e/o giustificava in qualche modo tale mancata presentazione. 8. Il Direttore di gara, preso atto della totale assenza dei componenti del Durazzano, dichiarava a referto che per tale assenza non si procedeva allo svolgimento della gara prevista. 9. Con reclamo inoltrato al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Campania, la soc/Durazzano contestava la regolarità della gara in oggetto, sostenendo che i propri giocatori non avrebbero potuto prendervi parte, poichè vittime di un’aggressione fisica da parte dei calciatori della soc/Volla prima dell’inizio della partita, in seguito alla quale dodici componenti del Durazzano avrebbero riportato ferite. 10. Unitamente al reclamo la soc/Durazzano presentava (per la prima volta) la lista di gara. 11. La soc/Volla, avuta cognizione del reclamo del Durazzano, inviava memoria difensiva al GS, con la quale contestava la sussistenza e la consistenza dei fatti esposti dal Durazzano, e delle conseguenze disciplinari che ai medesimi si volevano far ricondurre. LE DECISIONI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA DELLA FIGC. GLI ORGANI DISCIPLINARI DI MERITO (GS E CD): - II GS/CR-Campania, nel CU n.99 del 26/05/2005 disponeva, tra l’altro, la reciproca sanzione dello 0-3 alle due società coinvolte ritenendo: a) irrilevante, in quanto “mera constatazione di fatto, senza alcuna incidenza neppure potenziale sotto il profilo giuridico sportivo in ordine alla vicenda in esame” la refertazione arbitrale della mancata disputa della gara per la non intervenuta presentazione della soc/Durazzano nei modi e nei termini previsti dalle norme federali; b) esclusivamente rilevante l’episodio della “furiosa lite” (che ha ritenuto potersi definire quale “vera e propria rissa”) ai fini dell’applicazione della sanzione di cui all’art.12/CGS commi 1 e 2. - La CD/Campania con il CU n.100 del 30 maggio 2005, rigettava il reclamo della soc/Volla (e quello riunito della soc/Durazzano) e confermava le sanzioni comminate dal GS ritenendo che, pur nell’insussistenza dell’aggressione pretesa come subita dalla soc/Durazzano, è corretto che il GS abbia imperniato la sua decisione sull’evento “furiosa lite” (escluso ogni esame circa la mancata presentazione della soc/Durazzano all’Arbitro all’inizio della gara) tenuto conto del fatto che la conclamata rapidità con cui essa si è svolta “non è in contraddizione con la carente consapevolezza dell’episodio da parte di alcuni ufficiali di gara”, nè con la circostanza che “L’Arbitro non abbia avuto modo di rendersi conto, in via diretta e chiara dell’evento medesimo”. - L’Organo Disciplinare di legittimità (CAF): Incassate le decisioni dei Giudici di merito, la soc/Volla interponeva ultimo reclamo alla Commissione d’Appello Federale della FIGC, deducendo i seguenti vizi: I) ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI CIRCA LA MANCATA PRESENTAZIONE IN GARA DELLA SOC/DURAZZANO. ERRATA, FALSA APPLICAZIONE E VIOLAZIONE DELLE NORME FEDERALI IN ORDINE ALLA MEDESIMA CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 54/NOIF COMAM I E 12/CGS COMMA 3. CARENZA DI MOTIVAZIONE SUL PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA. II) ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI DEL PRE-PARTITA CIRCA L’INCIDENZA DEI MEDESIMI SULAL REGOLARITA’ DELLA GARA. ERRATA, FALSA APPLICAZIONE E VIOLAZIONE DELLE NORME FEDERALI DI CUI ALL’ART.12/CGS COMMI 1, 2 E 4/cpv. CARENZA DI MOTIVAZIONE SU PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA. - Con decisione pubblicata_C.S. del 01/06/2005 la CAF/FIGC, previa riuione, rigettavba i reclami interposti confermando la sanzione della reciproca perdita della gara del 22/05/2005. - Per l’effetto, la LND/FIGC con C.U. n.125 del 03/06/2005 Deliberava l’automatica qualificazione della Società A.C.D. LICATA (che per calendario avrebbe dovuto incontrare la vincente dello spareggio campano tra la U.S. Alba Durazzano S.Agata e la A.S.C. Virtus Volla) al secondo turno delle gare spareggio-promozione nazionali tra le seconde classificate di Eccellenza e veniva abbinata, come da programma, con al vincente del girone “N” dei suddetti spareggi-promozione. I MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A SOSTEGNO DELLE RICHIESTE - I fatti come esposti e riportati dalla Soc.Durazzano nei propri gravami erano totalmente artefatti e non rispondevano a verità. - Nessuna responsabilità dei fatti c.d. pre-partita poteva porsi a carico della Soc.Volla; peraltro, come affermato dalla stessa CD, la presunta aggressione non era stata dimostrata poichè nessun elemento probatorio era stato prodotto a sostegno della circostanza, ed anzi risultava direttamente smentita da vari atti ufficiali. - La mancata presentazione del Durazzano all’arbitro all’inizio della gara era stato solo un maldestro pretesto formalizzato ad approfittare della situazione, nell’intento di creare una falsa condizione di addebito al Volla della mancata disputa della gara: non sussiste alcun nesso di causalità tra la presunta (e smentita) aggressione e la mancata presentazione della soc.Durazzano all’inizio della gara, tanto che il referto dell’arbitro imputa la mancata disputa della gara unicamente alla mancata presentazione del Durazzano. A sostegno della propria ricostruzione dei fatti e delle proprie pretese la soc.Volla produceva ampia documentazione, ed in particolare i documenti ufficiali di gara, tra cui le dichiarazioni Roscigno, Cinquegranelli, Di Napoli; chiedeva ammettersi altri mezzi di prova, tra cui l’assunzione di testimonianze e perizia per quantificare il danno subito. Con memoria depositata il 24.07.2005 la F.I.G.C. si costituiva nel procedimento arbitrale, resistendo alla domanda avversaria e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese, onorari e diritti amministrativi; con il medesimo atto la F.I.G.C. si riservava il diritto di spiegare compiutamente le proprie difese,, anche producendo documenti e svolgendo istanze istruttorie nei termini da concedersi da parte del Collegio. Non contestava la FIGC che ai sensi dell’art.11, co 2, del Regolamento, era del Presidente della Camera la nomina dei componenti del Collegio arbitrale. Il Collegio arbitrale, nominato dal Presidente della Camera ai sensi dell’art.11, co 2, del Regolamento, si costituiva in data 2 settembre 2005. Alla prima udienza, tenutasi il 6 ottobre 2005, il Collegio riservandosi di esperire il tentativo di conciliazione concedeva termine sino al 14 ottobre 2005: a) alla parte attrice al fine di illustrare l’interesse relativo alla presenza in giudizio della L.N.D., della U.S.Alba Durazzano Sant’Agata e della ACD Licata; b) alle parti al fine di consentire loro di articolare mezzi istruttori il Collegio arbitrale disponeva altresì che, successivamente alla scadenza del termine sopra indicato le parti non avrebbero potuto più depositare documenti se non previo accordo tra loro o con l’autorizzazione del Collegio rilasciata previa istanza motivata e sentite le altre parti. Alla successiva udienza, tenutasi il 25 ottobre 2005, la FIGC depositava la motivazione della CAF, di cui allo stralcio del C.U. n.48/C del 3 giugno 2005, trasmessa anche alla società attrice. Parte attrice si riportava alla memoria depositata nei termini fissati nella precedente udienza e restringeva la propria domanda al risarcimento del danno, subito a causa della perdita di chances per la promozione al Campionato di serie D, e da definirsi invia equitativa; reiterava le istanze istruttorie chiedendo che venisse ordinato alla FIGC di depositare i fascicoli degli Organi di giustizia federale e assumersi informazioni dal Commissariato di P.S. di Ponticelli e dai Carabinieri di Avellino. La FIGC preliminarmente eccepiva l’incompromettibilità in arbitrato – rilevabile d’ufficio – della sanzione impugnata con il presente giudizio; nel merito precisava che le acquisite motivazioni della decisione della C.A.F. confermavano l’infondatezza della tesi attrice, mentre – in ogni caso – assolutamente non provato risultava il danno lamentato dalla soc.Volla. Ai sensi dell’art.20.6 del Regolamento della Camera le parti si impegnavano a depositare “il consenso alla proroga del termine di pronuncia del lodo di novanta giorni, reso dai competenti Organi societari e federali”. Il Collegio si riservava di decidere. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare, osserva il Collegio che, con memoria autorizzata del 12 ottobre 2005, la S.S. Virtus Volla ha rinunciato alla domanda relativa all’ordine indirizzato “alla FIGC e/o alla competente LND di procedere all’iscrizione della S.S. Virtus Volla al Campionato di serie D, anno 2005/2006, in sopranumero ovvero in sostituzione di altra società non iscritta per qualsivoglia motivo”. Tale rinuncia determina un preciso effetto, relativo alla eccezione preliminare sollevata dalla FIGC, avente ad oggetto la non compromettibilità in arbitrato della presente controversia ai sensi dell’art. 27, 3° comma, dello Statuto federale. Infatti, la residuale domanda relativa al risarcimento del danno per perdita di chance non può essere configurata alla stregua di una vicenda di natura tecnico-disciplinare, che dia luogo a sanzioni comportanti penalizzazioni di classifica. 2. Nel merito, osserva il Collegio che la domanda di risarcimento del danno per perdita di chance non può essere accolta. Se la rinuncia alla richiesta di ammissione al Campionato di Serie D comporta, da un lato, il superamento dell’argomento preliminare di inammissibilità di questo arbitrato, proposto da FIGC, dall’altro lato, determina – e questa volta nei confronti della S.S. Virtus Volla – la impossibilità, sul piano giuridico, di distinguere rigidamente i fatti accaduti il 22 maggio 2005. L’argomento logico utilizzato dalla S.S. Virtus Volla si fonda sulla irrilevanza dei fatti, accaduti il 22 maggio 2005 e precedenti al referto dell’arbitro, sig. Vincenzo Ripa, nel quale risulta documentato che la gara non fu disputata per l’assenza della U.S. Alba Durazzano Sant’Agata. Del resto l’arbitro ha correttamente refertato la mancata presenza dei giocatori del Durazzano, non essendo suo precipuo compito refertare fatti anteriori alla gara.. La domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno per perdita di chance, nondimeno, non può limitarsi all’esame del profilo tecnico-sportivo della questione, ma deve necessariamente estendersi a tutti i fatti accaduti il 22 maggio 2005, al fine di stabilire se la S.S. Virtus Volla sia risultata destinataria di un illecito civile. Poiché da tutta la documentazione prodotta (il citato referto dell’arbitro, il rapporto del Commissario di Campo, sig. Cesare Roscigno, il rapporto del Commissario di Campo, sig. Francesco Cinquegranelli, dei Carabinieri Campania Compagnia di Avellino) risulta che la lite è imputabile ai tesserati delle rispettive formazioni, ne discende che, ai fini del fatto illecito, la S.S. Virtus Volla non può essere considerata esclusivamente destinataria del medesimo, ma, almeno, oggettivamente corresponsabile dei fatti accaduti. Infatti, a ben vedere, risulta documentato dagli stessi Carabinieri che tutta la formazione dell’ U.S. Alba Durazzano Sant’Agata è stata accompagnata all’ospedale di Avellino dove sono stati curati 12 tesserati, mentre 4 tesserati della S.S. Virtus Volla sono stati assistiti presso l’Azienda Ospedaliera di Solofra. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, avendo esaminato in limine litis le eccezioni prospettate dalle Convenute, preso atto della rinuncia alla domanda n. 1 della memoria autorizzata del 12 ottobre 2005, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti: 1. rigetta la domanda di risarcimento del danno per perdita di chance avanzata dalla S.S. Virtus Volla. 2. compensa integralmente tra le parti gli onorari e le spese di arbitrato, nella misura liquidata dalla Camera con provvedimento ai sensi dell’art. 22. del Regolamento, nonché gli onorari e le spese di difesa. 3. dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2006 nella conferenza personale degli arbitri e con voti unanimi. F.to Massimo Zaccheo F.to Angelo Piazza F.to Salvatore Cirignotta
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