CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 24/03/2006 TRA Calcio Como s.r.l. contro F.I.G.C. e contro U.S. Calcio Colognese

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 24/03/2006 TRA Calcio Como s.r.l. contro F.I.G.C. e contro U.S. Calcio Colognese IL COLLEGIO ARBITRALE composto dai sigg.ri: Avv. Mario Antonio SCINO Presidente Avv. Marcello de LUCA TAMAJO Arbitro Cons. Antonino ANASTASI Arbitro nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Regolamento”), riunito in conferenza personale in data 24 marzo 2006 presso la sede dell’arbitrato, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 49 del 12 gennaio 2006) promosso da: Calcio Como s.r.l., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Mattia Grassani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Bologna alla Via De’ Marchi n. 4/2, giusta procura speciale in atti; - parte istante - contro Federazione Italiana Gioco Calcio – F.I.G.C. , in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla Via Po n. 9, giusta procura speciale in atti; -resistente- e nei confronti U.S. Calcio Colognese, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Greco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Baldo degli Ubaldi n. 71, giusta procura speciale in atti; - interveniente - FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO In data 10 settembre 2005 la Calcio Como s.r.l., iscritta al Campionato Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2005/2006, ha richiesto il tesseramento dell’atleta Antonio Pedrocchi, proveniente dalla A.C. Cuneo s.r.l. ( compagine militante nella Lega Nazionale Professionistica di Serie C ) con la quale aveva disputato in data 4 settembre 2005 una gara del campionato di Serie C 2. Perfezionatosi l’iter amministrativo, la Società ha schierato l’atleta Pedrocchi nella gara Como- Colognese del 18 settembre 2005, valida per il Campionato Naz. Dilettanti. Sollecitato da un esposto della Colognese, il Presidente del Comitato Interregionale ha deferito la Società e il calciatore alla competente Commissione Disciplinare con atto del 23 settembre 2005, integrato nella parte motivazionale con atto del 30 settembre 2005. Con C.U. n. 48 del 11.11.2005 la Commissione Disciplinare ha squalificato il giocatore per tre giornate e irrogato nei confronti della Como Calcio la sanzione della perdita della gara per 0-3, per violazione degli artt. 1 e 12 C.G.S. nonchè 114 N.O.I.F. Adita dagli interessati la C.A.F. ha rigettato il gravame con decisione del 21.11.2005. La Como Calcio s.r.l. ha quindi promosso presso questa Camera e nei confronti della F.I.G.C. un procedimento di conciliazione dall’esito infruttuoso. Con atto depositato in data 12.1.2006 la Società ha quindi proposto domanda di arbitrato, formulando al costituendo Collegio richieste istruttorie ed i seguenti quesiti: 1. In via preliminare, accertare l’avvenuta decorrenza dei termini perentori per il deferimento, con conseguente nullità delle pronunce intervenute all’esito dei due gradi del precedente giudizio. 2. In via principale, accertare l’avvenuto tesseramento dell’atleta e la regolarità del conseguente utilizzo dello stesso, con annullamento delle pronunce in questione. 3. In via subordinata, ritenere scusabile l’errore compiuto incolpevolmente dalla Società, con annullamento delle pronunce in questione. 4. In estremo subordine, ritenere scusabile l’errore compiuto incolpevolmente dalla Società e ridurre la sanzione inflitta in quella minima dell’ammonizione, con conferma del risultato effettivo della partita. Con memoria del 23.1.2006 si è costituita nel procedimento la F.I.G.C. la quale eccepisce l’inammissibilità dell’istanza per mancata evocazione in giudizio e nelle fasi conciliative della U.S. Calcio Colognese, domanda comunque l’integrazione del contraddittorio nei confronti della controinteressata e resiste a tutte le domande avversarie. Avendo il Presidente di questa Camera fissato per il giorno 9.2.2006 il termine per la proposizione di istanze di autorizzazione all’intervento nel procedimento, con atto tempestivamente pervenuto la U.S. Calcio Colognese ha richiesto motivatamente di essere autorizzata in tale senso. Gli arbitri hanno accettato l’incarico e il Collegio si è costituito formalmente in data Avendo nella prima riunione il Collegio autorizzato l’intervento della Colognese e fissato a tal fine il termine del 23.2.2006, con memoria tempestivamente depositata si è costituita in giudizio la Colognese, eccependo anch’essa tra l’altro l’inammissibilità dell’istanza per mancata notifica al controinteressato e chiedendo nel merito la conferma dei provvedimenti impugnati. In data 27 febbraio 2006 alle ore 12 nei locali della Camera si è svolta l’Udienza di discussione, all’inizio della quale le Parti hanno accettato, senza eccezioni, la designazione degli arbitri e del Presidente del Collegio. Il Presidente ha quindi esperito un tentativo di conciliazione, risultato infruttuoso. Quindi la Parte istante ha argomentatamente insistito per l’accoglimento delle domande già versate, chiedendo al Collegio termini per la presentazione di memoria. La F.I.G.C., su richiesta del Collegio, ha illustrato le varie fasi del procedimento di tesseramento ed ha poi svolto considerazioni volte ad illustrare la coerenza del comportamento tenuto dagli uffici e Organi federali. L’interveniente ha riproposto le eccezioni in rito già versate ed ha concluso per il rigetto integrale della domande attoree. Il Collegio si è quindi riservato di decidere, assegnando alle Parti termini per il deposito di memorie e, come specificamente richiesto dalla Federazione, note di replica. Le Parti hanno concordemente autorizzato il Collegio a depositare con urgenza il dispositivo della pronuncia, con comunicazione del testo integrale del lodo stesso entro novanta giorni dalla data di accettazione della nomina da parte dei Componenti del Collegio. Successivamente la parte istante ha depositato una memoria, insistendo argomentatamente per l’accoglimento della domanda e contestando le eccezioni di rito ex adverso dedotte. La Federazione e la Colognese hanno depositato note di replica. MOTIVAZIONE Le eccezioni di inammissibilità della domanda arbitrale versate dalla convenuta Federazione e dalla interveniente U.S. Calcio Colognese vanno disattese. Come risulta dalle premesse, tale inammissibilità è stata in primo luogo eccepita in quanto l’attrice non ha provveduto ad evocare - nè nella fase conciliativa nè entro il termine fissato a pena di decadenza dall’art. 8 comma 2 del Regolamento della Camera per la presentazione dell’atto introduttivo del giudizio arbitrale - la U.S. Calcio Colognese, da ritenersi litisconsorte passivo necessario quale soggetto direttamente pregiudicato dall’eventuale accoglimento della domanda. Al riguardo osserva il Collegio che, per quanto riguarda la fase conciliativa, il mancato coinvolgimento della controinteressata non comporta conseguenze negative in capo al Como, in quanto il Regolamento ( art. 6 comma 5) consente al Conciliatore - il quale nel caso all’esame non lo ha ritenuto utile - di invitare a partecipare al procedimento di conciliazione altre parti che abbiano un interesse rilevante e diretto nella questione. D’altra parte il principio generale desumibile dall’art. 6 comma 6 del Regolamento è quello della neutralità sostanziale della fase conciliativa rispetto all’eventuale procedura arbitrale, in quanto l’insuccesso della procedura non pregiudica in alcun modo i diritti delle delle parti. Deve quindi escludersi che il Como, non invitando la Colognese a partecipare alla conciliazione, sia incorso in una preclusione ai fini del presente giudizio arbitrale. Infine deve in ogni caso rilevarsi che, come risulta dalle premesse, il Presidente del Collegio ha rinnovato – senza esito positivo - il tentativo di conciliazione alla presenza di tutte le parti, così consentendo anche alla Colognese di partecipare a tale fase della procedura. Per quanto riguarda la omessa notifica della domanda arbitrale, il Collegio osserva che la pluralità di soggetti ( tutti legati dalla clausola compromissoria) destinatari della decisione disciplinare si riflette nel rapporto e nel giudizio arbitrale in un caso di litisconsorzio necessario. Ne consegue che, come acquisito in giurisprudenza, sarebbe evidentemente impugnabile il lodo arbitrale reso senza la partecipazione di tutte le parti che, avuto riguardo al thema decidendum, abbiano interesse diretto e concreto a contraddire. Ciò premesso, deve però osservarsi in punto di fatto che nel caso all’esame la Colognese è stata autorizzata ad intervenire nel giudizio ed ha fatto pieno uso di tale facoltà, depositando memoria e partecipando all’Udienza di discussione, in un contesto in cui, a giudizio del Collegio, l’integrità del contraddittorio è stata dunque compiutamente assicurata. Nell’arbitrato irrituale, infatti, il contraddittorio si realizza secondo principi sostanziali e cioè assicurando alle parti la possibilità di svolgere l’attività assertiva e deduttiva, in qualsiasi modo e tempo, in rapporto agli elementi utilizzati dall’arbitro per la sua pronuncia. ( ad es. Cass., sez. I, 8.9.2004 n. 18049). Pertanto – non individuandosi nel Regolamento disposizioni che impongono espressamente entro termini di decadenza la notifica della domanda arbitrale al terzo da questa pregiudicato, come invece previsto nel processo amministrativo - la avvenuta costituzione in giudizio della Colognese spiega effetto sanante del vizio di notifica e determina, per questa parte, l’ammissibilità della domanda qui proposta. Sotto un diverso profilo l’inammissibilità della domanda è eccepita dalla Colognese con riferimento all’art. 27 comma 3 lettera c) dello Statuto Federale, a mente del quale non sono soggette a procedimento di arbitrato le controversie relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni comportanti penalizzazioni di classifica. Anche questa eccezione va disattesa. Secondo quanto si desume dal vigente Codice di Giustizia Sportiva Federale, la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 costituisce specifica sanzione disciplinare, tra l’altro irrogabile ( art. 12 comma 5) alle squadre che hanno utilizzato in gara giocatori non aventi titolo a prendervi parte. Tale punizione, pur comportando indirettamente la perdita del punto o dei punti eventualmente conseguiti sul campo, è nettamente distinta sotto il profilo giuridico formale dalla penalizzazione in classifica, che è sanzione diversamente disciplinata ( art. 13 comma 1 lettera f) ed irrogabile al ricorrere di presupposti del tutto differenti, cioè non soltanto relativi alla disputa in sè della gara. Sanzione ancora differente è il c.d rifiuto di omologazione del risultato ( art. 12 comma 4) che viene in rilievo quando fattori non esclusivamente tecnici hanno influenzato la regolarità della gara. In conclusione, stante il principio di assoluta tipicità delle sanzioni disciplinari, la controversia all’esame origina da una punizione che non rientra tra quelle non compromettibili in arbitrato ai sensi dello Statuto Federale. La domanda proposta dal Como Calcio è quindi ammissibile e va esaminata nel merito. Preliminarmente occorre peraltro dar conto della richiesta della società Calcio Como volta ad ottenere la declaratoria di nullità del procedimento disciplinare per invalidità dell’atto di deferimento. Al riguardo, come rappresentato dall’istante, la Corte Federale con C.U. n. 15 del 6.4.2004 ha chiarito che il termine di 7 giorni - previsto dall’art. 25 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva per il deferimento alla Disciplinare di squadre che abbiano utilizzato calciatori in posizione irregolare – è perentorio e che entro detto termine deve essere fatto un deferimento non generico, nè condizionato nè con riserva. Tale criterio interpretativo, al quale il Collegio esprime piena adesione, deve applicarsi – come risulta palese dall’inequivoco testo del comma 4 dell’articolo ora citato - in relazione ad ogni tipo di deferimento e quindi anche al caso in esame, in cui il deferimento stesso è stato disposto non da un Organo inquirente ma ( proprio ai sensi dell’art. 25 c. 4 C.G.S.) dal Presidente del Comitato Interregionale. Tanto premesso, osserva il Collegio che l’atto di deferimento, avendo anche funzione di garanzia nei confronti dell’incolpato, deve considerarsi non generico e quindi idoneo alla finalità cui è preordinato quando, mediante precisi riferimenti ad un' azione od omissione, consente all' interessato l' esatta individuazione del fatto addebitatogli, al fine di consentirgli ogni possibile discolpa. Ne consegue che la nullità della contestazione (e delle accuse mosse all’incolpato) per genericità sussiste essenzialmente ove l’illecito sia evocato in termini così incerti o perplessi da comportare una violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Per converso, non può ritenersi generico l’atto di addebito il quale contenga una circostanziata indicazione della specifica natura della condotta addebitata, in modo che possa essere agevolmente individuato dall' incolpato il particolare ed esatto angolo visuale dal quale la sua condotta dovrà essere vagliata. Nel caso in esame il Presidente del Comitato Interregionale, nel contesto del tempestivo atto del 23 settembre 2005, ha fatto riferimento alla indebita utilizzazione nella gara del 18 settembre del calciatore Pedrocchi, non avente titolo legittimo a prendervi parte perchè non regolarmente tesserato. A giudizio del Collegio, tale atto di deferimento non può essere considerato generico, proprio perchè circoscrive con ragionevole chiarezza la condotta effettivamente rilevante ai fini disciplinari e quindi già consente alle parti incolpate di percepire la esatta natura della violazione addebitata. In tale contesto, la circostanza che con ulteriore atto del 30 settembre il Presidente il Presidente abbia integrato le premesse del precedente provvedimento ( aggiungendo al richiamo degli artt. 1 e 12 C.G.S. ivi già contenuto quello all’art. 114 N.O.I.F. ) non determina una inammissibile novazione della contestazione originaria. La più dettagliata indicazione delle norme asseritamente violate, infatti, non ha inciso sulla individuazione del momento costitutivo della fattispecie sanzionabile in sede disciplinare, che resta quello originariamente individuato, e risulta in definitiva funzionalizzata a consentire una migliore tutela dei diritti difensivi delle parti. Esaminando nel merito la controversia, ritiene il Collegio che la domanda del Como debba trovare parziale accoglimento. Giova premettere che la natura irrituale del presente arbitrato, come enunciata dall’art. 8 del Regolamento, comporta che esso costituisca uno strumento negoziale compositivo della controversia, che introduce quindi un novum iudicium sulla materia che ne forma oggetto. In questi termini la procedura di arbitrato prevista dallo Statuto del CONI, qualora condivisa dagli statuti federali, costituisce un sistema di controllo sulla disciplina del rapporto dedotto, non vincolato – nell’esame delle questioni – dalle domande o eccezioni proposte nei procedimenti endoassociativi svolti in ambito federale. Tale orientamento, già espresso in precedenti lodi di questa Camera sotto la vigenza del precedente Regolamento (v. Lodo 25.2.2002 Ferrigno /FIGC e Lodo 5.11.2002 Hockey Club Gardenia/FISG), trova ulteriore sostegno dalla mutata natura di questo arbitrato, la cui affermata irritualità esclude in radice che esso sia governato dal principio devolutivo. Ciò premesso, ritiene il Collegio che la sanzione adottata nei confronti del Como dagli organi di giustizia federale sia ingiusta, non potendosi la fattispecie inquadrare nella previsione dell’art. 12, comma 5 lettera a) del C.G.S. In fatto, deve invero rilevarsi che la richiesta di tesseramento del calciatore Pedrocchi da parte della società Como è stata inoltrata il 10 settembre 2005 al Comitato Regionale il quale non risulta aver denegato il tesseramento, immediatamente riportato nei tabulati d’ufficio relativi al Calcio Como, come da produzione in atti dell’istante. Al riguardo, anche alla luce dei chiarimenti offerti dalla Federazione nel corso dell’Udienza di discussione, il Collegio non ritiene necessari adempimenti istruttori, essendo già sostanzialmente provato che la domanda presentata dal calciatore e dalla Società non è stata respinta o differita e ha da subito conseguito un positivo iter burocratico. Tale circostanza fattuale porta ad escludere che il Pedrocchi abbia partecipato alla gara Como – Colognese del 18.9.2005 senza avervi titolo, in quanto egli era al momento titolare di un tesseramento con la società Como La disposizione - mutuata dall’art. 3 del Regolamento F.I.F.A - contenuta nell’ultimo periodo dell’art. 114 N.O.I.F. – secondo cui Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista – sottopone il riacquisto dello status di dilettante da parte del giocatore già professionista ad un termine dilatorio. Al riguardo va in primo luogo rilevato che non appare condivisibile l’interpretazione dell’art. 114 N.O.I.F. data dalla C.A.F. secondo cui la norma esprime un divieto per un calciatore proveniente dal professionismo a partecipare - nell’arco temporale indicato - a gare del Campionato dilettantistico. A tale interpretazione osta il dato letterale della disposizione che disciplina unicamente i termini per il “tesseramento” come dilettante di un calciatore proveniente dal professionismo. Se si dovesse condividere l’interpretazione che della norma fornisce la C.A.F., il tesseramento di un atleta dilettante potrebbe avvenire anche in spregio della disposizione contenuta nell’art. 114 N.O.I.F. purché lo stesso atleta non prenda parte ad alcuna gara per un periodo di trenta giorni dalla sua ultima gara come professionista. Il che non è, poiché la norma entrata in vigore il 1° luglio 2005 disciplina in modo chiaro i termini per dare corso al tesseramento di un calciatore, non quelli per la sua utilizzazione. In secondo luogo, a giudizio del Collegio, il principio dell’affidamento impone di ritenere che la Società, una volta ottenuto il tesseramento da parte degli organi preposti all’accertamento della regolarità dello stesso, possa ragionevolmente utilizzare immediatamente sul campo il calciatore. In terzo luogo il tesseramento che sia comunque effettuato in violazione del divieto temporaneo sancito dalla norma in esame, deve essere previamente revocato dalla Federazione – o almeno sospeso nella sua efficacia fino al compimento del termine indicato dalla norma - affinché venga meno il titolo del calciatore a scendere in campo e possa darsi luogo a sanzioni legate alla predetta irregolarità, così come dispone il comma 8 del richiamato art. 12 del C.G.S.. Nella vigenza del tesseramento, non può infatti sostenersi che un calciatore non abbia titolo a partecipare ad una gara, a meno che non sia squalificato per quella gara o gliene sia preclusa la partecipazione in ragione di una sua qualificazione soggettiva, come ipotizzabile nel caso di limiti all’utilizzazione in campo di atleti per motivi di età o di nazionalità. Al riguardo si rileva l’anomalia della condotta degli Uffici della Lega che, una volta accertata l’irregolarità, avrebbero dovuto - quanto meno alla data del deferimento (23.09.2005) - revocare o sospendere l’efficacia del provvedimento. In accoglimento della domanda principale, pertanto, la sanzione della perdita della gara deve essere annullata, con ripristino del risultato conseguito sul campo. Il Collegio ritiene, comunque, di poter esaminare - sotto il profilo disciplinare - la condotta della società Calcio Como nella vicenda. Osserva in merito il Collegio che la società ha presentato la richiesta di tesseramento del calciatore intempestivamente ai sensi dell’art. 114 N.O.I.F.. Questa condotta configura una violazione dell’art. 8, 2° comma, del C.G.S., traducendosi comunque in un comportamento antiregolamentare in materia di tesseramenti. Ad avviso del Collegio tale condotta è sanzionabile, ai sensi del terzo comma dell’art. 8 C.G.S , con l’ammenda di € [...] omissis [...], tenuto anche conto del Campionato di appartenenza della società. Sulla base dei rilievi che precedono la domanda arbitrale va quindi parzialmente accolta. Gli onorari e le spese di difesa possono essere integralmente compensati tra le parti, ricorrendo giusti motivi. Gli onorari e le spese di arbitrato sono posti in parti uguali a carico dell’istante e della Federazione. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, di rito e di merito: - Annulla la sanzione inflitta dagli Organi di Giustizia Federali alla società Calcio Como della perdita con il punteggio di 0-3 della gara Como – Colognese del 18 settembre 2005 valida per il Campionato Nazionale Dilettanti, con ripristino del risultato conseguito sul campo; - infligge alla stessa società Calcio Como la sanzione dell’ammenda di Euro [...] omissis [...]; - pone in parti uguali a carico della Società istante e della F.I.G.C. gli onorari e le spese di arbitrato, nella misura liquidata dalla Camera con provvedimento ai sensi dell’art. 22 del Regolamento; - compensa tra tutte le parti gli onorari e le spese di difesa; - dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport Così deciso in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in conferenza personale degli arbitri, il 24 marzo 2006. Roma, 24 marzo 2006 F.to Mario Antonio SCINO F.to Marcello de LUCA TAMAJO F.to Antonino ANASTASI
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