CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 24/11/2006 TRA ASD TRAPANI CALCIO contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Comitato Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 24/11/2006 TRA ASD TRAPANI CALCIO
contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Comitato Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti
I L C O L L E G I O A R B I T R A L E
composto da:
On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale
Avv. Guido Cecinelli Arbitro
Prof. Avv. Marcello Foschini Arbitro
Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro
Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro
nominato ai sensi dell’art. 11.3 del Regolamento della Camera di Conciliazione
e Arbitrato per lo Sport,
riunito in conferenza personale in data 24 novembre 2006, presso la sede
dell’arbitrato, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1489 del 18 settembre 2006) promosso
da:
ASD TRAPANI CALCIO, in persona del sue Presidente e legale
rappresentante pro tempore. Com.te Vittorio Morace, con sede in Trapani via
Bastioni 2, rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Di Giugno, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio CA.DI.PE in Palermo, via Regione Siciliana 2156,
giusta procura in calce all’istanza di conciliazione depositata il 10 agosto 2006
- ricorrente -
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via Allegri 14, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo
studio del primo in Roma, Via Po 9, giusta delega a margine della memoria di
costituzione nel procedimento di conciliazione
- resistente -
e contro
Comitato Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti in persona del
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Po 36, non costituito
FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO
1. Con istanza di arbitrato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento della
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (il “Regolamento”), depositata il
18 settembre 2006 (prot. 1489), la ASD Trapani Calcio chiedeva l’annullamento
della delibera del 27 luglio 2006 pubblicata nel C.U. n. 8 per la Stagione
Sportiva 2006/07, con la quale il Consiglio Direttivo del Comitato Interregionale
della Lega Nazionale Dilettanti non inseriva nella graduatoria relativa alle
società aspiranti alla permanenza nel campionato di Serie D (società perdenti i
play-out) la medesima ASD Trapani Calcio.
Assumeva l’istante di aver presentato il 5 luglio 2006 domanda di iscrizione al
campionato nazionale di Serie D per la stagione sportiva 2006/2007, in
conformità a quanto previsto dal C.U. n. 179 della stagione sportiva 2005/06, e
lamentava che l’esclusione della società dall’ambito di quelle ripescate avveniva
senza ricevere comunicazione della motivazione di tale esclusione, in
violazione della l. n. 241/1990. Assumeva altresì l’istante che la condanna per
illecito sportivo era diventata definitiva soltanto con l’esito negativo del tentativo
di conciliazione e cioè il giorno 11 luglio 2006 e di conseguenza nella stagione
sportiva 2006/2007, non potendo così operare quale condizione di
inammissibilità al ripescaggio per la medesima stagione sportiva.
2. Si costituiva in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)
eccependo l’inammissibilità dell’istanza di arbitrato proposta e chiedendone
comunque il rigetto nel merito.
Assumeva la FIGC che il Comitato Interregionale della L.N.D., con C.U. n. 8 del
27 luglio 2006 respingeva la domanda di ripescaggio del Trapani, a causa della
previsione di cui al C.U. n. 90 del 13 gennaio 2006 secondo cui tra le società
aspiranti al ripescaggio non possono essere incluse quelle oggetto di condanna
per illecito sportivo.
Rilevava in proposito la FIGC che il Trapani impugnava avanti il TAR per il
Lazio la sanzione inflitta all’esito del procedimento disciplinare senza
presentare l’istanza di arbitrato prevista. Il TAR, con sentenza n. 7331/06,
rigettava nel merito il ricorso.
Assumeva pertanto la FIGC che il mancato inserimento del Trapani nella
graduatoria era l’effetto diretto e vincolante della sanzione sportiva comminatale
dalla CAF per illecito sportivo divenuta ormai res giudicata per effetto della
pronuncia del giudice amministrativo e pertanto insuscettibile di cognizione da
parte del Collegio arbitrale.
3. Con provvedimento in data 6 ottobre 2006 il Presidente della Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport ha nominato il collegio arbitrale nelle
persone dei componenti fissi della Camera, in forza delle previsioni recate
dall’art. 11.3 del Regolamento.
4. In data 27 ottobre 2006 ha avuto luogo l’udienza di fronte al Collegio
Arbitrale. In tale occasione le parti hanno confermato la loro accettazione della
nomina del Collegio Arbitrale e, all’esito dell’udienza, davano atto del pieno
rispetto del contraddittorio nel corso del presente arbitrato. Il Collegio si è
quindi riservato ogni decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Sulla procedibilità dell’arbitrato
1. Le domande proposte dalla Ricorrente sono ricevibili e l’arbitrato è
procedibile, essendo soddisfatte tutte le condizioni a tal riguardo previste dal
Regolamento.
2. Questo infatti dispone che l’arbitrato da esso disciplinato possa essere
attivato:
(i) “quando sia previsto nello statuto di una Federazione sportiva nazionale
…” (art. 7 comma 1 lett. a) o “vi sia comunque tra le parti … un accordo
arbitrale …” (art. 7 comma 1 lett. b);
(ii) “a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla
Federazione sportiva nazionale … o comunque si tratti di decisioni non
soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale” (art. 7 comma 2);
(iii) “solo dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione di cui
al presente Regolamento” (art. 7 comma 6, prima frase); ed
(iv) “entro 30 giorni dalla data di chiusura delle procedure di conciliazione”
(art. 7 comma 6, seconda frase).
Viceversa si prevede che l’arbitrato non possa essere instaurato:
(v) “da soggetti nei cui confronti sia stata irrogata una sanzione disciplinare
inferiore a 120 giorni ovvero una sanzione per violazione delle norme
antidoping” (art. 7 comma 3), oppure
(vi) allorché per la controversia in esso dedotta “siano stati istituiti
procedimenti arbitrali nell’ambito delle Federazioni” (art. 7 comma 4).
3. A tal riguardo il Collegio nota che nessun dubbio sussiste circa la
ricorrenza delle condizioni di procedibilità sopra indicate, poiché:
(i) l’arbitrato presso la Camera con i meccanismi stabiliti dal Regolamento
è espressamente previsto dalla clausola compromissoria contenuta nell’art. 27
dello Statuto FIGC (e vincolante per tutti gli affiliati e tesserati, oltre che,
ovviamente, per la FIGC stessa);
(ii) il provvedimento contestato non è soggetto ad impugnazione
nell’ambito della giustizia federale delle Resistenti;
(iii) il procedimento di conciliazione si è infruttuosamente svolto, essendosi
chiuso con verbale di mancata conciliazione in data 5 settembre 2006;
(iv) l’istanza di arbitrato è stata depositata nei termini indicati dal
Regolamento;
(v) la controversia non riguarda una sanzione inferiore ai 120 giorni di
squalifica ovvero una violazione in materia antidoping;
(vi) non risultano istituiti nell’ambito della FIGC procedimenti arbitrali per la
risoluzione della controversia dedotta nel presente arbitrato.
B. Sull’ammissibilità dell’istanza
Contrariamente a quanto sostenuto dalla FIGC, l’istanza di arbitrato proposta
deve ritenersi ammissibile, in quanto avente ad oggetto un provvedimento
distinto da quello disciplinare, già oggetto di cognizione da parte del giudice
amministrativo.
C. Sul merito delle domande
Nel merito, l’istanza arbitrale presentata dall’ASD Trapani Calcio va rigettata.
Il provvedimento di esclusione dalla lista dei ripescaggi, infatti, costituisce
applicazione corretta del criterio generale preventivamente fissato, secondo cui
non possono godere del beneficio del ripescaggio le società sanzionate a titolo
di illecito sportivo.
In proposito, la valutazione in tal senso compiuto dal giudice sportivo non è
suscettibile di revisione da parte del Collegio arbitrale non essendo stata
ritualmente impugnata in apposita procedura arbitrale ed essendosi invece
pronunciato nel merito il giudice amministrativo, confermando la decisione del
giudice sportivo.
Né possono accogliersi le specifiche censure al provvedimento del Comitato
Interregionale sollevate dal ricorrente.
A prescindere dall’accoglimento o meno della tesi della diretta applicabilità della
l. n. 241/1990 alla fattispecie in esame, deve infatti ritenersi assolto l’obbligo di
motivazione attraverso il richiamo ai criteri generali previamente fissati
trattandosi nel caso specifico dell’applicazione automatica degli stessi, senza
l’esercizio di alcun apprezzamento discrezionale.
Né può condividersi la tesi secondo cui la sanzione sarebbe divenuta efficace
soltanto all’esito negativo del tentativo di conciliazione, e dunque nella corrente
stagione sportiva e non in quella precedente, essendo le decisioni del giudice
sportivo immediatamente efficaci in ambito federale.
Ogni altra questione, in rito e in merito, resta assorbita.
C. Sulle spese
Gli onorari e le spese di arbitrato e di difesa, come da dispositivo, devono
seguire la soccombenza, mentre i diritti amministrativi versati dalle parti devono
ritenersi definitivamente incassati dalla Camera.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione
1. dichiara ammissibile l’istanza arbitrale dell’ASD Trapani Calcio;
2. rigetta nel merito l’istanza arbitrale dell’ASD Trapani Calcio;
3. pone integralmente a carico dell’ASD Trapani Calcio gli onorari e le
spese di arbitrato, nella misura liquidata dalla Camera con
provvedimento ai sensi dell’art. 22 del Regolamento, nonché gli onorari e
le spese di difesa della parte convenuta quantificati forfettariamente in
Euro 1.000;
4. dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
Così deciso in Roma, in conferenza personale degli arbitri, il giorno 24 novembre
2006.
F.to Pier Luigi Ronzani
F.to Guido Cecinelli
F.to Marcello Foschini
F.to Luigi Fumagalli
F.to Giulio Napolitano