CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 24/11/2006 TRA ASD TRAPANI CALCIO contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Comitato Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 24/11/2006 TRA ASD TRAPANI CALCIO contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Comitato Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti I L C O L L E G I O A R B I T R A L E composto da: On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale Avv. Guido Cecinelli Arbitro Prof. Avv. Marcello Foschini Arbitro Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro nominato ai sensi dell’art. 11.3 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 24 novembre 2006, presso la sede dell’arbitrato, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1489 del 18 settembre 2006) promosso da: ASD TRAPANI CALCIO, in persona del sue Presidente e legale rappresentante pro tempore. Com.te Vittorio Morace, con sede in Trapani via Bastioni 2, rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Di Giugno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio CA.DI.PE in Palermo, via Regione Siciliana 2156, giusta procura in calce all’istanza di conciliazione depositata il 10 agosto 2006 - ricorrente - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via Allegri 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Po 9, giusta delega a margine della memoria di costituzione nel procedimento di conciliazione - resistente - e contro Comitato Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Po 36, non costituito FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO 1. Con istanza di arbitrato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (il “Regolamento”), depositata il 18 settembre 2006 (prot. 1489), la ASD Trapani Calcio chiedeva l’annullamento della delibera del 27 luglio 2006 pubblicata nel C.U. n. 8 per la Stagione Sportiva 2006/07, con la quale il Consiglio Direttivo del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti non inseriva nella graduatoria relativa alle società aspiranti alla permanenza nel campionato di Serie D (società perdenti i play-out) la medesima ASD Trapani Calcio. Assumeva l’istante di aver presentato il 5 luglio 2006 domanda di iscrizione al campionato nazionale di Serie D per la stagione sportiva 2006/2007, in conformità a quanto previsto dal C.U. n. 179 della stagione sportiva 2005/06, e lamentava che l’esclusione della società dall’ambito di quelle ripescate avveniva senza ricevere comunicazione della motivazione di tale esclusione, in violazione della l. n. 241/1990. Assumeva altresì l’istante che la condanna per illecito sportivo era diventata definitiva soltanto con l’esito negativo del tentativo di conciliazione e cioè il giorno 11 luglio 2006 e di conseguenza nella stagione sportiva 2006/2007, non potendo così operare quale condizione di inammissibilità al ripescaggio per la medesima stagione sportiva. 2. Si costituiva in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) eccependo l’inammissibilità dell’istanza di arbitrato proposta e chiedendone comunque il rigetto nel merito. Assumeva la FIGC che il Comitato Interregionale della L.N.D., con C.U. n. 8 del 27 luglio 2006 respingeva la domanda di ripescaggio del Trapani, a causa della previsione di cui al C.U. n. 90 del 13 gennaio 2006 secondo cui tra le società aspiranti al ripescaggio non possono essere incluse quelle oggetto di condanna per illecito sportivo. Rilevava in proposito la FIGC che il Trapani impugnava avanti il TAR per il Lazio la sanzione inflitta all’esito del procedimento disciplinare senza presentare l’istanza di arbitrato prevista. Il TAR, con sentenza n. 7331/06, rigettava nel merito il ricorso. Assumeva pertanto la FIGC che il mancato inserimento del Trapani nella graduatoria era l’effetto diretto e vincolante della sanzione sportiva comminatale dalla CAF per illecito sportivo divenuta ormai res giudicata per effetto della pronuncia del giudice amministrativo e pertanto insuscettibile di cognizione da parte del Collegio arbitrale. 3. Con provvedimento in data 6 ottobre 2006 il Presidente della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport ha nominato il collegio arbitrale nelle persone dei componenti fissi della Camera, in forza delle previsioni recate dall’art. 11.3 del Regolamento. 4. In data 27 ottobre 2006 ha avuto luogo l’udienza di fronte al Collegio Arbitrale. In tale occasione le parti hanno confermato la loro accettazione della nomina del Collegio Arbitrale e, all’esito dell’udienza, davano atto del pieno rispetto del contraddittorio nel corso del presente arbitrato. Il Collegio si è quindi riservato ogni decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE A. Sulla procedibilità dell’arbitrato 1. Le domande proposte dalla Ricorrente sono ricevibili e l’arbitrato è procedibile, essendo soddisfatte tutte le condizioni a tal riguardo previste dal Regolamento. 2. Questo infatti dispone che l’arbitrato da esso disciplinato possa essere attivato: (i) “quando sia previsto nello statuto di una Federazione sportiva nazionale …” (art. 7 comma 1 lett. a) o “vi sia comunque tra le parti … un accordo arbitrale …” (art. 7 comma 1 lett. b); (ii) “a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione sportiva nazionale … o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale” (art. 7 comma 2); (iii) “solo dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione di cui al presente Regolamento” (art. 7 comma 6, prima frase); ed (iv) “entro 30 giorni dalla data di chiusura delle procedure di conciliazione” (art. 7 comma 6, seconda frase). Viceversa si prevede che l’arbitrato non possa essere instaurato: (v) “da soggetti nei cui confronti sia stata irrogata una sanzione disciplinare inferiore a 120 giorni ovvero una sanzione per violazione delle norme antidoping” (art. 7 comma 3), oppure (vi) allorché per la controversia in esso dedotta “siano stati istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito delle Federazioni” (art. 7 comma 4). 3. A tal riguardo il Collegio nota che nessun dubbio sussiste circa la ricorrenza delle condizioni di procedibilità sopra indicate, poiché: (i) l’arbitrato presso la Camera con i meccanismi stabiliti dal Regolamento è espressamente previsto dalla clausola compromissoria contenuta nell’art. 27 dello Statuto FIGC (e vincolante per tutti gli affiliati e tesserati, oltre che, ovviamente, per la FIGC stessa); (ii) il provvedimento contestato non è soggetto ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale delle Resistenti; (iii) il procedimento di conciliazione si è infruttuosamente svolto, essendosi chiuso con verbale di mancata conciliazione in data 5 settembre 2006; (iv) l’istanza di arbitrato è stata depositata nei termini indicati dal Regolamento; (v) la controversia non riguarda una sanzione inferiore ai 120 giorni di squalifica ovvero una violazione in materia antidoping; (vi) non risultano istituiti nell’ambito della FIGC procedimenti arbitrali per la risoluzione della controversia dedotta nel presente arbitrato. B. Sull’ammissibilità dell’istanza Contrariamente a quanto sostenuto dalla FIGC, l’istanza di arbitrato proposta deve ritenersi ammissibile, in quanto avente ad oggetto un provvedimento distinto da quello disciplinare, già oggetto di cognizione da parte del giudice amministrativo. C. Sul merito delle domande Nel merito, l’istanza arbitrale presentata dall’ASD Trapani Calcio va rigettata. Il provvedimento di esclusione dalla lista dei ripescaggi, infatti, costituisce applicazione corretta del criterio generale preventivamente fissato, secondo cui non possono godere del beneficio del ripescaggio le società sanzionate a titolo di illecito sportivo. In proposito, la valutazione in tal senso compiuto dal giudice sportivo non è suscettibile di revisione da parte del Collegio arbitrale non essendo stata ritualmente impugnata in apposita procedura arbitrale ed essendosi invece pronunciato nel merito il giudice amministrativo, confermando la decisione del giudice sportivo. Né possono accogliersi le specifiche censure al provvedimento del Comitato Interregionale sollevate dal ricorrente. A prescindere dall’accoglimento o meno della tesi della diretta applicabilità della l. n. 241/1990 alla fattispecie in esame, deve infatti ritenersi assolto l’obbligo di motivazione attraverso il richiamo ai criteri generali previamente fissati trattandosi nel caso specifico dell’applicazione automatica degli stessi, senza l’esercizio di alcun apprezzamento discrezionale. Né può condividersi la tesi secondo cui la sanzione sarebbe divenuta efficace soltanto all’esito negativo del tentativo di conciliazione, e dunque nella corrente stagione sportiva e non in quella precedente, essendo le decisioni del giudice sportivo immediatamente efficaci in ambito federale. Ogni altra questione, in rito e in merito, resta assorbita. C. Sulle spese Gli onorari e le spese di arbitrato e di difesa, come da dispositivo, devono seguire la soccombenza, mentre i diritti amministrativi versati dalle parti devono ritenersi definitivamente incassati dalla Camera. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione 1. dichiara ammissibile l’istanza arbitrale dell’ASD Trapani Calcio; 2. rigetta nel merito l’istanza arbitrale dell’ASD Trapani Calcio; 3. pone integralmente a carico dell’ASD Trapani Calcio gli onorari e le spese di arbitrato, nella misura liquidata dalla Camera con provvedimento ai sensi dell’art. 22 del Regolamento, nonché gli onorari e le spese di difesa della parte convenuta quantificati forfettariamente in Euro 1.000; 4. dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso in Roma, in conferenza personale degli arbitri, il giorno 24 novembre 2006. F.to Pier Luigi Ronzani F.to Guido Cecinelli F.to Marcello Foschini F.to Luigi Fumagalli F.to Giulio Napolitano
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