CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 24/11/2006 TRA Reggina calcio s.p.a. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 24/11/2006 TRA Reggina calcio s.p.a.
contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
I L C O L L E G I O A R B I T R A L E
On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale
Avv. Guido Cecinelli Arbitro
Prof. Marcello Foschini Arbitro
Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro
Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro
nominato ai sensi dell’art. 13.4 del Regolamento della Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 24 novembre 2006,
presso la sede dell’arbitrato, in Roma
ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato (n. 1566 del 29 settembre 2006) promosso da:
Reggina calcio s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore Consigliere
delegato, Sig. Giovanni Remo, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Franco
Gaetano Scoca, Carlo Morace, Giuseppe Panuccio, Stefano Salvatore Scoca, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Paisiello 55
ricorrente
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentane protempore,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Po 9
resistente
vista l’istanza arbitrale della ricorrente e le relative domande, tese all’annullamento
della decisione in data 26 agosto 2006 con cui la Corte Federale della FIGC ha
irrogato alla società Reggina calcio s.p.a. le sanzioni della penalizzazione di 15 punti
da scontare nella classifica della stagione sportiva 2006-2007 e dell’ammenda di
Euro 100.000;
viste la memoria della resistente e le relative conclusioni, che si limitano a chiedere
la conferma delle sanzioni inflitte dalla Corte Federale della FIGC e quindi
precludono a questo Collegio ogni reformatio in peius;
vista la concorde richiesta formulata dalle parti nell’udienza del 24 novembre 2006 a
«pronunciare il lodo con procedura d’urgenza, comunicando alle parti il dispositivo
della pronuncia, accompagnato da una motivazione in forma sintetica sui punti
fondamentali della controversia»;
ritenuta la ammissibilità del ricorso e la sussistenza della competenza del Collegio
Arbitrale a conoscere delle domande proposte, essendo soddisfatte tutte le
condizioni a tal riguardo previste, poiché
• si è infruttuosamente esperito il procedimento di conciliazione disciplinato
dagli artt. 3 ss. del Regolamento della Camera; e
• in esito al tentativo di conciliazione le parti hanno concluso patto arbitrale
ad hoc, integrativo delle previsioni dell’art. 27 dello Statuto della FIGC, con
il quale si è fondata la competenza di un collegio arbitrale da costituirsi in
base al Regolamento della Camera per la soluzione della controversia tra
di esse insorta in relazione alla decisione della Corte Federale della FIGC
in data 26 agosto 2006;
affermato il potere di piena cognizione sulla controversia, in ragione del carattere
devolutivo del giudizio arbitrale, atteso che
• per effetto dell’accordo raggiunto in sede di conciliazione le parti hanno
aderito al Regolamento della Camera senza riserva alcuna in ordine ai
poteri del Collegio arbitrale;
• il Regolamento conferisce all’organo arbitrale un potere di integrale
riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non
quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti
dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri
sono di volta in volta fondati, legate al “tipo” di vizio denunciabile, con la
conseguenza che di fronte al Collegio arbitrale sono deducibili questioni
attinenti non solo alla “legittimità”, ma anche al “merito” della decisione
impugnata;
• il Regolamento espressamente prevede infatti il possibile svolgimento di
una istruttoria testimoniale ovvero la nomina di uno o più consulenti tecnici
d’ufficio, che mal si concilierebbe con una limitazione dei poteri dell’organo
arbitrale ad un mero esame dei vizi di legittimità dell’atto impugnato;
• l’arbitrato presso la Camera non può essere costruito quale terzo grado
del procedimento disciplinare della federazione sportiva, perché esso non
è riferibile al procedimento interno alla federazione con il quale la
menzionata “volontà disciplinare” si forma. Attraverso la Camera si è
creato, infatti, un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia
sportiva esterno ai sistemi disciplinari delle federazioni sportive ed
alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria (ai sensi dell’art. 3.1 del d.l.
18 agosto 2003 n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003 n. 280). L’attività
della Camera, per quanto riferibile anche all’ordinamento sportivo in
generale, non può essere ricondotta al sistema della federazione sportiva
di volta in volta interessata, né l’organo arbitrale che conosca
dell’impugnazione di un provvedimento disciplinare può essere ritenuto
organo della federazione;
• dunque, oggetto di giudizio ai sensi del Regolamento, in sede di
impugnazione di una sanzione disciplinare, è non il provvedimento
disciplinare in quanto atto, ma una controversia relativa alla volontà
definitivamente manifestata dalla federazione;
• tale controversia può riguardare l’applicazione delle norme così come
l’apprezzamento dei fatti alla base del provvedimento in cui quella volontà
si è espressa; sulla sua estensione e sulle modalità di sua risoluzione non
influisce il numero di passaggi attraverso i quali quella volontà si è
formata;
• siffatta soluzione è coerente con quella adottata nell’ordinamento sportivo
internazionale (alla cui luce lo stesso Regolamento deve essere
interpretato). Infatti, nel sistema del Tribunale arbitrale dello sport (T.A.S.),
organismo permanente di arbitrato con sede a Losanna (Svizzera), al
quale l’istituzione stessa della Camera si è ispirata, è principio
riconosciuto (art. R57 del Codice di arbitrato in materia sportiva) che
l’organo arbitrale possa considerare – senza vincoli derivantigli dal
procedimento disciplinare contestato – gli aspetti di fatto e di diritto della
controversia e proprio a tal fine è dotato (assai significativamente) degli
stessi mezzi (audizione delle parti, di testimoni e di esperti, esame del
fascicolo disciplinare) di cui il Collegio arbitrale operante in seno alla
Camera può avvalersi;
acquisiti ed esaminati gli atti e i documenti tutti riversati nel procedimento endofederale;
esaminate le posizioni individuali in via meramente incidentale ai soli fini della
valutazione della istanza della società ricorrente;
ritenuto in fatto e in diritto, con esclusione di qualsiasi valutazione in termini
genericamente equitativi o di clemenza per il solo fatto della proposizione di istanza
arbitrale:
a) che dal carattere devolutivo dell’impugnazione proposta e dalla piena
cognizione della controversia spettante a questo Collegio arbitrale deriva
l’assorbimento delle censure svolte dalla Ricorrente alla decisione
impugnata sotto il profilo dei vizi del procedimento endofederale, poiché lo
svolgimento dell’arbitrato ha consentito, nel pieno rispetto del
contraddittorio e dei diritti della difesa, l’esame della controversia di fronte
a giudicante investito del potere di conoscerla per effetto di
manifestazione di volontà dell’istante e della convenuta, come dalle stesse
parti riconosciuto nel corso dell’udienza;
b) che non accoglibile appare la dedotta censura di illegittimità della
decisione impugnata per indebita utilizzazione di intercettazioni telefoniche
acquisite in altro procedimento, poiché l’art. 270 c.p. esprime un principio
nell’ambito del processo penale la cui applicazione non è estensibile ad
altri procedimenti, come quelli disciplinari, e in particolare, a quelli che si
svolgono nell’ambito di un ordinamento di giustizia privato come quello
sportivo; né altresì appare accoglibile la dedotta censura della mancata
sospensione del procedimento disciplinare in presenza di prosecuzione
delle indagini penali, attesa, per giurisprudenza consolidata,
l’indipendenza del procedimento disciplinare da quello penale;
c) che non condivisibile appare altresì la censura mossa dalla ricorrente alla
decisione impugnata sotto il profilo della violazione dei diritti della difesa
cagionata dalla lamentata impossibilità di verificare la legittimità delle
intercettazioni telefoniche acquisite agli atti del procedimento endofederale,
nonché dalla asserita selezione unilaterale delle stesse, atteso
che alla ricorrente incombeva comunque l’onere di offrire un concreto
principio di prova in ordine all’esistenza sia di profili di illegittimità che di
ulteriori conversazioni telefoniche tra i propri dirigenti e terzi idonee a
fornire elementi probatori a favore della società medesima;
d) che costituisce violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e probità cui
sono tenuti i soggetti dell’ordinamento della FIGC ai sensi dell’art. 1 CGS
l'attivazione di canali, anche istituzionali, al fine di ottenere "attenzione", se
non esplicitamente "favore", da parte della terna arbitrale, in quanto
condotta potenzialmente idonea ad attentare, tanto più in contesti
comportamentali e dichiarativi oggettivamente ambigui, all'imparzialità
della funzione arbitrale;
e) che tale violazione è aggravata se il canale attivato conduce, come
avvenuto nel caso in esame, all’instaurazione di un contatto diretto con i
soggetti che partecipano alla designazione della terna arbitrale e si
trovano pertanto in una posizione idonea a condizionare direttamente
l’atteggiamento di gara della medesima, tanto più nell’imminenza della
stessa, a prescindere dalla asserita esistenza di qualsiasi ‘prassi’ in tal
senso;
f) che dunque non può, in proposito, trovare accoglimento l’argomento
svolto dalla società ricorrente secondo cui il contatto sarebbe stato
istituzionalmente sollecitato dai designatori arbitrali. Non risultano, infatti,
agli atti provvedimenti formali o comunicati ufficiali che individuassero nei
designatori arbitrali i soggetti deputati alla raccolta dei reclami delle
società per presunti torti arbitrali. Né tanto meno tali soggetti potevano
istituzionalmente considerarsi destinatari di raccomandazioni preventive
circa la composizione della terna arbitrale o lo svolgimento della direzione
di gara;
g) di dover condividere, quanto alla sussistenza di una responsabilità per
violazione dell’art. 1 CGS, la ricostruzione dei fatti svolta dalla Corte
Federale: risulta infatti provata una intensa attività svolta dal Sig. Pasquale
Foti, allora presidente e legale rappresentante della Ricorrente, pur nella
almeno putativa convinzione di dover reagire a “torti” subiti e di poterlo
fare avviando contatti non trasparenti e oggettivamente ambigui diretti ad
ottenere impropriamente “attenzione” da parte degli arbitri, con il ripetuto e
coinvolgimento del designatore arbitrale Sig. Paolo Bergamo;
h) che i contatti avviati dal presidente della società ricorrente non avevano ad
oggetto l’allegazione di puntuali contestazioni relative a fatti di gara
pregressi, ma si traducevano in continue richieste di ‘rassicurazione’ circa
la composizione della terna arbitrale e la successiva direzione di gara;
i) che tali contatti, per la loro plurima e costante reiterazione, andavano al di
là di una comunque superflua e sicuramente anomala sollecitazione
all’esercizio di un potere-dovere del designatore arbitrale in merito alla
formazione di terne arbitrali adeguate e alla preparazione tecnica, fisica e
psicologica delle direzioni di gara, assumendo un carattere anche solo
oggettivamente discriminatorio in assenza di analoga ‘sollecitazione’ da
parte della squadra di volta in volta avversaria;
j) che pertanto la S.S. Reggina s.p.a. deve considerarsi direttamente
responsabile, ai sensi dell’art. 2 CGS, dei comportamenti individuali del
sig. Pasquale Foti, perché ripetutamente lesivi dei doveri di lealtà, probità
e correttezza sportiva di cui all’art. 1 CGS, con le attenuanti e nei limiti
prima menzionati;
k) che la sanzione della penalizzazione in classifica può essere inflitta anche
per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, non essendo tale
sanzione nelle carte federali limitata alle ipotesi di illecito sportivo e
potendo anzi essa risultare in concreto, come nel caso in esame e negli
altri oggetto di recente giudizio in fattispecie analoghe, la più adeguata, sia
sul piano retributivo che su quello preventivo, nei casi di ripetuta
violazione dell’art. 1 CGS da parte del Presidente e legale rappresentante
della società ricorrente;
l) che il contenuto e il tenore delle pur scorrette richieste di ‘rassicurazione’
avanzate dal Sig. Pasquale Foti, nella almeno putativa convinzione di
dover reagire a “torti” subiti, non rivelano l’esistenza di un compiuto
disegno criminoso inteso all’alterazione delle competizioni sportive né
alcuna capacità di seriamente condizionare o alterare la condotta
istituzionale del designatore arbitrale;
m) che, dunque, la penalizzazione inflitta alla S.S. Reggina s.p.a. per la sola
stagione sportiva 2006-2007 deve conseguentemente ridursi a punti 11 in
considerazione dell’attenuante di cui alla lettera l;
n) che la sanzione dell'ammenda (quantificata in Euro 100.000) in favore
della FIGC consente di opportunamente graduare l'afflittività della
sanzione, anche sul piano economico, e pertanto deve essere confermata;
o) che gli onorari e le spese di arbitrato debbano essere posti a carico di
entrambe le parti, nella misura del 70% a carico della Ricorrente e nella
misura del 30% a carico della Resistente, mentre, sussistendo giusti
motivi, le rispettive spese di difesa devono essere integralmente
compensate;
p) che i diritti amministrativi versati devono essere incamerati dalla Camera
di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa
ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione:
1. riduce la penalizzazione inflitta per il campionato di serie A 2006-2007 a punti 11;
2. conferma l’ammenda inflitta nell’importo di Euro 100.000 in favore della FIGC;
3. pone le spese del presente arbitrato, per onorari e spese del Collegio arbitrale,
da liquidarsi con separata ordinanza, a carico della Reggina calcio s.p.a. quanto
al 70% ed a carico della FIGC quanto al restante 30%;
4. dispone la integrale compensazione tra le parti delle rispettive spese di difesa;
5. dispone che tutti i diritti amministrativi versati siano incamerati dalla Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
Così deciso in Roma, in conferenza personale degli arbitri, il giorno 24 novembre
2006.
F.to Pier Luigi Ronzani
F.to Guido Cecinelli
F.to Marcello Foschini
F.to Luigi Fumagalli
F.to Giulio Napolitano