CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 24/11/2006 TRA Reggina calcio s.p.a. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 24/11/2006 TRA Reggina calcio s.p.a. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio I L C O L L E G I O A R B I T R A L E On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale Avv. Guido Cecinelli Arbitro Prof. Marcello Foschini Arbitro Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro nominato ai sensi dell’art. 13.4 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 24 novembre 2006, presso la sede dell’arbitrato, in Roma ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (n. 1566 del 29 settembre 2006) promosso da: Reggina calcio s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore Consigliere delegato, Sig. Giovanni Remo, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Franco Gaetano Scoca, Carlo Morace, Giuseppe Panuccio, Stefano Salvatore Scoca, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Paisiello 55 ricorrente contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentane protempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Po 9 resistente vista l’istanza arbitrale della ricorrente e le relative domande, tese all’annullamento della decisione in data 26 agosto 2006 con cui la Corte Federale della FIGC ha irrogato alla società Reggina calcio s.p.a. le sanzioni della penalizzazione di 15 punti da scontare nella classifica della stagione sportiva 2006-2007 e dell’ammenda di Euro 100.000; viste la memoria della resistente e le relative conclusioni, che si limitano a chiedere la conferma delle sanzioni inflitte dalla Corte Federale della FIGC e quindi precludono a questo Collegio ogni reformatio in peius; vista la concorde richiesta formulata dalle parti nell’udienza del 24 novembre 2006 a «pronunciare il lodo con procedura d’urgenza, comunicando alle parti il dispositivo della pronuncia, accompagnato da una motivazione in forma sintetica sui punti fondamentali della controversia»; ritenuta la ammissibilità del ricorso e la sussistenza della competenza del Collegio Arbitrale a conoscere delle domande proposte, essendo soddisfatte tutte le condizioni a tal riguardo previste, poiché • si è infruttuosamente esperito il procedimento di conciliazione disciplinato dagli artt. 3 ss. del Regolamento della Camera; e • in esito al tentativo di conciliazione le parti hanno concluso patto arbitrale ad hoc, integrativo delle previsioni dell’art. 27 dello Statuto della FIGC, con il quale si è fondata la competenza di un collegio arbitrale da costituirsi in base al Regolamento della Camera per la soluzione della controversia tra di esse insorta in relazione alla decisione della Corte Federale della FIGC in data 26 agosto 2006; affermato il potere di piena cognizione sulla controversia, in ragione del carattere devolutivo del giudizio arbitrale, atteso che • per effetto dell’accordo raggiunto in sede di conciliazione le parti hanno aderito al Regolamento della Camera senza riserva alcuna in ordine ai poteri del Collegio arbitrale; • il Regolamento conferisce all’organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati, legate al “tipo” di vizio denunciabile, con la conseguenza che di fronte al Collegio arbitrale sono deducibili questioni attinenti non solo alla “legittimità”, ma anche al “merito” della decisione impugnata; • il Regolamento espressamente prevede infatti il possibile svolgimento di una istruttoria testimoniale ovvero la nomina di uno o più consulenti tecnici d’ufficio, che mal si concilierebbe con una limitazione dei poteri dell’organo arbitrale ad un mero esame dei vizi di legittimità dell’atto impugnato; • l’arbitrato presso la Camera non può essere costruito quale terzo grado del procedimento disciplinare della federazione sportiva, perché esso non è riferibile al procedimento interno alla federazione con il quale la menzionata “volontà disciplinare” si forma. Attraverso la Camera si è creato, infatti, un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia sportiva esterno ai sistemi disciplinari delle federazioni sportive ed alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria (ai sensi dell’art. 3.1 del d.l. 18 agosto 2003 n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003 n. 280). L’attività della Camera, per quanto riferibile anche all’ordinamento sportivo in generale, non può essere ricondotta al sistema della federazione sportiva di volta in volta interessata, né l’organo arbitrale che conosca dell’impugnazione di un provvedimento disciplinare può essere ritenuto organo della federazione; • dunque, oggetto di giudizio ai sensi del Regolamento, in sede di impugnazione di una sanzione disciplinare, è non il provvedimento disciplinare in quanto atto, ma una controversia relativa alla volontà definitivamente manifestata dalla federazione; • tale controversia può riguardare l’applicazione delle norme così come l’apprezzamento dei fatti alla base del provvedimento in cui quella volontà si è espressa; sulla sua estensione e sulle modalità di sua risoluzione non influisce il numero di passaggi attraverso i quali quella volontà si è formata; • siffatta soluzione è coerente con quella adottata nell’ordinamento sportivo internazionale (alla cui luce lo stesso Regolamento deve essere interpretato). Infatti, nel sistema del Tribunale arbitrale dello sport (T.A.S.), organismo permanente di arbitrato con sede a Losanna (Svizzera), al quale l’istituzione stessa della Camera si è ispirata, è principio riconosciuto (art. R57 del Codice di arbitrato in materia sportiva) che l’organo arbitrale possa considerare – senza vincoli derivantigli dal procedimento disciplinare contestato – gli aspetti di fatto e di diritto della controversia e proprio a tal fine è dotato (assai significativamente) degli stessi mezzi (audizione delle parti, di testimoni e di esperti, esame del fascicolo disciplinare) di cui il Collegio arbitrale operante in seno alla Camera può avvalersi; acquisiti ed esaminati gli atti e i documenti tutti riversati nel procedimento endofederale; esaminate le posizioni individuali in via meramente incidentale ai soli fini della valutazione della istanza della società ricorrente; ritenuto in fatto e in diritto, con esclusione di qualsiasi valutazione in termini genericamente equitativi o di clemenza per il solo fatto della proposizione di istanza arbitrale: a) che dal carattere devolutivo dell’impugnazione proposta e dalla piena cognizione della controversia spettante a questo Collegio arbitrale deriva l’assorbimento delle censure svolte dalla Ricorrente alla decisione impugnata sotto il profilo dei vizi del procedimento endofederale, poiché lo svolgimento dell’arbitrato ha consentito, nel pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa, l’esame della controversia di fronte a giudicante investito del potere di conoscerla per effetto di manifestazione di volontà dell’istante e della convenuta, come dalle stesse parti riconosciuto nel corso dell’udienza; b) che non accoglibile appare la dedotta censura di illegittimità della decisione impugnata per indebita utilizzazione di intercettazioni telefoniche acquisite in altro procedimento, poiché l’art. 270 c.p. esprime un principio nell’ambito del processo penale la cui applicazione non è estensibile ad altri procedimenti, come quelli disciplinari, e in particolare, a quelli che si svolgono nell’ambito di un ordinamento di giustizia privato come quello sportivo; né altresì appare accoglibile la dedotta censura della mancata sospensione del procedimento disciplinare in presenza di prosecuzione delle indagini penali, attesa, per giurisprudenza consolidata, l’indipendenza del procedimento disciplinare da quello penale; c) che non condivisibile appare altresì la censura mossa dalla ricorrente alla decisione impugnata sotto il profilo della violazione dei diritti della difesa cagionata dalla lamentata impossibilità di verificare la legittimità delle intercettazioni telefoniche acquisite agli atti del procedimento endofederale, nonché dalla asserita selezione unilaterale delle stesse, atteso che alla ricorrente incombeva comunque l’onere di offrire un concreto principio di prova in ordine all’esistenza sia di profili di illegittimità che di ulteriori conversazioni telefoniche tra i propri dirigenti e terzi idonee a fornire elementi probatori a favore della società medesima; d) che costituisce violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti i soggetti dell’ordinamento della FIGC ai sensi dell’art. 1 CGS l'attivazione di canali, anche istituzionali, al fine di ottenere "attenzione", se non esplicitamente "favore", da parte della terna arbitrale, in quanto condotta potenzialmente idonea ad attentare, tanto più in contesti comportamentali e dichiarativi oggettivamente ambigui, all'imparzialità della funzione arbitrale; e) che tale violazione è aggravata se il canale attivato conduce, come avvenuto nel caso in esame, all’instaurazione di un contatto diretto con i soggetti che partecipano alla designazione della terna arbitrale e si trovano pertanto in una posizione idonea a condizionare direttamente l’atteggiamento di gara della medesima, tanto più nell’imminenza della stessa, a prescindere dalla asserita esistenza di qualsiasi ‘prassi’ in tal senso; f) che dunque non può, in proposito, trovare accoglimento l’argomento svolto dalla società ricorrente secondo cui il contatto sarebbe stato istituzionalmente sollecitato dai designatori arbitrali. Non risultano, infatti, agli atti provvedimenti formali o comunicati ufficiali che individuassero nei designatori arbitrali i soggetti deputati alla raccolta dei reclami delle società per presunti torti arbitrali. Né tanto meno tali soggetti potevano istituzionalmente considerarsi destinatari di raccomandazioni preventive circa la composizione della terna arbitrale o lo svolgimento della direzione di gara; g) di dover condividere, quanto alla sussistenza di una responsabilità per violazione dell’art. 1 CGS, la ricostruzione dei fatti svolta dalla Corte Federale: risulta infatti provata una intensa attività svolta dal Sig. Pasquale Foti, allora presidente e legale rappresentante della Ricorrente, pur nella almeno putativa convinzione di dover reagire a “torti” subiti e di poterlo fare avviando contatti non trasparenti e oggettivamente ambigui diretti ad ottenere impropriamente “attenzione” da parte degli arbitri, con il ripetuto e coinvolgimento del designatore arbitrale Sig. Paolo Bergamo; h) che i contatti avviati dal presidente della società ricorrente non avevano ad oggetto l’allegazione di puntuali contestazioni relative a fatti di gara pregressi, ma si traducevano in continue richieste di ‘rassicurazione’ circa la composizione della terna arbitrale e la successiva direzione di gara; i) che tali contatti, per la loro plurima e costante reiterazione, andavano al di là di una comunque superflua e sicuramente anomala sollecitazione all’esercizio di un potere-dovere del designatore arbitrale in merito alla formazione di terne arbitrali adeguate e alla preparazione tecnica, fisica e psicologica delle direzioni di gara, assumendo un carattere anche solo oggettivamente discriminatorio in assenza di analoga ‘sollecitazione’ da parte della squadra di volta in volta avversaria; j) che pertanto la S.S. Reggina s.p.a. deve considerarsi direttamente responsabile, ai sensi dell’art. 2 CGS, dei comportamenti individuali del sig. Pasquale Foti, perché ripetutamente lesivi dei doveri di lealtà, probità e correttezza sportiva di cui all’art. 1 CGS, con le attenuanti e nei limiti prima menzionati; k) che la sanzione della penalizzazione in classifica può essere inflitta anche per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, non essendo tale sanzione nelle carte federali limitata alle ipotesi di illecito sportivo e potendo anzi essa risultare in concreto, come nel caso in esame e negli altri oggetto di recente giudizio in fattispecie analoghe, la più adeguata, sia sul piano retributivo che su quello preventivo, nei casi di ripetuta violazione dell’art. 1 CGS da parte del Presidente e legale rappresentante della società ricorrente; l) che il contenuto e il tenore delle pur scorrette richieste di ‘rassicurazione’ avanzate dal Sig. Pasquale Foti, nella almeno putativa convinzione di dover reagire a “torti” subiti, non rivelano l’esistenza di un compiuto disegno criminoso inteso all’alterazione delle competizioni sportive né alcuna capacità di seriamente condizionare o alterare la condotta istituzionale del designatore arbitrale; m) che, dunque, la penalizzazione inflitta alla S.S. Reggina s.p.a. per la sola stagione sportiva 2006-2007 deve conseguentemente ridursi a punti 11 in considerazione dell’attenuante di cui alla lettera l; n) che la sanzione dell'ammenda (quantificata in Euro 100.000) in favore della FIGC consente di opportunamente graduare l'afflittività della sanzione, anche sul piano economico, e pertanto deve essere confermata; o) che gli onorari e le spese di arbitrato debbano essere posti a carico di entrambe le parti, nella misura del 70% a carico della Ricorrente e nella misura del 30% a carico della Resistente, mentre, sussistendo giusti motivi, le rispettive spese di difesa devono essere integralmente compensate; p) che i diritti amministrativi versati devono essere incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: 1. riduce la penalizzazione inflitta per il campionato di serie A 2006-2007 a punti 11; 2. conferma l’ammenda inflitta nell’importo di Euro 100.000 in favore della FIGC; 3. pone le spese del presente arbitrato, per onorari e spese del Collegio arbitrale, da liquidarsi con separata ordinanza, a carico della Reggina calcio s.p.a. quanto al 70% ed a carico della FIGC quanto al restante 30%; 4. dispone la integrale compensazione tra le parti delle rispettive spese di difesa; 5. dispone che tutti i diritti amministrativi versati siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso in Roma, in conferenza personale degli arbitri, il giorno 24 novembre 2006. F.to Pier Luigi Ronzani F.to Guido Cecinelli F.to Marcello Foschini F.to Luigi Fumagalli F.to Giulio Napolitano
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