CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 26 luglio 2007 – C U.S. Tempio Srl contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Professionisti Serie C – U.S.D. Calcio Caravaggese Srl

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 26 luglio 2007 – C U.S. Tempio Srl contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Professionisti Serie C - U.S.D. Calcio Caravaggese Srl I L C O L L E G I O A R B I T R A L E composto da: On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale Avv. Guido Cecinelli Arbitro Prof. Marcello Foschini Arbitro Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro On. Prof. Avv. Learco Saporito Arbitro nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Regolamento”) approvato dal Consiglio Nazionale del CONI in data 3 febbraio 2005 con propria deliberazione n. 1303 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (“Regolamento Particolare”) approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 16 maggio 2006 con propria deliberazione n. 223 e ratificato dal Consiglio Nazionale in data 12 luglio 2006 con propria deliberazione n. 1336 riunito in conferenza personale in data 26 luglio 2007, presso la sede dell’arbitrato, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 1345 del 23.07.2007) promosso da: U.S. Tempio Srl, con sede in Tempio Pausania alla Via Roma n. 8 in persona del suo Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore Sig. Pierpaolo Porcheri, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Spinella e Prof. Franco Gaetano Scoca ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Carlo Mirabello n. 7 (tel. 0637513585 / 063721851 – fax 063720308); ricorrente contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del suo Presidente pro tempore Dott. Giancarlo Abete e domiciliato presso la sede in Roma alla Via Gregorio Allegri n. 14 (tel. 0684911), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 / tel. 85823200 / e.mail ghp@ghplex.it) resistente contro Lega Professionisti Serie C con sede in Firenze, Via Pier Luigi da Palestrina n. 18, in persona del Presidente e suo Legale rappresentante p.t., Rag. Mario Macalli, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Biscotto e Maurizio Marino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via G. Pisanelli n. 40 (tel. 0636000635 / fax 0636000636) terza intervenuta e contro U.S.D. Calcio Caravaggese Srl con sede in Calcio (BG), alla Piazza San Vittore n. 1, in persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. Gianfranco Guerrini, rappresentata e difesa dall’Avv. Marco De Stefanis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Via Cicerone n. 44 (tel. 0690286260 / fax 0662201380) terza intervenuta avente ad oggetto l’iscrizione della U.S. Tempio Srl al campionato di calcio professionistico di Serie C2 (stagione 2007 / 2008) FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO 1. Con “Istanza di Arbitrato Particolare” datata 23 luglio 2007, prot. n. 1345 (la “Domanda di Arbitrato”) la U.S. Tempio Srl (“Tempio” o la “Ricorrente”) ha proposto istanza di arbitrato avverso la deliberazione la Federazione Italiana Giuoco Calcio (“FIGC”, la “Resistente”) dando avvio, presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (la “Camera”), al procedimento arbitrale contemplato dal Regolamento Particolare. 2. Più precisamente, con la Domanda di Arbitrato, corredata da una serie di documenti, la Ricorrente ha agito: • “per accertare e dichiarare l’illegittimità e/o nullità della decisione del Consiglio Federale assunta nella riunione del 19 luglio 2007, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 6/A di pari data con cui veniva deliberata l’esclusione della U.S. Tempio Srl dal Campionato di Serie C2 per la stagione 2007/2008, nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, conseguenti e/o comunque, connessi con la decisione medesima”; 􀂃 “per l’effetto, ordinare alla Federazione Italiana Giuoco Calcio di procedere alla immediata iscrizione della U.S. Tempio Srl al Campionato di Serie C2, anche in soprannumero; 􀂃 pronunciare ogni e qualsivoglia altro provvedimento utile agli effetti di quanto domandato e/o per dare attuazione alla decisione arbitrale; 􀂃 condannare parte convenuta al pagamento delle spese del procedimento arbitrale e dei compensi degli Arbitri e degli altri Organi della Camera nonché a rifondere alla U.S. Tempio Srl ogni spesa sostenuta per la propria assistenza legale e per il presente procedimento, e dei diritti amministrativi versati alla CCA, ovvero, in via subordinata, compensare integralmente le spese. 3. In data 23 luglio 2007 il Presidente della Camera nominava il Collegio Arbitrale nelle persone dell’On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani (Presidente), dell’Avv. Guido Cecinelli, del Prof. Avv. Marcello Foschini, del Prof. Avv. Luigi Fumagalli e del Prof. Avv. Giulio Napolitano (Arbitri), rendendo noto che in caso di indisponibilità di un componente fisso della Camera, l’arbitro sarà individuato tra i seguenti membri supplenti, nell’ordine indicato: Prof. Avv. Massimo Zaccheo, On. Prof. Avv. Learco Saporito, Prof. Fulco Lanchester e Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini. 4. Il 23 luglio 2007 si costituiva il Collegio Arbitrale nelle persone del Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani (Presidente), dell’Avv. Guido Cecinelli, del Prof. Avv. Marcello Foschini, del Prof. Avv. Massimo Zaccheo e dell’On. Prof. Avv. Learco Saporito, rispettivamente in sostituzione degli indisponibili Prof. Avv. Luigi Fumagalli e Prof. Avv. Giulio Napolitano. 5. Il Collegio Arbitrale così costituito: 1. fissava mercoledì 25 luglio 2007, alle ore 12, quale termine affinché un terzo interessato possa proporre motivata istanza di autorizzazione all’intervento nella presente controversia arbitrale ai sensi e secondo quanto previsto dall’art. 10.7 del Regolamento della Camera; 2. autorizzava fin d’ora il terzo interessato che dovesse proporre l’istanza di cui al punto 1. a partecipare all’udienza fissata per il giorno 26 luglio 2007, alle ore 10; 3. autorizzava fin d’ora il terzo interessato a depositare la propria comparsa in occasione dell’udienza del 26 luglio 2007, alle ore 10; 4. dava mandato alla Segreteria della Camera di trasmettere al terzo interessato gli atti delle parti costituite, alla scadenza del termine di cui al punto 1; 5. invitava la Federazione Italiana Giuoco Calcio a predisporre un Comunicato Ufficiale che contenga quanto stabilito ai punti 1, 2, 3 e 4; 6. dava mandato alla Segreteria della Camera di provvedere a comunicare alle parti le decisioni di cui sopra anche al fine di permettere alla Federazione Italiana Giuoco Calcio di poter predisporre il Comunicato di cui al punto 5. 6. Con memoria datata 25 luglio 2007 la FIGC si è costituita nel procedimento, chiedendo “il rigetto del ricorso avversario. Con ogni conseguente statuizione sul regolamento delle spese del procedimento arbitrale” 7. Con “Istanza di intervento ex art. 10, comma VII, Regolamento della Camera, datata 25 luglio 2007 si è altresì costituita nel procedimento la Lega Professionisti Serie C chiedendo all’adito Collegio arbitrale di: “A) In via preliminare di rito, accertare e dichiarare l’ammissibilità del presente intervento in causa, disponendo per l’effetto la materiale ammissione della Lega in giudizio, assumendo tutti i conseguenti provvedimenti” B) Nel merito, respingere il ricorso proposto dalla U.S. Tempio Srl in quanto inammissibile, irricevibile e/o improcedibile, oltre che infondato in fatto e in diritto” C) il tutto, con ogni altra statuizione e con vittoria delle spese”. 8. Con “Istanza di intervento ex art. 10, comma VII, Regolamento della Camera, datata 25 luglio 2007 si è inoltre costituita nel procedimento la U.S.D. Calcio Caravaggese chiedendo all’adito Collegio arbitrale: “A) In via pregiudiziale, per la declaratoria di ammissibilità del presente intervento in causa; B) Nel merito ed in ogni caso, per il rigetto del ricorso proposto dal Tempio siccome infondato in fatto ed in diritto. 9. Il 26 luglio 2007, presso la sede dell’arbitrato, si svolgeva l’udienza, nella quale le parti preliminarmente dichiaravano di accettare la designazione dell’odierno Collegio Arbitrale e di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio arbitrale. Dopo aver esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione le parti svolgevano la propria difesa. La Ricorrente, non sollevava alcuna contestazione sull’intervento dei terzi, si riportava agli atti, illustrava gli argomenti ivi svolti e insisteva per l’accoglimento delle proprie domande. Con l’accordo depositava la sentenza del Consiglio di Stato n. 268/07. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, contestava le argomentazioni di parte ricorrente, chiedeva la conferma della decisione del Consiglio Federale. La U.S.D. Calcio Caravaggese Srl e la Lega Professionisti Serie C hanno illustrato i motivi del proprio intervento e si sono associate alla difesa della FIGC. Al termine dell’udienze le parti si dichiaravano soddisfatte dello svolgimento del procedimento arbitrale e davano atto della piena osservanza del principio del contraddittorio, autorizzando il Collegio Arbitrale ad emettere un lodo in forma sintetica ai sensi del Regolamento Particolare. 10. In data 26 luglio 2006 il Collegio Arbitrale ha rigettato la domanda proposta dal Tempio sulla base delle seguenti MOTIVAZIONI A. Sulle domande della Ricorrente. 1. In punto di fatto il Collegio osserva che risulta per tabulas e per dichiarazioni della stessa ricorrente: 􀂃 che la CO.VI.SO.C. (Commissione Vigilanza Società Calcio) della FIGC nella riunione 10/11 luglio 2007 ha rilevato il mancato possesso di uno dei requisiti per l’ammissione e, cioè, del deposito della fidejussione bancaria a prima richiesta di € 207.000,00 (duecentosettemila/00 euro) e di tale fatto ha informato la Ricorrente in data 12 luglio 2007; 􀂃 che la Ricorrente pur proponendo tempestivamente ricorso alla CO.VI.SO.C ha omesso di allegare nel termine perentorio di cui all’Allegato B (C.U. n. 6/A del 3 maggio 2007) la documentazione comprovante l’avvenuto rilascio della prescritta fidejussione bancaria a prima richiesta; 􀂃 che la stessa CO.VI.SO.C. nella riunione del 17 luglio 2007, constatato il mancato deposito della fidejussione bancaria ed esaminate le ragioni della reclamante, ha espresso il parere non favorevole alla iscrizione della Ricorrente al campionato di competenza; 􀂃 che successivamente alla conclusione della riunione della CO.VI.SO.C. la Ricorrente ha trasmesso via fax alla FIGC la fidejussione bancaria rilasciatale il 16 luglio 2007 ma la cui documentazione è pervenuta alla FIGC il 18 luglio 2007. 2. Osserva il Collegio che la questione sottoposta alla sua attenzione abbia ad oggetto l’interpretazione della norma contenuta nell’allegato B parte VII ( ricorsi ) del C.U. 6/A del Consiglio Federale data 3 maggio 2007. Così delimitato il thema decidendum, ritiene il Collegio che la domanda proposta dalla ricorrente non possa trovare accoglimento. Il termine del 14 luglio 2007 indicato dal predetto punto VII, è qualificato dalla vigente normativa come perentorio. L’interpretazione sia letterale, che sistematica e teleologica induce il Collegio a ritenere che il mancato rispetto di detto termine produce necessariamente effetti preclusivi. Il mancato rispetto, inoltre, del termine perentorio non può incidere esclusivamente sulla valutazione della CO.VI.SO.C (nella fattispecie necessariamente di segno negativo) ma preclude, altresì, allo stesso Consiglio Federale di procedere ad una diversa valutazione anche laddove il fatto che ha determinato la preclusione sia stato successivamente rimosso; ciò in quanto è proprio la perentorietà del termine che impedisce un successiva valutazione del fatto sopravvenuto. Ne discende conseguentemente che la norma, alla luce di quanto indicato, non consente una diversa interpretazione. Il Collegio ritiene, come affermato in altre decisioni dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, “di non dover sovrapporre una propria autonoma interpretazione delle vigenti norme, in quanto ciò determinerebbe una inammissibile riscritturazione eteronoma delle regole federali”. La perentorietà del termine, peraltro, è stata ribadita dal Consiglio di Stato, sez. VI con sentenza n. 268/2007 in una controversia avente in oggetto l’iscrizione ai campionati di calcio. Il Consiglio di Stato ha ritenuto, infatti, che la perentorietà dei limiti temporali fissati a tal fine (all’epoca se non sancita dal dato testuale delle disposizioni federali ed oggi, per contro, puntualmente sancita con l’indicato punto VI) fosse “ricavabile dalla natura e dalla finalità del termine in rilievo, in quanto la sua funzione di individuare gli aventi titolo alla partecipazione al campionato implica la necessità di uno sbarramento temporale netto e sufficientemente anticipato, al fine di garantire l’espletamento di tutti gli incombenti organizzativi funzionali all’avvio del Campionato”. E’ opinione del Collegio, infine, che il ritardo con cui è stata rilasciata la fidejussione sia comunque imputabile esclusivamente alla Società ricorrente, sulla quale incombeva l’onere di richiedere per tempo il rilascio della indispensabile fidejussione. Ad avviso del Collegio, pertanto , la domanda proposta dalla U.S. Tempio Srl deve essere rigettata risultando la medesima società nei termini imposti dalla normativa federale non in regola con i requisiti previsti per l’iscrizione ai campionati, in particolare con quello che imponeva di depositare la fidejussione entro il 14 luglio 2007. B. Sulle spese. 1. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, le stesse, così come liquidate con separata ordinanza, sono poste a carico della Ricorrente con il vincolo della solidarietà, la quale è tenuta a corrispondere alla Resistente ed agli intervenienti quale contributo per gli onorari e le spese sostenute un importo come meglio specificato nel dispositivo. 2. Tutti I diritti amministrativi versati dalle parti sono, viceversa, incamerati dalla Camera di Conciliazione per lo Sport P.Q.M. Il Collegio Arbitrale All’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, di rito e di merito: 1. Rigetta la domanda della U.S. Tempio Srl. 2. Pone integralmente a carico della società U.S. Tempio Srl gli onorari e le spese di arbitrato, come liquidati in separata ordinanza, nonché gli onorari e le spese di difesa delle parti convenute ed intervenienti quantificati forfettariamente in € 2.000,00 (duemila/00 euro) per la Resistente e € 1.000,00 (mille/00 euro) per ciascuno interveniente. 3. Dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in conferenza personale degli arbitri, il 26/07/2007. F.to Pier Luigi Ronzani F.to Guido Cecinelli F.to Marcello Foschini F.to Massimo Zaccheo F.to Learco Saporito
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