CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 26/02/2007 TRA ASD Atletico Superba HC contro Federazione Italiana Hockey (F.I.H.) e Cus Pisa e HC Savona

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 26/02/2007 TRA ASD Atletico Superba HC contro Federazione Italiana Hockey (F.I.H.) e Cus Pisa e HC Savona Il Collegio arbitrale composto da: Prof. Avv. Ferruccio Auletta in qualità di Presidente nominato dal Presidente della Camera ai sensi dell’art. 13.2 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, Avv. Enrico Ingrillì in qualità di Arbitro nominato dal Presidente della Camera ai sensi dell’art. 13.2 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini in qualità di Arbitro nominato dal Presidente della Camera ai sensi dell’art. 13.2 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 26 febbraio 2007, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente LODO nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0896 del 20.07.2006) promosso da: ASD Atletico Superba HC, con sede in Genova, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’ Avv. Alessandro Dedoni presso lo studio del quale è domiciliata per il presente procedimento in Cagliari, Piazza delle Repubblica n.19 contro: Federazione Italiana Hockey (F.I.H.), con sede in Roma, in persona del Presidente federale, rappresentata e difesa dall’Avv. Guido Valori presso lo studio del quale è domiciliata per il presente procedimento in Roma, Viale delle Milizie n. 106, e nei confronti di: Cus Pisa e HC Savona – convenuti non costituiti. ESPOSIZIONE DEI FATTI DELLA CAUSA Il presente procedimento arbitrale, ritualmente instaurato a norma degli articoli 12 dello Statuto del C.O.N.I., 35 dello Statuto della F.I.H. e 8 e seguenti del vigente Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, a seguito dell’esito infruttuoso della fase conciliativa, ha a oggetto la domanda della ASD Atletico Superba H. C. volta ad “annullare e/o revocare i provvedimenti impugnati” (C.U. C.R. ligure nn. 52 e 53 del 20.3.06, nonché C.U. F.I.H. n. 151), relativi, rispettivamente, alle gare del 25.2.06 contro il C.U.S. Pisa e del 4.3.06 contro la H.C. Savona, entrambe del Campionato Under 14 maschile di hockey su prato, con la conseguente restituzione del punteggio in classifica per effetto del risultato del campo, oltre al risarcimento dei danni “nella misura di giustizia”, alla “restituzione” delle spese di giustizia sportiva e al rimborso dei diritti e onorari di difesa. La sanzione veniva irrogata perché nelle due partite in contestazione, i due atleti infraquindicenni Diego PISERA’ e Giuseppe PISERA’, entrambi dell’Atletico Superba, avevano fatto ingresso in campo ed effettivamente partecipato alle gare avendo fornito un documento di identità ritenuto non conforme alle prescrizioni contenute in particolare nell’art. 23 del Regolamento Campionati e gare della F.I.H. L’istanza veniva comunicata alle due Società controinteressate C.U.S. Pisa e H.C. Savona, che non hanno svolto alcuna attività difensiva. Con memoria del 26 luglio 2006 si costituiva, invece, la Federazione chiedendo il rigetto della domanda di arbitrato. Ai sensi del vigente Regolamento, trattandosi di controversia con pluralità di parti, il Presidente della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, con atto del 30 ottobre 2006, ha nominato i componenti del Collegio arbitrale nella persone del prof. avv. Ferruccio Auletta, dell’avv. Enrico Ingrillì e del prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini, che accettavano la nomina. Nella udienza fissata per il 23 novembre 2006 si registrava l’assenza del rappresentante della parte attrice e, pertanto, si procedeva, con il consenso della difesa della parte resistente, a una nuova convocazione. Nella udienza del 6 dicembre 2006 veniva esperito, senza successo, il tentativo di conciliazione, e acquisiti i documenti prodotti dalla parte attrice, nonchè concessi termini per il deposito di memorie a ciascuna delle parti Nella udienza del 17 gennaio 2007, infine, veniva svolta, da parte del difensore della parte attrice, un’eccezione di nullità e/o inesistenza di tutte le difese della F.I.H. per difetto di procura siccome questa appariva conferita dal solo Presidente federale in violazione degli artt. 24 e 27 dello Statuto F.I.H. La parte resistente, in risposta all’eccezione di rito, chiedeva un termine per produrre i documenti inerenti la formazione della volontà federale. Il Collegio emanava, perciò, la seguente ordinanza: “Di seguito all’eccezione inerente la rappresentanza della Federazione in giudizio, il Collegio ritiene ammissibile e rilevante l’acquisizione di prova documentale relativa alla formazione della volontà federale manifestata nel presente giudizio; visto anche l’art. 182 c.p.c., fissa alla Federazione termine fino al 9 febbraio 2007 per produrre e scambiare documenti idonei a provare la riferibilità ad essa di tutti i poteri fin qui spesi dal Presidente col conferimento di procura al difensore in arbitrato; visto l’art. 20, comma 6, del Regolamento proroga di giorni novanta il termine di pronuncia del lodo, riservandosene la pronuncia a far data dal giorno successivo al 16 febbraio 2007, fin al quale rimane consentito alla parte attrice di depositare e scambiare memoria di replica alla eventuale produzione della difesa della federazione”. Esaurita quindi la discussione orale, veniva riservata la decisione “a far data dal giorno successivo al 16 febbraio 2007”. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La parte promotrice dell’arbitrato ha sollevato eccezione di difetto della capacità processuale della parte convenuta (qui convenendo, almeno nel lessico, di replicare gli omologhi argomenti altrimenti riferibili a vicende proprie della giurisdizione pubblica). A tal fine, il Collegio ha assegnato un termine perché la Federazione Italiana Hockey potesse documentare la ricorrenza delle condizioni per il valido ed efficace compimento degli atti procedimentali. E, nel termine, la parte interessata ha depositato copia della deliberazione del Consiglio federale n. 129.7/2005. Il Collegio aveva anche provveduto a garantire alla parte eccipiente la possibilità di osservazioni inerenti i documenti eventualmente fatti pervenire dalla Federazione Italiana Hockey, riservandosi -a far data dal giorno successivo allo spirare del termine concesso- di pronunciare il lodo. Prima di dar conto del modo in cui Collegio ritiene di decidere la questione della “capacità processuale” della Federazione Italiana Hockey, è dato rilevare che entro il termine da ultimo menzionato la parte eccipiente non ha lasciato conoscere agli arbitri alcuna osservazione, viceversa pervenuta oltre il termine ad hoc con memoria depositata soltanto in data 20 febbraio 2007, e da presumere come anteriormente scambiata tra le parti giusta autorizzazione arbitrale. Ora, in considerazione del fatto che il termine in questione costituiva soltanto il dies ne ante quem per la conferenza personale degli arbitri, la quale non si sarebbe potuta tenere, a fini deliberativi, anteriormente alla sua scadenza; e in considerazione, quindi, della circostanza che la memoria in questione è sopravvenuta, comunque, prima che gli arbitri tornassero a riunirsi per la pronuncia del lodo, il che è avvenuto soltanto in data 26 febbraio 2007; infine, in considerazione della circostanza che nessuna attività defensionale dell’altra parte era prevista in conseguenza dell’ adempimento entro il termine stabilito a favore della Federazione Italiana Hockey e che, in ogni caso, la materia dei vizi della “legittimazione processuale” è soggetta al rilievo dell’ufficio giudicante, è opinione del Collegio che la mancata osservanza del termine del 16 febbraio 2007 (“fino al quale rimane[va] consentito di depositare e scambiare memoria di replica alla eventuale produzione della difesa della Federazione”) non impedisca in alcuna misura l’esame au fond della eccezione sollevata dalla parte attrice. L’eccezione è fondata. Sorta che è contestazione in ordine alla riferibilità degli atti del processo alla parte che sta in giudizio, occorre verificare che ricorrano le condizioni per l’imputazione effettiva della volontà all’ente che viene (prima necessariamente) manifestandola attraverso la mediazione del rappresentante organico e (poi facoltativamente) di un rappresentante tecnico: nella fattispecie, rispettivamente, il “Presidente Federale” dr. Luca Di Mauro, e, per procura di lui apposta in margine dell’atto di ingresso nel procedimento, dell’avv. Guido Valori. Sennonchè, il contenuto della delibera del Consiglio federale -“di affidare all’avv. Guido Valori l’incarico di consulenza ed assistenza legale, ivi inclusa l’eventuale difesa in giudizio ovvero alla Camera di Conciliazione ed arbitrato del Coni, della Federazione per l’anno 2006”- è, senza neppure volersi riferire ai limiti temporali di efficacia già superati all’atto della produzione del documento (avvenuta in data 9 febbraio 2007), assolutamente alieno da quello altrimenti necessario ad integrare la “capacità processuale” della Federazione Italiana Hockey, sostanziando semplicemente la relativa determinazione a contrarre a certe condizioni con l’avv. G. Valori per fruire della sua assistenza professionale per l’anno passato. L’avv. G. Valori, del resto, non ha speso in giudizio i poteri allo stesso derivanti da alcuna pretesa procura generale alle liti conferitagli dalla Federazione Italiana Hockey (il documento -soltanto successivamente e previo invito del Collegio- prodotto in copia, del resto, mancherebbe, anche in considerazione della astratta spendibilità avanti all’Autorità giudiziaria, di essenziali requisiti formali per essere volto a tal fine), bensì soltanto i poteri a lui derivati dalla procura speciale apposta in margine dell’atto recante nomina dell’arbitro (dove si legge che il Presidente dr. L. Di Mauro “deleg[a] a rappresentar[e] e difender[e], nel presente giudizio, […] l’avv. prof. Guido Valori”. Dunque, è compito degli arbitri l’accertamento che la volontà di resistere nel giudizio in parola risulti veramente imputabile -non soltanto all’organo dotato della capacità di rappresentanza organica (uti singulus) ma- alla parte in quanto tale, ove espressa per il tramite degli organi deputati a tanto e secondo il dovuto procedimento di formazione. Non c’è dubbio che, ai sensi dello Statuto vigente, il Presidente sia titolare di un potere di rappresentanza (art. 24), ma è di contro incapace, salvo nei casi di urgenza e comunque a condizione di successiva ratifica del Consiglio federale, di determinare ex se la volontà di resistere in giudizio alla pretesa che altri muova nei confronti della Federazione: in tal senso, il Consiglio federale è senz’altro l’organo competente alla richiesta e indefettibile manifestazione di volontà a norma dell’art. 27, comma 3, del vigente Statuto. E invece, agli atti viene a mancare nel momento della decisione, benchè il Collegio ne abbia doverosamente (cfr. Cass. n. 13434/2002) promosso l’eventuale deposito, ogni documento, di valore sostanziale, che, anche in termini di ratifica ex tunc dell’ operato del Presidente dr. L. Di Mauro (cfr. Cass. n. 346/1996; 18743/2003; 9869/2004), possa attualmente rapportare alla Federazione Italiana Hockey la serie degli atti che in nome e per conto di questa sono stati compiuti nel presente procedimento al fine di resistere alla pretesa manifestata dalla parte promotrice dell’arbitrato. In concreto, dunque, perdura un difetto di “autorizzazione” del Consiglio Federale (art. 182 c.p.c.) a contraddire in giudizio da parte di chi ha (e sebbene abbia) la rappresentanza della Federazione convenuta: difetto del tipo censito in giurisprudenza (Cass. n. 10939/2003), laddove, appunto, è consolidato indirizzo, per esempio in relazione agli enti pubblici, di considerare, data la necessarietà entro il limite finale di assunzione della decisione, che “la delibera di autorizzazione del suo rappresentante legale a stare in giudizio può essere sanato, nel corso del giudizio, anche direttamente dalla parte ed indipendentemente dalla concessione, da parte del giudice, del termine per la regolarizzazione”. In casi del genere, in cui non un difetto di “rappresentanza” quanto piuttosto di “autorizzazione” sta a vulnerare l’imputazione alla parte delle attività defensionali già compiute nel processo, potrebbe replicarsi la distinzione (operata da Cass. n. 10127/94), secondo cui la costituzione in giudizio rimane valida ma inefficace, fermo, comunque, l’esito di non poter imputare ad alcuna parte le difese che appaiono spese in causa dal soggetto convenuto, nei confronti del quale -in definitiva- il Giudice rimane esonerato, inter alia, dal dovere di rendere una pronuncia corrispondente alle relative eccezioni (art. 112 c.p.c.). 2. Nel merito, la pretesa della parte promotrice dell’arbitrato è fondata. La controversia riguarda due partite di hockey su prato del Campionato under 14 nell’anno sportivo 2005/2006 alle quali i giocatori Diego PISERA’ e Giuseppe PISERA’, del Sodalizio istante, hanno partecipato dopo aver presentato, per l’ingresso in campo, come documento di identità una “Tessera ferroviaria-biglietto per viaggi illimitati” rilasciata dalle Ferrovie dello Stato SpA. E’ stata depositata fotocopia del documento, e non sono state formulate eccezioni sulla corrispondenza al rispettivo originale. Su ricorso del C.U.S. Pisa e del H.C. Savona, partecipanti al medesimo Campionato, il Giudice sportivo regionale in primo grado e la Commissione Unica F.I.H. in appello affermavano che l’attestato esibito dai giocatori non aveva i requisiti richiesti dall’art.23 del R.G.C. della F.I.H. e, per l’effetto, irrogavano a carico del Sodalizio qui istante la sanzione della perdita delle due partite, penalizzazione e ammenda. La Commissione Unica di Appello specificava in motivazione –richiamandosi al precedente espresso col C.U. n. 90 dell’8 febbraio 2006, prot. 766– “la esigenza tassativa per gli atleti minori di 15 anni, come nel caso in specie, di esibire ex art. 23 del R.G.C. comma 1) una fotografia certificata dal genitore e dal Presidente della società”, e che -per quanto riguardava il certificato di identità degli atleti Diego PISERA’ e Giuseppe PISERA’- “si tratta[va invece] di un semplice titolo di viaggio nominativo rilasciato, per di più, da una SpA e non da una Amministrazione pubblica”. Negli atti difensivi svolti avanti questo Collegio dalla ASD Atletico Superba H.C. si sostiene che il documento di identità personale degli atleti rilasciato dalle Ferrovie dello Stato è, di contro, idoneo a soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 23, e che la stessa norma non prevede come modalità unica di identificazione dell’atleta infraquindicenne la fotografia asseverata dal genitore e dal Presidente della società. Ritiene il Collegio che l’interpretazione dell’art. 23 in esame sostenuta dalla Società Atletico Superba sia aderente alla lettera ed alla ratio della norma e ai principi dell’ ordinamento. Sul punto, e con riferimento ad analoga questione, il Collegio intende richiamarsi a quanto già precedentemente deciso presso la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del Coni con lodo emesso in data 25 ottobre 2006, in causa ASD Atletico Superba H.C. vs Federazione Italiana Hockey e altri (in www.coni.it dal 27 novembre 2006). L’art. 23 disciplina, per i campionati e le gare della Federazione Italiana Hockey, le modalità per accertare l’identità personale e l’età dei partecipanti e consentire agli stessi, secondo il giudizio insindacabile degli arbitri o del Delegato tecnico di campo di entrare nel recinto di gioco e disputare l’incontro: a tal fine la norma elenca una serie di documenti considerati convenzionalmente validi allo scopo, chiudendo l’elenco con una congiunzione (“e”) che aggiunge -come utile modalità di identificazione per i minori di quindici anni- la fotografia sottoscritta dal genitore e dal Presidente della società: tale ultima previsione è evidentemente motivata dai limiti posti dall’ordinamento al rilascio di documenti di identità per gli infraquindicenni, ciò che però non autorizza a interpretare come tassativa l’elencazione dei documenti ritenuti utilizzabili dalla norma federale nè a ritenere che l’atleta minore di quindici anni non possa dimostrare altrimenti la propria identità per la partecipazione alla partita con una diversa ma equipollente asseverazione. La tassatività dell’elenco deve infatti risultare da una previsione espressa, che nella fattispecie manca, o dalla sussistenza di ragioni oggettive a sostegno di una regola di esclusione che, altrettanto, il Collegio ritiene di non ravvisare nel caso in esame; e ritiene, anzi, in proposito di ravvisare come l’interesse tutelato dalla norma alla sicura identificazione dell’atleta, che scende in campo, sia comunque sufficientemente tutelato dall’ attestato di identità già rilasciato dalle Ferrovie dello Stato nel 1996 (e quindi prima della relativa trasformazione in SpA, quando cioè era ancora ente pubblico soggetto al Ministero dei trasporti e della marina mercantile) e poi convalidato nel 2006, che reca, con la fotografia degli atleti, i dati anagrafici: tutti elementi che concorrono a stabilire in misura attendibile un’identità giammai fattasi controversa. In conclusione, si tratta, a giudizio del Collegio, di un documento ragionevolmente “fidefacente”. Del resto, gli atleti infraquindicenni della HSD Atletico Superba H.C. hanno potuto efficacemente dimostrare la loro identità per l’ingresso in campo, sebbene l’arbitro o il Delegato che ne hanno autorizzato la partecipazione alle gare legittimamente avrebbero potuto impedirla stante l’esibizione di documenti atipici, col risultato di conformare la loro condotta allo spirito della previsione una volta considerato che sulla identità degli atleti nessuno, neppure successivamente, ha mai avanzato dubbi, né dubbi s’avanzano nei provvedimenti sanzionatori (cionostante) resi in sede federale. Il richiamo da parte della Commissione unica d’appello alla necessarietà di un potere di certificazione di carattere pubblicistico in ordine al documento utilizzabile a norma dell’art. 23, del che l’attestato prodotto in concreto da entrambi gli atleti mancherebbe, è immotivato e inconferente perché la stessa norma, che intende soltanto tutelare la partecipazione di persone di cui risulti “sicura l’identificazione”, considera espressamente spendibili a tal fine attestazioni private (come quella congiunta del genitore e del legale rappresentante dell’associazione) ovvero pubbliche ma delle quali sia cessata l’efficacia (“documento scaduto per l’Amministrazione che l’ha emesso”). Non si fa luogo ad alcun risarcimento del danno per equivalente monetario perché l’annullamento dei provvedimenti impugnati reintegra pienamente in forma specifica il patrimonio del soggetto istante, che del resto né ha allegato né provato danni ulteriori e diversi dalla soggezione alle sanzioni che per effetto del presente lodo vengono rimosse. Il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale e delle spese del procedimento, liquidati dalla Camera con separato provvedimento ex art. 22 del Regolamento seguono la soccombenza prevalente, che è della F.I.H. Analogamente, il Collegio reputa di dover provvedere per le spese di giustizia e per assistenza difensiva nel presente procedimento, che si liquidano in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda della ASD Atletico Superba H.C. e in riforma della decisione della Commissione unica di appello della Federazione Italiana Hockey di cui al C.U. n. 151 del 19 aprile 2006, annulla i provvedimenti del C.R. ligure della F.I.H di cui ai CC.UU. n. 52 e 56 dell 20 marzo 2006, relativi, rispettivamente, alle gare disputate dalla ASD Atletico Superba H.C. in data 25.2.06 (C.U.S. Pisa) e 4.3.06 (H.C. Savona), per il Campionato under 14 maschile di hockey su prato. Dichiara tenuta la Federazione Italiana Hockey al pagamento degli onorari degli arbitri e delle spese di funzionamento del Collegio nella misura liquidata dalla Camera con separato provvedimento, fermo il vincolo di solidarietà e salvo il diritto di rivalsa della ASD Atletico Superba H.C. Dichiara tenuta la Federazione Italiana Hockey alla rifusione, in favore della ASD Atletico Superba H.C., delle spese per assistenza difensiva nel presente procedimento, liquidate in € 1.200,00 (euro milleduecento/00), oltre spese generali, IVA e C.P.A. Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la sede dell’arbitrato in data 26 febbraio 2007, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Ferruccio Auletta F.to Enrico Ingrillì F.to Tommaso Edoardo Frosini
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