CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 26/02/2007 TRA ASD Atletico Superba HC contro Federazione Italiana Hockey (F.I.H.) e Cus Pisa e HC Savona
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 26/02/2007 TRA ASD Atletico Superba HC contro Federazione Italiana Hockey (F.I.H.) e Cus Pisa e HC Savona
Il Collegio arbitrale composto da:
Prof. Avv. Ferruccio Auletta in qualità di Presidente nominato dal Presidente della
Camera ai sensi dell’art. 13.2 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per
lo Sport,
Avv. Enrico Ingrillì in qualità di Arbitro nominato dal Presidente della Camera ai
sensi dell’art. 13.2 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport,
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini in qualità di Arbitro nominato dal Presidente
della Camera ai sensi dell’art. 13.2 del Regolamento della Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport,
riunito in conferenza personale in data 26 febbraio 2007, in Roma, ha deliberato
all’unanimità il seguente
LODO
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0896 del 20.07.2006)
promosso da:
ASD Atletico Superba HC, con sede in Genova, in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dall’ Avv. Alessandro Dedoni presso lo studio del quale è domiciliata
per il presente procedimento in Cagliari, Piazza delle Repubblica n.19
contro:
Federazione Italiana Hockey (F.I.H.), con sede in Roma, in persona del Presidente
federale, rappresentata e difesa dall’Avv. Guido Valori presso lo studio del quale è
domiciliata per il presente procedimento in Roma, Viale delle Milizie n. 106,
e nei confronti di:
Cus Pisa e HC Savona – convenuti non costituiti.
ESPOSIZIONE DEI FATTI DELLA CAUSA
Il presente procedimento arbitrale, ritualmente instaurato a norma degli articoli 12
dello Statuto del C.O.N.I., 35 dello Statuto della F.I.H. e 8 e seguenti del vigente
Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, a seguito dell’esito
infruttuoso della fase conciliativa, ha a oggetto la domanda della ASD Atletico Superba H. C.
volta ad “annullare e/o revocare i provvedimenti impugnati” (C.U. C.R. ligure nn. 52 e 53 del
20.3.06, nonché C.U. F.I.H. n. 151), relativi, rispettivamente, alle gare del 25.2.06 contro il
C.U.S. Pisa e del 4.3.06 contro la H.C. Savona, entrambe del Campionato Under 14 maschile
di hockey su prato, con la conseguente restituzione del punteggio in classifica per effetto del
risultato del campo, oltre al risarcimento dei danni “nella misura di giustizia”, alla
“restituzione” delle spese di giustizia sportiva e al rimborso dei diritti e onorari di difesa.
La sanzione veniva irrogata perché nelle due partite in contestazione, i due atleti
infraquindicenni Diego PISERA’ e Giuseppe PISERA’, entrambi dell’Atletico Superba,
avevano fatto ingresso in campo ed effettivamente partecipato alle gare avendo fornito un
documento di identità ritenuto non conforme alle prescrizioni contenute in particolare nell’art.
23 del Regolamento Campionati e gare della F.I.H.
L’istanza veniva comunicata alle due Società controinteressate C.U.S. Pisa e H.C.
Savona, che non hanno svolto alcuna attività difensiva.
Con memoria del 26 luglio 2006 si costituiva, invece, la Federazione chiedendo il
rigetto della domanda di arbitrato.
Ai sensi del vigente Regolamento, trattandosi di controversia con pluralità di parti, il
Presidente della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, con atto del 30 ottobre
2006, ha nominato i componenti del Collegio arbitrale nella persone del prof. avv. Ferruccio
Auletta, dell’avv. Enrico Ingrillì e del prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini, che accettavano
la nomina.
Nella udienza fissata per il 23 novembre 2006 si registrava l’assenza del
rappresentante della parte attrice e, pertanto, si procedeva, con il consenso della difesa della
parte resistente, a una nuova convocazione.
Nella udienza del 6 dicembre 2006 veniva esperito, senza successo, il tentativo di
conciliazione, e acquisiti i documenti prodotti dalla parte attrice, nonchè concessi termini per
il deposito di memorie a ciascuna delle parti
Nella udienza del 17 gennaio 2007, infine, veniva svolta, da parte del difensore della
parte attrice, un’eccezione di nullità e/o inesistenza di tutte le difese della F.I.H. per difetto di
procura siccome questa appariva conferita dal solo Presidente federale in violazione degli artt.
24 e 27 dello Statuto F.I.H. La parte resistente, in risposta all’eccezione di rito, chiedeva un
termine per produrre i documenti inerenti la formazione della volontà federale. Il Collegio
emanava, perciò, la seguente ordinanza: “Di seguito all’eccezione inerente la rappresentanza
della Federazione in giudizio, il Collegio ritiene ammissibile e rilevante l’acquisizione di
prova documentale relativa alla formazione della volontà federale manifestata nel presente
giudizio; visto anche l’art. 182 c.p.c., fissa alla Federazione termine fino al 9 febbraio 2007
per produrre e scambiare documenti idonei a provare la riferibilità ad essa di tutti i poteri fin
qui spesi dal Presidente col conferimento di procura al difensore in arbitrato; visto l’art. 20,
comma 6, del Regolamento proroga di giorni novanta il termine di pronuncia del lodo,
riservandosene la pronuncia a far data dal giorno successivo al 16 febbraio 2007, fin al
quale rimane consentito alla parte attrice di depositare e scambiare memoria di replica alla
eventuale produzione della difesa della federazione”.
Esaurita quindi la discussione orale, veniva riservata la decisione “a far data dal giorno
successivo al 16 febbraio 2007”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La parte promotrice dell’arbitrato ha sollevato eccezione di difetto della capacità
processuale della parte convenuta (qui convenendo, almeno nel lessico, di replicare gli
omologhi argomenti altrimenti riferibili a vicende proprie della giurisdizione pubblica).
A tal fine, il Collegio ha assegnato un termine perché la Federazione Italiana Hockey
potesse documentare la ricorrenza delle condizioni per il valido ed efficace compimento degli
atti procedimentali. E, nel termine, la parte interessata ha depositato copia della deliberazione
del Consiglio federale n. 129.7/2005.
Il Collegio aveva anche provveduto a garantire alla parte eccipiente la possibilità di
osservazioni inerenti i documenti eventualmente fatti pervenire dalla Federazione Italiana
Hockey, riservandosi -a far data dal giorno successivo allo spirare del termine concesso- di
pronunciare il lodo.
Prima di dar conto del modo in cui Collegio ritiene di decidere la questione della
“capacità processuale” della Federazione Italiana Hockey, è dato rilevare che entro il termine
da ultimo menzionato la parte eccipiente non ha lasciato conoscere agli arbitri alcuna
osservazione, viceversa pervenuta oltre il termine ad hoc con memoria depositata soltanto in
data 20 febbraio 2007, e da presumere come anteriormente scambiata tra le parti giusta
autorizzazione arbitrale.
Ora, in considerazione del fatto che il termine in questione costituiva soltanto il dies
ne ante quem per la conferenza personale degli arbitri, la quale non si sarebbe potuta tenere, a
fini deliberativi, anteriormente alla sua scadenza; e in considerazione, quindi, della
circostanza che la memoria in questione è sopravvenuta, comunque, prima che gli arbitri
tornassero a riunirsi per la pronuncia del lodo, il che è avvenuto soltanto in data 26 febbraio
2007; infine, in considerazione della circostanza che nessuna attività defensionale dell’altra
parte era prevista in conseguenza dell’ adempimento entro il termine stabilito a favore della
Federazione Italiana Hockey e che, in ogni caso, la materia dei vizi della “legittimazione
processuale” è soggetta al rilievo dell’ufficio giudicante, è opinione del Collegio che la
mancata osservanza del termine del 16 febbraio 2007 (“fino al quale rimane[va] consentito di
depositare e scambiare memoria di replica alla eventuale produzione della difesa della
Federazione”) non impedisca in alcuna misura l’esame au fond della eccezione sollevata dalla
parte attrice.
L’eccezione è fondata.
Sorta che è contestazione in ordine alla riferibilità degli atti del processo alla parte che
sta in giudizio, occorre verificare che ricorrano le condizioni per l’imputazione effettiva della
volontà all’ente che viene (prima necessariamente) manifestandola attraverso la mediazione
del rappresentante organico e (poi facoltativamente) di un rappresentante tecnico: nella
fattispecie, rispettivamente, il “Presidente Federale” dr. Luca Di Mauro, e, per procura di lui
apposta in margine dell’atto di ingresso nel procedimento, dell’avv. Guido Valori.
Sennonchè, il contenuto della delibera del Consiglio federale -“di affidare all’avv.
Guido Valori l’incarico di consulenza ed assistenza legale, ivi inclusa l’eventuale difesa in
giudizio ovvero alla Camera di Conciliazione ed arbitrato del Coni, della Federazione per
l’anno 2006”- è, senza neppure volersi riferire ai limiti temporali di efficacia già superati
all’atto della produzione del documento (avvenuta in data 9 febbraio 2007), assolutamente
alieno da quello altrimenti necessario ad integrare la “capacità processuale” della Federazione
Italiana Hockey, sostanziando semplicemente la relativa determinazione a contrarre a certe
condizioni con l’avv. G. Valori per fruire della sua assistenza professionale per l’anno
passato.
L’avv. G. Valori, del resto, non ha speso in giudizio i poteri allo stesso derivanti da
alcuna pretesa procura generale alle liti conferitagli dalla Federazione Italiana Hockey (il
documento -soltanto successivamente e previo invito del Collegio- prodotto in copia, del
resto, mancherebbe, anche in considerazione della astratta spendibilità avanti all’Autorità
giudiziaria, di essenziali requisiti formali per essere volto a tal fine), bensì soltanto i poteri a
lui derivati dalla procura speciale apposta in margine dell’atto recante nomina dell’arbitro
(dove si legge che il Presidente dr. L. Di Mauro “deleg[a] a rappresentar[e] e difender[e], nel
presente giudizio, […] l’avv. prof. Guido Valori”.
Dunque, è compito degli arbitri l’accertamento che la volontà di resistere nel giudizio
in parola risulti veramente imputabile -non soltanto all’organo dotato della capacità di
rappresentanza organica (uti singulus) ma- alla parte in quanto tale, ove espressa per il tramite
degli organi deputati a tanto e secondo il dovuto procedimento di formazione.
Non c’è dubbio che, ai sensi dello Statuto vigente, il Presidente sia titolare di un potere
di rappresentanza (art. 24), ma è di contro incapace, salvo nei casi di urgenza e comunque a
condizione di successiva ratifica del Consiglio federale, di determinare ex se la volontà di
resistere in giudizio alla pretesa che altri muova nei confronti della Federazione: in tal senso,
il Consiglio federale è senz’altro l’organo competente alla richiesta e indefettibile
manifestazione di volontà a norma dell’art. 27, comma 3, del vigente Statuto.
E invece, agli atti viene a mancare nel momento della decisione, benchè il Collegio ne
abbia doverosamente (cfr. Cass. n. 13434/2002) promosso l’eventuale deposito, ogni
documento, di valore sostanziale, che, anche in termini di ratifica ex tunc dell’ operato del
Presidente dr. L. Di Mauro (cfr. Cass. n. 346/1996; 18743/2003; 9869/2004), possa
attualmente rapportare alla Federazione Italiana Hockey la serie degli atti che in nome e per
conto di questa sono stati compiuti nel presente procedimento al fine di resistere alla pretesa
manifestata dalla parte promotrice dell’arbitrato.
In concreto, dunque, perdura un difetto di “autorizzazione” del Consiglio Federale (art.
182 c.p.c.) a contraddire in giudizio da parte di chi ha (e sebbene abbia) la rappresentanza
della Federazione convenuta: difetto del tipo censito in giurisprudenza (Cass. n. 10939/2003),
laddove, appunto, è consolidato indirizzo, per esempio in relazione agli enti pubblici, di
considerare, data la necessarietà entro il limite finale di assunzione della decisione, che “la
delibera di autorizzazione del suo rappresentante legale a stare in giudizio può essere sanato,
nel corso del giudizio, anche direttamente dalla parte ed indipendentemente dalla concessione,
da parte del giudice, del termine per la regolarizzazione”.
In casi del genere, in cui non un difetto di “rappresentanza” quanto piuttosto di
“autorizzazione” sta a vulnerare l’imputazione alla parte delle attività defensionali già
compiute nel processo, potrebbe replicarsi la distinzione (operata da Cass. n. 10127/94),
secondo cui la costituzione in giudizio rimane valida ma inefficace, fermo, comunque, l’esito
di non poter imputare ad alcuna parte le difese che appaiono spese in causa dal soggetto
convenuto, nei confronti del quale -in definitiva- il Giudice rimane esonerato, inter alia, dal
dovere di rendere una pronuncia corrispondente alle relative eccezioni (art. 112 c.p.c.).
2. Nel merito, la pretesa della parte promotrice dell’arbitrato è fondata.
La controversia riguarda due partite di hockey su prato del Campionato under 14
nell’anno sportivo 2005/2006 alle quali i giocatori Diego PISERA’ e Giuseppe PISERA’, del
Sodalizio istante, hanno partecipato dopo aver presentato, per l’ingresso in campo, come
documento di identità una “Tessera ferroviaria-biglietto per viaggi illimitati” rilasciata dalle
Ferrovie dello Stato SpA.
E’ stata depositata fotocopia del documento, e non sono state formulate eccezioni sulla
corrispondenza al rispettivo originale.
Su ricorso del C.U.S. Pisa e del H.C. Savona, partecipanti al medesimo Campionato, il
Giudice sportivo regionale in primo grado e la Commissione Unica F.I.H. in appello
affermavano che l’attestato esibito dai giocatori non aveva i requisiti richiesti dall’art.23 del
R.G.C. della F.I.H. e, per l’effetto, irrogavano a carico del Sodalizio qui istante la sanzione
della perdita delle due partite, penalizzazione e ammenda.
La Commissione Unica di Appello specificava in motivazione –richiamandosi al
precedente espresso col C.U. n. 90 dell’8 febbraio 2006, prot. 766– “la esigenza tassativa per
gli atleti minori di 15 anni, come nel caso in specie, di esibire ex art. 23 del R.G.C. comma 1)
una fotografia certificata dal genitore e dal Presidente della società”, e che -per quanto
riguardava il certificato di identità degli atleti Diego PISERA’ e Giuseppe PISERA’- “si
tratta[va invece] di un semplice titolo di viaggio nominativo rilasciato, per di più, da una SpA
e non da una Amministrazione pubblica”.
Negli atti difensivi svolti avanti questo Collegio dalla ASD Atletico Superba H.C. si
sostiene che il documento di identità personale degli atleti rilasciato dalle Ferrovie dello Stato
è, di contro, idoneo a soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 23, e che la stessa norma non
prevede come modalità unica di identificazione dell’atleta infraquindicenne la fotografia
asseverata dal genitore e dal Presidente della società.
Ritiene il Collegio che l’interpretazione dell’art. 23 in esame sostenuta dalla Società
Atletico Superba sia aderente alla lettera ed alla ratio della norma e ai principi dell’
ordinamento. Sul punto, e con riferimento ad analoga questione, il Collegio intende
richiamarsi a quanto già precedentemente deciso presso la Camera di conciliazione e arbitrato
per lo sport del Coni con lodo emesso in data 25 ottobre 2006, in causa ASD Atletico Superba
H.C. vs Federazione Italiana Hockey e altri (in www.coni.it dal 27 novembre 2006).
L’art. 23 disciplina, per i campionati e le gare della Federazione Italiana Hockey, le
modalità per accertare l’identità personale e l’età dei partecipanti e consentire agli stessi,
secondo il giudizio insindacabile degli arbitri o del Delegato tecnico di campo di entrare nel
recinto di gioco e disputare l’incontro: a tal fine la norma elenca una serie di documenti
considerati convenzionalmente validi allo scopo, chiudendo l’elenco con una congiunzione
(“e”) che aggiunge -come utile modalità di identificazione per i minori di quindici anni- la
fotografia sottoscritta dal genitore e dal Presidente della società: tale ultima previsione è
evidentemente motivata dai limiti posti dall’ordinamento al rilascio di documenti di identità
per gli infraquindicenni, ciò che però non autorizza a interpretare come tassativa l’elencazione
dei documenti ritenuti utilizzabili dalla norma federale nè a ritenere che l’atleta minore di
quindici anni non possa dimostrare altrimenti la propria identità per la partecipazione alla
partita con una diversa ma equipollente asseverazione.
La tassatività dell’elenco deve infatti risultare da una previsione espressa, che nella
fattispecie manca, o dalla sussistenza di ragioni oggettive a sostegno di una regola di
esclusione che, altrettanto, il Collegio ritiene di non ravvisare nel caso in esame; e ritiene,
anzi, in proposito di ravvisare come l’interesse tutelato dalla norma alla sicura identificazione
dell’atleta, che scende in campo, sia comunque sufficientemente tutelato dall’ attestato di
identità già rilasciato dalle Ferrovie dello Stato nel 1996 (e quindi prima della relativa
trasformazione in SpA, quando cioè era ancora ente pubblico soggetto al Ministero dei
trasporti e della marina mercantile) e poi convalidato nel 2006, che reca, con la fotografia
degli atleti, i dati anagrafici: tutti elementi che concorrono a stabilire in misura attendibile
un’identità giammai fattasi controversa.
In conclusione, si tratta, a giudizio del Collegio, di un documento ragionevolmente
“fidefacente”.
Del resto, gli atleti infraquindicenni della HSD Atletico Superba H.C. hanno potuto
efficacemente dimostrare la loro identità per l’ingresso in campo, sebbene l’arbitro o il
Delegato che ne hanno autorizzato la partecipazione alle gare legittimamente avrebbero
potuto impedirla stante l’esibizione di documenti atipici, col risultato di conformare la loro
condotta allo spirito della previsione una volta considerato che sulla identità degli atleti
nessuno, neppure successivamente, ha mai avanzato dubbi, né dubbi s’avanzano nei
provvedimenti sanzionatori (cionostante) resi in sede federale.
Il richiamo da parte della Commissione unica d’appello alla necessarietà di un potere
di certificazione di carattere pubblicistico in ordine al documento utilizzabile a norma dell’art.
23, del che l’attestato prodotto in concreto da entrambi gli atleti mancherebbe, è immotivato e
inconferente perché la stessa norma, che intende soltanto tutelare la partecipazione di persone
di cui risulti “sicura l’identificazione”, considera espressamente spendibili a tal fine
attestazioni private (come quella congiunta del genitore e del legale rappresentante
dell’associazione) ovvero pubbliche ma delle quali sia cessata l’efficacia (“documento
scaduto per l’Amministrazione che l’ha emesso”).
Non si fa luogo ad alcun risarcimento del danno per equivalente monetario perché
l’annullamento dei provvedimenti impugnati reintegra pienamente in forma specifica il
patrimonio del soggetto istante, che del resto né ha allegato né provato danni ulteriori e
diversi dalla soggezione alle sanzioni che per effetto del presente lodo vengono rimosse.
Il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale e delle spese del procedimento,
liquidati dalla Camera con separato provvedimento ex art. 22 del Regolamento seguono la
soccombenza prevalente, che è della F.I.H.
Analogamente, il Collegio reputa di dover provvedere per le spese di giustizia e per
assistenza difensiva nel presente procedimento, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda della
ASD Atletico Superba H.C. e in riforma della decisione della Commissione unica di appello
della Federazione Italiana Hockey di cui al C.U. n. 151 del 19 aprile 2006, annulla i
provvedimenti del C.R. ligure della F.I.H di cui ai CC.UU. n. 52 e 56 dell 20 marzo 2006,
relativi, rispettivamente, alle gare disputate dalla ASD Atletico Superba H.C. in data 25.2.06
(C.U.S. Pisa) e 4.3.06 (H.C. Savona), per il Campionato under 14 maschile di hockey su
prato.
Dichiara tenuta la Federazione Italiana Hockey al pagamento degli onorari degli arbitri
e delle spese di funzionamento del Collegio nella misura liquidata dalla Camera con separato
provvedimento, fermo il vincolo di solidarietà e salvo il diritto di rivalsa della ASD Atletico
Superba H.C.
Dichiara tenuta la Federazione Italiana Hockey alla rifusione, in favore della ASD
Atletico Superba H.C., delle spese per assistenza difensiva nel presente procedimento,
liquidate in € 1.200,00 (euro milleduecento/00), oltre spese generali, IVA e C.P.A.
Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti
presso la sede dell’arbitrato in data 26 febbraio 2007, e sottoscritto in numero di tre originali
nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Ferruccio Auletta
F.to Enrico Ingrillì
F.to Tommaso Edoardo Frosini