CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 26/03/2007 TRA DIEGO DELLA VALLE contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 26/03/2007 TRA DIEGO DELLA VALLE contro Federazione Italiana Giuoco Calcio Il Collegio Arbitrale composto da Avv. Marcello de Luca Tamajo (Presidente) Avv. Massimo Ciardullo (Arbitro) Avv. Enrico Ingrillì (Arbitro) riunito in conferenza personale in Roma in data 26.3.07 ha deliberato all’unanimità il seguente LODO nel procedimento arbitrale promosso da: DIEGO DELLA VALLE, residente a Casette d’Ete (MC), rapp.to e difeso dagli avv.ti Alberto M. Bruni e Carlo Montagna ed elettivamente dom.to presso lo studio del primo in Firenze alla Via La Marmora n. 14 -ricorrente- Contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, in persona del Commissario Straordinario, avv. Luca Pancalli, rapp.ta e difesa dall’avv. Luigi Medugno e dal prof. avv. Guido Valori ed elettivamente dom.to presso lo studio del primo in Roma alla Via Panama n. 58 -resistente- FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO La Corte Federale, con decisione del 4 agosto 2006, in parziale riforma della pronuncia della C.A.F., ha ritenuto il sig. Diego Della Valle responsabile della violazione dell’art. 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla gara Chievo-Fiorentina, e della violazione dell’art. 6 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla gara Lecce-Parma, disponendo, pertanto, la sua inibizione per tre anni e nove mesi e il pagamento di un’ammenda pari ad € 55.000. Avverso tale decisione, il sig. Diego Della Valle ha promosso istanza di conciliazione nei confronti della FIGC dinanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport del CONI; a tale istanza non ha aderito la FIGC, come risulta da provvedimento del Conciliatore del 9.11.2006. Pertanto, con istanza di arbitrato del 28.11.2006, il sig. Diego Della Valle ha adito il Collegio Arbitrale impugnando la decisione della Corte Federale. Al riguardo ha sollevato una serie di eccezioni preliminari quali: - la violazione del principio di precostituzione del giudice, in relazione agli artt. 2, 3, 97 e 111 della Costituzione; - la violazione del principio del giudice naturale, in relazione al disposto degli artt. 30, comma 5, 31, comma 1, e 32 dello Statuto della FIGC, e degli artt. 25, comma 6, e 37 del Codice di Giustizia Sportiva; - la violazione del diritto di difesa di cui agli artt. 24 e 111 della Costituzione per eccessiva compressione dei termini processuali; - la violazione della delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1250 del 22.10.2003 e dell’art. 30 dello Statuto FIGC; - la violazione del diritto di difesa per aver la procura federale prodotto in giudizio solo una piccola parte delle intercettazioni telefoniche, non consentendo quindi alle difese di accedere alle intercettazioni che scagionassero gli incolpati; - la violazione dell’art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del procedimento disciplinare in presenza di prosecuzione delle indagini; - la violazione dell’art. 15 della Costituzione per illegittimo utilizzo delle intercettazioni telefoniche; - la violazione dell’art.1, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per averlo ritenuto soggetto all’ordinamento sportivo nonostante lo stesso non fosse socio della A.C.F. Fiorentina. Nel merito ha poi contestato la sussistenza dell’illecito sportivo in relazione alla gara Lecce-Parma nonché la sussistenza di qualsivoglia condotta contraria ai doveri di lealtà, correttezza e probità. Ha quindi chiesto a questo Collegio: - in via principale l’accoglimento delle eccezioni preliminari e la conseguente archiviazione del procedimento disciplinare a carico dello stesso; - in via subordinata la riforma della decisione della Corte Federale ed il proscioglimento da ogni addebito, con conseguente annullamento di tutte le sanzioni poste a suo carico; - in via ulteriormente subordinata la riforma di tale decisione nel senso di una drastica riduzione della inibizione inflittagli. Costituitasi nel presente arbitrato, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha contestato la fondatezza di tutte le eccezioni preliminari sollevate dall’istante, evidenziando la piena legittimità dei precedenti gradi di giudizio e la congruità delle sanzioni inflitte concludendo quindi per il rigetto dell’istanza perché infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma integrale della decisione della Corte Federale. Nel corso della prima udienza, tenutasi il 14 febbraio 2007, è stato preliminarmente esperito, ancora una volta e senza esito, il tentativo di conciliazione. La FIGC ha poi proposto che la controversia venisse decisa secondo equità, insistendo comunque per la conferma della sentenza della Corte Federale. Il sig. Diego Della Valle, dopo aver aderito a tale proposta, ha ripercorso tutte le vicende che hanno portato alla decisione della Corte d’Appello Federale prima e della Corte Federale poi, ribadendo la propria estraneità ai fatti contestati e chiedendo il proscioglimento da ogni addebito o, comunque, la cessazione dell’inibizione a far data dalla pronuncia del lodo. Il ricorrente ha altresì dichiarato la propria disponibilità a far sì che la A.C.F. Fiorentina S.p.A. sostenga un progetto di solidarietà sociale e sportiva con particolare riferimento all’inserimento dei giovani nel mondo del calcio. Dopo aver preso atto della concorde richiesta delle parti di giudicare secondo equità e di rinunziare all’escussione di testi, il Collegio Arbitrale ha ritenuto opportuno acquisire le intercettazioni telefoniche relative alla vicenda in esame, onerando le parti di provvedere al deposito di esse, e si è riservato di decidere. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare è necessario sottolineare che il lodo sarà emesso secondo equità, dato che le parti, come detto, hanno concordemente richiesto una pronunzia in tal senso. Il ricorso al giudizio di equità consente a questo Collegio di valutare la vicenda senza essere rigorosamente vincolato alle norme federali (statutarie e regolamentari) e, soprattutto, di irrogare, eventualmente, la sanzione che meglio si attagli al caso concreto tenendo conto della sua peculiarità e prescindendo dalla stretta applicazione della normativa di riferimento. Innanzitutto, in relazione alle eccezioni preliminari sollevate dalla parte, il Collegio rileva che: - non sono accoglibili le censure svolte dal ricorrente alla decisioni impugnata sotto il profilo della violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge (artt. 25, 97, 101 e 111 Cost.), delle regole federali che individuano il giudice di primo grado per i soggetti che non ricoprono la carica di dirigenti federali, e del principio del contraddittorio, in relazione a una pretesa eccessiva compressione dei termini processuali, poiché lo svolgimento dell’arbitrato ha consentito, nel pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa, l’esame della controversia di fronte a giudicante investito del potere di conoscerla per effetto di manifestazione di volontà dell’istante e della convenuta, come dalle stesse parti riconosciuto in udienza; - non è accoglibile la censura di illegittimità della decisione impugnata per indebita utilizzazione di intercettazioni telefoniche acquisite in altro procedimento, poiché l’art. 270 c.p. esprime un principio nell’ambito del processo penale la cui applicazione non è estendibile ad altri procedimenti, e in particolare in quelli disciplinari; non é altresì accoglibile la censura della mancata sospensione del procedimento disciplinare in presenza di prosecuzione delle indagini penali, attesa, per giurisprudenza consolidata, l’indipendenza del procedimento disciplinare da quello penale; - non è accoglibile, infine, la censura mossa alla decisione impugnata sotto il profilo della violazione dei diritti della difesa cagionata da una asserita «selezione a “senso unico” delle intercettazioni telefoniche operata nel giudizio» innanzi agli organi di giustizia federale, tenuto conto che al ricorrente incombeva comunque l’onere di offrire un principio di prova in ordine all’esistenza di ulteriori conversazioni telefoniche tra i propri dirigenti e terzi idonee a fornire elementi probatori a favore della società medesima. 2. Va rilevato che, anche nell’ottica di un giudizio equitativo, non si può comunque fare a meno di analizzare gli specifici comportamenti tenuti dal ricorrente e, più in generale, le circostanze di fatto della vicenda che ha visto coinvolto il sig. Della Valle, su cui, quindi, si incentra il thema decidendum. Tutto ciò emerge esclusivamente dal materiale probatorio a disposizione del Collegio, che è costituito soltanto dai verbali di trascrizione delle intercettazioni telefoniche così come prodotti dalle parti. 3. Da un’analisi approfondita delle dette intercettazioni – considerate sia singolarmente, sia nel contesto generale in cui sono inserite – non emergono elementi tali da ritenere provata l’imputabilità al ricorrente di un illecito sportivo né in relazione alla gara Lecce–Parma, per la quale invece la Corte Federale ha ravvisato la sussistenza degli estremi per l’applicabilità dell’art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva, né in relazione ad altre gare di campionato. D’altronde, sul punto, alla medesima conclusione è pervenuto anche il Collegio Arbitrale adito dalla A.C.F. Fiorentina s.p.a. che, nell’emettere il lodo all’esito del relativo procedimento, ha affermato che “contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte Federale, l’A.C.F. Fiorentina s.p.a. non può invece ritenersi responsabile, a titolo oggettivo, di illecito sportivo ai sensi dell’art. 6 CGS, destinato a realizzarsi in relazione alla partita Lecce-Parma, mancando prova del compimento da parte di Diego della Valle di atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara nell’ambito dell’illecito disegno concertato tra i signori Innocenzo Mazzini, Paolo Bergamo e Massimo De Santis ”. Sebbene tale precedente non sia, ovviamente, vincolante per questo Collegio, tuttavia si ritiene di poter condividere appieno le motivazioni espresse al riguardo nel su indicato lodo. 4. Nella fattispecie in esame, dunque, non può dirsi raggiunta alcuna prova in ordine al compimento, da parte del ricorrente, “di atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara ovvero di assicurare a chiunque un vantaggio in classifica” e quindi deve escludersi la sussistenza di un “illecito sportivo”, ai sensi dell’art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva. 5. Resta allora da verificare se, nel caso di specie, il sig. Della Valle abbia violato o meno i principi di lealtà, correttezza e probità nell’espletamento dell’attività sportiva. 6. Orbene, ai fini di tale accertamento, non si può fare a meno di delineare preliminarmente il contesto in cui vanno collocati i comportamenti ascrivibili al ricorrente. Secondo la versione da questi fornita – che ha sostanzialmente trovato riscontri probatori – la vicenda trae origine dai presunti torti arbitrali che la Fiorentina avrebbe subito nel corso del campionato 2004/2005. In tale quadro, la convinzione che i torti arbitrali derivassero da una posizione di sostanziale contrasto del ricorrente con alcuni esponenti delle istituzioni calcistiche e che, alla lunga, ciò avrebbe potuto pregiudicare la permanenza della squadra nella massima serie, ha indotto il sig. Della Valle ad intessere relazioni ed a prendere contatti con personaggi influenti (o presunti tali) del panorama calcistico nazionale per reclamare maggiore attenzione nei confronti della Fiorentina. Ed ecco allora che il ricorrente comincia a coltivare rapporti con Luciano Moggi, universalmente riconosciuto come profondo conoscitore del mondo del calcio, ed Innocenzo Mazzini, vice presidente federale e, per giunta, fiorentino. Dalle intercettazioni telefoniche, se lette con la dovuta attenzione, emerge che: - non sussisteva alcun disegno delle istituzioni sportive diretto a penalizzare la Fiorentina ed i suoi dirigenti; - gli interlocutori (Moggi e Mazzini), cui il ricorrente ha esternato le proprie preoccupazioni, lo hanno spinto a darsi da fare per creare utili relazioni con i rappresentanti delle istituzioni ed, in particolar modo, con i designatori arbitrali; - il sig. Della Valle non aveva particolare esperienza del mondo del calcio e dei suoi meccanismi, in quanto il suo ingresso in tale mondo era di epoca assai recente; - vi era una volontà del ricorrente di tutelare la Fiorentina nel rispetto delle regole, cioè senza ottenere vantaggi ma senza subire torti; - il tenore e l’oggetto della telefonata tra il designatore arbitrale, sig. Paolo Bergamo, ed il sig. Della Valle dimostra, da un lato, la mancanza di qualsivoglia familiarità di rapporti tra i due e, dall’altro, l’intento di discutere di questioni generali riguardanti il mondo del calcio; - l’incontro tra Bergamo ed il ricorrente è avvenuto in un locale pubblico e non in modo segreto e clandestino; - il sig. Della Valle si è reso comunque protagonista di una serie di colloqui allo scopo di “segnalare” al vice presidente federale e ad uno dei designatori arbitrali la preoccupante situazione di classifica della Fiorentina. Questi, rispettivamente, i passi salienti delle telefonate del 2.5.2005 intercorse tra il sig. Diego Della Valle ed il sig. Paolo Bergamo e tra il sig. Diego Della Valle ed il sig. Luciano Moggi, così come trascritti nei relativi verbali: “DELLA VALLE DIEGO: Ma sa qui come oramai nella vita ne abbiamo viste tante quindi siamo qui in quel senso un po’ vaccinati, soprattutto quando tocchiamo dei mondi nuovi ci dobbiamo preoccupare anche perché non conosciamo bene tutto, capito? BERGAMO PAOLO: E’ vero, è vero il nostro è un mondo difficile come tutti i mondi certo, poi, non conoscerlo è ancora più avventuroso capirlo fino in fondo anche perché è un mondo molto variopinto molto molto fatto di personaggi un po’ strani . . . . . DELLA VALLE DIEGO: Siamo sempre molto attenti e vigili alle nostre cose io tra l’altro non l’ho mai chiamata, non conoscendola, anche quando . . . . . perché non sapevo neanche che uno potesse alzare il telefono e chiamarla. Più di una volta abbiamo avuto la voglia di capire un po’ certe cose che volevamo capire meglio ma non l’ho mai fatto solo per quello, altrimenti avrei chiamato anche prima, insomma BERGAMO PAOLO: Ma sa io effettivamente faccio una vita molto riservata perché il nostro ruolo ce lo impone, però insomma ecco attraverso magari Innocenzo che insomma siamo amici da . . . . . DELLA VALLE DIEGO: Si si lui me l’ha detto tanto che l’altra settimana infatti quando lui me l’ha detto io poi ho chiesto appunto quando lei aveva mezz’ora volevamo prenderci un caffè, parlare anche un po’ mi serve per capire no, come vede certe come aspetta lei il futuro del calcio i prossimi anni e poi noi dobbiamo anche in questo senso con mio fratello fare delle riflessioni un po’ di lungo periodo, no? PERGAMO PAOLO: Ma sa io ben volentieri però vorrei ecco no non avere nessun se è una cosa che concordiamo io e lei oppure la concordo attraverso Innocenzo Mazzini bene, se no . . . . . DELLA VALLE DIEGO: Senta non so tra giovedì e venerdì lei è in zona? BERGAMO PAOLO: Giovedì e venerdì io sono a Firenze DELLA VALLE DIEGO: Va bene allora senta vuole magari che con Innocenzo organizziamo un caffè insieme? BERGAMO PAOLO: Ben volentieri DELLA VALLE DIEGO: Va bene così ci racconta un po’ anche come vede il futuro del calcio . . . . . BERGAMO PAOLO: Ecco, magari proprio così con Innocenzo e suo fratello benissimo perché rappresenta lei ma non vorrei estendere oltre . . . . . DELLA VALLE DIEGO: . . . . . Senta bene io allora domani mattina chiamo Innocenzo e poi ci incontreremo magari o mercoledì o giovedì sera da qualche parte per stare un po’ insieme BERGAMO PAOLO: E magari a Roma poi se capita l’occasione con qualche amico comune, ben volentieri . . . . . ”; “MOGGI LUCIANO: . . . . . però DIEGO, bisogna stargli addosso, eh? DELLA VALLE DIEGO: . . . . . eh, lo so! Lo so! MOGGI LUCIANO: Bisogna stargli addosso, perché . . . . . eh . . . . . ehm . . . . . è un problema . . . . . e poi stagli addosso a quelli che ti ho detto io! Nun te stancà! DELLA VALLE DIEGO: Come? MOGGI LUCIANO: Stai addosso anche a quelli che ti dissi l’altro giorno, non ti stancà! Eh . . . . . ehm, senza fa grosse cose ufficiali, tanto le abbiamo fatte noi . . . . . DELLA VALLE DIEGO: . . . . . si, si! Io sai, questa gente qui, più di vederla e prenderci un caffè? Tanto, voglio dire, quello . . . . . quello solo possiamo fare e vogliamo fare, no? MOGGI LUCIANO: . . . . . oh, cercà di fa la faccia buon ma fargli capire che in questa maniera non si fa! Poi che non sia colpa sua è un altro discorso! Perché in pratica, in campo non ci va lui! Però serve, dai retta a me! Una . . . . . scrollatina in settimana . . . . . Non ti stancà! Non ti stancà . . . . . e meglio è per te! Magari, nella dovuta maniera, perché poi sai, in fin dei conti non è lui che va in campo! Però poi . . . . . maggior . . . . . maggiore osservanza delle cose, soprattutto l’attenzione massima affinché niente venga trascurato! Ma non per darti dei vantaggi? Per non darti degli svantaggi! DELLA VALLE DIEGO: Si, si! Ma è quello che facciamo noi! . . . . .”. 7. Alla luce del suddetto quadro probatorio, il comportamento complessivamente tenuto dal ricorrente, pur con tutte le peculiarità della vicenda, sebbene - lo si ribadisce – non integri gli estremi dell’illecito sportivo, lede però certamente i principi di lealtà, correttezza e probità, cui deve essere ispirato l’esercizio dell’attività sportiva. Infatti, l’aver intessuto relazioni con figure di primo piano delle istituzioni calcistiche ed addirittura con uno dei designatori arbitrali, anche solo per reclamare un atteggiamento di maggiore attenzione nei confronti della Fiorentina, da un lato, è condotta idonea, anche se in astratto, a minare l’imparzialità della funzione arbitrale, dall’altro, è un’azione che si pone in evidente contrasto sia con lo spirito che dovrebbe permeare di sé qualunque disciplina sportiva, sia con i valori cui dovrebbe essere improntata l’attività sportiva. Si è dunque in presenza di un comportamento posto in essere in violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva e, come tale, sanzionabile. 8. Nell’individuare “equitativamente” la sanzione da infliggere al sig. Della Valle, occorre tuttavia tenere nel debito conto una serie di elementi, da considerare quali vere e proprie attenuanti, vale a dire: a) l’aver (re)agito ritenendo di aver subito dei torti arbitrali; b) l’aver fatto affidamento sui “consigli” del vice presidente federale – cioè una persona che, per il ruolo istituzionale rivestito e le funzioni svolte, non poteva che rappresentare una garanzia di liceità dei comportamenti da porre in essere - secondo cui era necessario relazionarsi con determinati soggetti per trovare la soluzione alle sue preoccupazioni circa la sorte della Fiorentina; c) l’aver tenuto complessivamente, durante tutta la vicenda, un contegno sobrio, improntato alla massima correttezza e compostezza, e ciò sia nelle dichiarazioni rilasciate agli organi di informazione, sia nel corso dei procedimenti davanti agli organi federali ed in questa sede, in cui il ricorrente ha peraltro dichiarato la propria disponibilità a far sì che la A.C.F. Fiorentina S.p.A. sostenga un progetto di solidarietà sociale e sportiva con particolare riferimento all’inserimento dei giovani nel mondo del calcio; d) il non rivestire alcuna carica operativa all’interno della società. Accanto a tali elementi “attenuanti” deve peraltro segnalarsi, quale “aggravante”, la circostanza che il Della Valle abbia direttamente interloquito con il designatore arbitrale, fino a partecipare ad un incontro riservato. 9. Alla luce di quanto precede, il Collegio – ritenute prevalenti le attenuanti sull’aggravante poc’anzi evidenziata - considera equa e sufficientemente afflittiva la sanzione dell’inibizione fino al 30.3.2007. 10. Quanto alla sanzione pecuniaria già inflitta il Collegio si dichiara incompetente a pronunciarsi. 11. Per tutto quanto sopra appare equo al Collegio che gli onorari e le spese di arbitrato debbano essere posti a carico di entrambe le parti, nella misura del 80% a carico del ricorrente e nella misura del 20% a carico della resistente, mentre, sussistendo giusti motivi, le rispettive spese di difesa devono essere integralmente compensate. I diritti amministrativi versati devono essere incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. PQM Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, così decide: A. dispone l’inibizione del sig. Diego Della Valle fino alla data del 30.3.2007; B. dichiara la propria incompetenza a pronunciarsi sul ricorso del sig. Della Valle nella parte relativa alla sanzione pecuniaria; C. pone le spese della presente procedura, a titolo di onorari e spese del Collegio Arbitrale, quantificate come da separato provvedimento, a carico del ricorrente nella misura dell’80% e per la restante parte, pari al 20%, a carico della FIGC; D. dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese di difesa; E. dispone che i diritti amministrativi versati siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso in Roma, in conferenza personale degli arbitri, il giorno 26.3. 2007. F.to Marcello de Luca Tamajo F.to Massimo Ciardullo F.to Enrico Ingrilli
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