CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 26/03/2007 TRA SANDRO MENCUCCI contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 26/03/2007 TRA SANDRO MENCUCCI contro Federazione Italiana Giuoco Calcio Il Collegio Arbitrale composto da Avv. Marcello de Luca Tamajo (Presidente) Avv. Massimo Ciardullo (Arbitro) Avv. Enrico Ingrillì (Arbitro) riunito in conferenza personale in Roma in data 26.3.07 ha deliberato all’unanimità il seguente LODO nel procedimento arbitrale promosso da: SANDRO MENCUCCI, residente in Firenze, rapp.to e difeso dal prof. avv. Giuseppe Morbidelli, dall’avv. Alberto M. Bruni, dal prof. avv. Duccio Traina e dall’avv. Carlo Montagna ed elettivamente dom.to presso lo studio dei primi tre in Firenze alla Via La Marmora n. 14 -ricorrente- Contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, in persona del Commissario Straordinario, avv. Luca Pancalli, rapp.ta e difesa dall’avv. Luigi Medugno e dal prof. avv. Guido Valori ed elettivamente dom.to presso lo studio del primo in Roma alla Via Panama n. 58 -resistente- FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO La Corte Federale, con decisione del 4 agosto 2006, in parziale riforma della pronuncia della C.A.F., ha ritenuto il Sig. Sandro Mencucci responsabile della violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle gare Chievo-Fiorentina e Lecce-Parma, disponendo, pertanto, la sua inibizione per due anni e sei mesi. Avverso tale decisione, il sig. Sandro Mencucci ha promosso istanza di conciliazione nei confronti della FIGC dinanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport del CONI; a tale istanza non ha aderito la FIGC, come risulta da provvedimento del Conciliatore della Camera del CONI del 9.11.2006. Pertanto, con istanza di arbitrato del 4.12.2006, il sig. Sandro Mencucci ha adito il Collegio Arbitrale impugnando la decisione della Corte Federale. Al riguardo ha sollevato una serie di eccezioni preliminari quali: - la violazione del principio di precostituzione del giudice, in relazione agli artt. 2, 3, 97 e 111 della Costituzione; - la violazione del principio del giudice naturale, in relazione al disposto degli artt. 30, comma 5, 31, comma 1, e 32 dello Statuto della FIGC, e degli artt. 25, comma 6, e 37 del Codice di Giustizia Sportiva; - la violazione del diritto di difesa di cui agli artt. 24 e 111 della Costituzione per eccessiva compressione dei termini processuali; - la violazione della delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1250 del 22.10.2003 e dell’art. 30 dello Statuto FIGC; - la violazione del diritto di difesa per aver la procura federale prodotto in giudizio solo una piccola parte delle intercettazioni telefoniche, non consentendo quindi alle difese di accedere alle intercettazioni che scagionassero gli incolpati; - la violazione dell’art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del procedimento disciplinare in presenza di prosecuzione delle indagini; - la violazione dell’art. 15 della Costituzione per illegittimo utilizzo delle intercettazioni telefoniche. Nel merito ha poi sostenuto l’insussistenza di condotte contrarie ai doveri di lealtà, correttezza e probità. Ha quindi chiesto a questo Collegio: - in via principale l’accoglimento delle eccezioni preliminari e la conseguente archiviazione del procedimento disciplinare a carico dello stesso; - in via subordinata la riforma della decisione della Corte Federale ed il proscioglimento da ogni addebito, con conseguente annullamento di tutte le sanzioni poste a suo carico; - in via ulteriormente subordinata la riforma di tale decisione nel senso di una drastica riduzione della inibizione inflittagli. Con memoria del 13.12.2006 si è costituita nel presente arbitrato la Federazione Italiana Giuoco Calcio, contestando la fondatezza di tutte le eccezioni preliminari sollevate dall’istante ed evidenziando la piena legittimità dei precedenti gradi di giudizio e la congruità delle sanzioni inflitte concludendo quindi per il rigetto dell’istanza perché infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma integrale della decisione della Corte Federale. Nel corso della prima udienza, tenutasi il 14 febbraio 2007, è stato preliminarmente esperito, ancora una volta e senza esito, il tentativo di conciliazione. La FIGC ha poi proposto che la controversia venisse decisa secondo equità, richiesta alla quale ha aderito anche il sig. Sandro Mencucci. In seguito l’avv. Montagna ha ripercorso tutte le vicende che hanno portato alle decisioni della Corte d’Appello Federale prima e della Corte Federale poi, ribadendo l’estraneità del sig. Mencucci ai fatti contestati e chiedendo il proscioglimento da ogni addebito o, comunque, la cessazione dell’inibizione a far data dalla pronuncia del lodo. Il ricorrente, per il tramite dell’Avv. Montagna, ha altresì dichiarato la propria disponibilità a fare in modo che la A.C.F. Fiorentina S.p.A. sostenga un progetto di solidarietà sociale e sportiva con particolare riferimento all’inserimento dei giovani nel mondo del calcio. Dopo aver preso atto della concorde richiesta delle parti di giudicare secondo equità e di rinunziare all’escussione di testi, il Collegio Arbitrale ha ritenuto opportuno acquisire le intercettazioni telefoniche relative alla vicenda in esame, onerando le parti di provvedere al deposito di esse, e si è riservato di decidere. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare è necessario sottolineare che il lodo sarà emesso secondo equità, dato che le parti, come detto, hanno concordemente richiesto una pronunzia in tal senso. Il ricorso al giudizio di equità consente a questo Collegio di valutare la vicenda senza essere rigorosamente vincolato alle norme federali (statutarie e regolamentari) e, soprattutto, di irrogare, eventualmente, la sanzione che meglio si attagli al caso concreto tenendo conto della sua peculiarità e prescindendo dalla stretta applicazione della normativa di riferimento. Innanzitutto, in relazione alle eccezioni preliminari sollevate dalla parte, il Collegio rileva che: - non sono accoglibili le censure svolte dal ricorrente alla decisioni impugnata sotto il profilo della violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge (artt. 25, 97, 101 e 111 Cost.), delle regole federali che individuano il giudice di primo grado per i soggetti che non ricoprono la carica di dirigenti federali, e del principio del contraddittorio, in relazione a una pretesa eccessiva compressione dei termini processuali, poiché lo svolgimento dell’arbitrato ha consentito, nel pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa, l’esame della controversia di fronte a giudicante investito del potere di conoscerla per effetto di manifestazione di volontà dell’istante e della convenuta, come dalle stesse parti riconosciuto in udienza; - non è accoglibile la censura di illegittimità della decisione impugnata per indebita utilizzazione di intercettazioni telefoniche acquisite in altro procedimento, poiché l’art. 270 c.p. esprime un principio nell’ambito del processo penale la cui applicazione non è estendibile ad altri procedimenti, e in particolare in quelli disciplinari; non é altresì accoglibile la censura della mancata sospensione del procedimento disciplinare in presenza di prosecuzione delle indagini penali, attesa, per giurisprudenza consolidata, l’indipendenza del procedimento disciplinare da quello penale; - non è accoglibile, infine, la censura mossa alla decisione impugnata sotto il profilo della violazione dei diritti della difesa cagionata da una asserita «selezione a “senso unico” delle intercettazioni telefoniche operata nel giudizio» innanzi agli organi di giustizia federale, tenuto conto che al ricorrente incombeva comunque l’onere di offrire un principio di prova in ordine all’esistenza di ulteriori conversazioni telefoniche tra i propri dirigenti e terzi idonee a fornire elementi probatori a favore della società medesima. 2. Va rilevato che, anche nell’ottica di un giudizio equitativo, non si può comunque fare a meno di analizzare gli specifici comportamenti tenuti dal ricorrente e, più in generale, le circostanze di fatto della vicenda che ha visto coinvolto il sig. Mencucci, su cui, quindi, si incentra il thema decidendum. Tutto ciò emerge esclusivamente dal materiale probatorio a disposizione del Collegio, che è costituito soltanto dai verbali di trascrizione delle intercettazioni telefoniche così come prodotti dalle parti. 3. Nel caso di specie occorre dunque verificare se il sig. Mencucci abbia violato o meno i principi di lealtà, correttezza e probità nell’espletamento dell’attività sportiva. Orbene, ai fini di tale accertamento, non si può fare a meno di delineare preliminarmente il contesto in cui vanno collocati i comportamenti ascrivibili al ricorrente. Secondo la versione da questi fornita – che ha sostanzialmente trovato riscontri probatori - la vicenda trae origine dai presunti torti arbitrali che la Fiorentina avrebbe subito nel corso del campionato 2004/2005. In tale quadro, la convinzione che i torti arbitrali derivassero da una posizione di sostanziale contrasto dei dirigenti della Fiorentina con alcuni esponenti delle istituzioni calcistiche e che, alla lunga, ciò avrebbe potuto pregiudicare la permanenza della squadra nella massima serie, ha indotto il sig. Mencucci ad intessere relazioni ed a prendere contatti con personaggi influenti (o presunti tali) del panorama calcistico nazionale per reclamare maggiore attenzione nei confronti della Fiorentina. Ed ecco allora che il ricorrente comincia a coltivare rapporti con Innocenzo Mazzini, vice presidente federale e, per giunta, fiorentino, fino al punto di avere con questi una fittissima, e quasi quotidiana, corrispondenza telefonica. Dalle intercettazioni telefoniche, se lette con la dovuta attenzione, emerge che: - non sussisteva alcun disegno delle istituzioni sportive diretto a penalizzare la Fiorentina ed i suoi dirigenti; - l’interlocutore (Mazzini) non solo ha spinto il ricorrente a darsi da fare per creare utili relazioni con i rappresentanti delle istituzioni ed, in particolar modo, con i designatori arbitrali, ma gli ha addirittura consigliato le “strategie” da porre in essere; - il sig. Mencucci non aveva particolare esperienza del mondo del calcio e dei suoi meccanismi, in quanto il suo ingresso in tale mondo era di epoca assai recente; - il ricorrente si è comunque attivato, attraverso frequenti colloqui (telefonici e non), allo scopo di “segnalare” ai vertici federali la preoccupante situazione di classifica della Fiorentina. Questi, fra i tanti altri, alcuni dei passi salienti delle telefonate intercorse tra il sig. Sandro Mencucci ed il sig. Innocenzo Mazzini, così come trascritti nei relativi verbali: “MAZZINI INNOCENZO: . . . . . Bisogna che Paolo Bergamo abbia un minimo di attenzione verso il caso Fiorentina, il che vuol dire non fare niente di strano se non quello di essere tutelati per la realtà che è la Fiorentina . . . . . Tutto qui. Però come tu li hai infamati a bestia, tu vieni a Coverciano in una stanzina riservata e tu gli dici: Caro Paolo guarda che noi forse abbiamo sbagliato . . . . . inc . . . . . però siamo la Fiorentina, siamo i Della Valle, siamo persone perbene da voi, noi vorremmo essere tutelati. Quando tu hai fatto questo basta e m’avanza . . . . . . Io non ho da dirti altro. MENCUCCI SANDRO: No no io invece avrei da dirti altro però bisogna che ti vedessi, dove tu non sei raggiungibile? . . . . .”; “MAZZINI INNOCENZO: . . . . . dimmi una cosa come l’è andata l’incontro con Francuccio stamani? MENCUCCI SANDRO: l’incontro? MAZZINI INNOCENZO: con Franco CARRARO come è andata? MENCUCCI SANDRO: ah bene . . . . . bene! Dice . . . . . è andato bene! . . . . . anche lui . . . . . anche lui è . . . . . MAZZINI INNOCENZO: è per noi! MENCUCCI SANDRO: bravo sì ho capito . . . . .”. Particolarmente significativa appare poi la telefonata intercorsa il giorno 23 maggio 2005 (alle ore 17.20) tra il Mencucci e il Mazzini, in cui quest’ultimo annuncia, con linguaggio “allusivo”, la necessità di “preparare domenica” (giorno della partita Lecce-Parma), parla dell’interessamento dell’“omino” (il designatore Bergamo), della necessità di organizzare un incontro o comunque un contatto tra questi e il “piccino” (Andrea Della Valle) allo scopo di “preparare lo schema”, ma di aver già “mosso le pedine”. 4. Alla luce del suddetto quadro probatorio, il comportamento complessivamente tenuto dal ricorrente, pur con tutte le peculiarità della vicenda, lede certamente e gravemente i principi di lealtà, correttezza e probità, cui deve essere ispirato l’esercizio dell’attività sportiva. Infatti, l’aver intessuto relazioni con una figura di primo piano delle istituzioni calcistiche, anche solo per reclamare un atteggiamento di maggiore attenzione nei confronti della Fiorentina, da un lato, è condotta certamente idonea, anche se in astratto, a minare l’imparzialità della funzione arbitrale, dall’altro, è un’azione che si pone in evidente e grave contrasto sia con lo spirito che dovrebbe permeare di sé qualunque disciplina sportiva, sia con i valori cui dovrebbe essere improntata l’attività sportiva. Non va poi trascurata la circostanza che il sig. Mencucci, all’epoca dei fatti, rivestiva la carica di amministratore delegato della A.C.F. Fiorentina s.p.a. ed, in quanto tale, era il soggetto che ne aveva la rappresentanza. A questi, pertanto, è riferibile ogni azione e/o condotta ascrivibile alla detta società, sia quelle da lui direttamente attuate, sia quelle poste in essere da altri dirigenti, in relazione alle quali ultime, in considerazione del suo ruolo, il ricorrente “non poteva non sapere”. Si è dunque in presenza di un comportamento certamente contrario all’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva e, come tale, sanzionabile. 5. Nell’individuare “equitativamente” la sanzione da infliggere al sig. Mencucci, se, per un verso, si deve avere riguardo alla sua posizione - ed alle funzioni ad essa collegate che, in genere, sono più rilevanti rispetto a quelle del Presidente - di soggetto direttamente responsabile della gestione della società, per altro verso occorre però tenere nel debito conto una serie di innegabili elementi, da considerare quali vere e proprie attenuanti, vale a dire: a) l’aver (re)agito ritenendo di aver subito dei torti arbitrali; b) l’aver fatto affidamento sui “consigli” del vice presidente federale – cioè una persona che, per il ruolo istituzionale rivestito e le funzioni svolte, non poteva che rappresentare una garanzia di liceità dei comportamenti da adottare - secondo cui era necessario relazionarsi con determinati soggetti per trovare la soluzione alla situazione della Fiorentina; c) l’aver tenuto complessivamente, durante tutta la vicenda, un contegno sobrio, improntato alla massima correttezza e compostezza, e ciò sia nelle dichiarazioni rilasciate agli organi di informazione, sia nel corso dei procedimenti davanti agli organi federali ed in questa sede, in cui il ricorrente ha dichiarato la propria disponibilità a far sì che la A.C.F. Fiorentina S.p.A. sostenga un progetto di solidarietà sociale e sportiva con particolare riferimento all’inserimento dei giovani nel mondo del calcio. Accanto a tali elementi “attenuanti” deve peraltro segnalarsi, quale significativa “aggravante”, la circostanza che dall’attività del sig. Sandro Mencucci, amministratore delegato della A.C.F. Fiorentina S.p.A., sia derivato a quest’ultima l’addebito ex art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva dell’illecito concertato dai sigg. Mazzini, Bergamo e De Santis. Il tenore delle conversazioni telefoniche riversate in atti ed il comportamento tenuto dal sig. Mencucci nella fase finale del campionato e immediatamente a ridosso di partite decisive per la permanenza in Serie A della Fiorentina, infatti, non ha consentito il raggiungimento della prova della estraneità della Fiorentina a siffatto illecito. 6. Alla luce di quanto precede, il Collegio – ritenute prevalenti le attenuanti sull’aggravante poc’anzi evidenziata – considera equo ed opportuno infliggere al Mencucci la sanzione della inibizione sino al 30.12.2007. 7. Per tutto quanto sopra appare equo al Collegio che gli onorari e le spese di arbitrato debbano essere posti a carico di entrambe le parti, nella misura del 80% a carico del ricorrente e nella misura del 20% a carico della resistente, mentre, sussistendo giusti motivi, le rispettive spese di difesa devono essere integralmente compensate. I diritti amministrativi versati devono essere incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. PQM Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, così decide: A. dispone l’inibizione del sig. Sandro Mencucci sino alla data del 30.12.2007; B. pone le spese della presente procedura, a titolo di onorari e spese del Collegio Arbitrale, quantificate come da separato provvedimento, a carico del ricorrente nella misura dell’80% e per la restante parte, pari al 20%, a carico della FIGC; C. dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese di difesa; D. dispone che i diritti amministrativi versati siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso in Roma, in conferenza personale degli arbitri, il giorno 26.3.2007. F.to Marcello de Luca Tamajo F.to Massimo Ciardullo F.to Enrico Ingrillì
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