CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 26/07/2005 TRA A.C. Perugia S.p.A., contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e contro Treviso F.B.C. 1993 S.r.l. e contro U.S. Catanzaro S.p.A.,

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 26/07/2005 TRA A.C. Perugia S.p.A., contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e contro Treviso F.B.C. 1993 S.r.l. e contro U.S. Catanzaro S.p.A., I L C O L L E G I O A R B I T R A L E composto da: On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale Avv. Guido Cecinelli Arbitro Prof. Marcello Foschini Arbitro Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro nominato ai sensi dell’art. 9.1 del Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club – Versione italiana e delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111 riunito in conferenza personale in data 26 luglio 2005, presso la sede dell’arbitrato, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O (testo integrale, avente ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati, comunicato alle parti, sulla base dell’accordo delle parti, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo, ai sensi dell’art. 14.1 del Regolamento particolare) nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0849 del 18 luglio 2005) promosso da: A.C. Perugia S.p.A., con sede in Perugia, Loc. Pian di Massiano, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. Alessandro Gaucci, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Fantusati, Mario Rampini e Marcella Arioti Branciforti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Perugia, Viale Centova n. 6, giusta delega in calce all’istanza di arbitrato datata 18 luglio 2005 - ricorrente - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, G. Via Allegri n. 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Franco Carraro, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Po n. 9, giusta delega allegata alla memoria di costituzione datata 20 luglio 2005 - resistente - con l’intervento di Treviso F.B.C. 1993 S.r.l., con sede in Treviso, Via U. Foscolo n. 3, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, geom. Ettore Setten, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Stilo, Salvatore Raciti e Carlo Abbate, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via Fulcieri Paulucci De’ Calboli n. 1, Roma, giusta delega in calce all’istanza di autorizzazione all’intervento datata 19 luglio 2005 e di U.S. Catanzaro S.p.A., con sede in Catanzaro, via A. Lombardi n. 6, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Claudio Parente, rappresentata e difesa dall’Avv. Gerardo Carvelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Catanzaro, Via Settembrini n. 8, giusta delega in calce all’istanza di autorizzazione all’intervento datata 20 luglio 2005 - intervenienti - basato sulla clausola compromissoria di cui all’art. 27 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, e specificamente sottoscritta, “per approvazione della competenza esclusiva della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport a decidere ogni controversia relativa ai provvedimenti del Consiglio Federale di non ammissione al Campionato di competenza”, nella domanda di iscrizione al campionato di Serie B (stagione 2005-2006); ed avente ad oggetto l’iscrizione dell’A.C. Perugia S.p.A. al campionato di calcio professionistico di Serie B (stagione 2005-2006) FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO 1. Con “Istanza di arbitrato” datata 18 luglio 2005 (la “Domanda di Arbitrato”) l’A.C. Perugia S.p.A. (“Perugia” o la “Ricorrente”) ha proposto istanza di arbitrato avverso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (“FIGC” o la “Resistente”), dando avvio al procedimento arbitrale contemplato dal Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club – Versione italiana e delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111 (il “Regolamento particolare”). 2. Più precisamente, con la Domanda di Arbitrato, corredata da una serie di documenti, la Ricorrente ha agito per l’annullamento “della delibera emessa dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con comunicato ufficiale n. 11/A del 15 luglio 2005, con la quale è stato respinto il ricorso della A.C. Perugia S.p.A. avverso la non ammissione della stessa al Campionato di Serie B, nonché degli atti prodromici di natura istruttoria Co.Vi.So.C. e Co.A.Vi.So.C. ed in quanto occorra del C.U. n. 189/a della Federazione Italiana Giuoco Calcio in data 15.3.2005 (e del C.U. del 31.1.2005 in esso richiamato), limitatamente alla parte in cui prevede la perentorietà del termine del 30.6.2005 per gli adempimenti di cui al punto n. 7 del comunicato medesimo” e ha dunque chiesto all’adito Collegio Arbitrale di: “1. Annullare la delibera del Consiglio Federale 15.07.2005, di cui al C.U. n. 11/A e tutti gli atti presupposti e connessi indicati in epigrafe; 2. Per l’effetto, ammettere l’A.C. Perugia S.p.A. al Campionato di competenza per la stagione sportiva 2005/2006, anche con la prescrizione dell’obbligo del pagamento, entro il giorno successivo all’emanazione del lodo, degli importi relativi ai debiti scaduti per complessivi euro 6.153.764,01. 3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura e delle precedenti fasi”. 3. A sostegno di tali domande, con le quali, in sostanza, il Perugia ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti di non ammissione al campionato e delle regole federali da essi presupposte, nonché la conseguente iscrizione al campionato di competenza per la stagione 2005-2006, la Ricorrente illustra: (i) di avere maturato sul campo il titolo sportivo per l’ammissione al campionato di calcio professionistico di Serie B e di avere tempestivamente richiesto l’iscrizione a tale campionato per la stagione 2005-2006, depositando la documentazione richiesta dal Comunicato Ufficiale della FIGC n. 189/A del 15 marzo 2005 recante gli “Adempimenti in ordine all’ammissione ai Campionati Professionistici 2005/2006” (il “CU n. 189/A”); (ii) che con provvedimento in data 8 luglio 2005 la Co.Vi.So.C. ha contestato al Perugia la mancanza di alcuni dei requisiti utili ai fini dell’ammissione. In particolare la Co.Vi.So.C. ha riscontrato: • il “mancato pagamento, entro il termine perentorio del 30 giugno 2005, ore 19:00, dei debiti nei confronti dell’Erario, scaduti al 31 marzo 2005, derivanti dai rapporti di lavoro con tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo”; • il “mancato pagamento, entro il termine perentorio del 30 giugno 2005, ore 19:00, dei debiti nei confronti degli enti previdenziali, scaduti al 31 marzo 2005, derivanti dai rapporti di lavoro con tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo”; • la “esistenza di debiti nei confronti di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, per il mancato pagamento degli emolumenti dovuti alla data del 31 marzo 2005, come certificato dalla Lega Nazionale Professionisti”; • la “mancata prova dell’inesistenza di debiti nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate alla F.I.G.C.”; e • la “mancata prova dell’inesistenza di debiti derivanti dal trasferimento di calciatori, nei confronti di altre società di calcio, giocatori o altri soggetti riconosciuti dalle competenti istituzioni calcistiche nazionali ed internazionali”. (iii) che con ricorso datato 11 luglio 2005 il Perugia ha impugnato la decisione della Co.Vi.So.C. e, così come previsto dalla parte IV del CU n. 189/A, ha presentato ricorso alla Co.A.Vi.So.C., chiedendo di “rivisitare la posizione dell’A.C. Perugia S.p.A. alla luce delle considerazioni e motivazioni tutte che precedono, dando atto dell’adempimento delle obbligazioni contestate con la nota Co.Vi.So.C. dell’08.07.2005 e quindi annullare il detto atto e per l’effetto attestare che sussistono i presupposti per l’iscrizione della società al Campionato di competenza”; (iv) che in data 14 luglio 2005 la Co.A.Vi.So.C. si è pronunciata sul ricorso presentato dal Perugia, rilevando che la Ricorrente “non ha fornito alcun argomento valido né elementi probatori utili tali da poter modificare la decisione negativa assunta dalla Co.Vi.So.C.”, ed esprimendo dunque “parere sfavorevole” all’ammissione del Perugia al campionato di competenza; (v) che il Consiglio federale della FIGC, con decisione assunta in data 15 luglio 2005 (e pubblicata con il C.U. n. 11/A di pari data), ha preso atto delle decisioni della Co.Vi.So.C. e della Co.A.Vi.So.C., e ha deliberato “di respingere il ricorso della società A.C. PERUGIA S.p.A. e, conseguentemente, di disporre la non ammissione della stessa al Campionato di Serie B (stagione sportiva 2005/2006)”; (vi) che, a parere della Ricorrente, il provvedimento del Consiglio Federale della FIGC relativa alla istanza di iscrizione del Perugia al campionato 2005-20006 – nonché le deliberazioni degli organi tecnici federali e, “in quanto occorra”, gli atti da esse presupposti – sarebbe “illegittimo, ingiusto e carente di valida motivazione”, sotto svariati profili: a. il termine fissato al 30 giugno 2005 sarebbe, a parere della Ricorrente, irragionevole, incongruo e manifestamente illogico con riferimento alle società che, come il Perugia, si sono trovate coinvolte, fino al 26 giugno 2005, negli spareggi e che quindi solo in esito agli stessi potevano ragionevolmente programmare la propria attività, anche al fine di acquisire quella liquidità di cui, in ipotesi, fossero state carenti. Inoltre, secondo la Ricorrente, i termini stabiliti dal CU n. 189/A non potrebbero intendersi come perentori, sia per mancanza del concetto di perentorietà nelle Carte Federali, sia per la abnormità dagli effetti derivanti dall’inosservanza del termine, se considerato perentorio; b. quanto al mancato pagamento dei debiti nei confronti dell’Erario, la Ricorrente illustra come l’istanza da essa presentata allo scopo di addivenire ad un accordo di dilazione sia stata respinta solo in data 12 luglio 2005, e che tale diniego, oltre che intempestivo, debba ritenersi illegittimo, tanto che il Presidente del TAR dell’Umbria con provvedimento in data 15 luglio 2005 ne ha disposto la sospensione cautelare. Il ritardo nell’adozione di un provvedimento sull’istanza di dilazione e quindi il suo illegittimo diniego rappresenterebbero dunque, nella prospettazione della Ricorrente, eventi tali da giustificare il mancato pagamento nei termini stabiliti dalle norme federali, poiché “qualora l’Agenzia delle Entrate avesse legittimamente operato, la società A.C. Perugia avrebbe regolarmente assolto gli obblighi tributari”; c. quanto al mancato pagamento dei debiti nei confronti di tesserati, lavoratori dipendenti ed enti, a parere della Ricorrente, esso sarebbe giustificato dalla mancata definizione, per colpa dell’Agenzia delle Entrate, delle pendenze fiscali; in mancanza di un consenso alla dilazione ogni diverso pagamento sarebbe stato inutile ai fini dell’iscrizione al campionato, non potendo il Perugia conseguirla facendo fronte, al 30 giugno 2005, solo ad una parte degli obblighi previsti dalla FIGC; d. In ogni caso, sia il pagamento della prima rata della richiesta rateazione del debito fiscale, sia l’integrale soddisfacimento dei debiti nei confronti di tesserati, lavoratori dipendenti ed enti sarebbero garantiti da fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata da primario istituto; e. quanto alla mancata prova dell’inesistenza di debiti nei confronti della FIGC, delle leghe e di società affiliate, nonché di debiti derivanti dal trasferimento di calciatori, la questione avrebbe “carattere meramente formalistico”, trattandosi solo di “mero disguido di allegazioni”, da ritenersi “superato dalla documentazione di cui al presente atto e da cui risulta che non vi sono poste debitorie in essere per tali specifiche voci”. E dunque in sintesi, ad avviso della Ricorrente: “- la perentorietà del termine deve ritenersi superata per la ricorrenza, nel caso che qui involge, di situazioni di fatto e di diritto estranee alla volontà della società ed indotte da provvedimento della pubblica amministrazione, ovvero da una mancata armonizzazione, fra loro, delle norme federali dettate in materia e/o fra queste e quelle generali dell’ordinamento statale. - Il provvedimento giurisdizionale del TAR Umbria del 15.7.2005 riconosce come illegittimo il diniego di rateizzazione del debito tributario. Circostanza questa che non risultava documentata al 30 giugno 2005, tanto da impedire ogni altro adempimento finalizzato all’iscrizione che, se posto in essere, si sarebbe atteggiato come inutiliter dato. - In ogni caso le documentate disponibilità economiche della società rappresentano la prova provata delle proprie capacità e della volontà di far fronte, nell’immediatezza, ai debiti scaduti ed al pagamento di una prima rata fiscale”. E comunque, “ogni … atto dispositivo del patrimonio societario prima della statuizione arbitrale potrebbe atteggiarsi in violazione della par condicio creditorum, quantomeno per i crediti in pre-deduzione”. 4. Con “Memoria di costituzione e risposta” datata 20 luglio 2005 la FIGC si è costituita nel presente procedimento arbitrale, accettando la competenza del Collegio Arbitrale nella composizione di cui al Regolamento particolare e chiedendo “all’adito collegio arbitrale, disattesa ogni contraria deduzione, istanza o eccezione, [di] respingere le domande proposte dalla società attrice perché infondate in fatto ed in diritto”. 5. A sostegno della propria difesa la FIGC illustra come, a suo parere, la mancata soddisfazione da parte della Ricorrente dei requisiti previsti dalla normativa federale sarebbe stata ammessa nelle argomentazioni svolte nella Domanda di Arbitrato. In particolare alla FIGC appare “incontestato ed incontestabile” che la Ricorrente abbia debiti scaduti nei confronti dell’Erario, i quali non sono oggetto di contenzioso non temerario, “poiché i giudizi instaurati dinanzi al TAR Umbria dal Perugia riguardano … non già l’effettiva esistenza del debito … bensì la richiesta – disattesa … dall’Erario – di più favorevoli modalità di pagamento”. Allo stesso modo alla FIGC “risulta incontrovertibilmente” l’esistenza di debiti nei confronti di tesserati, lavoratori dipendenti ed enti ancora insoluti, a nulla rilevando una pretesa garanzia, posto che requisito di iscrizione sarebbe l’inesistenza di debiti scaduti. 6. Con istanze rispettivamente in data 19 luglio 2005 e 20 luglio 2005 il Treviso F.B.C S.r.l. (“Treviso”) e la U.S. Catanzaro S.p.A. (“Catanzaro”; Catanzaro e Treviso, congiuntamente, le “Intervenienti”) hanno chiesto, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento particolare, di essere autorizzati ad intervenire nell’arbitrato avviato dal Perugia avverso la FIGC, illustrando la propria legittimazione ed il proprio interesse all’intervento per vedere rigettate le domande spiegate dalla Ricorrente. 7. Con provvedimento assunto in data 21 luglio 2005 il Collegio Arbitrale, ritenuto di dover provvedere senza ritardo sull’istanze presentate dal Treviso e dal Catanzaro, senza sentire le altre parti dell’arbitrato, allo scopo di garantire l’efficacia, la celerità e l’efficienza della funzione arbitrale, ha autorizzato l’intervento del Treviso e del Catanzaro, pur riservandosi ogni ulteriore provvedimento. 8. Con “Comparsa di intervento” datata 22 luglio 2005 il Treviso ha illustrato le ragioni di adesione a tutte le eccezioni, deduzioni argomentazioni e conclusioni della FIGC, svolgendo alcune puntualizzazioni “in tema di pagamento dei debiti erariali”, “in tema di pagamento dei debiti nei confronti dei tesserati” e “in tema di perentorietà dei termini”, censurando le argomentazioni del Perugia, ed ha pertanto chiesto al Collegio Arbitrale di: “nel merito, contrariis reiectis, respingersi le domande tutte proposte dalla società A.C. Perugia s.p.a. perché infondate in fatto e in diritto e per l’effetto confermarsi il provvedimento del Consiglio Federale della FIGC del 15.07.2005 con il quale è stata deliberata la non ammissione della società ricorrente A.C. Perugia s.p.a. al campionato di serie B. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. 9. Con “Comparsa di costituzione e risposta” datata 22 luglio 2005 il Catanzaro ha illustrato le ragioni che a suo avviso giustificherebbero il rigetto, sia per irricevibilità ed improcedibilità che per infondatezza nel merito, della Domanda di Arbitrato del Perugia, e fonderebbero il diritto del Catanzaro a partecipare al campionato di Serie B in luogo del Perugia, ed ha pertanto chiesto al Collegio Arbitrale di: “A) in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l’irricevibilità ed improponibilità dell’istanza di arbitrato proposta dall’A.C. PERUGIA S.p.A. nei confronti della F.I.G.C., per il mancato versamento dei diritti amministrativi nei termini e con le modalità di cui al Regolamento per la risoluzione di controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico; B) nel merito, rigettare integralmente l’istanza di arbitrato medesima, in quanto improponibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della esclusione dell’A.C. PERUGIA S.p.A. dal Campionato di Serie B 2005/2006; C) nel contempo, accertare e dichiarare il diritto della U.S. CATANZARO S.p.A. a partecipare al Campionato di Serie B 2005/2006, sussistendone tutti i presupposti materiali e giuridici; D) pronunciare ogni e qualsivoglia altro provvedimento ritenuto utile a dare esecuzione alle decisioni sopra richieste, non esclusa la eventuale possibilità di una ammissione della U.S. CATANZARO S.p.A. alla Serie B come ventitreesima Società o, comunque, in soprannumero; E) con vittoria di spese e competenze di giudizio”. 10. Il 20 luglio 2005 si è costituito il Collegio Arbitrale, fissando l’udienza per il giorno 24 luglio 2005. 11. Il 24 luglio 2005, presso la sede dell’arbitrato, si è svolta l’udienza, nel corso della quale le parti hanno illustrato le proprie posizioni e replicato alle osservazioni avversarie, insistendo per l’accoglimento delle domande proposte al Collegio Arbitrale. La Ricorrente, ripercorso l’iter amministrativo della richiesta di transazione-rateizzazione e le relative vicende giurisdizionali in sede cautelare, ha allegato l’inutilità e l’impossibilità di un pagamento parziale, suscettibile, altresì, di revocatoria fallimentare, e lamentato la mancata concessione di un termine anche breve di dilazione, congelando la questione tributaria fino all’esito del relativo contenzioso, anche in considerazione della illegittimità del termine perentorio e comunque del suo superamento da parte della stessa FIGC. Il Treviso ha allegato la mancata pendenza di una lite innanzi alla competente giurisdizione tributaria. Il Catanzaro ha insistito sulla perentorietà del termine. La FIGC, dal proprio lato, ha insistito per la correttezza del proprio operato nell’ambito dell’attività di accertamento dei requisiti per l’iscrizione ai campionati, illustrando la grave posizione debitoria del Perugia nei confronti di una pluralità di creditori, in violazione dei requisiti previsti dalla normativa federale. In esito all’udienza le parti hanno consentito alla proroga per il deposito del lodo nel testo integrale entro 60 giorni dal deposito del dispositivo, si sono dichiarate soddisfatte dello svolgimento del procedimento arbitrale e hanno dato atto della piena osservanza del principio del contraddittorio. 12. In data 26 luglio 2005, il Collegio Arbitrale ha rigettato la domanda arbitrale della Ricorrente sulla base delle seguenti MOTIVAZIONI (anticipate alle parti in forma sintetica, ai sensi dell’art. 14.1 del Regolamento particolare) A. Sull’ammissibilità dell’intervento. 1. Il Collegio Arbitrale ritiene in primo luogo opportuno confermare il provvedimento emesso in data 21 luglio 2005, con il quale ha autorizzato l’intervento del Treviso e del Catanzaro nell’arbitrato. 2. A tal riguardo il Collegio rileva come il Regolamento particolare stabilisca, nel suo art. 7, una serie di condizioni di ammissibilità dell’intervento. In base a tale disposizione la società che intende intervenire nell’arbitrato disciplinato dal Regolamento particolare debba: i. avere nella controversia tra altri insorta “un interesse individuale e diretto”; ii. dichiarare nella istanza di autorizzazione all’intervento che riconosce irrevocabilmente la decisione arbitrale sulle istanze proposte come manifestazione della propria volontà e che di conseguenza si impegna a rispettarla; iii. versare i diritti amministrativi dovuti; iv. essere vincolata dalla clausola compromissoria sulla quale è basato l’arbitrato tra altri avviato. Ebbene, il Collegio ritiene che tutte le condizioni stabilite dal Regolamento particolare siano soddisfatte. In riferimento alla prima di siffatte condizioni, infatti, il Collegio sottolinea come l’interesse individuale e diretto menzionato dall’art. 7 del Regolamento possa consistere anche nella tutela di un’aspettativa di fatto, che possa essere legata solo ad un determinato esito dell’arbitrato tra altri avviato, così da concretizzarsi solo in dipendenza dell’accoglimento delle domande spiegate dall’interveniente. Ed invero il Treviso e il Catanzaro, pur non titolari di una posizione soggettiva giuridicamente qualificata nei confronti di un eventuale “ripescaggio” disposto dalla FIGC in esito all’esclusione del Perugia dal campionato di Serie B (vedi sezione C che segue), sono nella condizione di fatto di poter aspirare a tale ripescaggio, quale titolari di un’aspettativa che, a prescindere dalla sua configurazione giuridica, sarebbe comunque pregiudicata dall’accoglimento delle domande della Ricorrente. Sussiste dunque un interesse individuale e diretto del Treviso e del Catanzaro ad opporsi ad esse. Il loro intervento va dunque ammesso. B. Sulle domande della Ricorrente. 1. A parere del Collegio dalla documentazione in atti risulta che il Perugia non ha provato l’adempimento dei requisiti previsti dalla normativa federale (ed in particolare dal CU n. 189/A) per l’ammissione ai campionati nazionali professionistici di calcio per la stagione 2005-2006, il cui difetto è alla base del provvedimento del Consiglio Federale della FIGC, con il quale la domanda di iscrizione del Ricorrente è stata rigettata (punto 3 della narrativa che precede). 2. Il Collegio osserva, in primo luogo, che non è soddisfatta la condizione stabilita del CU n. 189/A, parte I, sezione B, punto 7, ossia l’obbligo di documentare, entro il termine perentorio del 30 giugno 2005 ore 19.00, l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti al 31 marzo 2005 nei confronti dell’Erario, o, in alternativa la pendenza di una lite non temeraria innanzi al competente organo. Appare infatti al Collegio che la sussistenza di tali debiti non possa essere revocata in dubbio. La stessa Ricorrente, illustrando in atti la procedura da essa avviata ai fini del perfezionamento di un accordo con l’Agenzia delle Entrate per il pagamento dilazionato e in forma rateale degli importi dovuti all’Erario, ne ammette l’esistenza. La effettiva debenza di tali importi, poi, è confermata dal mancato raggiungimento di un accordo con l’Erario, espressamente negato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento in data 12 luglio 2005 (prot. n. 2005/125323). Né può dirsi, contrariamente a quanto sostenuto dalla Ricorrente, che tale debito sia oggetto di contenzioso non temerario. Infatti, i procedimenti pendenti in sede giurisdizionale hanno ad oggetto solo il diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’ammissione del Perugia al beneficio della transazione: il debito, di per sé, non è stato impugnato. 3. Il Collegio osserva, in secondo luogo, che non è soddisfatta l’altra condizione stabilita del CU n. 189/A, parte I, sezione B, punto 7, ossia l’obbligo di documentare, entro il termine perentorio del 30 giugno 2005 ore 19.00, l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti al 31 marzo 2005 nei confronti degli enti previdenziali, o, in alternativa la pendenza di una lite non temeraria innanzi al competente organo. A tal proposito il Collegio osserva come il rilievo sul punto da parte degli organi tecnici dapprima e del Consiglio Federale della FIGC poi non sia stato oggetto di contestazione da parte della Ricorrente nella Domanda di Arbitrato; ed anzi come il Perugia stesso, nel riepilogare i “pagamenti da effettuare per l’iscrizione al campionato” (doc. 7), indichi l’esistenza di un debito verso l’ENPALS al 31 marzo 2005 per oltre 1.700.000 Euro. Le osservazioni degli organi della FIGC sull’insussistenza di tale requisito devono dunque essere confermate. 4. Il Collegio osserva, in terzo luogo, che non sono soddisfatte le ulteriori condizioni stabilita del CU n. 189/A, parte I, sezione C, ossia il pagamento degli emolumenti dovuti alla data del 31 marzo 2005 ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, l’inesistenza di debiti nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC, l’inesistenza di debiti derivanti dal trasferimento di calciatori, nei confronti di altre società di calcio, giocatori o altri soggetti riconosciuti dalle competenti istituzioni calcistiche nazionali ed internazionali, il tutto come certificato dalla Lega Nazionale Professionisti. A prescindere dalla mancata produzione di una certificazione della Lega Nazionale Professionisti sull’assenza di debiti nei confronti della FIGC, delle Leghe, e di società affiliate alla FIGC, ovvero relative all’inesistenza di debiti derivanti dal trasferimento di calciatori, deve rilevarsi come sia pacificamente ammesso dalla Ricorrente che essa non ha provveduto al pagamento dei debiti nei confronti di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al comparto sportivo. A tal riguardo non giova al fine della soddisfazione del requisito richiesto per l’iscrizione al campionato la presentazione di dichiarazioni sottoscritte da tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori, comunque incomplete, tardive e con concessioni meramente dilatorie. Né giova l’indicazione dell’ottenimento di garanzia a copertura di tali debiti, non depositata e comunque irrilevante, poiché, come correttamente rilevato dalla Resistente, il CU n. 189/A richiede “l’avvenuto pagamento degli emolumenti” e non la semplice promessa, ancorché garantita, di futuro adempimento. Tale mancato pagamento non può, invero, essere scusato neanche dalla preoccupazione invocata dalla Ricorrente di non agire in violazione del principio della parità di trattamento dei creditori, e di non compiere atti suscettibili di revocatoria in sede fallimentare. E ciò sia atteso il grado privilegiato comunque riconosciuto ai crediti lasciati insoluti dal Perugia, sia perché, ai sensi dell’art. 67, terzo comma lett. f del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, come modificato dal d.l. 14 marzo 2005 n. 35, non sono comunque soggetti a revocatoria i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori del fallito. Ben al contrario di quanto inteso dalla Ricorrente, le allegazioni sul punto dimostrano invero la situazione di grave difficoltà finanziaria del Perugia, a fronte di adempimenti (quale anche il pagamento degli emolumenti ai dipendenti) voluti proprio a conferma dell’equilibrio economico e finanziario della società professionistica interessata. 5. Difettano pertanto alcune delle condizioni stabilite dal CU n. 189/A per l’iscrizione ai campionati nella stagione 2005-2006. A tale riguardo comunque il Collegio sottolinea che l’assenza di anche uno solo dei requisiti previsti dalla normativa federale determina il legittimo diniego dell’iscrizione al campionato di competenza. Tale rilievo è assorbente di tutte le altre questioni di rito, istruttorie e di merito proposte in arbitrato. 6. Alla luce delle considerazioni esposte, e dei motivi illustrati in relazione al mancato soddisfacimento delle condizioni stabilite dal CU n. 189/A, non occorre risolvere la questione relativa alla perentorietà dei termini entro i quali, secondo lo stesso CU n. 189/A, devono essere posti in essere gli adempimenti richiesti per l’ammissione ai campionati professionistici 2005/2006. Rileva infatti il Collegio che l’integrazione delle condizioni mancanti alla date stabilite dal CU n. 189/A non è avvenuta né nel termine entro il quale la Co.A.Vi.So.C. la ha eccezionalmente ammessa, né successivamente, nel corso del procedimento di fronte a questa Camera. Allo stesso tempo il Collegio rileva che non rientra nei suoi poteri concedere ulteriori proroghe, non previste dalle regole che il Collegio è chiamato ad applicare, ed un termine anche breve di dilazione, ai fini della soddisfazione dei requisiti di ammissione ai campionati, poiché l’accoglimento di tale richiesta determinerebbe un’inammissibile riscrittura eteronoma delle regole federali. Inoltre, ed in ogni caso, il Collegio rileva che la normativa federale non è stata tempestivamente impugnata e deve pertanto ritenersi pienamente valida ed efficace. 7. In conclusione, dunque, le domande spiegate in arbitrato dalla Ricorrente devono essere respinte. Resta pertanto assorbita, assieme a tutte le altre questioni di rito, istruttorie e di merito, anche la questione della procedibilità della Domanda di Arbitrato in riferimento al versamento da parte del Perugia dei diritti amministrativi, sollevata dal Catanzaro. C. Sulle domande del Catanzaro. 1. Il Catanzaro, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha chiesto al Collegio Arbitrale di accertare e dichiarare il proprio diritto a partecipare al campionato di Serie B per la stagione 2005/2006 in sostituzione della Ricorrente, esclusa dalla FIGC con i provvedimenti qui confermati. 2. Tale domanda, a prescindere da ogni considerazione circa la sua proponibilità, che rimane impregiudicata, deve comunque essere respinta, perché inammissibile. Ritiene infatti il Collegio che il Catanzaro non abbia alcuna legittimazione ad agire per ottenere, attraverso la pronuncia di questo Collegio Arbitrale, l’ammissione al campionato di Serie B. A tal riguardo il Collegio rileva come non appaia configurabile, in capo al Catanzaro, così come in capo a ciascuna delle società che potenzialmente aspirino al ripescaggio, una posizione soggettiva (ed una correlata “pretesa” al ripescaggio) giuridicamente qualificata. Infatti, la sostituzione delle società non ammesse ai campionati di competenza è un istituto che mira ad integrare l’organico delle squadre nei vari campionati, rendendo possibile il loro svolgimento nell’ambito dei limiti numerici previsti dall’ordinamento e conformemente all’assetto già stabilito. Ci si trova, così, di fronte ad una misura indirizzata a tutelare il bene primario collettivo del mantenimento dei livelli quantitativi applicabili ai vari campionati, la quale solo in via indiretta e mediata reca benefici alle società che vi possono accedere sulla base del rispetto di una serie di parametri sportivi, amministrativi e finanziari. Il ripescaggio non può, pertanto, essere considerato come il bene costituente l’oggetto di un preteso diritto soggettivo perfetto da parte delle società, ma rappresenta solo un beneficio di fatto, verso il quale la società vanta, semmai, solo un’aspettativa. Coerentemente, dunque, l’ultimo paragrafo del Comunicato Ufficiale n. 224/A, recante i criteri e le procedure per la sostituzione delle società non ammesse ai campionati professionistici 2005-2006, adottati dal Consiglio Federale della FIGC il 13 giugno 2005 CU n. 224/A, ha disposto che: “Tutti i provvedimenti adottati in applicazione dei criteri selettivi stabiliti nel presente allegato sono preordinati al solo fine di ovviare ad eventuali carenze di organico e, in considerazione del carattere straordinario dell’ammissione al campionato disposta in deroga al possesso del prescritto titolo sportivo, non danno luogo all’insorgenza di posizioni tutelabili in capo alle società aspiranti alle sostituzioni”. 3. Poiché dunque il Catanzaro non può vantare alcuna pretesa giuridicamente qualificata al ripescaggio, la sua domanda, volta ad ottenere l’ammissione al campionato di Serie B, stagione 2005/2006, è inammissibile, e come tale va rigettata. D. Sulle spese. Gli onorari e le spese di arbitrato devono seguire la soccombenza. I diritti amministrativi versati dalle parti devono essere incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, di rito e di merito: • rigetta l’istanza arbitrale della società A.C. Perugia S.p.A.; • pone integralmente a carico della società A.C. Perugia S.p.A. gli onorari e le spese di arbitrato, come liquidati in separata ordinanza, nonché gli onorari e le spese di difesa della parte convenuta quantificati forfettariamente in Euro [...] omissis [...]; • dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in conferenza personale degli arbitri il 26 luglio 2005. F.to On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani F.to Avv. Guido Cecinelli F.to Prof. Marcello Foschini F.to Prof. Avv. Luigi Fumagalli F.to Prof. Avv. Giulio Napolitano
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