CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 26/07/2005 TRA GELA J.T. Srl, contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 26/07/2005 TRA GELA J.T. Srl, contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO I L C O L L E G I O A R B I T R A L E composto da: On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale Avv. Guido Cecinelli Arbitro Prof. Marcello Foschini Arbitro Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro nominato ai sensi dell’art. 9.1 del Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club – Versione italiana e delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111 riunito in conferenza personale in data 26 luglio 2005, presso la sede dell’arbitrato, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O (testo integrale, avente ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati, comunicato alle parti, sulla base dell’accordo delle parti, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo, ai sensi dell’art. 14. 1 del Regolamento particolare) nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0851 del 18 luglio 2005) promosso da: GELA J.T. Srl, con sede in Gela (CL), Via Pozzillo, c/o Stadio “V. Presti” n. 248, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e Presidente Sig. Giuseppe Morinello, rappresentata e difesa dall’Avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via De’ Marchi n. 4/2 (tel. 051271927; fax 051271927), giusta delega in calce all’istanza di arbitrato datata 18 luglio 2005 - ricorrente - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via Allegri n. 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Franco Carraro, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Po n. 9 (tel. 06858231; fax 0685823200), giusta delega allegata alla memoria di costituzione datata 20 luglio 2005 - resistente - basato sulla clausola compromissoria di cui all’art. 27 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, e specificamente sottoscritta, “per approvazione della competenza esclusiva della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport a decidere ogni controversia relativa ai provvedimenti del Consiglio Federale di non ammissione al Campionato di competenza”, nella domanda di iscrizione al campionato di Serie C1 (stagione 2005-2006); ed avente ad oggetto l’iscrizione del Gela J.T. Srl al campionato di calcio professionistico di Serie C1 (stagione 2005-2006) FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO 1. Con “Istanza di arbitrato” datata 18 luglio 2005 (la “Domanda di Arbitrato”) il Gela J.T. Srl (“Gela” o il “Ricorrente”) ha proposto istanza di arbitrato avverso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (“FIGC” o la “Resistente”), dando avvio al procedimento arbitrale contemplato dal Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club – Versione italiana e delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111 (il “Regolamento particolare”). 2. Più precisamente, con la Domanda di Arbitrato, corredata da una serie di documenti, il Ricorrente ha chiesto all’adito Collegio arbitrale “la revoca e/o l’annullamento del provvedimento adottato dal Consiglio Federale nei confronti di Gela J.T. S.r.l., di cui al C.U. n. 18/A dd. 15 luglio 2005”. 3. A sostegno di tali domande, con le quali, in sostanza, il Gela ha chiesto l’annullamento del provvedimento di non ammissione al campionato di competenza per la stagione 2005- 2006, il Ricorrente illustra: (i) che con nota dell’8 luglio 2005 (sub prot. 4674.04/GC) la Co.Vi.So.C. ha espresso parere contrario all’iscrizione del Gela al campionato di calcio professionistico di Serie C1 per la stagione 2005-2006, contestando la mancanza di alcuni dei requisiti stabiliti dal Comunicato Ufficiale della FIGC n. 189/A del 15 marzo 2005 recante gli “Adempimenti in ordine all’ammissione ai Campionati Professionistici 2005/2006” (il “CU n. 189/A”). In particolare la Co.Vi.So.C. ha riscontrato: • il “mancato pagamento, entro il termine perentorio del 30 giugno 2005, ore 19:00, dei debiti nei confronti dell’Erario, scaduti al 31 marzo 2005, derivanti dai rapporti di lavoro con tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo”; • il “mancato pagamento, entro il termine perentorio del 30 giugno 2005, ore 19:00, dei debiti nei confronti degli enti previdenziali, scaduti al 31 marzo 2005, derivanti dai rapporti di lavoro con tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo”; • il “mancato deposito, entro il termine perentorio del 23 giugno 2005, ore 19:00, delle dichiarazioni liberatorie dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, attestanti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti alla data del 31 marzo 2005, come certificato dalla Lega Professionisti di Serie C”; • il “mancato ripianamento della carenza patrimoniale per € 92.657,00”; e • il “mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter del codice civile come risultante dal bilancio di competenza al 31 marzo 2005”; (ii) che con ricorso datato 11 luglio 2005 il Gela ha impugnato la decisione della Co.Vi.So.C. e, così come previsto dalla parte IV del CU n. 189/A, ha presentato ricorso alla Co.A.Vi.So.C., chiedendo di: “- annullare il provvedimento di non ammissione al Campionato serie C1, stagione sportiva 2005/2006, della Società “Gela J.T. s.r.l.” disposto dalla CO.V.ISO.C” (Commissione Vigilanza Società di Calcio) con nota prot. n. 4674.04/GC del 8 luglio 2005; - e per l’effetto ammettere la domanda di iscrizione della Società “Gela J.T. s.r.l.” al Campionato serie C1, stagione sportiva 2005/2006”; (iii) che in data 14 luglio 2005 la Co.A.Vi.So.C. si è pronunciata sul ricorso presentato dal Gela, prendendo atto che il Ricorrente “dichiara di aver ottenuto la rateizzazione del debito E.N.P.A.L.S. in data 11 luglio 2005, di aver depositato in data 1 luglio 2005 la dichiarazione liberatoria dei tesserati, dipendenti e collaboratori, di aver ripianato la carenza patrimoniale evidenziata dalla Co.Vi.So.C. con versamento dei soci a titolo di anticipazione postergata ed infruttifera e in c/futuro aumento di capitale per € 100.000,00; nulla dice circa il superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter c.c.”, rilevando che “la sospensiva del credito erariale non corrisponda ad un accordo con l’Erario e che quindi il relativo debito scaduto permane”, e pertanto esprimendo “parere sfavorevole” all’ammissione del Gela al campionato di competenza; (iv) che il Consiglio Federale della FIGC in data 15 luglio 2005 ha preso atto delle decisioni della Co.Vi.So.C. e della Co.A.Vi.So.C., e ha deliberato “di respingere il ricorso della società GELA S.r.l. J.T. e, conseguentemente, di disporre la non ammissione della stessa al Campionato di Serie C1 (stagione sportiva 2005/2006)”; (v) che le deliberazioni degli organi della FIGC, relative alla istanza di iscrizione del Gela al campionato 2005-20006, non appaiono al Ricorrente condivisibili, poiché il Ricorrente “ha saputo ripianare la carenza patrimoniale e porre rimedio alla situazione prevista dall’art. 2482ter c.c.; ha risolto ogni questione quanto alla raccolta delle dichiarazioni liberatorie da parte di tesserati e dipendenti sportivi; ha dilazionato le proprie pendenze con l’En.p.a.l.s. …. . Ha … ottenuto dall’Erario la sospensione del debito, raggiungendo l’accordo per la relativa rateizzazione”. Ed invero: a. quanto al debito scaduto verso l’Erario, il Ricorrente illustra come la sua sospensione, accordata dal competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate in data 30 giugno 2005, aveva determinato “il ‘congelamento’ della posta, rendendo impossibile per il creditore la riscossione e per il debitore il pagamento, con rinvio degli effetti dell’obbligazione ad una data successiva”, nell’attesa del perfezionamento della procedura di ammissione alla rateizzazione delle imposte dovute; e che comunque esso deve intendersi definito per effetto dell’intervenuto accoglimento dell’istanza di dilazione con decorrenza dalla 29 giugno 2005, come da comunicazione prot. n. 2005/20682 dell’Agenzia delle Entrate datata 18 luglio 2005. A tal riguardo il Ricorrente sottolinea come tale documento non fosse precedentemente (ossia nei termini stabiliti dalla normativa e dagli organi federali) disponibile per motivi burocratici, estranei al Ricorrente; b. quanto al debito scaduto nei confronti degli enti previdenziali, il Ricorrente indica come al 30 giugno 2005, in relazione al debito verso l’E.N.P.A.L.S. per il periodo 1 dicembre 1997 – 31 dicembre 2002, per il quale era intervenuto “piano di ammortamento in 60 rate”, fosse pendente “ricorso tributario … in contestazione della congruenza dell’importo delle rate, tanto che [come attestato dallo stesso Ente creditore in data 11 luglio 2005] ‘il piano di rateazione è in corso di revisione’, sì da rendere inesigibile l’intero credito”; e che comunque, per effetto dell’intervento del Comune di Gela, la posizione si fosse regolarizzata, attraverso versamenti ed una dilazione del debito concessa dall’E.N.P.A.L.S., come da comunicazione di tale Ente datata 18 luglio 2005; c. quanto al deposito delle “liberatorie” sottoscritte dai tesserati, il Ricorrente sottolinea come “la documentazione in possesso della F.I.G.C.” dimostri dal punto di vista sostanziale “che non vi è alcun residuo” e che “il mancato deposito, entro il 30 giugno 2005 … di alcune quietanze è frutto di incolpevoli posizioni, giustificate (dall’irreperibilità di alcuni calciatori, dalla sussistenza di vertenze avanti al Collegio Arbitrale ovvero di lodo in esecuzione presso la Lega Professionisti Serie C)”, e pertanto non modifica “l’esito favorevole in ordine alla prognosi di sussistenza del requisito di cui alla normativa federale, ovverosia la carenza di debiti di lavoro alla data del 31 marzo 2005”; d. quanto al ripianamento della carenza patrimoniale e al superamento della condizione prevista dall’art. 2482ter c.c., il Ricorrente illustra come i “versamenti di somme infruttifere, in aumento del capitale sociale”, effettuati da soci in data 8 luglio 2005 per un totale di € 100.000, abbiano determinato “un pieno ripianamento della carenza patrimoniale e, per l’effetto, la ricostituzione del capitale sociale al di sopra dei limiti di cui all’art.2463, n. 4., c.c., con consequenziale inapplicabilità dell’art. 2482ter c.c.”. 4. Con “Memoria di costituzione e risposta” datata 20 luglio 2005 (la “Memoria di Costituzione”) la FIGC si è costituita nel presente procedimento arbitrale, accettando la competenza del Collegio arbitrale nella composizione di cui al Regolamento particolare e chiedendo “all’adito collegio arbitrale, disattesa ogni contraria eccezione, [di] respingere le domande proposte dalla società GELA J.T. s.r.l. perché infondate in fatto ed in diritto”. 5. A sostegno della propria difesa la FIGC fa rilevare nella Memoria di Costituzione, con argomentazioni ritenute assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dal Ricorrente, come lo stesso Ricorrente avrebbe ammesso nei propri scritti difensivi che alla scadenza del termine perentorio di cui al CU n. 189/A esso non aveva adempiuto i propri debiti verso l’Erario. A tal riguardo la Resistente allega che la mera sospensione del debito ottenuta dal Gela non può ritenersi equivalente ad un pagamento effettuato o ad un accordo transattivo perfezionato ed efficace; né, a parere della FIGC, sarebbe “ammissibile … un’efficacia ‘ora per allora’ … della rateizzazione prodotta, scaduti tutti i termini, solo col ricorso, tanto da recare la data del 18 luglio 2005”, poiché ciò consentirebbe la possibilità – che la FIGC esclude – di sanare “la situazione debitoria di una società praticamente in qualunque momento”. 6. Il 20 luglio 2005 si è costituito il Collegio arbitrale, il quale ha fissato l’udienza per il giorno 25 luglio 2005. 7. Il 25 luglio 2005, presso la sede dell’arbitrato, si è svolta l’udienza, nel corso della quale il Ricorrente ha ribadito l’esistenza di un provvedimento amministrativo di sospensione del debito emanato entro il termine del 30 giugno 2005 e il successivo avvenuto perfezionamento, in data 18 luglio 2005, dell’accordo di transazione con l’Erario, avente efficacia retroattiva alla data di presentazione dell’istanza avvenuta il 29 giugno 2005. Inoltre, ha illustrato la regolarizzazione della posizione nei confronti dell’E.N.P.A.L.S., confermata anche da dichiarazione dell’Ente in data 18 luglio 2005; nonché, il perfezionamento, entro il 12 luglio 2005, di tutti gli altri adempimenti nei confronti dei tesserati e la regolarizzazione della situazione economica e societaria. La FIGC, da parte sua, ha insistito nell’eccepire le inadempienze ravvisate dalla Co.Vi.So.C. e dalla Co.A.Vi.So.C., ha illustrato la piena imputabilità alla società del grave ritardo nel conseguimento delle liberatorie dei giocatori; ha allegato la gravità dell’esposizione debitoria nei confronti dell’E.N.P.A.L.S. e dell’Erario, denunciando la tardività degli atti solutori e transattivi prodotti dalla Ricorrente rispetto ai termini fissati nella normativa federale. In esito all’udienza entrambe le parti hanno consentito alla proroga per il deposito del lodo nel testo integrale entro 60 (sessanta) giorni dal deposito del dispositivo, si sono dichiarate soddisfatte dello svolgimento del procedimento arbitrale e hanno dato atto della piena osservanza del principio del contraddittorio. 8. In data 26 luglio 2005, il Collegio arbitrale ha rigettato la domanda arbitrale del Ricorrente sulla base delle seguenti MOTIVAZIONI (anticipate alle parti in forma sintetica, ai sensi dell’art. 14. 1 del Regolamento particolare) A. Sulle domande del Ricorrente. 1. Osserva il Collegio che dalla documentazione in atti risulta che il Gela non ha provato l’adempimento dei requisiti previsti dalla normativa federale (ed in particolare dal CU n. 189/A) per l’ammissione ai campionati nazionali professionistici di calcio per la stagione 2005-2006, il cui difetto è alla base del provvedimento del Consiglio Federale della FIGC, con il quale la domanda di iscrizione del Ricorrente è stata rigettata (punto 3 della narrativa che precede). 2. Se infatti al Gela era stato addebitato, tra l’altro, il mancato pagamento, entro il 30 giugno 2005, dei debiti scaduti il 31 marzo 2005 nei confronti dell’Erario relativi al c.d. “comparto sportivo”, deve rilevarsi come le stesse esposizioni del Ricorrente costituiscano conferma dell’inadempimento di tale condizione. Ed invero, il Collegio osserva che il Gela non ha documentato la regolarizzazione della posizione nei confronti dell’Erario nei termini stabiliti dalle norme federali. Infatti, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 giugno 2005, emesso ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. n. 602/1973, ha concesso soltanto la sospensione della riscossione dei crediti tributari. Esso, per quanto senza dubbio indichi l’apertura di un procedimento amministrativo presumibilmente destinato ad un esito favorevole alla società istante ove si realizzino le condizioni di legge e la società ponga in essere gli adempimento dovuti, ad avviso del Collegio, tuttavia, non è sufficiente a soddisfare il rigoroso requisito previsto dalla normativa federale, il quale, salvi i casi di res litigiosa, presuppone il tempestivo adempimento dei debiti nei confronti dell’Erario o l’avvenuto perfezionamento di atti di dilazione del pagamento idonei a modificare la scadenza originaria del debito. Ritiene, pertanto, il Collegio che, nonostante le seria iniziativa assunta dal Ricorrente, alla data del 30 giugno 2005 il debito nei confronti dell’Erario esistente al 31 marzo 2005 e relativo al comparto sportivo doveva ritenersi scaduto, non potendosi riconoscere al provvedimento di sospensione della procedura esecutiva di riscossione coattiva del credito alcuna efficacia ai fini dell’eventuale rinnovazione della scadenza originaria del debito. Il Collegio, invero, prende atto che l’Agenzie delle Entrate ha successivamente, il 18 luglio 2005, emanato il provvedimento di dilazione. Allo stesso tempo, peraltro, il Collegio sottolinea che soltanto in tale data le istanze di rateizzazione presentate dalla Ricorrente in data 29 giugno 2005 sono state accolte, a nulla valendo, ai fini della soddisfazione dei requisiti stabiliti dalle norme federali, la decorrenza ex tunc del beneficio. Il provvedimento di dilazione risulta, dunque, concesso successivamente anche al termine di ricorso del 12 luglio 2005, entro il quale la Co.A.Vi.So.C. ha ritenuto eccezionalmente ammissibile, in relazione a peculiari circostanze del caso concreto, il perfezionamento di adempimenti in essere alla data del 30 giugno 2005; a tale ultima conclusione dell’organo tecnico federale, il Collegio arbitrale ritiene di non poter sovrapporre una propria autonoma valutazione che determinerebbe un’inammissibile riscrittura eteronoma delle regole federali. D’altra parte, è opinione del Collegio che il ritardo con cui è stato emesso il provvedimento di dilazione sia comunque imputabile alla società istante, alla quale incombeva l’onere di promuovere per tempo l’adozione dei provvedimenti agevolativi da parte della pubblica amministrazione, idonei a modificare la scadenza originaria del debito. 3. Quanto poi al superamento della situazione di cui all’art. 2482 ter c.c., il Collegio osserva che il Ricorrente non ha documentato di aver deliberato l’azzeramento del capitale, il ripianamento delle perdite e la ricostituzione del capitale stesso almeno fino al minimo legale, ai sensi dell’art. 2482 ter c.c., avendo i versamenti effettuati dai soci semplicemente ripianato la carenza patrimoniale rilevata dagli uffici tecnici della F.I.G.C. 4. Difettano dunque alcune delle condizioni stabilite dal CU n. 189/A per l’iscrizione ai campionati nella stagione 2005-2006. A tale riguardo comunque il Collegio sottolinea che l’assenza di anche uno solo dei requisiti previsti dalla normativa federale determina il legittimo diniego dell’iscrizione al campionato di competenza. Le domande spiegate in arbitrato dal Ricorrente devono dunque essere respinte. Tale pronuncia è assorbente di tutte le altre questioni di rito, istruttorie e di merito. B. Sulle spese. 5. Gli onorari e le spese di arbitrato devono seguire la soccombenza, mentre sussistono giusti motivi per compensare tra le parti gli onorari e le spese di difesa. I diritti amministrativi versati dalle parti devono essere incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, di rito e di merito: • rigetta l’istanza arbitrale della società GELA J.T. Srl; • pone a carico della società GELA J.T. Srl gli onorari e le spese di arbitrato, come liquidati in separata ordinanza, e compensa tra le parti gli onorari e le spese di difesa; • dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in conferenza personale degli arbitri il 26 luglio 2005. F.to On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani F.to Avv. Guido Cecinelli F.to Prof. Marcello Foschini F.to Prof. Avv. Luigi Fumagalli F.to Prof. Avv. Giulio Napolitano
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