CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 26/07/2005 TRA Torino Calcio S.p.A contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e contro Treviso F.B.C. 1993 S.r.l.,

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 26/07/2005 TRA Torino Calcio S.p.A contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e contro Treviso F.B.C. 1993 S.r.l., I L C O L L E G I O A R B I T R A L E composto da: On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale Avv. Guido Cecinelli Arbitro Prof. Marcello Foschini Arbitro Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro nominato ai sensi dell’art. 9.1 del Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club – Versione italiana e delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111 riunito in conferenza personale in data 26 luglio 2005, presso la sede dell’arbitrato, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O (testo integrale, avente ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati, comunicato alle parti, sulla base dell’accordo delle parti, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo, ai sensi dell’art. 14.1 del Regolamento particolare) nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0854 del 18 luglio 2005) promosso da: Torino Calcio S.p.A., con sede in Torino, Via del Carmine n. 29, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Attilio Romero, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Benessia, Prof. Pietro Adonnino, Prof. Vincenzo Cerulli Irelli, Stefano Gattamelata, e Federico Vecchio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Ludovisi n. 16, giusta delega in calce all’istanza di arbitrato datata 18 luglio 2005 - ricorrente - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via G. Allegri n. 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Franco Carraro, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Po n. 9, giusta delega allegata alla memoria di costituzione datata 20 luglio 2005 e contro Treviso F.B.C. 1993 S.r.l., con sede in Treviso, Via U. Foscolo n. 3, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, geom. Ettore Setten, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Stilo, Ezio Galea e Salvatore Raciti, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’Avv. Carlo Abbate, Via Fulcieri Paulucci De’ Calboli n. 1, Roma, giusta delega in calce alla memoria di costituzione datata 20 luglio 2005 - resistenti - basato sulla clausola compromissoria di cui all’art. 27 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, e specificamente sottoscritta, “per approvazione della competenza esclusiva della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport a decidere ogni controversia relativa ai provvedimenti del Consiglio Federale di non ammissione al Campionato di competenza”, nella domanda di iscrizione al campionato di Serie A (stagione 2005-2006); ed avente ad oggetto l’iscrizione del Torino Calcio S.p.A. al campionato di calcio professionistico di Serie A (stagione 2005-2006) FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO 1. Con “Istanza di arbitrato” datata 18 luglio 2005 (la “Domanda di Arbitrato”) il Torino Calcio S.p.A. (“Torino” o la “Ricorrente”) ha proposto istanza di arbitrato avverso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (“FIGC”) e il Treviso F.B.C. 1993 S.r.l. (“Treviso”; Treviso e FIGC, congiuntamente, le “Resistenti”), dando avvio al procedimento arbitrale contemplato dal Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club – Versione italiana e delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111 (il “Regolamento particolare”). 2. Più precisamente, con la Domanda di Arbitrato, corredata da una serie di documenti, la Ricorrente ha chiesto all’adito Collegio arbitrale di: “a) l’annullamento e/o la declaratoria di illegittimità e/o nullità del provvedimento del Consiglio Federale della F.I.G.C. in data 15 luglio 2005 con cui è stata disposta la non ammissione della società ricorrente al campionato professionistico di Serie A per la stagione sportiva 2005 – 2006, e di ogni altro provvedimento, presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compreso, per quanto occorrer possa, del C.U. della F.I.G.C. n. 189/A del 15 marzo 2005, nella parte in cui fissa termini perentori a carico delle società affiliate alla F.I.G.C. per gli adempimenti finalizzati all’ammissione ai campionati di competenza; b) ordinare alla F.I.G.C. di procedere alla iscrizione della società istante al suddetto campionato professionistico di Serie A per la stagione sportiva 2005 – 2006 e quindi pronunciare ogni qualsivoglia provvedimento utile agli effetti di quanto domandato e/o dare attuazione alla decisione camerale; c) in ogni caso, con condanna delle parti convenute al pagamento delle spese del procedimento arbitrale (ivi compresi i compensi degli arbitri e degli altri organi della Camera), e di quelle dell’assistenza legale oltrechè dei diritti amministrativi versati”. In via istruttoria, poi, la Ricorrente ha chiesto al Collegio Arbitrale di: “a) formulare, se del caso e qualora il Collegio ritenga di integrare in tal senso l’ambito della trattazione, richiesta di chiarimenti alla Corte Federale nelle forme meglio viste, in ordine alla natura e qualificazione dei termini apposti nella C.U. n. 189/A/2005 per il compimento degli atti ivi previsti; b) ordinare alla F.I.G.C. l’esibizione di tutti gli atti e documenti relativi al procedimento che ha portato all’adozione, da parte del Consiglio Federale, del provvedimento impugnato, nonché 15.7.05, nonché di tutti gli atti e documenti relativi ai procedimenti dinanzi alla Co.Vi.So.C. ed alla Co.A.Vi.So.C.”. 3. A sostegno di tali domande, con le quali, in sostanza, il Torino ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti di non ammissione al campionato e, “per quanto occorrer possa”, delle regole federali da essi presupposte, nonché la conseguente iscrizione al campionato di competenza per la stagione 2005-2006, la Ricorrente illustra: (i) di avere maturato sul campo il titolo sportivo per l’ammissione al campionato di calcio professionistico di Serie A e di avere tempestivamente richiesto l’iscrizione a tale campionato per la stagione 2005-2006, depositando la documentazione richiesta dal Comunicato Ufficiale della FIGC n. 189/A del 15 marzo 2005 recante gli “Adempimenti in ordine all’ammissione ai Campionati Professionistici 2005/2006” (il “CU n. 189/A”); (ii) che con decisione comunicata in data 8 luglio 2005 la Co.Vi.So.C. ha contestato al Torino la mancanza di alcuni dei requisiti utili ai fini dell’ammissione. In particolare la Co.Vi.So.C. ha riscontrato: • il “mancato deposito, entro il termine perentorio del 25 maggio 2005, ore 19:00, del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004, corredato dalla revisione dello stato patrimoniale”, • il “mancato pagamento, entro il termine perentorio del 30 giugno 2005, ore 19:00, dei debiti nei confronti dell’Erario, scaduti al 31 marzo 2005, derivanti dai rapporti di lavoro con tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo”, • il “mancato pagamento, entro il termine perentorio del 30 giugno 2005, ore 19:00, dei debiti nei confronti degli enti previdenziali, scaduti al 31 marzo 2005, derivanti dai rapporti di lavoro con tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo”, • il “mancato ripianamento della carenza patrimoniale per € 5.847.018,00”, e • il “mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2447 del codice civile come risultante dal bilancio di competenza al 31 marzo 2005”; (iii) di aver richiesto, in data 11 luglio 2005, al Consiglio Federale della FIGC di essere rimessa in termini per la predisposizione della documentazione specificata nel CU n. 189/A ai fini dell’ammissione al campionato, e di essere sentita al più presto per una più completa ed esauriente partecipazione al procedimento e per ulteriori spiegazioni e chiarimenti; (iv) che con ricorso datato 12 luglio 2005 il Torino ha impugnato la decisione della Co.Vi.So.C. e, così come previsto dalla parte IV del CU n. 189/A, ha presentato ricorso alla Co.A.Vi.So.C., chiedendo “in via preliminare: dato atto della pendenza dell’istanza … di riammissione nei termini per la presentazione della documentazione necessaria all’iscrizione al campionato di calcio di Serie A per la stagione 2005/06, sospendere il presente procedimento in attesa delle decisioni del Consiglio Federale”, e “nel merito: dichiarare che il Torino … è in possesso dei requisiti previsti per l’ammissione al Campionato professionistico di calcio di Serie A 2005/06” di cui al CU n. 189/A; (v) che in data 14 luglio 2005 la Co.A.Vi.So.C. si è pronunciata sul ricorso presentato dal Torino, rilevando, tra l’altro, che il Torino “non ha sanato il suo debito tributario né perfezionato alcun accordo di rateizzazione con la Pubblica Amministrazione” e che non era stato fornito “alcun elemento probatorio del risanamento della carenza patrimoniale … né che il Torino … sia oggi fuori dall’applicazione dell’art. 2447 del c.c.”. Pur dando atto che in data 13 luglio 2005 era pervenuta “comunicazione dell’E.N.P.A.L.S. da cui risulta l’avvenuta regolarizzazione in data 12 luglio 2005 della posizione contributiva del Torino”, la Co.A.Vi.So.C., ha pertanto espresso “parere sfavorevole” all’ammissione del Torino al campionato di competenza; (vi) che il Consiglio federale della FIGC, con decisione assunta in data 15 luglio 2005, ha preso atto delle decisioni della Co.Vi.So.C. e della Co.A.Vi.So.C., e ha deliberato “di respingere il ricorso della società TORINO CALCIO S.p.A. e, conseguentemente, di disporre la non ammissione della stessa al Campionato di Serie B (stagione sportiva 2005/2006)”; (vii) che, a parere della Ricorrente, gli atti e le decisioni impugnate – ossia il CU n. 189/A, nonché le deliberazioni degli organi della FIGC relative alla istanza di iscrizione del Torino al campionato 2005-20006 – sarebbero viziati sotto più profili, ossia per: a. “Violazione ed errata applicazione degli artt. 1, 3, 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 2447 c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 85, parte IV^, lett. c, N.O.I.F.; eccesso di potere per disparità di trattamento, eccesso, abuso e sviamento per difetto di istruttoria; eccesso di potere per carenza di istruttoria; eccesso di potere per contraddittorietà; eccesso di potere per difetto di motivazione”. La deliberazione del Consiglio Federale sarebbe viziata sia poiché basata su di un parere (della Co.A.Vi.So.C.) non reso noto al Torino, né allegato alla deliberazione, sia per l’erronea valutazione in ordine ai requisiti di ammissione al campionato di Serie A per la stagione 2005/2006. Ed invero: α. quanto al mancato deposito entro il termine perentorio del 25 maggio 2005 del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004, la Ricorrente illustra come a suo avviso il CU n. 189/A sia in contrasto con la disciplina codicistica e con le stesse regole federali ritenute sovraordinate (ossia le Norme Organizzative Interne della FIGC: le “NOIF”), in quanto indebitamente, irrazionalmente ed illegittimamente limitativo dell’ambito di discrezionalità nella scelta della data in cui approvare il bilancio di esercizio di cui le società sportive godono in base alla disciplina codicistica cui sono soggette; β. quanto al mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2447 c.c., la Ricorrente illustra come il rilevo sia smentito dalle risultanze del bilancio al 31 marzo 2005, poiché le perdite, ridotte delle riserve esistenti nel patrimonio sociale, intaccherebbero il capitale nella misura superiore ad un terzo, ma non comporterebbero la sua riduzione al di sotto del minimo legale; γ. quanto al mancato pagamento dei debiti scaduti nei confronti dell’Erario, la Ricorrente richiama l’avvenuta presentazione di un’istanza per il loro pagamento dilazionato ed in più rate ed illustra come tale istanza fosse stata accettata dall’Agenzia delle Entrate, e come l’accordo così raggiunto con l’Erario non avesse potuto essere attuato solo perché la polizza fideiussoria presentata a garanzia delle obbligazioni di pagamento si era rilevata essere il frutto di una truffa in danno del Torino. Allo stesso tempo, peraltro, la Ricorrente conferma di aver raggiunto un nuovo accordo con l’Erario, tanto che questo, con nota dell’11 luglio 2005, avrebbe manifestato la propria disponibilità a concedere la rateizzazione, con la conseguenza che la posizione debitoria risulterebbe definita; δ. quanto al mancato superamento della carenza patrimoniale, la Ricorrente illustra come essa sia stata riportata a “condizioni di sufficiente equilibrio” per effetto di una serie di operazioni di rafforzamento; b. “Violazione ed errata applicazione degli artt. 1, 3, 97 Cost.; difetto di motivazione e di istruttoria; violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 241/1990; violazione dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa; violazione dell’art. 24 Cost.; violazione del diritto alla difesa”. A parere del Torino il provvedimento del Consiglio Federale della FIGC sarebbe affetto da un vizio di motivazione, avendo trascurato di esporre le considerazioni svolte dalla Co.A.Vi.So.C., sul quale è basato, anche in riferimento alle osservazioni svolte dal Torino nel ricorso all’organo federale, laddove l’obbligo di motivazione assolve alla necessità di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa; c. “Violazione ed errata applicazione – sotto altro profilo – degli artt. 1, 3, 97 Cost.; eccesso e sviamento di potere per difetto di motivazione; travisamento dei fatti e delle norme sui procedimenti di ammissione ai campionati professionistici; errata e falsa applicazione del C.U. n. 189/A del 15 marzo 2005; violazione dei principi generali in materia dei termini procedimentali”. A parere della Ricorrente la decisione assunta dalla FIGC sarebbe illegittima in quanto fondata sull’asserita inosservanza da parte del Torino di termini erroneamente considerati come perentori. Secondo la Ricorrente nel procedimento di verifica dei requisiti di ammissione ai campionati rileverebbe solo che le società riescano ad attestare il possesso di tutti i requisiti entro un periodo che, complessivamente considerato, non impedisca la formazione dei calendari ed il corretto inizio dei campionati, con la conseguenza che dovrebbe ritenersi possibile la dimostrazione dei requisiti richiesti sino alla pronuncia del Collegio investito ai sensi del Regolamento particolare; d. “Violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10,11, 13 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per violazione del principio di affidamento”. Sostiene la Ricorrente che lo svolgimento dell’attività istruttoria e l’adozione di provvedimenti successivamente alla deliberazione della Co.Vi.So.C., in quanto avvenuta senza la comunicazione di informazioni e atti e la partecipazione del Torino, avrebbe violato il diritto del soggetto destinatario dell’atto finale di poter partecipare al procedimento amministrativo; e tale violazione del principio del giusto procedimento avrebbe impedito alla Ricorrente di chiarire aspetti oggetto di errata valutazione. 4. Con “Memoria di costituzione e risposta” datata 20 luglio 2005 la FIGC si è costituita nel presente procedimento arbitrale, accettando la competenza del Collegio arbitrale nella composizione di cui al Regolamento particolare e chiedendo “all’adito collegio arbitrale, disattesa ogni contraria deduzione, istanza o eccezione, [di] respingere le domande proposte dalla società perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. 5. A sostegno della propria difesa la FIGC, in primo luogo, contesta le deduzioni della Ricorrente in merito alla pretesa illegittimità della deliberazione del Consiglio Federale per mancata conoscenza del parere emesso dalla Co.A.Vi.So.C., e sia perché il Torino mai avrebbe formulato richiesta di accesso ai competenti uffici per ottenerne copia, sia la mancata allegazione dell’atto richiamato non costituisce motivo di annullamento della deliberazione federale. Nel merito, poi, la FIGC illustra come a suo avviso la Ricorrente non abbia dimostrato il possesso dei requisiti stabiliti per l’ammissione ai campionati nemmeno al di là dei termini stabiliti dalle regole federali: la relazione della società di revisione in ordine allo stato patrimoniale del Torino non contiene un giudizio positivo senza riserve, come invece richiesto dal CU n. 189/A; i debiti scaduti verso l’Erario non sono stati pagati, né si è dimostrata la verifica della condizione stabilita dall’Agenzia delle Entrate per l’operatività del beneficio della rateizzazione dei debiti; la previsione di un termine breve per l’approvazione del bilancio è perfettamente legittima. 6. Con “Memoria di costituzione e risposta” datata 20 luglio 2005 il Treviso si è costituito nel presente procedimento arbitrale, chiedendo al Collegio Arbitrale: “In via preliminare: dichiararsi l’inammissibilità del proposto arbitrato per tutti i motivi di cui ai punti n. 1 e 2 della presente comparsa; nel merito: contrariis reiectis, respingersi le domande tutte proposte dalla società Torino Calcio s.p.a. perché infondate in fatto e in diritto e per l’effetto confermarsi il provvedimento del Consiglio Federale della FIGC del 15.07.2005 con il quale è stata deliberata la non ammissione della società ricorrente al campionato di competenza”. 7. A sostegno di tali richieste il Treviso in primo luogo allega una pretesa “inammissibilità e/o improcedibilità dell’istanza di arbitrato presentata dalla società Torino Calcio s.p.a. per violazione del regolamento di arbitrato”, poiché essa era stata comunicata al Treviso priva della documentazione probatoria indicata come allegata, in violazione di un preciso obbligo regolamentare; in secondo luogo illustra la ritenuta “inammissibilità della chiamata in causa della società Treviso FBC 1993 s.r.l. con conseguente inammissibilità dell’instaurato procedimento”, poiché l’intervento del terzo non potrebbe, secondo il Regolamento particolare, essere provocato con la comunicazione dell’istanza di arbitrato; nel merito, poi, il Treviso illustra la “infondatezza delle argomentazioni della parte ricorrente riguardanti il presunto eccesso di potere della delibera del Consiglio Federale di cui al C.U. n. 189/A/2005 e violazione e falsa applicazione dell’art. 85, parte IV, lett. c, delle NOIF”, la “infondatezza della tesi della ricorrente della non perentorietà dei termini di cui al C.U. n. 189/A/2005”, esponendo le proprie osservazioni “in tema di mancato deposito del bilancio di esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2004”, “in tema di mancato deposito della relazione della società di revisione al bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2004” e “in tema di mancato ripianamento della carenza patrimoniale”. 8. Il 20 luglio 2005 si è costituito il Collegio arbitrale, fissando l’udienza per il giorno 24 luglio 2005. 9. Il 24 luglio 2005, presso la sede dell’arbitrato, si è svolta l’udienza, nel corso della quale le parti hanno illustrato le proprie posizioni e replicato alle osservazioni avversarie, insistendo per l’accoglimento delle domande proposte al Collegio Arbitrale. In particolare, la Ricorrente ha illustrato l’integrale soddisfazione, intervenuta medio tempore, dei requisiti previsti dalla normativa federale, e si è soffermata, specificamente , sullo stato della posizione debitoria nei confronti dell’Erario, ricostruendo le ipotesi di rateazione assistita di idonea garanzia e lo specifico iter procedurale seguito nel caso concreto. In conseguenza di ciò, allo stato, la Ricorrente ritiene di non poter essere considerata morosa nei confronti dell’Erario, essendo tuttora pendente il termine, in scadenza il 10 agosto 2005, accordato dalla stessa amministrazione per un primo adempimento. Per tale ragione, anche ai fini del buon esito dell’accordo transattivo con l’Erario, la Ricorrente ha chiesto la concessione di un termine anche breve di dilazione ai fini dell’avvio della procedura di adempimento graduale degli obblighi fiscali. La Ricorrente, inoltre, ha illustrato la tesi della non perentorietà dei termini stabiliti dalla normativa federale in tema di ammissione ai campionati, sostenendone invece il carattere ordinatorio, corrispondente a mere esigenze organizzative della FIGC; ne deriverebbe che la violazione dei termini possa dare luogo anche a misure sanzionatorie, ma comunque non tali da pregiudicare il diritto alla iscrizione al campionato. Dal proprio lato, il Treviso ha, in via preliminare, eccepito l’inammissibilità e l’irritualità della notifica inviatagli dalla Ricorrente. Nel merito, ha insistito sulla perentorietà del termine e sull’esigenza di pieno rispetto dei requisiti anche contabili previsti dalla normativa federale; quindi, ha ricostruito la posizione debitoria della Ricorrente, denunciandone la grave esposizione nei confronti dell’Erario. La FIGC, infine, ha illustrato i dati emersi nel corso dell’attività di accertamento dei requisiti per l’iscrizione ai campionati e contestato la tesi della parziale soddisfazione degli stessi, avendo la Co.A.Vi.So.C. preso atto del superamento di soltanto uno dei cinque addebiti iniziali. Inoltre, la FIGC ha evidenziato i vizi della documentazione contabile, illustrato la grave posizione economico-finanziaria della Ricorrente e ribadito il profilo sportivo delle verifiche sui dati tributari. In merito alla questione dei termini, la FIGC ha evidenziato come, anche accedendo alla più lata interpretazione adottata dalla Co.A.Vi.So.C., la Ricorrente non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione nemmeno entro il termine di ricorso alla Co.A.Vi.So.C. stessa. In esito all’udienza le parti hanno consentito alla proroga per il deposito del lodo nel testo integrale entro 60 giorni dal deposito del dispositivo, si sono dichiarate soddisfatte dello svolgimento del procedimento arbitrale e hanno dato atto della piena osservanza del principio del contraddittorio. 10. In data 26 luglio 2005, il Collegio arbitrale ha rigettato la domanda arbitrale della Ricorrente sulla base delle seguenti MOTIVAZIONI (anticipate alle parti in forma sintetica, ai sensi dell’art. 14.1 del Regolamento particolare) A. Sulle domande della Ricorrente. 1. A parere del Collegio dalla documentazione in atti risulta che il Torino non ha provato l’adempimento dei requisiti previsti dalla normativa federale (ed in particolare dal CU n. 189/A) per l’ammissione ai campionati nazionali professionistici di calcio per la stagione 2005-2006, il cui difetto è alla base del provvedimento del Consiglio Federale della FIGC, con il quale la domanda di iscrizione del Ricorrente è stata rigettata (punto 3 della narrativa che precede). 2. Il Collegio osserva, in primo luogo, che non è soddisfatta la condizione stabilita del CU n. 189/A, parte I, sezione B, punto 1, del deposito, entro il termine perentorio del 25 maggio 2005 ore 19.00, del bilancio chiuso al 30 giugno 2005, ovvero al 31 dicembre 2004 per le società il cui esercizio coincide con l’anno solare, approvato e, per le società di Serie A, quale la Ricorrente, corredato dalla certificazione della società di revisione. A prescindere della questione del rispetto del termine, oltre che della legittimità dello stesso, il Collegio rileva infatti che il bilancio chiuso dal Torino al 31 dicembre 2004, approvato dall’assemblea dei soci in data 11 luglio 2005, non è accompagnato dalla certificazione richiesta dalla normativa federale. La relazione predisposta dalla PriceWaterhouseCoopers “sulla conformità dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2004 ai criteri di redazione raccomandati dalla F.I.G.C.”, riversata in atti, contiene infatti l’espressione della “oggettiva incertezza che la società sia in grado di continuare la propria attività come azienda in funzionamento”. La stessa società di revisione, nella successiva lettera, in data 11 luglio 2005, formata in seguito a “comunicazioni intervenute nel corso dell’assemblea dei soci” svoltasi in pari data, poi, si è limitata ad esprimere la disponibilità all’emissione di una relazione senza riserve solo in caso di soddisfazione di precise condizioni (“provvederemo ad emettere una relazione senza riserve ed eccezioni non appena avremo preso atto del ricevimento di idonea garanzia fideiussoria da parte dell’Agenzia delle Entrate e idonea documentazione comprovante il supporto finanziario e di capitale promesso dall’azionista di controllo”). Il Collegio Arbitrale rileva che tale nuova relazione non è stata emessa, impedendo la soddisfazione del requisito di ammissione ai campionati stabilito dal CU n. 189/A. 3. In secondo luogo, poi, al Collegio Arbitrale non appare soddisfatta nemmeno la condizione stabilita nel CU n. 189/A, parte I, sezione B, punto 7, ossia di adempiere l’obbligo di documentare, entro il termine perentorio del 30 giugno 2005 ore 19.00, l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti al 31 marzo 2005 nei confronti dell’Erario, o, in alternativa la pendenza di una lite non temeraria innanzi al competente organo. E’ ben vero che il Torino ha presentato istanza di rateazione del debito fiscale (dapprima, in data 16 maggio 2005, ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 138/2002 e quindi, il 26 maggio 2005, ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 602/1973), ma è altrettanto vero che tale istanza non è stata accolta. Ed invero la comunicazione dell’Ufficio di Torino 1 dell’Agenzia delle Entrate in data 11 luglio 2005 (prot. n. 2005/70464), riversata in atti, non reca accoglimento della domanda presentata dal Torino, ma, preso atto di una serie di impegni assunti dalla Ricorrente, tra cui la presentazione entro il 10 agosto 2005 di idonea fideiussione a copertura dell’intero debito fiscale (oltre 37 milioni di Euro), si limita a rilevare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 19 del DPR 602/73 e a comunicare che “lo scrivente ufficio provvederà a concedere la rateazione di quanto interamente dovuto all’Agenzia delle Entrate ... contestualmente alla produzione di idonea garanzia fideiussoria”. In altre parole, la concessione del beneficio è rinviato al momento dell’adempimento da parte del Torino degli obblighi da esso assunti, ma che non risultano ancora soddisfatti. Ad avviso del Collegio il rilievo dell’assenza di un accordo con l’Agenzia delle Entrate non può essere superata dalla circostanza, allegata dal Torino, che una dilazione con ripartizione in più rate del pagamento fosse già stata concessa dall’Agenzia delle Entrate, poiché tale beneficio è venuto meno in seguito all’accertamento della falsità della polizza fideiussoria presentata dal Torino. Né rileva la estraneità del Torino a tale falsificazione, poiché comunque la presentazione di idonea garanzia è condizione prevista dall’art. 19 del DPR n. 602/1973, la cui mancata soddisfazione preclude l’accesso al beneficio, a prescindere dalla colpa dell’istante. 4. Difettano pertanto almeno due delle condizioni stabilite dal CU n. 189/A per l’iscrizione ai campionati nella stagione 2005-2006. A tale riguardo comunque il Collegio sottolinea che l’assenza di anche uno solo dei requisiti previsti dalla normativa federale determina il legittimo diniego dell’iscrizione al campionato di competenza. Tale rilievo è assorbente di tutte le altre questioni di rito, istruttorie e di merito proposte in arbitrato, inclusa quella relativa alla eventuale soddisfazione medio tempore intervenuta degli altri requisiti (il superamento della condizione prevista dall’art. 2447 c.c. ed il ripianamento della “carenza patrimoniale”) la cui mancanza era stata rilevata dagli organi tecnici federali. 5. Alla luce delle considerazioni esposte, e dei motivi illustrati in relazione al mancato soddisfacimento delle condizioni stabilite dal CU n. 189/A, non occorre risolvere la questione relativa alla legittimità (in relazione alle norme civilistiche sulla redazione dei bilanci) ed alla perentorietà dei termini entro i quali, secondo lo stesso CU n. 189/A, devono essere posti in essere gli adempimenti richiesti per l’ammissione ai campionati professionistici 2005/2006. Rileva infatti il Collegio che l’integrazione delle condizioni mancanti alla date stabilite dal CU non è avvenuta né nel termine entro il quale la Co.A.Vi.So.C. la ha eccezionalmente ammessa, né successivamente, nel corso del procedimento di fronte a questa Camera. Allo stesso tempo il Collegio rileva che non rientra nei suoi poteri concedere ulteriori proroghe, non previste dalle regole che il Collegio è chiamato ad applicare, ed un termine anche breve di dilazione, ai fini dell’avvio della procedura di adempimento graduale degli obblighi fiscali e del perfezionamento dell’accordo transattivo con l’amministrazione, poiché l’accoglimento di tale richiesta determinerebbe un’inammissibile riscrittura eteronoma delle regole federali. Inoltre, ed in ogni caso, il Collegio rileva che la normativa federale non è stata tempestivamente impugnata e deve pertanto ritenersi pienamente valida ed efficace. 6. La Ricorrente censura poi l’attività degli organi della FIGC, e la deliberazione del Consiglio Federale in cui essa è culminata, anche sotto il profilo della insufficienza della motivazione e della violazione dei principi di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa, del giusto procedimento e del diritto del soggetto interessato a partecipare al procedimento amministrativo che lo riguarda. 7. Il Collegio non condivide tali censure e ritiene che la legittimità delle decisioni impugnate non possa essere revocata in dubbio sotto i profili indicati. In primo luogo, il Collegio rileva che anche ad ammettere la natura amministrativa dell’attività federale di accertamento dei requisiti per l’iscrizione ai campionati, risultano pienamente osservate le garanzie previste dalla legge n. 241/1990, essendovi un procedimento contenzioso di secondo grado innanzi alla Co.A.Vi.So.C., ispirato al principio partecipativo, e che l’obbligo di motivazione possa ritenersi assolto, anche per relationem alla motivazione e all’istruttoria svolta dall’organo tecnico di primo grado. Ed invero, nonostante lo stringato tenore delle delibere degli organi federali impugnate dalla Ricorrente, la ratio che le sostiene ben può essere identificata, tanto da venire (come è stata) discussa nelle tesi svolte dalla Ricorrente nella Domanda di Arbitrato. In secondo luogo, il Collegio rileva che lo svolgimento stesso del presente procedimento arbitrale consente un diretto esame della sussistenza dei requisiti circa la ammissione di un soggetto ad un campionato di calcio professionistico e non è limitato al controllo (della legittimità e quindi anche) della congruità della motivazione del provvedimento federale che la abbia negata. Il Regolamento particolare, infatti, conferisce all’organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, consentendo un esame di tutte le tesi sottoposte dalla parte istante e una piena partecipazione del soggetto interessato al procedimento che lo riguarda, ad integrazione e cura di eventuali violazioni dei diritti della difesa, nonché dei principi di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa e del giusto procedimento, che possano essersi verificati nella fase endofederale. E dunque “in linea di principio, le eventuali lacune procedurali o formali nell’iter di adozione dei provvedimenti federali non bastano di per sé a legittimare pretese infondate nel merito, a meno che i vizi procedurali o formali non siano stati tali da effettivamente danneggiare il soggetto reclamante o comunque alterare l’esito sostanziale del procedimento federale; di converso, la stessa giurisprudenza insegna che anche un procedimento formalmente impeccabile non è sufficiente a salvare un comportamento o un provvedimento federale illecito nel merito” (lodo 5 novembre 2002, nel caso Hockey Club Gherdeina c. Federazione Italiana Sport Ghiaccio (FISG)). In altre parole, anche laddove si rilevasse, in esito al procedimento arbitrale svolto nel sistema della Camera, nel rispetto del principio del contraddittorio, come confermato dalle parti all’udienza, che il Consiglio Federale abbia omesso di motivare un provvedimento (doveroso e) conforme alle norme, ovvero di ascoltare il soggetto interessato o di esaminare tutti i documenti sottoposti alla sua attenzione, non si potrebbe, per ciò solo, dopo aver annullato il provvedimento federale, disporre l’iscrizione al campionato in questione di un ricorrente che oggettivamente non soddisfi le condizioni richieste. E dunque, la conclusione che la Ricorrente non presenta i requisiti posti per essere iscritta al Campionato di Serie A per la stagione 2005-2006 esclude di per sé l’accoglimento del ricorso sotto i profili indicati 8. In conclusione, dunque, le domande spiegate in arbitrato dalla Ricorrente devono essere respinte. Resta pertanto assorbita, assieme a tutte le altre questioni di rito, istruttorie e di merito, anche la questione della legittimazione passiva del Treviso, evocato in arbitrato dal Torino. B. Sulle spese. Gli onorari e le spese di arbitrato devono seguire la soccombenza, mentre sussistono giusti motivi per compensare tra le parti gli onorari e le spese di difesa. I diritti amministrativi versati dalle parti devono essere incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, di rito e di merito: • rigetta l’istanza arbitrale della società Torino Calcio S.p.A.; • pone integralmente a carico della società Torino Calcio S.p.A. gli onorari e le spese di arbitrato, come liquidati in separata ordinanza, e compensa integralmente tra le parti gli onorari e le spese di difesa; • dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in conferenza personale degli arbitri il 26 luglio 2005. F.to On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani F.to Avv. Guido Cecinelli F.to Prof. Marcello Foschini F.to Prof. Avv. Luigi Fumagalli Prof. Avv. Giulio Napolitano
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