CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 26/07/2005 TRA Torino Calcio S.p.A contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e contro Treviso F.B.C. 1993 S.r.l.,
	
                CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 26/07/2005 TRA Torino Calcio S.p.A contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e contro Treviso F.B.C. 1993 S.r.l.,
I L   C O L L E G I O   A R B I T R A L E
composto da:
On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani	Presidente del Collegio Arbitrale
Avv. Guido Cecinelli	Arbitro Prof. Marcello Foschini	Arbitro Prof. Avv. Luigi Fumagalli	Arbitro Prof. Avv. Giulio Napolitano	Arbitro
nominato ai sensi dell’art. 9.1  del Regolamento particolare di  arbitrato per la risoluzione delle  controversie  relative  all’applicazione  del  Manuale  per  l’ottenimento  della  Licenza UEFA da parte dei Club – Versione  italiana e delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111
riunito in conferenza personale in data 26 luglio 2005, presso la sede dell’arbitrato, in
Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O
(testo integrale, avente ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati, comunicato alle parti, sulla base dell’accordo delle parti, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo, ai sensi dell’art. 14.1 del Regolamento particolare)
nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0854 del 18 luglio 2005) promosso da:
Torino Calcio S.p.A., con sede in Torino, Via del Carmine n. 29, in persona del suo Presidente  e  legale  rappresentante  pro  tempore,  dott.  Attilio  Romero,  rappresentata  e difesa dagli Avv.ti Angelo Benessia, Prof. Pietro Adonnino, Prof. Vincenzo Cerulli Irelli, Stefano Gattamelata, e Federico Vecchio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Ludovisi n. 16, giusta delega in calce all’istanza di arbitrato datata 18 luglio 2005
- ricorrente -
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via G. Allegri n. 14, in persona del   suo   Presidente   e   legale   rappresentante	pro   tempore,   dott.   Franco   Carraro, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Po n. 9, giusta delega allegata alla memoria di costituzione datata 20 luglio 2005
e contro
 
Treviso F.B.C. 1993 S.r.l., con sede in Treviso, Via U. Foscolo n. 3, in persona del suo Presidente e legale rappresentante  pro tempore, geom. Ettore Setten, rappresentata e difesa  dagli  Avv.ti  Francesco  Stilo,  Ezio  Galea  e  Salvatore  Raciti,  ed  elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’Avv. Carlo Abbate, Via Fulcieri Paulucci De’ Calboli n. 1, Roma, giusta delega in calce alla memoria di costituzione datata 20 luglio 2005
- resistenti - basato sulla clausola compromissoria di cui  all’art. 27 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, e specificamente sottoscritta, “per approvazione della competenza esclusiva  della  Camera  di  Conciliazione   e  Arbitrato  per  lo  Sport  a  decidere  ogni controversia  relativa  ai  provvedimenti  del  Consiglio  Federale  di  non  ammissione  al Campionato  di  competenza”,  nella  domanda  di  iscrizione  al  campionato  di  Serie  A
(stagione 2005-2006); ed
avente   ad   oggetto   l’iscrizione   del   Torino   Calcio   S.p.A.   al   campionato   di   calcio
professionistico di Serie A (stagione 2005-2006)
FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO
1.     Con “Istanza di arbitrato” datata 18 luglio 2005 (la “Domanda di Arbitrato”) il Torino Calcio  S.p.A.  (“Torino”  o  la  “Ricorrente”)  ha  proposto  istanza  di  arbitrato  avverso  la Federazione Italiana Giuoco Calcio (“FIGC”) e il Treviso F.B.C. 1993 S.r.l. (“Treviso”; Treviso e FIGC, congiuntamente, le “Resistenti”), dando avvio al procedimento arbitrale contemplato dal Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club – Versione italiana e delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111 (il “Regolamento particolare”).
2.	Più precisamente, con la Domanda di Arbitrato, corredata da una serie di documenti, la Ricorrente ha chiesto all’adito Collegio arbitrale di:
“a)	l’annullamento  e/o  la  declaratoria  di  illegittimità  e/o  nullità  del  provvedimento  del Consiglio Federale della F.I.G.C. in data 15 luglio 2005 con cui è stata disposta la non ammissione della società ricorrente al campionato professionistico  di Serie A per la stagione sportiva 2005 – 2006, e di ogni altro provvedimento, presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compreso, per quanto occorrer possa, del C.U. della F.I.G.C. n.
189/A del 15 marzo 2005, nella  parte in cui fissa termini perentori a carico delle società  affiliate  alla  F.I.G.C.  per  gli  adempimenti  finalizzati  all’ammissione  ai campionati di competenza;
b)	ordinare alla F.I.G.C. di procedere alla iscrizione della società istante al suddetto campionato professionistico di Serie A per la stagione sportiva 2005 – 2006 e quindi pronunciare ogni qualsivoglia provvedimento utile agli effetti di quanto domandato e/o dare attuazione alla decisione camerale;
c)	in  ogni  caso,  con  condanna  delle  parti  convenute  al  pagamento  delle  spese  del procedimento arbitrale (ivi compresi i compensi degli arbitri e degli altri organi della Camera), e di quelle dell’assistenza legale oltrechè dei diritti amministrativi versati”.
In via istruttoria, poi, la Ricorrente ha chiesto al Collegio Arbitrale di:
 “a)	formulare, se del caso e qualora il Collegio ritenga di integrare in tal senso l’ambito della trattazione, richiesta di chiarimenti alla Corte Federale nelle forme meglio viste, in ordine alla natura e qualificazione dei termini apposti nella C.U. n. 189/A/2005 per il compimento degli atti ivi previsti;
b)	ordinare alla F.I.G.C. l’esibizione di tutti gli atti e documenti relativi al procedimento che  ha  portato  all’adozione,  da  parte  del  Consiglio  Federale,  del  provvedimento impugnato, nonché 15.7.05, nonché di tutti gli atti e documenti relativi ai procedimenti dinanzi alla Co.Vi.So.C. ed alla Co.A.Vi.So.C.”.
3.	A  sostegno  di  tali  domande,	con  le  quali,  in  sostanza,  il  Torino  ha  chiesto l’annullamento dei provvedimenti di non ammissione al campionato e, “per quanto occorrer possa”, delle regole federali da essi presupposte, nonché la conseguente iscrizione al campionato di competenza per la stagione 2005-2006, la Ricorrente illustra:
(i)	di avere maturato sul campo il titolo sportivo per l’ammissione al campionato di calcio professionistico di Serie A e di avere tempestivamente richiesto l’iscrizione a tale campionato  per  la  stagione  2005-2006,  depositando  la  documentazione  richiesta  dal Comunicato Ufficiale della FIGC n. 189/A del 15 marzo 2005 recante gli “Adempimenti in ordine all’ammissione ai Campionati Professionistici 2005/2006” (il “CU n. 189/A”);
(ii)	che con decisione comunicata in data 8 luglio 2005 la Co.Vi.So.C. ha contestato al Torino la mancanza di alcuni dei requisiti  utili ai fini dell’ammissione.  In particolare la Co.Vi.So.C. ha riscontrato:
•       il “mancato deposito, entro il termine perentorio del 25 maggio 2005, ore 19:00, del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004, corredato dalla revisione dello stato patrimoniale”,
•       il  “mancato pagamento, entro il termine  perentorio  del 30 giugno 2005, ore
19:00, dei debiti nei confronti dell’Erario, scaduti al 31 marzo 2005, derivanti dai rapporti di lavoro con tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo”,
•       il  “mancato pagamento, entro il termine  perentorio  del 30 giugno 2005, ore
19:00, dei debiti nei confronti degli enti previdenziali, scaduti al 31 marzo 2005, derivanti dai rapporti di lavoro con tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo”,
•       il “mancato ripianamento della carenza patrimoniale per € 5.847.018,00”, e
•       il “mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2447 del codice civile come risultante dal bilancio di competenza al 31 marzo 2005”;
(iii)	di aver richiesto, in data 11 luglio 2005, al Consiglio Federale della FIGC di essere rimessa in termini per la predisposizione della documentazione specificata nel CU n.
189/A ai fini dell’ammissione al campionato, e di essere sentita al più presto per una più completa  ed  esauriente  partecipazione  al  procedimento  e  per  ulteriori  spiegazioni  e chiarimenti;
(iv)	che con ricorso datato 12 luglio 2005 il Torino ha impugnato la decisione della
Co.Vi.So.C. e, così come previsto dalla parte IV del CU n. 189/A, ha presentato ricorso alla
Co.A.Vi.So.C., chiedendo “in via preliminare: dato atto  della pendenza dell’istanza … di riammissione   nei   termini   per   la   presentazione   della	documentazione   necessaria all’iscrizione al campionato di calcio di Serie A per la stagione 2005/06, sospendere il presente procedimento in attesa delle decisioni del Consiglio Federale”, e “nel merito: dichiarare  che  il  Torino  …  è  in  possesso  dei  requisiti  previsti  per  l’ammissione  al Campionato professionistico di calcio di Serie A 2005/06” di cui al CU n. 189/A;
(v)	che  in  data  14  luglio  2005  la  Co.A.Vi.So.C.  si  è  pronunciata  sul  ricorso presentato dal Torino, rilevando, tra l’altro, che il Torino “non ha sanato il suo debito tributario né perfezionato alcun accordo di rateizzazione con la Pubblica Amministrazione” e che non era stato fornito “alcun elemento probatorio del risanamento della carenza patrimoniale … né che il Torino … sia oggi fuori dall’applicazione dell’art. 2447 del c.c.”. Pur dando atto che in data 13 luglio 2005 era pervenuta “comunicazione dell’E.N.P.A.L.S. da cui risulta l’avvenuta regolarizzazione in data 12 luglio 2005 della posizione contributiva del Torino”, la Co.A.Vi.So.C., ha pertanto espresso “parere sfavorevole” all’ammissione del Torino al campionato di competenza;
(vi)	che il Consiglio federale della FIGC, con decisione assunta in data 15 luglio
2005, ha preso atto delle decisioni della Co.Vi.So.C. e della Co.A.Vi.So.C., e ha deliberato
“di respingere il ricorso della società TORINO CALCIO S.p.A. e, conseguentemente, di disporre  la  non  ammissione  della  stessa  al  Campionato  di  Serie  B  (stagione  sportiva
2005/2006)”;
(vii)   che, a parere della Ricorrente, gli atti e le decisioni impugnate – ossia il CU n.
189/A, nonché le deliberazioni degli organi della FIGC relative alla istanza di iscrizione del
Torino al campionato 2005-20006 – sarebbero viziati sotto più profili, ossia per:
a.	“Violazione ed errata applicazione degli artt. 1, 3, 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 2447 c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 85, parte IV^, lett. c, N.O.I.F.; eccesso di potere per disparità di trattamento, eccesso, abuso e sviamento per difetto di istruttoria; eccesso di potere per carenza di istruttoria; eccesso di potere per contraddittorietà; eccesso di potere per difetto di motivazione”.  La deliberazione del Consiglio Federale sarebbe viziata sia poiché basata su di un parere (della Co.A.Vi.So.C.) non reso noto al Torino, né allegato alla  deliberazione,  sia	per  l’erronea  valutazione  in  ordine  ai  requisiti  di ammissione al campionato di Serie A per la stagione 2005/2006.  Ed invero:
α.	quanto al mancato deposito entro il termine perentorio del 25 maggio 2005 del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004, la Ricorrente illustra come a suo avviso il CU n. 189/A sia in contrasto con la disciplina codicistica e con le   stesse   regole   federali   ritenute   sovraordinate   (ossia   le   Norme Organizzative  Interne  della  FIGC:  le  “NOIF”),  in  quanto  indebitamente, irrazionalmente ed illegittimamente limitativo dell’ambito di discrezionalità nella scelta della data in cui approvare  il bilancio di esercizio di cui le società  sportive  godono  in  base  alla  disciplina  codicistica  cui  sono soggette;
β.	quanto al mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2447 c.c., la Ricorrente illustra come il rilevo sia smentito dalle risultanze del bilancio al  31  marzo  2005,  poiché  le  perdite,  ridotte  delle  riserve  esistenti  nel patrimonio sociale, intaccherebbero il capitale nella misura superiore ad un terzo, ma non comporterebbero la sua  riduzione al di sotto del minimo legale;
γ.	quanto al mancato pagamento dei debiti scaduti nei confronti dell’Erario, la Ricorrente  richiama  l’avvenuta  presentazione  di  un’istanza  per  il  loro pagamento dilazionato ed in  più rate ed illustra come tale istanza fosse stata accettata dall’Agenzia delle Entrate, e come l’accordo così raggiunto con  l’Erario  non  avesse  potuto  essere  attuato  solo  perché  la  polizza fideiussoria presentata a garanzia delle obbligazioni di pagamento si era rilevata essere il frutto di una truffa in danno del Torino.  Allo stesso tempo, peraltro, la Ricorrente conferma di  aver raggiunto un nuovo accordo con l’Erario, tanto che questo, con nota dell’11 luglio 2005, avrebbe manifestato la propria disponibilità  a concedere la rateizzazione, con la conseguenza che la posizione debitoria risulterebbe definita;
δ.	quanto al mancato superamento della carenza patrimoniale, la Ricorrente illustra come essa sia stata riportata a “condizioni di sufficiente equilibrio” per effetto di una serie di operazioni di rafforzamento;
b.     “Violazione ed errata applicazione degli artt. 1, 3, 97 Cost.; difetto di motivazione e  di  istruttoria;  violazione  e  falsa  applicazione  dell’art.  3,  l.  n.  241/1990; violazione  dei  principi  di  trasparenza   dell’azione  amministrativa;  violazione dell’art.  24  Cost.;  violazione  del  diritto  alla  difesa”.    A  parere  del  Torino  il provvedimento del Consiglio Federale della FIGC sarebbe affetto da un vizio di motivazione,  avendo  trascurato  di  esporre  le  considerazioni  svolte  dalla Co.A.Vi.So.C., sul quale è basato, anche in riferimento alle osservazioni svolte dal  Torino  nel  ricorso  all’organo  federale,  laddove  l’obbligo  di  motivazione assolve alla necessità di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa;
c.     “Violazione ed errata applicazione – sotto altro profilo – degli artt. 1, 3, 97 Cost.; eccesso e sviamento di potere per difetto di motivazione; travisamento dei fatti e delle norme sui procedimenti di ammissione ai campionati professionistici; errata e falsa applicazione del C.U. n. 189/A del 15 marzo 2005; violazione dei principi generali in materia dei  termini procedimentali”.  A parere della Ricorrente la decisione assunta dalla FIGC sarebbe illegittima in quanto fondata sull’asserita inosservanza  da  parte  del  Torino  di  termini  erroneamente  considerati  come perentori.  Secondo la Ricorrente nel procedimento di verifica dei requisiti di ammissione ai campionati rileverebbe solo che le società riescano ad attestare il possesso di tutti i requisiti entro un periodo che, complessivamente considerato, non impedisca la formazione dei calendari  ed il corretto inizio dei campionati, con  la  conseguenza  che  dovrebbe  ritenersi  possibile  la  dimostrazione  dei requisiti  richiesti  sino  alla  pronuncia  del  Collegio  investito  ai  sensi  del Regolamento particolare;
d.     “Violazione   del   principio   di   buon	andamento   e   imparzialità   dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10,11,
13 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per violazione del principio di affidamento”.  Sostiene la Ricorrente che lo svolgimento dell’attività istruttoria e l’adozione    di    provvedimenti    successivamente    alla    deliberazione    della Co.Vi.So.C., in quanto avvenuta senza la comunicazione di informazioni e atti e la partecipazione del Torino, avrebbe violato il diritto del soggetto destinatario dell’atto  finale  di  poter  partecipare  al  procedimento  amministrativo;  e  tale violazione del principio del giusto procedimento avrebbe impedito alla Ricorrente di chiarire aspetti oggetto di errata valutazione.
4.     Con “Memoria di costituzione e risposta” datata 20 luglio 2005 la FIGC si è costituita
nel presente procedimento arbitrale, accettando la competenza del Collegio arbitrale nella composizione di cui al Regolamento particolare e chiedendo “all’adito collegio arbitrale, disattesa  ogni  contraria  deduzione,  istanza  o  eccezione,  [di]  respingere  le  domande proposte  dalla  società  perché  infondate  in  fatto  ed  in  diritto.  Con  vittoria  di  spese, competenze ed onorari”.
5.	A sostegno della propria difesa la FIGC, in primo luogo, contesta le deduzioni della Ricorrente in merito alla pretesa illegittimità della deliberazione del Consiglio Federale per mancata conoscenza del parere emesso dalla  Co.A.Vi.So.C., e sia perché il Torino mai avrebbe formulato richiesta di accesso ai competenti uffici per ottenerne copia, sia la mancata  allegazione  dell’atto  richiamato  non  costituisce  motivo  di  annullamento  della deliberazione federale.  Nel merito, poi, la FIGC illustra come a suo avviso la Ricorrente non  abbia  dimostrato  il  possesso  dei  requisiti  stabiliti  per  l’ammissione  ai  campionati nemmeno al di là dei termini stabiliti dalle regole federali: la relazione della società di revisione in ordine allo stato patrimoniale del Torino non contiene un giudizio positivo senza riserve, come invece richiesto dal CU n. 189/A; i debiti scaduti verso l’Erario non sono stati pagati, né si è dimostrata la verifica della condizione stabilita dall’Agenzia delle Entrate per l’operatività del beneficio della rateizzazione dei debiti; la previsione di un termine breve per l’approvazione del bilancio è perfettamente legittima.
6.     Con “Memoria di costituzione e risposta” datata 20 luglio 2005 il Treviso si è costituito nel presente procedimento arbitrale, chiedendo al Collegio Arbitrale:
“In via preliminare: dichiararsi l’inammissibilità del proposto arbitrato per tutti i motivi di cui ai punti n. 1 e 2 della presente comparsa;
nel merito: contrariis reiectis, respingersi le domande tutte  proposte dalla società Torino Calcio s.p.a. perché infondate in fatto e in diritto e per l’effetto confermarsi il provvedimento del Consiglio Federale  della FIGC del 15.07.2005 con il  quale è stata deliberata la non ammissione della società ricorrente al campionato di competenza”.
7.	A sostegno di tali richieste il Treviso in primo luogo allega una pretesa “inammissibilità e/o improcedibilità dell’istanza di arbitrato presentata dalla società Torino Calcio s.p.a. per violazione del regolamento di arbitrato”, poiché essa era stata comunicata al Treviso priva della documentazione probatoria indicata come allegata, in violazione di un preciso obbligo regolamentare; in secondo luogo illustra la ritenuta “inammissibilità della chiamata in causa della  società  Treviso  FBC  1993  s.r.l.  con  conseguente  inammissibilità  dell’instaurato procedimento”,  poiché  l’intervento  del  terzo  non  potrebbe,  secondo  il  Regolamento particolare, essere provocato con la comunicazione dell’istanza di arbitrato; nel merito, poi, il Treviso illustra la “infondatezza delle argomentazioni della parte ricorrente riguardanti il presunto  eccesso  di  potere  della  delibera  del  Consiglio  Federale  di  cui  al  C.U.  n.
189/A/2005 e violazione e falsa  applicazione dell’art. 85, parte IV, lett. c, delle NOIF”, la
“infondatezza della tesi della ricorrente della non perentorietà dei termini di cui al C.U. n.
189/A/2005”, esponendo le proprie osservazioni “in tema di mancato deposito del bilancio di esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2004”, “in tema di mancato deposito della relazione della società di revisione al bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2004” e “in tema di mancato ripianamento della carenza patrimoniale”.
8.	Il 20 luglio 2005 si è costituito il Collegio arbitrale, fissando l’udienza per il giorno 24
luglio 2005.
9.	Il 24 luglio 2005, presso la sede dell’arbitrato, si è svolta l’udienza, nel corso della quale le parti hanno illustrato le proprie posizioni e replicato alle osservazioni avversarie,
insistendo per l’accoglimento delle domande proposte al Collegio Arbitrale.
In  particolare,  la  Ricorrente  ha  illustrato  l’integrale  soddisfazione,  intervenuta   medio tempore, dei requisiti previsti dalla normativa federale, e si è soffermata, specificamente , sullo  stato  della  posizione  debitoria  nei  confronti  dell’Erario,  ricostruendo  le  ipotesi  di rateazione assistita di idonea garanzia e lo specifico  iter procedurale seguito nel caso concreto.  In conseguenza di ciò, allo stato, la Ricorrente ritiene di non poter essere considerata  morosa  nei  confronti  dell’Erario,  essendo  tuttora  pendente  il  termine,  in scadenza  il  10  agosto  2005,  accordato  dalla  stessa  amministrazione  per  un  primo adempimento.  Per tale ragione, anche ai fini del buon esito dell’accordo transattivo con l’Erario, la Ricorrente ha chiesto la concessione di un termine anche breve di dilazione ai fini dell’avvio della procedura di adempimento graduale degli obblighi fiscali.  La Ricorrente, inoltre, ha illustrato la tesi della non perentorietà dei termini stabiliti dalla normativa federale in  tema  di  ammissione  ai  campionati,  sostenendone  invece  il  carattere  ordinatorio, corrispondente a mere esigenze organizzative della FIGC; ne deriverebbe che la violazione dei termini possa dare luogo anche a misure sanzionatorie, ma comunque non tali da pregiudicare il diritto alla iscrizione al campionato.
Dal proprio lato, il Treviso ha, in via preliminare, eccepito l’inammissibilità e l’irritualità della notifica inviatagli dalla Ricorrente.  Nel merito, ha insistito sulla perentorietà del termine e sull’esigenza di pieno rispetto dei requisiti anche contabili previsti dalla normativa federale; quindi,  ha  ricostruito  la  posizione  debitoria  della  Ricorrente,  denunciandone  la  grave esposizione nei confronti dell’Erario.
La FIGC, infine, ha illustrato i dati emersi nel corso dell’attività di accertamento dei requisiti per l’iscrizione ai campionati e contestato la tesi della parziale soddisfazione degli stessi, avendo la Co.A.Vi.So.C. preso atto del superamento di soltanto uno  dei cinque addebiti iniziali.  Inoltre, la FIGC ha evidenziato i vizi della documentazione contabile, illustrato la grave posizione economico-finanziaria della Ricorrente e ribadito il profilo sportivo delle verifiche sui dati tributari.  In merito alla questione dei termini, la FIGC ha evidenziato come, anche accedendo alla più lata interpretazione adottata dalla Co.A.Vi.So.C., la Ricorrente non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione nemmeno entro il termine di ricorso alla Co.A.Vi.So.C. stessa.
In esito all’udienza le parti hanno consentito alla proroga per il deposito del lodo nel testo integrale entro 60 giorni dal deposito del dispositivo, si sono dichiarate soddisfatte dello svolgimento  del  procedimento  arbitrale  e  hanno  dato  atto  della  piena  osservanza  del principio del contraddittorio.
10.	In data 26 luglio 2005, il Collegio arbitrale ha rigettato la domanda arbitrale della
Ricorrente sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
(anticipate alle parti in forma sintetica, ai sensi dell’art. 14.1 del Regolamento particolare)
A.	Sulle domande della Ricorrente.
1.	A parere del Collegio dalla documentazione in atti risulta che il Torino non ha provato l’adempimento dei requisiti previsti dalla normativa federale (ed in particolare dal CU n.
189/A) per l’ammissione ai campionati nazionali professionistici  di calcio per la stagione
2005-2006, il cui difetto è alla base del provvedimento del Consiglio Federale della FIGC,
con il quale la domanda di iscrizione del Ricorrente è stata rigettata (punto 3 della narrativa che precede).
2.	Il Collegio osserva, in primo luogo,  che non è soddisfatta la condizione stabilita del CU n. 189/A, parte I, sezione B, punto 1, del deposito, entro il termine perentorio del 25 maggio 2005 ore 19.00, del bilancio chiuso al 30 giugno 2005, ovvero al 31 dicembre 2004 per le società il cui esercizio coincide con l’anno solare, approvato e, per le società di Serie A, quale la Ricorrente, corredato dalla certificazione della società di revisione.
A  prescindere  della  questione  del  rispetto  del  termine,  oltre  che  della  legittimità  dello stesso, il Collegio rileva infatti che il bilancio chiuso dal Torino al 31 dicembre 2004, approvato  dall’assemblea  dei  soci  in  data  11  luglio  2005,  non  è  accompagnato  dalla certificazione   richiesta   dalla   normativa	federale.      La   relazione   predisposta   dalla PriceWaterhouseCoopers “sulla conformità dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2004 ai criteri   di   redazione   raccomandati   dalla   F.I.G.C.”,   riversata   in   atti,   contiene   infatti l’espressione della “oggettiva incertezza che la società sia in grado di continuare la propria attività come azienda in funzionamento”.  La stessa società di revisione, nella successiva lettera, in data 11 luglio 2005, formata in seguito a “comunicazioni intervenute nel corso dell’assemblea dei soci” svoltasi in pari data, poi, si è limitata ad esprimere la disponibilità all’emissione  di  una  relazione  senza  riserve  solo  in  caso  di  soddisfazione  di  precise condizioni  (“provvederemo  ad  emettere  una  relazione  senza  riserve  ed  eccezioni  non appena  avremo  preso  atto  del  ricevimento  di  idonea  garanzia  fideiussoria  da  parte dell’Agenzia delle Entrate e idonea documentazione comprovante il supporto finanziario e di capitale promesso dall’azionista di controllo”).  Il Collegio Arbitrale rileva che tale nuova relazione non è stata emessa, impedendo la soddisfazione del requisito di ammissione ai campionati stabilito dal CU n. 189/A.
3.	In  secondo  luogo,  poi,  al  Collegio  Arbitrale  non  appare  soddisfatta  nemmeno  la condizione stabilita nel CU n. 189/A, parte I, sezione B, punto 7, ossia di adempiere l’obbligo  di  documentare,  entro  il  termine  perentorio  del  30  giugno  2005  ore  19.00, l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti al 31 marzo 2005 nei confronti dell’Erario, o, in alternativa la pendenza di una lite non temeraria innanzi al competente organo.
E’ ben vero che il Torino ha presentato istanza di rateazione del debito fiscale (dapprima, in data 16 maggio 2005, ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 138/2002 e quindi, il 26 maggio 2005, ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 602/1973), ma è altrettanto vero che tale istanza non è stata accolta.  Ed invero la comunicazione dell’Ufficio di Torino 1  dell’Agenzia delle Entrate in data 11 luglio 2005 (prot. n. 2005/70464), riversata in atti, non reca accoglimento della domanda  presentata  dal  Torino,  ma,  preso  atto  di  una  serie  di  impegni  assunti  dalla Ricorrente,  tra  cui  la  presentazione  entro  il  10  agosto  2005  di  idonea  fideiussione  a copertura dell’intero debito fiscale (oltre 37 milioni di Euro), si limita a rilevare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 19 del DPR 602/73 e a comunicare che “lo scrivente ufficio provvederà  a  concedere  la  rateazione  di  quanto  interamente  dovuto  all’Agenzia  delle Entrate ... contestualmente alla produzione di idonea garanzia fideiussoria”.  In altre parole, la concessione del beneficio è rinviato al momento dell’adempimento da parte del Torino degli obblighi da esso assunti, ma che non risultano ancora soddisfatti.
Ad avviso del Collegio il rilievo dell’assenza di un accordo con l’Agenzia delle Entrate non può  essere  superata  dalla  circostanza,  allegata  dal  Torino,  che  una  dilazione  con ripartizione in più rate del pagamento fosse già stata concessa dall’Agenzia delle Entrate, poiché tale beneficio è venuto meno in seguito all’accertamento della falsità della polizza fideiussoria presentata dal Torino.  Né rileva la estraneità del Torino a tale falsificazione, poiché comunque la presentazione di idonea garanzia è condizione prevista dall’art. 19 del
DPR  n.  602/1973,  la  cui  mancata  soddisfazione  preclude  l’accesso  al  beneficio,  a prescindere dalla colpa dell’istante.
4.	Difettano pertanto almeno due delle condizioni stabilite dal CU n. 189/A per l’iscrizione ai campionati nella stagione 2005-2006.  A  tale riguardo comunque  il Collegio sottolinea che l’assenza di anche uno solo dei requisiti previsti dalla normativa federale determina il legittimo diniego dell’iscrizione al campionato di competenza.  Tale rilievo è assorbente di tutte le altre questioni di rito,  istruttorie e di merito proposte in arbitrato, inclusa quella relativa  alla  eventuale  soddisfazione  medio  tempore  intervenuta  degli  altri  requisiti  (il superamento della condizione prevista dall’art. 2447 c.c. ed il ripianamento della “carenza patrimoniale”) la cui mancanza era stata rilevata dagli organi tecnici federali.
5.	Alla luce delle considerazioni esposte, e dei motivi illustrati in relazione al mancato soddisfacimento  delle  condizioni  stabilite  dal  CU  n.  189/A,  non  occorre  risolvere  la questione relativa alla legittimità (in relazione alle norme civilistiche sulla redazione dei bilanci) ed alla perentorietà dei termini entro i quali, secondo lo stesso CU n. 189/A, devono essere   posti   in   essere   gli   adempimenti   richiesti   per   l’ammissione   ai   campionati professionistici 2005/2006.
Rileva infatti il Collegio che l’integrazione delle condizioni mancanti alla date stabilite dal CU non è avvenuta né nel termine entro il quale la Co.A.Vi.So.C. la ha eccezionalmente ammessa, né successivamente, nel corso del  procedimento di fronte a questa Camera. Allo stesso tempo il  Collegio rileva che non rientra nei suoi poteri concedere ulteriori proroghe, non previste dalle regole che il Collegio è chiamato ad applicare, ed un termine anche breve di dilazione, ai fini dell’avvio della procedura di adempimento graduale degli obblighi fiscali e del perfezionamento dell’accordo transattivo con l’amministrazione, poiché l’accoglimento di tale richiesta determinerebbe un’inammissibile riscrittura eteronoma delle regole federali.
Inoltre,  ed  in  ogni  caso,   il  Collegio  rileva   che  la  normativa  federale  non  è  stata tempestivamente impugnata e deve pertanto ritenersi pienamente valida ed efficace.
6.	La Ricorrente censura poi l’attività degli  organi della FIGC, e la deliberazione del Consiglio Federale in cui essa è culminata,  anche sotto il profilo della insufficienza della motivazione  e  della  violazione  dei  principi  di  trasparenza  e  correttezza  dell’azione amministrativa, del giusto procedimento e del diritto del soggetto interessato a partecipare al procedimento amministrativo che lo riguarda.
7.	Il  Collegio  non  condivide  tali  censure  e  ritiene  che  la  legittimità  delle  decisioni impugnate non possa essere revocata in dubbio sotto i profili indicati.
In  primo  luogo,  il  Collegio  rileva  che  anche  ad  ammettere  la  natura  amministrativa dell’attività federale di accertamento dei requisiti per l’iscrizione ai campionati, risultano pienamente  osservate  le  garanzie  previste  dalla  legge  n.  241/1990,  essendovi  un procedimento contenzioso di secondo grado innanzi alla Co.A.Vi.So.C., ispirato al principio partecipativo, e che l’obbligo di motivazione possa ritenersi assolto, anche per relationem alla  motivazione  e  all’istruttoria  svolta  dall’organo  tecnico  di  primo  grado.    Ed  invero, nonostante  lo  stringato  tenore  delle  delibere  degli  organi  federali  impugnate  dalla Ricorrente, la  ratio che le sostiene ben può essere identificata, tanto da venire (come è stata) discussa nelle tesi svolte dalla Ricorrente nella Domanda di Arbitrato.
In secondo luogo, il Collegio rileva che lo svolgimento stesso del presente procedimento arbitrale consente un diretto esame della sussistenza dei requisiti circa la ammissione di un
soggetto ad un campionato di calcio professionistico e non è limitato al controllo (della legittimità e quindi anche) della congruità della motivazione del provvedimento federale che la abbia negata.  Il Regolamento particolare, infatti, conferisce all’organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, consentendo un esame di tutte le tesi sottoposte  dalla  parte  istante  e  una  piena  partecipazione  del  soggetto  interessato  al procedimento che lo riguarda, ad integrazione e cura di eventuali violazioni dei diritti della difesa, nonché dei principi di trasparenza e  correttezza dell’azione amministrativa e del giusto procedimento, che possano essersi verificati nella fase endofederale.  E dunque “in linea  di  principio,  le  eventuali  lacune  procedurali  o  formali  nell’iter  di  adozione  dei provvedimenti federali non bastano di per sé a legittimare pretese infondate nel merito, a meno che i vizi procedurali o formali non siano stati tali da effettivamente danneggiare il soggetto reclamante o comunque alterare l’esito sostanziale del procedimento federale; di converso,  la  stessa  giurisprudenza  insegna  che  anche  un  procedimento  formalmente impeccabile non è sufficiente a salvare un  comportamento o un provvedimento federale illecito nel merito” (lodo 5 novembre 2002, nel caso Hockey Club Gherdeina c. Federazione Italiana Sport Ghiaccio (FISG)).  In altre parole, anche laddove si rilevasse, in esito al procedimento  arbitrale  svolto  nel  sistema  della  Camera,  nel  rispetto  del  principio  del contraddittorio, come confermato dalle parti all’udienza, che il Consiglio Federale abbia omesso  di  motivare  un  provvedimento  (doveroso  e)  conforme  alle  norme,  ovvero  di ascoltare  il  soggetto  interessato  o  di  esaminare  tutti  i  documenti  sottoposti  alla  sua attenzione, non si potrebbe, per ciò solo, dopo  aver annullato il provvedimento federale, disporre l’iscrizione al campionato in questione di un ricorrente che oggettivamente non soddisfi le condizioni richieste.  E dunque, la conclusione che la Ricorrente non presenta i requisiti posti per essere iscritta al Campionato di Serie A per la stagione 2005-2006 esclude di per sé l’accoglimento del ricorso sotto i profili indicati
8.	In conclusione, dunque, le domande spiegate in arbitrato dalla Ricorrente devono essere  respinte.    Resta  pertanto  assorbita,  assieme  a  tutte  le  altre  questioni  di  rito, istruttorie e di merito, anche la questione della legittimazione passiva del Treviso, evocato in arbitrato dal Torino.
B.    Sulle spese.
Gli onorari e le spese di arbitrato devono seguire la soccombenza, mentre sussistono giusti motivi per compensare tra le parti gli onorari e le spese di difesa.  I diritti amministrativi versati dalle parti devono essere incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, di rito e di merito:
•	rigetta l’istanza arbitrale della società Torino Calcio S.p.A.;
•	pone integralmente a carico della società Torino Calcio S.p.A. gli onorari e le spese di arbitrato, come liquidati in separata ordinanza, e compensa integralmente tra le parti gli onorari e le spese di difesa;
•	dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
Così deciso in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in conferenza personale degli arbitri il 26
luglio 2005.
F.to On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani
F.to Avv. Guido Cecinelli
F.to Prof. Marcello Foschini
F.to Prof. Avv. Luigi Fumagalli
Prof. Avv. Giulio Napolitano
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
                
            