CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 dicembre 2007 – S.G. Amsicora contro Federazione Italiana Hockey
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale del 27 dicembre 2007 – S.G. Amsicora contro
Federazione Italiana Hockey
IL COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Massimo Zaccheo Presidente del Collegio Arbitrale
Cons. Silvestro Maria Russo Arbitro
Avv. Dario Buzzelli Arbitro
Nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato
per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 27 dicembre 2007 presso la
sede dell’Arbitrato in Roma
Ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O
Nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0430 del 12 marzo 2007) promosso da:
S.G. Amsicora, con sede in Cagliari, alla Via dei Salinieri n. 1/23, in persona
del Presidente p.t. e legale rappresentante Sig. Ruggiero Ruggieri, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Alessandro e Monica Dedoni ed elettivamente domiciliata
presso il loro Studio in Cagliari alla Piazza della Repubblica n. 19
- ricorrente -
contro Federazione Italiana Hockey (di seguito, per brevità F.I.H.), in
persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Roma, rappresentata e
difesa dall’avv. prof. Guido Valori, ed elettivamente domiciliata presso il suo
Studio in Roma, al Viale delle Milizie n. 106
- resistente -
IN FATTO
1. La vicenda trova fondamento nel reclamo 14/20.11.2006 proposto al Giudice
Sportivo Nazionale della F.I.H., dalla S.G. Amsicora, la quale ha contestato la
regolarità del tesseramento dell’atleta Gustavo Javier D’Adamo, tesserato per la
H.C. Suelli e schierato dalla medesima società nella partita disputatasi il
11.11.2006 tra la S.G. Amsicora e l’H.C. Suelli. La società reclamante, in tale
sede, ha sostenuto che il detto atleta sarebbe stato oggetto di provvedimento
disciplinare da parte della omologa Federazione Argentina a seguito del quale
non sarebbe stato possibile procedere al suo tesseramento in Italia in virtù di
quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento Organico della F.I.H..
Con provvedimento prot. 7206, C.U. n. 73 del 23.11.2006 il Giudice Sportivo
Nazionale della medesima F.I.H. ha rigettato il reclamo.
Con ricorso in appello proposto dinanzi la Commissione Unica di Appello della
F.I.H., la S.G. Amsicora ha impugnato la citata decisione del Giudice Sportivo
Nazionale della F.I.H..
Anche la Commissione Unica di Appello ha disatteso le richieste della G.S.
Amsicora e, con decisione del 21.12.2006, ha rigettato l’appello.
2. La S.G. Amsicora avendo adito tutti i gradi della giustizia della F.I.H. nonché
il procedimento di conciliazione dinanzi a questa Camera, conclusosi il
07.03.2007 senza esito alcuno, ha depositato il successivo 12.03.2007 istanza di
arbitrato nei termini previsti dal Regolamento della Camera.
Nel procedimento si è regolarmente costituita la F.I.H.
All’udienza del 05.07.2007 il Collegio concedeva i seguenti termini: a) al
27.07.2007 alla F.I.H. per deposito documenti in replica a quelli depositati
dall’istante alla detta udienza; b) al 10.09.2007 a parte attrice per il deposito di
memorie conclusionali e precisazione delle conclusioni; c) al 17.09.2007 alla
convenuta F.I.H. per il deposito di memorie conclusionali e precisazione delle
conclusioni; d) al24.09.2007 a entrambe le parti per repliche.
A tale udienza le parti consentivano la proroga del termine di pronuncia del
lodo al 31.10.2007.
Con memoria depositata il 10.09.2007, l’istante ha chiesto l’accoglimento delle
seguenti conclusioni: “a) accogliendo la domanda proposta con l’istanza di
arbitrato agli atti di causa, ed in particolare accertando e dichiarando la
posizione irregolare dell’atleta D’Adamo in occasione della gara di
campionato nazionale di serie A1 disputatasi in Suelli tra l’attrice e l’H.C.
Suelli, per l’effetto: b) annullando e/o revocando le decisioni 23.11.2006 del
Giudice Sportivo di primo grado e 21 dicembre 2006 della Commissione Unica
di Appello della Fih; c) assegnando la vittoria nella detta gara alla S.G.
Amsicora col risultato di 0 a 3, ed infliggendo all’H.C. Suelli la sanzione
sportiva della perdita della gara con detto risultato, la penalizzazione di due
punti in classifica generale a norma dell’art. 77 del regolamento di giustizia
della F.I.H.; d) per l’effetto ulteriore: accertando e dichiarando che la S.G.
Amsicora si è qualificata al terzo posto in classifica finale della prima fase del
campionato, avendo quindi conseguito il diritto di partecipare alla semifinale
per il titolo italiano che si è disputata a Roma tra il secondo ed il terzo in
classifica, invece che quella tra il primo ed il quarto effettivamente disputata;
e) condannando la Federazione Italiana Hockey al risarcimento dei danni per
tale causa subiti dalla parte attrice nella misura ritenuta equa, con gli interessi
e la rivalutazione del credito a far data dalla decisione di appello o dalla
proclamazione della classifica generale della prima fase; f) condannando
altresì in ogni caso la Federazione Italiana Hockey al rimborso in favore di
parte attrice della tassa di reclamo, della tassa di appello federali, dei diritti
per la fase conciliativa e di arbitrato, h) condannandola inoltre in ogni caso al
risarcimento dei danni ulteriori dovuti alla violazione del Regolamento di
giustizia in relazione alla mancata convocazione dell’attrice per il giudizio di
appello, nella misura da determinarsi equitativamente, con interessi e
rivalutazione del credito a far data dal procedimento di appello; h)
condannandola inoltre alla rifusione di spese, diritti ed onorari di difesa e di
funzionamento del collegio arbitrale”.
Con “memoria conclusionale e precisazione delle conclusioni”, la Federazione
ha chiesto il rigetto dell’istanza della S.G. Amsicora “perché infondata in fatto
e in diritto” e il rigetto di “qualsiasi pretesa risarcitoria in quanto
inammissibile, pretestuosa ed infondata e sfornita di prova”.
Conclusasi l’istruttoria, la controversia è stata trattenuta in decisione.
3. Il giorno 05.10.2007 si è irrevocabilmente dimesso dalla Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. il dott. Anastasi,
componente del costituito collegio arbitrale. Le dimissioni hanno determinato la
cessazione automatica del medesimo dal Collegio.
In luogo del dimesso dott Anastasi è stato designato dalla Camera l’avv. Dario
Buzzelli, che ha dichiarato di accettare l’incarico il giorno 08.10.2007, senza
rinnovazione degli atti del procedimento.
Attesa la necessità di procedere ad una nuova, integrale valutazione della
questione senza dover richiedere anche una rinnovazione degli atti e
dell’istruttoria, così come richiesto dal nuovo arbitro, il Collegio si è
successivamente più volte riunito al fine di procedere ad una nuova decisione
della controversia, dopo aver dato modo al nuovo Arbitro di analizzare i
contenuti della medesima.
Al caso in esame si applica, dunque, la fattispecie della rinnovazione parziale
del procedimento (determinata, come detto, dall’ingresso del nuovo arbitro) che
fa decorrere nuovamente il nuovo termine di 90 giorni per la pronuncia della
decisione. Tale termine, decorrente, dalla data fissata liberamente dalle parti al
Collegio, cioè dal 31.10.2007, trova il suo fondamento nella rinnovazione
parziale degli atti che, da un lato, ha obbligato il Collegio ad un nuovo e totale
riesame della questione, potendo quest’ultimo utilizzare soltanto la fase
istruttoria del procedimento, dall’altro lato, nell’automaticità determinata
proprio dalla rinnovazione indicata.
IN DIRITTO
1. La S.G. Amsicora lamenta una asserita violazione del proprio diritto di difesa
perché non ascoltata dalla Commissione Unica di Appello della F.I.H. in sede di
discussione del gravame proposto avverso la decisione del Giudice Unico
Nazionale del 23.11.2006.
Sotto un profilo regolamentare, tale assunto non appare corretto: infatti, il
Regolamento di Giustizia F.I.H., richiamato anche dalla S.G. Amsicora,
prevede all’art. 160 (che regola il funzionamento della citata Commissione
Unica di Appello) che “le parti possono essere sentite”. Di conseguenza, detto
regolamento non pone a carico della Commissione l’obbligo di ascoltare le
parti, lasciando al Giudice la facoltà di decidere se convocare o meno le parti.
2. Nel merito, la società istante, rilevato che il giocatore Javier Gustavo
D’Adamo è stato condannato dal Tribunal de Disciplina della Federazione
argentina di Hockey (sua Federazione di provenienza) con la sanzione della
“suspencion per 1 ano … sancion que vencerà al 1 de julio de 2007 a las 24
hs”, ritiene che lo stesso atleta non sarebbe stato tesserabile in Italia perché, ai
sensi dell’art. 21 del Regolamento Organico della F.I.H., non sarebbero
tesserabili gli atleti di nazionalità straniera sottoposti alla misura disciplinare
della sospensione.
Diversamente, la F.I.H. osserva che, nel regolamento di giustizia della
Federazione argentina, non esiste sanzione identica alla squalifica, così come
prevista dal Regolamento di Giustizia della F.I.H., e che la sanzione comminata
dalla Federazione argentina al D’Adamo deve essere considerata equiparabile
piuttosto alla squalifica che non alla sospensione. Conseguentemente, il
tesseramento del D’Adamo sarebbe regolare.
A sostegno della propria tesi la F.I.H. deposita dichiarazione della Federazione
argentina con la quale viene precisato che la sospensione disposta nei confronti
del giocatore D’Adamo vada quantificata in 30 giornate di campionato.
Alla luce di quanto sopra, osserva il Collegio che la sanzione deliberata ai danni
del giocatore Javier D’Adamo dalla Federazione argentina vada qualificata alla
stregua della squalifica e non della sospensione.
In tal senso, oltre all’interpretazione fornita dalla Federazione argentina, milita
anche una comparazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia
argentino rispetto a quella prevista dall’ordinamento di categoria italiano.
Dalla documentazione acquisita agli atti, infatti, è emerso che le sanzioni
previste dal Regolamento di Giustizia argentino, per quanto riguarda i giocatori,
siano esclusivamente l’“ammonizione” e la “sospensione”. Diversamente, il
Regolamento di Giustizia della F.I.H., all’art. 5, n. 2, prevede, nei confronti dei
tesserati, una graduazione delle sanzioni: 1) ammonizione; 2) ammonizione con
diffida; 3) squalifica; 4) sospensione a termine da qualsiasi attività; 5) la
radiazione. La mancata graduazione delle sanzioni nell’ordinamento di
categoria argentino, sotto un profilo interpretativo, determina che la
“suspencion” sia una categoria vasta, ben diversa, con riguardo alla sua
applicazione, rispetto alla sospensione prevista dal regolamento di Giustizia
della F.I.H.; e poco interessa l’apparente identità linguistica utilizzata. Infatti,
dalla lettura del Regolamento argentino emerge che, nell’ambito della
“suspencion”, siano previste tutte le ipotesi (lievi e gravi) equiparabili alla
squalifica, così come prevista dal Regolamento di Giustizia F.I.H. e non limitata
ai casi che, invece, comporterebbero, nel nostro ordinamento, la sanzione della
sospensione.
Pertanto, anche sotto un profilo comparativo tra le norme dei due ordinamenti,
può serenamente ritenersi che la sanzione della “sospensione”, applicata dalla
Federazione argentina all’atleta D’Adamo, possa essere qualificata nell’ambito
della squalifica, così come prevista dai regolamenti italiani. Ciò alla luce sia di
una interpretazione sistematica delle sanzioni nei rispettivi ordinamenti, sia di
una comparazione tra le rispettive sanzioni, che prescindono del tutto dalla
apparente identità linguistica, che, nella diversità di lingua e ordinamenti, non
rappresenta un criterio ermeneutico neanche letterale.
Il Collegio, pertanto, ritiene che la F.I.H., abbia correttamente considerato il
giocatore D’Adamo colpito dal provvedimento disciplinare equiparabile alla
squalifica e abbia, altrettanto correttamente, proceduto al suo tesseramento in
favore della H.C. Suelli.
3. L’accertamento del corretto operato della F.I.H. fa venire meno la necessità
di ulteriori indagini nel merito della domanda di risarcimento danni avanzata
dalla S.G. Amsicora.
4. In considerazione del rigetto delle domande avanzate dalla S.G. Amsicora, il
Collegio condanna la parte istante alla rifusione delle spese di difesa e di
funzionamento del Collegio in favore della F.I.H..
PQM
IL COLLEGIO ARBITRALE
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni
ulteriore istanza, eccezione e deduzione:
1) Rigetta le domande proposte dalla S.G. Amsicora;
2) pone a carico della medesima S.G. Amsicora le spese di difesa e gli
onorari degli Arbitri e le spese di funzionamento della Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, come separatamente liquidati.
Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri e
sottoscritto in numero tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Massimo Zaccheo Presidente del Collegio Arbitrale
F.to Silvestro Maria Russo Arbitro
F.to Dario Buzzelli Arbitro