CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 27/02/2006 TRA SIG. ALBERICO MARCHESI contro ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 27/02/2006 TRA SIG. ALBERICO MARCHESI contro ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO LODO ARBITRALE Prof. Avv. Massimo Zaccheo in qualità di Presidente del Collegio arbitrale nominato dal Presidente della Camera di Conciliazione e arbitrato per lo Sport, ai sensi dell’art. 11, co 2, del Regolamento della Camera medesima. Avv. Marcello de Luca Tamajo in qualità di Arbitro nominato ai sensi dell’art.11.co 2 del Regolamento della Camera di Conciliazione e arbitrato per lo Sport. Prof. Avv. Massimo Coccia in qualità di Arbitro nominato ai sensi dell’art. 11.co 2 del Regolamento della Camera di Conciliazione e arbitrato per lo Sport. IL COLLEGIO ARBITRALE riunito in conferenza personale in Roma in data 27 febbraio 2006, nel procedimento di arbitrato prot. n. 1750 del 17 ottobre 2005 promosso da: SIG. ALBERICO MARCHESI, residente in Roma, via della Magliana n. 547; Contro - attore - ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO (AIAC), con sede in Firenze, via G. D’Annunzio n. 138 c/o F.I.G.C. – Settore Tecnico Coverciano, in persona del Presidente p.t., prof. Renzo Ulivieri, rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via De’ Marchi n. 4/2 (tel. e fax 051/271927; e-mail avv.grassani@virgilio.it); - convenuta - FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO 1. Con istanza di arbitrato depositata l’11.10.2005 il sig. Alberico Marchesi promuoveva la procedura arbitrale nei confronti della Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC), chiedendo “l’attivazione della procedura prevista, con lo scopo di ottenere (i) la nullità di tutte le votazioni svoltesi nell’assemblea degli Allenatori Professionisti dell’8.11.2004 con particolare riferimento a quella della designazione del candidato a Presidente A.I.A.C. e della elezione del Vice Presidente, in quanto le votazioni si sono svolte in violazione degli articoli 6 e 7 dello Statuto e degli articoli 6, 7 e 18 del Regolamento organico dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio e che venga dichiarata (ii) la nullità dell’Assemblea Generale del 13/12/2004”. 2. Preliminarmente parte attrice precisava: - di aver presentato, in data 7.06.2005, ricorso alla Corte Federale della F.I.G.C. ai sensi dell’art. 32, comma 5, dello Statuto Federale e dell’art. 22, punto 3, del Codice di Giustizia Sportiva e della legge n. 280 del 17/10/2003, chiedendo che venissero dichiarate le nullità descritte al punto 1; - di aver depositato, a seguito delle decisioni assunte dalla predetta Corte, presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (CONI), l’istanza di Conciliazione del 30.08.2005, formulando le medesime conclusioni; - di aver proposto, a fronte dell’esito negativo della conciliazione per mancata comparizione della controparte, istanza di arbitrato nel rispetto dell’art. 8 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; - che sussiste la legittimazione passiva della Associazione Italiana Allenatori Calcio, in quanto quest’ultima, nonostante le contrarie prescrizioni dello Statuto vigente e del Regolamento Organico AIAC e malgrado le numerose lettere di riserva presentate dal sig. Marchesi, aveva, comunque, dato corso alle votazioni dell’assemblea elettiva degli allenatori professionisti associati all’AIAC, convocata per il giorno 8.11.2004. I FATTI CHE HANNO DATO ORIGINE AL PROCEDIMENTO ARBITRALE 1. Parte attrice esponeva quindi i fatti e le proprie pretese, che possono così riassumersi: 1.1. con raccomandata del 23.7.2004, l’AIAC comunicava ai Gruppi Regionali che “la data di chiusura del tesseramento 2004 è fissata per il 31 ottobre p.v. e che, pertanto, tutti i pagamenti pervenuti dopo tale termine verranno accreditati per il prossimo anno 2005”. 1.2. in data 4.08.2004, veniva comunicata “a tutti gli Allenatori Professionisti associati all’AIAC alla data del 31.10.2003” la convocazione dell’Assemblea per il giorno 13.09.2004, successivamente rinviata all’8.11.2004, avente ordine del giorno: - nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea; - insediamento della Commissione per la verifica dei poteri; - designazione del candidato a Presidente AIAC; - elezione dei 6 Consiglieri nazionali; - elezione del Vicepresidente; - designazione dei candidati alla carica di Revisore dei conti; - designazione dei candidati alla carica di Proboviro; - elezione dei Delegati all’Assemblea Generale Elettiva; - proclamazione degli eletti. 1.3. in previsione di detta Assemblea, con lettera del 3.11.2004 inviata al Segretario dell’AIAC, il sig. Marchesi evidenziava il requisito del tesseramento al 31.10.2004 degli Allenatori Professionisti per la loro partecipazione alla menzionata Assemblea elettiva. 1.4. i verbali del Consiglio Nazionale Direttivo del 18.10.2004 e del 7.11.2004, in occasione del quale alcuni componenti avrebbero ribadito la necessità del tesseramento al 31.10.2004, sarebbe stati prodotti e consegnati solo successivamente e, peraltro, sarebbero risultati non aderenti alle registrazioni magnetiche effettuate nel corso delle indicate riunioni. 1.5. in apertura dell’Assemblea dell’8.11.2004, il sig. Marchesi depositava una lettera di riserva in relazione alla irregolare partecipazione di alcuni allenatori, il cui tesseramento sarebbe avvenuto oltre i termini consentiti e, addirittura, nello stesso giorno in cui era fissata l’Assemblea de quo. Inoltre, come dichiarato dal sig. Fiorino Pannunzio, componente della Commissione di Verifica dei Poteri, il controllo degli allenatori professionisti presenti all’Assemblea, contrariamente a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Organico AIAC, veniva effettuato dalla Commissione anzidetta, sulla base di un elenco predisposto da “persona esterna all’AIAC” e non sulla base del tabulato ufficiale AIAC vidimato dalla Segreteria Nazionale. 1.6. il confronto tra i due documenti, infatti, evidenzierebbe l’illegittimità della partecipazione all’Assemblea di alcuni professionisti che non risulterebbero iscritti all’Associazione e di altri che avrebbero provveduto al pagamento della quota associativa oltre i termini utili statutariamente previsti 1.7. nonostante l’inattendibilità del documento di cui al punto 1.5., la Commissione Verifica Poteri, i cui i componenti, sigg.ri Filippo Andretta e Luca Presicci, si sarebbero tesserati lo stesso giorno dello svolgimento dell’Assemblea di cui si discute, dichiarava nel verbale che non risultavano irregolarità nella partecipazione dei presenti all’Assemblea in corso. 1.8. le operazioni successive alla votazione (proclamazione degli eletti, scrutinio), inoltre, si sarebbero svolte secondo anomale procedure. 1.9. In conseguenza dei fatti sin qui descritti, il sig. Marchesi proponeva, con raccomandata inviata il giorno 29.11.2004, ricorso innanzi il Collegio dei Probiviri dell’AIAC, chiedendo che fosse deliberato in merito prima che si svolgesse l’Assemblea Generale dell’AIAC, convocata per il giorno 13.12.2004. 1.10. il Collegio, peraltro, avrebbe proceduto all’audizione dei componenti della menzionata Commissione, nonché del Presidente dell’Assemblea degli Allenatori Dilettanti solo in data 24.01.2005 e contestualmente decideva nel merito, rigettando le istanze del ricorrente. All’apertura dell’Assemblea Generale del 13.12.2004, peraltro, il sig. Marchesi depositava lettera di riserva, chiedendo il rinvio dell’Assemblea medesima a data successiva al pronunciamento del Collegio. 1.11. ottenuto il nullaosta ai sensi dell’art. 32, comma 5, dello Statuto Federale, il sig. Marchesi inviava, con lettera raccomandata del 7.06.2005, secondo la procedura concordata con il Segretario della Corte Federale, il ricorso alla Corte Federale della FIGC, la quale provvedeva a richiedere all’AIAC la documentazione necessaria per il pronunciamento. 1.12. il sig. Marchesi, convocato per l’audizione di fronte alla Corte, depositava note difensive in relazione a quanto controdedotto dall’AIAC a mezzo fax in occasione delle richieste di produzione avanzate dalla Corte prima descritte. 1.13. con provvedimento del 5.07.2005, la Corte Federale dichiarava l’inammissibilità del ricorso. 1.14. in data 30.08.2002, il sig. Marchesi presentava Istanza di Conciliazione, che veniva accolta con fissazione dell’udienza per il tentativo al 19.09.2005. Controparte, regolarmente convocata, non si presentava all’anzidetta udienza. * * * 2. Con memoria depositata il 22.11.2005, l’Associazione Italiana Allenatori Calcio si costituiva nel procedimento arbitrale, resistendo alla domanda avversaria e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese, onorari e diritti amministrativi; con il medesimo atto l’AIAC si riservava il diritto di spiegare compiutamente le proprie difese, anche producendo documenti. 2.1. In via preliminare, l’AIAC eccepiva l’inammissibilità della fase conciliativa per incompetenza dell’Organo adito, ovvero, in subordine, decadenza del termine di cui all’art. 5, comma 1, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. In particolare, non essendo il sig. Marchesi tesserato della FIGC (essendo stato sospeso dal relativo albo professionale), ma solo associato all’AIAC, la quale, peraltro, non farebbe parte dell’organigramma federale, risulterebbero del tutto inapplicabili, al caso di specie, le norme dell’ordinamento di settore e, in particolare, quella contenuta nell’art. 27, comma 1, F.I.G.C., relativa alla devoluzione della competenza sulle controversie tra associati alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. In subordine, l’AIAC eccepiva che controparte fosse decaduta dalla facoltà di esperire la procedura conciliativa ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, atteso che i trenta giorni ivi previsti per la proposizione della relativa istanza sarebbe ampiamente spirato. 2.2. Nel merito, l’AIAC eccepiva la regolarità della partecipazione all’Assemblea dell’8.11.2004 e delle procedure di votazione, proclamazione e scrutinio, nonché della nomina dei membri della Commissione di Verifica dei Poteri e del documento sulla base del quale è stata esercitata la propria attività di verifica. 3. Con memoria depositata il 05.01.2006, il sig. Marchesi contestava le eccezioni preliminari e di merito avanzate da controparte nella propria memoria difensiva. Il Collegio arbitrale, nominato dal Presidente della Camera ai sensi dell’art.11, co 2, del Regolamento, si costituiva in data 12 dicembre 2005. Alla prima udienza, tenutasi l’11 gennaio 2006, il Collegio, prendendo atto dell’impossibilità di una ipotesi conciliativa, fissava al 31 marzo 2006, termine per il deposito del lodo. Il Collegio si riservava di decidere. MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzitutto esaminata la questione preliminare emersa nel corso del giudizio e, comunque, rilevabile d’ufficio. Eccepisce l’AIAC, in via preliminare, che il proprio Statuto prevede una clausola compromissoria che individua nel Collegio dei Probiviri l’organo competente in materia di controversie tra gli associati (art. 17). La norma richiamata così recita: “Il Collegio dei Probiviri dirime eventuali controversie fra gli associati e giudica inappellabilmente, con competenza esclusiva, come arbitro semplice e irrituale e con dispensa di ogni formalità di procedura e anche dal deposito del lodo di cui all’art. 825 c.p.c., sulle questioni disciplinari, su quelle relative all’ammissione ed espulsione degli associati e su ogni altra che possa insorgere circa l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto”. Osserva sul punto il Collegio che il Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato esclude la potestas iudicandi della Camera, ove siano stati istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito delle Federazioni Sportive Nazionali. La previsione fa espresso riferimento alle Federazioni Sportive: nel caso di specie, si discute se l’AIAC faccia parte o meno della FIGC e sia, dunque, ad essa applicabile l’art. 17, comma 1, FIGC. Fermo restando questo tema, giova osservare che, anche ove l’AIAC fosse considerata aderente alla FIGC, alla medesima, almeno in via analogica, troverebbe applicazione il comma 4 dell’art. 8 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato. È, infatti, indubbio che l’art. 17 dello Statuto AIAC preveda una clausola compromissoria di natura irrituale, che impedisce al Collegio, proprio in considerazione dell’art. 8, comma 4 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato, di conoscere della controversia in questione. La Camera, infatti, in virtù delle richiamate norme, difetta del tutto di potestas iudicandi. Ove si giunga alla soluzione opposta, ovverosia si ritenga l’AIAC non aderente alla FIGC, il Collegio arbitrale sarebbe, comunque, privo della potestas iudicandi per altro verso; cioè, per l’assenza di una clausola compromissoria ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato. In entrambe le ipotesi descritte, risulta, comunque, indiscutibile che il Collegio arbitrale è incompetente. Anche per la richiamata ragione e nel rispetto delle competenze, appare precluso, in questa sede, l’esame delle questioni di merito. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti: 1. dichiara la propria incompetenza a decidere la presenta controversia; 2. dichiara integralmente compensate tra le parti gli onorari e delle spese per il procedimento arbitrale, ripartiti nella misura del 40% al Presidente e del 30% agli altri Arbitri. 3. dichiara compensate tra le parti le spese di difesa e assistenza legale da loro sostenute. Così deciso in Roma nella conferenza personale degli arbitri e con voti unanimi. F.to Massimo Zaccheo F.to Marcello de Luca Tamajo F.to Massimo Coccia
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