CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 27/02/2007 TRA Luciano Moggi contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 27/02/2007 TRA Luciano Moggi contro Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Massimo Zaccheo Presidente del Collegio Arbitrale Prof. Avv. Maurizio Benincasa Arbitro Avv. Dario Buzzelli Arbitro Nominato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 27.02.2007 presso la sede dell’arbitrato in Roma Ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O Nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1855 del 2 novembre 2006) promosso da: Sig. Luciano Moggi, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Pierluigi Giammaria, Fulvio Granaria, Paolo Trofino e Federico Tedeschini, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultimo in Roma, Largo Messico n. 7 - ricorrente contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità F.I.G.C.), in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro-tempore avv. Luca Pancalli, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Guido Valori e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest’ultimo in Roma, Via Panama n. 58 - resistente vista l’istanza di arbitrato depositata in data 02.11.2006 dal sig. Luciano Moggi e le relative domande, tese all’annullamento delle decisioni rese in data 17.07.2006 dalla C.A.F. della F.I.G.C. e in data 25.7/4.8.2006 dalla Corte Federale della F.I.G.C. con le quali è stata inflitta al Ricorrente la sanzione della inibizione per anni cinque, con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC e l’ammenda di € 50.000,00 nonché alla condanna della F.I.G.C. al risarcimento del danno nella misura di € 5.000.000,00 ovvero di quella che risulterà di giustizia. viste le richieste e le memorie della FIGC e le relative conclusioni con le quali si chiede, in via preliminare, la pronuncia della improcedibilità / inammissibilità della istanza arbitrale e, nel merito, il rigetto integrale delle domande del sig. Moggi, ivi compresa quella di risarcimento del danno. ritenuto sulle questioni preliminari quanto segue: 1. L’eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell’istanza arbitrale è stata sollevata dalla F.I.G.C. sotto un duplice profilo: a) la resistente ritiene che, avendo il sig. Moggi preventivamente adito per la medesima questione di fatto e di diritto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, il ricorrente avrebbe “consumato” il proprio diritto ad ottenere il giudizio arbitrale; b) il Moggi sarebbe carente di “interesse concreto ed attuale” alla definizione della controversia in sede arbitrale in quanto il ricorrente sarebbe ormai estraneo alla F.I.G.C.. 2. Il Collegio rileva che: 2.1 è circostanza pacifica che il sig. Luciano Moggi non è più tesserato per la F.I.G.C. avendo quest’ultimo, a seguito delle proprie dimissioni da Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione della Juventus F.C. s.p.a., chiesto, in data 16.05.2006, alla detta Federazione di disporre la cancellazione del proprio nominativo dall’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi (Cfr. All. 4 del ricorso del sig. Moggi); 2.2 è, altresì circostanza pacifica che, antecedentemente alla proposizione dell’istanza, non è intervenuto alcun accordo tra le parti volto a devolvere la controversia alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; 2.3 la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, ai sensi dell’art. 12, n. 3 dello Statuto del C.O.N.I., ha competenza “sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati…”; 2.4. secondo il n. 5 del medesimo art. 12 dello Statuto C.O.N.I., “alla Camera può … essere devoluta mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati”; 2.5 secondo l’art. 9, n. 2 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (di seguito solo “Regolamento”) “la proposizione dell’istanza vale come riconoscimento che la procedura arbitrale richiesta è irrevocabilmente assunta come manifestazione della propria volontà …”. Di conseguenza, l’atto introduttivo del presente procedimento deve venire considerato quale proposta compromissoria irrevocabile. 3. Il Collegio ritiene che: (i) al momento della proposizione della domanda di arbitrato, mancava (e manca ancor oggi) incontestabilmente la qualità di tesserato della F.I.G.C. da parte del sig. Moggi; (ii) l’irrevocabile proposta del Moggi di devolvere alla Camera la controversia in discorso contenuta nell’istanza di arbitrato è stata inequivocabilmente respinta dalla F.I.G.C. in quanto la resistente, nei propri scritti difensivi, ha eccepito, in via preliminare, proprio l’inammissibilità/improcedibilità della domanda di arbitrato per carenza della qualità di tesserato F.I.G.C. in capo al Moggi. 4. Il Collegio osserva, inoltre, in conformità con il consolidato orientamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato (Cfr. Lodo 5.11.2002 Hockey Club Gherdëina/FISG; Lodo 08.02.2005 Salerno Corse/ACI; Lodo 13.03/03.04.2006 Dal Cin F./F.I.G.C.) che il presente procedimento arbitrale non costituisce una prosecuzione del processo svoltosi dinanzi agli Organi di Giustizia della F.I.G.C., ma un nuovo processo. L’arbitrato presso la Camera costituisce, infatti, un procedimento di risoluzione delle controversie sportive esterno agli ordinamenti delle Federazioni Sportive e non può essere considerato in alcun modo come prosecuzione dei procedimenti interni a tali ordinamenti. L’oggetto del giudizio, in sede di arbitrato presso la Camera, non è affatto l’impugnazione in senso stretto di un provvedimento federale, ma l’esame di una controversia relativa alla volontà manifestata dalla Federazione con riguardo a una determinata fattispecie sviluppatasi in ambito endoassociativo. L’art. 12 dello Statuto C.O.N.I. attribuisce alla Camera non una mera competenza a riesaminare in appello uno specifico atto federale, ma la competenza a decidere con pronunzia definitiva sulle controversie che contrappongono una Federazione a soggetti affiliati o tesserati sottoponendo al vaglio del Collegio la controversia nel suo intero. L’autonomia dei procedimenti e la conseguente impossibilità di ipotizzare una perpetuatio jurisdictionis nei confronti del sig. Moggi esclude la competenza dell’odierno Collegio a decidere della presente controversia. 5. Infondata appare, diversamente, l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità proposta dalla F.I.G.C. per aver presentato il sig. Moggi ricorso al TAR con conseguente preclusione dell’azione dinanzi alla Camera. A tal riguardo, osserva il Collegio che, comunque, il ricorso giurisdizionale non avrebbe determinato la consunzione del diritto del ricorrente alla proposizione del giudizio arbitrale, in considerazione della possibilità di percorrere simultaneamente la via arbitrale e la via giudiziaria, come già affermato da questa Camera. (Cfr. Lodo 13.03/03.04.2006 Dal Cin F./F.I.G.C.). 6. La dedotta incompetenza del Collegio impedisce di svolgere qualsiasi valutazione nel merito della controversia lasciando impregiudicato ogni giudizio sulla sanzione inflitta al sig. Moggi da parte della FIGC. 7. In considerazione dell’assenza di statuizioni di merito, il Collegio ritiene equo disporre la compensazione tra le parti delle spese di difesa e porre a carico del sig. Luciano Moggi, nella misura dei 2/3, e a carico della F.I.G.C., nella misura di 1/3, le spese di funzionamento del Collegio. PQM IL COLLEGIO ARBITRALE definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: 1) dichiara la propria incompetenza a decidere sulla controversia; 2) compensa tra le parti le spese di difesa; 3) pone a carico del sig. Luciano Moggi, nella misura dei 2/3, e a carico della F.I.G.C., nella misura di 1/3, gli onorari degli Arbitri e le spese di funzionamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, come separatamente liquidati. Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la sede dell’Arbitrato in data 27.02.2007, e sottoscritto in numero tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Massimo Zaccheo F.to Maurizio Benincasa F.to Dario Buzzelli
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