CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 27/07/2006 TRA F.C. Messina Peloro Srl contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 27/07/2006 TRA F.C. Messina Peloro Srl contro Federazione Italiana Giuoco Calcio IL PRESIDENTE VISTO l’art. 12 dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI il 23 marzo 2004 ed approvato con D.M. del 23 giugno 2004; VISTO il Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Camera”), approvato dal Consiglio Nazionale del CONI in data 3 febbraio 2005 con propria deliberazione n. 1303 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO Il Regolamento di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n. 223 del 16 maggio 2006 e ratificato dal Consiglio Nazionale del CONI con delibera n. 1336 del 12 luglio 2006 (“Regolamento ad hoc”) ed in particolare l’art. 2.2; CONSIDERATO che il F.C. Messina Peloro Srl, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Dott. Ing. Vincenzo Franza nella sua qualità di Vice Presidente del CdA ed Amministratore Delegato, sedente in 98124 Messina alla Via Acireale s.n. ZIR (tel. 0902282300 – fax 0902282390), ha presentato istanza di arbitrato ex artt. 1, 2 e 5 del Regolamento ad hoc, iscritta al registro dell’Ufficio di Segreteria in data 27 luglio 2006 al prot. n. 0943, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio; ESAMINATI gli atti; D I C H I A R A inapplicabile il Regolamento ad hoc all’istanza di arbitrato di cui in premessa e, conseguentemente, l’istanza stessa è da considerarsi improcedibile. Roma, 27 luglio 2006 F.to Pier Luigi Ronzani
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