CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 27/10/2006 TRA A.C.F. Fiorentina S.p.a. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e F.C. Messina Peloro s.r.l.

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 27/10/2006 TRA A.C.F. Fiorentina S.p.a. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e F.C. Messina Peloro s.r.l. I L C O L L E G I O A R B I T R A L E On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale Avv. Guido Cecinelli Arbitro Prof. Marcello Foschini Arbitro Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Regolamento”) su congiunta richiesta delle parti; riunito in conferenza personale in data 27 ottobre 2006, presso la sede dell’arbitrato, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1420 del 14.09.2006) promosso da: A.C.F. Fiorentina S.p.a., in persona del legale rappresentante Carlo Montagna, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Giuseppe Morbidelli, Alberto M. Bruni e Prof. Duccio M. Traina ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, Via La Marmora 14; ricorrente contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma alla Via Gregorio Allegri n. 14, in persona del Procuratore Antonio Di Sebastiano, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Po n. 9 resistente e con l’intervento del F.C. Messina Peloro s.r.l., in persona del legale rappresentante Ing. Vincenzo Franza, assistita, ai fini della presente procedura, dagli Avv.ti Carmelo Briguglio, Enrico Lubrano e Prof. Filippo Lubrano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia n. 79 (Studio Legale Lubrano & Associati) terza intervenuta visto l’accordo compromissorio stipulato dalle parti in sede di conciliazione in data 23 agosto 2006, con l'adesione prestata dalla FIGC alla proposta della società istante, in deroga alla eccezione alla competenza arbitrale sancita dall'art. 27 dello Statuto della FIGC; vista l’istanza arbitrale della ricorrente e le relative domande, tese all’annullamento della decisione in data 25 luglio 2006 con cui la Corte Federale della FIGC ha irrogato alla società A.C.F. Fiorentina s.p.a. le sanzioni della penalizzazione di 30 punti da scontare nella classifica 2005-2006, di 19 punti da scontare nella classifica della stagione sportiva 2006-2007, della squalifica del campo di gara per tre giornate di campionato e dell’ammenda di Euro 100.000; viste la memoria della resistente e le relative conclusioni, che si limitano a chiedere la conferma delle sanzioni inflitte dalla Corte Federale della FIGC e quindi precludono a questo Collegio ogni reformatio in peius; vista l’istanza di intervento del terzo intervenuto, che richiede la conferma delle sanzioni, e la memoria successivamente depositata, con la quale si è chiesta una definizione della controversia «con la massima clemenza»; vista la concorde richiesta formulata dalle parti nell’udienza del 12 ottobre 2006 a «pronunciare il lodo con procedura d’urgenza, comunicando alle parti il dispositivo della pronuncia, accompagnato da una motivazione in forma sintetica su tutti i punti in fatto e in diritto fondamentali ai fini della soluzione della controversia»; ritenuta la ammissibilità del ricorso e la sussistenza della competenza del Collegio Arbitrale a conoscere delle domande proposte, essendo soddisfatte tutte le condizioni a tal riguardo previste, poiché • si è infruttuosamente esperito il procedimento di conciliazione disciplinato dagli artt. 3 ss. del Regolamento della Camera; e • in esito al tentativo di conciliazione le parti hanno concluso patto arbitrale ad hoc, integrativo delle previsioni dell’art. 27 dello Statuto della FIGC, con il quale si è fondata la competenza di un collegio arbitrale da costituirsi in base al Regolamento della Camera per la soluzione della controversia tra di esse insorta in relazione alla decisione della Corte Federale della FIGC in data 25 luglio 2006; affermato il potere di piena cognizione sulla controversia, in ragione del carattere devolutivo del giudizio arbitrale, atteso che • per effetto dell’accordo raggiunto in sede di conciliazione in data 29 agosto 2006 le parti hanno aderito al Regolamento della Camera senza riserva alcuna in ordine ai poteri del Collegio arbitrale; • il Regolamento conferisce all’organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati, legate al “tipo” di vizio denunciabile, con la conseguenza che di fronte al Collegio arbitrale sono deducibili questioni attinenti non solo alla “legittimità”, ma anche al “merito” della decisione impugnata; • il Regolamento espressamente prevede infatti il possibile svolgimento di una istruttoria testimoniale ovvero la nomina di uno o più consulenti tecnici d’ufficio, che mal si concilierebbe con una limitazione dei poteri dell’organo arbitrale ad un mero esame dei vizi di legittimità dell’atto impugnato; • l’arbitrato presso la Camera non può essere costruito quale terzo grado del procedimento disciplinare della federazione sportiva, perché esso non è riferibile al procedimento interno alla federazione con il quale la menzionata “volontà disciplinare” si forma. Attraverso la Camera si è creato, infatti, un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia sportiva esterno ai sistemi disciplinari delle federazioni sportive ed alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria (ai sensi dell’art. 3.1 del d.l. 18 agosto 2003 n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003 n. 280). L’attività della Camera, per quanto riferibile anche all’ordinamento sportivo in generale, non può essere ricondotta al sistema della federazione sportiva di volta in volta interessata, né l’organo arbitrale che conosca dell’impugnazione di un provvedimento disciplinare può essere ritenuto organo della federazione; • dunque, oggetto di giudizio ai sensi del Regolamento, in sede di impugnazione di una sanzione disciplinare, è non il provvedimento disciplinare in quanto atto, ma una controversia relativa alla volontà definitivamente manifestata dalla federazione; • tale controversia può riguardare l’applicazione delle norme così come l’apprezzamento dei fatti alla base del provvedimento in cui quella volontà si è espressa; sulla sua estensione e sulle modalità di sua risoluzione non influisce il numero di passaggi attraverso i quali quella volontà si è formata; • siffatta soluzione è coerente con quella adottata nell’ordinamento sportivo internazionale (alla cui luce lo stesso Regolamento deve essere interpretato). Infatti, nel sistema del Tribunale arbitrale dello sport (T.A.S.), organismo permanente di arbitrato con sede a Losanna (Svizzera), al quale l’istituzione stessa della Camera si è ispirata, è principio riconosciuto (art. R57 del Codice di arbitrato in materia sportiva) che l’organo arbitrale possa considerare – senza vincoli derivantigli dal procedimento disciplinare contestato – gli aspetti di fatto e di diritto della controversia e proprio a tal fine è dotato (assai significativamente) degli stessi mezzi (audizione delle parti, di testimoni e di esperti, esame del fascicolo disciplinare) di cui il Collegio arbitrale operante in seno alla Camera può avvalersi; acquisiti ed esaminati gli atti e i documenti tutti riversati nel procedimento endofederale; esaminate le posizioni individuali in via meramente incidentale ai soli fini della valutazione della istanza della società ricorrente; ritenuto in fatto e in diritto, con esclusione di qualsiasi valutazione in termini genericamente equitativi o di clemenza per il solo fatto della proposizione di istanza arbitrale: a) che dal carattere devolutivo dell’impugnazione proposta e dalla piena cognizione della controversia spettante a questo Collegio arbitrale deriva l’assorbimento delle censure svolte dalla Ricorrente alla decisione impugnata sotto il profilo della violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge (artt. 25, 97, 101 e 111 Cost.), delle regole federali che individuano il giudice di primo grado per i soggetti che non ricoprono la carica di dirigenti federali, e del principio del contraddittorio, in relazione ad una pretesa eccessiva compressione dei termini processuali, poiché lo svolgimento dell’arbitrato ha consentito, nel pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa, l’esame della controversia di fronte a giudicante investito del potere di conoscerla per effetto di manifestazione di volontà dell’istante e della convenuta, come dalle stesse parti riconosciuto nel corso dell’udienza; che in ogni caso le censure sopra menzionate non sarebbero accoglibili, in quanto sul punto appaiono condivisibili le considerazioni svolte dalla Corte federale; b) che non accoglibile appare la dedotta censura di illegittimità della decisione impugnata per indebita utilizzazione di intercettazioni telefoniche acquisite in altro procedimento, poiché l’art. 270 c.p. esprime un principio nell’ambito del processo penale la cui applicazione non è estensibile ad altri procedimenti, e in particolare, in quelli disciplinari; né altresì appare accoglibile la dedotta censura della mancata sospensione del procedimento disciplinare in presenza di prosecuzione delle indagini penali, attesa, per giurisprudenza consolidata, l’indipendenza del procedimento disciplinare da quello penale; c) che non condivisibile appare altresì la censura mossa dalla ricorrente alla decisione impugnata sotto il profilo della violazione dei diritti della difesa cagionata da una asserita «selezione a "senso unico" delle intercettazioni telefoniche operata nel giudizio» innanzi agli organi di giustizia federale, atteso che alla ricorrente incombeva comunque l’onere di offrire un principio di prova in ordine all’esistenza di ulteriori conversazioni telefoniche tra i propri dirigenti e terzi idonee a fornire elementi probatori a favore della società medesima; d) di dover condividere, quanto alla definizione della nozione di illecito sportivo ex art. 6.1 CGS, le affermazioni della Corte Federale, atteso che per la configurazione di un illecito sportivo che debba realizzarsi attraverso la componente arbitrale deve essere raggiunta la piena prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, sia della concreta idoneità a raggiungere il risultato perseguito dell’atto diretto ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o ad assicurare un vantaggio in classifica, sia dell’avvenuto contatto, pure a mezzo di semplice telefonata, con almeno uno dei membri della terna arbitrale; e) che costituisce violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti i soggetti dell’ordinamento della FIGC l'attivazione di canali, anche istituzionali, al fine di ottenere "attenzione", se non esplicitamente "favore" da parte della terna arbitrale, in quanto condotta potenzialmente idonea a falsare, tanto più in contesti comportamentali e dichiarativi oggettivamente ambigui, l'imparzialità della funzione arbitrale; tale violazione è aggravata se il canale attivato conduce all’instaurazione di un contatto diretto con i soggetti che partecipano alla designazione della terna arbitrale e/o con i componenti della terna nell’imminenza della gara; f) che la violazione di tali obblighi ha trovato un ambiente giuridico e istituzionale favorevole sia nella mancanza nell’ordinamento federale di adeguati presidi normativi e procedurali a tutela delle funzioni terze e neutrali e nel grave sconfinamento dai compiti amministrativi e dai doveri deontologici degli organi direttivi federali e di designazione arbitrale; sia nell’assenza di modelli organizzativi interni alla società idonei a garantire la assoluta correttezza e trasparenza delle condotte individuali dei tesserati e a prevenire la commissione di illeciti; g) che, contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente, deve affermarsi, ai fini del giudizio sulla posizione della società, la valutabilità dei comportamenti individuali sia dei Sig. Andrea Della Valle e Sandro Mencucci, in quanto dalla comunicazione della A.C.F. Fiorentina s.p.a. del 25 gennaio 2005, acquisita agli atti del giudizio, risulta che dal 18 dicembre 2004 il dott. Andrea della Valle e il dott. Sandro Mencucci sono rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato con poteri di rappresentanza in ambito federale; sia del Sig. Diego Della Valle, il quale, pur figurando formalmente come semplice presidente onorario della società, si presentava ed era normalmente riconosciuto nell’ambito sportivo come soggetto agente in nome e per conto dell’A.C.F. Fiorentina s.p.a., anche in considerazione del ruolo di socio accomandatario della società azionista di maggioranza dell’A.C.F. Fiorentina s.p.a.; h) che, pur con l’attenuante derivante dall’esigenza di reagire a pregressi episodi arbitrali sfavorevoli alla società e reputati oggetto di pratiche ritenute persino dolosamente discriminatorie, la A.C.F. Fiorentina s.p.a., ai sensi dell’art. 2 CGS, deve considerarsi responsabile dei comportamenti individuali e collettivi, disgiunti e congiunti, dei Sig. Diego Della Valle, Andrea Della Valle e Sandro Mencucci, perché gravemente lesivi dei doveri di lealtà e probità sportiva di cui all’art. 1 CGS; i) in particolare, che, conformemente a quanto ritenuto dalla Corte Federale, l'A.C.F. Fiorentina s.p.a. deve ritenersi responsabile a titolo di responsabilità diretta per le gravi violazioni all'art. 1 CGS poste in essere dai Sig. Andrea della Valle e Sandro Mencucci, per avere essi, nella fase finale del campionato e a immediato ridosso di partite decisive per la permanenza in serie A dell’A.C.F. Fiorentina s.p.a., ripetutamente interloquito con il Vice-Presidente federale per sollecitare favore e benevolenza; j) che l’A.C.F. Fiorentina s.p.a. deve considerarsi altresì responsabile (poco importa in questa sede se a titolo di responsabilità oggettiva o diretta per le considerazioni prima svolte in ordine al ruolo sostanziale di fatto assunto nella compagine sociale) anche delle condotte poste in essere dal Sig. Diego Della Valle in grave violazione dell’art. 1 CGS; in particolare, per avere egli direttamente interloquito con il designatore arbitrale Paolo Bergamo, fino a partecipare a un incontro riservato, così creando un ambiente oggettivamente idoneo a indurre nel designatore arbitrale la convinzione di potersi attivare per assicurare alla A.C.F. Fiorentina s.p.a. attenzione e benevolenza da parte delle terne arbitrali nell’aspettativa che da ciò potesse in cambio derivare un appoggio al disegno di riordino organizzativo e gestionale del settore arbitrale e al proprio ruolo nell’ambito di esso, ipotizzato anche nelle conversazioni con il Vice-Presidente federale; k) che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte Federale, l’A.C.F. Fiorentina s.p.a. non può invece considerarsi responsabile, a titolo oggettivo, di illecito sportivo ai sensi dell’art. 6 CGS, destinato a realizzarsi in relazione alla partita Lecce-Parma, mancando prova del compimento da parte di Diego della Valle di atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara, nell’ambito dell’illecito disegno concertato tra i signori Innocenzo Mazzini, Paolo Bergamo e Massimo De Santis; l) che l’A.C.F. Fiorentina s.p.a. deve considerarsi sanzionabile a titolo di responsabilità presunta ai sensi dell’art. 9 CGS, non essendo emerso dalle prove fornite dalla società, dall’istruttoria svolta dall’Ufficio indagini e dal dibattimento, il fondato e serio dubbio che la società non abbia partecipato all’illecito concertato dal Vice-Presidente federale e dal designatore arbitrale, con il concorso del direttore di gara della partita Lecce-Parma, e/o lo abbia ignorato o comunque non inteso nella sua reale efficienza causale, atteso il tenore delle conversazioni telefoniche le cui trascrizioni sono state riversate in atti; m) che la penalizzazione di punti 30 irrogata per il campionato 2005-2006, comportante la perdita di 5 posizioni in classifica con il passaggio dal 4° al 9° posto, deve considerarsi adeguatamente afflittiva in relazione alle gravi violazioni dell’art. 1 CGS imputabili a titolo di responsabilità diretta e oggettiva all’A.C.F. Fiorentina s.p.a. e della violazione dell’art. 9 CGS imputabile a titolo di responsabilità presunta all’’A.C.F. Fiorentina s.p.a. sia sul piano sportivo sia sul piano economico, in quanto ha precluso la partecipazione alla Champions League, il cui diritto era stato conseguito sul campo, e alla Coppa Uefa, oltre a determinare una sensibile riduzione dei contributi federali; n) che la penalizzazione di punti 19 irrogata per il campionato 2006-2007 va ridotta in ragione della riqualificazione dei fatti qui operata, dovendo essa rideterminarsi in punti 15, pur mantenendo un’adeguata e seria funzione monitoria; o) che non appare “conferente” la sanzione della squalifica del campo, trattandosi di pena funzionale alla repressione di fatti di violenza verificatisi nel corso di competizioni sportive o di violazioni di norme di sicurezza, ipotesi che non ricorrono nel caso in esame. Può, invece, disporsi la conversione di tale sanzione nell’obbligo di devolvere un importo corrispondente alla quota di incasso per la vendita di biglietti relativa alle prime tre partite casalinghe, a favore della FIGC, con vincolo di destinazione a finalità di promozione dell’attività giovanile e dilettantistica, quale modalità di riparazione “in forma specifica” della lesione dei principi di lealtà, correttezza e probità per la quale la Ricorrente è stata sanzionata; p) che la sanzione dell'ammenda (quantificata in Euro 100.000) in favore della FIGC consente di opportunamente graduare l'afflittività della sanzione, anche sul piano economico; q) che gli onorari e le spese di arbitrato debbano essere posti a carico di entrambe le parti, nella misura del 70% a carico della Ricorrente e nella misura del 30% a carico della Resistente, mentre, sussistendo giusti motivi, le rispettive spese di difesa devono essere integralmente compensate; r) che debbano essere trattenute le somme versate dalla terza intervenuta a titolo di partecipazione alle spese di arbitrato; s) che i diritti amministrativi versati devono essere incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: 1. conferma la penalizzazione inflitta con riguardo alla stagione 2005-2006; 2. riduce la penalizzazione inflitta per il campionato di serie A 2006-2007 a punti 15; 3. converte la squalifica del campo, già sospesa in via cautelare, nell’obbligo di devolvere entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente lodo un importo corrispondente alla quota di incasso per vendita di biglietti relativa alle prime tre partite casalinghe del campionato 2006-2007 a favore della FIGC, con vincolo di destinazione a finalità di promozione dell’attività giovanile e dilettantistica; 4. conferma l’ammenda inflitta nell’importo di Euro 100.000 a favore della FIGC; 5. pone le spese del presente arbitrato, per onorari e spese del Collegio arbitrale, da liquidarsi con separata ordinanza, a carico della A.C.F. Fiorentina s.p.a. quanto al 70% ed a carico della FIGC quanto al restante 30%; 6. dispone la integrale compensazione tra le parti delle rispettive spese di difesa; 7. dispone che vengano trattenute le somme versate dal F.C. Messina Peloro s.r.l. a titolo di partecipazione alle spese di arbitrato; 8. dispone che tutti i diritti amministrativi versati siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso in Roma, in conferenza personale degli arbitri, il giorno 27 ottobre 2006. F.to Pier Luigi Ronzani F.to Guido Cecinelli F.to Marcello Foschini F.to Luigi Fumagalli F.to Giulio Napolitano
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