CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 27/10/2006 TRA S.S. Lazio s.p.a. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e F.C. Messina Peloro s.r.l.
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 27/10/2006 TRA S.S. Lazio s.p.a.
contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e F.C. Messina Peloro s.r.l.
I L C O L L E G I O A R B I T R A L E
On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale
Avv. Guido Cecinelli Arbitro
Prof. Marcello Foschini Arbitro
Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro
Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro
nominato ai sensi dell’art. 13.4 del Regolamento della Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 27 ottobre 2006, presso
la sede dell’arbitrato, in Roma
ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato (n. 1230 del 30 agosto 2006) promosso da:
S.S. Lazio s.p.a., in persona del suo Consigliere delegato per i rapporti sportivi e
federali, Dott. Marco Moschini, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gian Michele
Gentile, Ugo Longo, Fabio Bassan e Fabio Viglione, ed elettivamente domiciliata
presso lo studio del primo in Roma, Via G. Belli 27
ricorrente
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Vice-Commissario e
procuratore speciale Avv. Paolo Nicoletti, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario
Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in
Roma, Via Po 9
resistente
e con l’intervento del
F.C. Messina Peloro s.r.l., in persona del legale rappresentante Ing. Vincenzo
Franza, assistita, ai fini della presente procedura, dagli Avv.ti Carmelo Briguglio,
Enrico Lubrano e Prof. Filippo Lubrano, presso il cui studio è elettivamente
domiciliata in Roma, Via Flaminia n. 79 (Studio Legale Lubrano & Associati)
terza intervenuta
vista l’istanza arbitrale della ricorrente e le relative domande, tese all’annullamento
della decisione in data 25 luglio 2006 con cui la Corte Federale della FIGC ha
irrogato alla società S.S. Lazio s.p.a. le sanzioni della penalizzazione di 30 punti da
scontare nella classifica 2005-2006, di 11 punti da scontare nella classifica della
stagione sportiva 2006-2007, della squalifica del campo di gara per due giornate di
campionato e dell’ammenda di Euro 100.000;
viste la memoria della resistente e le relative conclusioni, che si limitano a chiedere
la conferma delle sanzioni inflitte dalla Corte Federale della FIGC e quindi
precludono a questo Collegio ogni reformatio in peius;
vista l’istanza di intervento del terzo intervenuto, che richiede la conferma delle
sanzioni, e la memoria successivamente depositata con la quale si è chiesta una
definizione della controversia «con la massima clemenza»;
vista la concorde richiesta formulata dalle parti nell’udienza dell’11 ottobre 2006 a
«pronunciare il lodo con procedura d’urgenza, comunicando alle parti il dispositivo
della pronuncia, accompagnato da una motivazione in forma sintetica sui punti
fondamentali della controversia»;
ritenuta la ammissibilità del ricorso e la sussistenza della competenza del Collegio
Arbitrale a conoscere delle domande proposte, essendo soddisfatte tutte le
condizioni a tal riguardo previste, poiché
• si è infruttuosamente esperito il procedimento di conciliazione disciplinato
dagli artt. 3 ss. del Regolamento della Camera; e
• in esito al tentativo di conciliazione le parti hanno concluso patto arbitrale
ad hoc, integrativo delle previsioni dell’art. 27 dello Statuto della FIGC, con
il quale si è fondata la competenza di un collegio arbitrale da costituirsi in
base al Regolamento della Camera per la soluzione della controversia tra
di esse insorta in relazione alla decisione della Corte Federale della FIGC
in data 25 luglio 2006;
affermato il potere di piena cognizione sulla controversia, in ragione del carattere
devolutivo del giudizio arbitrale, atteso che
• per effetto dell’accordo raggiunto in sede di conciliazione in data 23
agosto 2006 le parti hanno aderito al Regolamento della Camera senza
riserva alcuna in ordine ai poteri del Collegio arbitrale;
• il Regolamento conferisce all’organo arbitrale un potere di integrale
riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non
quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti
dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri
sono di volta in volta fondati, legate al “tipo” di vizio denunciabile, con la
conseguenza che di fronte al Collegio arbitrale sono deducibili questioni
attinenti non solo alla “legittimità”, ma anche al “merito” della decisione
impugnata;
• il Regolamento espressamente prevede infatti il possibile svolgimento di
una istruttoria testimoniale ovvero la nomina di uno o più consulenti tecnici
d’ufficio, che mal si concilierebbe con una limitazione dei poteri dell’organo
arbitrale ad un mero esame dei vizi di legittimità dell’atto impugnato;
• l’arbitrato presso la Camera non può essere costruito quale terzo grado
del procedimento disciplinare della federazione sportiva, perché esso non
è riferibile al procedimento interno alla federazione con il quale la
menzionata “volontà disciplinare” si forma. Attraverso la Camera si è
creato, infatti, un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia
sportiva esterno ai sistemi disciplinari delle federazioni sportive ed
alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria (ai sensi dell’art. 3.1 del d.l.
18 agosto 2003 n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003 n. 280). L’attività
della Camera, per quanto riferibile anche all’ordinamento sportivo in
generale, non può essere ricondotta al sistema della federazione sportiva
di volta in volta interessata, né l’organo arbitrale che conosca
dell’impugnazione di un provvedimento disciplinare può essere ritenuto
organo della federazione;
• dunque, oggetto di giudizio ai sensi del Regolamento, in sede di
impugnazione di una sanzione disciplinare, è non il provvedimento
disciplinare in quanto atto, ma una controversia relativa alla volontà
definitivamente manifestata dalla federazione;
• tale controversia può riguardare l’applicazione delle norme così come
l’apprezzamento dei fatti alla base del provvedimento in cui quella volontà
si è espressa; sulla sua estensione e sulle modalità di sua risoluzione non
influisce il numero di passaggi attraverso i quali quella volontà si è
formata;
• siffatta soluzione è coerente con quella adottata nell’ordinamento sportivo
internazionale (alla cui luce lo stesso Regolamento deve essere
interpretato). Infatti, nel sistema del Tribunale arbitrale dello sport (T.A.S.),
organismo permanente di arbitrato con sede a Losanna (Svizzera), al
quale l’istituzione stessa della Camera si è ispirata, è principio
riconosciuto (art. R57 del Codice di arbitrato in materia sportiva) che
l’organo arbitrale possa considerare – senza vincoli derivantigli dal
procedimento disciplinare contestato – gli aspetti di fatto e di diritto della
controversia e proprio a tal fine è dotato (assai significativamente) degli
stessi mezzi (audizione delle parti, di testimoni e di esperti, esame del
fascicolo disciplinare) di cui il Collegio arbitrale operante in seno alla
Camera può avvalersi;
acquisiti ed esaminati gli atti e i documenti tutti riversati nel procedimento endofederale;
esaminate le posizioni individuali in via meramente incidentale ai soli fini della
valutazione della istanza della società ricorrente;
ritenuto in fatto e in diritto, con esclusione di qualsiasi valutazione in termini
genericamente equitativi o di clemenza per il solo fatto della proposizione di istanza
arbitrale:
a) che, contrariamente a quanto sostenuto da parte istante, le regole del
CGS della FIGC su cui la decisione impugnata è basata, ed in particolare
il suo art. 1, non appaiono in contrasto con il diritto della concorrenza,
quale stabilito dalle norme italiane e dalle disposizioni comunitarie, poiché
esse appaiono adeguate alla tutela dei valori di lealtà e correttezza su cui
la pratica sportiva deve fondarsi ed alla promozione dell’equilibrio
agonistico e dell’incertezza dei risultati, non vanno al di là di quanto
necessario per il raggiungimento di tale obiettivo e non introducono alcuna
discriminazione o restrizione illegittima; che nemmeno la decisione
impugnata può essere censurata sotto tale profilo, anche perché la
fattispecie sulla quale è intervenuta non è confrontabile con diverse
vicende relative ad altre società;
b) che non appare accoglibile la censura mossa alla decisione impugnata,
laddove essa avrebbe realizzato una inammissibile reformatio in peius
della pronuncia resa dai giudicanti di prime cure, atteso che la valutazione
circa la maggiore afflittività delle sanzioni adottate dalla Corte Federale
rispetto a quelle in precedenza irrogate va effettuata globalmente, laddove
risulta evidente che la penalizzazione di 11 punti da scontare nel
campionato di serie A 2006-2007 (oltre alla penalizzazione di 30 punti da
scontare nella classifica 2005-2006, alla squalifica del campo di gara per
due giornate di campionato e all’ammenda di Euro 100.000) è meno
afflittiva della penalizzazione di 7 punti da scontare nel campionato di
serie B 2006-2007;
c) che costituisce violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e probità cui
sono tenuti i soggetti dell’ordinamento della FIGC ai sensi dell’art. 1 CGS
l'attivazione di canali, anche istituzionali, al fine di ottenere "attenzione", se
non esplicitamente "favore", da parte della terna arbitrale, in quanto
condotta potenzialmente idonea ad attentare, tanto più in contesti
comportamentali e dichiarativi oggettivamente ambigui, all'imparzialità
della funzione arbitrale;
d) che la violazione di tali obblighi ha trovato un ambiente giuridico e
istituzionale favorevole sia nella mancanza nell’ordinamento federale di
adeguati presidi normativi e procedurali a tutela delle funzioni terze e
neutrali e nel grave sconfinamento dai compiti amministrativi e dai doveri
deontologici degli organi direttivi federali e di designazione arbitrale; sia
nell’assenza di modelli organizzativi interni alla società idonei a garantire
la assoluta correttezza e trasparenza delle condotte individuali dei
tesserati e a prevenire la commissione di illeciti;
e) di dover condividere, quanto alla sussistenza di una responsabilità per
violazione dell’art. 1 CGS, la ricostruzione dei fatti svolta dalla Corte
Federale: risulta infatti provata una intensa attività svolta dal dott. Claudio
Lotito, presidente della Ricorrente, pur nella almeno putativa convinzione
di dover reagire a “torti” subiti e di poterlo fare avviando contatti non
trasparenti con i vertici federali, diretta ad ottenere “attenzione” da parte
degli arbitri, soprattutto con il ripetuto e improprio, nella forma e nella
sostanza, coinvolgimento del Vice-presidente federale sig. Innocenzo
Mazzini;
f) che, tuttavia, non risulta agli atti che né il Presidente dott. Claudio Lotito,
né alcun altro dirigente della S.S. Lazio s.p.a. abbia avuto contatti diretti
con i designatori delle terne arbitrali, o con alcun altro esponente della
categoria arbitrale;
g) che pertanto la S.S. Lazio s.p.a. deve considerarsi direttamente
responsabile dei comportamenti individuali del dott. Claudio Lotito, perché
ripetutamente lesivi dei doveri di lealtà e probità sportiva di cui all’art. 1
CGS, con le attenuanti e nei limiti prima menzionati;
h) che, dunque, la penalizzazione di 30 punti inflitta alla S.S. Lazio s.p.a. in
relazione alla stagione 2005-2006, comportante la perdita di 11 posizioni
in classifica con il passaggio dal 6° al 17° posto, deve ritenersi
proporzionata alle ripetute responsabilità accertate, in considerazione
della sua notevole afflittività sul piano economico, anche per la consistente
riduzione dei contributi federali, e del pregiudizio da essa arrecato sul
piano sportivo, essendosi tradotta nell'impossibilità di partecipare alla
Coppa UEFA;
i) che la sanzione inflitta alla S.S. Lazio s.p.a. per la stagione sportiva 2006-
2007 deve invece rideterminarsi, in considerazione della natura
esclusivamente istituzionale dei contatti pur così impropriamente avviati e
della notevole afflittività della penalizzazione irrogata per la stagione 2005-
2006, traducendosi in una riduzione della stessa per la stagione 2006-
2007 a punti 3, ossia nella misura minima adeguata a mantenere la sua
funzione monitoria;
j) che la sanzione della squalifica del campo per due giornate, già sospesa
in via cautelare, deve considerarsi inconferente, trattandosi di sanzione
elettivamente funzionale alla repressione di fatti di violenza e di violazioni
di norme di sicurezza, ipotesi non ricorrenti nel caso in esame, potendosi
invece disporre la conversione di tale sanzione nell’obbligo di devolvere
un importo corrispondente alla quota di incasso per vendite di biglietti
relative alle prime due partite casalinghe del campionato 2006-2007 a
favore della FIGC, con vincolo di destinazione a finalità di promozione
dell’attività giovanile e dilettantistica, quale modalità di riparazione “in
forma specifica” della lesione dei principi di lealtà, correttezza e probità
per la quale la Ricorrente è stata sanzionata;
k) che la sanzione dell'ammenda (quantificata in Euro 100.000) in favore
della FIGC consente di opportunamente graduare l'afflittività della
sanzione, anche sul piano economico, e pertanto deve essere confermata;
l) che gli onorari e le spese di arbitrato debbano essere posti a carico di
entrambe le parti, nella misura del 60% a carico della Ricorrente e nella
misura del 40% a carico della Resistente, mentre, sussistendo giusti
motivi, le rispettive spese di difesa devono essere integralmente
compensate;
m) che debbano essere trattenute le somme versate dalla terza intervenuta a
titolo di partecipazione alle spese di arbitrato;
n) che i diritti amministrativi versati devono essere incamerati dalla Camera
di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa
ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione:
1. conferma la penalizzazione inflitta con riguardo alla stagione 2005-2006;
2. riduce la penalizzazione inflitta per il campionato di serie A 2006-2007 a punti 3;
3. converte la squalifica del campo, già sospesa in via cautelare, nell’obbligo di
devolvere entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente lodo un importo
corrispondente alla quota di incasso per vendita di biglietti relativa alle prime due
partite casalinghe del campionato 2006-2007 a favore della FIGC, con vincolo di
destinazione a finalità di promozione dell’attività giovanile e dilettantistica;
4. conferma l’ammenda inflitta nell’importo di Euro 100.000 in favore della FIGC;
5. pone le spese del presente arbitrato, per onorari e spese del Collegio arbitrale,
da liquidarsi con separata ordinanza, a carico della S.S. Lazio s.p.a. quanto al
60% ed a carico della FIGC quanto al restante 40%;
6. dispone la integrale compensazione tra le parti delle rispettive spese di difesa;
7. dispone che vengano trattenute le somme versate dal F.C. Messina Peloro s.r.l.
a titolo di partecipazione alle spese di arbitrato;
8. dispone che tutti i diritti amministrativi versati siano incamerati dalla Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
Così deciso in Roma, in conferenza personale degli arbitri, il giorno 27 ottobre 2006.
F.to Pier Luigi Ronzani
F.to Guido Cecinelli
F.to Marcello Foschini
F.to Luigi Fumagalli
F.to Giulio Napolitano