CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 27/10/2006 TRA S.S. Lazio s.p.a. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e F.C. Messina Peloro s.r.l.

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 27/10/2006 TRA S.S. Lazio s.p.a. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e F.C. Messina Peloro s.r.l. I L C O L L E G I O A R B I T R A L E On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale Avv. Guido Cecinelli Arbitro Prof. Marcello Foschini Arbitro Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro nominato ai sensi dell’art. 13.4 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 27 ottobre 2006, presso la sede dell’arbitrato, in Roma ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (n. 1230 del 30 agosto 2006) promosso da: S.S. Lazio s.p.a., in persona del suo Consigliere delegato per i rapporti sportivi e federali, Dott. Marco Moschini, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gian Michele Gentile, Ugo Longo, Fabio Bassan e Fabio Viglione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via G. Belli 27 ricorrente contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Vice-Commissario e procuratore speciale Avv. Paolo Nicoletti, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Po 9 resistente e con l’intervento del F.C. Messina Peloro s.r.l., in persona del legale rappresentante Ing. Vincenzo Franza, assistita, ai fini della presente procedura, dagli Avv.ti Carmelo Briguglio, Enrico Lubrano e Prof. Filippo Lubrano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia n. 79 (Studio Legale Lubrano & Associati) terza intervenuta vista l’istanza arbitrale della ricorrente e le relative domande, tese all’annullamento della decisione in data 25 luglio 2006 con cui la Corte Federale della FIGC ha irrogato alla società S.S. Lazio s.p.a. le sanzioni della penalizzazione di 30 punti da scontare nella classifica 2005-2006, di 11 punti da scontare nella classifica della stagione sportiva 2006-2007, della squalifica del campo di gara per due giornate di campionato e dell’ammenda di Euro 100.000; viste la memoria della resistente e le relative conclusioni, che si limitano a chiedere la conferma delle sanzioni inflitte dalla Corte Federale della FIGC e quindi precludono a questo Collegio ogni reformatio in peius; vista l’istanza di intervento del terzo intervenuto, che richiede la conferma delle sanzioni, e la memoria successivamente depositata con la quale si è chiesta una definizione della controversia «con la massima clemenza»; vista la concorde richiesta formulata dalle parti nell’udienza dell’11 ottobre 2006 a «pronunciare il lodo con procedura d’urgenza, comunicando alle parti il dispositivo della pronuncia, accompagnato da una motivazione in forma sintetica sui punti fondamentali della controversia»; ritenuta la ammissibilità del ricorso e la sussistenza della competenza del Collegio Arbitrale a conoscere delle domande proposte, essendo soddisfatte tutte le condizioni a tal riguardo previste, poiché • si è infruttuosamente esperito il procedimento di conciliazione disciplinato dagli artt. 3 ss. del Regolamento della Camera; e • in esito al tentativo di conciliazione le parti hanno concluso patto arbitrale ad hoc, integrativo delle previsioni dell’art. 27 dello Statuto della FIGC, con il quale si è fondata la competenza di un collegio arbitrale da costituirsi in base al Regolamento della Camera per la soluzione della controversia tra di esse insorta in relazione alla decisione della Corte Federale della FIGC in data 25 luglio 2006; affermato il potere di piena cognizione sulla controversia, in ragione del carattere devolutivo del giudizio arbitrale, atteso che • per effetto dell’accordo raggiunto in sede di conciliazione in data 23 agosto 2006 le parti hanno aderito al Regolamento della Camera senza riserva alcuna in ordine ai poteri del Collegio arbitrale; • il Regolamento conferisce all’organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati, legate al “tipo” di vizio denunciabile, con la conseguenza che di fronte al Collegio arbitrale sono deducibili questioni attinenti non solo alla “legittimità”, ma anche al “merito” della decisione impugnata; • il Regolamento espressamente prevede infatti il possibile svolgimento di una istruttoria testimoniale ovvero la nomina di uno o più consulenti tecnici d’ufficio, che mal si concilierebbe con una limitazione dei poteri dell’organo arbitrale ad un mero esame dei vizi di legittimità dell’atto impugnato; • l’arbitrato presso la Camera non può essere costruito quale terzo grado del procedimento disciplinare della federazione sportiva, perché esso non è riferibile al procedimento interno alla federazione con il quale la menzionata “volontà disciplinare” si forma. Attraverso la Camera si è creato, infatti, un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia sportiva esterno ai sistemi disciplinari delle federazioni sportive ed alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria (ai sensi dell’art. 3.1 del d.l. 18 agosto 2003 n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003 n. 280). L’attività della Camera, per quanto riferibile anche all’ordinamento sportivo in generale, non può essere ricondotta al sistema della federazione sportiva di volta in volta interessata, né l’organo arbitrale che conosca dell’impugnazione di un provvedimento disciplinare può essere ritenuto organo della federazione; • dunque, oggetto di giudizio ai sensi del Regolamento, in sede di impugnazione di una sanzione disciplinare, è non il provvedimento disciplinare in quanto atto, ma una controversia relativa alla volontà definitivamente manifestata dalla federazione; • tale controversia può riguardare l’applicazione delle norme così come l’apprezzamento dei fatti alla base del provvedimento in cui quella volontà si è espressa; sulla sua estensione e sulle modalità di sua risoluzione non influisce il numero di passaggi attraverso i quali quella volontà si è formata; • siffatta soluzione è coerente con quella adottata nell’ordinamento sportivo internazionale (alla cui luce lo stesso Regolamento deve essere interpretato). Infatti, nel sistema del Tribunale arbitrale dello sport (T.A.S.), organismo permanente di arbitrato con sede a Losanna (Svizzera), al quale l’istituzione stessa della Camera si è ispirata, è principio riconosciuto (art. R57 del Codice di arbitrato in materia sportiva) che l’organo arbitrale possa considerare – senza vincoli derivantigli dal procedimento disciplinare contestato – gli aspetti di fatto e di diritto della controversia e proprio a tal fine è dotato (assai significativamente) degli stessi mezzi (audizione delle parti, di testimoni e di esperti, esame del fascicolo disciplinare) di cui il Collegio arbitrale operante in seno alla Camera può avvalersi; acquisiti ed esaminati gli atti e i documenti tutti riversati nel procedimento endofederale; esaminate le posizioni individuali in via meramente incidentale ai soli fini della valutazione della istanza della società ricorrente; ritenuto in fatto e in diritto, con esclusione di qualsiasi valutazione in termini genericamente equitativi o di clemenza per il solo fatto della proposizione di istanza arbitrale: a) che, contrariamente a quanto sostenuto da parte istante, le regole del CGS della FIGC su cui la decisione impugnata è basata, ed in particolare il suo art. 1, non appaiono in contrasto con il diritto della concorrenza, quale stabilito dalle norme italiane e dalle disposizioni comunitarie, poiché esse appaiono adeguate alla tutela dei valori di lealtà e correttezza su cui la pratica sportiva deve fondarsi ed alla promozione dell’equilibrio agonistico e dell’incertezza dei risultati, non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo e non introducono alcuna discriminazione o restrizione illegittima; che nemmeno la decisione impugnata può essere censurata sotto tale profilo, anche perché la fattispecie sulla quale è intervenuta non è confrontabile con diverse vicende relative ad altre società; b) che non appare accoglibile la censura mossa alla decisione impugnata, laddove essa avrebbe realizzato una inammissibile reformatio in peius della pronuncia resa dai giudicanti di prime cure, atteso che la valutazione circa la maggiore afflittività delle sanzioni adottate dalla Corte Federale rispetto a quelle in precedenza irrogate va effettuata globalmente, laddove risulta evidente che la penalizzazione di 11 punti da scontare nel campionato di serie A 2006-2007 (oltre alla penalizzazione di 30 punti da scontare nella classifica 2005-2006, alla squalifica del campo di gara per due giornate di campionato e all’ammenda di Euro 100.000) è meno afflittiva della penalizzazione di 7 punti da scontare nel campionato di serie B 2006-2007; c) che costituisce violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti i soggetti dell’ordinamento della FIGC ai sensi dell’art. 1 CGS l'attivazione di canali, anche istituzionali, al fine di ottenere "attenzione", se non esplicitamente "favore", da parte della terna arbitrale, in quanto condotta potenzialmente idonea ad attentare, tanto più in contesti comportamentali e dichiarativi oggettivamente ambigui, all'imparzialità della funzione arbitrale; d) che la violazione di tali obblighi ha trovato un ambiente giuridico e istituzionale favorevole sia nella mancanza nell’ordinamento federale di adeguati presidi normativi e procedurali a tutela delle funzioni terze e neutrali e nel grave sconfinamento dai compiti amministrativi e dai doveri deontologici degli organi direttivi federali e di designazione arbitrale; sia nell’assenza di modelli organizzativi interni alla società idonei a garantire la assoluta correttezza e trasparenza delle condotte individuali dei tesserati e a prevenire la commissione di illeciti; e) di dover condividere, quanto alla sussistenza di una responsabilità per violazione dell’art. 1 CGS, la ricostruzione dei fatti svolta dalla Corte Federale: risulta infatti provata una intensa attività svolta dal dott. Claudio Lotito, presidente della Ricorrente, pur nella almeno putativa convinzione di dover reagire a “torti” subiti e di poterlo fare avviando contatti non trasparenti con i vertici federali, diretta ad ottenere “attenzione” da parte degli arbitri, soprattutto con il ripetuto e improprio, nella forma e nella sostanza, coinvolgimento del Vice-presidente federale sig. Innocenzo Mazzini; f) che, tuttavia, non risulta agli atti che né il Presidente dott. Claudio Lotito, né alcun altro dirigente della S.S. Lazio s.p.a. abbia avuto contatti diretti con i designatori delle terne arbitrali, o con alcun altro esponente della categoria arbitrale; g) che pertanto la S.S. Lazio s.p.a. deve considerarsi direttamente responsabile dei comportamenti individuali del dott. Claudio Lotito, perché ripetutamente lesivi dei doveri di lealtà e probità sportiva di cui all’art. 1 CGS, con le attenuanti e nei limiti prima menzionati; h) che, dunque, la penalizzazione di 30 punti inflitta alla S.S. Lazio s.p.a. in relazione alla stagione 2005-2006, comportante la perdita di 11 posizioni in classifica con il passaggio dal 6° al 17° posto, deve ritenersi proporzionata alle ripetute responsabilità accertate, in considerazione della sua notevole afflittività sul piano economico, anche per la consistente riduzione dei contributi federali, e del pregiudizio da essa arrecato sul piano sportivo, essendosi tradotta nell'impossibilità di partecipare alla Coppa UEFA; i) che la sanzione inflitta alla S.S. Lazio s.p.a. per la stagione sportiva 2006- 2007 deve invece rideterminarsi, in considerazione della natura esclusivamente istituzionale dei contatti pur così impropriamente avviati e della notevole afflittività della penalizzazione irrogata per la stagione 2005- 2006, traducendosi in una riduzione della stessa per la stagione 2006- 2007 a punti 3, ossia nella misura minima adeguata a mantenere la sua funzione monitoria; j) che la sanzione della squalifica del campo per due giornate, già sospesa in via cautelare, deve considerarsi inconferente, trattandosi di sanzione elettivamente funzionale alla repressione di fatti di violenza e di violazioni di norme di sicurezza, ipotesi non ricorrenti nel caso in esame, potendosi invece disporre la conversione di tale sanzione nell’obbligo di devolvere un importo corrispondente alla quota di incasso per vendite di biglietti relative alle prime due partite casalinghe del campionato 2006-2007 a favore della FIGC, con vincolo di destinazione a finalità di promozione dell’attività giovanile e dilettantistica, quale modalità di riparazione “in forma specifica” della lesione dei principi di lealtà, correttezza e probità per la quale la Ricorrente è stata sanzionata; k) che la sanzione dell'ammenda (quantificata in Euro 100.000) in favore della FIGC consente di opportunamente graduare l'afflittività della sanzione, anche sul piano economico, e pertanto deve essere confermata; l) che gli onorari e le spese di arbitrato debbano essere posti a carico di entrambe le parti, nella misura del 60% a carico della Ricorrente e nella misura del 40% a carico della Resistente, mentre, sussistendo giusti motivi, le rispettive spese di difesa devono essere integralmente compensate; m) che debbano essere trattenute le somme versate dalla terza intervenuta a titolo di partecipazione alle spese di arbitrato; n) che i diritti amministrativi versati devono essere incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: 1. conferma la penalizzazione inflitta con riguardo alla stagione 2005-2006; 2. riduce la penalizzazione inflitta per il campionato di serie A 2006-2007 a punti 3; 3. converte la squalifica del campo, già sospesa in via cautelare, nell’obbligo di devolvere entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente lodo un importo corrispondente alla quota di incasso per vendita di biglietti relativa alle prime due partite casalinghe del campionato 2006-2007 a favore della FIGC, con vincolo di destinazione a finalità di promozione dell’attività giovanile e dilettantistica; 4. conferma l’ammenda inflitta nell’importo di Euro 100.000 in favore della FIGC; 5. pone le spese del presente arbitrato, per onorari e spese del Collegio arbitrale, da liquidarsi con separata ordinanza, a carico della S.S. Lazio s.p.a. quanto al 60% ed a carico della FIGC quanto al restante 40%; 6. dispone la integrale compensazione tra le parti delle rispettive spese di difesa; 7. dispone che vengano trattenute le somme versate dal F.C. Messina Peloro s.r.l. a titolo di partecipazione alle spese di arbitrato; 8. dispone che tutti i diritti amministrativi versati siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso in Roma, in conferenza personale degli arbitri, il giorno 27 ottobre 2006. F.to Pier Luigi Ronzani F.to Guido Cecinelli F.to Marcello Foschini F.to Luigi Fumagalli F.to Giulio Napolitano
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