CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 27/10/2006 TRA Signor Alessandro Troiano contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 27/10/2006 TRA Signor Alessandro Troiano
contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
LODO ARBITRALE
L’ARBITRO UNICO
PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA
nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (Regolamento), nel procedimento di arbitrato (prot. N. 1620 del 5 ottobre 2006) promosso da:
Signor Alessandro Troiano, nato ad Acerra (NA) il 30 settembre 1982, rappresentato e difeso dall’Avv. Mattia Grassani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, alla via De’ Marchi n. 4/2 attore
CONTRO
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Commissario Straordinario Avv. Luca Pancalli, rappresentata e difesa dagli Avvocati Mario Gallavotti, Stefano La Porta e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 convenuta
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
In data 7 maggio 2006, in occasione dell’ultima giornata di campionato di Serie D tra A.C. Voghera e A.S. Varese svoltasi sul campo di calcio dell’A.C. Voghera, l’arbitro espelleva dal campo il calciatore dell’A.S. Varese Alessandro Troiano, a seguito di una violenta gomitata al volto di un avversario che aveva procurato a quest’ultimo la rottura di due denti e la necessità di uscire dal campo per ricorrere alle cure dei sanitari. A seguito di tali avvenimenti, il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale Interregionale n. 160 dell’ 8 maggio 2006, deliberava: « Squalifica fino al 15/11/2006 al Sig. TROIANO ALESSANDRO (VARESE 1910 S.R.L.). Perché, a gioco fermo ed in reazione, colpiva con una violenta gomitata al volto un avversario procurandogli la rottura di due denti. Il calciatore doveva essere sostituito e ricorrere alle cure dei sanitari. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis let. c) del CGS ed in considerazione della particolare gravità della condotta violenta».
Contro tale decisione A.S. Varese presentava ricorso alla Commissione Disciplinare che, con decisione pubblicata sul C.U. del Comitato Interregionale n. 181 dell’1 giugno 2006, «respinge[va] il reclamo e dispone[va] l’addebito della tassa non versata». Tale decisione veniva impugnata innanzi alla Commissione d’Appello Federale che, con decisione del 13 settembre 2006 prot. n. 7726.9AM/fp, dichiarava inammissibile ai sensi dell’art. 33 comma 1 CGS l’appello presentato dall’A.S. Varese 1910 S.r.l.. Con istanza del 20 settembre 2006, il sig. Alessandro Troiano sottoponeva la controversia de qua alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport per la conciliazione prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale dinanzi al medesimo organo. Il procedimento di conciliazione si chiudeva con esito negativo. Con atto depositato in data 5 ottobre 2006 (prot. n. 1620), il sig. Alessandro Troiano proponeva istanza di arbitrato dinanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport. La FIGC si costituiva regolarmente in giudizio con apposita memoria. Il Presidente della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, visti l’art. 12 dello Statuto del CONI, il Regolamento della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport e l’art. 23.1 del Regolamento stesso nominava quale Arbitro Unico nel procedimento arbitrale il Prof. Avv. Maurizio Benincasa. L’arbitro nominato formulava l’accettazione di cui all’art. 14 del Regolamento e fissava la prima udienza per il giorno 17 ottobre 2006 presso la sede dell’arbitrato. La difesa del sig. Alessandro Troiano formulava, nella propria istanza di arbitrato, le seguenti conclusioni: «Voglia il Collegio Arbitrale, in accoglimento del presente ricorso, ridurre la sanzione irrogata al Sig. Alessandro Troiano dal Giudice Sportivo c/o Comitato Interregionale, confermata dalla Commissione Disciplinare c/o Comitato Interregionale e, successivamente, dalla C.A.F., nei limiti del presofferto, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta equa e di giustizia. […] Con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche per quanto attiene alle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale ed ai compensi degli Arbitri. Con riserva di ulteriormente argomentare, produrre e dedurre, anche nel merito. […]».
La Federazione Italiana Giuoco Calcio rassegnava le seguenti conclusioni: «[…] si confida nella declaratoria di inammissibilità e, in subordine, nell’integrale rigetto per infondatezza nel merito della domanda avversaria. Con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese ed onorari di lite».
All’udienza del 17 ottobre 2006 veniva infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione. All’esito della discussione l’Arbitro Unico si riservava e assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie conclusive e delle repliche; disponeva, altresì, che la parte ricorrente procedesse al deposito del supporto audiovisivo, già in atti e poco visibile, entro il 23 ottobre 2006 con contestuale trasmissione alla parte convenuta. All’udienza, inoltre, le parti, ai sensi dell’art. 19.4 del Regolamento della Camera, autorizzavano congiuntamente l’Arbitro Unico a rendere anticipatamente noto solo il dispositivo del lodo.
MOTIVI
1. Il sig. Alessandro Troiano ricorre affinché venga ridotta la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, confermata prima dalla Commissione Disciplinare, e successivamente dalla C.A.F. In particolare deduce quanto segue.
1. I giudici di prime e seconde cure hanno travisato i fatti realmente accaduti, valorizzando solo il referto arbitrale, in parte smentito, a detta dello stesso ricorrente, dalle immagini televisive. Il sig. Troiano sostiene, inoltre, che la condotta in oggetto non sia in alcun modo riconducibile ad un comportamento volontario, e che, soprattutto, consista in una manata durante un normale contrasto di gioco, e non in una gomitata a gioco fermo.
2. Quanto alle disposizioni applicabili, la difesa del tesserato sostiene che i collegi giudicanti di primo e secondo grado abbiano erroneamente ritenuto la condotta in oggetto sanzionabile ex art. 14, comma 2 bis, lettera c), anziché lettera b) della stessa disposizione. La difesa afferma, infatti, che la condotta del calciatore, pur meritando censura, non può rientrare nel novero di quelle condotte sanzionabili ex lettera c) dell’art. 14 comma 2 bis, vale a dire condotte violente di particolare gravità, bensì nel novero di quelle condotte violente prese in considerazione dalla lettera b).
3. Da ultimo, la difesa del calciatore richiama alcune decisioni recenti degli Organi di Giustizia sportiva, che per comportamenti simili ovvero più gravi rispetto alla condotta de qua, avrebbero messo capo a provvedimenti sanzionatori ben più tenui rispetto alla sanzione inflitta al tesserato.
2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio deduce l’inammissibilità e, in subordine, l’infondatezza della domanda di arbitrato, formulando alcune eccezioni:
1. In primo luogo, la FIGC eccepisce che « […] tutti i rimedi interni al sistema della giustizia sportiva domestica (reclamo alla Commissione Disciplinare e ricorso alla C.A.F.) sono stati esperiti esclusivamente dalla società di appartenenza del calciatore (l’A.S. Varese 1910). Con l’ovvia conseguenza che, non avendo il diretto interessato assolto la prescritta condizione di procedibilità per l’accesso alla cognizione arbitrale di codesta Camera (consistente nel previo esaurimento dei gravami endofederali) deve ritenersi preclusa l’azionabilità della pretesa dedotta omissio medio in questa sede […]»..
2. la FIGC eccepisce, inoltre, l’inammissibilità dell’istanza avversaria poiché « […] Non possono trovare, pertanto, ingresso in questa sede [la Camera] argomentazioni, con le quali si tenti di prospettare una diversa ricostruzione storica del fatto controverso onde addivenire ad una differente qualificazione giuridica della fattispecie (sia sotto l’aspetto oggettivo sia sotto il profilo dell’elemento psicologico) con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio applicabile […]».
3. Nel merito, la difesa della FIGC, da un lato, osserva la rilevanza privilegiata sul piano probatorio del referto arbitrale; dall’altro, la congruità della sanzione irrogata rispetto alla gravità della condotta contestata.
3. Preliminarmente, l’Arbitro Unico è chiamato ad esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa della FIGC con riguardo alla mancata partecipazione del calciatore alla fase di cognizione federale della controversia. L’eccezione è infondata.
A’ sensi dell’art. 29 del C.G.S. « […] Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le Società, i loro Dirigenti, soci di Associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso. Per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato […]». A sua volta, l’art. 8 del Regolamento della Camera, al secondo comma, dispone che « […] La procedura di arbitrato […] è ammissibile a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione sportiva nazionale o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale […]». La disposizione da ultimo citata deve essere interpretata nel senso che l’esaurimento della fase federale della controversia va inteso sotto il profilo oggettivo e non già soggettivo: la lite agitata davanti alla Camera deve aver trovato già cognizione nell’ambito della giustizia interna, indipendente da chi, tra i soggetti legittimati all’azione, la abbia concretamente esercitata. Diversamente opinando, si giungerebbe al risultato di impedire al calciatore, che nel frattempo abbia mutato compagine sportiva, di tutelare il proprio interesse all’impugnazione. Mentre, infatti, fin quando l’atleta milita nella squadra alla quale apparteneva al momento dell’irrogazione della sanzione, la società ha interesse all’annullamento della squalifica; una volta uscito dalla società, il calciatore resterebbe privo di tutela. Osserva, inoltre l’Arbitro Unico che neppure emerge dagli atti che gli organi di giustizia interna abbiano disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’atleta sì da consentirgli, in quella fase, di tutelare il proprio interesse diretto alla modifica della decisione di squalifica. Venendo al merito della controversia, anche alla luce della seconda eccezione preliminare formulata dalla FIGC, l’Arbitro Unico reputa che la decisione impugnata sia corretta e, pertanto, debba essere confermata. A’ sensi dell’art. 31 lett. A1 del C.G.S., ai referti arbitrali deve essere assegnato il valore di piena prova con riferimento ai comportamenti dei tesserati durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive. Non è possibile, pertanto, neppure in questa sede discostarsi dalle risultanze del referto arbitrale de quo. A ciò si aggiunga, che la parte istante non ha neppure adempiuto all’ordine di deposito del supporto audiovisivo formulato in occasione dell’udienza del 17 ottobre 2006. Alla luce degli atti, L’Arbitro Unico ritiene che l’episodio ascrivibile al signor Alessandro Troiano si presenta di particolare gravità e, pertanto, la sanzione irrogata appare pienamente commisurata alla natura e alla gravità del fatto commesso. Sussistono giusti motivi per una parziale compensazione delle spese legali e delle spese e degli onorari di arbitrato, come da dispositivo.
P.Q.M.
L’Arbitro Unico, definitivamente pronunciando nel contraddittorio della parti
• rigetta l’istanza di arbitrato formulata dal Signor Alessandro Troiano con atto depositato in data 5 ottobre 2006 Prot. n. 1620;
• condanna le parti, con vincolo di solidarietà, al pagamento degli onorari e delle spese di arbitrato – liquidati dalla Camera con provvedimento a’ sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento – secondo la seguente ripartizione:
• a carico del Signor Alessandro Troiano nella misura di 2/3 dell’importo complessivo;
• a carico
della Federazione Italiana Giuoco Calcio nella misura di 1/3 dell’importo complessivo;
• condanna il Signor Alessandro Troiano alla rifusione, a favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di 2/3 delle spese di difesa liquidate, per questa quota, in Euro € 500,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
• dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
Così deciso in Roma il 27 ottobre 2006.
Il presente lodo è stato preventivamente sottoposto al controllo formale della Camera ai sensi dell’art. 20 del regolamento.
L’Arbitro Unico
F.to Maurizio Benincasa