CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 28 marzo 2008 – Patricio Rodriguez contro FEDERAZIONE ITALIANA Pallacanestro

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 28 marzo 2008 – Patricio Rodriguez contro FEDERAZIONE ITALIANA Pallacanestro Il Collegio Arbitrale composto da: Avv. Aurelio Vessichelli in qualità di Presidente nominato ai sensi dell’art. 13.2 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, Avv. Dario Buzzelli in qualità di Arbitro nominato ai sensi dell’art. 13.1 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, Prof. Avv. Angelo Piazza in qualità di Arbitro nominato ai sensi dell’art. 13.1 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 10 marzo 2008, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente LODO nel procedimento di arbitrato ( prot. n.2000 del 12.10.2007 ) promosso da: Sig. Patricio Rodriguez, rappresentato e difeso dagli Avvocati Fiorenzo Storelli e Alberto Caretti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Firenze, via L.S. Cherubini n.20 contro Federazione Italiana Pallacanestro – F.I.P., con sede in Roma alla Via Vitorchiano n. 113, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore prof. Fausto Maifredi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti prof. Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n.106 Letti i quesiti conclusivamente formulati dalle parti, esaminate le conclusioni delle stesse, esaminati gli atti e documenti del giudizio, valutate le istanze istruttorie, ha emesso il seguente LODO ARBITRALE FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE Con atto depositato il 12 ottobre 2007, il Sig Patricio Rodriguez chiede alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport di annullare la decisione della Corte Federale della Federazione Italiana Pallacanestro ( F.I.P. ) resa nel corso della riunione del 17 maggio 2007 riguardante il diniego di tesseramento del Rodriguez per la stagione sportiva 2006/2007 presso la società sportiva A..D. Pallacanestro Catanzaro e per l’effetto dichiarare il diritto del medesimo istante ad essere tesserato per la predetta società sportiva “ in applicazione dell’art. 10, comma 4 del Regolamento Esecutivo della F.I.P., ovvero , in ipotesi, in deroga a tale disposizione”. Il diniego è motivato nel merito da parte della F.I.P. dalla circostanza che il Rodriguez non aveva disputato il periodo minimo di due anni di campionati giovanili in Italia, requisito richiesto dall’art. 10, comma 4 del Regolamento Esecutivo per il tesseramento in campionato nazionale dilettantistico Il Rodriguez espone nell’istanza: - che nell’estate del 2006 la società A.D. Pallacanestro Catanzaro chiedeva al competente Ufficio della F.I.P. il tesseramento di Patricio Rodriguez per la stagione 2006/2007; - che la Commissione Tesseramento F.I.P. rigettava il ricorso proposto contro il diniego opposto dall’Ufficio per difetto del requisito richiesto dal citato art. 10 comma 4 del R.E. e detta decisione veniva comunicata all’interessato con telegramma datato 13 ottobre 2006; - che il 19 ottobre 2006 il Rodriguez preannunciava a mezzo telegramma l’appello avverso la decisione della Commissione Tesseramento, rilevando di aver ricevuto il telegramma nella stessa data del 19 ottobre; - che il 15 novembre 2006 la Corte Federale F.I.P. dichiarava inammissibile l’appello in quanto il preavviso del ricorso, prescritto dall’art. 72 del Regolamento di Giustizia F.I.P., risultava comunicato oltre il termine perentorio previsto dalla norma; - che avverso la suddetta decisione l’istante presentava ricorso per revisione ex art. 86 del Regolamento di Giustizia alla stessa Corte Federale che il 17 maggio 2007 rigettava il ricorso. Il Rodriguez espone pertanto di aver presentato il 14 giugno 2007 istanza di conciliazione alla Camera e che all’esito dell’ incontro tenuto il 13 settembre 2007 il Prof. Avv. Ferruccio Auletta, nominato Conciliatore , dava atto della conclusione della procedura conciliativa per mancato accordo fra le parti. Nella domanda di arbitrato l’istante lamenta che l’appello proposto contro la decisione di primo grado sarebbe in realtà tempestivo perché il telegramma che comunicava la decisione della Commissione Tesseramento era datato 13 ottobre ma era stato ricevuto il successivo 19 ottobre e pertanto il preavviso di appello era stato comunicato entro il termine perentorio delle 24 ore. Il Rodriguez lamenta altresì di essere in possesso dei requisiti per il richiesto tesseramento in quanto , pur ammettendo l’effettiva partecipazione per un solo anno al campionato under 21, ha svolto comunque l’attività sportiva presso la Federazione italiana Pallacanestro e non ha potuto completare il biennio minimo nel campionato giovanile non per propria volontà ma per scelta della Società di appartenenza che per la stagione sportiva 2004/2005 aveva deciso di partecipare al campionato di Legadue. Si costituiva la FIP con atto ritualmente depositato il 19 ottobre 2007 chiedendo l’integrale rigetto della domanda del Rodriguez perché inammissibile ed infondata. La difesa federale rileva: - che il Rodriguez, al momento della domanda di arbitrato , non risulterebbe legittimato ad adire la Camera in quanto non tesserato F.I.P.: allo stesso risulta concesso in data 4.09.2006 il nulla osta FIBA per il trasferimento in Argentina; - che la domanda di arbitrato sarebbe tardiva in quanto illegittimamente rivolta avverso la decisione della Corte Federale in sede di revisione e non contro la precedente decisione della stessa Corte Federale in sede di appello resa il 15 novembre 2006; - che l’istante sarebbe anche carente di interesse per avere la domanda ad oggetto il tesseramento per la stagione 2006/2007 ormai trascorsa; - che comunque l’appello del Rodriguez era stato correttamente dichiarato inammissibile perché il prescritto preavviso risulterebbe comunicato oltre il termine perentorio delle ore 24 del giorno successivo a quello dell’avviso della decisione di primo grado; - che infine il Rodriguez, come dallo stesso riconosciuto in atti , non aveva il requisito minimo dei due anni di campionato giovanile e che la normativa vigente non consente di sostituire detto requisito facendo valere lo svolgimento di attività sportiva in campionato professionistico. Accettato l’incarico da parte degli arbitri nominati e costituito formalmente il Collegio , in data 28 gennaio 2008 alle ore 13.50 nei locali della Camera presso lo stadio Olimpico di Roma si è tenuta l’udienza di discussione. Preliminarmente le Parti hanno rinunciato ad ogni eccezione in ordine alla designazione dei componenti del Collegio arbitrale. Le Parti presenti hanno quindi svolto le loro difese di merito, insistendo argomentatamente per le conclusioni già rassegnate negli scritti difensivi. Il Collegio arbitrale ha quindi concesso il termine del 6.2.2008 ad ambo le Parti per il deposito di memorie conclusive, trattenendo la vertenza in decisione . Nelle memorie ritualmente depositate, la difesa del Rodriguez replica alle censure della F.I.P. rilevando che il non essere tesserato non può impedire al Rodriguez di adire la Camera per una domanda che ha ad oggetto proprio il diritto al tesseramento; che la domanda di arbitrato è tempestiva perché proposta avverso una decisione resa da un Organo di Giustizia federale all’esito di un ricorso interno ( per revisione )previsto dal Regolamento di Giustizia; che il Rodriguez ha interesse alla pronunzia sul suo diritto al tesseramento indipendentemente dalla stagione sportiva di riferimento; insiste inoltre sull’ammissibilità dell’appello a suo tempo proposto e sul diritto al tesseramento anche in mancanza del requisito dei due anni di campionato giovanile. La Federazione ribadisce nella memoria conclusiva quanto eccepito nella memoria di costituzione e risposta insistendo perchè venga dichiarata l’inammissibilità e l’infondatezza delle domande del Rodriguez.. All’esito della procedura il Collegio Arbitrale, riunito in conferenza personale, emetteva all’unanimità la decisione per i motivi di seguito esposti. MOTIVI Dalla documentazione versata in atti e non contestata dalle Parti, il Collegio ritiene di dover rilevare, quale circostanza fondamentale per la decisione della controversia, che avverso la decisione pronunciata in appello dalla Corte Federale F.I.P. il 15 novembre 2006, il Rodriguez presentava ricorso per revisione datato 27 gennaio 2007, quando erano decorsi oltre sessanta giorni dalla pronuncia d’appello della Giustizia Federale e quando, soprattutto risultava spirato il termine perentorio di trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto o dell’atto da cui trae origine la controversia per adire la Camera di conciliazione e Arbitrato per lo Sport ai sensi dell’art.5 primo comma del Regolamento vigente. Il Collegio osserva in proposito che l’accesso all’arbitrato presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport è disciplinato da principi e termini, alcuni dei quali espressamente previsti come perentori, al fine di assicurare tutela piena ed effettiva ai legittimi interessi dei tesserati e delle Federazioni per il regolare svolgimento dell’attività sportiva secondo le norme vigenti: in tal senso sia lo Statuto del CONI all’art.12 comma terzo che il Regolamento della Camera all’art.8 comma secondo dispongono che l’istanza di arbitrato sia ammissibile a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alle Federazioni e nel termine perentorio di cui all’art.5 sopra citato. Ritiene il Collegio che le norme citate facciano riferimento ai soli ricorsi ordinari dinanzi agli Organi di Giustizia Federali e che sotto tale profilo la domanda del Rodriguez sia inammissibile perchè inammissibilmente proposta avverso una decisione resa all’esito di un ricorso straordinario di revisione. L’art.86 del Regolamento di Giustizia F.I.P. prevede infatti che solo le decisioni irrevocabili degli Organi di Giustizia possono essere impugnate in alcuni specifici casi . Il terzo comma dell’articolo dispone che la domanda può essere proposta senza limiti di tempo ed il quinto comma che possa essere ulteriormente riproposta se fondata su elementi nuovi. Il Rodriguez ha impugnato per revisione la decisione del Giudice d’appello Federale quando non avrebbe più potuto adire la Camera perché erano decorsi i trenta giorni e quella decisione risultava in effetti irrevocabile: non può essergli consentita ora una sostanziale rimessione in termini attraverso un ricorso proposto a distanza di molti mesi avverso la decisione resa dalla Corte Federale su un ricorso straordinario. La domanda è inammissibile anche per carenza di interesse perché rivolta al preteso riconoscimento del diritto del Rodriguez ad essere tesserato presso la A.D. Pallacanestro Catanzaro per la stagione sportiva 2006/2007 ma proposta dopo la chiusura della stagione sportiva . Non ha pregio, per quanto sopra dedotto, quanto afferma su tale punto il Rodriguez nella memoria conclusiva allorché rileva che il ritardo della domanda sarebbe dovuto all’obbligatorio esperimento di tutti i ricorsi interni alla Federazione: l’istanza di revisione è infatti un ricorso straordinario avverso una decisione che ha già carattere di definitività e non può essere gravata con ricorsi ordinari. Il giocatore avrebbe dovuto pertanto, nei termini prescritti, impugnare dinanzi alla Camera la decisione della Corte Federale del 15 novembre 2006. Ulteriormente, non è contestato che al Rodriguez veniva concesso il 4 settembre 2006 il nulla osta della Federazione Internazionale al trasferimento in Argentina. Come eccepito dalla difesa della F.I.P. all’atto della domanda di arbitrato l’istante non era più tesserato. Ai sensi dell’art.4 comma terzo del Regolamento della Camera solo ove risulti un previo accordo espresso tra le Parti è ammissibile il ricorso in arbitrato del soggetto non tesserato. In difetto, come nella fattispecie, il ricorso è inammissibile. Quanto sinora dedotto potrebbe esimere il Collegio dalla disanima delle ulteriori domande. Vista la particolarità del caso preme tuttavia al Collegio rilevare nel merito del diniego di tesseramento da parte della F.I.P., che risulta incontestata la circostanza che il Rodriguez non aveva disputato il periodo minimo di due anni di campionati giovanili in Italia, requisito richiesto dall’art. 10, comma 4 del Regolamento Esecutivo per il tesseramento in campionato nazionale dilettantistico. La normativa vigente, alla quale il Collegio ritiene di prestare integrale e convinta applicazione, non consente di sostituire detto requisito facendo valere, come pretenderebbe il Rodriguez lo svolgimento volontario di attività sportiva in campionato professionistico. Le domande arbitrali proposte dalla Parte istante vanno quindi integralmente respinte. Per quanto riguarda le spese di difesa, la particolarità del caso ne impone la totale compensazione delle stesse tra le Parti costituite. Le spese della presente procedura arbitrale sono poste a carico della soccombente Parte istante. I relativi importi saranno liquidati dalla Camera con provvedimento ai sensi dell’art. 22 del Regolamento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: - respinge le domande proposte dal Sig. Patricio Rodriguez ; - pone a carico della parte istante Sig. Patricio Rodriguez , fermo il vincolo di solidarietà, il pagamento delle spese e degli onorari del Collegio Arbitrale nella misura che sarà liquidata dalla Camera ai sensi dell’art.22 del Regolamento ; - dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese di difesa; - dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti vengano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport. Così deciso in conferenza personale degli arbitri. F.to Aurelio Vessichelli F.to Dario Buzzelli F.to Angelo Piazza
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