CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 28/08/2006 TRA A.C. Aprilia contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 28/08/2006 TRA A.C. Aprilia
contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
COLLEGIO ARBITRALE
PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA - PRESIDENTE
PROF. FRANCESCO TUFARELLI – ARBITRO
AVV. MARIO ANTONIO SCINO - ARBITRO
L O D O
nel procedimento di Arbitrato promosso da:
A.C. Aprilia, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.
Ivano Tassinari, con sede in Aprilia (LT) alla via Bardi n. 8,
rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente,
dall’ Avv. Felice Sibilla, dall’ Avv. Gaetano Aita e dall’Avv. Massimo
Bevere, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di
quest’ultimo in Roma alla Via Oslavia, 40
- RICORRENTE -
CONTRO
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Commissario
Straordinario Prof. Guido Rossi, con sede in Roma, alla Via G.
Allegri n. 14, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e
Stefano La Porta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio
in Roma, alla Via Po n. 9
- RESISTENTE -
E CONTRO
Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Interregionale Lega
Nazionale Dilettanti, S.S. Cassino, 1927, A.C. Isola Liri, A.S.
Ferentino Calcio, Pol. Monterotondo Calcio, A.C.D. Guidonia
Montecelio, U.S. Bojano, U.S. Angri Calcio 1927 A.S.D., Pol.
Nuovo Campobasso Calcio s.r.l., A.S. Ostiamare Lido Calcio,
U.S. Venafro, A.S.D. Calcio Pomigliano, S.S.D. Tivoli Calcio
1919 s.r.l., A.S.D. Astrea, U.S. Calcio Montenero, A.S:D:
Pisoniano, U.S. Sorianese, A.S.D. Spes Mentana
- PARTI NON COSTITUITE -
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
In data 7 maggio 2006, in occasione dell’ultima giornata di
campionato di Serie D tra A.C. Aprilia e Monterotondo svoltasi sul
campo di calcio dell’A.C. Aprilia, la terna arbitrale era costretta a
sospendere definitivamente l’incontro al 44° del secondo tempo a causa
dei numerosi fatti di violenza posti in essere dai tifosi locali, nonché
dalle condotte violente dei dirigenti e tesserati locali nei confronti dei
dirigenti e tesserati ospiti.
A seguito di tali avvenimenti il Giudice Sportivo, con decisione
pubblicata sul Comunicato Ufficiale Interregionale n. 168 del 17 maggio
2006 deliberava: « […] 1) di infliggere alla società A.C. Aprilia la
punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3; 2) di
retrocedere l’A.C. Aprilia all’ultimo posto in classifica del Campionato di
competenza (ai sensi dell’art. 13 comma G del CGS); 3) di squalificare il
campo di gioco della società A.C. Aprilia fino al 30/06/2007 con obbligo
di disputare le gare in campo neutro ed a porte chiuse; 4) A carico
Dirigenti: Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del CGS
fino al 31/05/2008 il Sig. Treiani Massimo (Aprilia); A carico Allenatori:
Squalifica fino al 31/10/2006 al Sig. Bindi Massimo (Aprilia); A carico
Calciatori Espulsi dal Campo: Corsetti Claudio (Aprilia) fino al
31/05/2008; Rutzittu Piergiovanni (Aprilia) fino al 16/09/2007;
Fioravanti Alessandro (Aprilia) fino al 16/05/2007; Matteo Mirko (Aprilia)
fino al 31/10/2006; Ponzio Federico (Monterotondo) fino al 31/10/2006;
A carico Calciatori Non Espulsi dal Campo: Venturini Luca (Aprilia)
fino al 31/12/2008; Del Duca Augusto (Aprilia) fino al 16/05/2007;
Venturi Mauro ( Aprilia) fino al 16/11/2006; 5) di revocare la sospensione
cautelare inflitta al campo di gioco della società A.C. Aprilia ed ai tesserati
di entrambe le società con C.U. n° 160 dell’8 maggio 2006; 6) di
trasmettere gli atti al Procuratore federale della FIGC per quanto di
competenza […]».
Contro tale decisione veniva presentato ricorso alla Commissione
Disciplinare che, con decisione pubblicata sul C.U. del Comitato
Interregionale n. 171 del 10 maggio 2006, « […] in parziale accoglimento
del reclamo proposto dalla A.C. Aprilia: conferma[va] la retrocessione
all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza; squalifica[va]
il campo di giuoco fino al 30.06.2007 con obbligo di disputare le gare in
campo neutro ma non a porte chiuse; conferma[va] nel resto le squalifiche
irrogate ai tesserati; Nulla per la tassa non versata […]».
Tale decisione veniva impugnata innanzi alla Commissione d’Appello
Federale che, con decisione del 25 maggio 2006 prot. n. 5020.9AM/fp,
confermava tutte le sanzioni precedentemente irrogate, ad eccezione di
quelle inflitte ai calciatori Corsetti, Ritzittu, Del Duca e Venturini, per i
quali rimetteva gli atti alla Commissione Disciplinare per l’esame del
merito.
Successivamente, il Comitato Interregionale presso la Lega Nazionale
Dilettanti, con delibera pubblicata sul C.U. n. 174 del 26 maggio 2006,
decretava l’espulsione dell’A.C. Aprilia dalla disputa delle gare dei playoff.
Con istanza del 27 maggio 2006 A.C. Aprilia sottoponeva la
controversia de qua alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo
Sport per la conciliazione prima dell’instaurazione del procedimento
arbitrale dinanzi al medesimo organo.
Il Conciliatore, Prof. Avv. Learco Saporito, in data 26 giugno 2006,
preso atto del mancato accordo tra le parti, dichiarava estinta la
procedura conciliativa.
Con atto depositato in data 14 luglio 2006 Prot. n. 0845, A.C. Aprilia
proponeva istanza di arbitrato dinanzi alla Camera di Conciliazione ed
Arbitrato per lo Sport; il 25 luglio 2006 il Presidente della Camera di
Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, visti gli artt. 12 dello Statuto del
CONI, 23 comma 1 del Regolamento della Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport, e ritenuto, a norma dell’art. 11 comma secondo
del Regolamento della Camera, di dover provvedere alla nomina del
Collegio Arbitrale, nominava il Collegio Arbitrale così composto: Prof.
Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof.
Francesco Tufarelli (Arbitro) e Avv. Mario Antonio Scino (Arbitro).
Gli arbitri nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 14 del
Regolamento e, in data 27 luglio 2006, si svolgeva la prima riunione del
Collegio Arbitrale che fissava la prima udienza per il giorno 4 settembre
2006 presso la sede dell’arbitrato.
In data 28 luglio 2006 i legali dell’A.C Aprilia presentavano al Collegio
Arbitrale un’istanza di anticipazione di udienza « […] in modo da
consentire la definizione della procedura compatibilmente con l’inizio dei
campionati (eccellenza e serie D) […]».
Successivamente, in data 31 luglio 2007, il Collegio Arbitrale
accoglieva l’istanza presentata dai legali dall’A.C. Aprilia, fissando la
prima udienza per il giorno 2 agosto 2006 presso la sede dell’arbitrato.
A.C. Aprilia formulava, nella propria istanza di arbitrato, le seguenti
«[…] RICHIESTE CONCLUSIVE:[…] in via principale e nel merito: -
l’annullamento dell’impugnata decisione della Commissione d’Appello
Federale e di tutti le decisioni ad essa presupposte, e/o connesse e/o
collegate, ivi comprese quelle del Giudice Sportivo e della Commissione
Disciplinare, nonché la delibera del Comitato Interregionale che ha
espulso l’A.C. Aprilia dalla disputa dei play-off; - l’annullamento e/o
riduzione e/o revoca della sanzione della retrocessione all’ultimo posto in
classifica del campionato di competenza, anche con la conversione in
punti di penalizzazione da scontare nel campionato 2005-2006 ovvero in
quello 2006-2007, indicandoli, in quest’ultimo caso nella misura di punti 3
o 4 ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia; - la riduzione
e/o revoca della squalifica del campo di giuoco fino al 30/06/07 con
l’obbligo di disputare le gare in campo neutro; - la riduzione e/o revoca
della inibizione del presidente sig. Treiani Massimo fino al 31/05/2008; -
ordinare alla FIGC e/o alla competente LND e/o al Comitato
Interregionale di far disputare le gare di play-off all’A.C. Aprilia
essendosi la stessa classificata al secondo posto del corrente campionato;
- ordinare alla FIGC e/o alla competente LND e/o al Comitato
Interregionale di procedere all’iscrizione dell’A.C. Aprilia al Campionato di
serie D per la stagione sportiva 2006/2007, anche in sopranumero ovvero
anche in sostituzione di altra società, anche non iscritta per qualsivoglia
motivo; - condannare la FIGC e/o la competente LND e/o il Comitato
Interregionale al risarcimento del danno per la mancata chance di vincere
i play-off ed accedere alla Serie C2 per essere stata ingiustamente
relegata al Campionato di Eccellenza. Il tutto nella misura di Euro
500.000,00 ovvero in quella minore e/o maggiore che sarà accertata dal
Collegio. In via subordinata, chiede l’applicazione di altro
provvedimento sanzionatorio comunque compatibile con il mantenimento
della categoria per le motivazioni esposte in narrativa, ovvero in estremo
subordine ogni altra equa soluzione prospettata dall’adito collegio
Arbitrale. […]».
Con atto del 24 luglio 2006 la Federazione Italiana Giuoco Calcio si
costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti
conclusioni: « […]La FIGC chiede che l’istanza avversaria sia dichiarata
inammissibile per le ragioni sopra evidenziate, o in subordine rigettata
perché infondata. Con vittoria di spese […]».
All’udienza del 2 agosto 2006, dopo l’esperimento infruttuoso del
tentativo di conciliazione, si svolgeva, nel rispetto del principio del
contraddittorio, la discussione. All’esito, Il Collegio si riservava.
Sciogliendo la riserva, il Collegio Arbitrale disponeva che la parte più
diligente provvedesse al deposito, non appena disponibile, della
motivazione della decisione della Corte d’Appello Federale.
In data 7 agosto 2006 A.C. Aprilia provvedeva al deposito della
suddetta motivazione.
MOTIVI
1.
A.C. Aprilia formula la domanda di annullamento della decisione della
Commisione d’Appello Federale di cui al C.U. n. 5020.9AM/fp del 25
maggio 2006 e di tutte le decisioni ad essa presupposte, connesse o
collegate. In particolare, deduce quanto segue.
1. La società ricorrente osserva che la reale entità dei fatti, così come
riportata dal referto arbitrale, sia tale da non poter assolutamente
giustificare un intervento così severo e sproporzionato da parte
degli organi della Giustizia Federale; a tal fine si richiamano
alcuni stralci del referto del pronto soccorso che, a detta dei legali
rappresentanti dell’A.C. Aprilia, altro non illustrerebbero che
l’entità minima delle lesioni e dei traumi, conseguenza della
partita, “che ha avuto un’elevata intensità agonistica”.
2. L’A.C. Aprilia sostiene che la sanzione irrogata al Presidente Sig.
Massimo Treiani sia eccessiva e sproporzionata, dal momento che
gli è stato attribuito, senza alcun riscontro oggettivo, il ruolo di
«[…]concausa determinante nello scatenare la violenta reazione dei
sostenitori locali […]»; parte ricorrente sostiene, infatti, che ci sia
stata una vera e propria lite sorta tra i due presidenti delle
squadre in campo e, più specificatamente, che «[…] le fotografie
documentano in modo chiaro l’aggressione fisica che il Treiani (al
43’ del s.t.) subisce per mano del sig. Della Longa[…]» (presidente
del Monterotondo);
3. Parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione delle
norme di giustizia sportiva, nonché l’illogicità e la carenza di
motivazione in ordine all’irrogazione delle sanzioni. In particolare,
si osserva che, con riferimento alla sanzione della retrocessione
all’ultimo posto in classifica, « […] la retrocessione non è prevista
come sanzione nella fattispecie relativa ai fatti violenti da chiunque
commessi (tesserati e sostenitori). La società poteva essere punita
con l’ammenda, eventualmente anche con il massimo edittale, con
la squalifica del campo ed eventualmente con la penalizzazione di
punti in classifica, ma non certamente con la retrocessione
all’ultimo posto in classifica che in concreto è da equiparare alla
esclusione dal campionato, altra sanzione maggiormente
affittiva[…]».
4. Da ultimo, A.C. Aprilia chiede la condanna della FIGC al
risarcimento dei danni, quantificati in Euro 500.000,00, relativi
alla lesione della c.d. immagine sportiva e di natura economica; in
particolare, si rileva che la retrocessione in una serie inferiore (con
la conseguente mancata chance di partecipare ai play off) ha come
conseguenze immediate la diminuzione di abbonamenti, la
risoluzione di contratti con gli sponsor, la mancata valorizzazione
dei calciatori etc.
2.
La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con la propria memoria di
costituzione, chiede che l’istanza proposta dall’A.C Aprilia venga
dichiarata inammissibile o, in subordine, rigettata.
1. In primo luogo, la FIGC dichiara di non accettare il contraddittorio
in quanto non vi è stato precedentemente alcun accordo
compromissorio. A tal fine, viene richiamata la disposizione
contenuta nell’art. 27 dello Statuto della FIGC, che esclude dal
novero dei provvedimenti degli organi federali che possono essere
oggetto di arbitrato presso la Camera quelli inerenti a « […]
controversie di natura tecnico disciplinare decise in via definitiva
dagli organi di giustizia federali […] che abbiano dato luogo a […]
sanzioni comportanti … penalizzazioni di classifica […]».
2. Nel merito la FIGC deduce l’infondatezza delle tesi avversarie,
osservando, tra l’altro, che « […] le sanzioni inflitte all’Aprilia per
responsabilità diretta ed oggettiva sono inerenti solo in parte alla
condotta dei propri sostenitori, e fanno precipuo riferimento alla
condotta del Presidente Treiani, dell’allenatore e della squadra, e di
alcuni suoi calciatori, che hanno dato luogo ad un concorso di
comportamenti violenti che forse non ha precedenti nella storia del
calcio […]».
3.
Preliminarmente, il Collegio è chiamato ad esaminare l’eccezione di
inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa della FIGC per difetto
di patto compromissorio.
L’eccezione è infondata.
Osserva il Collegio che a’ sensi dell’art. 27 dello Statuto della FIGC « […]
non sono soggette a procedimento di arbitrato le controversie di natura
tecnico disciplinare decise in via definitiva dagli organi di giustizia
federali relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato
luogo a sanzioni soltanto pecuniarie, ovvero a sanzioni comportanti: a) la
squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni
pecuniarie, inferiore e a 120 giorni; b) la squalifica del campo; c)
penalizzazioni di classifica […]». [s.d.r.]
Tale norma di colloca in un rapporto di eccezionalità rispetto alla norma
che prevede la competenza della Camera in funzione conciliativa e
arbitrale per tutte le controversie tra i soggetti elencati al primo comma
dell’art. 27 ovvero tra gli stessi e la Federazione per le quali non siano
previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale.
La natura eccezionale della disposizione né impedisce ogni
interpretazione estensiva e, a fortori, un’applicazione analogica.
La difesa della FIGC assume che la sanzione della retrocessione
all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza irrogata alla
A.C. Aprilia rientri nel novero delle ipotesi per le quali è esclusa la
competenza della Camera e, segnatamente, nell’ambito delle
controversie di natura tecnico disciplinare comportanti penalizzazioni di
classifica [s.d.r.].
Osserva, tuttavia, il Collegio - volgendo lo sguardo nell’ordinamento
federale e, in particolar modo, all’art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva
contenente, appunto, l’elenco delle varie sanzioni sportive - che altro è la
penalizzazione di uno o più punti in classifica; altro è la retrocessione
all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi
altra competizione agonistica obbligatoria.
Si tratta di due diverse tipologie di sanzioni, come depone la loro stessa
collocazione sistematica all’interno della disposizione.
Il Collegio reputa che la deroga alla competenza arbitrale della Camera
debba essere riferita solo alle penalizzazioni di uno o più punti in
classifica e non anche alla retrocessione all’ultimo posto. Nessuna
interpretazione estensiva ovvero applicazione analogica è, diversamente,
autorizzata
Pertanto, l’eccezione preliminare della difesa della FIGC deve essere
disattesa.
Venendo al merito della controversia, il Collegio reputa che la decisione
impugnata sia corretta e, pertanto, debba essere confermata.
La Commissione d’Appello Federale ha, giustamente, fatto proprie le
conclusioni dei precedenti gradi di giudizio che, movendo dalla
considerazione che le condotte poste dal Presidente, dai Dirigenti, dai
tesserati e dai sostenitori della A.C. Aprilia costituiscono un gravissimo
attentato ai principi di lealtà, correttezza e probità che devono ispirare il
comportamento di tutti coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme
federali, ha reputato che nell’irrogazione delle sanzioni a carico della
società ricorrente si fosse fatta corretta applicazione del bilanciamento
delle circostanze aggravanti e attenuanti riscontrabili nel caso di specie.
Il Collegio, in linea di continuità con gli organi di giustizia federale,
ritiene che gli episodi ascrivibili ai dirigenti, ai tesserati e ai sostenitori
dell’A.C. Aprilia si presentano molto gravi e offensivi dei principi che
costituiscono i pilastri di ogni attività sportiva. Si tratta di condotte che
mortificano la funzione sociale, educativa e culturale che è assegnata ai
protagonisti del mondo sportivo (cfr. art. 32 Statuto CONI)
Le sanzioni irrogate dalla giustizia federale e oggetto di impugnazione
appaiono pienamente commisurate alla natura e alla gravità dei fatti
commessi.
La relativa motivazione appare immune da vizi logici e offre
un’illustrazione adeguata della ratio decidendi applicata.
Né può dirsi colga nel segno la suggestiva prospettazione dell’A.C.
Aprilia nella parte in cui deduce che la sanzione della retrocessione
all’ultimo posto di cui alla lett. g) dell’art. 13 del Codice di Giustizia
Sportiva FIGC può trovare applicazione solo ai casi di cui agli artt. 5,6,7
e 8.
Invero, da una lettura sistematica del suddetto Codice emerge,
chiaramente, che in taluni casi il legislatore federale ha inteso di
individuare la sanzione (minima) da applicare per le singole violazioni.
In altri casi ha lasciato – e in tal senso depone la formula del primo
comma dell’art. 13 del Codice – all’interprete di valutare la natura e la
gravità dei fatti commessi e di scegliere, tra le sanzioni tipizzate, quella
più adeguata a ristabilire la legalità.
La conferma della legittimità della decisione impugnata comporta anche
il rigetto della domanda di risarcimento del danno.
Le spese di lite e quelle di funzionamento dell’organo arbitrale seguono il
principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio
delle parti
• rigetta l’istanza di arbitrato formulata da A.C. Aprilia con atto
depositato in data 14 luglio 2006 Prot. n. 0845;
• fermo il vincolo di solidarietà, condanna A.C. Aprilia al pagamento
degli onorari e delle spese di arbitrato, liquidati dalla Camera come
da Regolamento;
• condanna A.C. Aprilia al pagamento delle spese di lite in favore
della Federazione Italiana Giuoco Calcio che liquida in € 5.000,00,
oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
• dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano
incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
Così deciso definitivamente in Roma, all’unanimità e in conferenza
personale degli arbitri, il 28 agosto 2006.
Il presente lodo è stato preventivamente sottoposto al controllo formale
della Camera a’ sensi dell’art. 20 del Regolamento.
F.to Maurizio Benincasa
F.to Mario Antonio Scino
F.to Francesco Tufarelli