CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 28/08/2006 TRA A.C. Aprilia contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 28/08/2006 TRA A.C. Aprilia contro Federazione Italiana Giuoco Calcio COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA - PRESIDENTE PROF. FRANCESCO TUFARELLI – ARBITRO AVV. MARIO ANTONIO SCINO - ARBITRO L O D O nel procedimento di Arbitrato promosso da: A.C. Aprilia, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Ivano Tassinari, con sede in Aprilia (LT) alla via Bardi n. 8, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall’ Avv. Felice Sibilla, dall’ Avv. Gaetano Aita e dall’Avv. Massimo Bevere, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma alla Via Oslavia, 40 - RICORRENTE - CONTRO Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Commissario Straordinario Prof. Guido Rossi, con sede in Roma, alla Via G. Allegri n. 14, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via Po n. 9 - RESISTENTE - E CONTRO Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Interregionale Lega Nazionale Dilettanti, S.S. Cassino, 1927, A.C. Isola Liri, A.S. Ferentino Calcio, Pol. Monterotondo Calcio, A.C.D. Guidonia Montecelio, U.S. Bojano, U.S. Angri Calcio 1927 A.S.D., Pol. Nuovo Campobasso Calcio s.r.l., A.S. Ostiamare Lido Calcio, U.S. Venafro, A.S.D. Calcio Pomigliano, S.S.D. Tivoli Calcio 1919 s.r.l., A.S.D. Astrea, U.S. Calcio Montenero, A.S:D: Pisoniano, U.S. Sorianese, A.S.D. Spes Mentana - PARTI NON COSTITUITE - FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO In data 7 maggio 2006, in occasione dell’ultima giornata di campionato di Serie D tra A.C. Aprilia e Monterotondo svoltasi sul campo di calcio dell’A.C. Aprilia, la terna arbitrale era costretta a sospendere definitivamente l’incontro al 44° del secondo tempo a causa dei numerosi fatti di violenza posti in essere dai tifosi locali, nonché dalle condotte violente dei dirigenti e tesserati locali nei confronti dei dirigenti e tesserati ospiti. A seguito di tali avvenimenti il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale Interregionale n. 168 del 17 maggio 2006 deliberava: « […] 1) di infliggere alla società A.C. Aprilia la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3; 2) di retrocedere l’A.C. Aprilia all’ultimo posto in classifica del Campionato di competenza (ai sensi dell’art. 13 comma G del CGS); 3) di squalificare il campo di gioco della società A.C. Aprilia fino al 30/06/2007 con obbligo di disputare le gare in campo neutro ed a porte chiuse; 4) A carico Dirigenti: Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del CGS fino al 31/05/2008 il Sig. Treiani Massimo (Aprilia); A carico Allenatori: Squalifica fino al 31/10/2006 al Sig. Bindi Massimo (Aprilia); A carico Calciatori Espulsi dal Campo: Corsetti Claudio (Aprilia) fino al 31/05/2008; Rutzittu Piergiovanni (Aprilia) fino al 16/09/2007; Fioravanti Alessandro (Aprilia) fino al 16/05/2007; Matteo Mirko (Aprilia) fino al 31/10/2006; Ponzio Federico (Monterotondo) fino al 31/10/2006; A carico Calciatori Non Espulsi dal Campo: Venturini Luca (Aprilia) fino al 31/12/2008; Del Duca Augusto (Aprilia) fino al 16/05/2007; Venturi Mauro ( Aprilia) fino al 16/11/2006; 5) di revocare la sospensione cautelare inflitta al campo di gioco della società A.C. Aprilia ed ai tesserati di entrambe le società con C.U. n° 160 dell’8 maggio 2006; 6) di trasmettere gli atti al Procuratore federale della FIGC per quanto di competenza […]». Contro tale decisione veniva presentato ricorso alla Commissione Disciplinare che, con decisione pubblicata sul C.U. del Comitato Interregionale n. 171 del 10 maggio 2006, « […] in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.C. Aprilia: conferma[va] la retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza; squalifica[va] il campo di giuoco fino al 30.06.2007 con obbligo di disputare le gare in campo neutro ma non a porte chiuse; conferma[va] nel resto le squalifiche irrogate ai tesserati; Nulla per la tassa non versata […]». Tale decisione veniva impugnata innanzi alla Commissione d’Appello Federale che, con decisione del 25 maggio 2006 prot. n. 5020.9AM/fp, confermava tutte le sanzioni precedentemente irrogate, ad eccezione di quelle inflitte ai calciatori Corsetti, Ritzittu, Del Duca e Venturini, per i quali rimetteva gli atti alla Commissione Disciplinare per l’esame del merito. Successivamente, il Comitato Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, con delibera pubblicata sul C.U. n. 174 del 26 maggio 2006, decretava l’espulsione dell’A.C. Aprilia dalla disputa delle gare dei playoff. Con istanza del 27 maggio 2006 A.C. Aprilia sottoponeva la controversia de qua alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport per la conciliazione prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale dinanzi al medesimo organo. Il Conciliatore, Prof. Avv. Learco Saporito, in data 26 giugno 2006, preso atto del mancato accordo tra le parti, dichiarava estinta la procedura conciliativa. Con atto depositato in data 14 luglio 2006 Prot. n. 0845, A.C. Aprilia proponeva istanza di arbitrato dinanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport; il 25 luglio 2006 il Presidente della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, visti gli artt. 12 dello Statuto del CONI, 23 comma 1 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, e ritenuto, a norma dell’art. 11 comma secondo del Regolamento della Camera, di dover provvedere alla nomina del Collegio Arbitrale, nominava il Collegio Arbitrale così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Francesco Tufarelli (Arbitro) e Avv. Mario Antonio Scino (Arbitro). Gli arbitri nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 14 del Regolamento e, in data 27 luglio 2006, si svolgeva la prima riunione del Collegio Arbitrale che fissava la prima udienza per il giorno 4 settembre 2006 presso la sede dell’arbitrato. In data 28 luglio 2006 i legali dell’A.C Aprilia presentavano al Collegio Arbitrale un’istanza di anticipazione di udienza « […] in modo da consentire la definizione della procedura compatibilmente con l’inizio dei campionati (eccellenza e serie D) […]». Successivamente, in data 31 luglio 2007, il Collegio Arbitrale accoglieva l’istanza presentata dai legali dall’A.C. Aprilia, fissando la prima udienza per il giorno 2 agosto 2006 presso la sede dell’arbitrato. A.C. Aprilia formulava, nella propria istanza di arbitrato, le seguenti «[…] RICHIESTE CONCLUSIVE:[…] in via principale e nel merito: - l’annullamento dell’impugnata decisione della Commissione d’Appello Federale e di tutti le decisioni ad essa presupposte, e/o connesse e/o collegate, ivi comprese quelle del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare, nonché la delibera del Comitato Interregionale che ha espulso l’A.C. Aprilia dalla disputa dei play-off; - l’annullamento e/o riduzione e/o revoca della sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza, anche con la conversione in punti di penalizzazione da scontare nel campionato 2005-2006 ovvero in quello 2006-2007, indicandoli, in quest’ultimo caso nella misura di punti 3 o 4 ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia; - la riduzione e/o revoca della squalifica del campo di giuoco fino al 30/06/07 con l’obbligo di disputare le gare in campo neutro; - la riduzione e/o revoca della inibizione del presidente sig. Treiani Massimo fino al 31/05/2008; - ordinare alla FIGC e/o alla competente LND e/o al Comitato Interregionale di far disputare le gare di play-off all’A.C. Aprilia essendosi la stessa classificata al secondo posto del corrente campionato; - ordinare alla FIGC e/o alla competente LND e/o al Comitato Interregionale di procedere all’iscrizione dell’A.C. Aprilia al Campionato di serie D per la stagione sportiva 2006/2007, anche in sopranumero ovvero anche in sostituzione di altra società, anche non iscritta per qualsivoglia motivo; - condannare la FIGC e/o la competente LND e/o il Comitato Interregionale al risarcimento del danno per la mancata chance di vincere i play-off ed accedere alla Serie C2 per essere stata ingiustamente relegata al Campionato di Eccellenza. Il tutto nella misura di Euro 500.000,00 ovvero in quella minore e/o maggiore che sarà accertata dal Collegio. In via subordinata, chiede l’applicazione di altro provvedimento sanzionatorio comunque compatibile con il mantenimento della categoria per le motivazioni esposte in narrativa, ovvero in estremo subordine ogni altra equa soluzione prospettata dall’adito collegio Arbitrale. […]». Con atto del 24 luglio 2006 la Federazione Italiana Giuoco Calcio si costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti conclusioni: « […]La FIGC chiede che l’istanza avversaria sia dichiarata inammissibile per le ragioni sopra evidenziate, o in subordine rigettata perché infondata. Con vittoria di spese […]». All’udienza del 2 agosto 2006, dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, si svolgeva, nel rispetto del principio del contraddittorio, la discussione. All’esito, Il Collegio si riservava. Sciogliendo la riserva, il Collegio Arbitrale disponeva che la parte più diligente provvedesse al deposito, non appena disponibile, della motivazione della decisione della Corte d’Appello Federale. In data 7 agosto 2006 A.C. Aprilia provvedeva al deposito della suddetta motivazione. MOTIVI 1. A.C. Aprilia formula la domanda di annullamento della decisione della Commisione d’Appello Federale di cui al C.U. n. 5020.9AM/fp del 25 maggio 2006 e di tutte le decisioni ad essa presupposte, connesse o collegate. In particolare, deduce quanto segue. 1. La società ricorrente osserva che la reale entità dei fatti, così come riportata dal referto arbitrale, sia tale da non poter assolutamente giustificare un intervento così severo e sproporzionato da parte degli organi della Giustizia Federale; a tal fine si richiamano alcuni stralci del referto del pronto soccorso che, a detta dei legali rappresentanti dell’A.C. Aprilia, altro non illustrerebbero che l’entità minima delle lesioni e dei traumi, conseguenza della partita, “che ha avuto un’elevata intensità agonistica”. 2. L’A.C. Aprilia sostiene che la sanzione irrogata al Presidente Sig. Massimo Treiani sia eccessiva e sproporzionata, dal momento che gli è stato attribuito, senza alcun riscontro oggettivo, il ruolo di «[…]concausa determinante nello scatenare la violenta reazione dei sostenitori locali […]»; parte ricorrente sostiene, infatti, che ci sia stata una vera e propria lite sorta tra i due presidenti delle squadre in campo e, più specificatamente, che «[…] le fotografie documentano in modo chiaro l’aggressione fisica che il Treiani (al 43’ del s.t.) subisce per mano del sig. Della Longa[…]» (presidente del Monterotondo); 3. Parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione delle norme di giustizia sportiva, nonché l’illogicità e la carenza di motivazione in ordine all’irrogazione delle sanzioni. In particolare, si osserva che, con riferimento alla sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica, « […] la retrocessione non è prevista come sanzione nella fattispecie relativa ai fatti violenti da chiunque commessi (tesserati e sostenitori). La società poteva essere punita con l’ammenda, eventualmente anche con il massimo edittale, con la squalifica del campo ed eventualmente con la penalizzazione di punti in classifica, ma non certamente con la retrocessione all’ultimo posto in classifica che in concreto è da equiparare alla esclusione dal campionato, altra sanzione maggiormente affittiva[…]». 4. Da ultimo, A.C. Aprilia chiede la condanna della FIGC al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 500.000,00, relativi alla lesione della c.d. immagine sportiva e di natura economica; in particolare, si rileva che la retrocessione in una serie inferiore (con la conseguente mancata chance di partecipare ai play off) ha come conseguenze immediate la diminuzione di abbonamenti, la risoluzione di contratti con gli sponsor, la mancata valorizzazione dei calciatori etc. 2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con la propria memoria di costituzione, chiede che l’istanza proposta dall’A.C Aprilia venga dichiarata inammissibile o, in subordine, rigettata. 1. In primo luogo, la FIGC dichiara di non accettare il contraddittorio in quanto non vi è stato precedentemente alcun accordo compromissorio. A tal fine, viene richiamata la disposizione contenuta nell’art. 27 dello Statuto della FIGC, che esclude dal novero dei provvedimenti degli organi federali che possono essere oggetto di arbitrato presso la Camera quelli inerenti a « […] controversie di natura tecnico disciplinare decise in via definitiva dagli organi di giustizia federali […] che abbiano dato luogo a […] sanzioni comportanti … penalizzazioni di classifica […]». 2. Nel merito la FIGC deduce l’infondatezza delle tesi avversarie, osservando, tra l’altro, che « […] le sanzioni inflitte all’Aprilia per responsabilità diretta ed oggettiva sono inerenti solo in parte alla condotta dei propri sostenitori, e fanno precipuo riferimento alla condotta del Presidente Treiani, dell’allenatore e della squadra, e di alcuni suoi calciatori, che hanno dato luogo ad un concorso di comportamenti violenti che forse non ha precedenti nella storia del calcio […]». 3. Preliminarmente, il Collegio è chiamato ad esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa della FIGC per difetto di patto compromissorio. L’eccezione è infondata. Osserva il Collegio che a’ sensi dell’art. 27 dello Statuto della FIGC « […] non sono soggette a procedimento di arbitrato le controversie di natura tecnico disciplinare decise in via definitiva dagli organi di giustizia federali relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore e a 120 giorni; b) la squalifica del campo; c) penalizzazioni di classifica […]». [s.d.r.] Tale norma di colloca in un rapporto di eccezionalità rispetto alla norma che prevede la competenza della Camera in funzione conciliativa e arbitrale per tutte le controversie tra i soggetti elencati al primo comma dell’art. 27 ovvero tra gli stessi e la Federazione per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale. La natura eccezionale della disposizione né impedisce ogni interpretazione estensiva e, a fortori, un’applicazione analogica. La difesa della FIGC assume che la sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza irrogata alla A.C. Aprilia rientri nel novero delle ipotesi per le quali è esclusa la competenza della Camera e, segnatamente, nell’ambito delle controversie di natura tecnico disciplinare comportanti penalizzazioni di classifica [s.d.r.]. Osserva, tuttavia, il Collegio - volgendo lo sguardo nell’ordinamento federale e, in particolar modo, all’art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva contenente, appunto, l’elenco delle varie sanzioni sportive - che altro è la penalizzazione di uno o più punti in classifica; altro è la retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria. Si tratta di due diverse tipologie di sanzioni, come depone la loro stessa collocazione sistematica all’interno della disposizione. Il Collegio reputa che la deroga alla competenza arbitrale della Camera debba essere riferita solo alle penalizzazioni di uno o più punti in classifica e non anche alla retrocessione all’ultimo posto. Nessuna interpretazione estensiva ovvero applicazione analogica è, diversamente, autorizzata Pertanto, l’eccezione preliminare della difesa della FIGC deve essere disattesa. Venendo al merito della controversia, il Collegio reputa che la decisione impugnata sia corretta e, pertanto, debba essere confermata. La Commissione d’Appello Federale ha, giustamente, fatto proprie le conclusioni dei precedenti gradi di giudizio che, movendo dalla considerazione che le condotte poste dal Presidente, dai Dirigenti, dai tesserati e dai sostenitori della A.C. Aprilia costituiscono un gravissimo attentato ai principi di lealtà, correttezza e probità che devono ispirare il comportamento di tutti coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme federali, ha reputato che nell’irrogazione delle sanzioni a carico della società ricorrente si fosse fatta corretta applicazione del bilanciamento delle circostanze aggravanti e attenuanti riscontrabili nel caso di specie. Il Collegio, in linea di continuità con gli organi di giustizia federale, ritiene che gli episodi ascrivibili ai dirigenti, ai tesserati e ai sostenitori dell’A.C. Aprilia si presentano molto gravi e offensivi dei principi che costituiscono i pilastri di ogni attività sportiva. Si tratta di condotte che mortificano la funzione sociale, educativa e culturale che è assegnata ai protagonisti del mondo sportivo (cfr. art. 32 Statuto CONI) Le sanzioni irrogate dalla giustizia federale e oggetto di impugnazione appaiono pienamente commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi. La relativa motivazione appare immune da vizi logici e offre un’illustrazione adeguata della ratio decidendi applicata. Né può dirsi colga nel segno la suggestiva prospettazione dell’A.C. Aprilia nella parte in cui deduce che la sanzione della retrocessione all’ultimo posto di cui alla lett. g) dell’art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC può trovare applicazione solo ai casi di cui agli artt. 5,6,7 e 8. Invero, da una lettura sistematica del suddetto Codice emerge, chiaramente, che in taluni casi il legislatore federale ha inteso di individuare la sanzione (minima) da applicare per le singole violazioni. In altri casi ha lasciato – e in tal senso depone la formula del primo comma dell’art. 13 del Codice – all’interprete di valutare la natura e la gravità dei fatti commessi e di scegliere, tra le sanzioni tipizzate, quella più adeguata a ristabilire la legalità. La conferma della legittimità della decisione impugnata comporta anche il rigetto della domanda di risarcimento del danno. Le spese di lite e quelle di funzionamento dell’organo arbitrale seguono il principio della soccombenza. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti • rigetta l’istanza di arbitrato formulata da A.C. Aprilia con atto depositato in data 14 luglio 2006 Prot. n. 0845; • fermo il vincolo di solidarietà, condanna A.C. Aprilia al pagamento degli onorari e delle spese di arbitrato, liquidati dalla Camera come da Regolamento; • condanna A.C. Aprilia al pagamento delle spese di lite in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio che liquida in € 5.000,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge; • dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso definitivamente in Roma, all’unanimità e in conferenza personale degli arbitri, il 28 agosto 2006. Il presente lodo è stato preventivamente sottoposto al controllo formale della Camera a’ sensi dell’art. 20 del Regolamento. F.to Maurizio Benincasa F.to Mario Antonio Scino F.to Francesco Tufarelli
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