CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 29 agosto 2008 – Franco Cesare Rusconi, contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 29 agosto 2008 – Franco Cesare Rusconi, contro Federazione Italiana Giuoco Calcio CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT PRESSO IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO VERBALE DI CONCILIAZIONE Nel procedimento arbitrale promosso dal signor Franco Cesare Rusconi nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio con istanza trasmessa in data 11 agosto 2008 Tra Franco Cesare Rusconi, nato a Torre Isola il 21 aprile 1940, elettivamente domiciliato presso l’Avv. Mattia Grassani in Bologna Via De’ Marchi 4 / 2, che lo rappresenta giusta delega in atti. E FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, elettivamente domiciliata in Roma , Via Po n. 9, presso l’Avv. Mario Gallavotti che la rappresentata giusta delega in atti. Premesso che il Signor Franco Cesare Rusconi, Presidente della società Olbia Calcio S.r.l., ha proposto istanza di arbitrato ai sensi del Regolamento della Camera chiedendo la riduzione della sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei) inflittagli dalla Commissione Disciplinare Nazionale in data 22 aprile 2208; che la FIGC si è costituita nel procedimento arbitrale chiedendo il rigetto dell’istanza e le parti sono in attesa della formazione del collegio arbitrale; che in considerazione del tempo ormai trascorso e del protrarsi del procedimento arbitrale, il signor Rusconi, riconosciuta la propria responsabilità, ha proposto alla FIGC di conciliare la controversia offrendo di commutare il residuo periodo dell’inibizione – alla data odierna quantificato in meno di due mesi - in una prestazione alternativa di carattere economico; che la FIGC, valutate le circostanze, ritiene che la proposta conciliativa del signor Franco Cesare Rusconi, sia meritevole di accoglimento alle seguenti condizioni: 1. Il signor Franco Cesare Rusconi si impegna a corrispondere alla FIGC, mediante bonifico bancario in data odierna, la somma di € 7.500,00 (settemilacinquecento) da destinare alle attività del Settore Giovanile Scolastico, oltre al rimborso di € 2.500 per costi amministrativi e di difesa, e così complessivamente € 10.000,00 (diecimila) da versarsi entro il 1 settembre 2008 sul conto corrente della FIGC IBAN IT73R0100503309000000010000, rimettendo via fax alla FIGC copia del CRO, con copia per conoscenza alla Lega Pro, presso la quale è affiliata la società Olbia Calcio. 2. A condizione del puntuale adempimento di quanto precede, la sanzione dell’inibizione già inflitta al Signor Franco Cesare Rusconi è ridotta al pre-sofferto e viene pertanto a cessare in data 1° settembre 2008, con contestuale ripristino dalla stessa data della piena capacità del Signor Franco Cesare Rusconi di svolgere attività sportiva e rappresentare la società Olbia Calcio nell’ambito dell’ordinamento federale. 3. Il Signor Franco Cesare Rusconi assume a proprio esclusivo carico ogni e qualsiasi onere amministrativo che fosse eventualmente ancora dovuto alla Camera. 4. Il procedimento arbitrale in epigrafe viene contestualmente abbandonato con espressa dichiarazione delle parti di rinuncia alle rispettive domande. Roma, 29 agosto 2008 Franco Cesare Rusconi Federazione Italiana Giuoco Calcio
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