CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 30 maggio 2007 – C.U.S. Chieti contro Federazione Italiana Pallacanestro – F.I.P. – sig.ra Laura Benko – S.S. Virtus Cagliari – sig.ra Silvia Gottardi – ASD Carugate – sig.ra Silvia Passon

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 30 maggio 2007 – C.U.S. Chieti contro Federazione Italiana Pallacanestro – F.I.P. - sig.ra Laura Benko - S.S. Virtus Cagliari - sig.ra Silvia Gottardi - ASD Carugate - sig.ra Silvia Passon Il Collegio Arbitrale composto da: Avv. Aurelio Vessichelli in qualità di Presidente nominato ai sensi dell’art. 11.2 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, On Prof. Avv. Learco Saporito in qualità di Arbitro nominato ai sensi dell’art. 11.2 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, Cons. Antonino Anastasi in qualità di Arbitro nominato ai sensi dell’art. 11.2 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 30 maggio 2007, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente LODO 1) nel procedimento di arbitrato ( prot. n.0411 del 7.03.2007 ) promosso da: C.U.S. Chieti, con sede in Chieti Scalo al Viale Abruzzo n. 312, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Mario Di Marco, rappresentata e difesa dall’avvocato Pierluigi Pennetta contro: Federazione Italiana Pallacanestro – F.I.P., con sede in Roma alla Via Vitorchiano n. 113, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore prof. Fausto Maifredi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti prof. Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro nonché contro sig.ra Laura Benko, rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico Cassì ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ragusa alla Via Archimede n. 18 nonchè contro S.S. Virtus Cagliari, non costituita nel presente procedimento; 2) nel procedimento di arbitrato ( prot. n.0530 del 21.03.2007 ) promosso da: C.U.S. Chieti, con sede in Chieti Scalo al Viale Abruzzo n. 312, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Mario Di Marco, rappresentata e difesa dall’avvocato Pierluigi Pennetta contro: Federazione Italiana Pallacanestro – F.I.P., con sede in Roma alla Via Vitorchiano n. 113, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore prof. Fausto Maifredi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti prof. Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro nonché contro sig.ra Silvia Gottardi, non costituita nel presente procedimento; nonché contro ASD Carugate, non costituita nel presente procedimento; 3) nel procedimento di arbitrato ( prot. n.0531 del 21.03.2007 ) promosso da: C.U.S. Chieti, con sede in Chieti Scalo al Viale Abruzzo n. 312, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Mario Di Marco, rappresentata e difesa dall’avvocato Pierluigi Pennetta contro: Federazione Italiana Pallacanestro – F.I.P., con sede in Roma alla Via Vitorchiano n. 113, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore prof. Fausto Maifredi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti prof. Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro nonché contro sig.ra Silvia Passon, non costituita nel presente procedimento; Letti i quesiti conclusivamente formulati dalle parti, esaminate le conclusioni delle stesse, esaminati gli atti e documenti del giudizio, valutate le istanze istruttorie, ha emesso il seguente LODO ARBITRALE FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE Con decisione 5.6.2006 il Giudice Sportivo – all’esito dell’incontro di Serie A2 femminile, Girone B play off, disputato a Pomezia tra U.S. San Raffaele Basket e C.U.S. Chieti in data 4.6.2006 – ha omologato la gara anzidetta col risultato di 20 a 0, addebitando la mancata conclusione della gara stessa alla Società C.U.S. Chieti la quale aveva abbandonato il terreno di gioco durante l’incontro senza farvi ritorno. Con la medesima decisione si disponeva l’esclusione del C.U.S. Chieti, considerata rinunciatario al Campionato di Serie A2/F, dal diritto di partecipare per la stagione 2006/2007 al Campionato di Serie B Eccellenza, ad eccezione del Campionato di Serie B femminile e di quelli a libera partecipazione. Con C.U. n. 941 del 5.6.2006 la Commissione Giudicante Nazionale ha respinto il ricorso proposto dal C.U.S. Chieti avverso tale sanzione. Con C.U. n. 965 del 14.6.2006 la Corte Federale ha respinto l’impugnazione proposta dal C.U.S. Chieti avverso tale ultima decisione. Il C.U.S. Chieti ha quindi proposto istanza di conciliazione presso questa Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport nei confronti della F.I.P.. In sede conciliativa le Parti hanno convenuto che per la stagione 2006/2007 il C.U.S. Chieti potesse partecipare al Campionato di Serie B Eccellenza. Le atlete Laura Benko e Silvia Gottardi hanno allora avanzato alla Commissione Tesseramento F.I.P. istanze di svincolo (per mancata partecipazione della Società al Campionato di appartenenza) accolte dalla Commissione nella riunione del 29.9.2006. Tale decisione di accoglimento è stata confermata dalla Corte Federale la quale con C.U. n. 202 del 19.10.2006 ha respinto l’impugnazione proposta dalla Società. Successivamente anche l’ atleta Silvia Passon ha alla Commissione Tesseramento F.I.P. istanza di svincolo (per mancata partecipazione della Società al Campionato di appartenenza) accolta dalla Commissione nella riunione del 15.11.2006. Tale decisione di accoglimento è stata confermata dalla Corte Federale la quale con C.U. n. 355 del 29.11.2006 ha respinto l’impugnazione all’uopo proposta dalla Società. Il C.U.S. Chieti ha quindi proposto istanza di conciliazione presso questa Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport nei confronti della F.I.P. e dell’atleta Benko. Il tentativo di conciliazione si è risolto negativamente in data 5.2.2007. Il C.U.S. Chieti ha quindi proposto istanza di conciliazione presso questa Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport nei confronti della F.I.P. e dell’atleta Passon. Il tentativo di conciliazione si è risolto negativamente in data 19.2.2007. Il C.U.S. Chieti ha quindi proposto istanza di conciliazione presso la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport nei confronti della F.I.P. e dell’atleta Gottardi. Anche questo tentativo di conciliazione si è risolto negativamente in data 19.2.2007. Con gli atti in epigrafe indicati il C.U.S. Chieti ha adito la Camera con separate istanze di arbitrato, nelle quali si chiede al costituendo Collegio arbitrale: di dichiarare l’infondatezza e comunque l’illegittimità dei provvedimenti emanati della Commissione Tesseramento della F.I.P. con i quali è stata accolta la richiesta di svincolo delle atlete convenute, nonchè dei successivi conformi pronunciamenti della Corte Federale; di adottare ogni ulteriore consequenziale provvedimento. Il C.U.S. Chieti rappresenta altresì che l’accoglimento delle domande di svincolo ha causato alla Società un rilevante danno economico e si riserva al riguarda di esperire ogni futura iniziativa. La Società sottolinea peraltro che in fase conciliativa, al fine di non danneggiare le atlete, si è dichiarata comunque disponibile a consentirne l’utilizzo da parte delle squadre ( qui convenute) di attuale appartenenza, nella forma del prestito a valori praticamente simbolici. Con memorie n. 541 del 23.3.2007, n. 618 del 2.4.2007 e n. 619 del 2.4.2007 si è costituita la Federazione Italiana Pallacanestro – F.I.P. instando per il rigetto nel merito delle domande. Con memoria n. 505 del 17.3.2007 si è costituita la sig.ra Laura Benko chiedendo l’integrale rigetto della domanda proposta nei suoi confronti. L’on. Presidente della Camera prof. avv. Pier Luigi Ronzani, ha provveduto, a norma dell’art. 11.2 del Regolamento C.C.A.S., alla nomina del Collegio Arbitrale, designando come membri del costituendo organo arbitrale l’avvocato Aurelio Vessichelli, in qualità di Presidente, nonchè l’on. avvocato professore Learco Saporito e il consigliere Antonino Anastasi in qualità di Arbitri. Avendo gli arbitri accettato l’incarico ed essendosi il Collegio formalmente costituito, in data 7 maggio 2007 alle ore 13 nei locali della Camera presso lo stadio Olimpico di Roma si è svolta l’udienza di discussione, alla quale hanno partecipato per la parte istante il Presidente del C.U.S. Chieti sig. Mario Di Marco ed il Dirigente sig. Giovanni D’Agostino assistiti dall’avvocato Pierluigi Pennetta, nonchè gli avvocati prof. Guido Valori, Paola M.A. Vaccaro e Marco De Bonis per le convenute. Preliminarmente le Parti hanno rinunciato ad ogni eccezione in ordine alla designazione dei componenti del Collegio arbitrale. Il Presidente del Collegio ha quindi rinnovato il tentativo di conciliazione che non però ha avuto esito positivo. Il Collegio arbitrale, col consenso delle Parti, ha quindi disposto la riunione dei tre procedimenti, stante l’identità delle controversie. Nel merito la Parte istante ha argomentatamente insistito per l’annullamento delle decisioni della Commissione Tesseramento e della Corte Federale alla stregua delle considerazioni già svolte negli atti difensivi. Le Parti convenute hanno quindi svolto le loro difese di merito, insistendo argomentatamente per le conclusioni già rassegnate negli scritti difensivi. Il Collegio arbitrale ha quindi concesso il termine del 10.5.2007 ore 13 al C.U.S. Chieti per l’eventuale deposito di documenti. Il Collegio arbitrale ha quindi concesso il termine del 15.5.2007 ore 13 alla F.I.P. e alla sig.ra Benko per l’eventuale deposito di documenti. Infine il Collegio ha fissato alle Parti il termine del 22 maggio ore 13 per il deposito di memorie. La Parte istante ha depositato documenti e una memoria conclusiva. La sig.ra Benko ha depositato memoria. All’esito della procedura il Collegio Arbitrale, riunito in conferenza personale, emetteva all’unanimità la decisione per i motivi qui di seguito esposti. MOTIVI 1.Con il primo capo di domanda il C.U.S. Chieti deduce che l’art. 14 del Regolamento Esecutivo F.I.P. ( il quale come si vedrà disciplina le ipotesi di svincolo) è stato erroneamente applicato dalla Corte Federale al caso in esame. La Corte infatti ha rigettato il ricorso proposto dal C.U.S. Chieti (avverso la decisione con la quale la Commissione Tesseramenti aveva consentito lo svincolo delle atlete) sull’erroneo presupposto che la ammissione della Società al Campionato di Serie B/ eccellenza femminile fosse stata disposta a seguito di sanzione disciplinare. Invece, l’ammissione della Società al Campionato di Serie B eccellenza è intervenuta nella fase di conciliazione e, costituendo il frutto di concessioni reciproche tra il C.U.S. Chieti e la F.I.P., non può essere interpretata come frutto di una sanzione. Cade quindi, secondo l’istante, il presupposto per l’applicabilità alla controversia dell’art. 14 R.E.. La tesi della Parte istante non convince il Collegio. In tal senso si osserva che l’accordo intervenuto tra le Parti nel contesto della procedura di conciliazione ha mitigato nel quantum la sanzione in precedenza inflitta al C.U.S. Chieti dagli Organi disciplinari ma non ha inciso sull’an e cioè non ha cancellato la natura sanzionatoria del provvedimento con il quale la Società è stata esclusa dal Campionato A2. In sostanza e come risulta dagli atti, per effetto della conciliazione l’esclusione dal Campionato A2 è stata tenuta ferma a sanzione del comportamento in precedenza tenuto dal C.U.S. Chieti e si è soltanto consentito alla Società di iscriversi al Campionato di Serie B eccellenza anziché ( come in precedenza previsto) a quello di Serie B regionale. Permanendo la sanzione di esclusione dal Campionato di appartenenza, sussistevano dunque i presupposti per l’applicazione dell’art. 14 R.E. che a tale ipotesi si riferisce. Questi rilievi formali sembrano al Collegio dirimenti. In ogni caso, deve osservarsi che la tesi propugnata dalla Parte istante finirebbe per svuotare di ogni contenuto le procedure di conciliazione riferite a provvedimenti disciplinari: ed infatti, secondo logica, nessuna Federazione potrebbe mai convenire in sede conciliativa una attenuazione della sanzione inflitta se questa mitigazione della pena finisse per esimere il sanzionato dalle ulteriori conseguenze che l’ordinamento sportivo collega ad una determinata violazione. Questo mezzo va quindi disatteso in quanto – si ribadisce – la sanzione dell’esclusione della Società istante dal Campionato di appartenenza è rimasta confermata anche all’esito del procedimento di conciliazione. 2. Con il secondo motivo il C.U.S. Chieti deduce che l’art. 14 R.E. non è in alcun modo richiamato negli artt. 118 e 121 R.E. ad esso contestati in fase disciplinare, ma soltanto nell’art. 122 mai contestato alla Società. Il citato art. 14 dunque – diversamente da come ritenuto dalla Commissione Tesseramenti – non poteva essere automaticamente applicato nel caso di specie. L’impostazione della Parte istante va disattesa in quanto si basa su una erronea ricostruzione della normativa applicabile. In via preliminare il Collegio ribadisce che in questa sede non è possibile in alcun modo rivisitare – come vorrebbe la Parte istante – la precedente vicenda sostanziale che ha portato la F.I.P. ad irrogare al C.U.S. Chieti la sanzione prevista dall’art. 14 R.E., trattandosi di vicenda ormai definita nei suoi profili giuridici e che qui rileva solo obiettivamente quale antecendente o presupposto fattuale. Ciò premesso, l’art. 14 R.E. così recita al comma 2: “ Nel caso in cui la Società non si iscriva al Campionato seniores cui aveva diritto…, rinunci a partecipare o venga esclusa per cause non imputabili ai giocatori, i giocatori per la stessa tesserati possono chiedere il tesseramento ad altra società nel rispetto dei termini previsti dalle D.O.A. per la partecipazione ai vari campionati..” . Per parte sua l’art. 120 R.E. disciplina la ipotesi del ritiro di una squadra dal Campionato e la sanziona con l’esclusione, per la stagione successiva, anche dal Campionato immediatamente inferiore. Di norma, il ritiro della squadra da una gara è invece sanzionato con punti di penalizzazione ( art. 118). In taluni casi, peraltro, il ritiro da una gara è equiparato ad abbandono o ritiro dal Campionato. Ciò avviene, per comprensibili ragioni, in quei casi in cui il ritiro da una gara è suscettibile di incidere in termini decisivi sul normale evolversi del Campionato stesso, falsandone in modo irrimediabile i risultati finali. Così, per quanto qui interessa, l’art. 12l comma 3 R.E. equipara al ritiro dal Campionato il ritiro o la rinuncia ad una gara ove intervenga nelle fasi ad eliminazione ( play off e out). Ne consegue che le norme sostanziali e generali sono quelle contenute nell’art. 118 ( ritiro da una gara) e nell’art. 120 ( ritiro da un Campionato) mentre l’art. 121è una norma speciale che individua taluni specifici casi in cui il ritiro da una gara vale a tutti gli effetti anche disciplinari quale ritiro dal Campionato. In sostanza la pena per il ritiro dal Campionato è quella prevista all’art. 120 ( e cioè esclusione dal Campionato di appartenenza e anche dalla Serie immediatamente inferiore) e si applica anche nel caso di ritiro da una singola gara nel caso individuato dall’art. 121 delle fasi ad eliminazione. Conseguentemente, l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 120 al C.U.S. Chieti ( in quanto ritiratosi da una gara di play off della Serie A2 ) ne ha comportato il divieto di partecipazione a quel Campionato nella successiva stagione sportiva, con “retrocessione” in Serie B regionale, poi commutata in Serie B di eccellenza. In tale contesto, il fatto che l’art. 120 non richiami espressamente l’art. 14 è del tutto irrilevante: applicando l’art 120, infatti, si è verificata proprio quella fattispecie peculiare ( esclusione di una squadra dal Campionato di appartenenza per cause non imputabili ai giocatori) alla quale l’art. 14 ricollega, quale conseguenza generale, la possibilità dello svincolo. In conclusione, e diversamente da come sostiene la Parte istante, nei casi sanzionati dall’art. 120 l’applicazione vincolata dell’art. 14 risponde ad esigenze sistematiche e si impone a prescindere da qualsiasi rinvio formale tra le due norme. Anche questo mezzo va quindi disatteso. 3. Con il terzo motivo la Parte istante deduce che l’art. 14 R.E., ove interpretato nel senso di cui sopra, lede in modo sproporzionato gli interessi economici delle Società sportive. Come previsto in altre Discipline sportive, infatti, lo svincolo dovrebbe logicamente intervenire solo nel caso di mutata tipologia del Campionato di appartenenza della società sanzionata. Nel caso in esame, invece, il C.U.S. Chieti, a seguito della sanzione, disputa comunque un Campionato nazionale ( Serie B di eccellenza) e lo status professionistico delle sue giocatrici è rimasto immutato. A giudizio del Collegio questo mezzo, peraltro dedotto con carattere di genericità, è inammissibile. In questa sede arbitrale non sussistono infatti i presupposti per la disapplicazione di una norma regolamentare vigente e accettata come fonte vincolante dalle società affiliate e dai soggetti tesserati. A tale rilievo formale deve aggiungersi, sul piano sostanziale, che a giudizio del Collegio la normativa di che trattasi appare pienamente conforme ai principi generali emanati dal CONI al fine di tutelare la posizione degli atleti. Nel caso in esame, infatti, l’esclusione del C.U.S. Chieti dal Campionato A2 non è in alcun modo imputabile alle giocatrici, bensì a scelte della Società sportiva e dei suoi Dirigenti: non si vede quindi perché le conseguenze della sanzione comminata dovrebbero coinvolgere soggetti incolpevoli ( gli atleti) pregiudicando il normale svolgimento della loro carriera sportiva. Ben diverso, invece, è il caso in cui la retrocessione della squadra derivi normalmente dalla classifica finale del Campionato, poiché secondo logica in questa ipotesi la conseguenza negativa è imputabile anche al rendimento sportivo fornito dai giocatori. 4. Infondato nel suo complesso è anche il quarto motivo, mediante il quale la Parte istante denuncia varie violazioni procedurali in cui sarebbe incorsa la Commissione Tesseramenti. Sotto un primo profilo, la Società rileva che la decisione con la quale la Commissione Tesseramenti ha accolto le richieste di svincolo presentate dalle atlete Benko e Gottardi è stata comunicata al C.U.S. Chieti in modo informale ( via telefax) e non nelle forme ( trasmissione del CU) imposte a pena di nullità dal Regolamento. Dalla ricezione di tale fax sono decorsi i termini perentori per l’impugnazione del provvedimento avanti alla Corte Federale, che la Società ha quindi dovuto proporre senza conoscere le motivazioni in base alle quali la richiesta di svincolo era stata accolta. Questa doglianza è infondata in quanto, come eccepito dalla Federazione, l’art. 102 del Regolamento di Giustizia F.I.P. consente la notifica dei provvedimenti della Commissione in modo anche informale, e cioè mediante fax o con qualsiasi mezzo idoneo. Per quanto riguarda la mancata conoscenza delle motivazioni della Commissione nei termini utili per la proposizione del ricorso, deve osservarsi che la Società, una volta ricevuto il fax, ha avuto piena contezza degli elementi essenziali del provvedimento lesivo: il che, per consolidata giurisprudenza, è sufficiente a far decorrere il termine di decadenza per l’impugnazione. Le garanzie difensive, infatti, sono in tale ipotesi salvaguardate dalla riconosciuta possibilità di proporre motivi aggiunti o nuove deduzioni a seguito della successiva acquisizione del testo integrale del provvedimento. In ogni caso, dagli atti si evince che la Società ha rassegnato alla Corte motivi di impugnazione sostenuti da considerazioni analoghe a quelle proposte in questa sede: e ciò smentisce la tesi che il C.U.S. Chieti abbia subito pregiudizi nello svolgimento della sua attività difensiva avanti la Corte. Sotto un diverso profilo la Parte istante deduce che la decisione della Commissione è illegittima per la sua tardività. Tale Organo ( pur adito dalle atlete in data 31.7.2006) si è pronunciato per lo svincolo solo il 29.9.2006, e quindi a ridosso dell’inizio del Campionato, ponendo quindi la Società nella materiale impossibilità di reintegrare in tempo utile il proprio Organico. Anche questo rilievo non ha fondamento, in quanto l’art. 14 R.E. prevede espressamente che lo svincolo degli atleti nelle ipotesi sopra descritte può essere autorizzato anche dopo l’inizio del Campionato, purchè – come avvenuto nel caso in esame - siano rispettati i termini imposti dalle D.O.A. ( cap. II pag. 22) per il tesseramento delle giocatrici svincolate. 5. Le illegittimità sostanziali e procedurali lamentate dal C.U.S. Chieti devono quindi ritenersi insussistenti. Ne consegue che l’esame delle ulteriori doglianze, mediante le quali la Parte istante lamenta il danno economico e patrimoniale patito per effetto dei provvedimenti della Commissione e della Corte, resta necessariamente assorbito, essendosi appunto acclarata la conformità di dette decisioni ai principi del diritto sportivo. Ciò esime il Collegio dal pronunciarsi sulle varie eccezioni di inammissibilità dedotte dalla Federazione in relazione a tale capo di domanda Le domande arbitrali proposte dalla Parte istante vanno quindi integralmente respinte. Per quanto riguarda le spese di difesa, la complessità delle questioni trattate ne impone la totale compensazione tra le Parti costituite. Le spese della presente procedura arbitrale sono poste a carico della soccombente Parte istante. La relativa somma - oltre al 12,5% per spese generali ed oneri accessori di legge - sarà liquidata dalla Camera con provvedimento ai sensi dell’art. 22 del Regolamento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: - respinge le domanda proposte dal C.U.S. Chieti; - pone a carico della parte istante C.U.S. Chieti il pagamento delle spese e degli onorari del Collegio Arbitrale nella misura che sarà liquidata dalla Camera ai sensi dell’art.22 del Regolamento tenendo conto dell’attività svolta, della complessità della controversia e della capacità finanziaria delle parti; - dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese di difesa; - dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti vengano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport. Così deciso in conferenza personale degli arbitri. F.to Aurelio Vessichelli F.to Learco Saporito F.to Antonino Inastasi
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