CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 30/11/2006 TRA G.S.D. S. Filippo Neri Casalotti Tanas contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e A.C. Siena SpA

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 30/11/2006 TRA G.S.D. S. Filippo Neri Casalotti Tanas contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e A.C. Siena SpA Il Collegio Arbitrale composto da Prof. Avv. Angelo Piazza Presidente Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini Arbitro Avv. Dario Buzzelli Arbitro riunito in conferenza personale in data 30 novembre 2006, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di Arbitrato prot. N. 0916 del 25.07.2006 promosso da G.S.D. S. Filippo Neri Casalotti Tanas, associazione affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente Sig. Bernardino Antinori, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Leonardo Renelle e Vittorio Rigo e domiciliata presso lo Studio LCA in 35137, alla Galleria dei Borromeo n. 3 (tel. 0498775811 / 049666086 / e.mail v.rigo@studiolca. com); attrice contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Commissario Straordinario, Prof. Guido Rossi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in 00198 Roma, alla via Po n. 9 (tel. 06858231 / fax 0685823200 / e.mail ghp@ghplex.it) convenuta e contro A.C. Siena SpA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Ing. Paolo De Luca, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Martini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 53100 Siena, alla via del Cavallerizzo n. 1 (tel. 0577226595 / fax 0577389935 / e.mail rob.mart@tin.it) altra parte convenuta FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con istanza di arbitrato depositata presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del CONI in data 25.07.2006, la G.S.D. S. Filippo Neri Casalotti Tanas (di seguito il “Casalotti”), associazione affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito la “FIGC”), ha chiesto l’annullamento della decisione della Commissione d’Appello Federale della FIGC (di seguito la “CAF”) assunta in data 27 aprile 2006 con la quale, in riforma di quanto deliberato dalla Commissione Vertenze Economiche della FIGC (di seguito la “CVE”) in data 23 gennaio 2006, è stato rideterminato in € 36.000,00 l’importo del premio alla carriera dovuto dall’ A.C. Siena S.p.A. (di seguito il “Siena”) al Casalotti, ai sensi dell’art. 99 bis delle Norme Organizzative Interne della FIGC (di seguito “NOIF”), in relazione al debutto in serie A del calciatore Davide Portanuova nella squadra del Siena. In particolare, l’istante nell’esposizione dei fatti ha dedotto che: - con reclamo proposto innanzi alla CVE il 1° settembre 2005, ha chiesto il riconoscimento del diritto di ricevere il premio alla carriera, previsto dall’art. 99 bis delle NOIF, maturato a seguito della disputa, da parte del calciatore Daniele Portanuova, tesserato dal Casalotti per due stagioni sportive, della sua prima partita in serie A con la squadra del Siena; - l’art. 99 bis delle NOIF, secondo il testo in vigore fino al 31 gennaio 2006, prevedeva che “alle società della L.N.D. e/o di puro settore giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari ad euro 103.291,37 per la formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato” quando “il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel campionato di serie A”. - con decisione del 23 gennaio 2006, la CVE ha accertato la fondatezza della richiesta del Casalotti, quantificando l’importo del premio alla carriera dovuto dal Siena in € 68.670,00; - con comunicato ufficiale n. 153/A del 1° febbraio 2006, il Consiglio Federale della FIGC ha modificato il testo dell’art. 99 bis delle NOIF nei seguenti termini “alle società della L.N.D. e/o di puro settore giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari ad euro 18.000,00 per ogni anno di formazione impartita ad un calciatore da esse precedentemente tesserato come giovane o giovane dilettante” e, secondo la disposizione transitoria inserita in calce all’articolo, “il nuovo testo dell’art. 99 bis si applica anche alle controversie, per le quali non è intervenuta decisione passata in giudicato alla data di approvazione dello stesso”; - in data 6 febbraio 2006, il Siena, in riscontro alla richiesta di adempimento avanzata dal Casalotti il 27 gennaio 2006, ha proposto di corrispondere l’importo di € 68.670,00 in 5 rate da € 13.734,00 ciascuna; - il Casalotti, pur avendo richiesto che la rateizzazione fosse limitata a sole due rate, ha accettato in data 20 febbraio 2006 la proposta del Siena; - in data 23 febbraio 2006, il Siena ha versato la prima rata di € 13.734,00 sul c/c bancario del Casalotti; - successivamente, il 16 marzo 2006 il Siena ha proposto reclamo alla CAF avverso la decisione della CVE del 23 gennaio 2006, argomentando che tale decisione non era ancora passata in giudicato e che, quindi, in base alla nuova formulazione dell’art. 99 bis delle NOIF, l’ammontare del premio alla carriera per il calciatore Portanuova doveva essere ricalcolato secondo i nuovi parametri; - nelle more del giudizio innanzi alla CAF, il Siena, in data 31 marzo 2006, ha accreditato sul c/c bancario del Casalotti anche la seconda rata di € 13.734,00; - la CAF, all’udienza del 27 aprile 2006, ha riformato la decisione della CVE quantificando l’importo del premio alla carriera dovuto dal Siena al Casalotti in € 36.000,00. In diritto, l’istante ha osservato preliminarmente l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza della Camera arbitrale adita sollevata dal Siena in sede conciliativa, argomentando che i procedimenti instaurati di fronte alla CAF e, prima ancora, dinanzi alla CVE, non rientrano tra i “procedimenti arbitrali nell’ambito delle Federazioni sportive nazionali” ai quali fa riferimento l’art. 12, comma 6, dello Statuto CONI e che restano esclusi dalla competenza della Camera di conciliazione e arbitrato presso il CONI. Nel merito l’attore ha affermato, poi, che il Siena, avendo stipulato con il Casalotti un accordo per il pagamento rateizzato del premio alla carriera ed avendo già pagato due delle cinque rate concordate, ha dato spontanea esecuzione alla decisione della CVE del 23 gennaio 2006 e che ciò, pertanto, ha costituto tacita acquiescenza al contenuto della decisione stessa. In subordine, ha dedotto sempre il Casalotti, la norma transitoria applicata dalla CAF al caso di specie, prevedendo espressamente un’applicazione retroattiva della nuova disciplina dell’art. 99 bis delle NOIF, deve ritenersi illegittima in quanto contrastante con il principio generale dell’irretroattività della legge, di cui all’art. 11 delle Preleggi. 2. Con memoria depositata il 28 luglio 2006 si è costituito in giudizio il Siena, eccependo, in via pregiudiziale e preliminare, quanto già sostenuto in sede conciliativa circa il difetto di competenza dell’Organo adito. In particolare, richiamando l’art. 12 dello Statuto CONI e l’art. 27 dello Statuto FIGC, la società senese ha precisato che l’ammissibilità del ricorso alla Camera di conciliazione e arbitrato presso il CONI è prevista solo in caso di controversie che contrappongono una Federazione affiliata al CONI ad altri soggetti indicati dalla norma e che, invece, nel caso di specie, trattandosi di controversia tra società sportive, si esulerebbe dalla competenza della Camera adita. Nel merito, in subordine, ha contestato quanto affermato dall’istante circa la ricorrenza nel caso di specie dell’istituto dell’acquiescenza, osservando come “lo spontaneo adempimento alle prescrizioni di natura economica contenute in una sentenza di condanna non determina alcuna tacita acquiescenza ai sensi dell’art. 329 c.p.c.” e che il pagamento delle due rate è stato effettuato dal Siena con la convinzione che, anche in caso di accoglimento del ricorso alla CAF, vi sarebbero state comunque delle somme da pagare. Con riferimento, invece, all’eccezione di illegittimità della norma regolamentare transitoria sollevata dall’attore, il Siena ha rilevato come il generale principio dell’irretroattività della legge, salvo il limite costituzionale previsto per la legge penale, possa esser legittimamente derogato per le altre materie e ciò anche in sede di produzione normativa regolamentare. 3. La FIGC si è costituita in giudizio con memoria del 1° agosto 2006, sottolineando la correttezza della decisione della CAF e sostenendo, poi, che le considerazioni espresse dal Casalotti circa l’acquiescenza maturata non potrebbero trovare riscontro nel caso di specie in quanto l’istituto dell’acquiescenza risulta “sconosciuto al sistema procedurale endoassociativo”. 4. In data 15 settembre 2006 si è tenuta, in conferenza telefonica, la prima riunione del Collegio Arbitrale, durante la quale i componenti del Collegio hanno ribadito la propria accettazione della nomina e si sono costituiti formalmente. 5. Nel corso della prima udienza del Collegio Arbitrale, tenutasi il 26 settembre 2006, il Presidente del Collegio ha proceduto ad esperire inutilmente il tentativo di conciliazione invitando le parti personalmente ad illustrare le proprie posizioni in merito. Il Collegio ha fissato, poi, per le parti termine al 16 ottobre 2006 per il deposito di memorie illustrative conclusive, riservandosi per la decisione. 6. Il Casalotti ha depositato nei termini indicati memoria conclusiva, nella quale ha riaffermato la competenza del Collegio Arbitrale ed ha richiamato i motivi di diritto a sostegno delle proprie richieste, già espressi in sede di istanza di arbitrato. 7. Anche la FIGC, con memoria del 13 ottobre 2006, richiamandosi alle deduzioni già svolte, ha insistito per la declaratoria di inammissibilità del procedimento arbitrale instaurato innanzi alla Camera arbitrale del CONI. 8. Il Collegio, con ordinanza del 30.10.2006, ha disposto la trasmissione all’ufficio di segreteria della motivazione della decisione della Corte di Appello federale del 27.4.2006. In data 6.11.2006 la F.I.G.C., tramite l’Avv. Mario Gallavotti, ha trasmesso stralcio del Comunicato Ufficiale 53/C del 27.4.2006, relativo al provvedimento impugnato. MOTIVI DELLA DECISIONE Innanzitutto va presa in esame, in quanto avente carattere preliminare, l’eccezione di inammissibilità della presente istanza arbitrale. Le censure mosse dai resistenti a sostegno dell’incompetenza della Camera arbitrale devono essere disattese e, pertanto, l’eccezione di inammissibilità va respinta. La procedura di arbitrato azionata innanzi a questa Camera è, infatti, prevista dall’art. 12, comma 3, dello Statuto CONI, laddove è detto che “la Camera ha competenza, con pronunzia definitiva, sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico-disciplinare che hanno l’irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni e delle controversie in materia di doping”. Il Casalotti, quale associazione sportiva affiliata alla FIGC, ha impugnato in questa sede la decisione della CAF, organo giurisdizionale di vertice della FIGC. Ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, infatti, la CAF “è competente a giudicare in ultima istanza sulle impugnazioni avverso le decisioni (..) della Commissione vertenze economiche”. Sono stati, pertanto, previamente esauriti i ricorsi interni alla FIGC e la materia oggetto del presente procedimento non rientra tra quelle escluse dal 3 ° comma del citato art. 12. A nulla rileva, poi, l’eccezione secondo cui la controversia de qua rientrerebbe nell’ipotesi di esclusione della competenza arbitrale della Camera prevista dal 6° comma dell’art. 12 citato, ai sensi del quale “restano escluse dalla competenza della Camera tutte le controversie tra soggetti affiliati, tesserati o licenziati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito delle Federazioni sportive nazionali”. Nel contesto dell’ordinamento sportivo, infatti, la CAF e la CVE sono, a tutti gli effetti, organi di giustizia sportiva della Federazione e, pertanto, non possono considerarsi “procedimenti arbitrali”. Ciò premesso, e venendo al merito, va detto che la questione sottoposta al vaglio del Collegio riguarda essenzialmente la legittimità della decisione assunta dalla CAF il 27 aprile 2006. Al riguardo, il Casalotti ha eccepito l’improponibilità del reclamo promosso innanzi a tale organo giurisdizionale, e ciò alla luce dell’acquiescenza prestata dalla società senese alla decisione emessa in prima istanza dalla CVE. Ciò in quanto, sostiene l’istante, l’accordo intervenuto con il Siena per la rateizzazione del premio alla carriera riconosciuto dalla CVE ed il pagamento di due delle cinque rate concordate proverebbero la volontà delle parti di dare spontanea esecuzione alla decisione della CVE e la perdita, dunque, del potere di impugnare ai sensi dell’art. 329 c.p.c.. La tesi sostenuta dal ricorrente non può trovare accoglimento. Il Collegio rileva, infatti, che l’accordo intercorso tra il Casalotti ed il Siena, intervenuto essenzialmente per concordare una dilazione delle somme dovute, non possa qualificarsi atto oggettivamente ed inequivocabilmente incompatibile con la volontà di avvalersi dell’impugnazione innanzi alla CAF. Né il pagamento della prima rata, quando già era stato modificato l’art. 99 bis delle NOIF, può escludere a priori che la società senese avesse comunque l’intenzione di impugnare la decisione della CVE. Di ciò ne è prova soprattutto il fatto che, pur avendo proposto - in data 16 marzo 2006 - rituale reclamo innanzi alla CAF, il Siena, successivamente a tale impugnativa, e precisamente il 31 marzo 2006, ha provveduto al pagamento anche della seconda rata. Al riguardo si osserva che il secondo versamento effettuato dal Siena non può che trovare giustificazione causale nel convincimento della società resistente che, anche qualora la CAF avesse accolto il ricorso, la stessa sarebbe stata comunque tenuta al pagamento in favore del Casalotti di una somma certamente non inferiore a quella già corrisposta. In ogni caso e risolutivamente, in ragione del fatto che il Siena ha posto in essere un comportamento tutt’altro che univoco, l’acquiescenza tacita prospettata dal Casalotti nella fattispecie de qua non si è verificata. Analogamente va disattesa la censura formulata dall’istante sull’illegittima applicazione retroattiva della nuova disciplina dell’art. 99 bis delle NOIF. In relazione ad essa, come peraltro correttamente affermato nella memoria di costituzione del Siena, occorre rilevare che il principio dell’irretroattività della legge sancito dall’art. 11 delle Preleggi è previsto in termini assoluti solo per la legge penale e non anche per le altre materie per le quali, quindi, legittimamente siffatto principio può esser derogato. Nel caso di specie, la norma dell’art. 99 bis delle NOIF contiene un’apposita disciplina per il regime transitorio a tenore della quale la modifica apportata “si applica anche alle controversie per le quali non è intervenuta decisione passata in giudicato”. Orbene, sulla base dei rilievi che precedono, il Collegio non può che condividere la decisone della CAF del 27 aprile 2006 che, applicando correttamente l’art. 99 bis delle NOIF, ha rideterminato in € 36.000,00 l’entità del premio alla carriera dovuto dal Siena al Casalotti. In considerazione della peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione a) rigetta il ricorso proposto dalla G.S.D. S. Filippo Neri Casalotti Tanas; b) compensa tra le parti le spese di lite; pone a carico delle parti gli onorari e le spese di arbitrato nella misura del 50% a carico della parte ricorrente, del 25% a carico della parte resistente Federazione Italiana Giuoco Calcio e del 25% a carico della parte resistente A.C. Siena S.p.A., nella misura liquidata dalla Camera come da Regolamento; c) dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport. Così deciso in conferenza personale degli arbitri. Roma, 30 novembre 2006 F.to Angelo Piazza F.to Tommaso Edoardo Frosini F.to Dario Buzzelli
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