CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 31 maggio 2007 – U.S. Triestina Calcio Spa contro F.I.G.C.

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 31 maggio 2007 – U.S. Triestina Calcio Spa contro F.I.G.C. IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Mario Antonio Scino Presidente del Collegio Arbitrale Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini Arbitro Cons. Silvestro Maria Russo Arbitro nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Regolamento”), riunito in conferenza personale in data 31 maggio 2007 presso la sede dell’arbitrato in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0063 del 09.01.2007) promosso da: U.S. Triestina Calcio SpA, con sede in 34148 Trieste al Piazzale Atleti Azzurri d’Italia n. 1, in persona del suo Presidente Dott. Stefano Fantinel, rappresentata e difesa dall’Avv. Emanuele Urso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trieste alla Via San Nicolò n. 10 (tel. 0406728511 / fax 040775503); ricorrente contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 / 0685823200 / e.mail ghp@ghplex.it); resistente FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO A seguito di deferimento del procuratore federale, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti della FIGC ha inflitto alla società Triestina Calcio la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel corrente campionato 2006-2007, per responsabilità diretta conseguente alla violazione dell’art. 7 comma 3 bis del CGS della Federazione italiana Giuoco Calcio ascritta al suo presidente Stefano Mario Fantinel, consistente nel ritardo - rispetto al termine perentorio del 18 maggio 2006, ore 19, indicato dalla normativa federale – con il quale la società aveva compiuto alcuni adempimenti afferenti all’iscrizione al campionato, e segnatamente nel ritardato invio alla Co.Vi.So.C. del bilancio di competenza al 31 marzo 2006 richiesto ai fini della verifica - da parte del predetto organo di controllo - dei parametri patrimoniali richiesti dalla normativa di settore. La Commissione d’Appello Federale, con decisione pubblicata con C.U. 13/C del 27.9.2006, ha dichiarato inammissibile il reclamo della società Triestina Calcio per difetto di valida sottoscrizione dell’atto di reclamo, e contro le predette decisioni - previo esperimento del tentativo di conciliazione definitosi in data 21 dicembre 2006 con il mancato accordo delle parti ritualmente constatato dal Conciliatore Prof. Domenico La Medica - la società Triestina ha proposto tempestiva istanza di arbitrato spiegando le seguenti conclusioni: «in via principale: 1) annullare la decisione della Corte d’Appello Federale pubblicata in Roma il 28.09.2006 e la decisione della commissione disciplinare pubblicata in C.U. n. 1 del 7 luglio 2006. «in via gradata: 2) riformare la decisione della CAF e, nel merito, ridurre e/o sostituire la sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare con decisone pubblicata in C.U. n. 1 del 7 luglio 2006, con eliminazione del punto di penalità già irrogato. In via subordinata la società istante rimette al Collegio l’adozione di ogni altra equa soluzione della controversia. Con memoria depositata il 30 gennaio 2007 si è costituita la Federazione Italiana Giuoco Calcio, eccependo in via preliminare la non deferibilità in arbitrato della controversia oggetto del contendere e chiedendo una declaratoria di improponibilità della domanda arbitrale. Ritualmente costituito il Collegio e formulata l’accettazione degli arbitri richiesta dall’art. 14 del Regolamento, il Collegio in data 15 marzo 2007 sentiva i rappresentanti delle parti e concedeva alle stesse termini per integrare le difese con memorie conclusionali e repliche. MOTIVI 1. Preliminare alla decisione della presente controversia è l’esame inerente il diniego del giudizio di merito in secondo grado presso la Corte d’appello federale (CAF); diniego motivato nei confronti della U.S. triestina Calcio s.p.a sopra un duplice fondamento: violazione dell’art.29 comma 1del GCS in quanto “il reclamo risulta essere stato sottoscritto unicamente dal difensore”. Violazione dell’art.29 5 comma per tardività. La decisione di inammissibilità adottata dalla CAF in relazione alla violazione del 1 comma dell’art.29 CGS, però, è errata. A margine dell’atto introduttivo del grado di appello è indiscutibilmente apposta la sottoscrizione del legale rappresentante della società che conferiva mandato e procura speciale al difensore avv. Emanuele Urso; questa sottoscrizione ha essenziale finalità di costituire verso i terzi il potere di procuratore dell’avv. Emanuele Urso. Non si tratta del “patrocinio” di cui si occupano gli artt. 82 ss. del codice di procedura civile, quanto del mandato con rappresentanza di cui all’art. 1704 c.c. Né si può negare che istituti generali del diritto civile, qual è la rappresentanza (artt. 1387 c.c. ss.), siano interdetti nel sistema di giustizia federale, che anzi abbondantemente attinge all’istituto della “delega” delle parti a terzi “che le assistono” (per esempio: art. 30.8 CGS). Peraltro, è noto che “l'attore, con la sottoscrizione della procura ‘ad litem’, a margine o in calce alla citazione, fa proprio il contenuto negoziale di quest'ultimo atto” (Cass. 18 novembre 2002, n. 16221), sicché il reclamo, nella fattispecie, doveva essere senz’altro considerato ammissibile (almeno) nella parte in cui era stato promosso nell’interesse del presidente. In realtà, la scissione delle posizioni soggettive, nella medesima fattispecie, rimaneva impedita dalla configurazione dell’illecito ritenuto dalla decisione di prime cure: un illecito che, con lessico di mutuazione penalistica, deve dirsi a concorso necessario, nel quale - cioè- la Società e il suo Presidente hanno posto in essere un’attività negoziale (la dazione a mutuo di parte del patrimonio sociale con reciproco acquisto di obbligazioni) che ha integrato la violazione di quei “doveri ed obblighi generali” di cui all’ art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS). In casi del genere, la decisione non può che essere unica, essendo logicamente incompatibile la divergenza di giudicati in rapporto alla medesima “causa” ovvero, data la pluralità di “cause”, per il nesso di pregiudizialità-dipendenza che le governa. E secondo il principio generale che vige in materia di impugnazione, quando “la sentenza [è stata] pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti”, il giudice deve promuovere l’assunzione della qualità di parte anche verso quei soggetti che tali non fossero ancora divenuti nella fase di impugnazione, promuovendo l’integrazione del contraddittorio a norma dell’ art. 331 c.p.c.. Che si tratti di principi generali appare indubitabile, come prova la condivisione giurisprudenziale della massima secondo la quale “la tempestiva notificazione dell'appello ad una sola delle parti necessarie del giudizio di primo grado è condizione sufficiente per la sua ammissibilità, potendo la parte istante integrare il contraddittorio in un momento successivo ai sensi dell'art. 331 c.p.c.” (Consiglio Stato, sez. IV, 31 agosto 1988, n. 714). Il reclamo deve ritenersi ammissibile anche avuto riguardo al profilo della tempestività . Diversamente da quanto ritenuto dalla CAF non risulta violato il comma 5 dellart.29 CGS in quanto risultava per tabulas il regolare preavviso di impugnazione debitamente partecipato ai giudici ed alla federazione. 2. Rescissa la statuizione di secondo grado, e tuttavia non apparendo praticabile -allo stato del sistema della giustizia sportiva- un ordinamento circolare delle fasi endo- ed esofederali (in cui si soltanto si colloca la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport), questo Collegio deve assumere per intero il carico di decidere il merito della controversia senza che sia prospettabile una statuizione di rinvio, del tipo disciplinato, per occasioni del genere, dall’art. 32.5 CGS (“L’Organo di seconda istanza, se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’Organo di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia per l’esame del merito all’Organo stesso”). A tale riguardo, gli arbitri ritengono di non incorrere in alcuna extrapetizione nel prendere a oggetto della propria cognizione la condotta così come ritenuta nella decisione della Commissione disciplinare che ha irrogato la sanzione. È evidente, infatti, che mentre nel sistema dei gradi di giustizia endofederali non avrebbe potuto il Giudice rimanere insensibile al denunciato difetto di corrispondenza tra il fatto di cui alla contestazione mossa dal Procuratore (con atto in data 17.3.2006, prot. n. 609.04/GC/pc) e quello ritenuto in decisione, viceversa al thema decidendum del presente arbitrato, siccome diverso da quello lì fissato unilateralmente e una volta per tutte dal promotore di giustizia, appartiene senz’altro la condotta così come ritenuta nella decisione della Commissione disciplinare. 3. Riguardo alla questione della competenza del collegio ai sensi dell’art.27 dello Statuto FIGC , rileva il Collegio di non potere accogliere l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla FIGC e conseguentemente dichiara la propria competenza a conoscere della controversia. L’art. 27 dello Statuto della FIGC – nel testo vigente alla data della domanda arbitrale – sottrae invero alla cognizione arbitrale “le controversie di natura tecnico disciplinare decise in via definitiva dagli organi di giustizia federali […] che abbiano dato luogo a sanzioni […] comportanti […] penalizzazioni in classifica”. Nel caso di specie, la controversia verte, invece, sulla penalizzazione di un punto in classifica inflitta alla società istante dagli organi di giustizia endofederali, e che non si tratti di una controversia di natura disciplinare a stabilirlo è lo stesso tenore letterale della norma della cui violazione la società Triestina Calcio è stata chiamata a rispondere, ovvero la lettera B) n. 1 dell’Allegato A al C.U. n. 180/A del 31marzo 2006. Può, dunque, trovare accoglimento la tesi prospettata dalla società istante circa l’esistenza di una sub-specie di illecito disciplinare – costituita dagli illeciti disciplinari in materia gestionale e economica – la quale sarebbe sottratta alla previsione dell’art. 27 dello Statuto. Ad avviso del Collegio non qualsiasi violazione delle norme regolamentari sportive costituisce un illecito disciplinare, comportante l’applicabilità delle relative sanzioni sportive, e la locuzione “tecnico disciplinare” utilizzata dal legislatore federale ha la funzione di individuare un distinto genus di violazioni regolamentari ( cfr. Lodo lodo pubblicato 18 luglio 2006 _ Romano Malavolta,Teramo Calcio Spa e FIGC e Lega C). D’altra parte la recente modifica regolamentare dell’art.27 dello Statuto Federale (ora art.30) è proprio in tale direzione e peraltro la giurisprudenza sia civile che amministrativa è costante nel senso di ritenere valido il principio, desumibile dall’art.5 del codice di procedura civile, in base al quale la competenza o la giurisdizione mancante al momento della domanda ma sopravvenuta per effetto di ius superveniens radica la competenza o la giurisdizione del giudice adito ( Cass. Sez. Unite 2415 del 19.2.2002; idem 15885/02 del 12.11.2002; idem 13549 del 26.4.2005; Cons. stato 7554/04del 25.6.2004 ex multis tanto più dopo la pronuncia di parziale illegittimità costituzionale dell’art.30 della legge 1034/1971 C.Cost. 77/2007 del 12 marzo.) Va dunque pronunciata la competenza del Collegio. 4. Nel merito si rileva l’infondatezza della domanda per le ragioni che seguono. Occorre premettere che , nell'ambito dell'iscrizione ad un campionato non vi è un diritto soggettivo all'ammissione ; il titolo sportivo va ricostruito come una posizione di status nell'ambito dell'ordinamento sportivo, che, naturalmente vive ed è conformata alle regole dell'ordinamento sportivo, complessivamente considerato, ivi comprese le regole sulla solidità patrimoniale e finanziaria delle società sportive che si riflettono, inevitabilmente, intrecciandosi ad esse, sulle regole che governano lo svolgimento dei campionati escludendo che la partecipazione agli stessi sia collegata solo al merito acquisito per così dire "sul campo". Nell'ambito dell'iscrizione ad un campionato , in altre parole, non vi è un diritto soggettivo all'ammissione, perché, nel disporre l'ammissione al campionato, la FIGC fa applicazione di regole finalizzate al perseguimento degli interessi collettivi esistenti nel mondo sportivo, quali l'ordinato svolgimento delle attività sportive e la solidità economicofinanziaria delle società sportive che è necessaria per lo svolgimento regolare dei campionati, non meno della capacità o del c.d. merito sportivo. ( Cons. Stato Sez. VI, 09- 02-2006, n. 527 C. S.p.A. in liquidazione c. C. e altri) . In materia di documentazione richiesta ad una società di calcio per l'iscrizione, dal punto di vista formale non si può dire esistente alcuna disposizione che contempli il principio della regolarizzazione della documentazione, essendo evidente in materia l'esigenza di garantire con assoluta certezza il necessario contemporaneo avvio dei campionati: per tale motivo i termini fissati dalla Federazione per l'espletamento degli adempimenti prescritti per l'iscrizione delle società sportive ai campionati di calcio sono sempre perentori ( Cons. Stato Sez. VI, 12-10-2006, n. 6083 Curatela Fallimentare A.C. C. S.R.L. c. F.I.G.C. e altri) . Dal punto di vista giuridico, è possibile applicare all'iscrizione al campionato sportivo i principi generali in materia di ammissioni. (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 12-10-2006, n. 6083 Curatela Fallimentare A.C. C. S.R.L. c. F.I.G.C. e altri o ancora la decisione con cui e' stato giudicato legittimo il rigetto da parte dell'Amministrazione di una domanda di concessione per radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito locale prodotta da una emittente a causa del mancato invio, entro i termini, perentori, previsti dall'art. 4, D.L. 27 agosto 1993, n. 323, della documentazione comprovante i requisiti prescritti. Cons. Stato Sez. VI, 26-10-2006, n. 6412) e , comunque, i principi validi per l’ammissione alle gare pubbliche, in cui è stato ritenuto illegittimo l'operato della Commissione giudicatrice che ha ammesso ad una gara di appalto una società che non ha presentato, in allegato alla domanda di partecipazione alla gara, le certificazioni o la documentazione richieste sui servizi già prestati in precedenza a favore di altri enti pubblici o di privati per la cui mancanza la lettera d'invito comminava l'esclusione dalla gara, (CDS, VI, 16.9.1998 n.1257; Cass. Sez.UN., 25.2.2000 n. 46; CDS, VI, 6083/06 del 12.10.2006Curatela Campobasso / FIGC) ). Deve ritenersi che le condizioni ed i requisiti per l’ammissione a competizioni sportive e campionati sono stabilite dalle Federazioni sportive nell’esercizio di un potere, ampiamente discrezionale , connesso con le loro funzioni istituzionali di controllo e vigilanza dello sport. Le scelte di merito circa l’entità degli adempimenti concernenti il rispetto dei limiti temporali per il deposito dei documenti comprovanti la solidità finanziaria appaiono esenti da palesi irragionevolezze od incongruità., Ogni valutazione, in termini di ordinaria ragionevolezza, preclusa al collegio, è comunque demandata agli organi federali, che, materia di iscrizione ai campionati non può attenersi al principio del favor partecipationis (Cons. Stato Sez. V, 23-01-2006, n. 189 V. s.r.l. c. Comune di Castellaneta e altri Radio C. c. Ministero delle Comunicazioni e altri). Nel caso di specie, conformemente a quanto sostenuto dalla difesa della FIGC e dalle risultanze probatorie allegate da parte istante, non vi è alcuna dimostrazione del tempestivo adempimento richiesto, sicchè risulta legittima la penalizzazione inflitta per il mancato rispetto del termine federale. Gli onorari e le spese di arbitrato devono seguire la soccombenza, mentre ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, 1. dichiara la propria competenza a pronunciare sull’istanza di arbitrato formulata dalla società U.S. Triestina Calcio S.p.A. con atto del 9.1.2007, prot. 0063; 2. ritenuta ammissibile la domanda, la disattende nel merito per le ragioni esposte in motivazione; 3. pone a carico della parte istante le spese del presente arbitrato per onorari e spese del Collegio, nella misura liquidata dalla Camera con separato provvedimento ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento; 4. dispone la compensazione tra le parti delle rispettive spese di difese; 5. dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport Così deciso in Roma il 31 maggio 2007, in conferenza personale degli arbitri. Il Collegio Arbitrale F.to Mario Antonio Scino F.to Tommaso Edoardo Frosini F.to Silvestro Maria Russo
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