CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 31/03/2005 TRA F.C. MODENA s.p.a. contro F.I.G.C.

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 31/03/2005 TRA F.C. MODENA s.p.a. contro F.I.G.C. Il Collegio Arbitrale composto da Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro Avv. Guido Cecinelli Arbitro riunito in conferenza personale il 31 marzo 2005, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O Nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0180 dell’1-2-05) promosso da: F.C. MODENA s.p.a. in persona del legale rapp.te pro tempore rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna presso il quale è elettivamente domiciliata in Bologna, via De’ Marchi n. 4/2. Parte attrice CONTRO F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio in persona del Presidente pro tempore, rapp.ta e difesa dall’avv. Mario Gallavotti presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 9. Parte convenuta FATTO Con istanza di arbitrato ex artt. 7-8 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., ed ai sensi dell’art. 12 dello Statuto della F.I.G.C., la s.p.a. F.C. Modena., esauriti i gradi interni della Giustizia Federale, impugnava la decisione della C.A.F. pubblicata nel C.U. n. 7/C del 9-9-04. Con detta decisione, la s.p.a. F.C. Modena veniva riconosciuta “responsabile in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Sig. Antonio Marasco, ai sensi degli artt. 6 c. 2-4 e 2 c. 3-4 (responsabilità oggettiva) del C.G.S.”, con conseguente irrogazione della penalizzazione di quattro punti da scontarsi nel Campionato Italiano di Serie B 2004/2005. La C.A.F., con la decisione impugnata, aveva comminato la sanzione suddetta, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla s.p.a. F.C. Modena avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti del 18-19-20 Agosto 2004 (C.U. n. 30 del 25-8-2004), con la quale il Sig. Antonio Marasco veniva dichiarato responsabile dell’infrazione disciplinare prevista e punita dall’art. 6 C. G. S. (illecito sportivo), con riferimento alla partita di campionato Modena-Sampdoria del 25-4-2004 (risultato finale: 1-0) e veniva irrogata alla s.p.a. F.C. Modena, a titolo di responsabilità oggettiva, la penalizzazione di cinque punti da scontarsi nel campionato di Serie B 2004-2005. La presenta procedura arbitrale veniva avviata a seguito della conclusione, in data 25-1-2005, per mancato accordo, del procedimento di conciliazione instaurato su istanza della s.p.a. F.C. Modena, in data 19-10-2004. Nell’istanza arbitrale la s.p.a. F.C. Modena eccepiva la carenza di riscontri probatori in ordine al coinvolgimento di propri tesserati nell’illecito per cui è causa, sostenendo che, nei due gradi di giudizio avanti gli organi federali, non erano emersi elementi per la dimostrazione che effettivamente fosse stata posta in essere attività necessaria per alterare il risultato sportivo della partita Modena- Sampdoria. L’istante si doleva che le decisioni della Commissione Disciplinare e della C.A.F., fossero state fondate solo sulla base delle intercettazioni telefoniche operate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli sull’utenza del Sig. Salvatore Ambrosino, tesserato del Grosseto, e sul mero fatto dell’intensificazione del traffico telefonico tra Antonio Marasco e Stefano Bettarini (tesserato della Sampdoria). L’istante eccepiva, altresì, l’incoerenza e la disparità di trattamento tra la decisione oggi impugnata e la successiva pronuncia della C.A.F. (C.U. n. 10/c del 24-9-2004) con la quale i calciatori Gianni Califano, Pasquale Lo Giudice e Salvatore Ambrosino venivano prosciolti dalle accuse relative agli illeciti sportivi relativi alle partite Chieti/Catanzaro, Fermana/Chieti e Chieti/Benevento: infatti la sanzione oggi impugnata, fondava i propri assunti sui colloqui telefonici tra Ambrosino e Marasco e tra Califano e Logiudice con terze persone non tesserate. La decisione della C.A.F., inoltre, escludeva ogni coinvolgimento del Sig. Stefano Bettarini nell’illecito, mentre condannava solo il Sig. Antonio Marasco. In proposito, l’istante eccepiva la contraddittorietà e l’illogicità del diverso trattamento riservato ai due soggetti. Infine, l’istante denunciava: la carenza dei requisiti necessari all’imputazione alla s.p.a. Modena dell’illecito a titolo di responsabilità oggettiva; la mancata individuazione di specifici comportamenti imputabili alla s.p.a. Modena o ai suoi dirigenti; l’eccessività della sanzione irrogata. La s.p.a. F.C. Modena chiedeva, in conclusione, la revoca e/o l’annullamento dei provvedimenti adottati nei propri confronti ovvero, in subordine,la riforma degli stessi attraverso l’applicazione di una sanzione di natura pecuniaria, ovvero la penalizzazione di punti uno. Si costituiva ritualmente in giudizio la F.I.G.C.- Federazione Italiana Giuoco calcio contestando la domanda della s.p.a. F.C. Modena, e rilevando la correttezza delle decisioni assunte dai Giudici Sportivi. La difesa della F.I.G.C., in particolare, eccepiva che l’art. 6 del C. G. S. anticipa la soglia di punibilità dell’illecito, al mero compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara. All’udienza del 21-2-2005 il Collegio, dopo aver ascoltato i difensori delle parti, concedeva termine per il deposito di documenti e memorie e si riservava la decisione. Nel termine concesso, le parti procedevano al deposito dei documenti relativi allo svolgimento del giudizio in sede federale e sviluppavano ampiamente i rispettivi argomenti. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve darsi atto della ritualità dell’istanza di arbitrato presentata dal Modena F. C. s.p.a.: la procedura di arbitrato dinanzi a questa Camera è espressamente prevista dallo statuto della F.I.G.C.; risultano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione sportiva nazionale; all’istante è stata comminata una sanzione inerente alla disputa delle gare per violazioni estranee alla normativa antidoping; è stato infruttuosamente esperito, in data 25.1.2005, il tentativo di conciliazione di cui all’art. 3 del regolamento della Camera. Venendo al merito, l’oggetto della controversia riguarda la corretta applicazione, al caso di specie, da parte della Commissione Disciplinare della Lega Professionisti di Serie C e della C.A.F., delle norme del codice di giustizia sportiva della F.I.G.C. e, in particolare, dell’art. 9 comma 1, in relazione all’art. 6 comma 4, che prevede un’ipotesi di responsabilità oggettiva delle società per l’illecito sportivo commesso da un proprio tesserato. Dalla lettura della motivazione della decisione della Commissione Disciplinare (comunicato ufficiale 30/04 del 25.8.04) risulta che al Modena Calcio è stata comminata, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del C.G.S., la sanzione della penalizzazione di cinque punti in classifica da scontare nel campionato in corso di Serie A 2004-2005, ritenendosi la società oggettivamente responsabile “per la condotta di illecito sportivo commessa dal calciatore e proprio tesserato Antonio Marasco”. La C.A.F., con decisione pubblicata con comunicato ufficiale n.7/C del 9 settembre 2004, in parziale accoglimento del ricorso del Modena, ha ridotto a quattro i punti di penalizzazione, confermando nel resto la decisione impugnata. Ciò premesso, al fine di valutare compiutamente la legittimità delle decisioni assunte dagli organi di giustizia sportiva federali, occorre soffermarsi, seppur brevemente, sulla ratio della norma che è stata ritenuta violata. L’art. 9 comma 1 del C.G.S. introduce, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, un’ipotesi di responsabilità oggettiva delle società per “gli illeciti sportivi” commessi dai propri tesserati. Si tratta di una previsione che, seppur criticata da più parti, trova una giustificazione nell’ottica della particolare autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue finalità. Essa risponde all’esigenza di assicurare il regolare andamento delle competizioni sportive laddove l’alterazione del risultato della gara o del suo svolgimento risulti vantaggioso per una delle società coinvolte. La previsione risponde anche ad esigenze di semplificazione processuale e di carattere organizzativo: da un lato, consente di accertare, in tempi celeri e compatibili con il prosieguo dell’attività sportiva, situazioni di fatto che altrimenti richiederebbero, anche al fine di delineare le varie posizioni dei molteplici soggetti coinvolti, lunghe procedure e complessi e costosi accertamenti;dall’altro, mira a tutelare la regolarità dei campionati e delle competizioni. La responsabilità oggettiva della società presuppone, dunque, che sia stato commesso un illecito sportivo da un proprio tesserato o comunque da un soggetto riconducibile alla sua organizzazione. In tali casi, la società non può considerarsi estranea all’esplicarsi dell’azione e al riverberarsi dei suoi effetti. A differenza di quanto previsto dall’art. 9, co 3 NOIF della FIGC per i casi di responsabilità presunta per illeciti commessi da soggetti non tesserati, alla società non è consentito di provare che all’illecito la medesima non abbia partecipato e lo abbia addirittura ignorato. Poste queste premesse, nel caso in esame, osserva il Collegio che, dagli atti di causa, risulta che il calciatore del Modena Antonio Marasco ha commesso un illecito sportivo in occasione della gara Modena – Sampdoria del 25 aprile 2004. Il calciatore Marasco ha, infatti, concretamente prospettato a Stefano Bettarini, tesserato della società Sampdoria, la possibilità di alterare il risultato della gara. Su questa base, le decisioni dei giudici federali di primo e secondo grado hanno riconosciuto il tesserato responsabile della violazione dei commi 1 e 5 dell’articolo 6 del codice di giustizia sportiva che sanzionano, con la squalifica non inferiore a tre anni, l’illecito sportivo commesso direttamente dal tesserato. Ai fini dell’integrazione della fattispecie di illecito sportivo è sufficiente il compimento, con qualsiasi mezzo, di “atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”. La norma, pertanto, non richiede che si sia realizzato uno degli eventi vietati, essendo sufficiente la messa in pericolo della regolarità della competizione sportiva (si tratta di una fattispecie di pericolo concreto). Non rileva, pertanto, ai fini della integrazione dell’illecito sportivo che l’offerta illecita del Marasco non abbia trovato accoglimento presso il Bettarini. Avvalora tale conclusione anche il dato testuale: gli “atti diretti” è formula comunemente utilizzata, nei diversi rami dell’ordinamento giuridico, per affermare la responsabilità anche di condotte che non abbiano portato alla consumazione dell’illecito (vedi ad es. in tema di delitto tentato, l’articolo 56 del codice penale). Semmai un problema che potrebbe porsi nell’applicazione della fattispecie è quello che nella definizione di illecito sportivo difetta qualsiasi riferimento alla idoneità degli atti, con la conseguenza che sarebbe punibile anche la semplice iniziativa, non materialmente estrinsecatasi in comportamenti in grado di sfociare nella commissione del reato. Tuttavia, l’aver legato, nella previsione normativa, la direzione degli atti all’univocità del fine, sembra sottendere il necessario requisito dell’idoneità che deve contraddistinguere la condotta posta in essere dal soggetto agente. Nel caso in esame, secondo gli atti di causa, avendo il calciatore Marasco prospettato concretamente a Stefano Bettarini, tesserato della società Sampdoria, la possibilità di “aggiustare” la gara, sussiste l’illecito sportivo, seppur a livello tentato. La condotta del Marasco deve ritenersi pienamente idonea, in quanto la proposta di illecito avviene in un contesto perfettamente compatibile: nei giorni immediatamente precedenti ed in concomitanza della gara; da parte di un soggetto che era stato in precedenza legato ad una delle società che dovevano disputare l’incontro; si rivolge a persona con cui vi era uno stretto rapporto di amicizia; la proposta “corruttiva” si inserisce nell’ambito di un preciso mandato illecito ricevuto da professionali scommettitori (Ambrosino e Saracino) ed ha ad oggetto una gara di particolare rilievo (decisiva per entrambe le società, il Modena all’epoca in zona retrocessione ma con possibilità di salvezza; la Sampdoria in zona UEFA); l’alterazione del risultato avrebbe determinato un sensibile guadagno per gli scommettitori e un evidente danno per la Sampdoria, la quale aspirava a conseguire una posizione in classifica da consentirgli l’accesso alle competizioni internazionali. Per queste ragioni, sussiste quindi la responsabilità del Marasco per l’illecito sportivo di cui ai commi 1 e 5 dell’articolo 6 del c.g.s. Il tenore delle conversazioni intercettate, l’arco temporale di riferimento dei molteplici contatti, la qualità dei soggetti coinvolti, l’incalzante numero dei messaggi spediti in prossimità della gara, le imprecise, non circostanziate e per certi aspetti inverosimili affermazioni difensive dello stesso Marasco, avvalorano le argomentazioni riportate dalla Commissione Disciplinare che ha individuato nel calciatore Marasco il terminale degli scommettitori e colui che si è concretamente adoperato per combinare il risultato della gara Modena – Sampdoria, contattando il Bettarini quale possibile referente per la realizzazione dell’intento “corruttivo”. Affermata, dunque, la sussistenza dell’illecito sportivo commesso dal calciatore Marasco, sussiste, di conseguenza, ai sensi dell’art. 9 comma 1 in relazione all’art. 6 commi 1 e 4 c.g.s., la responsabilità oggettiva del Modena, quale società di appartenenza del tesserato. A tale proposito, per le ragioni precedentemente indicate, il Collegio ritiene che a nulla valga allegare la presunta estraneità della s.p.a F.C. Modena al compimento dell’illecito e richiamare, a tal fine, il precedente lodo emesso dall’arbitro unico prof. avv. Pier Luigi Ronzani in un altro caso, a ben vedere, totalmente diverso, relativo alla s.p.a. Pisa calcio. In presenza di un illecito commesso da un tesserato, infatti, la società è responsabile in via oggettiva e non presunta. Ne consegue che, a differenza del precedente caso relativo alla s.p.a. Pisa calcio, non è ammessa alcuna prova della estraneità del s.p.a. Modena F.C. al compimento dell’illecito. Spetterà eventualmente al legislatore federale, in una prospettiva de jure condendo, introdurre forme di esonero della responsabilità per quei soggetti che adottino ex ante modelli di organizzazione e di funzionamento idonei a prevenire la commissione di illeciti. In questo modo, recependo le soluzioni adottate dal legislatore statale nella normazione sulla c.d. responsabilità amministrativa degli enti, si potrebbero conciliare le esigenze sottese al sistema della responsabilità oggettiva dell’ordinamento sportivo federale con l’evoluzione delle condotte individuali e collettive nella società contemporanea che fanno sempre meno della comunità sportiva una comunità ‘globale’ in grado di controllare puntualmente i singoli comportamenti dei soggetti che ne fanno parte. Nel caso in esame, dunque, al Collegio è consentito esclusivamente valutare la congruità della sanzione comminata al Modena dai giudici federali, In proposito, va rilevato che l’art. 6 co. 4, nel rinviare, ai fini della determinazione del tipo e del quantum della sanzione, all’art. 13 comma 1 lett. f), g), h) ed i), fa espresso riferimento alla gravità del fatto, con tale espressione riferendosi innanzitutto all’illecito sportivo commesso dal proprio tesserato. Ciò non sta a significare che l’organo giudicante perda ogni potere di determinazione della pena, dovendo automaticamente trasporre nei confronti della società oggettivamente responsabile, il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato, ma è indubbio che il primo parametro che dovrà essere considerato è certamente quello della gravità del fatto commesso dal tesserato. Ebbene, nel caso di specie, va rilevato che all’illecito sportivo non è conseguito “l’evento ipotizzato” (avendo il Bettarini, per quanto accertato dai giudici federali, rifiutato la proposta illecita del Marasco). La gara si è svolta regolarmente, come regolare è stato il risultato finale. Nessun illecito vantaggio in classifica è stato dunque conseguito da parte delle società coinvolte o di altre partecipanti allo stesso campionato. Di conseguenza, l’illecito sportivo, seppur pienamente realizzato (trattandosi di fattispecie di pericolo), non ha assunto un elevato grado di offensività: ha messo in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma del c.g.s. ma non lo ha leso. A ciò deve aggiungersi che l’attentato al bene giuridico è pervenuto da un solo tesserato, che ha agito in via strettamente individuale e isolata rispetto agli altri tesserati o dirigenti della società, ai quali non è stata contestata nessuna ipotesi di violazione disciplinare, nemmeno di omessa denuncia. Per queste ragioni, la sanzione della penalizzazione va ridotta a quella minima contemplata nelle ipotesi di responsabilità oggettiva delle società ex art. 6 comma 4 c.g.s.), cioè, a punti uno di penalizzazione. Essa, invece, non può essere convertita, come richiesto dal Modena, con la sanzione pecuniaria. Come si è già osservato, infatti, l’art. 6 comma 4 del c.g.s. per le ipotesi di responsabilità oggettiva delle società per illecito sportivo fa esplicito riferimento alle sanzioni previste dall’art. 13 comma 1 lett. f), g), h) ed i), tra le quali non rientra quella pecuniaria. Quanto alle spese del presente giudizio, avendo trovato la domanda del Modena solo parziale accoglimento, queste possono compensarsi, per giusti motivi, tra le parti, nella misura indicata con separata ordinanza. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così statuisce: 1) in parziale accoglimento dell’istanza di arbitrato del Modena F.C. s.p.a. e in parziale riforma della decisione della C.A.F pubblicata con comunicato ufficiale n.7/C del 9 settembre 2004, riduce a un punto la penalizzazione da scontare nel campionato 2004/2005 da parte del Modena F.C. s.p.a.; 2) dichiara compensate integralmente tra le parti le spese di lite; 3) fermo restando il vincolo di solidarietà, pone a carico delle parti in misura uguale tra loro, le spese per gli emolumenti del Collegio Arbitrale nonché le spese di arbitrato così come liquidate da separata ordinanza. F.to Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani F.to Prof. Avv. Giulio Napolitano F.to Avv. Guido Cecinelli
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