CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 5 novembre 2007 – A.S. LATINA S.p.A. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale LAZIO FIGC / LND

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 5 novembre 2007 – A.S. LATINA S.p.A. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale LAZIO FIGC / LND C O L L E G I O A R B I T R A L E Avv. Enrico Ingrillì in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale, ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nominato dal Presidente Vicario; Avv. Dario Buzzelli in qualità di Arbitro nominato, ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nominato dal Presidente Vicario; Cons. Gaetano Caputi in qualità di Arbitro nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nominato dal Presidente Vicario; nel procedimento di Arbitrato promosso da: A.S. LATINA S.p.A. (“A.S. Latina”), con sede legale in Latina, Piazzale Prampolini n. 4, in persona del Presidente e Legale Rappresentante, Sig. Antonio Sciarretta, rappresentata, assistita e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Eduardo Chiaccio e Michele Cozzone, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Napoli, centro direzionale Isola A/7, - istante - contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (“F.I.G.C.) e LEGA NAZIONALE DILETTANTI (“L.N.D.”), entrambe in persona del Presidente pro tempore, rappresentate, assistite e difese, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in via Po n.9, - resistente - e contro COMITATO REGIONALE LAZIO F.I.G.C. / L.N.D., con sede in Roma, alla Via Tiburtina n. 1072, - convenuta non costituita - Letti i quesiti conclusivamente formulati dalle parti, esaminate le conclusioni delle stesse, esaminati gli atti e documenti del giudizio, valutate le istanze istruttorie, ha emesso il seguente LODO ARBITRALE FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE Con decisione in data 27.07.2006, il Consiglio Direttivo del Comitato Interregionale della F.I.G.C. deliberava l’esclusione di quattro società calcistiche dal campionato di serie D 2006/2007, tra le quali l’A.S. Latina, perché in difetto dei requisiti previsti dal C.U. n. 179 del 01.06.2006. L’A.S. Latina impugnava il provvedimento avanti la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. (“Camera”), quindi, anche avanti agli organi di giustizia amministrativa, ai sensi della L. n. 280 del 2003, senza ottenere la riammissione alla serie D. Pertanto, l’istante richiedeva l’ammissione al campionato di eccellenza, per la stagione 2006/2007, ricevendo, in data 02.10.2006, la nota del Presidente del Comitato Regionale del Lazio, il quale dichiarava l’impossibilità di ammettere l’A.S. Latina al campionato di eccellenza, in quanto l’organico di tale campionato era già completo e si trovava già a disputare la quarta giornata di calendario. Parimenti, la richiesta veniva respinta anche per l’ammissione ad altre categorie. Con nota in data 13.10.2006, l’A.S. Latina – nel manifestare l’indisponibilità a partecipare al campionato di III categoria, come prospettato dal Comitato Regionale del Lazio, con precedente nota in data 12.10.2006 – formulava la richiesta di partecipare al campionato di eccellenza, per la stagione 2007/2008. La richiesta veniva reiterata dall’istante, con lettera in data 08.03.2007, e successivamente con lettera del 26.06.2007, indirizzata quest’ultima anche ai presidenti della F.I.G.C., della L.N.D. e del Comitato Regionale del Lazio. Stante la mancata risposta alle proprie domande, l’A.S. Latina inoltrava istanza di conciliazione alla Camera. All’udienza in data 01.08.2007, avanti al Conciliatore nominato ai sensi del Regolamento, veniva esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione. Pertanto, con istanza di arbitrato, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento della Camera, la A.S. Latina richiedeva la declaratoria di ammissione della A.S. Latina al Campionato Regionale di Eccellenza 2007/2008, anche in soprannumero, nonché l’assunzione di tutti gli atti e/o provvedimenti, conseguenti e/o comunque, connessi con l’ammissione medesima, con precipuo riguardo per la conservazione dell’anzianità di affiliazione e del numero di matricola del sodalizio de quo. In particolare, l’istante sosteneva la piena legittimità e fondatezza della richiesta di ammissione al campionato di eccellenza 2007/2008, con la declaratoria del diritto alla conservazione dell’anzianità di affiliazione alla F.I.G.C. e del numero di matricola, in quanto la mancata iscrizione della A.S. Latina ai campionati, per la stagione 2006/2007, era dovuta alla mancanza di alcune dichiarazioni liberatorie al 30.06.2006, di alcuni tesserati della società, per un importo complessivo di poche migliaia di euro. In data 07.09.2007, si costituivano in giudizio la F.I.G.C. e la L.N.D., le quali chiedevano il rigetto del ricorso, rassegnando le seguenti conclusioni: “si chiede che l’istanza di arbitrato avversaria venga dichiarata inammissibile e/o improponibile e comunque rigettata perché infondata nel merito”. In via preliminare e pregiudiziale, le resistenti chiedevano la dichiarazione di inammissibilità e/o improponibilità della domanda, poichè in relazione alla prima istanza di ammissione ai campionati, inoltrata in data 08.03.2007, formatosi il silenzio rifiuto della F.I.G.C. nel termine di quindici giorni concesso, l’istante doveva impugnare tale provvedimento, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni, come previsto dal Regolamento della Camera. Nel merito, le resistenti eccepivano che il Presidente della Lega di Serie C, con nota in data 06.07.2006, accertava che risultavano a carico dell’A.S. Latina vertenze per l’importo totale lordo di € 91.603,38, nonché vertenze da saldare per l’importo di € 15.546,99, che non venivano sanate anche nel successivo termine del 25.07.2006 concesso, in via eccezionale, per la definizione delle vertenze de quibus. Si costituiva il Collegio Arbitrale, nominato dal Presidente Vicario della Camera, il quale concedeva termine alle parti per il deposito di memorie ed eventuali repliche, che le parti non depositavano. In data 26.10.2007, si teneva la prima udienza avanti al Collegio Arbitrale ritualmente nominato, il quale esperiva con esito negativo il tentativo di conciliazione, pertanto, all’esito della discussione il Collegio si riservava la decisione. MOTIVI Il Collegio ritiene di dover esaminare preventivamente l’eccezione preliminare e pregiudiziale di parte resistente, relativa all’inammissibilità e/o improponibilità della domanda, stante il carattere certamente assorbente di tale decisione. Il Collegio richiama l’istanza inoltrata, in data 08.03.2007, dall’A.S. Latina alla F.I.G.C., alla L.N.D. ed ai Comitati Regionale del Lazio e Interregionale, avente ad oggetto l’ammissione della medesima al campionato nazionale di serie D, ovvero in subordine al campionato di eccellenza, per la stagione 2007/2008. In tale istanza, l’A.S. Latina concedeva ai destinatari termine perentorio per adempiere, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni, precisando, altresì, che il mancato riscontro alla predetta istanza era da intendersi quale diniego della domanda, accettando il fatto che la mancata ottemperanza era da considerarsi quale silenzio rifiuto. Le resistenti non provvedevano al riscontro dell’istanza inoltrata in data 08.03.2007 dall’A.S. Latina, nel termine concesso, dunque, veniva definitivamente a formarsi il diniego tacito della domanda. Diniego tacito che doveva essere impugnato, con le modalità ed entro i termini perentori, previsti dal Regolamento della Camera. L’istante, anziché impugnare il diniego all’istanza in data 08.03.2007, ormai scaduti i termini perentori previsti dal Regolamento della Camera, reiterava irritualmente la richiesta, con una nuova istanza in data 26.06.2007, nella quale però ribadiva in toto il contenuto della prima istanza, formulando le medesime richieste. Premesso tutto quanto sopra, il Collegio ritiene di accogliere l’eccezione preliminare e pregiudiziale delle resistenti, dichiarando improponibile la domanda di arbitrato dell’A.S. Latina, in quanto proposta oltre il termine perentorio previsto dall’art. 5 del Regolamento della Camera, il quale statuisce che “la controversia è sottoposta alla Camera dal soggetto affiliato (….) a pena di decadenza, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto o dell’atto da cui trae origine la controversia”. Or bene, è evidente che a seguito del mancato riscontro all’istanza, inoltrata in data 08.03.2007, nel termine perentorio di 15 giorni dalla stessa concesso, l’A.S. Latina prendeva conoscenza del fatto da cui trae origine la controversia, di cui all’art. 5 del Regolamento della Camera. Tale fatto idoneo a dare origine alla controversia, doveva venire impugnato tempestivamente, con la proposizione dell’istanza di conciliazione. Nel caso di specie, invece, l’A.S. Latina ha reiterato nuovamente l’istanza, in data 26.06.2007, formulando le medesime domande, anziché impugnare il diniego tacito alla prima istanza datata 08.03.2007. Peraltro, era proprio parte istante, a concedere alle resistenti il termine perentorio di 15 giorni per la concessione del provvedimento di ammissione, precisando di interpretare il silenzio quale diniego della domanda. Il Collegio rileva, dunque, l’intervenuta decadenza del potere di impugnazione, in violazione del disposto di cui all’art. 5 del Regolamento della Camera, con la conseguente declaratoria di improponibilità della domanda. Il Regolamento della Camera, infatti, è disciplina di un valido sistema di “decadenze stabilite contrattualmente” (art. 2965 c.c.), per effetto del quale “entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto o dell’atto da cui trae origine la controversia”, quest’ultima (individuata nei suoi estremi di massima), onde impedire la decadenza dal diritto di proporre l’azione presso gli arbitri, deve andare soggetta al compimento di un atto, l’istanza preventiva di conciliazione, senza del quale rimane precluso l’avveramento di una vera e propria condizione di proponibilità dell’ arbitrato (artt. 2969 c.c.; 382, ult. co., c.p.c.); non di sola procedibilità del giudizio, dunque, poiché il carattere perentorio del termine per l’accesso alla fase di conciliazione impedisce, allorchè sia spirato, e diversamente da altri luoghi normativi che pure delineano tentativi obbligatori di negoziato in funzione pre-contenziosa [artt. 410-412 bis c.p.c.], di concepirne l’esperimento come accessibile sine die al fine di garantire la mera procedibilità ulteriore dell’azione (cfr. la giurisprudenza della Camera, già espressa nel lodo arbitrale Avella c. F.I.G.C., prot. n. 1854 del 02.11.2006, pronunciato in data 27.04.2007). Nella fattispecie, la decadenza della parte istante, in relazione al termine perentorio di cui all’art. 5 del Regolamento della Camera è stata, altresì, eccepita dalle resistenti, a norma dell’art. 2969 c.c., nel corso del presente giudizio, talchè risulta esclusa, in funzione impeditiva della decadenza medesima, ogni ipotesi di (seppure implicito) “riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza” (cfr. la pronuncia nel caso Avella c. F.I.G.C., sopra richiamata). I superiori rilievi assorbono le ulteriori questioni pregiudiziali e/o preliminari e, naturalmente, quelle integranti il merito della domanda di arbitrato. La natura delle motivazioni soggettivamente rilevanti per l’infrazione del termine che ha determinato la presente decisione costituiscono circostanze atte a giustificare la integrale compensazione delle spese del procedimento e per assistenza difensiva. Peraltro, la condotta delle resistenti, ed in particolare il mancato riscontro alle istanze dell’A.S. Latina e la tardività della proposta di ammissione al campionato di III categoria per il campionato 2006/2007, inoltrata in data 12.10.2006, sono da considerarsi giusto motivo per la compensazione delle spese di lite. Il Collegio ritiene, invece, di condannare la parte istante al pagamento delle spese e dei diritti degli arbitri, come verranno liquidati separatamente. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: A) dichiara inammissibile l’istanza di arbitrato ex art. 8 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. proposta dall’A.S. Latina S.p.A.; B) compensa integralmente tra le parti le spese di lite; C) condanna l’istante A.S. Latina S.p.A., con vincolo di solidarietà con le resistenti, al pagamento delle spese e dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la sede dell’arbitrato in data 5 novembre 2007 e sottoscritto in numero di quattro originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
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