CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 5 novembre 2007 – Ginnastica Ardor Padova S.c.a r.l. contro Federazione Ginnastica d’Italia – Società Brixia
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale del 5 novembre 2007 – Ginnastica Ardor Padova S.c.a r.l. contro
Federazione Ginnastica d’Italia - Società Brixia
COLLEGIO ARBITRALE
PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA - PRESIDENTE
AVV. DARIO BUZZELLI – ARBITRO
CONS. GAETANO CAPUTI - ARBITRO
L O D O
nel procedimento di Arbitrato promosso da:
Ginnastica Ardor Padova S.c.a r.l., in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, Prof. Arrigo Rossanese, con sede in Padova, Via
Plebiscito n. 50/1, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Jacopo Tognon e dall’
Avv. Diego Bonavina ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in
Padova, alla Via S. Eufemia, 1
- ATTRICE -
CONTRO
Federazione Ginnastica d’Italia, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore. Prof. Riccardo Agabio, con sede in Roma, Viale
Tiziano n. 70, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Tonucci e Santi Dario
Tomaselli, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via
Principessa Clotilde n. 7
- CONVENUTA -
E CONTRO
Società Brixia
- CONVENUTA NON COSTITUITA -
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
In data 3 aprile 2007, il Segretario Generale della Federazione Ginnastica
d’Italia, comunicava alla Ardor Padova che, a seguito di accertamenti federali
che avevano evidenziato irregolarità nel tesseramento di due atlete straniere
partecipanti ai Campionati Nazionali di serie A1 di Ginnastica Ritmica, la stessa
F.G.I. aveva provveduto a riformulare le classifiche dei suddetti campionati.
In conseguenza di tale provvedimento, l’Ardor Padova veniva a trovarsi
all’ultimo posto della graduatoria e retrocessa in serie A/2.
Contro tale decisione, la Ardor Padova proponeva istanza di conciliazione innanzi
alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, prima dell’instaurazione
del procedimento arbitrale dinanzi al medesimo organo.
All’udienza del 30 maggio 2007, il conciliatore, Prof. Francesco Tufarelli, preso
atto del mancato accordo tra le parti, dichiarava estinta la procedura
conciliativa.
Con atto depositato in data 27 giugno 2007 (prot. N. 1194), l’Ardor Padova
proponeva istanza di arbitrato dinanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato
per lo Sport.
Con atto del 25 luglio 2007 il Presidente della Camera, visti gli artt. 12 dello
Statuto del CONI, 11 comma 2 e 23 comma 1 del Regolamento nominava il
Collegio così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio
Arbitrale), Avv. Dario Buzzelli (Arbitro) e Cons. Gaetano Caputi (Arbitro).
Gli arbitri nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 14 del Regolamento
e, successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 20 settembre
2007 presso la sede dell’arbitrato.
La Ardor Padova formulava, nella propria istanza di arbitrato, le seguenti
conclusioni al Collegio: «In via principale, annullare e/o revocare e/o riformare il
provvedimento 3.4.2007 perché illegittimo ed ingiusto e per l’effetto ripristinare
l’originaria classifica del campionato di Ginnastica ritmica femminile di serie A/1
con ogni consequenziale statuizione; in via subordinata, previa verifica della
regolarità dei permessi di soggiorno cartaceo dimessi dalle società, riformulare
la graduatoria finale del campionato di serie A/1 di ginnastica ritmica femminile
senza tenere conto dei punteggi conseguiti dalle atlete non in possesso di
regolare permesso di soggiorno elettronico; in via ulteriormente subordinata,
adottare ogni altra equa soluzione che permetta all’Ardor Padova la disputa
anche per la prossima stagione sportiva del campionato di massima serie […]».
Con atto dell’11 luglio 2007 ( prot. N. 1242) la Federazione Ginnastica d’Italia si
costituiva nel procedimento arbitrale, chiedendo al Collegio di «rigettare tutte le
domande proposte dalla ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto».
All’udienza del 20 settembre 2007, dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo
di conciliazione, si svolgeva, nel rispetto del principio del contraddittorio, la
discussione. In via istruttoria, il Collegio acquisiva agli atti, dalla difesa della
Ardor Padova, la documentazione pervenuta dalla Questura di Padova, Ufficio
Immigrazione dell’11 luglio 2007, unitamente all’elenco della documentazione
prevista per il rilascio ovvero per il rinnovo dei permessi di soggiorno. La F.G.I.,
in persona del suo Legale, consentiva la proroga del termine di pronuncia del
lodo di novanta giorni. Il Legale di parte attrice si riservava di far pervenire
idonea autorizzazione a firma del Presidente della società istante. La predetta
autorizzazione perveniva alla Camera in data 8 ottobre 2007.
All’esito, il Collegio si riservava
MOTIVI
1.
La società Ardor Padova ricorre affinché venga annullato e/o revocato e/o
riformato il provvedimento del 3 aprile 2007. In particolare, deduce quanto
segue:
1. In primo luogo, la Ardor Padova eccepisce l’incompetenza del Segretario
Generale della F.G.I. ad irrogare sanzioni quali quella oggetto del
provvedimento impugnato. In particolare, l’attrice obietta che né lo
Statuto né i Regolamenti della Federazione attribuiscono al Segretario
Generale della Federazione il potere di disporre la riformulazione della
classifica per asserita illegittimità del tesseramento con conseguente
retrocessione.
2. Sotto diverso profilo, l’attrice fa notare che neppure il Codice di Giustizia
Sportiva prevede la possibilità per il Segretario Generale di irrogare
sanzioni in nome e per conto della Federazione. Peraltro, nella
prospettazione della Ardor Padova, l’irrogazione di sanzioni disciplinari
sarebbe, comunque, riservata alla competenza degli organi di giustizia
sportiva e non di organi amministrativi della Federazione.
3. In secondo luogo, la difesa della Ardor Padova chiede l’annullamento del
citato provvedimento in quanto caratterizzato da motivazione omessa o
insufficiente. In particolare, l’attrice osserva che nel medesimo
provvedimento non vengono menzionati né gli accertamenti federali
compiuti, né le atlete per cui sarebbero state riscontrate irregolarità nel
tesseramento, né i criteri per la riformulazione della classifica.
4. Nel merito, l’attrice respinge qualunque addebito nel supposto irregolare
tesseramento dell’atleta Anna Gurbanova eccependo che, se
inadempimento c’è stato, esso è dipeso da causa ad essa non imputabile.
In particolare, la Ardor Padova fa notare di aver rispettato tutte le
procedure richieste dalla legge e di aver fatto tutto quanto era necessario
per ottenere il permesso di soggiorno per la propria atleta. La circostanza
che il predetto permesso non sia stato presentato nel termine richiesto
dal Regolamento, non sarebbe imputabile alla società attrice ma a forza
maggiore e precisamente al mancato rilascio del permesso di soggiorno
da parte della Questura competente nel termine richiesto dalla
Federazione.
5. Da ultimo, la difesa della Ardor Padova contesta la regolarità dei permessi
di soggiorno presentati dalle altre società partecipanti al campionato di
serie A/1 in quanto si tratterebbe di permessi cartacei mentre l’unica
forma di permesso valida per lavoro subordinato – sport sarebbe quella
elettronica.
2.
La Federazione Ginnastica d’Italia, con la propria memoria di costituzione
chiede il rigetto di tutte le domande proposte dalla società attrice in quanto
infondate in fatto e in diritto.
1. In primo luogo, la F.G.I. contesta l’eccezione di incompetenza e/o di
eccesso di potere dell’organo federale ( nella specie il Segretario
Generale della Federazione) sollevata dalla difesa della società attrice
osservando che la decisione controversa non è un atto del Segretario
Generale della F.G.I. ma una deliberazione del Consiglio Federale della
F.G.I ( la n. 83/07 del 24 marzo 2007), unico organo competente in
materia, e che il Segretario Generale si è unicamente limitato a
comunicare all’attrice la decisione assunta dal Consiglio Federale.
2. In secondo luogo, la F.G.I. sostiene che l’art. 14.1. delle “Procedure
Federali e indicazioni attuative” per l’anno sportivo 2007 dispone
chiaramente che, al fine del regolare perfezionamento del tesseramento
di un atleta straniero extra Schengen, è necessario consegnare agli
organi competenti (Federazione e/o Comitato Regionale di giurisdizione)
il permesso di soggiorno dell’atleta stesso prima della conclusione del
Campionato a cui lo straniero ha partecipato. Pertanto, la Ardor Padova,
con l’utilizzo in gara dell’atleta Anna Gurbanova si sarebbe assunta il
rischio di non poter rispettare gli adempimenti richiesti dalla F.G.I. e
conseguentemente si sarebbe assunta il rischio di vedersi revocare il
tesseramento e stralciare i punteggi ottenuti dalla stessa.
3. Da ultimo, la F.G.I. fa notare che anche le altre società partecipanti al
campionato si sono assunte lo stesso rischio dell’attrice e ciò nonostante
hanno correttamente adempiuto alle prescrizioni richieste dalle norme
federali consegnando per tempo i rispettivi permessi di soggiorno.
3.
In primo luogo, il Collegio Arbitrale è chiamato ad esaminare l’eccezione di
incompetenza e/o di eccesso di potere formulata dalla difesa di parte
attrice, relativamente all’organo che avrebbe proceduto ad irrogare alla
Ardor Padova la sanzione della decurtazione dei punti ottenuti dall’atleta
Anna Gurbanova e della conseguente retrocessione in serie A/2.
L’eccezione non può essere accolta.
Come risulta dalla documentazione allegata dalla difesa della F.G.I., la
predetta sanzione non è stata irrogata dal Segretario Generale della
Federazione bensì dal Consiglio Federale della F.G.I. che, con deliberazione
n. 83/07 del 24 marzo 2007, ha decurtato dal punteggio totale conseguito
dalla società quello ottenuto in ogni prova dall’atleta Anna Gurbanova.
Tale competenza trae la sua fonte dal combinato disposto degli artt. 15,
comma 9, lettera q) e 23 dello Statuto Coni.
Il primo dispone che il Consiglio Federale “decide su ogni questione relativa
all’attività federale non riservata agli organi di controllo o a quelli di
giustizia”.
Il secondo dispone che hanno valenza pubblicistica le attività delle
Federazioni Sportive Nazionali “relative all’ammissione e all’affiliazione di
società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi
titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione”.
Ne consegue che, non rientrando tra i compiti degli organi di controllo e
giustizia la revoca del tesseramento di atleti stranieri extra Schengen, e ,
viceversa, rientrando tra i compiti delle Federazioni l’emanazione di
provvedimenti relativi al tesseramento di atleti e/o alla revoca degli stessi, Il
Consiglio Federale era pienamente legittimato ad adottare la decisione
impugnata.
Né può ritenersi accoglibile la doglianza espressa in sede di memoria
conclusionale dalla Ardor Padova circa la mancata comunicazione della
predetta deliberazione alla società attrice dal momento che la nota del
Segretario Generale del 3 aprile 2007, lungi dall’avere qualsivoglia carattere
decisionale, serviva proprio a portare a conoscenza dell’attrice la
determinazione di riformulare le classifiche del campionato di serie A/1 a
causa delle irregolarità riscontrate nel tesseramento di atlete straniere.
Venendo alla seconda eccezione sollevata dalla Ardor Padova, il Collegio
reputa che la decisione impugnata sia errata e, pertanto, debba essere
annullata.
L’art. 14.1 delle “Procedure Federali e indicazioni attuative” per l’anno
sportivo 2007 dispone testualmente che «la domanda del “visto per lavoro
subordinato – sport” di una ginnasta residente in Paesi non rientranti
nell’accordo di Shengen deve essere nominativa ed essere trasmessa,
completa di tutti i documenti necessari per il rilascio del visto,
contestualmente ai seguenti destinatari: 1. alla F.G.I. per il successivo
inoltro della richiesta stessa al Coni; 2. allo straniero interessato, che dovrà
esibirla alla Rappresentanza Diplomatica Italiana per la domanda di visto; 3.
per conoscenza, alla Questura competente del luogo di residenza previsto in
Italia dal ginnasta straniero. Per consentire alla F.G.I. l’inoltro tempestivo
delle domande, le stesse dovranno pervenire entro e non oltre il 20.11.2006
[…]. La A.S., all’atto della richiesta della tessera federale, che ha esclusiva
validità per l’anno sportivo cui fa riferimento, deve inoltrare al competente
Comitato o Delegazione Regionale almeno 1 giorno prima dell’effettuazione
della 1° prova del campionato, la seguente documentazione in copia
fotostatica: 1) permesso di soggiorno per lavoro subordinato sport o
ricevuta dell’assicurata contenente la documentazione presentata allo
Sportello Unico rilasciata dall’Ufficio Postale ( o documento equivalente
rilasciato dalla competente Questura) attestante l’avvenuta richiesta del
permesso di soggiorno; [s.d.r.] 2) dichiarazione di manleva alla F.G.I.; 3)
nulla – osta della Federazione di provenienza; 4) per i soli atleti minorenni,
copia dell’autorizzazione rilasciata dalla competente Direzione Provinciale
del Lavoro ».
Dai documenti depositati dalla società attrice si evince che essa ha seguito
alla lettera le disposizioni su richiamate.
Essa, infatti, in data 24 ottobre 2006 ha trasmesso alla F.G.I., all’atleta
Anna Gurbanova e per conoscenza alla Questura di Padova, la richiesta di
visto per lavoro subordinato – sport.
Successivamente, in data 25 gennaio 2007 e quindi 2 giorni prima dell’inizio
del campionato, Anna Gurbanova presentava al Comitato Regionale la
documentazione per il rilascio della tessera federale comprendente la
ricevuta dell’assicurata, la dichiarazione di manleva e il nulla osta della
Federazione di provenienza.
Del resto, la correttezza dell’operato della Ardor Padova è stata riconosciuta
anche dal Presidente della F.G.I. nella missiva del 20 aprile 2007.
Occorre, tuttavia, considerare che l’art. 14.1 delle “Procedure Federali e
indicazioni attuative” per l’anno sportivo 2007 si conclude con una nota
nella quale si legge che «nel rispetto di tutto quanto sopra si fa viva
raccomandazione alle A.S. interessate al prestito di un ginnasta straniero
per la partecipazione ai Campionati di serie A1 e A2, di formalizzare tale
prestito con la A.S. d’appartenenza e col ginnasta straniero, solo dopo
l’ottenimento del visto. Inoltre, l’atleta straniero è tenuto a presentare agli
Organi competenti ( F.G.I. e/o C.R. di giurisdizione) il permesso di
soggiorno in originale prima della conclusione del campionato[…]».
Tale norma, tuttavia, non può rivestire carattere precettivo o imperativo sia
per la sua formulazione sia per la sua collocazione essendo quest’ultima
contenuta in una nota apposta in calce all’art. 14.1 delle “Procedure
Federali e indicazioni attuative” per l’anno sportivo 2007.
Si deve ritenere, piuttosto, che essa rientri nel novero delle c.d. norme
promozionali od incentivanti ovvero di quelle norme attraverso le quali
l’ordinamento (in questo caso sportivo) non persegue i suoi obiettivi
mediante misure repressive o restaurative di una situazione preesistente,
ma mediante misure di dissuasione psicologico – pedagogica e perfino con
l’ausilio di norme che si limitano ad affermazioni di principio
indipendentemente dalla previsione di qualsiasi sanzione.
In altre parole, ciò che l’ordinamento federale, con la norma suddetta, ha
inteso rivolgere alle società affiliate non è un comando, un obbligo ma
semplicemente una raccomandazione, un consiglio, vale a dire una
proposizione la cui forza di influire sul comportamento altrui non raggiunge
l’efficacia massima propria della obbligatorietà.
Vi è poi un ulteriore argomento che inficia la legittimità della decisione
impugnata.
A seguito dell’adozione del nuovo regolamento di attuazione del testo unico
delle disposizioni in materia di immigrazione e condizione dello straniero, è
stata introdotta una nuova procedura per il rilascio e il rinnovo dei permessi
di soggiorno a favore di sportivi extracomunitari.
In particolare, a partire dall’11 gennaio 2006, ogni atleta extracomunitario
che intenda soggiornare in Italia per motivi di lavoro subordinato – sport
deve azionare un’apposita procedura per ottenere il rilascio di un permesso
di soggiorno elettronico. A tal fine, le relative domande devono essere
presentate anziché alle Questure, presso gli uffici postali abilitati, dove gli
interessati possono reperire il kit contenente la modulistica necessaria.
Il permesso di soggiorno cartaceo, al contrario, continua ad essere richiesto
soltanto nel caso di partecipazione ad una singola gara sportiva e non
invece ad un intero campionato.
Del resto, anche il Coni, con circolare del 13 dicembre 2006, si era
premurato di comunicare alle Federazioni interessate le novità legislative in
materia.
Nella propria memoria difensiva, la F.G.I. sostiene che le altre società che si
sono avvalse di atlete straniere nel corso del campionato di serie A/1,
hanno presentato nei termini prescritti e con la corretta formulazione la
documentazione richiesta.
Tuttavia, dai documenti depositati dalla F.G.I. emerge che i permessi di
soggiorno presentati dalle altre società concorrenti sono del tipo cartaceo
anziché elettronico, contrariamente, dunque, a quanto richiesto dalla
recente normativa.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle
parti:
• in accoglimento della domanda formulata da Ginnastica Ardor
Padova S.c. a r.l., annulla la deliberazione del Consiglio Federale
della F.G.I. n. 83/07 del 24 marzo 2007, nella parte relativa alla
decurtazione del punteggio comminata alla Ardor Padova, lasciando
alla Federazione Ginnastica d’Italia ogni consequenziale atto;
• fermo il vincolo di solidarietà, condanna la Federazione Ginnastica
d’Italia al pagamento degli onorari e delle spese di arbitrato, liquidati
dalla Camera come da Regolamento;
• condanna la Federazione Ginnastica d’Italia al pagamento delle spese
di lite in favore della Ginnastica Ardor Padova S.c. a r.l. che liquida in
€ 1.500,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
• dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano
incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport.
Così deciso definitivamente in Roma, all’unanimità e in conferenza personale
degli arbitri il 5 novembre 2007.
Il presente lodo è stato sottoposto al controllo formale della Camera ai sensi
dell’art. 20 del Regolamento.
F.TO MAURIZIO BENINCASA
F.TO DARIO BUZZELLI
F.TO GAETANO CAPUTI