CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale dell’8 marzo 2007 – Modica Calcio s.r.l contro L..N.D. – F.I.G.C. e Comitato Regionale Sicilia
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale dell’8 marzo 2007 – Modica Calcio s.r.l contro L..N.D. - F.I.G.C. e Comitato Regionale Sicilia
I L C O L L E G I O A R B I T R A L E
On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale
Avv. Guido Cecinelli Arbitro Prof. Marcello Foschini Arbitro Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro
nominato ai sensi dell’art. 11.3 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 8 marzo 2007, presso la sede dell’arbitrato, in Roma
ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0145 del 22 gennaio 2007) promosso da: Modica Calcio s.r.l., in persona del suo Presidente e legale rappresentante, sig. Antonio Arnia, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio Borrometi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo in Modica, Via Sacro Cuore 40/a attrice
contro
Lega Nazionale Dilettanti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, sig. Carlo Tavecchio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Po 9
convenuta
e contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma
e
Comitato Regionale Sicilia FIGC/LND, con sede in Palermo
altre convenute non costituite
basato sulla clausola compromissoria di cui all'art. 27 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio e avente ad oggetto l'iscrizione della Modica Calcio s.r.l. al campionato di calcio (stagione 2006/2007).
FATTO E SVOLGIMENTO DELL'ARBITRATO
1. Con “Istanza di arbitrato” depositata il 22 gennaio 2007, formata ai sensi dell’art.
8 del vigente Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (il
“Regolamento”), la Modica Calcio s.r.l. (“Modica” o la “Ricorrente”) ha proposto domanda di arbitrato avverso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (“FIGC”), la Lega Nazionale Dilettanti della FIGC (“LND” o la “Resistente”) e il Comitato Regionale Sicilia FIGC/LND (“CR Sicilia”), dando avvio al presente procedimento.
2. Più precisamente, con la “Istanza di arbitrato”, corredata da una serie di documenti, la Ricorrente ha chiesto all’adito Collegio Arbitrale:
“1. L’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità e dell’infondatezza della decisione di ammettere la Modica Calcio al Campionato di 3^ Categoria;
2. Per l’effetto, la declaratoria di immediata iscrizione e/o ammissione del predetto Sodalizio al Campionato di “Eccellenza” per il Campionato 2006/2007, anche in soprannumero, nonché tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi con la statuizione medesima;
3. Con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di causa ovvero, in subordine, con compensazione delle spese stesse tra le parti costituite”.
3. A sostegno di tali domande, con le quali, in sostanza, la Modica ha chiesto l’annullamento del provvedimento di ammissione al Campionato di 3a Categoria, nonché la conseguente iscrizione ad altro campionato per la stagione 2006-2007, la Ricorrente illustra:
i. di avere maturato sul campo il titolo sportivo per l’ammissione al campionato di calcio di Serie D e di avere tempestivamente richiesto l’iscrizione a tale campionato per la stagione 2006/2007;
ii. che con decisione assunta nella riunione del suo Consiglio Direttivo in data 27 luglio 2006 il Comitato Interregionale della LND/FIGC aveva deliberato di escludere la Modica dall’organico del Campionato Nazionale Serie D 2006/2007;
iii. che tale decisione era stata confermata nonostante le impugnative proposte;
iv. che la Modica aveva quindi chiesto di essere inserita in un campionato di calcio organizzato dal CR Sicilia per la stagione sportiva 2006/2007;
v. che con decisione assunta in data 10 ottobre 2006 la LND esprimeva parere favorevole all’accoglimento della proposta avanzata dal CR Sicilia di ammettere la Modica al Campionato di 3a Categoria;
vi. che, a parere della Ricorrente, la iscrizione al campionato di 3a Categoria sarebbe viziata, quale atto “profondamente ingiusto e gravatorio”, poiché essa
costituirebbe atto equivalente alla espropriazione del titolo sportivo di cui la
Ricorrente era titolare, determinando, nei fatti, la sua radiazione.
4. Con memoria datata 30 gennaio 2007 la LND si è costituita nel presente procedimento arbitrale, eccependo la “palese inammissibilità” della istanza della Ricorrente, in quanto mera riproposizione di un’impugnazione avverso la esclusione dal campionato di competenza decretata nel luglio 2006 e già respinta in precedente procedimento arbitrale di fronte a un Collegio costituito ai sensi del Regolamento, e comunque per difetto di interesse, laddove la Ricorrente censura provvedimento emesso su sua richiesta. La LND ha dunque chiesto
“…la declaratoria di inammissibilità e, comunque, … [il] rigetto della domanda avversaria. Con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese ed agli onorari di giudizio”.
5. Nessuna difesa è invece stata depositata dalle altre convenute, FIGC e CR Sicilia.
6. Con provvedimento in data 5 marzo 2007 il Presidente della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport ha nominato il Collegio Arbitrale nelle persone dei componenti fissi della Camera, in forza delle previsioni recate dall’art. 11.3 del Regolamento.
7. In data 8 marzo 2007 ha avuto luogo l’udienza di fronte al Collegio Arbitrale. In tale occasione le parti hanno confermato la loro accettazione della nomina del Collegio Arbitrale e, all’esito dell’udienza, dato atto del pieno rispetto del contraddittorio nel corso del presente arbitrato. Il Collegio si è quindi riservato ogni decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Sulla procedibilità dell’arbitrato
1. Le domande proposte dalla Ricorrente sono ricevibili e l’arbitrato è procedibile, essendo soddisfatte tutte le condizioni a tal riguardo previste dal Regolamento.
2. Questo infatti dispone che l’arbitrato da esso disciplinato possa essere attivato:
i. “quando sia previsto nello statuto di una Federazione sportiva nazionale
…” (art. 7 comma 1 lett. a) o “vi sia comunque tra le parti … un accordo arbitrale …”
(art. 7 comma 1 lett. b);
ii. “a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione sportiva nazionale … o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale” (art. 7 comma 2);
iii. “solo dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione di cui al presente Regolamento” (art. 7 comma 6, prima frase); ed
iv. “entro 30 giorni dalla data di chiusura delle procedure di conciliazione”
(art. 7 comma 6, seconda frase).
Viceversa si prevede che l’arbitrato non possa essere instaurato:
v. “da soggetti nei cui confronti sia stata irrogata una sanzione disciplinare inferiore a 120 giorni ovvero una sanzione per violazione delle norme antidoping”
(art. 7 comma 3), oppure
vi. allorché per la controversia in esso dedotta “siano stati istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito delle Federazioni” (art. 7 comma 4).
3. A tal riguardo il Collegio nota che nessun dubbio sussiste circa la ricorrenza delle condizioni di procedibilità sopra indicate, poiché:
i. l’arbitrato presso la Camera con i meccanismi stabiliti dal Regolamento è espressamente previsto dalla clausola compromissoria contenuta nell’art. 27 dello Statuto FIGC;
ii. il provvedimento contestato non è soggetto ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale delle Resistenti;
iii. il procedimento di conciliazione si è infruttuosamente svolto, essendosi chiuso con verbale di mancata conciliazione in data 5 settembre 2006;
iv. l’istanza di arbitrato è stata depositata nei termini indicati dal
Regolamento;
v. la controversia non riguarda una sanzione inferiore ai 120 giorni di squalifica ovvero una violazione in materia antidoping;
vi. non risultano istituiti nell’ambito della FIGC procedimenti arbitrali per la risoluzione della controversia dedotta nel presente arbitrato.
B. Sull’ammissibilità dell’istanza
1. La domanda proposta dalla Ricorrente risulta comunque inammissibile, e ciò per un duplice ordine di ragioni.
2. Il Collegio rileva, infatti, come con le domande spiegate nel presente arbitrato la Modica abbia, in sostanza, richiesto, previo l’annullamento della decisione con la quale essa è stata iscritta, per la stagione 2006/2007, al Campionato di 3a Categoria, la sua ammissione ad altro campionato, ossia al Campionato di “Eccellenza”.
Con tale istanza, dunque, la Modica finisce per reiterare la domanda già proposta in precedente procedimento arbitrale, avviato ai sensi del Regolamento e respinta con il lodo pronunciato in data 8 settembre 2006. Già tale procedimento, invero, relativo alla mancata iscrizione al Campionato di Serie D decisa in data 27 luglio 2006 dal Comitato Interregionale della LND/FIGC, mirava a paralizzare gli effetti del provvedimento di esclusione dal Campionato di competenza, per non avere la Modica soddisfatto i requisiti al tal riguardo prescritti dalla normativa federale. Rispetto a tale provvedimento, dunque, la iscrizione al campionato di 3a Categoria rappresenta atto consequenziale, anche se autonomo: attraverso la sua impugnazione dunque non possono essere riproposte censure avverso la mancata iscrizione al Campionato di competenza, già definitivamente decise con il lodo dell’8 settembre 2006.
3. Né la Ricorrente sembra dedurre censure relative al provvedimento di iscrizione al campionato di 3a Categoria, considerato quale atto autonomo, se non attraverso una generica censura di “ingiustizia” e di “irragionevolezza”, peraltro conseguenti alla mancata iscrizione al campionato di competenza. A prescindere comunque da ogni considerazione circa il fondamento di siffatte censure, il Collegio rileva la loro inammissibilità nell’ambito di un ricorso proposto dalla Ricorrente avverso un provvedimento (appunto la iscrizione al campionato di 3a Categoria) la cui positiva emissione era stata chiesta dalla Ricorrente stessa.
Come risulta infatti da documento prodotto in arbitrato dalla Resistente, la iscrizione al campionato di 3a Categoria è stata oggetto di specifica domanda da parte della Modica, formata in data 17 ottobre 2006, successivamente (i) alla richiesta della stessa, formulata a mezzo legale il 9 ottobre 2006, di avere indicazione dagli organi federali a quale campionato dovesse partecipare per la stagione sportiva 2006/2007 e (ii) al parere favorevole alla iscrizione al campionato di 3a Categoria reso dalla Resistente in data 11 ottobre 2006.
A parere del Collegio, dunque, ogni censura rivolta specificamente avverso i provvedimenti di iscrizione al campionato di 3a Categoria è inammissibile per radicale difetto di interesse, restando all’evidenza precluso alla Ricorrente censurare l’accoglimento di una propria domanda. Anche sotto questo profilo, dunque, il ricorso deve respingersi, in quanto inammissibile.
C. Sulle spese
Gli onorari e le spese di arbitrato e di difesa, come da dispositivo, devono seguire la soccombenza, mentre i diritti amministrativi versati dalle parti devono ritenersi definitivamente incassati dalla Camera.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti
1. dichiara inammissibile la domanda proposta dalla Modica Calcio s.r.l.;
2. pone integralmente a carico della Modica Calcio s.r.l. gli onorari e le spese di arbitrato, così come liquidati con separata ordinanza, nonché gli onorari e le spese di difesa della Lega Nazionale Dilettanti, quantificate forfetariamente e complessivamente in Euro 1.000, oltre ad accessori di legge;
3. dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
Così deciso definitivamente in Roma, all’unanimità e in conferenza personale degli arbitri, il giorno 8 marzo 2007.
F.to Pier Luigi Ronzani
F.to Guido Cecinelli
F.to Marcello Foschini
F.to Luigi Fumagalli
F.to Giulio Napolitano