CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 21/7/2004 TRA Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A., , e Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
LODO ARBITRALE DEL 21/772004 TRA
Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A., , e
Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)
Il Collegio arbitrale composto da
Prof. Avv. Luigi Fumagalli Presidente
Prof. Avv. Massimo Coccia Arbitro
Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro
riunito in conferenza personale in data 21 luglio 2004, in Roma, ha
deliberato all unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento arbitrale
tra
Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A., con sede in Napoli, via Vicinale
Paradiso n. 70, in persona del suo Amministratore Unico e legale
rappresentante pro tempore dott. Paolo Bellamio, rappresentata e difesa
dagli Avv.ti Andrea Abbamonte, Giovanni Bruno e Prof. Federico
Tedeschini, e domiciliata, ai fini dell arbitrato, presso lo studio dell ultimo,
in Roma, Largo Messico n. 7, giusta delega in calce all Atto introduttivo di
giudizio arbitrale
- ricorrente -
e
Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede a Roma, via G.
Allegri n. 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro
tempore dott. Franco Carraro, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario
Gallavotti e Luigi Medugno, e domiciliata, ai fini dell arbitrato, presso lo
studio del primo, in Roma, via Po n. 9, giusta delega in calce alla memoria
di costituzione
- resistente -
avente ad oggetto l ammissione al torneo di calcio professionistico di serie
B della società Napoli Sportiva S.p.A.
FATTO E SVOLGIMENTO DELL ARBITRATO
1. Con Atto introduttivo di giudizio arbitrale per la risoluzione di
controversia relativa ad iscrizione al campionato italiano di calcio
professionistico trasmesso in data 9 luglio 2004 (la Domanda di
Arbitrato ) la Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. (la SSCN o
Ricorrente ) ha proposto istanza di arbitrato avverso la Federazione
Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (la FIGC o Resistente ), dando avvio
al procedimento arbitrale contemplato dal Regolamento di arbitrato per la
risoluzione delle controversie relativa all applicazione del Manuale per
l ottenimento della Licenza UEFA da parte dei club versione italiana e
delle controversie relative all iscrizione ai campionati nazionali di calcio
professionistico (il Regolamento ad hoc ).
2. Nella Domanda di Arbitrato, la SSCN ha esposto, tra l altro, quanto
segue:
i. Con scrittura privata datata 30 giugno 2004 la SSCN, a mezzo
contratto preliminare (il Contratto ), si è impegnata a cedere in affitto al
sig. Luciano Gaucci, per sé o per persona da nominare, l azienda sportiva da
essa condotta, composta da:
1. parco calciatori e tecnici di prima squadra tesserati con contratto
depositato anche per la stagione 2004/2005;
2. intero settore giovanile, comprensivo di collaboratori e tecnici con i
quali vi sia contratto depositato anche per la stagione 2004/2005;
3. centro sportivo di Marianella;
4. centro sportivo di Soccavo;
5. personale dipendente;
6. elementi immateriali costituiti di diritti di sfruttamento commerciale
dei marchi ed altri segni distintivi dell azienda .
ii. La durata del Contratto è stata stabilita in cinque stagioni
sportive (2004/2009) per un canone annuo di . 5.000.000,00, oltre IVA.
iii. Il Contratto ha previsto, quale condizione di efficacia degli
obblighi da esso nascenti, l iscrizione al Campionato di Serie B, per la
stagione 2004/2005, dell affittuario.
iv. In data 30 giugno 2004 il sig. Gaucci ha individuato nella
società Napoli Sportiva S.p.A., con sede in Napoli, Piazza dei Martiri n. 58
( Napoli Sportiva ), il soggetto destinatario/beneficiario del Contratto di
affitto stipulato con SSCN.
v. In data 17 marzo 2004 la Napoli Sportiva aveva presentato
istanza di affiliazione alla FIGC Lega Nazionale Dilettanti. Inoltre, con
note del 2 e 6 luglio 2004, la Napoli Sportiva aveva richiesto alla FIGC
di voler autorizzare l iscrizione al Campionato di Serie B per la
stagione 2004/2005 .
vi. Con nota 12.1/ADS/SEGR il Segretario Generale della FIGC
comunicava alla Napoli Sportiva l avvenuta affiliazione. Per contro, con
lettera del 7 luglio 2004 il Presidente della FIGC comunicava alla Napoli
Sportiva il rigetto dell istanza di iscrizione al Campionato di Serie B in
luogo della SSCN per effetto del Contratto di fitto d azienda.
3. Alla luce di tale esposizione, la SSCN ha, in primo luogo, dedotto la
violazione e falsa applicazione dell art. 21 dello Statuto FIGC in
connessione con l art. 32 del medesimo Statuto violazione e falsa
applicazione degli artt. 20, 52 delle N.O.I.F. in connessione con l art. 22 del
Codice di giustizia sportiva violazione del principio del giusto
procedimento sviamento .
A parere della Ricorrente, infatti, la procedura seguita dal Presidente della
FIGC nell adozione della decisione di diniego dell iscrizione della Napoli
Sportiva al Campionato di Serie B appare singolare . Il Presidente della
FIGC, infatti, ricorrendo ad un proprio consulente (e non alla Corte Federale
della FIGC e senza condurre alcuna istruttoria a mezzo dei propri uffici )
per interpretare le norme federali rilevanti al fine della decisione
sull iscrizione dell istante, avrebbe violato il principio del giusto
procedimento , con palese sviamento , trattandosi all evidenza di
sottrazione rispetto ad un organo funzionalmente competente la Corte
Federale della funzione istituzionale di interpretazione delle N.O.I.F., con
conseguente appropriazione di tale funzione nella persona del Presidente .
Invero, a parere della SSCN, l iter seguito appare di evidente e dubbia
legittimità anche sotto distinto profilo: pur richiamandosi l applicazione al
caso di specie dell art. 20 delle N.O.I.F., quale norma contenente il vincolo
di intrasferibilità del patrimonio aziendale delle società sportive, il
Presidente della FIGC non avrebbe applicato il procedimento di cui all art.
20 comma 4 delle N.O.I.F., non avendo acquisito né il parere di L.N.P., né
quello della COVISOC .
4. In secondo luogo, la SSCN ha dedotto la violazione e falsa
applicazione degli artt. 16, 20 e 52 delle N.O.I.F. in connessione con l art.
41 Cost. con le previsioni degli artt. 2561 e 2562 c.c. .
La Ricorrente, infatti, con il secondo mezzo attacca la tesi di fondo della
FIGC, alla base della decisione con la quale il suo Presidente ha negato
l iscrizione della Napoli Sportiva al Campionato di Serie B, ossia che
l ipotesi dell affitto di ramo d azienda non sia disciplinato dalle N.O.I.F., e
come tale debba ritenersi vietata in quanto costituente illegittimo atto
dispositivo del titolo sportivo.
In sostanza, ed in via di estrema sintesi, la SSCN illustra, sulla base di un
parere pro veritate riversato in atti, come il contratto di affitto di azienda
non trasferisca dall affittante all affittuario la titolarità degli elementi che
compongono l azienda, bensì consenta a quest ultimo il godimento e lo
sfruttamento commerciale dell azienda oggetto di locazione. Esaminato il
contenuto delle norme federali relative alle modificazioni delle compagini
societarie ed alle vicende del titolo sportivo , la Ricorrente rileva che esse
hanno ad oggetto solo ipotesi in cui si realizzano effetti traslativi
dell azienda, e pertanto conclude che il contratto di affitto di azienda non
cadrebbe nei divieti stabiliti dalle N.O.I.F.: il titolo sportivo sfruttato dalla
Napoli Sportiva sarebbe e resterebbe quello della SSCN e del medesimo
non vi [sarebbe] né traslazione, né valutazione economica in sé considerata,
né vendita, né surrettizio spostamento su altra sede territoriale , poiché
Napoli Sportiva intende partecipare al torneo cadetto in virtù del risultato
sportivo conseguito da S.S.C.N. e per effetto del titolo sportivo da essa
acquisito sul campo , senza duplicazione di società né tantomeno
duplicazione di titoli sportivi .
La Ricorrente contesta poi la caratterizzazione del Contratto quale elusivo
dei divieti stabiliti dalle N.O.I.F., facendo rilevare l assenza di qualunque
elemento dal quale si possa desumere che trattasi di contratto volto ad
aggirare le N.O.I.F. ed in particolare l art. 52 , atteso il suo rilievo
economico, la sua durata e l estensione delle obbligazioni da esso nascenti.
5. Sulla base di tali argomentazioni la SSCN ha chiesto al costituendo
Collegio arbitrale l ammissione di Napoli Sportiva SpA al torneo di calcio
professionistico di serie B per l annata 2004/2005 , previo annullamento
dei provvedimenti della Federazione convenuta , ossia a. della
nota/provvedimento del Presidente della Federazione Italiana Giuoco
Calcio del 7/7/2004 prot. 1146 di diniego autorizzazione all iscrizione al
campionato si serie B della società Napoli Sportiva SpA , nonché b. di
ogni altro atto presupposto e/o connesso e consequenziale, ivi comprese le
norme N.O.I.F. citate nel provvedimento di cui sub. a), comunque lesivo
degli interessi dei ricorrenti .
6. Nella Domanda di Arbitrato la SSCN formulava altresì un istanza
istruttoria, chiedendo che l On.le Camera Arbitrale Voglia acquisire agli
atti del fascicolo arbitrale le pratiche positivamente evase da FIGC con
riferimento al Parma Calcio SpA ed al Foggia Calcio SpA .
7. Con memoria datata 12 luglio 2004 (la Memoria di Costituzione )
la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale, chiedendo, riservata ogni
eccezione, deduzione o istanza, anche istruttoria , l assegnazione alle parti
di congruo termine per la produzione di memorie difensive e
documenti , nonché la convocazione delle stesse per la discussione orale
dell istanza .
In ogni caso, con la Memoria di Costituzione la FIGC ha chiesto la
declaratoria di inammissibilità e/o improponibilità dell istanza per
l irritualità della stessa non preceduta dall istanza di conciliazione, e
comunque il suo rigetto nel merito .
8. In data 12 luglio 2004 il Presidente della Camera di conciliazione e
arbitrato per lo sport (la Camera ), visto l art. 9 del Regolamento ad hoc,
provvedeva a nominare il Collegio arbitrale, nelle persone dei Prof. Avv.
Luigi Fumagalli, Massimo Coccia e Giulio Napolitano. Il Prof. Avv. Luigi
Fumagalli veniva indicato Presidente del Collegio arbitrale.
9. Con ordinanza datata 13 luglio 2004, trasmessa alle parti in pari data,
il Collegio arbitrale, visto l art. 12 comma 2 del Regolamento ad hoc e
considerata la necessità di provvedere sulle istanze istruttorie, di chiedere
chiarimenti alle autorità sportive, di fissare la data dell udienza e di
convocare le parti, riservato ogni ulteriore provvedimento, invitava le parti
ad illustrare e/o commentare, sotto il profilo della rilevanza, l istanza
istruttoria formulata dalla SSCN con la Domanda di Arbitrato; invitava la
FIGC a depositare presso la Camera copia integrale del fascicolo degli atti
relativi alla istanza di affiliazione della Napoli Sportiva alla FIGC, nonché
di iscrizione della Napoli Sportiva al campionato di Serie B; fissava
l udienza per la discussione della causa al 21 luglio 2004, ore 9.30, in Roma,
presso gli uffici della Camera.
10. In data 14 luglio 2004 la SSCN, facendo seguito all ordinanza del
Collegio, depositava una Istanza istruttoria . Con tale atto, la Ricorrente
insisteva per l acquisizione agli atti dell arbitrato del carteggio federale
relativo alla iscrizione ai campionati di calcio professionistico delle società
Parma Calcio SpA, Foggia Calcio SpA e Venezia Calcio SpA, in quanto
interessate da vicende traslative di compendi aziendali : tale acquisizione è
ritenuta opportuna in quanto oggetto del presente giudizio arbitrale
attengono alla possibilità da parte della SSCN di procedere all affitto del
ramo di azienda secondo le pattuizioni del Contratto.
11. A tale atto replicava la FIGC in 15 luglio 2004 con Brevi note
autorizzate . Ribadita l improcedibilità dell istanza di arbitrato (per
l inapplicabilità del Regolamento ad hoc e l omissione del tentativo di
conciliazione) e contestata la legittimazione attiva della Ricorrente (che
vorrebbe impugnare un provvedimento di cui è stato destinatario altro
soggetto), la FIGC ha censurato anche le istanze istruttorie, palesemente
inconferenti e comunque assorbite dalla pregiudiziale questione di
procedibilità o ammissibilità del ricorso introduttivo , di cui sottolinea
anche l estrema genericità .
12. Con ordinanza datata 16 luglio 2004 il Collegio arbitrale, considerata
l urgenza, allo scopo di preservare i diritti delle parti, di provvedere sulle
istanze istruttorie, e dopo aver sottolineato che l acquisizione all arbitrato
dei fascicoli richiesti dalla SSCN non pregiudicava l accertamento della
propria competenza, nonché della procedibilità dell istanza di arbitrato e
della legittimazione attiva della Ricorrente, disponeva l acquisizione agli
atti del giudizio del carteggio federale relativo all iscrizione ai Campionati
di calcio professionistico di Parma Calcio S.p.A., di Foggia Calcio S.p.A. e
Venezia Calcio S.p.A., in riferimento alle stagioni sportive in cui siano
avvenute vicende traslative di compendi aziendali che abbiano interessato
tali società, ed unicamente in riferimento a quei documenti relativi a tali
vicende traslative di compendi aziendali ed ai provvedimenti che li
abbiano autorizzati e/o interessati. Per l effetto il Collegio arbitrale invitava
la FIGC a depositare copia integrale dei documenti menzionati.
13. Il 21 luglio 2004 ha avuto luogo in Roma, presso la sede dell arbitrato,
l udienza fissata con l ordinanza del 13 luglio 2004.
14. In tale occasione, in via preliminare, il Presidente del Collegio, dopo
aver ricapitolato lo svolgimento dell arbitrato fino alla data dell udienza, ha
comunicato che il giorno 20 luglio era pervenuto presso la Segreteria della
Camera il fascicolo di documenti prodotti dalla FIGC in seguito
all ordinanza collegiale del 16 luglio 2004, ed ha segnalato che la FIGC,
all atto della produzione, ha richiesto che i documenti siano custoditi dalla
Segreteria della Camera fino alla decisione sulle questioni preliminari dalla
stessa Resistente sollevate.
La Ricorrente ha dichiarato di non aver nulla da opporre a tale richiesta,
facendo peraltro presente la necessità di disporre di tali documenti
nell ipotesi in cui si passasse ad un esame sul merito delle domande
proposte dalla Ricorrente stessa.
Dato atto di quanto precede il Collegio arbitrale ha disposto che il fascicolo
depositato dalla FIGC non venisse acquisito agli atti dell arbitrato, ma
venisse temporaneamente custodito dalla Segreteria della Camera,
riservandosi ogni decisione sulla successiva acquisizione.
Il Collegio ha poi determinato, con il consenso delle parti, di procedere in
una prima fase ad esaminare e decidere unicamente le questioni ed eccezioni
preliminari e procedurali, per poi eventualmente procedere alla fase di
merito.
15. Invitate quindi dal Collegio alla discussione sulle questioni preliminari,
le parti hanno svolto le proprie difese. La Ricorrente, con il consenso della
FIGC, ha depositato Brevi Note , con allegata documentazione, nonché
copia della propria domanda di ammissione al campionato 2004/2005 di
Serie B.
16. Con dichiarazione raccolta a verbale i procuratori delle parti hanno
consentito la proroga della pronuncia del lodo fino al 30 luglio 2004.
17. In esito all udienza del 21 luglio 2004 le parti hanno espressamente
dato atto di nulla avere ad obiettare circa la equa conduzione dell arbitrato
da parte del Collegio, nonché circa il proprio diritto di essere ascoltate e di
essere trattate su piede di parità, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Il Collegio si è riservato ogni decisione sulle questioni preliminari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Sull ammissibilità del ricorso
1. Il Collegio ritiene di dover esaminare, in via preliminare, la questione
della procedibilità della Domanda di Arbitrato, sollevata dalla FIGC nei suoi
scritti difensivi: solo la positiva valutazione di essa, infatti, permetterebbe
un esame nel merito della controversia (sia sulla legittimazione della
ricorrente, quale condizione dall azione da questa esercitata, sia sulle
domande proposte al Collegio con la Domanda di Arbitrato).
2. Invero, la FIGC ritiene che il presente procedimento non sia
ammissibile poiché la ricorrente avrebbe omesso il preventivo esperimento
del tentativo (obbligatorio) di conciliazione, previsto dall art. 27 dello
Statuto FIGC e dall art. 3 comma 5 del Regolamento della Camera (il
Regolamento della Camera ), secondo il quale salva diversa previsione
negli accordi arbitrali, è obbligatorio il tentativo di conciliazione prima
dell instaurazione di un procedimento arbitrale . A parere della Resistente
l omissione del tentativo di conciliazione è solo apparentemente reso
possibile dal richiamo fatto dalla SSCN nella Domanda di Arbitrato al
Regolamento ad hoc, il cui art. 4 comma 1 prevede che l esperimento del
tentativo di conciliazione di cui al Regolamento della Camera non è
condizione di procedibilità dell arbitrato di cui al presente Regolamento .
Ed in effetti la FIGC contesta l applicazione del Regolamento ad hoc al
procedimento avviato con la Domanda di Arbitrato, in quanto l oggetto di
essa riguarda controversia non compresa tra quelle di cui al Regolamento ad
hoc. In particolare, afferma la FIGC nelle Brevi note autorizzate del 15
luglio 2004, oggetto della controversia sarebbe solo la configurabilità o
meno nell ambito dell attuale ordinamento federale di un atto
dispositivo del titolo sportivo attraverso un operazione di affitto di ramo di
azienda . Ed invero se la Ricorrente ha chiesto l ammissione al
Campionato di Serie B, non lo ha fatto per sé, ma per la Napoli Sportiva,
soggetto distinto e di recente affiliazione alla FIGC .
3. A tali contestazioni la Ricorrente ha replicato all udienza, nonché
nelle Brevi Note depositate in occasione della stessa, ribadendo
l applicabilità del Regolamento ad hoc e la conseguente procedibilità della
Domanda di Arbitrato. Sotto il profilo della omissione del tentativo di
conciliazione, la SSCN fa valere depositando, ad integrazione della
Domanda di Arbitrato, apposita nota dichiarativa del 19 luglio 2004 la
sostanziale inconciliabilità della controversia, rilevando la propria
indisponibilità ad un qualsivoglia tentativo di conciliazione se non a
condizione della iscrizione al campionato della Napoli Sportiva SpA . In
riferimento all azionabilità del rito speciale arbitrale , poi, la Ricorrente
sottolinea come la controversia abbia ad oggetto il diniego di iscrizione ad
un campionato, e quindi la sua ascrivibilità tra quelle che hanno indotto il
CONI alla istituzione del rito accelerato .
4. Tali contestazioni, dunque, riguardano, in sostanza, l applicabilità del
Regolamento ad hoc, sulla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi
giusta anche il disposto dell art. 3 comma 2 del Regolamento ad hoc stesso.
Il rilievo della questione nel presente arbitrato si pone sotto più profili,
attese le differenze esistenti tra la disciplina introdotta dal Regolamento ad
hoc e quella recata dal Regolamento della Camera.
In particolare, tali differenze, tralasciando quelle meno significative,
possono essere sinteticamente indicate nelle seguenti:
i. il Regolamento ad hoc prevede che l esperimento del tentativo di
conciliazione non sia condizione di procedibilità dell arbitrato (art. 4
comma 1), mentre, salvo diversa specifica pattuizione tra le parti, è
obbligatorio il tentativo di conciliazione prima dell instaurazione di un
procedimento arbitrale ai sensi del Regolamento della Camera (art. 3
comma 5);
ii. il Regolamento ad hoc pone il principio della completezza della
domanda di arbitrato, imposta pena di decadenza (art. 5 commi 1 e 4),
mentre nessuna preclusione è stabilita dal Regolamento della Camera;
iii. allo stesso modo, il Regolamento ad hoc a differenza del
Regolamento della Camera pone il principio della completezza della
risposta (art. 6 comma 4);
iv. in base al Regolamento ad hoc il Collegio arbitrale è sempre
composto da 3 arbitri ed è interamente designato dal Presidente della
Camera (art. 9 comma 1), mentre il Regolamento della Camera prevede che
ciascuna parte, rispettivamente nella istanza di arbitrato e nella risposta,
nomini un arbitro, limitando le funzioni del Presidente della Camera alla
nomina del terzo arbitro, presidente del collegio, ovvero dell arbitro che la
parte abbia omesso di nominare (art. 13);
v. il termine di pronuncia del lodo è ridotto dal Regolamento ad hoc a 10
giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale (art. 14), rispetto ai 120
giorni previsti (art. 21) dal Regolamento della Camera;
vi. l arbitrato governato dal Regolamento ad hoc ha natura
invariabilmente irrituale (art. 3), mentre l arbitrato secondo il Regolamento
della Camera può assumere natura rituale (art. 7 comma 7).
5. Le condizioni di applicabilità del Regolamento ad hoc sono definite
dagli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, dello stesso.
Ai sensi dell art. 1, comma 1, infatti, Il presente Regolamento [ad hoc] ha
lo scopo di assicurare la risoluzione mediante arbitrato delle controversie
relative ... b) all iscrizione dei club ai campionati nazionali di calcio
professionistico ... .
L art. 2, comma 1, poi, stabilisce che La procedura di arbitrato
disciplinata nel presente Regolamento [ad hoc] si basa ... b) sulla clausola
compromissoria sottoscritta dalla Società nella domanda di iscrizione ai
campionati nazionali di calcio professionistico e si applica per la
risoluzione di ogni controversia, di qualsiasi natura, che insorga tra una
Società e la Federazione ovvero tra una società ed altra Società ed avente
ad oggetto la concessione, il diniego o la revoca da parte della Federazione
della iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico . Va
notato che nella lettera a) della stesso art. 2, comma 1, viene definito il
termine Società , stabilendo che tale debba intendersi una società di
calcio professionistico affiliata alla Federazione .
In altre parole, il Regolamento ad hoc stabilisce un duplice ordine di
condizioni, la cui contemporanea soddisfazione condiziona l applicazione
del rito speciale da esso stabilito, in sostituzione del rito previsto dal
Regolamento della Camera, cui fa riferimento in via generale l art. 27 dello
Statuto della FIGC:
(a) la controversia deve essere relativa all iscrizione ad un campionato
nazionale di calcio professionistico, avendo ad oggetto la concessione, il
diniego o la revoca da parte della FIGC della iscrizione ai campionati
nazionali di calcio professionistico; e
(b) deve basarsi sulla clausola compromissoria sottoscritta dalla società di
calcio professionistico affiliata alla FIGC nella domanda di iscrizione ai
campionati nazionali di calcio professionistico.
6. Ritiene il Collegio che la prima delle due condizioni sia soddisfatta.
Ed infatti la domanda spiegata in arbitrato dalla Ricorrente espressamente
attiene alla ammissione di Napoli Sportiva SpA al torneo di calcio
professionistico di serie B per l annata 2004/2005 , tra l altro previo
annullamento del provvedimento del Presidente della Federazione Italiana
Giuoco Calcio ... di diniego autorizzazione all iscrizione al campionato si
serie B della società Napoli Sportiva SpA . Così come proposta dalla
Ricorrente, dunque, la domanda al Collegio arbitrale letteralmente mira ad
ottenere un provvedimento di ammissione di Napoli Sportiva ad un
campionato di calcio professionistico e si pone in relazione al suo rigetto da
parte della FIGC.
7. Ritiene invece il Collegio che non sussista l altra condizione di
applicabilità del Regolamento ad hoc: a giudizio del Collegio non si è
formato un effettivo consenso tra le parti circa la sottoposizione della
controversia tra di esse insorta (pure in materia di iscrizione ad un
campionato di calcio professionistico) alla procedura speciale di arbitrato
stabilita dal Regolamento ad hoc.
In effetti, in occasione dell udienza del 21 luglio 2004, la Ricorrente ha
espressamente indicato quale clausola compromissoria da essa sottoscritta
quella contenuta nella propria Domanda di ammissione al Campionato di
Serie B per la stagione sportiva 2004/2005 a norma dell art. 2 del
Regolamento della Lega Nazionale Professionisti, punto 1 lettera a) del C.U.
167/A del 30/04/2004 (depositandone contestualmente copia). Nella parte
conclusiva di tale domanda, sotto l epigrafe Accettazione e sottoscrizione
della clausola compromissoria è invero riportato il seguente testo: Con la
presentazione della presente domanda di ammissione al Campionato la
sottoscritta società in conformità a quanto previsto dall art. 3 primo
comma della legge n. 280/2003 nonché in ragione della propria
appartenenza all ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli
conseguentemente assunti con la costituzione del rapporto di affiliazione
si obbliga a definire qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine
all esito della presente domanda con i soli rimedi previsti dal capo IV del
Comunicato Ufficiale n. 167/A del 30 aprile 2004, con particolare
riferimento alla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per
lo Sport istituita presso il CONI a decidere qualsiasi controversia relativa
ai provvedimenti del Consiglio Federale di non ammissione al Campionato
di competenza .
In relazione a quanto precede, e per quanto riguarda la esperibilità del
procedimento speciale di arbitrato stabilito nel sistema della Camera sulla
base del Regolamento ad hoc, gli ultimi due paragrafi del capo IV del
Comunicato Ufficiale n. 167/A del 30 aprile 2004 (in seguito C.U. 167/A )
così prevedono:
Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi l ammissione al
campionato di competenza, è consentito ad iniziativa della sola società non
ammessa ricorso alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
istituita presso il CONI, da proporsi nei termini e con le modalità previsti
dall apposito regolamento. Il ricorso viene definito dal Collegio Arbitrale
formato ai sensi del citato regolamento con lodo irrituale.
I provvedimenti di ammissione ai campionati, comunque adottati ai sensi
delle disposizioni di cui al presente paragrafo, non sono suscettibili di
impugnazione da parte delle Società aspiranti all eventuale sostituzione
delle società non ammesse .
Alla luce di quanto precede, il Collegio è dell opinione che il C.U. 167/A
rechi una offerta di arbitrato secondo il Regolamento ad hoc (l apposito
regolamento ) formulata dalla FIGC, e che la domanda di ammissione al
campionato di Serie B formulata dalla SSNC contenga la accettazione di
tale offerta di arbitrato, ovviamente nei soli limiti consentiti dai rispettivi
testi del C.U. 167/A e della clausola compromissoria accettata dalla SSCN.
Un accordo tra le odierne parti di risolvere controversie tra di esse insorte in
relazione all iscrizione al campionato secondo il Regolamento ad hoc si è
pertanto formato (attraverso l incontro di offerta e accettazione) solo in
relazione ad una controversia:
i. che insorga in ordine all esito della domanda di iscrizione al
campionato presentata dalla SSCN,
ii. che sia relativa a provvedimento del Consiglio Federale di non
ammissione della SSCN al campionato, e
iii. che sia sottoposta alla Camera ad iniziativa della SSCN in quanto
società non ammessa.
Ebbene, il Collegio rileva che la domanda proposta in questo arbitrato e
secondo il Regolamento ad hoc non riguarda l esito negativo della domanda
della SSCN di ammissione alla Serie B per l anno 2004/2005, la quale
risulta essere ancora pendente nell ambito del procedimento descritto dal
C.U. 167/A, ma l esito della domanda di iscrizione alla Serie B proposta
dalla Napoli Sportiva, cioè da un differente soggetto; ed inoltre non è
relativa a provvedimento del Consiglio Federale adottato alla conclusione
del procedimento di ammissione di cui al C.U. 167/A.
L oggetto della presente controversia, secondo la stessa prospettazione della
Ricorrente, riguarda invece la domanda di ammissione alla Serie B
presentata dalla Napoli Sportiva al di fuori del procedimento previsto dal
C.U. 167/A, nonché la successiva decisione di non ammissione della Napoli
Sportiva adottata da parte del Presidente della FIGC, anch essa non
incardinata in tale procedimento.
8. L insussistenza di un accordo tra le parti circa l applicabilità del
Regolamento ad hoc provoca l inammissibiltà della domanda, senza un suo
esame nel merito, che resta impregiudicato anche sotto il profilo della
legittimazione ad agire, e che potrà essere fatto valere secondo le regole
stabilite nel Regolamento della Camera ad es. attraverso un intervento (ai
sensi dell art. 9 comma 6 del Regolamento della Camera) nel procedimento
già avviato dalla Napoli Sportiva secondo tali regole ovvero secondo il
Regolamento ad hoc, ma, in questo secondo caso, solo in riferimento
all esito della domanda di iscrizione al campionato presentata dalla SSCN
ed in relazione agli eventuali provvedimenti del Consiglio Federale di non
ammissione della SSNC al campionato di Serie B.
Ritiene infatti il Collegio di non poter procedere ad un tale giudizio, al di là
della questione relativa all omissione del tentativo di conciliazione,
soprattutto per il più grave aspetto della irregolare costituzione dell organo
arbitrale. Una decisione sul merito adottata dal presente Collegio, infatti,
sarebbe resa da Collegio non nominato secondo quanto le parti hanno
concordato (attraverso il rinvio al Regolamento della Camera giusta il
disposto dell art. 27 dello Statuto della FIGC), vale a dire con il solo
Presidente del Collegio anziché l intero organo arbitrale nominato dal
Presiente della Camera, e sarebbe pertanto affetta da nullità ai sensi dell art.
829 n. 2 c.p.c..
B. Sulle spese
1. OmissisGli onorari per il Collegio arbitrale sono stabiliti nell importo
complessivo di Euro 10.000, oltre ad accessori di legge. Tali onorari
dovranno essere versati nella misura del 40% al Presidente del Collegio e
del 30% a ciascuno degli arbitri.
2. Le spese da rimborsare vanno determinate in complessivi Euro 678, di
cui Euro 250 da corrispondere al Presidente del Collegio arbitrale, che le ha
sostenute, ed Euro 428 da corrispondere al CONI per l organizzazione del
procedimento. Le spese generali da corrispondere agli arbitri sono
determinate nella misura del 10% degli onorari ad essi spettanti, ai sensi
della tabella regolamentare.
3. Attesa la soccombenza della SSCN, gli onorari del Collegio arbitrale e
le spese di arbitrato, vanno posti a carico della stessa, ma con il vincolo
della solidarietà ed il diritto di rivalsa ex art. 814 c.p.c.
4. Sussistono viceversa giusti motivi per compensare le spese di
assistenza legale sopportate da ciascuna delle parti nel presente
procedimento.
P.Q.M.
Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le
parti:
1. Dichiara inammissibile la domanda di arbitrato proposta dalla Società
Sportiva Calcio Napoli S.p.A. con Atto introduttivo di giudizio
arbitrale per la risoluzione di controversia relativa ad iscrizione al
campionato italiano di calcio professionistico , impregiudicata ogni
valutazione sul merito della stessa.
2. OmissisIl compenso per il Collegio arbitrale è determinato in Euro
10.000, oltre al 10% per spese generali ed agli oneri accessori di legge
se soggettivamente dovuti, mentre le spese particolari per lo
svolgimento dell arbitrato sono fissate in Euro 678.
3. Il compenso del Collegio e le spese di arbitrato sono posti a carico
della Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A., ma con il vincolo della
solidarietà ed il diritto di rivalsa ex art. 814 c.p.c. Gli onorari ed il
rimborso per le spese generali, oltre oneri accessori se
soggettivamente dovuti, dovranno essere versati nella misura del 40%
al Presidente del Collegio e del 30% a ciascuno degli arbitri. Le spese
particolari dovranno essere rimborsate al Presidente del Collegio
arbitrale nella misura di Euro 250 ed al CONI nella misura di Euro
428.
4. Sono compensate tra le parti le spese di difesa e assistenza legale da
loro sostenute.
Così deciso in Roma, il 21 luglio 2004, nella conferenza personale degli
arbitri e con voti unanimi.
Prof. Avv. Luigi Fumagalli
Prof. Avv. Massimo Coccia
Prof. Avv. Giulio Napolitano